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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 09/09/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 273 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
e Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Enna, Via Dei Greci n. 57/a presso lo studio dell'Avv. Silvano Dominca che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio
A P P E L L A N T I
E
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Caltanissetta,
Via Libertà n. 174, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
A P P E L L A T A
OGGETTO: risarcimento danni
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note sostitutive ex art. 127ter c.p.c. dell'udienza del 27 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 16 dicembre 2019, gli odierni appellanti convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Enna l' Controparte_1
(di seguito, . CP_1
Esponevano i ricorrenti di essere soci e componenti del consiglio direttivo dell'associazione agricola “ , senza averne la rappresentanza Parte_3 legale, che lo statuto attribuiva al presidente del medesimo consiglio.
Con decreto n. 839 del 29 giugno 2010, l'Assessorato Regionale Risorse
Agricole ed Alimentari aveva approvato la domanda di finanziamento presentata dall'associazione a mezzo del proprio legale Parte_4 rappresentante. Il finanziamento ammesso ammontava ad €. 786.949,26, di cui l'80% (€. 629.559,41) era concesso quale contributo in conto capitale e veniva corrisposto alla detta Associazione.
Con decreto n. 866 del 5 giugno 2019, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura
Dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, sulla scorta del processo verbale di constatazione del 13 marzo 2018 della Guardia di Finanza di
Nicosia, revocava il finanziamento di cui al decreto n. 839 del 2010 (art. 1) e disponeva la restituzione da parte dell' e della succitata somma di Parte_5
€. 629.559,41 in favore dell' incaricata del relativo recupero (art. 2). CP_1
Con nota del 26 luglio 2019 la aveva comunicato che la procedura di CP_1 recupero dell'indebito sarebbe stata intrapresa anche nei confronti dei signori e in quanto componenti del Comitato Direttivo Pt_1 Pt_2 dell' anche attraverso compensazione con eventuali Parte_6 crediti degli stessi verso l' . CP_1
Sostenevano i ricorrenti l'illegittimità di tale estensione a loro carico della responsabilità per l'obbligazione restitutoria, non avendo essi compiuto alcun atto di gestione in relazione all'elargizione del finanziamento sopra illustrato né agito in alcun modo in nome e per conto dell' , come del resto Parte_5 confermato da alcune note dell'Assessorato competente (cfr. prot. 29376 dell'11 luglio 2019 e prot. 30587 del 16 luglio 2019) nonché dalla documentazione esaminata dalla Guardia di Finanza di Nicosia. Illustrate le proprie
2 argomentazioni in diritto, i ricorrenti concludevano chiedendo al Tribunale adito di
- ritenere e dichiarare che gli odierni ricorrenti, nella qualità di meri componenti del consiglio direttivo dell' , non Parte_6 sono personalmente e solidalmente responsabile nei confronti della controparte e dell' Controparte_2
per l'obbligazione di restituzione della somma di €.
[...]
629.559,41 percepita dalla detta associazione a titolo di contributo in conto capitale del finanziamento di maggiore importo ammesso e concesso con decreto n. 839 del 29.6.2010 del Dirigente Generale dell'Assessorato
Regionale Risorse Agricole ed Alimentari - Dipartimento Regionale
Interventi Strutturali, per non avere assunto, nella detta qualità, alcuna obbligazione nei confronti degli stessi creditori né agito, personalmente o per il tramite di soggetti da loro autorizzati o delegati, in nome e per conto della medesima Associazione;
- ritenere e dichiarare che la controparte non ha alcun diritto di pretendere il pagamento della detta somma nei confronti degli odierni ricorrenti, quali componenti del consiglio direttivo della detta associazione, ovvero di trattenere, in compensazione della medesima, somme che la stessa è tenuta ad erogare ai ricorrenti per qualsiasi titolo e/o ragione;
- condannare la controparte al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti in forza delle domande di aiuto già liquidate e che la stessa ha già trattenuto ( doc.n.8- 8 bis), nonché di quelle che, in costanza del presente giudizio, tratterrà in compensazione della somma dovutale dall'associazione a titolo di restituzione del contributo di cui Parte_3 trattasi.
L si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attrici. CP_1
Con ordinanza n. 748/2021 del 25 settembre 2021, il Tribunale adito rigettava le domande dei ricorrenti e li condannava al pagamento delle spese di lite.
I soccombenti propongono appello e chiedono l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte:
“ – ritenere e dichiarare la nullità dell'ordinanza n. 748/2021 Report. emessa il
31.08.2021 dal Tribunale di Enna… poiché emessa in violazione di legge in relazione all'art. 38 c.c.; per l'effetto
3 - ritenere e dichiarare che gli odierni appellanti, nella qualità di meri componenti del consiglio direttivo dell' non Parte_7 sono personalmente e solidalmente responsabili, ex art. 38 c.c., nei confronti della controparte, per l'obbligazione di restituzione della somma di € 629.559,41, percepita dalla detta associazione a titolo di contributo in conto capitale del finanziamento di maggiore importo ammesso e concesso con decreto n. 839 del 29.6.2010 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento
Regionale Interventi Strutturali, per non avere assunto, nella detta qualità, alcuna obbligazione nei confronti degli stessi creditori né agito, personalmente o per il tramite di soggetti da loro autorizzati o delegati, in nome e per conto della medesima associazione.
In subordine,
- ritenere e dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata per difetto di motivazione e omessa pronuncia;
per l'effetto,
- ritenere e dichiarare che la controparte non ha alcun diritto di trattenere, in compensazione della suddetta somma, crediti che la stessa è tenuta ad erogare ai ricorrenti per qualsiasi altro titolo e/o ragione, in conformità al divieto di cui all'art. 1246 c.c., difettando, in specie, i requisiti di liquidità, esigibilità e certezza richiesti dall'art. 1243 c.c.”
L costituitasi anche in questo grado, chiede il rigetto del gravame. CP_1
Il Tribunale ha osservato, in aderenza alle difese dell che il credito di CP_1 quest'ultima non sorgeva dall'attività negoziale, ma direttamente dalla legge.
Ha riconosciuto che la domanda per il contributo finanziario era stata sottoscritta dal solo presidente del consiglio direttivo, titolare, come da statuto, del potere rappresentativo dell'associazione, ma questo, ad avviso del
Tribunale, non poteva ritenersi “sufficiente per poter escludere la responsabilità personale e solidale degli attori, non risultando provata… la pretesa estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo in cui l'associazione chiese ed ottenne… il contributo finanziario poi revocato”, non risultando perciò convincenti le argomentazioni con cui i ricorrenti avevano negato la propria responsabilità solidale prevista dall'art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella gravante sul fondo comune dell'associazione non riconosciuta.
Ribadito il carattere non negoziale dell'obbligazione oggetto di controversia, il
Tribunale ha osservato che l'atto costitutivo dell Parte_8
4
[...] “assegna al Consiglio direttivo l'amministrazione dell'associazione e la rappresentanza esterna (art. 7), mentre lo statuto affida al presidente del
Consiglio direttivo "la rappresentanza e la firma sociale" (art. 13 dello Statuto)”, disposizione, quest'ultima, che “identifica i poteri gestionali del rappresentante legale per l'ordinaria e straordinaria amministrazione senza tuttavia ricomprendere tutte le attività, come quelle di tenuta della contabilità o quelle relative agli adempimenti fiscali, che sono tipiche della "vita" dell'ente collettivo perché ne riguardano concretamente la gestione.
In altri termini, se è certamente vero che gli attori non hanno agito in nome e per conto dell'associazione (avendo a ciò provveduto il presidente del Consiglio direttivo) è altrettanto vero che le attività dell'associazione sono state svolte a seguito dell'approvazione e del controllo degli altri organi dell'ente medesimo, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, per come comprovato dagli stessi verbali dell'assemblea dei soci prodotti in atti, da cui si evince che entrambi hanno preso parte a tali attività, autorizzando e, dunque, controllando, nell'ambito dei compiti di amministrazione demandati dall'atto costitutivo ai membri del Consiglio direttivo, lo svolgimento dei concreti atti di gestione degli affari associativi posti in esser dal suo presidente”.
Di conseguenza “non risulta provata l'asserita estraneità degli attori alla direzione della vita associativa ovvero la loro mancata ingerenza nelle scelte gestionali dell'associazione, alle quali hanno invece preso parte, assumendo così la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. in relazione all'obbligo restitutorio gravante sul fondo comune dell'associazione.”
Di qui la statuizione di rigetto.
Con il primo motivo, gli appellanti denunciano la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 38 cod. civ. atteso che, come da costante giurisprudenza, la responsabilità solidale prevista dalla disposizione in parola si collega all'attività negoziale effettivamente svolta per suo conto dal soggetto ritenuto obbligato in solido, attività concreta della quale deve fornire prova la parte che invoca e sostiene in giudizio la responsabilità in argomento. Nessun rilievo invece può essere attribuito alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, peraltro nella specie insussistente, non essendone investiti né l'uno né l'altra dei due appellanti. Il Tribunale aveva conferito rilievo alla mera qualità di componenti del consiglio direttivo dell'associazione, senza tener conto che tale organo – con riferimento alla vicenda di causa – non si era mai riunito e non aveva mai agito. Viceversa, tutte le decisioni riguardanti la richiesta e
5 l'utilizzazione dei fondi comunitari erano state adottate dall'assemblea dei soci che aveva autorizzato il legale rappresentante a porre in essere gli atti necessari allo scopo. La circostanza trovava conferma in diverse note dello stesso Assessorato, in cui si dava atto che tutte le delibere relative all'approvazione di atti, al conferimento di incarichi, alle procedure di liquidazione ed altro erano dell'assemblea dei soci della Parte_3 nonché che tutti gli atti provenienti dall'associazione erano stati sottoscritti dal legale rappresentante.
Peraltro, proseguono gli appellanti, l' aveva disposto la sospensione del CP_1 procedimento di erogazione – con conseguente blocco del versamento dei contributi ai singoli soci – con provvedimento del 31 luglio 2018, che era stato impugnato dinanzi al giudice amministrativo. In tale sede, l' aveva CP_1 provveduto al discarico delle posizioni debitorie ed alla restituzione delle somme accantonate in via cautelativa, restando esclusi da tale discarico solo gli odierni appellanti, quale componenti il consiglio direttivo, ed il presidente e legale rappresentante dell'associazione. Proprio perché era stata esclusa la responsabilità solidale dei singoli soci, che pure avevano emesso, in sede assembleare, gli atti autorizzativi necessari all'attività esecutiva del legale rappresentante, a maggior ragione, secondo gli appellanti, doveva essere esclusa la loro, dal momento che, come detto, essi erano soltanto membri del consiglio direttivo che non aveva mai agito. La titolarità dell'obbligazione in capo agli appellanti non poteva basarsi su una presunzione di controllo e ratifica dell'operato del legale rappresentante. In sostanza, quindi, la posizione degli appellanti non si distingueva da quella degli altri associati che non ricoprivano cariche e per i quali, come visto, si era provveduto al discarico delle posizioni debitorie. Di contro, il Tribunale aveva finito con l'individuare il titolo della responsabilità dei ricorrenti nella mera sussistenza dell'incarico gestionale di membri del consiglio direttivo, senza che a tale qualità si accompagnasse alcuna prova di un'effettiva attività negoziale da essi svolta in nome e per conto della . Parte_3
Con il secondo motivo, gli appellanti denunciano il vizio di motivazione dell'ordinanza appellata. Evidenziano che, quand'anche si sostenesse la loro responsabilità solidale per il credito vantato dall nei confronti CP_1 dell'associazione, tale credito non era affatto certo, liquido ed esigibile, dal momento che la aveva promosso giudizio dinanzi al Tribunale Parte_3 di Caltanissetta avverso il provvedimento di revoca del finanziamento a suo
6 tempo accordato dall'Assessorato Regionale. Pertanto, l'asserito e contestato credito dell' non poteva essere portato in compensazione ai crediti – CP_1 questi sì certi, liquidi ed esigibili – che gli appellanti vantavano nei confronti dell'Ente. L'ordinanza impugnata era perciò viziata da omessa pronuncia ed omessa motivazione sul punto, in quanto non aveva statuito in alcun modo sull'eccepita illegittimità della compensazione operata dall né aveva CP_1 esposto le ragioni della mancata decisione sul punto.
********
La domanda subordinata presentata dagli appellanti è di ritenere e dichiarare che la controparte non ha alcun diritto di trattenere, in compensazione della suddetta somma, crediti che la stessa è tenuta ad erogare ai ricorrenti per qualsiasi altro titolo e/o ragione, in conformità al divieto di cui all'art. 1246 c.c., difettando, in specie, i requisiti di liquidità, esigibilità e certezza richiesti dall'art. 1243 c.c.”
La domanda è inammissibile perché formulata soltanto in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c..
Con il ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Enna, gli odierni appellanti non avevano affatto dedotto e chiesto che, quand'anche, eventualmente, riconosciuti obbligati in solido con l'associazione l' non Parte_3 CP_1 avrebbe potuto compensare tale credito con quelli da essi vantati nei confronti dell'Ente per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1243 cod. civ.. Come emerge dal confronto fra le sopra trascritte conclusioni dei due atti introduttivi rispettivamente del primo e secondo grado di giudizio, i ricorrenti avevano originariamente chiesto soltanto che, esclusa in radice la sussistenza della propria responsabilità solidale, la venisse condannata al pagamento CP_1 delle somme da essa dovute agli stessi ricorrenti. La domanda di condanna presupponeva il previo accoglimento della tesi di assenza di responsabilità solidale ex art. 38 cod. civ. in capo ai ricorrenti e la consequenziale inesistenza di qualsivoglia credito dell nei loro confronti. Affermata, invece, la CP_1 sussistenza della responsabilità solidale controversa, il Tribunale ha correttamente ritenuto assorbita la domanda di condanna, non residuando alcun credito dei ricorrenti (sebbene tale ultimo aspetto non sia stato esplicitato). Viceversa, l'ipotesi, diversa e subordinata, dell'effettiva responsabilità solidale dei sigg. e e dell'illegittimità, ciò Pt_1 Pt_2 nondimeno, della compensazione operata e da operarsi da parte dell non CP_1 era stata affatto prospettata, nessun riferimento era stato effettuato a
7 presupposti e disciplina degli oggi invocati artt. 1243 e 1246 cod. civ. (si vedano le pagg. 2 e 3 del ricorso di primo grado) e nessuna domanda era stata in tal senso formulata. Pertanto, come già anticipato, l'odierna domanda di dichiarare l'inesistenza del diritto dell di compensare il credito oggetto di CP_1 causa con i crediti vantati dagli appellanti nei suoi confronti è del tutto nuova e come tale inammissibile. Di conseguenza, è ipso facto inammissibile e comunque infondato il secondo motivo di appello perché denuncia un'omessa pronuncia ed un'omessa motivazione in relazione ad una domanda che, in primo grado, non era stata formulata.
Con riguardo al primo motivo, non si comprende, intanto, il riferimento alla nullità, dal momento che l'eventuale errata interpretazione ed applicazione dell'art. 38 cod. civ. concreterebbe un error in iudicando e non un vizio procedurale potenzialmente inficiante la validità dell'atto processuale.
A parte l'anzidetta perplessità, anche il primo motivo di appello deve ritenersi inammissibile in quanto avulso dalla reale motivazione spesa dal primo giudice per rigettare la domanda e perciò non conforme alle previsioni dell'art. 342
c.p.c. nella formulazione vigente all'epoca della proposizione dell'appello.
La critica degli appellanti parte dal presupposto dell'origine negoziale dell'obbligazione dell'associazione e si sviluppa sul rilievo, Parte_3 certamente esatto in base alla costante giurisprudenza della Cassazione, che in tal caso la responsabilità solidale si determina soltanto in capo a colui che abbia concretamente posto in essere l'attività negoziale da cui è scaturita l'obbligazione dell'associazione, restando irrilevante la mera titolarità del potere di rappresentanza dell'ente (v., per tutte, Cass. 18 aprile 2024 n. 10490).
L'errore del Tribunale, dunque, secondo il motivo di appello, consisterebbe nell'attribuzione di rilevanza soltanto al mero dato formale della qualità dei ricorrenti di componenti il consiglio direttivo dell'associazione, senza considerazione, invece, della loro mancata partecipazione a qualsiasi attività negoziale volta a conseguire il finanziamento autorizzato dall'Assessorato con il decreto n. 839 del 2010.
Ma si deve osservare, in contrario a tale impostazione, che il Tribunale ha escluso la natura negoziale dell'obbligazione in ben due passi della sentenza, affermando invece che il debito dell'associazione era sorto ex lege (v. terza e quarta delle non numerate pagine dell'ordinanza impugnata) e perciò osservando che il “mancato compimento di atti in nome e per conto dell'associazione ai fini del conseguimento del finanziamento non è decisivo”
8 (terza pagina, righi 7 – 9). Il motivo di appello parte, dunque, da un presupposto del tutto fallace, vale a dire il riconoscimento della natura negoziale dell'obbligazione, che il Tribunale ha viceversa negato affermando che si trattava di obbligazione insorta ex lege.
Il primo giudice ha quindi osservato che l'art. 7 dello statuto attribuiva l'amministrazione dell'associazione al Consiglio direttivo e ne ha tratto le considerazioni sull'attività di approvazione e di controllo svolta dagli organi dell'ente nell'ambito dei propri compiti di amministrazione, cui i ricorrenti avevano partecipato come comprovato dai verbali dell'assemblea dei soci acquisiti agli atti (v. passo di motivazione già sopra trascritto – pag. 4 dell'ordinanza), così pervenendo al rigetto della domanda. Pur in assenza di specifici richiami giurisprudenziali, il Tribunale sembra avere fatto applicazione del principio secondo cui dell'obbligazione sorta ex lege, come, tipicamente, quella tributaria, risponde solidalmente “il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione” (Cass. 22 gennaio 2019 n. 1602; v. anche Cass. 24 febbraio
2020 n. 4747, Cass. 2 maggio 2024 n. 11869).
Gli appellanti non hanno illustrato alcun argomento atto a confutare siffatta e reale motivazione posta dal Tribunale a fondamento della decisione. Non hanno contestato l'affermazione sull'insorgenza ex lege, al maturare dei relativi presupposti, dell'obbligazione loro solidalmente imputata, né hanno esposto le ragioni per cui, invece, essa dovrebbe ritenersi di natura negoziale. Neppure hanno esposto argomenti in fatto o in diritto per sostenere l'insignificanza della loro partecipazione alle assemblee dei soci dalla quale il Tribunale, come visto, ha desunto un'attività di approvazione e controllo da essi svolta quali componenti il consiglio direttivo e nell'ambito dei compiti di amministrazione assegnati a questo organo dall'art. 7 dello statuto. Manca dunque quella “parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” che la costante giurisprudenza relativa all'art. 342 c.p.c., nella formulazione antecedente al D.Lgs. n. 149 del 2022, ritiene necessaria per l'ammissibilità dell'appello (v., fra le tante, Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27199, Cass. 24 febbraio 2022 n. 6145, Cass. 4 luglio 2024 n. 18309).
Di qui la declaratoria di cui in dispositivo.
9 Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa (€ 629.559,41) e delle sole fasi di studio e introduttiva, dal momento che, dopo la costituzione in giudizio, parte appellata non ha espletato attività difensiva.
Sussistono i presupposti per la dichiarazione relativa all'obbligo del doppio versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
D I C H I A R A
L'inammissibilità dell'appello presentato da ed Parte_1 Parte_2 avverso l'ordinanza n. 748/2021 del 25 settembre 2021 del Tribunale
[...] di Enna
C O N D A N N A
Gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere all'Ente appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.024,00, oltre oneri assistenziali e previdenziali di legge.
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Caltanissetta, camera di consiglio del 4 settembre 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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