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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16641 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.40247 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Biolé ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Roma, in Via P .S. Mancini n. 2; parti attrici contro
Repubblica , in persona della CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata a Roma, in Via dei Portoghesi n. 12; parte convenuta
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato a Roma, in Via dei Portoghesi n. 12; terzo chiamato
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
1 2
Oggetto: azione ex art.43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
FATTO
Gli attori premettevano di essere figli di (nato a [...] il Persona_1
7/10/1907 e deceduto il 5/3/2000) e di (nata a [...] il Persona_2
26/5/1923 e morta nel 2002). Quest'ultima era la sorella di Persona_3 nato a [...] il [...] e deceduto il 31/12/1944 nel campo di sterminio nazista di Kaufering – Dachau, nonché la figlia di e Gli Pt_4 Controparte_4 attori agivano, pertanto, in qualità di eredi di a sua volta erede Persona_2 del fratello, Persona_3
Per_ Gli attori narravano che insieme agli altri fratelli , Persona_2 Per_5
e e ai genitori erano riusciti a penetrare illegalmente in territorio elvetico. Per_6
invece, non era riuscito a fuggire e, tra 1'1 e il 2 dicembre Persona_3 del 1943, era stato arrestato nei pressi della frontiera italo-svizzera insieme ai suoi Per zii, sorella di sua madre e marito di , con il Per_7 Pt_4 Controparte_5 loro figlio . Sempre le parti attrici riportavano che i Per_8 Persona_3 suoi zii e il cugino erano stati trattenuti nel carcere di Como, condotti a quello di
Modena per essere poi trasferiti nel campo di concentramento e smistamento
(Durchgangslager) di Fossoli di Carpi, nei pressi di Modena, dove erano giunti il
7/12/1943. Mentre la famiglia era stata deportata ad Auschwitz- CP_5
Birkenau il 22/2/1944, era rimasto prigioniero in quel campo di Per_3 concentramento per volontà delle autorità tedesche sino al 31 luglio 1944. In seguito, era stato deportato nel campo di sterminio di Persona_3
Auschwitz-Birkenau dove era rimasto prigioniero sino a che, il 27 ottobre 1944, era stato trasferito nel campo di concentramento di Kaufeting. Le parti attrici rilevavano che dalle ricerche svolte presso il centro studi di Dachau e, in particolare, dal cartellino di registrazione di risultava che Persona_3 quest'ultimo era morto a Kaufeting il 31/12/1944 per cause ignote. Tale informazione era pervenuta alla famiglia presso la loro residenza a Persona_3
Genova, in Via Mameli 1/8, con lettera della Croce Rossa italiana – Servizio sociale internazionale, Sez. 26/3/1949. Infine, avuto riguardo alla famiglia gli attori narravano che era stata assassinata al suo arrivo il CP_5 Per_7
2 3
26/02/1944 ad Auschwitz nelle camere a gas, era morto ad Controparte_5
Auschwitz il 4/5/1944 e era deceduto il 6/04/1945. Per_8
Le parti attrici chiedevano il risarcimento iure hereditatis dei danni non patrimoniali subiti dallo zio, e dalla famiglia In Persona_3 CP_5 particolare, gli attori agivano in qualità di eredi della madre, la Persona_2 quale a sua volta era erede del fratello, Per i danni subiti Persona_3 dalla famiglia gli attori agivano in qualità di eredi della loro nonna, CP_5
sorella di moglie di e madre di Pt_4 Per_7 Controparte_5 [...]
Inoltre, gli attori chiedevano il danno da perdita da perdita parentale Parte_5 subito dai genitori di e e dai suoi 4 fratelli, Per_3 Pt_4 Controparte_4
Per_ Per
e Per quanto riguarda i danni derivanti dallo sterminio Per_5 Per_6 della famiglia gli attori agivano iure hereditatis per il danno da perdita CP_5
Per parentale subito da loro bisnonna, per la perdita di sua sorella , di Pt_4 suo cognato e di suo nipote . CP_5 Per_8
In conclusione, le parti attrici chiedevano di: accertare e dichiarare i crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze del Terzo Reich nei confronti di nonché di e Persona_3 Per_7 Controparte_5 Parte_5 per l'effetto, condannare la Repubblica Federale di Germania al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Per_3
e nonché il danno
[...] Per_7 Controparte_5 Parte_5 parentale subito dai loro eredi diretti, in favore degli attori ed eredi legittimi delle vittime di detti crimini e loro eredi, nella misura opportunamente determinata in corso di causa, applicando i parametri tabellari ovvero in via equitativa, anche mediante CTU medico legale.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_2 preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al e, per Controparte_3
l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, inoltre, la prescrizione ex art.2947, comma 3 c.c. dei diritti risarcitori vantati dalle parti attrici. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno dei reati posti a fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque
3 4
decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa.
Nel merito, parte convenuta rilevava la genericità dell'atto di citazione in ordine all'individuazione dei pregiudizi patiti e alla loro quantificazione nonché il difetto di prova della qualità di erede in capo agli attori.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto dagli attori a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che la stessa avrebbe potuto ottenere se non fosse incorsa nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto 1966, n.
646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione di quelle eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n.
791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022. In conclusione, parte convenuta chiedeva di: 1) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di Controparte_3 cui è causa in data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Presidenza del consiglio dei ministri;
2) in ogni caso, dichiarare le domande formulate da parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
3) in via subordinata, accogliere
– in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto gli attori o i danti causa avevano percepito o avrebbero potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
All'udienza del 12/06/2023, il Giudice dichiarava la contumacia della Germania e autorizzava la chiamata del terzo, , nei Controparte_3 termini di legge.
Interveniva in giudizio il il quale Controparte_3 chiedeva di: 1) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché Controparte_3
4 5
succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
2) in ogni caso, dichiarare le domande improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi dei de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile, nell'an o, in subordine, nel quantum; 3) in via gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.
All'udienza del 11/03/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt.24 e 111 della Costituzione, la presente controversia può essere risolta sulla base dell'assorbente questione di diritto relativa al difetto di prova circa la legittimazione attiva degli attori (cfr. ex multis, Cass. n.41995 del 28.09.2022 e
Cass Civ. n.9936/2014).
Le parti attrici hanno agito iure hereditatis per il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dallo zio, e dalla famiglia In Persona_3 CP_5 particolare: in qualità di eredi della madre, la quale a sua volta Persona_2 era erede del fratello, in qualità di eredi della loro nonna, Persona_3
a sua volta erede della sorella, , per i danni subiti dalla famiglia Pt_4 Per_7
Inoltre, gli attori hanno agito iure hereditatis per i danni da perdita da CP_5 perdita parentale subiti dai genitori di e Per_3 Pt_4 Controparte_4
Per_ Per nonché dai suoi quattro fratelli, e Per quanto riguarda i Per_5 Per_6 danni derivanti dallo sterminio della famiglia gli attori hanno agito CP_5 iure hereditatis per il danno da perdita parentale subito da loro nonna, Pt_4
Per per la perdita di sua sorella , di suo cognato e di suo nipote . CP_5 Per_8
Dunque, trattandosi di una pretesa azionata non in proprio bensì in qualità di eredi in forza della trasmissione in via ereditaria di un diritto facente capo a soggetti diversi, la qualità di erede costituisce un elemento costitutivo della domanda.
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Nel caso di specie, per chiedere in giudizio il risarcimento del danno le parti devono dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno e il nesso di causalità), anche di essere subentrate in quanto eredi nella posizione degli originari titolari dei diritti azionati. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art.2697 c.c., la titolarità del diritto
- in quanto fatto che costituisce il fondamento della domanda - deve essere provato dall'attore. Ne discende che il possesso della qualità di erede, rappresentando il presupposto essenziale della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito e, dunque, alla fondatezza della domanda attorea (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402). A tale riguardo, si riporta anche quanto affermato dalla
Suprema Corte di cassazione secondo cui colui che agisce in giudizio per far valere un diritto iure hereditatis “deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima” (Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018, n.11276). Nel caso di specie, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito sin dalla comparsa di costituzione e risposta l'infondatezza della domanda per difetto di prova in ordine alla qualità di erede degli attori.
Prima di procedere alla disamina delle singole pretese creditorie avanzate in giudizio, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.
Nell'ordinanza n. 817 del 13 gennaio 2025, la terza sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697 c.c., del decesso della parte originaria e, soprattutto, della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a contraddire (tra le tante, v. di recente Cass. civ., 18 aprile 2024, n. 10519).
Conclusivamente, in relazione alla prova della qualità di erede, l'onere non è assolto neanche con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che
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appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Cass., n.
10519/2024; Cass., n. 210/2021). Tuttavia, i predetti atti dello stato civile non sono idonei a provare da soli la qualità di erede essendo necessaria, altresì, la prova dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità. Ai sensi degli artt.479 e 480
c.c., il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni dal giorno di apertura della successione e si trasmette agli eredi se il chiamato muore senza averla accettata. Posto che nel presente giudizio non sono stati prodotti gli atti di accettazione dell'eredità di alcuno dei de cuius per i cui diritti gli attori hanno agito iure hereditatis, si riporta quanto sancito dalla giurisprudenza in materia di accettazione tacita. Con ordinanza n.16814 del 26/06/2018, la III sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che: “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede”(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 14288 del
29/05/2025; Sez. 2, Sentenza n. 390 del 08/01/2025). Dunque, tale presunzione opera laddove l'attore, che agisce in giudizio iure hereditatis producendo gli atti dello stato civile, proponga l'azione nel termine decennale di prescrizione di cui all'art.480 c.c.
Fatte queste premesse, si può procedere all'esame di ciascuna pretesa creditoria.
Avuto riguardo al danno subito da per la deportazione, gli Persona_3 attori hanno agito in qualità di eredi della madre, la quale Persona_2 avrebbe a propria volta ereditato tale diritto risarcitorio dal fratello deceduto ad
Auschwitz il 31/12/1944. Gli attori hanno prodotto la seguente documentazione: il foglio di famiglia rilasciato dalla Comunità israelitica di Genova;
il certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Genova, in cui si attesta che Per_2
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è deceduta il 17/02/2002; il censimento del Comune di Genova, in cui Per_3
(nonno degli attori) aveva dichiarato la composizione della Controparte_4 propria famiglia;
il certificato storico della famiglia di composta Persona_2 dagli attori, , e Anche a tacere delle perplessità che la Pt_1 Pt_3 Parte_2 documentazione depositata suscita relativamente alla prova del legame parentale intercorrente tra e si rileva la mancanza del presupposto Per_3 Persona_2 dell'accettazione tacita dell'eredità. Alla luce della giurisprudenza richiamata, invero, la qualità di erede può essere presunta solo laddove la domanda giudiziale sia stata proposta entro il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 480 c.c.
Tale termine decorre dall'apertura della successione e, pertanto, al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Nel caso di specie, si rileva il difetto di prova della qualità di erede in capo a nei confronti del Persona_2 fratello in quanto la domanda è stata proposta dai suoi aventi causa a distanza di quasi ottant'anni dalla sua morte nonché in capo agli attori stessi essendo la madre deceduta il 17/02/2002. Ne discende l'accoglimento dell'eccezione delle parti convenute circa il difetto di prova della qualità di eredi e il rigetto della domanda avanzata iure hereditatis per i danni patiti da Persona_3
Avuto riguardo poi alla richiesta di risarcimento del danno proposta iure hereditatis per la perdita parentale subita dai genitori di e dai Persona_3
Per_ suoi fratelli e , si osserva quanto segue. In aggiunta alla Per_5 Per_6 documentazione di cui sopra, le parti attrici hanno prodotto: il certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Genova, nel quale non è Persona_9 presente;
il certificato di residenza di rilasciato dal Comune Persona_10 di Genova, dal quale risulta che quest'ultima è morta il 15/05/2006; il certificato di residenza di rilasciato dal Comune di Genova, dal quale Persona_11 risulta che quest'ultima è morta il 24/04/2003; nessun atto dello stato civile è stato prodotto relativamente ad Anche in tal caso si deve dichiarare Persona_9 il difetto di prova della qualità di erede sia in capo agli attori rispetto alla madre,
, come sopra rilevato, sia in capo a quest'ultima in relazione ai Persona_2 genitori e ai fratelli per i danni da perdita parentale subiti. Invero, gli attori non hanno prodotto gli atti di accettazione delle eredità e non è possibile dedurre in via presuntiva l'accettazione tacita dell'eredità da parte di in quanto Persona_2 la presente domanda è stata proposta dai figli oltre il termine decennale di cui
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all'art.480 c.c. A tale riguardo, dalla documentazione prodotta in atti si rileva quanto segue: è deceduta il 15/05/2006 e Persona_10 Per_11
è morta il 24/04/2003. In entrambi i casi la domanda è stata proposta
[...] oltre il termine per l'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art.480 c.c. Ne discende il rigetto per difetto di prova circa la qualità di erede in capo a
[...]
Nessun atto dello stato civile è stato prodotto per e, Per_2 Persona_9 pertanto, la richiesta di risarcimento del danno da perdita parentale subito da quest'ultimo è rigettata per difetto di allegazione e prova. Avuto riguardo, infine, alla domanda di risarcimento del danno da perdita parentale subito dai genitori di e non sono stati prodotti gli atti Persona_3 Controparte_4 Pt_4 di morte ma può comunque dedursi in via presuntiva il decorso del termine di cui all'art.480 c.c. dato che gli stessi sono nati rispettivamente il 27/09/1886 e il
24/10/1887. Ne discende il rigetto anche di tale domanda per difetto di prova della qualità di erede in capo a rispetto ai genitori. Persona_2
Gli attori hanno agito, altresì, per il danno da perdita parentale subito dalla madre per la perdita del proprio fratello, Anche tale domanda deve Persona_3 essere rigettata per difetto di prova circa il legame parentale intercorrente tra gli stessi, non essendo stata prodotta alcuna documentazione anagrafica ufficiale, nonché per difetto di prova della qualità di eredi degli attori derivante dall'impossibilità di presumere l'accettazione tacita dell'eredità della madre deceduta oltre vent'anni fa. Si osserva, inoltre, che ai fini della prova della qualità di erede non rilevano i certificati rilasciati dalla Comunità israelitica di Genova, i quali possono assumere rilevanza indiziaria solo avuto riguardo alla dimostrazione degli atti illeciti subiti dalla vittima del crimine contro l'umanità. Ne discende il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori iure hereditatis per la perdita parentale subita da Persona_2
Inoltre, gli attori hanno agito in qualità di eredi della loro nonna, a sua Pt_4 volta erede della sorella, per i danni subiti dalla famiglia Per_7 CP_5 nonché per i danni da perdita parentale patiti dalla stessa per la perdita della sorella, del cognato e del nipote. Le parti attrici hanno prodotto in merito unicamente l'atto di nascita di e il foglio di famiglia rilasciato dalla Per_7
Comunità israelitica di Genova. Entrambe le domande devono essere rigettate per Per difetto di prova sia del legame di parentela intercorrente tra e sia Pt_4
9 10
della qualità di erede in capo a quest'ultima. Invero, nessun atto dello stato civile
è stato prodotto e, come premesso, la documentazione rilasciata dalla Comunità israelitica di Genova è inidonea a provare la qualità di erede. Ne discende il rigetto di entrambe le domande.
In conclusione, posto che nel presente giudizio gli attori non hanno provato la asserita qualità di eredi, questo giudice rileva il difetto di prova di uno degli elementi costitutivi dei diritti vantati.
Ne consegue il rigetto della domanda nel merito.
Le spese seguono la compensazione in relazione alla difficoltà probatoria cui sono sottoposti gli eredi e la oggettiva particolare drammaticità dei fatti narrati.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto di legittimazione attiva degli attori e, per l'effetto, rigetta le domande di risarcimento proposte;
b) compensa le spese di lite.
Roma, 27.11.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.40247 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Biolé ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Roma, in Via P .S. Mancini n. 2; parti attrici contro
Repubblica , in persona della CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata a Roma, in Via dei Portoghesi n. 12; parte convenuta
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato a Roma, in Via dei Portoghesi n. 12; terzo chiamato
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
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Oggetto: azione ex art.43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
FATTO
Gli attori premettevano di essere figli di (nato a [...] il Persona_1
7/10/1907 e deceduto il 5/3/2000) e di (nata a [...] il Persona_2
26/5/1923 e morta nel 2002). Quest'ultima era la sorella di Persona_3 nato a [...] il [...] e deceduto il 31/12/1944 nel campo di sterminio nazista di Kaufering – Dachau, nonché la figlia di e Gli Pt_4 Controparte_4 attori agivano, pertanto, in qualità di eredi di a sua volta erede Persona_2 del fratello, Persona_3
Per_ Gli attori narravano che insieme agli altri fratelli , Persona_2 Per_5
e e ai genitori erano riusciti a penetrare illegalmente in territorio elvetico. Per_6
invece, non era riuscito a fuggire e, tra 1'1 e il 2 dicembre Persona_3 del 1943, era stato arrestato nei pressi della frontiera italo-svizzera insieme ai suoi Per zii, sorella di sua madre e marito di , con il Per_7 Pt_4 Controparte_5 loro figlio . Sempre le parti attrici riportavano che i Per_8 Persona_3 suoi zii e il cugino erano stati trattenuti nel carcere di Como, condotti a quello di
Modena per essere poi trasferiti nel campo di concentramento e smistamento
(Durchgangslager) di Fossoli di Carpi, nei pressi di Modena, dove erano giunti il
7/12/1943. Mentre la famiglia era stata deportata ad Auschwitz- CP_5
Birkenau il 22/2/1944, era rimasto prigioniero in quel campo di Per_3 concentramento per volontà delle autorità tedesche sino al 31 luglio 1944. In seguito, era stato deportato nel campo di sterminio di Persona_3
Auschwitz-Birkenau dove era rimasto prigioniero sino a che, il 27 ottobre 1944, era stato trasferito nel campo di concentramento di Kaufeting. Le parti attrici rilevavano che dalle ricerche svolte presso il centro studi di Dachau e, in particolare, dal cartellino di registrazione di risultava che Persona_3 quest'ultimo era morto a Kaufeting il 31/12/1944 per cause ignote. Tale informazione era pervenuta alla famiglia presso la loro residenza a Persona_3
Genova, in Via Mameli 1/8, con lettera della Croce Rossa italiana – Servizio sociale internazionale, Sez. 26/3/1949. Infine, avuto riguardo alla famiglia gli attori narravano che era stata assassinata al suo arrivo il CP_5 Per_7
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26/02/1944 ad Auschwitz nelle camere a gas, era morto ad Controparte_5
Auschwitz il 4/5/1944 e era deceduto il 6/04/1945. Per_8
Le parti attrici chiedevano il risarcimento iure hereditatis dei danni non patrimoniali subiti dallo zio, e dalla famiglia In Persona_3 CP_5 particolare, gli attori agivano in qualità di eredi della madre, la Persona_2 quale a sua volta era erede del fratello, Per i danni subiti Persona_3 dalla famiglia gli attori agivano in qualità di eredi della loro nonna, CP_5
sorella di moglie di e madre di Pt_4 Per_7 Controparte_5 [...]
Inoltre, gli attori chiedevano il danno da perdita da perdita parentale Parte_5 subito dai genitori di e e dai suoi 4 fratelli, Per_3 Pt_4 Controparte_4
Per_ Per
e Per quanto riguarda i danni derivanti dallo sterminio Per_5 Per_6 della famiglia gli attori agivano iure hereditatis per il danno da perdita CP_5
Per parentale subito da loro bisnonna, per la perdita di sua sorella , di Pt_4 suo cognato e di suo nipote . CP_5 Per_8
In conclusione, le parti attrici chiedevano di: accertare e dichiarare i crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze del Terzo Reich nei confronti di nonché di e Persona_3 Per_7 Controparte_5 Parte_5 per l'effetto, condannare la Repubblica Federale di Germania al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Per_3
e nonché il danno
[...] Per_7 Controparte_5 Parte_5 parentale subito dai loro eredi diretti, in favore degli attori ed eredi legittimi delle vittime di detti crimini e loro eredi, nella misura opportunamente determinata in corso di causa, applicando i parametri tabellari ovvero in via equitativa, anche mediante CTU medico legale.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_2 preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al e, per Controparte_3
l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, inoltre, la prescrizione ex art.2947, comma 3 c.c. dei diritti risarcitori vantati dalle parti attrici. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno dei reati posti a fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque
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decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa.
Nel merito, parte convenuta rilevava la genericità dell'atto di citazione in ordine all'individuazione dei pregiudizi patiti e alla loro quantificazione nonché il difetto di prova della qualità di erede in capo agli attori.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto dagli attori a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che la stessa avrebbe potuto ottenere se non fosse incorsa nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto 1966, n.
646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione di quelle eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n.
791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022. In conclusione, parte convenuta chiedeva di: 1) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di Controparte_3 cui è causa in data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Presidenza del consiglio dei ministri;
2) in ogni caso, dichiarare le domande formulate da parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
3) in via subordinata, accogliere
– in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto gli attori o i danti causa avevano percepito o avrebbero potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
All'udienza del 12/06/2023, il Giudice dichiarava la contumacia della Germania e autorizzava la chiamata del terzo, , nei Controparte_3 termini di legge.
Interveniva in giudizio il il quale Controparte_3 chiedeva di: 1) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché Controparte_3
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succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
2) in ogni caso, dichiarare le domande improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi dei de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile, nell'an o, in subordine, nel quantum; 3) in via gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.
All'udienza del 11/03/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt.24 e 111 della Costituzione, la presente controversia può essere risolta sulla base dell'assorbente questione di diritto relativa al difetto di prova circa la legittimazione attiva degli attori (cfr. ex multis, Cass. n.41995 del 28.09.2022 e
Cass Civ. n.9936/2014).
Le parti attrici hanno agito iure hereditatis per il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dallo zio, e dalla famiglia In Persona_3 CP_5 particolare: in qualità di eredi della madre, la quale a sua volta Persona_2 era erede del fratello, in qualità di eredi della loro nonna, Persona_3
a sua volta erede della sorella, , per i danni subiti dalla famiglia Pt_4 Per_7
Inoltre, gli attori hanno agito iure hereditatis per i danni da perdita da CP_5 perdita parentale subiti dai genitori di e Per_3 Pt_4 Controparte_4
Per_ Per nonché dai suoi quattro fratelli, e Per quanto riguarda i Per_5 Per_6 danni derivanti dallo sterminio della famiglia gli attori hanno agito CP_5 iure hereditatis per il danno da perdita parentale subito da loro nonna, Pt_4
Per per la perdita di sua sorella , di suo cognato e di suo nipote . CP_5 Per_8
Dunque, trattandosi di una pretesa azionata non in proprio bensì in qualità di eredi in forza della trasmissione in via ereditaria di un diritto facente capo a soggetti diversi, la qualità di erede costituisce un elemento costitutivo della domanda.
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Nel caso di specie, per chiedere in giudizio il risarcimento del danno le parti devono dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno e il nesso di causalità), anche di essere subentrate in quanto eredi nella posizione degli originari titolari dei diritti azionati. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art.2697 c.c., la titolarità del diritto
- in quanto fatto che costituisce il fondamento della domanda - deve essere provato dall'attore. Ne discende che il possesso della qualità di erede, rappresentando il presupposto essenziale della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito e, dunque, alla fondatezza della domanda attorea (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402). A tale riguardo, si riporta anche quanto affermato dalla
Suprema Corte di cassazione secondo cui colui che agisce in giudizio per far valere un diritto iure hereditatis “deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima” (Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018, n.11276). Nel caso di specie, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito sin dalla comparsa di costituzione e risposta l'infondatezza della domanda per difetto di prova in ordine alla qualità di erede degli attori.
Prima di procedere alla disamina delle singole pretese creditorie avanzate in giudizio, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.
Nell'ordinanza n. 817 del 13 gennaio 2025, la terza sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697 c.c., del decesso della parte originaria e, soprattutto, della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a contraddire (tra le tante, v. di recente Cass. civ., 18 aprile 2024, n. 10519).
Conclusivamente, in relazione alla prova della qualità di erede, l'onere non è assolto neanche con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che
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appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Cass., n.
10519/2024; Cass., n. 210/2021). Tuttavia, i predetti atti dello stato civile non sono idonei a provare da soli la qualità di erede essendo necessaria, altresì, la prova dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità. Ai sensi degli artt.479 e 480
c.c., il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni dal giorno di apertura della successione e si trasmette agli eredi se il chiamato muore senza averla accettata. Posto che nel presente giudizio non sono stati prodotti gli atti di accettazione dell'eredità di alcuno dei de cuius per i cui diritti gli attori hanno agito iure hereditatis, si riporta quanto sancito dalla giurisprudenza in materia di accettazione tacita. Con ordinanza n.16814 del 26/06/2018, la III sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che: “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede”(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 14288 del
29/05/2025; Sez. 2, Sentenza n. 390 del 08/01/2025). Dunque, tale presunzione opera laddove l'attore, che agisce in giudizio iure hereditatis producendo gli atti dello stato civile, proponga l'azione nel termine decennale di prescrizione di cui all'art.480 c.c.
Fatte queste premesse, si può procedere all'esame di ciascuna pretesa creditoria.
Avuto riguardo al danno subito da per la deportazione, gli Persona_3 attori hanno agito in qualità di eredi della madre, la quale Persona_2 avrebbe a propria volta ereditato tale diritto risarcitorio dal fratello deceduto ad
Auschwitz il 31/12/1944. Gli attori hanno prodotto la seguente documentazione: il foglio di famiglia rilasciato dalla Comunità israelitica di Genova;
il certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Genova, in cui si attesta che Per_2
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è deceduta il 17/02/2002; il censimento del Comune di Genova, in cui Per_3
(nonno degli attori) aveva dichiarato la composizione della Controparte_4 propria famiglia;
il certificato storico della famiglia di composta Persona_2 dagli attori, , e Anche a tacere delle perplessità che la Pt_1 Pt_3 Parte_2 documentazione depositata suscita relativamente alla prova del legame parentale intercorrente tra e si rileva la mancanza del presupposto Per_3 Persona_2 dell'accettazione tacita dell'eredità. Alla luce della giurisprudenza richiamata, invero, la qualità di erede può essere presunta solo laddove la domanda giudiziale sia stata proposta entro il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 480 c.c.
Tale termine decorre dall'apertura della successione e, pertanto, al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Nel caso di specie, si rileva il difetto di prova della qualità di erede in capo a nei confronti del Persona_2 fratello in quanto la domanda è stata proposta dai suoi aventi causa a distanza di quasi ottant'anni dalla sua morte nonché in capo agli attori stessi essendo la madre deceduta il 17/02/2002. Ne discende l'accoglimento dell'eccezione delle parti convenute circa il difetto di prova della qualità di eredi e il rigetto della domanda avanzata iure hereditatis per i danni patiti da Persona_3
Avuto riguardo poi alla richiesta di risarcimento del danno proposta iure hereditatis per la perdita parentale subita dai genitori di e dai Persona_3
Per_ suoi fratelli e , si osserva quanto segue. In aggiunta alla Per_5 Per_6 documentazione di cui sopra, le parti attrici hanno prodotto: il certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Genova, nel quale non è Persona_9 presente;
il certificato di residenza di rilasciato dal Comune Persona_10 di Genova, dal quale risulta che quest'ultima è morta il 15/05/2006; il certificato di residenza di rilasciato dal Comune di Genova, dal quale Persona_11 risulta che quest'ultima è morta il 24/04/2003; nessun atto dello stato civile è stato prodotto relativamente ad Anche in tal caso si deve dichiarare Persona_9 il difetto di prova della qualità di erede sia in capo agli attori rispetto alla madre,
, come sopra rilevato, sia in capo a quest'ultima in relazione ai Persona_2 genitori e ai fratelli per i danni da perdita parentale subiti. Invero, gli attori non hanno prodotto gli atti di accettazione delle eredità e non è possibile dedurre in via presuntiva l'accettazione tacita dell'eredità da parte di in quanto Persona_2 la presente domanda è stata proposta dai figli oltre il termine decennale di cui
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all'art.480 c.c. A tale riguardo, dalla documentazione prodotta in atti si rileva quanto segue: è deceduta il 15/05/2006 e Persona_10 Per_11
è morta il 24/04/2003. In entrambi i casi la domanda è stata proposta
[...] oltre il termine per l'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art.480 c.c. Ne discende il rigetto per difetto di prova circa la qualità di erede in capo a
[...]
Nessun atto dello stato civile è stato prodotto per e, Per_2 Persona_9 pertanto, la richiesta di risarcimento del danno da perdita parentale subito da quest'ultimo è rigettata per difetto di allegazione e prova. Avuto riguardo, infine, alla domanda di risarcimento del danno da perdita parentale subito dai genitori di e non sono stati prodotti gli atti Persona_3 Controparte_4 Pt_4 di morte ma può comunque dedursi in via presuntiva il decorso del termine di cui all'art.480 c.c. dato che gli stessi sono nati rispettivamente il 27/09/1886 e il
24/10/1887. Ne discende il rigetto anche di tale domanda per difetto di prova della qualità di erede in capo a rispetto ai genitori. Persona_2
Gli attori hanno agito, altresì, per il danno da perdita parentale subito dalla madre per la perdita del proprio fratello, Anche tale domanda deve Persona_3 essere rigettata per difetto di prova circa il legame parentale intercorrente tra gli stessi, non essendo stata prodotta alcuna documentazione anagrafica ufficiale, nonché per difetto di prova della qualità di eredi degli attori derivante dall'impossibilità di presumere l'accettazione tacita dell'eredità della madre deceduta oltre vent'anni fa. Si osserva, inoltre, che ai fini della prova della qualità di erede non rilevano i certificati rilasciati dalla Comunità israelitica di Genova, i quali possono assumere rilevanza indiziaria solo avuto riguardo alla dimostrazione degli atti illeciti subiti dalla vittima del crimine contro l'umanità. Ne discende il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori iure hereditatis per la perdita parentale subita da Persona_2
Inoltre, gli attori hanno agito in qualità di eredi della loro nonna, a sua Pt_4 volta erede della sorella, per i danni subiti dalla famiglia Per_7 CP_5 nonché per i danni da perdita parentale patiti dalla stessa per la perdita della sorella, del cognato e del nipote. Le parti attrici hanno prodotto in merito unicamente l'atto di nascita di e il foglio di famiglia rilasciato dalla Per_7
Comunità israelitica di Genova. Entrambe le domande devono essere rigettate per Per difetto di prova sia del legame di parentela intercorrente tra e sia Pt_4
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della qualità di erede in capo a quest'ultima. Invero, nessun atto dello stato civile
è stato prodotto e, come premesso, la documentazione rilasciata dalla Comunità israelitica di Genova è inidonea a provare la qualità di erede. Ne discende il rigetto di entrambe le domande.
In conclusione, posto che nel presente giudizio gli attori non hanno provato la asserita qualità di eredi, questo giudice rileva il difetto di prova di uno degli elementi costitutivi dei diritti vantati.
Ne consegue il rigetto della domanda nel merito.
Le spese seguono la compensazione in relazione alla difficoltà probatoria cui sono sottoposti gli eredi e la oggettiva particolare drammaticità dei fatti narrati.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto di legittimazione attiva degli attori e, per l'effetto, rigetta le domande di risarcimento proposte;
b) compensa le spese di lite.
Roma, 27.11.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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