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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 491/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatore Ilenia Micciche' Giudice Edoardo Postacchini Giudice nel procedimento iscritto al n. 491/2024 r.g. promosso da
(CF. ), con l'avv. MATTEO MARINACCI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 costituita tramite funzionario delegato
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 ha pronunciato il seguente
DECRETO
Preliminarmente deve darsi atto della tempestività del ricorso, depositato in data 8.2.2024 e dunque nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento opposto (avvenuta il giorno 12.1.2024, secondo quanto risulta dalla relata di notifica del funzionario di P.S.).
1. I FATTI ALLEGATI DALLA PARTE RICORRENTE;
LA FASE AMMINISTRATIVA;
LO SVOLGIMENTO
DEL GIUDIZIO.
Dinanzi alla di Controparte_1
Firenze - Sezione di Perugia, il sig. ha riferito, secondo quanto emerge dal Parte_1 verbale di audizione prodotto dall'amministrazione resistente, i seguenti fatti:
- di essere cittadino della Costa d'Avorio, di essere nato e cresciuto a Wagninou, ma vissuto in Libia dall'età di 13 anni;
- di essere di etnia Djoula e di religione musulmana;
- di non aver frequentato le scuole;
di aver lavorato come muratore con il padre;
Pagina 1 - di aver perso il padre in Libia e di avere la madre e una sorella, di cui tuttavia non ha notizie;
- di aver lasciato il proprio Paese per raggiungere il padre, che viveva e lavorava da tempo in
Libia, insieme alla madre e alla sorella;
di aver lavorato per alcuni anni nel settore edilizio con il padre in Libia, Paese in cui ha vissuto dall'età di 13 anni ma senza avere documenti inerenti il soggiorno;
di aver perso il padre a seguito di un incidente di lavoro, e di aver cercato di continuare a lavorare anche in seguito, ma di aver ottenuto lavori soltanto occasionalmente;
che un giorno, rientrando in casa dal lavoro, non trovava più la madre e la sorella;
che le cercava per circa due giorni, finché il proprietario della casa che avevano in affitto non gli ingiungeva violentemente di lasciare l'abitazione; di aver vissuto in strada e continuato a cercare lavori occasionali, finché veniva reclutato da un uomo che gli proponeva di lavorare in un allevamento di polli, ma il viaggio lo portava in realtà in un centro di detenzione per stranieri, ove veniva maltrattato e picchiato e dove gli veniva chiesto un riscatto;
di non sapere come pagare e di essere riuscito a fuggire;
che dopo un ulteriore periodo di vita in strada incontrava un uomo che si proponeva di aiutarlo ed infine gli consentiva di imbarcarsi verso l'Italia, dove faceva ingresso il 25.1.2023;
- di temere, in caso di rimpatrio, di tornare in un Paese da cui si sente sradicato e in cui non ha più legami.
La , con provvedimento del 14.6.2023 ha rigettato la richiesta di protezione Controparte_1 internazionale, ritenendo infondato il timore lamentato ed escludendo la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, in nessuna delle sue articolazioni. Ha infine escluso nel caso di specie la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 19 del D.lgs. 286/1998 ed ha ritenuto che il richiedente non versasse in condizioni gravi di salute tali da determinare un pregiudizio in caso di rientro nel Paese d'origine, ai sensi dell'art. 19 c. 2 del medesimo articolo di legge.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ribadiva quanto già riferito alla Commissione. Per tali ragioni proponeva domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione speciale.
Il pubblico ministero, ricevuta comunicazione dell'instaurazione del giudizio, produceva certificato del casellario giudiziale (omettendo invece la produzione del certificato dei carichi pendenti, pure richiesto) da cui non emergeva nulla di penalmente rilevante a carico del richiedente;
concludeva per il rigetto del ricorso.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, alla scadenza del termine assegnato per note scritte in sostituzione di udienza - ove la difesa del ricorrente si riportava al proprio ricorso e depositava documentazione inerente al percorso di integrazione intrapreso dal sig. in Italia - la causa Pt_1 veniva rimessa alla decisione del collegio.
2. I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ALLEGAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA.
L'AUDIZIONE DELLA PARTE RICORRENTE.
In via generale deve ricordarsi che, anche in materia di protezione internazionale, spetta al richiedente di allegare i fatti costitutivi del diritto azionato e di indicare elementi idonei a provare, almeno presuntivamente, il rischio effettivo ed attuale di esposizione al pregiudizio al rientro nel
Paese di origine (Cass., SS.UU, 17 novembre 2008, n. 27310); mentre spetta al giudice operare una precisa qualificazione della tipologia di misura di protezione invocata, dovendosi procedere
Pagina 2 d'ufficio a scandagliare i presupposti di ciascuna fattispecie legislativa in cui si specifica il sistema di protezione internazionale (Cass., 16 luglio 2015, n. 14998).
Spetta dunque certamente al ricorrente allegare la fonte del pericolo e i beni che rischiano di esserne compromessi, non potendo porsi a carico del tribunale – oltre agli indiscussi oneri di qualificazione della domanda e onere di cooperazione istruttoria – anche un onere di cooperazione in punto di allegazione, che si risolverebbe in una sorta di inammissibile introduzione d'ufficio della domanda di protezione.
Una deroga ai principi generali del processo civile ordinario si rinviene, invece – come anticipato – con riguardo all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda che grava, sì, sul ricorrente, ma in forma attenuata, alla luce delle disposizioni del d.lgs. 251/2007.
Ed infatti, sebbene sia espressamente affermato l'onere del richiedente di produrre, all'atto di presentazione della domanda o appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a fini probatori (art. 3, comma 1, d.lgs. 251/2007), il detto onere viene successivamente mitigato dall'attribuzione all'autorità giudiziaria di poteri officiosi per l'acquisizione delle informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del Paese d'origine (art. 35 bis, comma 9, d.lgs. 25/2008, ai sensi del quale “per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'art. 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16”).
Inoltre, il legislatore dispone espressamente per l'eventualità, non infrequente, che le dichiarazioni addotte dal richiedente a sostegno della relativa istanza non siano suffragate da elementi di prova, ovvero gli elementi forniti non siano esaustivi, attuali o pertinenti. In tale ipotesi l'art. 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 impone all'autorità procedente di considerare veritiere le dichiarazioni del richiedente allorché egli: a) abbia compiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda;
b) abbia fornito un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi;
c) abbia reso dichiarazioni non contraddittorie rispetto alla situazione del Paese;
d) abbia presentato tempestivamente la domanda;
e) abbia reso dichiarazioni intrinsecamente attendibili.
A tal proposito va precisato che la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, in quanto i citati parametri normativi impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici (cfr. Cass. 8282/2013; Cass. 3932/2018).
Quanto all'audizione del ricorrente va evidenziato che essa non è prescritta come obbligatoria, dall'art. 35 bis d.lgs. 25/2008. Invero i commi 10 e 11 dell'art. 35 bis del d.lgs. 25/2008, nell'individuare le ipotesi in cui deve essere fissata l'udienza per la comparizione delle parti, fanno riferimento all'audizione dell'interessato come a un adempimento istruttorio che, ove necessario, determina l'esigenza di fissazione dell'udienza. In particolare, il comma 11, per l'ipotesi di mancanza della videoregistrazione, prescrive come obbligatoria l'instaurazione del contraddittorio orale e non l'audizione personale del ricorrente, lasciando al giudice la valutazione della necessità di tale adempimento ai fini della decisione.
La previsione legislativa appare rispettosa dei principi comunitari in materia di procedure di impugnazione dei provvedimenti amministrativi che decidono sulle domande di protezione internazionale e segnatamente dell'art. 46 della direttiva 2013/32.
Pagina 3 Ed infatti – premesso che né l'art. 46, né altre disposizioni della citata direttiva prevedono lo svolgimento dell'audizione personale dell'interessato da parte del giudice (adempimento che è invece previsto come obbligatorio per l'autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della direttiva)
– deve osservarsi che l'art. 46 impone agli Stati membri di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva, che preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto.
Ma, come rilevato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza contro Persona_1
di Milano, causa C- Controparte_1 348/16), l'obbligo di procedere ad un esame completo ed attuale degli elementi posti a fondamento della domanda, deve essere interpretato tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione e la procedura amministrativa e dunque valutando l'eventuale presenza, nel fascicolo del giudizio, del verbale o della trascrizione del colloquio personale del richiedente già tenutosi con la commissione territoriale.
Ne consegue che appare conforme ai principi comunitari una legislazione nazionale – quale quella di cui all'art. 35 bis d.lgs. 25/2008 – che preveda che il giudice nazionale possa respingere un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale senza procedere all'audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione e a condizione che in occasione della procedura amministrativa sia stato garantito il diritto del richiedente di sostenere un colloquio personale e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio siano stati messi a disposizione unitamente al fascicolo.
Nel caso di specie l'audizione del ricorrente non appare necessaria, non residuando margini di dubbio alla luce delle dichiarazioni già rese dal sig. dinanzi alla Pt_1 CP_1
, tenuto inoltre conto che non vi è stata diversa e ulteriore allegazione nel ricorso
[...] introduttivo.
Deve dunque concludersi che non essendo stati introdotti nuovi temi di indagine, né essendo stati indicati aspetti della sua storia personale meritevoli di maggiore approfondimento, una nuova audizione risulta essere adempimento superfluo, che finirebbe per costituire una inutile ripetizione di quelle già svolte dinanzi alla Commissione.
3. LE MISURE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.
Nell'ambito del vigente sistema pluralistico della protezione internazionale è prevista la fruibilità di differenti misure, caratterizzate da presupposti diversi e graduate in funzione del compendio di diritti e garanzie accordate al beneficiario in relazione allo specifico titolo di soggiorno.
I principali referenti normativi in materia sono rappresentati, sul versante sovranazionale, dalla direttiva 2011/95/UE (c.d. direttiva qualifiche, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta), che ha abrogato la precedente direttiva 2004/83/CE; sul piano del diritto interno, dal d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (attuativo della citata direttiva 2004/83/CE), come risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 18 del 2014 (attuativo, a sua volta, della direttiva 2011/95/UE), dal d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di riforma delle procedure di presentazione, esame amministrativo e tutela giurisdizionale delle domande di asilo, e dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle diposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Ancora, tra le fonti di diritto internazionale, non può non menzionarsi la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, “pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla
Pagina 4 protezione dei rifugiati” (considerando n. 3 dir. 2004/83) ed utile ausilio ermeneutico per l'interpretazione delle disposizioni concernenti il riconoscimento della condizione giuridica di rifugiato.
Il diritto di asilo è quindi oggi attuato attraverso i tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in modo residuale, del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Le domande svolte nel presente giudizio involgono tutti i tre istituti e andranno esaminate separatamente.
4. LO STATUS DI RIFUGIATO.
Principiando dalla prima delle citate misure di protezione, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. e) d.lgs. 251/2007, la qualifica di rifugiato compete al “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”.
Il riconoscimento del relativo status presuppone, quindi, l'esistenza di un fondato timore di subire atti di persecuzione (di cui l'art. 7 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251 contiene un'elencazione esemplificativa) che: a) siano sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
oppure b) costituiscano la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a) (art. 8 d.lgs. 19.11.2007 n. 251).
In ordine alla provenienza degli atti persecutori, la legge (art. 5 d.lgs. 19.11.2007 n. 251) attribuisce rilevanza non solo agli atti posti in essere dallo Stato o dai partiti e dalle organizzazioni che lo controllano, almeno in una consistente parte del suo territorio, ma anche agli atti compiuti da soggetti non statuali, se i soggetti prima menzionati non possono o non vogliono fornire protezione contro le persecuzioni (e i danni gravi, per quanto riguarda la protezione sussidiaria di cui si dirà infra).
Ne discende che il diritto al riconoscimento della protezione internazionale sussiste anche nell'ipotesi in cui a porre in essere le condotte potenzialmente causative di danno siano soggetti privati, “qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statuale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese” (Cass., Sez. VI, ord. 16356 del 03 luglio 2017) così da acclarare l'infruttuosità di un eventuale appello alle autorità locali.
La tutela cui allude la norma, ostativa al rilascio del titolo di soggiorno ove garantita nel Paese di origine, consiste nella predisposizione di “adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso del richiedente a tali misure” (art. 6, comma 2, d.lgs. 251/2007).
Inoltre, poiché la persecuzione temuta deve essere “personale e diretta”, non può prescindersi dalla necessaria verifica della sussistenza di un rapporto di immediata pertinenza tra il rischio paventato dal richiedente e l'identificazione di quest'ultimo quale esponente di un determinato gruppo etnico, religioso, sociale o politico. Con la precisazione che “è irrilevante che il richiedente possegga
Pagina 5 effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni” (art. 8 comma 2 d.lgs. 251/2007).
Pertanto, ciò che rileva prioritariamente non è tanto la veridicità dei fatti addebitati al richiedente, quanto la circostanza che le accuse avanzate siano reali, id est effettivamente rivolte all'interessato, in quanto “è la sussistenza di queste accuse che rende attuale il pericolo di persecuzione o di danno grave, in relazione alle conseguenze possibili secondo l'ordinamento straniero” (Cass., Sez. VI, 6 febbraio 2018).
5. LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA.
Come è noto, in assenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della qualifica di rifugiato, al cittadino straniero può essere riconosciuta la protezione sussidiaria qualora “sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel
Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave (…) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” (art. 2, comma 1, l. g) d.lgs. 251/2007). Laddove nella nozione di
“danno grave” deve ricomprendersi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale (art. 14, comma 1, d.lgs.
251/2007).
Nell'ambito delle ipotesi legali di “danno grave” deve subito evidenziarsi la differenza – sotto il profilo della natura selettiva o generalizzata della minaccia – tra le prime due fattispecie e la terza.
Ed infatti i termini «la condanna a morte», «l'esecuzione» nonché́ «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente» riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare (C.GUE c. 465/07 Elgafaji c. Paesi Bassi, §32), sicché il pericolo ad esse connesso si configura come necessariamente selettivo, atteso che il soggetto condannato a morte o sottoposto a tortura è inevitabilmente individuato già al momento dell'insorgenza del rischio.
Al contrario, l'elemento caratterizzante la fattispecie di cui alla lett. c) risiede nella circostanza per cui la minaccia grave incombente sul richiedente, eziologicamente riconducibile alla violenza indiscriminata perpetrata in un contesto caratterizzato da un elevato tasso di conflittualità interna o internazionale, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla generalità del gruppo sociale interessato dal conflitto e non si esaurisca nella sfera personale di quel determinato soggetto.
Su queste premesse, la Corte di Giustizia ha chiarito come sebbene di regola (come peraltro evidenziato nel considerando n. 35 della dir. 95/2011 UE, a tenore della quale “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non co- stituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave”) per integrare il presupposto della “minaccia grave” si rende necessaria la rappresentazione di elementi peculiari qualificanti la posizione individuale del richiedente in rapporto alla situazione complessiva in cui versa il Paese di origine, la personalizzazione del rischio può risultare recessiva a fronte di “una situazione eccezionale, che sia caratterizzata da un grado di rischio a tal punto elevato che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che tale persona subisca individualmente il rischio in questione” (C.GUE c. 465/07 Elgafaji c. Paesi Bassi, §37).
Pagina 6 Con la conseguenza che eccezionalmente gli elementi collettivi possono fondare una prognosi positiva di concessione della misura in parola anche in mancanza di specifici elementi idonei a delineare una condizione di peculiare e differenziata esposizione a pericolo.
In questa prospettiva, quanto più la domanda del richiedente risulti circostanziata e fornisca elementi probatoriamente significativi ai fini dell'effettiva individualizzazione della relativa posizione, tanto meno il coefficiente di violenza imperversante nel Paese di origine dovrà risultare elevato onde giustificare la concessione della misura (cfr. Cass. 16202/2015).
Quanto alla nozione di “conflitto armato”, la Corte GUE ha chiarito che questo non va inteso nell'accezione restrittiva coniata dal diritto internazionale umanitario (ossia quella che risulta dal Protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra del 12.8.1949, secondo cui per conflitti armati non internazionali devono intendersi quelli che “si svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio , un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate”).
Per conflitto armato interno, ai sensi dell'art. 15 lett. c) della direttiva 2004/83 CE, deve piuttosto intendersi lo scontro tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati ovvero lo scontro tra due o più gruppi armati, non statuali, tra loro, “senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”. (C.GUE c. 285/12 Diakitè c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, §35).
Si è così precisato che la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un determinato livello di organizzazione delle forze armate presenti (come invece ai fini dell'applicazione delle convenzioni di Ginevra, laddove è richiesto che si tratti di gruppo organizzati sotto un comando responsabile e in grado di condurre operazioni militari concertate) o ad una durata particolare del conflitto (come ai fini dell'applicazione delle citate convenzioni di Ginevra, laddove è richiesto che si tratti di gruppi armati in grado di condurre operazioni militari prolungate), essendo necessario soltanto che lo scontro tra i contrapposti gruppi armati generi un livello di violenza indiscriminata talmente elevato da far ritenere che un civile rinviato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire una minaccia alla vita o alla persona.
L'elevato livello di violenza che eccezionalmente consente di ritenere sussistente il danno grave, a prescindere dalla prova dell'individualità del rischio, va individuato sulla base dei seguenti criteri (sentenza CEDU 28&6/2011, Sufi e Elmi v. UK):
1. la presa in considerazione del fatto che le parti coinvolte nel conflitto utilizzino metodi o tattiche di combattimento tali da accrescere il numero delle perdite tra i civili, o se prendano di mira civili di proposito;
2. la diffusione dei suddetti metodi e/o tattiche tra le parti in conflitto;
3. se il conflitto è localizzato o diffuso;
4. il numero di civili uccisi, feriti e sfollati a seguito del conflitto.
Quanto, invece, ai concetti di “condanna a morte” e di “esecuzione della pena di morte” deve ritenersi che essi si distinguano in ragione del fatto che la morte consegua o meno a un procedimento giudiziario: nel primo caso (obbligatorietà di preventivo processo) si sarà in presenza di una vera e propria condanna alla sanzione della perdita della vita, mentre nel secondo (assenza di giudizio) vi sarà un'esecuzione sommaria, ossia una mera esecuzione.
6. LA PROTEZIONE PREVISTA DAL DIRITTO INTERNO. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI
UMANITARI E I CD. PERMESSI SPECIALI.
Pagina 7 Lo status di rifugiato e quello di protezione sussidiaria esauriscono il novero delle misure imposte dalla disciplina sovranazionale e riconducibili alla c.d. protezione internazionale.
Sul piano del diritto interno, in attuazione dell'art. 10, comma 3, Cost., lo spettro delle condizioni suscettibili di giustificare la concessione di una misura di protezione è ampliato attraverso forme di protezione complementare che risultano introdotte da distinti e molteplici provvedimenti normativi, succedutisi nel corso del tempo, sicché appaiono doverosi un breve excursus storico e una disamina degli ambiti di applicazione temporale delle diverse disposizioni, prima ancora dell'individuazione dei presupposti degli istituti applicabili.
La prima forma di protezione complementare conosciuta dal nostro ordinamento interno risale all'art. 14 della legge n. 388 del 1993, che configurava la protezione umanitaria come ipotesi di deroga al rigetto (e alla revoca) della domanda di permesso di soggiorno, deroga consentita, appunto, quando ricorressero seri motivi di carattere umanitario. Tale articolo, infatti, prevedeva che un provvedimento di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno potesse essere adottato quando lo straniero non soddisfacesse le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, salvo che ricorressero «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
La predetta previsione è stata, dapprima, ripresa dall'art. 5, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n. CP 40, per poi confluire nell'art. 5, comma 6, del immigrazione, che riproduceva testualmente la norma del 1993 stabilendo (nella formulazione originaria) che «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.»
Tale norma, unitamente all'art. 19 t.u.i. – che sanciva (e sancisce) il principio di non refoulement in presenza non solo del pericolo di tortura, ma anche del pericolo di una grave violazione dei diritti umani – costruiva la protezione di diritto interno come una clausola generale, da applicarsi in via residuale tutte le volte in cui si ravvisasse la necessità di prestare tutela dal pericolo di compromissione dei diritti fondamentali dell'uomo, ossia di quel nucleo minimo dei diritti della persona che deve essere considerato inviolabile.
I connotati dell'istituto (denominato permesso di soggiorno per motivi umanitari) erano dunque quelli della atipicità e della residualità, che consentivano di attribuirgli il ruolo di norma di chiusura in grado di assicurare la piena attuazione del dettato dell'art. 10 della Costituzione.
L'elaborazione giurisprudenziale maturata nel corso degli anni ha portato ad una ricostruzione della protezione umanitaria che può essere sintetizzata sulla base dei seguenti principi:
- i beni tutelati dalla forma di protezione in esame vanno individuati nei diritti fondamentali dell'uomo, ossia in quel nucleo minimo dei diritti della persona che deve essere considerato inviolabile;
- la fonte della minaccia non è tipizzata, sicché deve ritenersi che la tutela per motivi umanitari vada concessa anche nel caso in cui la compromissione dei diritti fondamentali discenda da fattori diversi dalle persecuzioni, dai conflitti armati e financo da fattori non umani quali carestie, epidemie e disastri naturali;
- occorre pur sempre che la minaccia sia individuale e concreta “perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto
Pagina 8 quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5 comma 6, D.lgs. n. 286 cit., che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei «seri motivi» attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare suddetti fattori di vulnerabilità (cfr. Cass. n. 7492/2012, par. 3)” (Cass. n. 4455/2018);
- nel valutare la gravità della minaccia ai diritti umani fondamentali del richiedente (cioè nel valutare la cd. situazione di vulnerabilità) occorrerà fare pertanto riferimento a tutti quegli elementi che connotano la situazione di quello specifico soggetto (età, salute, rete familiare), che andranno esaminati alla luce della situazione oggettiva del Paese di provenienza (livello di sicurezza, problematiche ambientali e climatiche, crisi alimentari e sanitarie);
- è imprescindibile, anche per la concessione della protezione umanitaria, la valutazione della capacità del Paese di provenienza di rimuovere la situazione di vulnerabilità riscontrata, sicché in definitiva la minaccia umana, la malattia, la carestia, le calamità naturali e le altre fonti che hanno determinato il concreto pericolo di pregiudizio dei diritti umani fondamentali del richiedente rilevano nella misura in cui nel Paese di origine non siano stati approntati idonei interventi di tutela;
- assume peculiare rilevanza, nell'ambito dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, la «valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato» (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 29459/2019);
- tale valutazione comparativa dovrà essere svolta «attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano.
Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5
T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno.» (Cass., sezioni unite, sentenza n.
24413/2021).
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L'assetto della protezione complementare fondato sull'istituto della protezione umanitaria, così come fin qui illustrato, è stato profondamente modificato dal d.l. n. 113/2018 (entrato in vigore il 5.10.2018), il quale (all'art. 1) ha eliminato dall'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione il riferimento ai «seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano» e, più in generale, ha espunto dall'ordinamento ogni riferimento al permesso di soggiorno «per motivi umanitari» contenuto in diversi testi normativi. Al contempo, la medesima
Pagina 9 disposizione ha delineato una serie di «casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario».
Per effetto del d.l. n. 113 del 2018, dunque, è scomparso il permesso di soggiorno per motivi umanitari – connotato da atipicità normativa in quanto costruito come misura di tutela di tutti i diritti umani fondamentali – e viene sostituito da una serie di ipotesi tipiche costituite da quelle già conosciute dal t.u.i. (ossia il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, ex art. 18; il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo, ex art. 22, comma 12-quater; il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, ex art. 18-bis) e da quelle nuove, introdotte dal citato d.l. 113/2018 e denominate permessi di soggiorno per «casi speciali», ossia: a) il permesso di soggiorno per «cure mediche» (ipotesi di cui all'art. 19, comma 2, lettera d-bis); b) permesso di soggiorno per calamità (ipotesi di cui all'art. 20-bis); c) permesso di soggiorno per motivi di particolare valore civile (ipotesi di cui all'art. 42-bis).
La tipizzazione normativa, nell'individuare le sole fonti di pericolo rilevanti (la violenza e i condizionamenti delle associazioni e dei soggetti dediti ai delitti di cui agli artt. 18 e 18 bis e allo sfruttamento lavorativo;
le patologie;
le calamità naturali), riduceva l'ambito della tutela dello straniero, escludendo dal suo perimetro tutte quelle forme di compromissione dei diritti fondamentali provenienti da minacce non codificate.
Significative modifiche venivano apportate inoltre al contenuto della forma di tutela riconosciuta, con una riduzione della durata del permesso di soggiorno e con l'esclusione della sua convertibilità in permesso per ragioni di lavoro.
Quanto all'ambito temporale di applicazione, l'assenza di previsioni di diritto intertemporale induceva la giurisprudenza a richiamarsi alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi del codice civile, limitando l'efficacia della nuova protezione umanitaria tipizzata, introdotta dal decreto n. 113/2018, alle domande presentate in sede amministrativa successivamente alla data della sua entrata in vigore (il 5.10.2018).
Sul punto si esprimevano le sezioni unite della Corte di Cassazione (sent. n. 29460/2019), affermando che «il diritto sorge quando si verifica la situazione di vulnerabilità quale sussumibile nella fattispecie allora vigente» mentre «il procedimento non incide affatto sull'insorgenza del diritto, che, se sussistente, è pieno e perfetto e nelle forme del procedimento è soltanto accertato;
se insussistente, esso non potrà nascere per effetto dello svolgimento del procedimento».
Con la conseguenza che laddove il diritto del cittadino straniero di ottenere un titolo di soggiorno fondato su “seri motivi umanitari” desumibili dal quadro degli obblighi costituzionali e internazionali assunti dallo Stato è già sorto antecedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, per effetto del verificarsi delle condizioni di vulnerabilità e la proposizione della domanda ne ha cristallizzato il paradigma legale, tale diritto non può essere modificato per effetto della successione delle leggi nel tempo;
e ciò in aderenza al principio generale di ragionevolezza, che impedisce d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento, nonché a esigenze di tutela del legittimo affidamento, connaturato allo Stato di diritto.
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Con il successivo d.l. 130/2020 il legislatore interveniva nuovamente nella materia della protezione complementare e in particolare: 1) reintroduceva all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98, il riferimento agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (soppresso dal d.l. 113/18), ma non anche il riferimento ai motivi di carattere umanitario (parimenti soppresso dal d.l. 113/2018);
Pagina 10 2) introduceva all'art. 19, comma 1.1, t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo, al terzo e quarto periodo, che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura
e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; 3) ampliava i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Infine, regolando espressamente il regime intertemporale, stabiliva (all'art. 15) l'immediata applicabilità delle modifiche ai procedimenti pendenti al 22/10/2020 davanti alle sezioni specializzate dei tribunali.
Quest'ultima riforma non cancellava quindi tout court le modifiche introdotte dal d.l. 113/2018, scegliendo di conservarne gli sforzi di tipizzazione delle ipotesi di protezione assicurate dal diritto interno (la cd. protezione 'minore').
Nondimeno con la reintroduzione, nell'art. 5 T.U. Imm., della clausola di salvaguardia del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato veniva nuovamente prevista una norma di chiusura, potenzialmente capace di garantire la tenuta costituzionale della nuova disciplina. Come è stato autorevolmente osservato, infatti, «a tale richiamo non può attribuirsi altro senso, se non lo si voglia degradare a mero orpello retorico, che quello di segnalare la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal D.L. n. 113 del 2018 e incrementate dallo stesso D.L. n. 130 del 2020» (Cass., s.u., 24413/2021).
Quanto ai presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, dal momento che quest'ultima espressione (pur in assenza di un richiamo formale alla citata convenzione) ripeteva il dettato dell'art. 8 della CEDU (secondo cui «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza»), si è ritenuto in giurisprudenza che per l'interpretazione del menzionato sintagma dovesse aversi riferimento alla ricca esegesi fornita dalla Corte EDU.
Sulla base delle pronunce di quest'ultima corte europea (cfr. sentenza 14 febbraio 2019 c. Pt_2
Italia), si è dunque ritenuto di dover considerare e tutelare separatamente la vita privata e la vita familiare, riconoscendo la possibilità che l'espulsione dello straniero possa violare la sua vita privata (intesa come complesso dei rapporti sociali tra il soggetto stabilmente insediato e la comunità) indipendentemente dall'esistenza o meno di una vita familiare.
Le sezioni unite (sentenza n. 24413/2021) hanno così affermato che: «la protezione offerta dall'art.
8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».
Pagina 11 Al fine di verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento di questa forma di protezione speciale, dovrà quindi esaminarsi il complesso delle relazioni instaurate dallo straniero in Italia, comparando la situazione attuale, così ricostruita, con quella in cui il richiedente verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio nel Paese di origine: laddove il grado di integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza sia tale da far ritenere che l'allontanamento produrrebbe uno sradicamento della persona e laddove, al contempo, le condizioni in cui il richiedente verrebbe a trovarsi nel Paese di origine siano tali da non consentirne un agevole reinserimento (così da bilanciare gli effetti dello sradicamento prodotto dal rimpatrio), allora dovrà considerarsi sussistente quel concreto pericolo di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che giustifica il riconoscimento del titolo di soggiorno.
La lesione della vita privata e familiare resta dunque esclusa tutte le volte in cui la valutazione comparativa tra la situazione attuale nel Paese di accoglienza e quella futura nel Paese di rimpatrio si concluda con un risultato di sostanziale equilibrio, che consenta di ritenere pressoché equivalente la condizione di vita del richiedente nei due Paesi.
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Con il d.l. n. 20/2023 (e la sua legge di conversione, la n. 50/2023) vi è stato ancora un intervento legislativo nella materia in esame.
Ed infatti, con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023 (entrato in vigore il giorno 11.3.2023) sono stati soppressi il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 t.u.i. (d.l.vo n. 286/1998), ossia quelli introdotti dal d.l. n. 130/2020.
Secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 «Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
In sede di conversione del citato decreto legge, con la legge n. 50/2023, è stata abrogata anche la parte dell'art. 19, comma 1.2., t.u.i. che recitava: «Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della riconoscimento internazionale, Controparte_1 Controparte_1 rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale»; è stata altresì abrogata la norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) t.u.i. che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008.
Deve tuttavia ritenersi che, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 e dalla l. n. 50/2023, permanga nel nostro ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare.
Al riguardo si osserva che l'art. 8 CEDU – che, come detto, riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – costituisce un obbligo internazionale all'osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955.
Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno.
Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1., stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli
Pagina 12 obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali.
Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali (anche ai sensi dell'art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato").
In questo senso si è espressa, anche recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 88/2023), osservando che «Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del
2005)».
Deve dunque concordarsi con quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n.
28162/2023), la quale – pronunciando in merito a un'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i. – dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione CP_ del terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. ad opera del d.l. n. 20/2023, ha incidentalmente osservato che «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».
Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»).
Tuttavia, è doveroso osservare che i criteri di cui alla norma abrogata, in quanto tutti coincidenti con quelli già elaborati dalla CEDU, devono ritenersi comunque tutti utilizzabili ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in esame.
7. IL RACCONTO DELLA PARTE RICHIEDENTE: VALUTAZIONE DI CREDIBILITÀ. ESAME DELLE
SINGOLE DOMANDE.
Preliminarmente deve evidenziarsi che, sebbene nel ricorso sia stata proposta anche domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, la mancata allegazione di una vicenda di persecuzione per
Pagina 13 motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, esclude in radice la possibilità che la detta domanda trovi accoglimento.
In effetti, il sig. in sede di audizione ha riferito di aver lasciato il proprio Paese per Pt_1 ragioni esclusivamente economiche e personali e di essere attualmente rimasto privo di qualsiasi legame familiare.
Ebbene, la natura esclusivamente economica e privata delle ragioni dell'allontanamento dal Paese induce ad escludere la possibilità di accedere alla misura della protezione sussidiaria, difettando deduzioni in ordine alla prospettazione di danni gravi nel senso considerato dall'art. 14 lett. a) e b) del D.lgs 251/2007.
Con riferimento alla lett. c) del suddetto articolo di legge, bisogna premettere come il ricorrente si sia limitato ad elencare una panoramica di tutte le problematiche riscontrabili nello stato della Costa d'Avorio, senza dedurre il timore di essere coinvolto in una specifica situazione.
A voler prescindere dalla genericità dell'allegazione si deve osservare che non risulta dedotto un coinvolgimento individuale del ricorrente in nessuna delle problematiche citate, e la domanda risulta formulata piuttosto invocando una situazione di pericolo indiscriminato per l'intera popolazione civile.
Ebbene, dalla consultazione delle fonti internazionali si evince come la situazione di sicurezza in Costa d'Avorio sia migliorata significativamente a partire dalla fine della guerra civile nel 20111.
Non ci sono truppe di altri Paesi nello Stato e i gruppi armati organizzati non risultano attivi. Nel territorio si sono verificati piccoli scontri etnici tra gruppi di giovani armati che in alcuni casi hanno causato alcune vittime tra i civili.
Per quanto riguarda la minaccia terrorista, questa proviene dalle organizzazioni estremiste dei territori del Sahel2, dal gruppo islamico/ islamista il quale ha effettuato diversi Persona_2 attacchi e rapimenti nel 2020 e nel 2021. Tuttavia, da allora tale tipo di minaccia è diminuita notevolmente, grazie soprattutto alle misure di sicurezza adottate3. Al fine di contrastare tale fenomeno, il Paese ha infatti avviato collaborazioni con i Paesi vicini, supportato anche dalla mediazione dell' e ha istituito, assieme alla Francia, una Accademia Internazionale per la CP_4
Lotta al Terrorismo (AILCT), che comprende una scuola per funzionari governativi, un centro di addestramento per forze speciali ed un istituto di ricerca. Nel gennaio 2022 è stato implementato, inoltre, un piano di stabilizzazione sociale per promuovere l'integrazione giovanile e lo sviluppo locale nelle regioni a rischio di violenza jihadista4.
Sul fronte politico bisogna osservare come, a partire dal 2021/2022, il presidente Ouattara sia riuscito a consolidare il suo governo e come l'ultimo studio dell'ISPI rileva come la Costa d'Avorio si presenti oggi come “uno dei paesi più stabili e al tempo stesso dinamici dell'intero panorama subsahariano”5.
Pagina 14 Ebbene, risulta perciò evidente come non sia riscontrabile in Costa d'Avorio una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato di gravità tale da mettere a rischio la vita di chiunque si trovi a vivere in quel territorio. Pertanto, la domanda di protezione sussidiaria nell'articolazione della lett. c) non è meritevole di accoglimento.
Diversamente, deve trovare accoglimento la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale per la tutela della vita privata e familiare.
Va innanzitutto precisato che nel caso di specie è applicabile ratione temporis il testo del d.l.
20/2023, trattandosi di domanda proposta in sede amministrativa il 18.5.2023 (così come riportato nel verbale delle dichiarazioni rese in sede di audizione amministrativa) e dunque dopo il giorno
11.3.2023, data di entrata in vigore del d.l. n. 20/2023.
Ciò posto deve darsi atto del percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente.
Infatti, il sig. ha documentato di aver lavorato – con contratto a tempo determinato dal Pt_1
3.6.2024 al 26.7.2024 – presso NC di , con sede a Marsciano (PG), dove è stato Controparte_6 impiegato con la qualifica di operaio. Tale impiego è stato documentato tramite allegazione delle buste paga percepite e di scrittura privata intervenuta tra le parti.
Successivamente il ricorrente è stato assunto – con contratto di lavoro a tempo determinato dal giorno 11.10.2024 al 29.11.2024 – presso Artist's Resort Società Agricola semplice con sede a Todi (PG) e con qualifica di bracciante agricolo. Anche con riferimento a tale occupazione il sig. allegava la busta paga percepita e una scrittura privata. Pt_1
Dalle allegazioni in atti, risulta infine che nel periodo compreso tra il 1.11.2024 e il 28.12.2024 il ricorrente ha lavorato presso la Agrilavori Società Cooperativa Agricola di Paciano (PG), in qualità di bracciante agricolo. Il sig. depositava la comunicazione obbligatoria Unilav e la busta Pt_1 paga percepita.
Nell'operare, pertanto, la necessaria comparazione tra la situazione di integrazione raggiunta in Italia e la condizione in cui il ricorrente si troverebbe in caso di rimpatrio, viene in rilievo il percorso di inserimento lavorativo intrapreso, tale da giustificarne la permanenza.
Alla luce di tali elementi può concludersi che l'allontanamento dal territorio italiano produrrebbe uno sradicamento della persona del ricorrente non adeguatamente bilanciato da una prospettiva di reinserimento agevole nel Paese di origine sicché deve ritenersi sussistente un concreto pericolo di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Tenuto infine conto che non risultano allegate ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dichiararsi sussistente in capo al ricorrente il titolo di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/1998.
8. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza del ricorrente sulle domande di riconoscimento della protezione internazionale, appare giustificata la compensazione delle spese di lite.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato decreto.
Pagina 15
PQM
Il Tribunale di Perugia, prima sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, in composizione collegiale, così provvede:
1. rigetta le domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
2. dichiara che l'allontanamento dal territorio italiano del richiedente , nato Parte_1 in Uaninou (COSTA D'AVORIO), il 1.1.1996, comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare e conseguentemente accerta il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/1998;
3. dispone la trasmissione del presente decreto al questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dall'art. 7 del d.l. 20/2023;
4. compensa interamente le spese di lite.
Si comunichi.
Perugia, 17.3.2025
Il presidente relatore Gaia Muscato
Pagina 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Garda 24, Ivory Coast, TE d'OI, Africa | Country Profile | Crisis24 (garda.com) 2CIA, The world Factbook, TE d'OI , 1.11.2023 cia. Email_1 3International Crisis Group, Keeping Jihadists out of TE d'OI, 11.8.2023, Keeping Jihadists Out of Northern TE
d'OI (ecoi.net) 4 International Crisis Group, Crisis Watch, TE d'OI, giugno/luglio 2020 e novembre 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch; il report : BTI 2022 Country Report TE d'OI, Controparte_5 23.02.2022,https://www.ecoi.net/en/file/local/2069793/country_report_2022_CIV.pdf 5ISPI, Costa D'Avorio: un punto di riferimento in Africa occidentale, 10 luglio 2024,
Costa D'Avorio: un punto di riferimento in Africa occidentale | ISPI (ispionline.it)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatore Ilenia Micciche' Giudice Edoardo Postacchini Giudice nel procedimento iscritto al n. 491/2024 r.g. promosso da
(CF. ), con l'avv. MATTEO MARINACCI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 costituita tramite funzionario delegato
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 ha pronunciato il seguente
DECRETO
Preliminarmente deve darsi atto della tempestività del ricorso, depositato in data 8.2.2024 e dunque nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento opposto (avvenuta il giorno 12.1.2024, secondo quanto risulta dalla relata di notifica del funzionario di P.S.).
1. I FATTI ALLEGATI DALLA PARTE RICORRENTE;
LA FASE AMMINISTRATIVA;
LO SVOLGIMENTO
DEL GIUDIZIO.
Dinanzi alla di Controparte_1
Firenze - Sezione di Perugia, il sig. ha riferito, secondo quanto emerge dal Parte_1 verbale di audizione prodotto dall'amministrazione resistente, i seguenti fatti:
- di essere cittadino della Costa d'Avorio, di essere nato e cresciuto a Wagninou, ma vissuto in Libia dall'età di 13 anni;
- di essere di etnia Djoula e di religione musulmana;
- di non aver frequentato le scuole;
di aver lavorato come muratore con il padre;
Pagina 1 - di aver perso il padre in Libia e di avere la madre e una sorella, di cui tuttavia non ha notizie;
- di aver lasciato il proprio Paese per raggiungere il padre, che viveva e lavorava da tempo in
Libia, insieme alla madre e alla sorella;
di aver lavorato per alcuni anni nel settore edilizio con il padre in Libia, Paese in cui ha vissuto dall'età di 13 anni ma senza avere documenti inerenti il soggiorno;
di aver perso il padre a seguito di un incidente di lavoro, e di aver cercato di continuare a lavorare anche in seguito, ma di aver ottenuto lavori soltanto occasionalmente;
che un giorno, rientrando in casa dal lavoro, non trovava più la madre e la sorella;
che le cercava per circa due giorni, finché il proprietario della casa che avevano in affitto non gli ingiungeva violentemente di lasciare l'abitazione; di aver vissuto in strada e continuato a cercare lavori occasionali, finché veniva reclutato da un uomo che gli proponeva di lavorare in un allevamento di polli, ma il viaggio lo portava in realtà in un centro di detenzione per stranieri, ove veniva maltrattato e picchiato e dove gli veniva chiesto un riscatto;
di non sapere come pagare e di essere riuscito a fuggire;
che dopo un ulteriore periodo di vita in strada incontrava un uomo che si proponeva di aiutarlo ed infine gli consentiva di imbarcarsi verso l'Italia, dove faceva ingresso il 25.1.2023;
- di temere, in caso di rimpatrio, di tornare in un Paese da cui si sente sradicato e in cui non ha più legami.
La , con provvedimento del 14.6.2023 ha rigettato la richiesta di protezione Controparte_1 internazionale, ritenendo infondato il timore lamentato ed escludendo la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, in nessuna delle sue articolazioni. Ha infine escluso nel caso di specie la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 19 del D.lgs. 286/1998 ed ha ritenuto che il richiedente non versasse in condizioni gravi di salute tali da determinare un pregiudizio in caso di rientro nel Paese d'origine, ai sensi dell'art. 19 c. 2 del medesimo articolo di legge.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ribadiva quanto già riferito alla Commissione. Per tali ragioni proponeva domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione speciale.
Il pubblico ministero, ricevuta comunicazione dell'instaurazione del giudizio, produceva certificato del casellario giudiziale (omettendo invece la produzione del certificato dei carichi pendenti, pure richiesto) da cui non emergeva nulla di penalmente rilevante a carico del richiedente;
concludeva per il rigetto del ricorso.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, alla scadenza del termine assegnato per note scritte in sostituzione di udienza - ove la difesa del ricorrente si riportava al proprio ricorso e depositava documentazione inerente al percorso di integrazione intrapreso dal sig. in Italia - la causa Pt_1 veniva rimessa alla decisione del collegio.
2. I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ALLEGAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA.
L'AUDIZIONE DELLA PARTE RICORRENTE.
In via generale deve ricordarsi che, anche in materia di protezione internazionale, spetta al richiedente di allegare i fatti costitutivi del diritto azionato e di indicare elementi idonei a provare, almeno presuntivamente, il rischio effettivo ed attuale di esposizione al pregiudizio al rientro nel
Paese di origine (Cass., SS.UU, 17 novembre 2008, n. 27310); mentre spetta al giudice operare una precisa qualificazione della tipologia di misura di protezione invocata, dovendosi procedere
Pagina 2 d'ufficio a scandagliare i presupposti di ciascuna fattispecie legislativa in cui si specifica il sistema di protezione internazionale (Cass., 16 luglio 2015, n. 14998).
Spetta dunque certamente al ricorrente allegare la fonte del pericolo e i beni che rischiano di esserne compromessi, non potendo porsi a carico del tribunale – oltre agli indiscussi oneri di qualificazione della domanda e onere di cooperazione istruttoria – anche un onere di cooperazione in punto di allegazione, che si risolverebbe in una sorta di inammissibile introduzione d'ufficio della domanda di protezione.
Una deroga ai principi generali del processo civile ordinario si rinviene, invece – come anticipato – con riguardo all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda che grava, sì, sul ricorrente, ma in forma attenuata, alla luce delle disposizioni del d.lgs. 251/2007.
Ed infatti, sebbene sia espressamente affermato l'onere del richiedente di produrre, all'atto di presentazione della domanda o appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a fini probatori (art. 3, comma 1, d.lgs. 251/2007), il detto onere viene successivamente mitigato dall'attribuzione all'autorità giudiziaria di poteri officiosi per l'acquisizione delle informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del Paese d'origine (art. 35 bis, comma 9, d.lgs. 25/2008, ai sensi del quale “per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'art. 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16”).
Inoltre, il legislatore dispone espressamente per l'eventualità, non infrequente, che le dichiarazioni addotte dal richiedente a sostegno della relativa istanza non siano suffragate da elementi di prova, ovvero gli elementi forniti non siano esaustivi, attuali o pertinenti. In tale ipotesi l'art. 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 impone all'autorità procedente di considerare veritiere le dichiarazioni del richiedente allorché egli: a) abbia compiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda;
b) abbia fornito un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi;
c) abbia reso dichiarazioni non contraddittorie rispetto alla situazione del Paese;
d) abbia presentato tempestivamente la domanda;
e) abbia reso dichiarazioni intrinsecamente attendibili.
A tal proposito va precisato che la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, in quanto i citati parametri normativi impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici (cfr. Cass. 8282/2013; Cass. 3932/2018).
Quanto all'audizione del ricorrente va evidenziato che essa non è prescritta come obbligatoria, dall'art. 35 bis d.lgs. 25/2008. Invero i commi 10 e 11 dell'art. 35 bis del d.lgs. 25/2008, nell'individuare le ipotesi in cui deve essere fissata l'udienza per la comparizione delle parti, fanno riferimento all'audizione dell'interessato come a un adempimento istruttorio che, ove necessario, determina l'esigenza di fissazione dell'udienza. In particolare, il comma 11, per l'ipotesi di mancanza della videoregistrazione, prescrive come obbligatoria l'instaurazione del contraddittorio orale e non l'audizione personale del ricorrente, lasciando al giudice la valutazione della necessità di tale adempimento ai fini della decisione.
La previsione legislativa appare rispettosa dei principi comunitari in materia di procedure di impugnazione dei provvedimenti amministrativi che decidono sulle domande di protezione internazionale e segnatamente dell'art. 46 della direttiva 2013/32.
Pagina 3 Ed infatti – premesso che né l'art. 46, né altre disposizioni della citata direttiva prevedono lo svolgimento dell'audizione personale dell'interessato da parte del giudice (adempimento che è invece previsto come obbligatorio per l'autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della direttiva)
– deve osservarsi che l'art. 46 impone agli Stati membri di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva, che preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto.
Ma, come rilevato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza contro Persona_1
di Milano, causa C- Controparte_1 348/16), l'obbligo di procedere ad un esame completo ed attuale degli elementi posti a fondamento della domanda, deve essere interpretato tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione e la procedura amministrativa e dunque valutando l'eventuale presenza, nel fascicolo del giudizio, del verbale o della trascrizione del colloquio personale del richiedente già tenutosi con la commissione territoriale.
Ne consegue che appare conforme ai principi comunitari una legislazione nazionale – quale quella di cui all'art. 35 bis d.lgs. 25/2008 – che preveda che il giudice nazionale possa respingere un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale senza procedere all'audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione e a condizione che in occasione della procedura amministrativa sia stato garantito il diritto del richiedente di sostenere un colloquio personale e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio siano stati messi a disposizione unitamente al fascicolo.
Nel caso di specie l'audizione del ricorrente non appare necessaria, non residuando margini di dubbio alla luce delle dichiarazioni già rese dal sig. dinanzi alla Pt_1 CP_1
, tenuto inoltre conto che non vi è stata diversa e ulteriore allegazione nel ricorso
[...] introduttivo.
Deve dunque concludersi che non essendo stati introdotti nuovi temi di indagine, né essendo stati indicati aspetti della sua storia personale meritevoli di maggiore approfondimento, una nuova audizione risulta essere adempimento superfluo, che finirebbe per costituire una inutile ripetizione di quelle già svolte dinanzi alla Commissione.
3. LE MISURE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.
Nell'ambito del vigente sistema pluralistico della protezione internazionale è prevista la fruibilità di differenti misure, caratterizzate da presupposti diversi e graduate in funzione del compendio di diritti e garanzie accordate al beneficiario in relazione allo specifico titolo di soggiorno.
I principali referenti normativi in materia sono rappresentati, sul versante sovranazionale, dalla direttiva 2011/95/UE (c.d. direttiva qualifiche, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta), che ha abrogato la precedente direttiva 2004/83/CE; sul piano del diritto interno, dal d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (attuativo della citata direttiva 2004/83/CE), come risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 18 del 2014 (attuativo, a sua volta, della direttiva 2011/95/UE), dal d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di riforma delle procedure di presentazione, esame amministrativo e tutela giurisdizionale delle domande di asilo, e dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle diposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Ancora, tra le fonti di diritto internazionale, non può non menzionarsi la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, “pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla
Pagina 4 protezione dei rifugiati” (considerando n. 3 dir. 2004/83) ed utile ausilio ermeneutico per l'interpretazione delle disposizioni concernenti il riconoscimento della condizione giuridica di rifugiato.
Il diritto di asilo è quindi oggi attuato attraverso i tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in modo residuale, del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Le domande svolte nel presente giudizio involgono tutti i tre istituti e andranno esaminate separatamente.
4. LO STATUS DI RIFUGIATO.
Principiando dalla prima delle citate misure di protezione, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. e) d.lgs. 251/2007, la qualifica di rifugiato compete al “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”.
Il riconoscimento del relativo status presuppone, quindi, l'esistenza di un fondato timore di subire atti di persecuzione (di cui l'art. 7 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251 contiene un'elencazione esemplificativa) che: a) siano sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
oppure b) costituiscano la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a) (art. 8 d.lgs. 19.11.2007 n. 251).
In ordine alla provenienza degli atti persecutori, la legge (art. 5 d.lgs. 19.11.2007 n. 251) attribuisce rilevanza non solo agli atti posti in essere dallo Stato o dai partiti e dalle organizzazioni che lo controllano, almeno in una consistente parte del suo territorio, ma anche agli atti compiuti da soggetti non statuali, se i soggetti prima menzionati non possono o non vogliono fornire protezione contro le persecuzioni (e i danni gravi, per quanto riguarda la protezione sussidiaria di cui si dirà infra).
Ne discende che il diritto al riconoscimento della protezione internazionale sussiste anche nell'ipotesi in cui a porre in essere le condotte potenzialmente causative di danno siano soggetti privati, “qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statuale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese” (Cass., Sez. VI, ord. 16356 del 03 luglio 2017) così da acclarare l'infruttuosità di un eventuale appello alle autorità locali.
La tutela cui allude la norma, ostativa al rilascio del titolo di soggiorno ove garantita nel Paese di origine, consiste nella predisposizione di “adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso del richiedente a tali misure” (art. 6, comma 2, d.lgs. 251/2007).
Inoltre, poiché la persecuzione temuta deve essere “personale e diretta”, non può prescindersi dalla necessaria verifica della sussistenza di un rapporto di immediata pertinenza tra il rischio paventato dal richiedente e l'identificazione di quest'ultimo quale esponente di un determinato gruppo etnico, religioso, sociale o politico. Con la precisazione che “è irrilevante che il richiedente possegga
Pagina 5 effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni” (art. 8 comma 2 d.lgs. 251/2007).
Pertanto, ciò che rileva prioritariamente non è tanto la veridicità dei fatti addebitati al richiedente, quanto la circostanza che le accuse avanzate siano reali, id est effettivamente rivolte all'interessato, in quanto “è la sussistenza di queste accuse che rende attuale il pericolo di persecuzione o di danno grave, in relazione alle conseguenze possibili secondo l'ordinamento straniero” (Cass., Sez. VI, 6 febbraio 2018).
5. LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA.
Come è noto, in assenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della qualifica di rifugiato, al cittadino straniero può essere riconosciuta la protezione sussidiaria qualora “sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel
Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave (…) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” (art. 2, comma 1, l. g) d.lgs. 251/2007). Laddove nella nozione di
“danno grave” deve ricomprendersi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale (art. 14, comma 1, d.lgs.
251/2007).
Nell'ambito delle ipotesi legali di “danno grave” deve subito evidenziarsi la differenza – sotto il profilo della natura selettiva o generalizzata della minaccia – tra le prime due fattispecie e la terza.
Ed infatti i termini «la condanna a morte», «l'esecuzione» nonché́ «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente» riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare (C.GUE c. 465/07 Elgafaji c. Paesi Bassi, §32), sicché il pericolo ad esse connesso si configura come necessariamente selettivo, atteso che il soggetto condannato a morte o sottoposto a tortura è inevitabilmente individuato già al momento dell'insorgenza del rischio.
Al contrario, l'elemento caratterizzante la fattispecie di cui alla lett. c) risiede nella circostanza per cui la minaccia grave incombente sul richiedente, eziologicamente riconducibile alla violenza indiscriminata perpetrata in un contesto caratterizzato da un elevato tasso di conflittualità interna o internazionale, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla generalità del gruppo sociale interessato dal conflitto e non si esaurisca nella sfera personale di quel determinato soggetto.
Su queste premesse, la Corte di Giustizia ha chiarito come sebbene di regola (come peraltro evidenziato nel considerando n. 35 della dir. 95/2011 UE, a tenore della quale “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non co- stituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave”) per integrare il presupposto della “minaccia grave” si rende necessaria la rappresentazione di elementi peculiari qualificanti la posizione individuale del richiedente in rapporto alla situazione complessiva in cui versa il Paese di origine, la personalizzazione del rischio può risultare recessiva a fronte di “una situazione eccezionale, che sia caratterizzata da un grado di rischio a tal punto elevato che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che tale persona subisca individualmente il rischio in questione” (C.GUE c. 465/07 Elgafaji c. Paesi Bassi, §37).
Pagina 6 Con la conseguenza che eccezionalmente gli elementi collettivi possono fondare una prognosi positiva di concessione della misura in parola anche in mancanza di specifici elementi idonei a delineare una condizione di peculiare e differenziata esposizione a pericolo.
In questa prospettiva, quanto più la domanda del richiedente risulti circostanziata e fornisca elementi probatoriamente significativi ai fini dell'effettiva individualizzazione della relativa posizione, tanto meno il coefficiente di violenza imperversante nel Paese di origine dovrà risultare elevato onde giustificare la concessione della misura (cfr. Cass. 16202/2015).
Quanto alla nozione di “conflitto armato”, la Corte GUE ha chiarito che questo non va inteso nell'accezione restrittiva coniata dal diritto internazionale umanitario (ossia quella che risulta dal Protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra del 12.8.1949, secondo cui per conflitti armati non internazionali devono intendersi quelli che “si svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio , un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate”).
Per conflitto armato interno, ai sensi dell'art. 15 lett. c) della direttiva 2004/83 CE, deve piuttosto intendersi lo scontro tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati ovvero lo scontro tra due o più gruppi armati, non statuali, tra loro, “senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”. (C.GUE c. 285/12 Diakitè c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, §35).
Si è così precisato che la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un determinato livello di organizzazione delle forze armate presenti (come invece ai fini dell'applicazione delle convenzioni di Ginevra, laddove è richiesto che si tratti di gruppo organizzati sotto un comando responsabile e in grado di condurre operazioni militari concertate) o ad una durata particolare del conflitto (come ai fini dell'applicazione delle citate convenzioni di Ginevra, laddove è richiesto che si tratti di gruppi armati in grado di condurre operazioni militari prolungate), essendo necessario soltanto che lo scontro tra i contrapposti gruppi armati generi un livello di violenza indiscriminata talmente elevato da far ritenere che un civile rinviato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire una minaccia alla vita o alla persona.
L'elevato livello di violenza che eccezionalmente consente di ritenere sussistente il danno grave, a prescindere dalla prova dell'individualità del rischio, va individuato sulla base dei seguenti criteri (sentenza CEDU 28&6/2011, Sufi e Elmi v. UK):
1. la presa in considerazione del fatto che le parti coinvolte nel conflitto utilizzino metodi o tattiche di combattimento tali da accrescere il numero delle perdite tra i civili, o se prendano di mira civili di proposito;
2. la diffusione dei suddetti metodi e/o tattiche tra le parti in conflitto;
3. se il conflitto è localizzato o diffuso;
4. il numero di civili uccisi, feriti e sfollati a seguito del conflitto.
Quanto, invece, ai concetti di “condanna a morte” e di “esecuzione della pena di morte” deve ritenersi che essi si distinguano in ragione del fatto che la morte consegua o meno a un procedimento giudiziario: nel primo caso (obbligatorietà di preventivo processo) si sarà in presenza di una vera e propria condanna alla sanzione della perdita della vita, mentre nel secondo (assenza di giudizio) vi sarà un'esecuzione sommaria, ossia una mera esecuzione.
6. LA PROTEZIONE PREVISTA DAL DIRITTO INTERNO. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI
UMANITARI E I CD. PERMESSI SPECIALI.
Pagina 7 Lo status di rifugiato e quello di protezione sussidiaria esauriscono il novero delle misure imposte dalla disciplina sovranazionale e riconducibili alla c.d. protezione internazionale.
Sul piano del diritto interno, in attuazione dell'art. 10, comma 3, Cost., lo spettro delle condizioni suscettibili di giustificare la concessione di una misura di protezione è ampliato attraverso forme di protezione complementare che risultano introdotte da distinti e molteplici provvedimenti normativi, succedutisi nel corso del tempo, sicché appaiono doverosi un breve excursus storico e una disamina degli ambiti di applicazione temporale delle diverse disposizioni, prima ancora dell'individuazione dei presupposti degli istituti applicabili.
La prima forma di protezione complementare conosciuta dal nostro ordinamento interno risale all'art. 14 della legge n. 388 del 1993, che configurava la protezione umanitaria come ipotesi di deroga al rigetto (e alla revoca) della domanda di permesso di soggiorno, deroga consentita, appunto, quando ricorressero seri motivi di carattere umanitario. Tale articolo, infatti, prevedeva che un provvedimento di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno potesse essere adottato quando lo straniero non soddisfacesse le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, salvo che ricorressero «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
La predetta previsione è stata, dapprima, ripresa dall'art. 5, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n. CP 40, per poi confluire nell'art. 5, comma 6, del immigrazione, che riproduceva testualmente la norma del 1993 stabilendo (nella formulazione originaria) che «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.»
Tale norma, unitamente all'art. 19 t.u.i. – che sanciva (e sancisce) il principio di non refoulement in presenza non solo del pericolo di tortura, ma anche del pericolo di una grave violazione dei diritti umani – costruiva la protezione di diritto interno come una clausola generale, da applicarsi in via residuale tutte le volte in cui si ravvisasse la necessità di prestare tutela dal pericolo di compromissione dei diritti fondamentali dell'uomo, ossia di quel nucleo minimo dei diritti della persona che deve essere considerato inviolabile.
I connotati dell'istituto (denominato permesso di soggiorno per motivi umanitari) erano dunque quelli della atipicità e della residualità, che consentivano di attribuirgli il ruolo di norma di chiusura in grado di assicurare la piena attuazione del dettato dell'art. 10 della Costituzione.
L'elaborazione giurisprudenziale maturata nel corso degli anni ha portato ad una ricostruzione della protezione umanitaria che può essere sintetizzata sulla base dei seguenti principi:
- i beni tutelati dalla forma di protezione in esame vanno individuati nei diritti fondamentali dell'uomo, ossia in quel nucleo minimo dei diritti della persona che deve essere considerato inviolabile;
- la fonte della minaccia non è tipizzata, sicché deve ritenersi che la tutela per motivi umanitari vada concessa anche nel caso in cui la compromissione dei diritti fondamentali discenda da fattori diversi dalle persecuzioni, dai conflitti armati e financo da fattori non umani quali carestie, epidemie e disastri naturali;
- occorre pur sempre che la minaccia sia individuale e concreta “perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto
Pagina 8 quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5 comma 6, D.lgs. n. 286 cit., che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei «seri motivi» attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare suddetti fattori di vulnerabilità (cfr. Cass. n. 7492/2012, par. 3)” (Cass. n. 4455/2018);
- nel valutare la gravità della minaccia ai diritti umani fondamentali del richiedente (cioè nel valutare la cd. situazione di vulnerabilità) occorrerà fare pertanto riferimento a tutti quegli elementi che connotano la situazione di quello specifico soggetto (età, salute, rete familiare), che andranno esaminati alla luce della situazione oggettiva del Paese di provenienza (livello di sicurezza, problematiche ambientali e climatiche, crisi alimentari e sanitarie);
- è imprescindibile, anche per la concessione della protezione umanitaria, la valutazione della capacità del Paese di provenienza di rimuovere la situazione di vulnerabilità riscontrata, sicché in definitiva la minaccia umana, la malattia, la carestia, le calamità naturali e le altre fonti che hanno determinato il concreto pericolo di pregiudizio dei diritti umani fondamentali del richiedente rilevano nella misura in cui nel Paese di origine non siano stati approntati idonei interventi di tutela;
- assume peculiare rilevanza, nell'ambito dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, la «valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato» (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 29459/2019);
- tale valutazione comparativa dovrà essere svolta «attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano.
Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5
T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno.» (Cass., sezioni unite, sentenza n.
24413/2021).
*****
L'assetto della protezione complementare fondato sull'istituto della protezione umanitaria, così come fin qui illustrato, è stato profondamente modificato dal d.l. n. 113/2018 (entrato in vigore il 5.10.2018), il quale (all'art. 1) ha eliminato dall'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione il riferimento ai «seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano» e, più in generale, ha espunto dall'ordinamento ogni riferimento al permesso di soggiorno «per motivi umanitari» contenuto in diversi testi normativi. Al contempo, la medesima
Pagina 9 disposizione ha delineato una serie di «casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario».
Per effetto del d.l. n. 113 del 2018, dunque, è scomparso il permesso di soggiorno per motivi umanitari – connotato da atipicità normativa in quanto costruito come misura di tutela di tutti i diritti umani fondamentali – e viene sostituito da una serie di ipotesi tipiche costituite da quelle già conosciute dal t.u.i. (ossia il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, ex art. 18; il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo, ex art. 22, comma 12-quater; il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, ex art. 18-bis) e da quelle nuove, introdotte dal citato d.l. 113/2018 e denominate permessi di soggiorno per «casi speciali», ossia: a) il permesso di soggiorno per «cure mediche» (ipotesi di cui all'art. 19, comma 2, lettera d-bis); b) permesso di soggiorno per calamità (ipotesi di cui all'art. 20-bis); c) permesso di soggiorno per motivi di particolare valore civile (ipotesi di cui all'art. 42-bis).
La tipizzazione normativa, nell'individuare le sole fonti di pericolo rilevanti (la violenza e i condizionamenti delle associazioni e dei soggetti dediti ai delitti di cui agli artt. 18 e 18 bis e allo sfruttamento lavorativo;
le patologie;
le calamità naturali), riduceva l'ambito della tutela dello straniero, escludendo dal suo perimetro tutte quelle forme di compromissione dei diritti fondamentali provenienti da minacce non codificate.
Significative modifiche venivano apportate inoltre al contenuto della forma di tutela riconosciuta, con una riduzione della durata del permesso di soggiorno e con l'esclusione della sua convertibilità in permesso per ragioni di lavoro.
Quanto all'ambito temporale di applicazione, l'assenza di previsioni di diritto intertemporale induceva la giurisprudenza a richiamarsi alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi del codice civile, limitando l'efficacia della nuova protezione umanitaria tipizzata, introdotta dal decreto n. 113/2018, alle domande presentate in sede amministrativa successivamente alla data della sua entrata in vigore (il 5.10.2018).
Sul punto si esprimevano le sezioni unite della Corte di Cassazione (sent. n. 29460/2019), affermando che «il diritto sorge quando si verifica la situazione di vulnerabilità quale sussumibile nella fattispecie allora vigente» mentre «il procedimento non incide affatto sull'insorgenza del diritto, che, se sussistente, è pieno e perfetto e nelle forme del procedimento è soltanto accertato;
se insussistente, esso non potrà nascere per effetto dello svolgimento del procedimento».
Con la conseguenza che laddove il diritto del cittadino straniero di ottenere un titolo di soggiorno fondato su “seri motivi umanitari” desumibili dal quadro degli obblighi costituzionali e internazionali assunti dallo Stato è già sorto antecedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, per effetto del verificarsi delle condizioni di vulnerabilità e la proposizione della domanda ne ha cristallizzato il paradigma legale, tale diritto non può essere modificato per effetto della successione delle leggi nel tempo;
e ciò in aderenza al principio generale di ragionevolezza, che impedisce d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento, nonché a esigenze di tutela del legittimo affidamento, connaturato allo Stato di diritto.
*****
Con il successivo d.l. 130/2020 il legislatore interveniva nuovamente nella materia della protezione complementare e in particolare: 1) reintroduceva all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98, il riferimento agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (soppresso dal d.l. 113/18), ma non anche il riferimento ai motivi di carattere umanitario (parimenti soppresso dal d.l. 113/2018);
Pagina 10 2) introduceva all'art. 19, comma 1.1, t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo, al terzo e quarto periodo, che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura
e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; 3) ampliava i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Infine, regolando espressamente il regime intertemporale, stabiliva (all'art. 15) l'immediata applicabilità delle modifiche ai procedimenti pendenti al 22/10/2020 davanti alle sezioni specializzate dei tribunali.
Quest'ultima riforma non cancellava quindi tout court le modifiche introdotte dal d.l. 113/2018, scegliendo di conservarne gli sforzi di tipizzazione delle ipotesi di protezione assicurate dal diritto interno (la cd. protezione 'minore').
Nondimeno con la reintroduzione, nell'art. 5 T.U. Imm., della clausola di salvaguardia del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato veniva nuovamente prevista una norma di chiusura, potenzialmente capace di garantire la tenuta costituzionale della nuova disciplina. Come è stato autorevolmente osservato, infatti, «a tale richiamo non può attribuirsi altro senso, se non lo si voglia degradare a mero orpello retorico, che quello di segnalare la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal D.L. n. 113 del 2018 e incrementate dallo stesso D.L. n. 130 del 2020» (Cass., s.u., 24413/2021).
Quanto ai presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, dal momento che quest'ultima espressione (pur in assenza di un richiamo formale alla citata convenzione) ripeteva il dettato dell'art. 8 della CEDU (secondo cui «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza»), si è ritenuto in giurisprudenza che per l'interpretazione del menzionato sintagma dovesse aversi riferimento alla ricca esegesi fornita dalla Corte EDU.
Sulla base delle pronunce di quest'ultima corte europea (cfr. sentenza 14 febbraio 2019 c. Pt_2
Italia), si è dunque ritenuto di dover considerare e tutelare separatamente la vita privata e la vita familiare, riconoscendo la possibilità che l'espulsione dello straniero possa violare la sua vita privata (intesa come complesso dei rapporti sociali tra il soggetto stabilmente insediato e la comunità) indipendentemente dall'esistenza o meno di una vita familiare.
Le sezioni unite (sentenza n. 24413/2021) hanno così affermato che: «la protezione offerta dall'art.
8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».
Pagina 11 Al fine di verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento di questa forma di protezione speciale, dovrà quindi esaminarsi il complesso delle relazioni instaurate dallo straniero in Italia, comparando la situazione attuale, così ricostruita, con quella in cui il richiedente verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio nel Paese di origine: laddove il grado di integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza sia tale da far ritenere che l'allontanamento produrrebbe uno sradicamento della persona e laddove, al contempo, le condizioni in cui il richiedente verrebbe a trovarsi nel Paese di origine siano tali da non consentirne un agevole reinserimento (così da bilanciare gli effetti dello sradicamento prodotto dal rimpatrio), allora dovrà considerarsi sussistente quel concreto pericolo di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che giustifica il riconoscimento del titolo di soggiorno.
La lesione della vita privata e familiare resta dunque esclusa tutte le volte in cui la valutazione comparativa tra la situazione attuale nel Paese di accoglienza e quella futura nel Paese di rimpatrio si concluda con un risultato di sostanziale equilibrio, che consenta di ritenere pressoché equivalente la condizione di vita del richiedente nei due Paesi.
*****
Con il d.l. n. 20/2023 (e la sua legge di conversione, la n. 50/2023) vi è stato ancora un intervento legislativo nella materia in esame.
Ed infatti, con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023 (entrato in vigore il giorno 11.3.2023) sono stati soppressi il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 t.u.i. (d.l.vo n. 286/1998), ossia quelli introdotti dal d.l. n. 130/2020.
Secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 «Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
In sede di conversione del citato decreto legge, con la legge n. 50/2023, è stata abrogata anche la parte dell'art. 19, comma 1.2., t.u.i. che recitava: «Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della riconoscimento internazionale, Controparte_1 Controparte_1 rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale»; è stata altresì abrogata la norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) t.u.i. che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008.
Deve tuttavia ritenersi che, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 e dalla l. n. 50/2023, permanga nel nostro ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare.
Al riguardo si osserva che l'art. 8 CEDU – che, come detto, riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – costituisce un obbligo internazionale all'osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955.
Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno.
Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1., stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli
Pagina 12 obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali.
Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali (anche ai sensi dell'art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato").
In questo senso si è espressa, anche recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 88/2023), osservando che «Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del
2005)».
Deve dunque concordarsi con quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n.
28162/2023), la quale – pronunciando in merito a un'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i. – dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione CP_ del terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. ad opera del d.l. n. 20/2023, ha incidentalmente osservato che «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».
Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»).
Tuttavia, è doveroso osservare che i criteri di cui alla norma abrogata, in quanto tutti coincidenti con quelli già elaborati dalla CEDU, devono ritenersi comunque tutti utilizzabili ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in esame.
7. IL RACCONTO DELLA PARTE RICHIEDENTE: VALUTAZIONE DI CREDIBILITÀ. ESAME DELLE
SINGOLE DOMANDE.
Preliminarmente deve evidenziarsi che, sebbene nel ricorso sia stata proposta anche domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, la mancata allegazione di una vicenda di persecuzione per
Pagina 13 motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, esclude in radice la possibilità che la detta domanda trovi accoglimento.
In effetti, il sig. in sede di audizione ha riferito di aver lasciato il proprio Paese per Pt_1 ragioni esclusivamente economiche e personali e di essere attualmente rimasto privo di qualsiasi legame familiare.
Ebbene, la natura esclusivamente economica e privata delle ragioni dell'allontanamento dal Paese induce ad escludere la possibilità di accedere alla misura della protezione sussidiaria, difettando deduzioni in ordine alla prospettazione di danni gravi nel senso considerato dall'art. 14 lett. a) e b) del D.lgs 251/2007.
Con riferimento alla lett. c) del suddetto articolo di legge, bisogna premettere come il ricorrente si sia limitato ad elencare una panoramica di tutte le problematiche riscontrabili nello stato della Costa d'Avorio, senza dedurre il timore di essere coinvolto in una specifica situazione.
A voler prescindere dalla genericità dell'allegazione si deve osservare che non risulta dedotto un coinvolgimento individuale del ricorrente in nessuna delle problematiche citate, e la domanda risulta formulata piuttosto invocando una situazione di pericolo indiscriminato per l'intera popolazione civile.
Ebbene, dalla consultazione delle fonti internazionali si evince come la situazione di sicurezza in Costa d'Avorio sia migliorata significativamente a partire dalla fine della guerra civile nel 20111.
Non ci sono truppe di altri Paesi nello Stato e i gruppi armati organizzati non risultano attivi. Nel territorio si sono verificati piccoli scontri etnici tra gruppi di giovani armati che in alcuni casi hanno causato alcune vittime tra i civili.
Per quanto riguarda la minaccia terrorista, questa proviene dalle organizzazioni estremiste dei territori del Sahel2, dal gruppo islamico/ islamista il quale ha effettuato diversi Persona_2 attacchi e rapimenti nel 2020 e nel 2021. Tuttavia, da allora tale tipo di minaccia è diminuita notevolmente, grazie soprattutto alle misure di sicurezza adottate3. Al fine di contrastare tale fenomeno, il Paese ha infatti avviato collaborazioni con i Paesi vicini, supportato anche dalla mediazione dell' e ha istituito, assieme alla Francia, una Accademia Internazionale per la CP_4
Lotta al Terrorismo (AILCT), che comprende una scuola per funzionari governativi, un centro di addestramento per forze speciali ed un istituto di ricerca. Nel gennaio 2022 è stato implementato, inoltre, un piano di stabilizzazione sociale per promuovere l'integrazione giovanile e lo sviluppo locale nelle regioni a rischio di violenza jihadista4.
Sul fronte politico bisogna osservare come, a partire dal 2021/2022, il presidente Ouattara sia riuscito a consolidare il suo governo e come l'ultimo studio dell'ISPI rileva come la Costa d'Avorio si presenti oggi come “uno dei paesi più stabili e al tempo stesso dinamici dell'intero panorama subsahariano”5.
Pagina 14 Ebbene, risulta perciò evidente come non sia riscontrabile in Costa d'Avorio una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato di gravità tale da mettere a rischio la vita di chiunque si trovi a vivere in quel territorio. Pertanto, la domanda di protezione sussidiaria nell'articolazione della lett. c) non è meritevole di accoglimento.
Diversamente, deve trovare accoglimento la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale per la tutela della vita privata e familiare.
Va innanzitutto precisato che nel caso di specie è applicabile ratione temporis il testo del d.l.
20/2023, trattandosi di domanda proposta in sede amministrativa il 18.5.2023 (così come riportato nel verbale delle dichiarazioni rese in sede di audizione amministrativa) e dunque dopo il giorno
11.3.2023, data di entrata in vigore del d.l. n. 20/2023.
Ciò posto deve darsi atto del percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente.
Infatti, il sig. ha documentato di aver lavorato – con contratto a tempo determinato dal Pt_1
3.6.2024 al 26.7.2024 – presso NC di , con sede a Marsciano (PG), dove è stato Controparte_6 impiegato con la qualifica di operaio. Tale impiego è stato documentato tramite allegazione delle buste paga percepite e di scrittura privata intervenuta tra le parti.
Successivamente il ricorrente è stato assunto – con contratto di lavoro a tempo determinato dal giorno 11.10.2024 al 29.11.2024 – presso Artist's Resort Società Agricola semplice con sede a Todi (PG) e con qualifica di bracciante agricolo. Anche con riferimento a tale occupazione il sig. allegava la busta paga percepita e una scrittura privata. Pt_1
Dalle allegazioni in atti, risulta infine che nel periodo compreso tra il 1.11.2024 e il 28.12.2024 il ricorrente ha lavorato presso la Agrilavori Società Cooperativa Agricola di Paciano (PG), in qualità di bracciante agricolo. Il sig. depositava la comunicazione obbligatoria Unilav e la busta Pt_1 paga percepita.
Nell'operare, pertanto, la necessaria comparazione tra la situazione di integrazione raggiunta in Italia e la condizione in cui il ricorrente si troverebbe in caso di rimpatrio, viene in rilievo il percorso di inserimento lavorativo intrapreso, tale da giustificarne la permanenza.
Alla luce di tali elementi può concludersi che l'allontanamento dal territorio italiano produrrebbe uno sradicamento della persona del ricorrente non adeguatamente bilanciato da una prospettiva di reinserimento agevole nel Paese di origine sicché deve ritenersi sussistente un concreto pericolo di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Tenuto infine conto che non risultano allegate ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dichiararsi sussistente in capo al ricorrente il titolo di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/1998.
8. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza del ricorrente sulle domande di riconoscimento della protezione internazionale, appare giustificata la compensazione delle spese di lite.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato decreto.
Pagina 15
PQM
Il Tribunale di Perugia, prima sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, in composizione collegiale, così provvede:
1. rigetta le domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
2. dichiara che l'allontanamento dal territorio italiano del richiedente , nato Parte_1 in Uaninou (COSTA D'AVORIO), il 1.1.1996, comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare e conseguentemente accerta il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/1998;
3. dispone la trasmissione del presente decreto al questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dall'art. 7 del d.l. 20/2023;
4. compensa interamente le spese di lite.
Si comunichi.
Perugia, 17.3.2025
Il presidente relatore Gaia Muscato
Pagina 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Garda 24, Ivory Coast, TE d'OI, Africa | Country Profile | Crisis24 (garda.com) 2CIA, The world Factbook, TE d'OI , 1.11.2023 cia. Email_1 3International Crisis Group, Keeping Jihadists out of TE d'OI, 11.8.2023, Keeping Jihadists Out of Northern TE
d'OI (ecoi.net) 4 International Crisis Group, Crisis Watch, TE d'OI, giugno/luglio 2020 e novembre 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch; il report : BTI 2022 Country Report TE d'OI, Controparte_5 23.02.2022,https://www.ecoi.net/en/file/local/2069793/country_report_2022_CIV.pdf 5ISPI, Costa D'Avorio: un punto di riferimento in Africa occidentale, 10 luglio 2024,
Costa D'Avorio: un punto di riferimento in Africa occidentale | ISPI (ispionline.it)