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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 411/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei SInori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe ConSIliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 411/2023, promossa da
(C.F. ), personalmente e Parte_1 C.F._1 nella qualità di procuratore speciale dei SIg.ri (C.F. Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
) con il patrocinio dell'avv. GIORGIA RAINONE, elettivamente C.F._5 domiciliati in VIA PUTIGNANI n. 262 - BARI, presso il difensore avv. GIORGIA RAINONE
Appellanti contro
(C.F.: ), con il patrocinio degli NT C.F._6 avv.ti GIANCARLO RUSSO FRATTASI e GIANFRANCO ROSSI, elettivamente domiciliato in VIA CAIROLI n. 105 - BARI, presso i difensori GIANCARLO RUSSO FRATTASI e
GIANFRANCO ROSSI
Appellato avverso pagina 1 di 14 la sentenza n. 604/2023, pubblicata in data 21 febbraio 2023, resa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al R.G. n. 7744/2013.
All'udienza collegiale del 04 luglio 2023, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 04 marzo 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 04 marzo 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa con riserva di depositare la sentenza nei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 01.07.2013, , personalmente e Parte_1 nella qualità di procuratore speciale dei SIg.ri , , Parte_2 Parte_3
e adiva il Tribunale di Bari affinchè provvedesse ad: “1) Parte_4 Parte_5 accertare e dichiarare che, diversamente dalla cointestazione dei conti correnti bancari nr. 5262
ED (già n. 4900 Banco che diventa 600005262 – ex 511838) e n. CP_2 CP_3
60048517 – , le somme ivi conferite, transitate e giacenti erano di Controparte_4 pertinenza esclusiva della SI.ra ; 2) previo accertamento di tutti gli ordini, Parte_6 movimenti e negoziazioni, verificatisi sui conti correnti bancari di cui al precedente punto di domanda, condannare il SI. alla restituzione integrale delle somme NT illegittimamente prelevate, addizionate dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria, al fine della reintegra dell'intero compendio ereditario a favore degli odierni attori;
in via del tutto gradata 3) condannare il SI. alla restituzione dell'intero compendio NT ereditario (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria), a favore degli eredi , Parte_1 risultante sui conti correnti nr. 5262 ED (già n. 4900 Banco di Roma che diventa
– ex 511838) e sul conto corrente n. 00060048517 – Controparte_5 Controparte_4
in data antecedente al giorno 16.10.2008; in via ancor più gradata 4) condannare il SI.
[...] alla restituzione della metà del compendio ereditario (oltre interessi NT legali e rivalutazione monetaria), a favore degli eredi , risultante sui conti nr. 5262 Parte_1
ED (già n. 4900 Banco di Roma che diventa – ex 511838) e n. Controparte_5
00060048517 – in data antecedente al giorno 16.10.2008; in ogni Controparte_4 caso 5) condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite”.
pagina 2 di 14 Deducevano che deceduta il 29.10.2008 in Bari aveva lasciato quali eredi Parte_6 legittimi le sorelle e nonché i nipoti Parte_2 Parte_3
e (figli del Parte_1 Parte_4 Parte_5 fratello OR . Persona_1
Precisavano che la de cuius era titolare di due conti correnti bancari cointestati col convenuto, con firma e disponibilità disgiunta, le cui somme ivi giacenti erano però di esclusiva pertinenza della de cuius.
Esponevano che i conti testè citati erano stati cointestati dalla defunta che versava in pessimo stato di salute al solo scopo di agevolare la gestione degli stessi.
Evidenziavano che in data 24.04.2008 i due cointestatari avevano effettuato dall'originario conto corrente un giroconto in favore dell'altro conto corrente, dove avevano fatto confluire €
806.000,00 lasciando comunque aperto il c/c di provenienza.
Producevano un allegato dal quale si evinceva che in data 16.10.2008, ovvero 13 giorni prima del decesso di e durante la sua degenza ospedaliera, il convenuto aveva stornato da Parte_6 uno dei due c/c il 50% dell'importo pari ad €. 398.015,00 e, tenuto conto che negli anni precedenti la aveva donato quasi l'intero suo patrimonio immobiliare ai Parte_6 componenti della famiglia chiedevano la condanna del convenuto alla restituzione CP_1 delle somme indebitamente stornate dai c/c cointestati, precisando che la cointestazione a firma disgiunta andava intesa come delega rilasciata dal titolare ad un terzo che non avrebbe mai potuto ritenersi legittimato ad incamerare la metà dell'importo ivi giacente.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva al Tribunale quanto segue: NT
“a) in limine litis, dichiari improcedibile la domanda attrice in mancanza del previo esperimento della procedura di mediaconciliazione prevista dalla legge;
b) ancora in limine litis, dichiari improponibile la domanda del SI. per il combinato disposto degli artt. 163 Parte_5
n. 4 c.p.c. e 100 c.p.c.; c) quanto alla prima domanda principale degli attori, la dichiari improponibile per mancanza di interesse, e comunque infondata, per non avere mai il SI.
[...] affermato di aver contribuito con proprio denaro alla formazione delle NT somme depositate sui conti correnti per cui è causa, somme peraltro appartenenti per la metà anche a lui in quanto cointestatario di quegli stessi conti per volontà liberale della zia SI.ra
; d) quanto alla seconda domanda principale, la dichiari totalmente Parte_6 inammissibile, e comunque infondata, in assenza di qualsiasi indicazione, anche soltanto
pagina 3 di 14 ipotizzata, dalla quale possa derivare la illegittimità delle operazioni effettuate dal convenuto sui conti correnti in questione;
e) quanto alla terza domanda (subordinata) la respinga perché infondata (con qualificazione di temerarietà) sia per quanto riguarda l'importo di € 208.611,00 riscosso direttamente dagli attori presso l' sia per quanto riguarda il residuo importo CP_3 di € 208.611,00 girato dal SI. alla SI.ra NT Parte_7 attraverso il bonifico di € 184.124,00 (residuato dopo la detrazione delle somme indicate in narrativa); f) ove la somma corrisposta alla SI.ra con il citato bonifico non Parte_7 sia stata da questa ripartita tra gli altri eredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie, accolga la domanda riconvenzionale di cui appresso sub h); g) quanto alla domanda n. 4
(ulteriormente gradata) di cui all'atto di citazione, la respinga in quanto infondata, accertando e dichiarando che il prelevamento dell'importo di € 398.163,50 dal conto corrente cointestato, da parte del convenuto, fu legittimamente operato in quanto corrispondente alla metà della somma esistente all'epoca su quel conto;
h) subordinatamente, e salvo gravame, respingere la domanda in quanto quel prelevamento rappresentò la esecuzione della volontà della SI.ra
[...]
di donare al convenuto la somma medesima perché acquistasse al di lui figlio Parte_6 Per_2 un appartamento in occasione del matrimonio di quest'ultimo; i) in via riconvenzionale, e nell'ipotesi ventilata sub d), condanni la SI.ra a restituire al SI. Parte_7 [...] la somma di € 184.124,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), NT detratta la quota spettante su tale somma alla stessa quale erede della Parte_7 sorella;
l) ancora in via riconvenzionale, condanni gli attori in solido (o subordinatamente Pt_6 in proporzione alle rispettive quote ereditarie), a rimborsare al convenuto la somma di €
19.196,00, per le spese da questi effettuate in occasione delle esequie della zia e la ulteriore Pt_6 somma di € 15.000,00 corrisposta dal deducente alla inquilina SI.ra per tranSIere CP_6 una vertenza tra questa e la SI.ra , occasionata dal pagamento di canoni Parte_6 locativi di importo superiore a quello imposto per legge;
m) condanni gli attori, in ogni caso, al pagamento delle spese del giudizio”.
Con ordinanza del 24.08.2015 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza istruttoria, stante la sua natura documentale.
Il Tribunale così provvedeva: “- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda attorea di condanna di “ alla restituzione della metà del compendio NT ereditario (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria), a favore degli eredi , Parte_1
pagina 4 di 14 risultante sui conti nr. 5262 (già n. 4900 Banco di Roma che diventa CP_4 CP_5
– ex 511838) e n. 00060048517 – in data antecedente
[...] Controparte_4 al giorno 16.10.2008”) per intervenuta rinuncia alla stessa;
- rigetta le restanti domande di parte attrice;
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale di condanna di “ a restituire al SI. Parte_7 NT la somma di € 184.124,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), detratta la
[...] quota spettante su tale somma alla stessa quale erede della sorella ”; - Parte_7 Pt_6 in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto di € 4.196,00 a titolo di spese funerarie, oltre interessi legali dalla data dell'esborso sino all'effettivo soddisfo;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio sostenute dal convenuto, che liquida in complessivi € 9.441,00, di cui € 8.991,00 per compensi ed € 450,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.” (cfr. testualmente il dispositivo della impugnata sentenza).
In via preliminare, il Tribunale riteneva destituita di fondamento l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per difetto di esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria poiché la materia oggetto del contendere non rientrava nelle materie tassativamente indicate dal
D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. Intendeva rinunciata l'eccezione di improponibilità della domanda del SI. per il combinato disposto di cui agli artt. 163 n. 4 c.p.c. e 100 c.p.c. Parte_5 perché non più riproposta negli scritti conclusivi. Non ravvisava il difetto di interesse o l'eventuale difetto di legittimazione attiva con riferimento all'attore Parte_5 perché il grado di parentela tra questi e la defunta si evinceva dalla documentazione versata in atti.
Nel merito, riteneva le domande di parte attrice non meritevoli di accoglimento ribadendo al contempo la irrilevanza delle richieste istruttorie avanzate dalle parti, stante la natura prettamente documentale della causa.
Sempre il Giudice di prime cure individuava la normativa applicabile al caso di specie negli artt.
1298 e 1854 c.c.
Osservava che avendo gli attori rinunciato implicitamente sin dalla memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 30.05.2014 alla domanda sub n. 4 delle conclusioni pagina 5 di 14 dell'atto di citazione e non avendola più riproposta in tutti i successivi scritti difensivi, doveva essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Viceversa, a giudizio del Tribunale doveva rigettarsi la domanda attorea volta a far “accertare e dichiarare che, diversamente dalla cointestazione dei conti correnti bancari nr. 5262
ED (già n. 4900 Banco di Roma che diventa 600005262 – ex 511838) e n. CP_3
60048517 – , le somme ivi conferite, transitate e giacenti erano di Controparte_4 pertinenza esclusiva della SI.ra ” stante l'applicabilità dell'art. 1298 c.c. Parte_6
Medesima sorte seguivano le ulteriori domande attoree tese a far “condannare il SI.
[...] alla restituzione integrale delle somme illegittimamente prelevate, NT addizionate dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria, al fine della reintegra dell'intero compendio ereditario a favore degli odierni attori” nonché a: “condannare il SI. alla restituzione dell'intero compendio ereditario (oltre interessi NT legali e rivalutazione monetaria), a favore degli eredi , risultante sui conti correnti nr. Parte_1
5262 ED (già n. 4900 Banco di Roma che diventa – ex 511838) e Controparte_5 sul conto corrente n. 00060048517 – in data antecedente al giorno Controparte_4
16.10.2008” visto che le somme ivi giacenti dovevano presumersi comuni ai due cointestatari e il convenuto aveva, dunque, il diritto di trattenerne la metà e di effettuare il prelievo del
16.10.2008.
Con riguardo alla detrazione operata dal convenuto di €. 24.687,00 prima di effettuare il bonifico in favore di una delle attrici della restante metà del conto corrente cointestato per un importo di €
184.124,00, il Giudicante riteneva corretto il calcolo e quindi l'operazione ragion per cui le domande formulate dagli attori erano respinte.
In ordine alla domanda riconvenzionale di condanna di “ a restituire al SI. Parte_7 la somma di € 184.124,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), NT detratta la quota spettante su tale somma alla stessa quale erede della Parte_7 sorella ” il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere. Pt_6
Secondo il Giudice di prime cure doveva accogliersi invece la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto avente ad oggetto la condanna della controparte al rimborso delle spese da lui sostenute, al posto dei legittimi eredi della defunta, per il rito funebre e gli annessi incombenti ad esclusione della spesa di € 15.000,00 perché relativa ad un accordo transattivo antecedente al decesso della de cuius e già definito.
pagina 6 di 14 2. Avverso la sentenza di prime cure hanno interposto gravame , Parte_1
, come in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 epigrafe.
Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'“Erronea presunzione di rinuncia alla domanda n. 4 dell'atto di citazione- Inesistenza della predetta rinuncia”.
Adducono di non aver affatto rinunciato alla domanda formulata al n. 4 dell'atto introduttivo sostenendo che la domanda iniziale fosse stata mutata e trasposta nella n. 3 delle note conclusive.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano l'“Erronea applicazione di legge- Illogicità della motivazione- Violazione e falsa applicazione norme di legge (artt. 2697-2727-2728-2730
c.c.)”.
A giudizio dei SIg.ri il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che la Parte_1 cointestazione del conto fosse requisito sufficiente per farne presumere la contitolarità ovvero l'intenzione di donare la metà della provvista al cointestatario.
Con il terzo motivo gli odierni appellanti denunciano l'“Erroneità ed illogicità motivazione circa presunzione di comunione delle somme depositate sul conto cointestato. Onere della prova
a carico del beneficiario- Violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 2697-2727-
2728 e 2730)”.
Sostengono a tal proposito gli appellanti che l'intento remunerativo dello storno operato dal risulterebbe privo di riscontro probatorio e che per quanto riguarda le somme CP_1 depositate sul conto cointestato le stesse dovevano ritenersi di esclusiva proprietà della de cuius avendolo il dichiarato espressamente. CP_1
Con il quarto motivo invocano la “Carenza assoluta della prova della donazione indiretta”.
Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe altresì errato nell'attribuire a loro carico l'onere di provare la donazione indiretta spettando tale prova soltanto al CP_1
Con il quinto motivo gli appellanti lamentano la “Mancata considerazione delle deduzioni ed eccezioni sollevate con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.” avendo queste ultime lo scopo di suffragare le richieste formulate in citazione e inoltre denunciano l'omessa considerazione da parte del Giudice di prime cure circa l'atto manoscritto dalla SI.ra contenente le Parte_6 sue volontà successorie.
pagina 7 di 14 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva , invocando il CP_1 CP_1 rigetto del gravame con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza collegiale del 04.03.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa con riserva di depositare la sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è parzialmente fondato.
I primi quattro motivi di appello veicolano censure senza dubbio connesse, il che ne giustifica la disamina contestuale.
4. Preliminarmente la Corte rammenta che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale ovvero per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. Si tratta, in altre parole, dell'accertamento del venir meno di una condizione dell'azione: l'interesse ad agire.
Essa non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e deve essere riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta.
Circa il caso di specie e, in particolare, il primo motivo di appello1, osserva la Corte che il
Tribunale ha erroneamente ritenuto implicitamente rinunciata la domanda sin dalla memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 30.05.2014 motivandola nei seguenti termini: la domanda n. 4 proposta in via “ancor più gradata” nell'atto di citazione (ovvero, “4) condannare il SI. alla restituzione della metà del compendio NT ereditario (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria), a favore degli eredi , Parte_1 risultante sui conti nr. 5262 (già n. 4900 Banco di Roma che diventa CP_4 CP_5
– ex 511838) e n. 00060048517 – in data antecedente
[...] Controparte_4 al giorno 16.10.2008”), non è stata più riproposta in tutti i successivi scritti difensivi.
La Corte nell'adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della censura formulata ritiene a seguito della sola lettura degli scritti difensivi depositati dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado (cfr. atto di citazione, comparsa conclusionale) che le 1 L'“Erronea presunzione di rinuncia alla domanda n. 4 dell'atto di citazione- Inesistenza della predetta rinuncia”. pagina 8 di 14 argomentazioni e deduzioni consentono di ritenere l'insistenza nella richiesta di condanna del alla restituzione della metà del compendio ereditario risultante sui conti in data CP_1 antecedente al 16.10.2008.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna implicita rinuncia alla domanda persistendo al contrario di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure l'interesse alla definizione del giudizio nel merito e alla relativa pronuncia (a prescindere dall'ampiezza del suo contenuto), tanto più che, comunque, il più (da intendersi come richiesta dell'intero compendio relitto) comprende il meno (la metà).
Passando all'esame degli altri tre motivi di appello2 v'è da dire che i due conti correnti indicati nella censura su richiamata costituirebbero, come pacificamente acclarato in atti, il risultato di un frazionamento effettuato dalla SI.ra , pochi mesi prima della sua morte, Parte_6 dell'unico conto corrente originario n. 4900 Banco Roma, poi n.5262 Unicredit.
Tale conto originario risultava sempre cointestato al nipote così NT come i due conti creati attraverso il successivo frazionamento.
Dal primo dei due conti citati il in data 16 ottobre 2008, prima del decesso della zia, CP_1 prelevava €. 398.163,50, e cioè un importo pari alla metà della somma di €. 796.327,14 che su quel conto corrente era depositata.
In giacenza sul conto rimaneva, quindi, sino al decesso della SI.ra la somma di €. Pt_6
398.163,50 (a cui devono aggiungersi le giacenze presenti sul secondo conto corrente €
19.458,50) che venne poi ripartita e consegnata dalla dopo la morte della SI.ra CP_3 Pt_6 per metà al cointestatario e per metà agli eredi naturali della SI.ra NT
. Il poi bonificava la somma di €.184.124,00 pari appunto alla somma Parte_6 CP_1
- corrispostagli dalla di € 208.811,00 dalla quale aveva detratto solo € 24.687,00 per CP_3 importi dovuti a terzi dalla defunta (condominio, utenze, ecc.) nonché le cauzioni versate dagli inquilini degli immobili di cui la zia era usufruttuaria e che ovviamente avrebbero dovuto essere restituite agli inquilini medesimi al termine dei rapporti locativi.
Ciò detto, osserva la Corte che il fulcro della questione è il titolo in ragione del quale il prelevo' dal conto della zia la somma di €. 398.163,50 pochi giorni prima del suo CP_1 decesso. Si tratta di somma che egli stesso dichiara di avere prelevato perché la zia intendeva far acquistare, con quel denaro, una casa al figlio del CP_1
Ebbene, posta in tali termini la questione, va anzitutto precisato che non vi è prova di tale intento liberale della defunta zia e, a mente dell'art. 1298, co. 2 c.c., nei rapporti interni tra correntisti di un conto corrente cointestato a firma disgiunta: “Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”. In proposito, le considerazioni degli odierni appellanti risultano pertinenti.
Infatti, risulta essere uno dei due legittimi cointestatari dei conti, a NT firma disgiunta, e, tuttavia, il fine di liberalità desunto dal Giudice di prime cure3 e ritenuto evidente (in “quanto cointestando ben due conti correnti – ed in epoca differente - al convenuto
e legittimando quest'ultimo ad operare a firma disgiunta sugli stessi aveva così espresso la sua chiara volontà remuneratoria nei suoi riguardi per tutti i servigi a lei resi in vita e per il reciproco rapporto di affetto che li legava, che ben traspare da tutta la documentazione in atti.”), non è conclusione condivisa dalla Corte.
E' lo stesso a dichiarare che le somme depositate sul conto cointestato provenivano CP_1 da provviste depositate dalla sola zia il che conferma che la mera intestazione del Parte_1 conto corrente bancario anche a lui di per sé non costituisce donazione indiretta non essendovi prova dello scopo di liberalità. E neppure può desumersi la donazione invocata dal prelievo della somma di euro €. 398.163,50 prima del decesso della zia.
D'altra parte, dalle risultanze processuali emerge chiaramente che lo scopo della cointestazione del conto corrente era quello di consentire un'agevole gestione del notevole patrimonio della de cuius a seguito del decesso del marito e, in disparte le allegazioni del non è provato CP_1 in alcun modo l'intento liberale della zia in favore del figlio di costui.
In proposito, in giurisprudenza si è osservato che <<…la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata l'esistenza dell'animus donandi", consistente nell'accertamento che il 3 A giudizio del Tribunale, le somme presenti sul conto in ragione della sua cointestazione dovevano presumersi di proprietà di entrambi i contitolari ragion per cui il aveva il diritto di trattenerne la metà e dunque di CP_1 effettuare il prelievo del 16.10.2008 pagina 10 di 14 proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. Ed invero, in una fattispecie per molti aspetti analoga alla presente, questa
Corte ha affermato che "l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito - qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari - può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità" (Cass., n. 26983 del 2008; Cass. n. 468 del 2010). In altri termini, la possibilità che costituisca donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, è legata all'apprezzamento dell'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità (Cass. n. 26991 del 2013, in motiv.; Cass. n. 6784 del
2012)…omissis… Nella donazione indiretta, invece, la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma
e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse>> (cfr. testualmente parte motiva Cass. n.
4682/2018).
Di conseguenza, la verifica della sussistenza dell'animus donandi è indispensabile per la valutazione di sussistenza della donazione indiretta allo scopo di accertare lo spirito di liberalità che muove il donante ad arricchire il beneficiario.
A giudizio della Corte, nella specie, tale prova non è stata fornita dal né si può CP_1 desumere, come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, dal solo rapporto affettivo esistente tra la e il Parte_1 CP_1
Infatti, proprio in virtù di tale affetto e della volontà di voler remunerare il nipote per i servigi resi, la aveva già ricompensato il mediante la donazione (diretta) in vita di Parte_1 CP_1 diversi immobili riservandosi l'usufrutto sugli stessi ad eccezione dell'immobile sito in via pagina 11 di 14 Putignani e delle somme presenti sul conto corrente cointestato. Nulla la de cuius aveva disposto su tali beni che sono poi caduti in successione e dagli elementi a disposizione non è possibile desumere l'intento liberale della predetta in favore del intento esteso alle provviste CP_1 depositate sui conti correnti.
A supporto della considerazione sopra detta, si aggiunga che, come accennato, il non CP_1 ha fornito alcuna prova concreta dell'intento di liberalità della e della sua volontà di Parte_1 voler beneficiare l'appellato della somma di €. 398.163,50.
Ne deriva l'accoglimento della domanda di restituzione della detta somma proposta dagli appellanti, decurtata come segue.
5. Ed infatti, la restituzione della distinta somma di €. 24.687,00, che il prelevò dalla CP_1 maggiore somma di €. 208.811,00, prima di effettuare il bonifico in favore di Parte_3 di €. 184.124,00, pari alla restante metà del c/c cointestato, la Corte ritiene di condividere la statuizione di primo grado perché si tratta di somme legittimamente prelevate dalla somma più ampia sopra indicata al fine di estinguere i debiti riconducibili alla defunta.
Come infatti osservato dal Tribunale, dopo il decesso della SI.ra , gli odierni Parte_6 appellanti, nella loro qualità di eredi della defunta, avrebbero dovuto farsi carico delle passività esistenti, passività che ha invece fronteggiò il come ampiamente da questi dimostrato. CP_1
Corretto è quindi il prelievo di € 24.687,00, somma peraltro arrotondata per difetto, facente capo alle spese -sostenute dal riconducibili alla defunta, segnatamente: €. 2.220,38 versati CP_1
a titolo di oneri condominiali dell'immobile sito in via Putignani n. 27; €. 226,00 versati a titolo di liquidazione di per le prestazioni rese alla defunta;
€. 107,50 versati a Controparte_7 titolo di canone Rai dell'immobile abitato dalla defunta;
€. 340,10 versati a titolo di bollette Enel del predetto immobile;
€. 1.057,04 versati a titolo di bollette del Gas del citato immobile ed €.
21.487,94 corrispondenti ai depositi cauzionali incamerati a suo tempo dalla defunta quale usufruttuaria ma da restituirsi agli inquilini al termine del rapporto locativo da parte dei essendosi in capo a loro consolidata la proprietà piena a seguito del decesso della CP_1 defunta. Tali somme, quali debiti, erano infatti imputate alla massa ereditaria e perciò trattandosi di debiti estinti direttamente dal mediante prelievo di esse non è possibile chiederne la CP_1 restituzione.
pagina 12 di 14 Non sono invece rimborsabili le due ricevute rilasciate dai ristoranti trattandosi di spese posteriori al decesso della defunta e non comprendendosi a che titolo le stesse dovrebbero essere imputate a carico della massa ereditaria.
Alla stregua delle precedenti motivazioni consegue l'accoglimento dei primi quattro motivi di appello, limitatamente alla restituzione della somma di €. 398.163,50, da essi detratta la somma di euro €. 4.196,00 corrispondente alle spese funerarie riconosciute come dovute già in prime cure e con rigetto della restante domanda di restituzione di €. 24.687,00 e assorbimento per questioni logico giuridiche del quinto motivo di appello (con cui gli appellanti lamentano il mancato accoglimento delle loro richieste istruttorie).
Sulla complessiva somma risultante, pari ad €. 393.967,50, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali dal dì della domanda al saldo. Non è stata fornita la prova del maggior danno e non è dovuta la rivalutazione monetaria non vertendosi in tema di debito di valore.
Ogni altra domanda è respinta.
6. - Circa le spese di lite, del primo e del presente grado, in considerazione della parziale reiezione del capo 3) della domanda, esse possono essere compensate in ragione di 1/3. I restanti
2/3, sono posti a carico di e sono liquidate come in dispositivo nei NT valori minimi, secondo lo scaglione (da € 260.001,00 a €. 520.000,00), in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, personalmente e nella qualità di procuratore speciale dei SIg.ri Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
contro , avverso la Parte_5 NT sentenza n. 604/2023, pubblicata in data 21 febbraio 2023, resa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al R.G. 7744/2013, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata così provvede:
1) accerta che le somme giacenti sui conti nr. 5262 ED (già n. 4900 Banco di
Roma che diventa 600005262 – ex 511838) e n. 00060048517 – CP_3 [...]
in data antecedente al giorno 16.10.2008 erano di pertinenza esclusiva Controparte_4
pagina 13 di 14 della SI.ra e per l'effetto, detratta la somma di €. 4.196,00, condanna Parte_6 alla restituzione in favore degli appellanti NT dell'importo di €. 393.967,50 oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
2) rigetta nel resto;
3) compensa in ragione di 1/3 le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna
a rifondere alle controparti i 2/3 delle spese che NT si liquidano, già operata la compensazione in euro 6.706,67, per il presente grado e in euro 4.015,33, per il primo grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore degli appellanti dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari nella camera di conSIlio del 01 aprile 2025
Il Presidente
Il conSIliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. “Erronea applicazione di legge- Illogicità della motivazione- Violazione e falsa applicazione norme di legge
(artt. 2697-2727-2728-2730 c.c.)”; “Erroneità ed illogicità motivazione circa presunzione di comunione delle somme depositate sul conto cointestato. Onere della prova a carico del beneficiario- Violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 2697-2727-2728 e 2730)”; “Carenza assoluta della prova della donazione indiretta”. pagina 9 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei SInori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe ConSIliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 411/2023, promossa da
(C.F. ), personalmente e Parte_1 C.F._1 nella qualità di procuratore speciale dei SIg.ri (C.F. Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
) con il patrocinio dell'avv. GIORGIA RAINONE, elettivamente C.F._5 domiciliati in VIA PUTIGNANI n. 262 - BARI, presso il difensore avv. GIORGIA RAINONE
Appellanti contro
(C.F.: ), con il patrocinio degli NT C.F._6 avv.ti GIANCARLO RUSSO FRATTASI e GIANFRANCO ROSSI, elettivamente domiciliato in VIA CAIROLI n. 105 - BARI, presso i difensori GIANCARLO RUSSO FRATTASI e
GIANFRANCO ROSSI
Appellato avverso pagina 1 di 14 la sentenza n. 604/2023, pubblicata in data 21 febbraio 2023, resa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al R.G. n. 7744/2013.
All'udienza collegiale del 04 luglio 2023, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 04 marzo 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 04 marzo 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa con riserva di depositare la sentenza nei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 01.07.2013, , personalmente e Parte_1 nella qualità di procuratore speciale dei SIg.ri , , Parte_2 Parte_3
e adiva il Tribunale di Bari affinchè provvedesse ad: “1) Parte_4 Parte_5 accertare e dichiarare che, diversamente dalla cointestazione dei conti correnti bancari nr. 5262
ED (già n. 4900 Banco che diventa 600005262 – ex 511838) e n. CP_2 CP_3
60048517 – , le somme ivi conferite, transitate e giacenti erano di Controparte_4 pertinenza esclusiva della SI.ra ; 2) previo accertamento di tutti gli ordini, Parte_6 movimenti e negoziazioni, verificatisi sui conti correnti bancari di cui al precedente punto di domanda, condannare il SI. alla restituzione integrale delle somme NT illegittimamente prelevate, addizionate dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria, al fine della reintegra dell'intero compendio ereditario a favore degli odierni attori;
in via del tutto gradata 3) condannare il SI. alla restituzione dell'intero compendio NT ereditario (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria), a favore degli eredi , Parte_1 risultante sui conti correnti nr. 5262 ED (già n. 4900 Banco di Roma che diventa
– ex 511838) e sul conto corrente n. 00060048517 – Controparte_5 Controparte_4
in data antecedente al giorno 16.10.2008; in via ancor più gradata 4) condannare il SI.
[...] alla restituzione della metà del compendio ereditario (oltre interessi NT legali e rivalutazione monetaria), a favore degli eredi , risultante sui conti nr. 5262 Parte_1
ED (già n. 4900 Banco di Roma che diventa – ex 511838) e n. Controparte_5
00060048517 – in data antecedente al giorno 16.10.2008; in ogni Controparte_4 caso 5) condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite”.
pagina 2 di 14 Deducevano che deceduta il 29.10.2008 in Bari aveva lasciato quali eredi Parte_6 legittimi le sorelle e nonché i nipoti Parte_2 Parte_3
e (figli del Parte_1 Parte_4 Parte_5 fratello OR . Persona_1
Precisavano che la de cuius era titolare di due conti correnti bancari cointestati col convenuto, con firma e disponibilità disgiunta, le cui somme ivi giacenti erano però di esclusiva pertinenza della de cuius.
Esponevano che i conti testè citati erano stati cointestati dalla defunta che versava in pessimo stato di salute al solo scopo di agevolare la gestione degli stessi.
Evidenziavano che in data 24.04.2008 i due cointestatari avevano effettuato dall'originario conto corrente un giroconto in favore dell'altro conto corrente, dove avevano fatto confluire €
806.000,00 lasciando comunque aperto il c/c di provenienza.
Producevano un allegato dal quale si evinceva che in data 16.10.2008, ovvero 13 giorni prima del decesso di e durante la sua degenza ospedaliera, il convenuto aveva stornato da Parte_6 uno dei due c/c il 50% dell'importo pari ad €. 398.015,00 e, tenuto conto che negli anni precedenti la aveva donato quasi l'intero suo patrimonio immobiliare ai Parte_6 componenti della famiglia chiedevano la condanna del convenuto alla restituzione CP_1 delle somme indebitamente stornate dai c/c cointestati, precisando che la cointestazione a firma disgiunta andava intesa come delega rilasciata dal titolare ad un terzo che non avrebbe mai potuto ritenersi legittimato ad incamerare la metà dell'importo ivi giacente.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva al Tribunale quanto segue: NT
“a) in limine litis, dichiari improcedibile la domanda attrice in mancanza del previo esperimento della procedura di mediaconciliazione prevista dalla legge;
b) ancora in limine litis, dichiari improponibile la domanda del SI. per il combinato disposto degli artt. 163 Parte_5
n. 4 c.p.c. e 100 c.p.c.; c) quanto alla prima domanda principale degli attori, la dichiari improponibile per mancanza di interesse, e comunque infondata, per non avere mai il SI.
[...] affermato di aver contribuito con proprio denaro alla formazione delle NT somme depositate sui conti correnti per cui è causa, somme peraltro appartenenti per la metà anche a lui in quanto cointestatario di quegli stessi conti per volontà liberale della zia SI.ra
; d) quanto alla seconda domanda principale, la dichiari totalmente Parte_6 inammissibile, e comunque infondata, in assenza di qualsiasi indicazione, anche soltanto
pagina 3 di 14 ipotizzata, dalla quale possa derivare la illegittimità delle operazioni effettuate dal convenuto sui conti correnti in questione;
e) quanto alla terza domanda (subordinata) la respinga perché infondata (con qualificazione di temerarietà) sia per quanto riguarda l'importo di € 208.611,00 riscosso direttamente dagli attori presso l' sia per quanto riguarda il residuo importo CP_3 di € 208.611,00 girato dal SI. alla SI.ra NT Parte_7 attraverso il bonifico di € 184.124,00 (residuato dopo la detrazione delle somme indicate in narrativa); f) ove la somma corrisposta alla SI.ra con il citato bonifico non Parte_7 sia stata da questa ripartita tra gli altri eredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie, accolga la domanda riconvenzionale di cui appresso sub h); g) quanto alla domanda n. 4
(ulteriormente gradata) di cui all'atto di citazione, la respinga in quanto infondata, accertando e dichiarando che il prelevamento dell'importo di € 398.163,50 dal conto corrente cointestato, da parte del convenuto, fu legittimamente operato in quanto corrispondente alla metà della somma esistente all'epoca su quel conto;
h) subordinatamente, e salvo gravame, respingere la domanda in quanto quel prelevamento rappresentò la esecuzione della volontà della SI.ra
[...]
di donare al convenuto la somma medesima perché acquistasse al di lui figlio Parte_6 Per_2 un appartamento in occasione del matrimonio di quest'ultimo; i) in via riconvenzionale, e nell'ipotesi ventilata sub d), condanni la SI.ra a restituire al SI. Parte_7 [...] la somma di € 184.124,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), NT detratta la quota spettante su tale somma alla stessa quale erede della Parte_7 sorella;
l) ancora in via riconvenzionale, condanni gli attori in solido (o subordinatamente Pt_6 in proporzione alle rispettive quote ereditarie), a rimborsare al convenuto la somma di €
19.196,00, per le spese da questi effettuate in occasione delle esequie della zia e la ulteriore Pt_6 somma di € 15.000,00 corrisposta dal deducente alla inquilina SI.ra per tranSIere CP_6 una vertenza tra questa e la SI.ra , occasionata dal pagamento di canoni Parte_6 locativi di importo superiore a quello imposto per legge;
m) condanni gli attori, in ogni caso, al pagamento delle spese del giudizio”.
Con ordinanza del 24.08.2015 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza istruttoria, stante la sua natura documentale.
Il Tribunale così provvedeva: “- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda attorea di condanna di “ alla restituzione della metà del compendio NT ereditario (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria), a favore degli eredi , Parte_1
pagina 4 di 14 risultante sui conti nr. 5262 (già n. 4900 Banco di Roma che diventa CP_4 CP_5
– ex 511838) e n. 00060048517 – in data antecedente
[...] Controparte_4 al giorno 16.10.2008”) per intervenuta rinuncia alla stessa;
- rigetta le restanti domande di parte attrice;
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale di condanna di “ a restituire al SI. Parte_7 NT la somma di € 184.124,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), detratta la
[...] quota spettante su tale somma alla stessa quale erede della sorella ”; - Parte_7 Pt_6 in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto di € 4.196,00 a titolo di spese funerarie, oltre interessi legali dalla data dell'esborso sino all'effettivo soddisfo;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio sostenute dal convenuto, che liquida in complessivi € 9.441,00, di cui € 8.991,00 per compensi ed € 450,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.” (cfr. testualmente il dispositivo della impugnata sentenza).
In via preliminare, il Tribunale riteneva destituita di fondamento l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per difetto di esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria poiché la materia oggetto del contendere non rientrava nelle materie tassativamente indicate dal
D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. Intendeva rinunciata l'eccezione di improponibilità della domanda del SI. per il combinato disposto di cui agli artt. 163 n. 4 c.p.c. e 100 c.p.c. Parte_5 perché non più riproposta negli scritti conclusivi. Non ravvisava il difetto di interesse o l'eventuale difetto di legittimazione attiva con riferimento all'attore Parte_5 perché il grado di parentela tra questi e la defunta si evinceva dalla documentazione versata in atti.
Nel merito, riteneva le domande di parte attrice non meritevoli di accoglimento ribadendo al contempo la irrilevanza delle richieste istruttorie avanzate dalle parti, stante la natura prettamente documentale della causa.
Sempre il Giudice di prime cure individuava la normativa applicabile al caso di specie negli artt.
1298 e 1854 c.c.
Osservava che avendo gli attori rinunciato implicitamente sin dalla memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 30.05.2014 alla domanda sub n. 4 delle conclusioni pagina 5 di 14 dell'atto di citazione e non avendola più riproposta in tutti i successivi scritti difensivi, doveva essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Viceversa, a giudizio del Tribunale doveva rigettarsi la domanda attorea volta a far “accertare e dichiarare che, diversamente dalla cointestazione dei conti correnti bancari nr. 5262
ED (già n. 4900 Banco di Roma che diventa 600005262 – ex 511838) e n. CP_3
60048517 – , le somme ivi conferite, transitate e giacenti erano di Controparte_4 pertinenza esclusiva della SI.ra ” stante l'applicabilità dell'art. 1298 c.c. Parte_6
Medesima sorte seguivano le ulteriori domande attoree tese a far “condannare il SI.
[...] alla restituzione integrale delle somme illegittimamente prelevate, NT addizionate dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria, al fine della reintegra dell'intero compendio ereditario a favore degli odierni attori” nonché a: “condannare il SI. alla restituzione dell'intero compendio ereditario (oltre interessi NT legali e rivalutazione monetaria), a favore degli eredi , risultante sui conti correnti nr. Parte_1
5262 ED (già n. 4900 Banco di Roma che diventa – ex 511838) e Controparte_5 sul conto corrente n. 00060048517 – in data antecedente al giorno Controparte_4
16.10.2008” visto che le somme ivi giacenti dovevano presumersi comuni ai due cointestatari e il convenuto aveva, dunque, il diritto di trattenerne la metà e di effettuare il prelievo del
16.10.2008.
Con riguardo alla detrazione operata dal convenuto di €. 24.687,00 prima di effettuare il bonifico in favore di una delle attrici della restante metà del conto corrente cointestato per un importo di €
184.124,00, il Giudicante riteneva corretto il calcolo e quindi l'operazione ragion per cui le domande formulate dagli attori erano respinte.
In ordine alla domanda riconvenzionale di condanna di “ a restituire al SI. Parte_7 la somma di € 184.124,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), NT detratta la quota spettante su tale somma alla stessa quale erede della Parte_7 sorella ” il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere. Pt_6
Secondo il Giudice di prime cure doveva accogliersi invece la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto avente ad oggetto la condanna della controparte al rimborso delle spese da lui sostenute, al posto dei legittimi eredi della defunta, per il rito funebre e gli annessi incombenti ad esclusione della spesa di € 15.000,00 perché relativa ad un accordo transattivo antecedente al decesso della de cuius e già definito.
pagina 6 di 14 2. Avverso la sentenza di prime cure hanno interposto gravame , Parte_1
, come in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 epigrafe.
Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'“Erronea presunzione di rinuncia alla domanda n. 4 dell'atto di citazione- Inesistenza della predetta rinuncia”.
Adducono di non aver affatto rinunciato alla domanda formulata al n. 4 dell'atto introduttivo sostenendo che la domanda iniziale fosse stata mutata e trasposta nella n. 3 delle note conclusive.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano l'“Erronea applicazione di legge- Illogicità della motivazione- Violazione e falsa applicazione norme di legge (artt. 2697-2727-2728-2730
c.c.)”.
A giudizio dei SIg.ri il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che la Parte_1 cointestazione del conto fosse requisito sufficiente per farne presumere la contitolarità ovvero l'intenzione di donare la metà della provvista al cointestatario.
Con il terzo motivo gli odierni appellanti denunciano l'“Erroneità ed illogicità motivazione circa presunzione di comunione delle somme depositate sul conto cointestato. Onere della prova
a carico del beneficiario- Violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 2697-2727-
2728 e 2730)”.
Sostengono a tal proposito gli appellanti che l'intento remunerativo dello storno operato dal risulterebbe privo di riscontro probatorio e che per quanto riguarda le somme CP_1 depositate sul conto cointestato le stesse dovevano ritenersi di esclusiva proprietà della de cuius avendolo il dichiarato espressamente. CP_1
Con il quarto motivo invocano la “Carenza assoluta della prova della donazione indiretta”.
Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe altresì errato nell'attribuire a loro carico l'onere di provare la donazione indiretta spettando tale prova soltanto al CP_1
Con il quinto motivo gli appellanti lamentano la “Mancata considerazione delle deduzioni ed eccezioni sollevate con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.” avendo queste ultime lo scopo di suffragare le richieste formulate in citazione e inoltre denunciano l'omessa considerazione da parte del Giudice di prime cure circa l'atto manoscritto dalla SI.ra contenente le Parte_6 sue volontà successorie.
pagina 7 di 14 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva , invocando il CP_1 CP_1 rigetto del gravame con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza collegiale del 04.03.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa con riserva di depositare la sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è parzialmente fondato.
I primi quattro motivi di appello veicolano censure senza dubbio connesse, il che ne giustifica la disamina contestuale.
4. Preliminarmente la Corte rammenta che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale ovvero per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. Si tratta, in altre parole, dell'accertamento del venir meno di una condizione dell'azione: l'interesse ad agire.
Essa non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e deve essere riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta.
Circa il caso di specie e, in particolare, il primo motivo di appello1, osserva la Corte che il
Tribunale ha erroneamente ritenuto implicitamente rinunciata la domanda sin dalla memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 30.05.2014 motivandola nei seguenti termini: la domanda n. 4 proposta in via “ancor più gradata” nell'atto di citazione (ovvero, “4) condannare il SI. alla restituzione della metà del compendio NT ereditario (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria), a favore degli eredi , Parte_1 risultante sui conti nr. 5262 (già n. 4900 Banco di Roma che diventa CP_4 CP_5
– ex 511838) e n. 00060048517 – in data antecedente
[...] Controparte_4 al giorno 16.10.2008”), non è stata più riproposta in tutti i successivi scritti difensivi.
La Corte nell'adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della censura formulata ritiene a seguito della sola lettura degli scritti difensivi depositati dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado (cfr. atto di citazione, comparsa conclusionale) che le 1 L'“Erronea presunzione di rinuncia alla domanda n. 4 dell'atto di citazione- Inesistenza della predetta rinuncia”. pagina 8 di 14 argomentazioni e deduzioni consentono di ritenere l'insistenza nella richiesta di condanna del alla restituzione della metà del compendio ereditario risultante sui conti in data CP_1 antecedente al 16.10.2008.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna implicita rinuncia alla domanda persistendo al contrario di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure l'interesse alla definizione del giudizio nel merito e alla relativa pronuncia (a prescindere dall'ampiezza del suo contenuto), tanto più che, comunque, il più (da intendersi come richiesta dell'intero compendio relitto) comprende il meno (la metà).
Passando all'esame degli altri tre motivi di appello2 v'è da dire che i due conti correnti indicati nella censura su richiamata costituirebbero, come pacificamente acclarato in atti, il risultato di un frazionamento effettuato dalla SI.ra , pochi mesi prima della sua morte, Parte_6 dell'unico conto corrente originario n. 4900 Banco Roma, poi n.5262 Unicredit.
Tale conto originario risultava sempre cointestato al nipote così NT come i due conti creati attraverso il successivo frazionamento.
Dal primo dei due conti citati il in data 16 ottobre 2008, prima del decesso della zia, CP_1 prelevava €. 398.163,50, e cioè un importo pari alla metà della somma di €. 796.327,14 che su quel conto corrente era depositata.
In giacenza sul conto rimaneva, quindi, sino al decesso della SI.ra la somma di €. Pt_6
398.163,50 (a cui devono aggiungersi le giacenze presenti sul secondo conto corrente €
19.458,50) che venne poi ripartita e consegnata dalla dopo la morte della SI.ra CP_3 Pt_6 per metà al cointestatario e per metà agli eredi naturali della SI.ra NT
. Il poi bonificava la somma di €.184.124,00 pari appunto alla somma Parte_6 CP_1
- corrispostagli dalla di € 208.811,00 dalla quale aveva detratto solo € 24.687,00 per CP_3 importi dovuti a terzi dalla defunta (condominio, utenze, ecc.) nonché le cauzioni versate dagli inquilini degli immobili di cui la zia era usufruttuaria e che ovviamente avrebbero dovuto essere restituite agli inquilini medesimi al termine dei rapporti locativi.
Ciò detto, osserva la Corte che il fulcro della questione è il titolo in ragione del quale il prelevo' dal conto della zia la somma di €. 398.163,50 pochi giorni prima del suo CP_1 decesso. Si tratta di somma che egli stesso dichiara di avere prelevato perché la zia intendeva far acquistare, con quel denaro, una casa al figlio del CP_1
Ebbene, posta in tali termini la questione, va anzitutto precisato che non vi è prova di tale intento liberale della defunta zia e, a mente dell'art. 1298, co. 2 c.c., nei rapporti interni tra correntisti di un conto corrente cointestato a firma disgiunta: “Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”. In proposito, le considerazioni degli odierni appellanti risultano pertinenti.
Infatti, risulta essere uno dei due legittimi cointestatari dei conti, a NT firma disgiunta, e, tuttavia, il fine di liberalità desunto dal Giudice di prime cure3 e ritenuto evidente (in “quanto cointestando ben due conti correnti – ed in epoca differente - al convenuto
e legittimando quest'ultimo ad operare a firma disgiunta sugli stessi aveva così espresso la sua chiara volontà remuneratoria nei suoi riguardi per tutti i servigi a lei resi in vita e per il reciproco rapporto di affetto che li legava, che ben traspare da tutta la documentazione in atti.”), non è conclusione condivisa dalla Corte.
E' lo stesso a dichiarare che le somme depositate sul conto cointestato provenivano CP_1 da provviste depositate dalla sola zia il che conferma che la mera intestazione del Parte_1 conto corrente bancario anche a lui di per sé non costituisce donazione indiretta non essendovi prova dello scopo di liberalità. E neppure può desumersi la donazione invocata dal prelievo della somma di euro €. 398.163,50 prima del decesso della zia.
D'altra parte, dalle risultanze processuali emerge chiaramente che lo scopo della cointestazione del conto corrente era quello di consentire un'agevole gestione del notevole patrimonio della de cuius a seguito del decesso del marito e, in disparte le allegazioni del non è provato CP_1 in alcun modo l'intento liberale della zia in favore del figlio di costui.
In proposito, in giurisprudenza si è osservato che <<…la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata l'esistenza dell'animus donandi", consistente nell'accertamento che il 3 A giudizio del Tribunale, le somme presenti sul conto in ragione della sua cointestazione dovevano presumersi di proprietà di entrambi i contitolari ragion per cui il aveva il diritto di trattenerne la metà e dunque di CP_1 effettuare il prelievo del 16.10.2008 pagina 10 di 14 proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. Ed invero, in una fattispecie per molti aspetti analoga alla presente, questa
Corte ha affermato che "l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito - qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari - può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità" (Cass., n. 26983 del 2008; Cass. n. 468 del 2010). In altri termini, la possibilità che costituisca donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, è legata all'apprezzamento dell'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità (Cass. n. 26991 del 2013, in motiv.; Cass. n. 6784 del
2012)…omissis… Nella donazione indiretta, invece, la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma
e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse>> (cfr. testualmente parte motiva Cass. n.
4682/2018).
Di conseguenza, la verifica della sussistenza dell'animus donandi è indispensabile per la valutazione di sussistenza della donazione indiretta allo scopo di accertare lo spirito di liberalità che muove il donante ad arricchire il beneficiario.
A giudizio della Corte, nella specie, tale prova non è stata fornita dal né si può CP_1 desumere, come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, dal solo rapporto affettivo esistente tra la e il Parte_1 CP_1
Infatti, proprio in virtù di tale affetto e della volontà di voler remunerare il nipote per i servigi resi, la aveva già ricompensato il mediante la donazione (diretta) in vita di Parte_1 CP_1 diversi immobili riservandosi l'usufrutto sugli stessi ad eccezione dell'immobile sito in via pagina 11 di 14 Putignani e delle somme presenti sul conto corrente cointestato. Nulla la de cuius aveva disposto su tali beni che sono poi caduti in successione e dagli elementi a disposizione non è possibile desumere l'intento liberale della predetta in favore del intento esteso alle provviste CP_1 depositate sui conti correnti.
A supporto della considerazione sopra detta, si aggiunga che, come accennato, il non CP_1 ha fornito alcuna prova concreta dell'intento di liberalità della e della sua volontà di Parte_1 voler beneficiare l'appellato della somma di €. 398.163,50.
Ne deriva l'accoglimento della domanda di restituzione della detta somma proposta dagli appellanti, decurtata come segue.
5. Ed infatti, la restituzione della distinta somma di €. 24.687,00, che il prelevò dalla CP_1 maggiore somma di €. 208.811,00, prima di effettuare il bonifico in favore di Parte_3 di €. 184.124,00, pari alla restante metà del c/c cointestato, la Corte ritiene di condividere la statuizione di primo grado perché si tratta di somme legittimamente prelevate dalla somma più ampia sopra indicata al fine di estinguere i debiti riconducibili alla defunta.
Come infatti osservato dal Tribunale, dopo il decesso della SI.ra , gli odierni Parte_6 appellanti, nella loro qualità di eredi della defunta, avrebbero dovuto farsi carico delle passività esistenti, passività che ha invece fronteggiò il come ampiamente da questi dimostrato. CP_1
Corretto è quindi il prelievo di € 24.687,00, somma peraltro arrotondata per difetto, facente capo alle spese -sostenute dal riconducibili alla defunta, segnatamente: €. 2.220,38 versati CP_1
a titolo di oneri condominiali dell'immobile sito in via Putignani n. 27; €. 226,00 versati a titolo di liquidazione di per le prestazioni rese alla defunta;
€. 107,50 versati a Controparte_7 titolo di canone Rai dell'immobile abitato dalla defunta;
€. 340,10 versati a titolo di bollette Enel del predetto immobile;
€. 1.057,04 versati a titolo di bollette del Gas del citato immobile ed €.
21.487,94 corrispondenti ai depositi cauzionali incamerati a suo tempo dalla defunta quale usufruttuaria ma da restituirsi agli inquilini al termine del rapporto locativo da parte dei essendosi in capo a loro consolidata la proprietà piena a seguito del decesso della CP_1 defunta. Tali somme, quali debiti, erano infatti imputate alla massa ereditaria e perciò trattandosi di debiti estinti direttamente dal mediante prelievo di esse non è possibile chiederne la CP_1 restituzione.
pagina 12 di 14 Non sono invece rimborsabili le due ricevute rilasciate dai ristoranti trattandosi di spese posteriori al decesso della defunta e non comprendendosi a che titolo le stesse dovrebbero essere imputate a carico della massa ereditaria.
Alla stregua delle precedenti motivazioni consegue l'accoglimento dei primi quattro motivi di appello, limitatamente alla restituzione della somma di €. 398.163,50, da essi detratta la somma di euro €. 4.196,00 corrispondente alle spese funerarie riconosciute come dovute già in prime cure e con rigetto della restante domanda di restituzione di €. 24.687,00 e assorbimento per questioni logico giuridiche del quinto motivo di appello (con cui gli appellanti lamentano il mancato accoglimento delle loro richieste istruttorie).
Sulla complessiva somma risultante, pari ad €. 393.967,50, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali dal dì della domanda al saldo. Non è stata fornita la prova del maggior danno e non è dovuta la rivalutazione monetaria non vertendosi in tema di debito di valore.
Ogni altra domanda è respinta.
6. - Circa le spese di lite, del primo e del presente grado, in considerazione della parziale reiezione del capo 3) della domanda, esse possono essere compensate in ragione di 1/3. I restanti
2/3, sono posti a carico di e sono liquidate come in dispositivo nei NT valori minimi, secondo lo scaglione (da € 260.001,00 a €. 520.000,00), in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, personalmente e nella qualità di procuratore speciale dei SIg.ri Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
contro , avverso la Parte_5 NT sentenza n. 604/2023, pubblicata in data 21 febbraio 2023, resa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al R.G. 7744/2013, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata così provvede:
1) accerta che le somme giacenti sui conti nr. 5262 ED (già n. 4900 Banco di
Roma che diventa 600005262 – ex 511838) e n. 00060048517 – CP_3 [...]
in data antecedente al giorno 16.10.2008 erano di pertinenza esclusiva Controparte_4
pagina 13 di 14 della SI.ra e per l'effetto, detratta la somma di €. 4.196,00, condanna Parte_6 alla restituzione in favore degli appellanti NT dell'importo di €. 393.967,50 oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
2) rigetta nel resto;
3) compensa in ragione di 1/3 le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna
a rifondere alle controparti i 2/3 delle spese che NT si liquidano, già operata la compensazione in euro 6.706,67, per il presente grado e in euro 4.015,33, per il primo grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore degli appellanti dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari nella camera di conSIlio del 01 aprile 2025
Il Presidente
Il conSIliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. “Erronea applicazione di legge- Illogicità della motivazione- Violazione e falsa applicazione norme di legge
(artt. 2697-2727-2728-2730 c.c.)”; “Erroneità ed illogicità motivazione circa presunzione di comunione delle somme depositate sul conto cointestato. Onere della prova a carico del beneficiario- Violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 2697-2727-2728 e 2730)”; “Carenza assoluta della prova della donazione indiretta”. pagina 9 di 14