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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/06/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Letti gli atti del procedimento iscritto al N.R.G.1338/2023, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 07.05.2025 – fissata ex art. 127 ter c.p.c. - depositate dagli Avvocati Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, per parte attrice, nonché dagli avvocati Pamela Rita Puddu, Massimo Castagna, Maria Pezzano per le parti convenute, ha pronunciato la seguente SENTENZA
tra (C.F. e P.I. n. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, procuratrice di Controparte_1
(C.F. elettivamente domiciliata in indirizzo
[...] P.IVA_2
telematico, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli
Avvocati Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. , elettivamente Controparte_2 C.F._1 domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Pamela Rita Puddu, giusta procura in atti.
convenuto
contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_3 C.F._2 domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Castagna, giusta procura in atti.
convenuto
contro (C.F. ), elettivamente CP C.F._3 domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pezzano, giusta procura in atti convenuto
avente ad oggetto: azione di accertamento ex art. 476 c.c.;
In fatto ed in diritto
Sentenza redatta ex art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 132 n. 4 c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 25.10.2023, in qualità di procuratrice di Parte_1 Controparte_1
prospettandosi quale cessionaria del credito – acquisito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7 della
Legge 130/99 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, in virtù di cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 147 del 14/12/2019 - nascente dal decreto ingiuntivo n. 1783/2016
(procedimento R.G. n. 4836/2016) emesso dal Tribunale di
Catania (ad istanza dell'originaria creditrice, Banca Agricola
Popolare di Ragusa) dichiarato provvisoriamente esecutivo, munito di formula esecutiva in data 17.06.2016, notificato al debitore il 28.06.2016 – recante ingiunzione di CP
pagamento della complessiva somma pari a €. 20.971,89, oltre interessi, spese e competenze, seguita da iscrizione di ipoteca giudiziale (reg. gen. n. 14420 - reg. part. 1726, presentazione n.
pag. 2/16 29 del 08.06.2016, per un totale di € 42.000,00, sui beni immobili di proprietà di per la quota di 1/3) – ha CP
chiesto l'accertamento della qualità di erede dei chiamati, risultati proprietari unitamente al debitore ingiunto ( Parte_2
e , per la quota di 1/3 ciascuno) in
[...] Controparte_3
forza di successione di , per tutelare l'ipoteca Persona_1
prestata a garanzia dei crediti e “anche per ripristinare la continuità delle trascrizioni relativamente agli immobili staggiti, essendovi in capo ai medesimi un acquisto mortis causa a seguito del decesso di per il quale non Persona_1
vi è stata alcuna trascrizione di accettazione espressa o tacita dell'eredità” .
Ha dedotto, a sostegno della domanda di accertamento della qualità di erede in capo ai chiamati all'eredità di Per_1
il compimento di atti che “necessariamente importano
[...]
l'acquisto tacito dell'eredità e della qualità di erede, avendo versato le imposte di successione e volturato gli immobili a proprio nome in Catasto, atti che non hanno solo natura fiscale, come la denuncia di successione, ma anche civile, valevole in quanto tale per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi ed espressivo della volontà di accettare l'eredità, incompatibile
pag. 3/16 con la volontà di rinunciare, denotativa della spendita della qualità di erede”.
Il procedimento si è svolto nella resistenza dei convenuti,
, e . Controparte_2 Controparte_3 CP
In particolare, , costituendosi con Controparte_2
comparsa depositata il 21.5.2024, ha eccepito, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto non debitore - a titolo personale né a titolo di erede del de cuius
- nei confronti della società ricorrente e, Persona_1
soprattutto, in quanto avente già il titolo di erede a seguito di denuncia di successione registrata e divenuta titolo per la voltura degli immobili del de cuius . Persona_1
Nel merito, comunque, ha eccepito l'infondatezza della domanda di accertamento involgente (anche) la sua posizione –
e, quindi, l'infondatezza della sua chiamata in giudizio –in quanto già proprietario dei beni relativi alla massa ereditaria in virtù di voltura della proprietà immobiliare del de cuius a seguito della denuncia di successione – registrata il
9.12.2010 con Rep. 859/9990 – e, quindi, in quanto già accettante l'eredità del de cuius e, di conseguenza, di tutti i beni caduti in successione.
Sicché, postulando la superfluità di una sentenza di accertamento della qualità di erede nei suoi confronti, ha pag. 4/16 concluso, in via principale, previo accertamento della avvenuta accettazione di eredità in modo esplicito con successione registrata il 9.12.2010 e trascrizione della stessa con conseguente voltura della titolarità dell'immobile caduto in successione in data 25.2.2011, per il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi.
Con comparse depositate in pari data (21.5.24) si sono costituiti, quindi: a) eccipiente, anch'egli Controparte_3
preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, per la propria estraneità al debito in forza del quale la società ricorrente agisce, riguardante esclusivamente il fratello, anch'egli convenuto, , non anche gli altri CP
chiamati all'eredità; nel merito, comunque, riconoscendo il compimento, dalla data di apertura della successione del padre
, di una “pluralità di atti costituenti Persona_1
effettivamente manifestazione tacita di accettazione di eredità del predetto de cuius” (presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate, con pagamento della relativa imposta;
voltura catastale dell'immobile (l'unico) caduto in successione, sito in via Rinascente n.12 di Santa
Marina Salina) nonché il possesso e godimento – unitamente al fratello – del cespite caduto in successione (in virtù di CP_2
possesso delle chiavi, intestazione delle utenze di luce, acqua e pag. 5/16 gas) così contestando, per il fratello , il compimento di CP
“atti da cui poter far discendere la sua volontà di accettare
l'eredità del padre” e concludendo per il rigetto della domanda;
b) contestando la fondatezza dell'assunto CP
della ricorrente – ovvero la riferibilità, a sé, di atti che importano accettazione tacita dell'eredità paterna (non avendo, in particolare, proceduto alla dichiarazione di successione, redatta dal fratello;
effettuato la voltura Controparte_3
catastale dell'immobile (l'unico) caduto in successione (unità abitativa sita in via Rinascente n.12 di Santa Marina Salina, costituente la casa familiare del de cuius ), Persona_1
effettuata anche questa dal fratello, ) – Controparte_3
oltreché rilevando la prescrizione del termine per
l'accettazione espressa in uno al mancato esercizio di possesso
(essendo, solo formale, la residenza risultante presso l'immobile caduto in successione) così concludendo, anch'egli, per il rigetto della domanda.
La causa - ritenuta di natura documentale e spedita per precisazione delle conclusioni con ordinanza dell'11.6.2024 - viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. richiamato espressamente dall'art. 281 terdecies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰
pag. 6/16 La domanda proposta dalla ricorrente si inquadra nell'ambito delle azioni di accertamento.
In particolare, n.q., benché si prospetti quale Parte_1
creditrice di uno solo dei resistenti ) – e, CP
comunque, benché il titolo esecutivo posto a base della iscrizione di ipoteca giudiziale, derivante dal decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Catania, sia sussistente nei soli confronti di (cfr. allegato n. 4 e allegato n. 5 fascicolo CP
ricorrente) - agisce per l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 476 c.c.
Assume, infatti, l'esistenza dei presupposti per l'accertamento della accettazione tacita da parte dei tre convenuti.
Va premesso – così prendendo posizione, respingendole, in ordine alle eccezioni di (e, in parte qua, di Controparte_3
) di carenza di legittimazione passiva derivante Controparte_2
dalla insussistenza di posizione debitoria verso la società ricorrente – che l'accertamento dell'accettazione tacita prescinda dalla necessaria correlazione con una posizione creditoria della parte che agisce, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 476, 480, 481 e 2648 c.c.
In particolare, ciò è predicabile in virtù di esigenze di coordinamento tra tutela dell'affidamento dei terzi e certezza del diritto, posta dal legislatore a base della previsione: i) di un pag. 7/16 termine di prescrizione (decennale) per l'accettazione di eredità
e, specularmente, della previsione di un termine (fissato giudizialmente) per l'actio interrogatoria, esperibile da
“chiunque vi abbia interesse”; ii) dell'onere di trascrizione ex art. 2648 co. III c.c.
La questione, al più, può refluire nel terreno dell'interesse – concreto ed attuale – ad agire per l'accertamento della qualità di erede in virtù di accettazione tacita, nei riguardi di un soggetto rispetto alla cui sfera giuridica e patrimoniale, non sorga, in via diretta e immediata, l'esigenza di garantire il rispetto dell'onere della trascrizione ex artt. 2648 co. III e 2650 c.c.
La inconfigurabilità di accettazione tacita, infatti, conduce ad escludere l'acquisto a titolo ereditario - nel caso di specie in capo a , debitore della società ricorrente in virtù CP
di titolo esecutivo corredato da iscrizione di ipoteca giudiziale –
e, dunque, non consente di aggredire un cespite in titolarità – derivante da acquisto mortis causa – di altri successibili, avulsi da rapporto obbligatorio.
Militano, al riguardo, le dichiarazioni – sintetizzate nella esposizione in fatto superioremente riportata – relative al riconoscimento esplicito del compimento di atti “costituenti effettivamente manifestazione tacita di accettazione di eredità del predetto de cuius” unitamente alla evocazione esplicita della pag. 8/16 qualità di erede, costituente spendita in atto giudiziario della qualità stessa.
Nello scritto responsivo di , infatti, si legge: Controparte_3
“è indubbio che l'unico dei chiamati all'eredità che ha di fatto ha posto in essere comportamenti integranti la qualità di erede
è l'odierno convenuto, unitamente al fratello ”. CP_2
Corrobora la valenza delle dichiarazioni imputabili al convenuto
– apprezzabili, di per sé, quantomeno ex artt. Controparte_3
115, 116 c.p.c. e 2729 c.c. – anche la rilevanza della domanda di voltura catastale presentata sulla base della denuncia di successione registrata a Lipari 8.12.2010 – entrambe ad iniziativa di – con annesso versamento Controparte_3
dell'imposta di successione (cfr. allegati numeri 1, 2, 3 fascicolo convenuto ). Controparte_3
Se a tali circostanze si giustappone, altresì, il coerente contegno avente ad oggetto il pagamento delle utenze, con continuità temporale a seguito della domanda di voltura e annessa presupposta dichiarazione di successione – tra cui, in tempi più recenti, quelle della luce e dell'acqua (cfr. allegato n. 8, n. 10, n.
12 fascicolo convenuto ) – non può che Controparte_3
pervenirsi alla evidenza di un coacervo di circostanze – valutabili ex art. 2729 c.c. – che si pongono quali atti (e pag. 9/16 dichiarazioni) incompatibili con la volontà di non accettare l'eredità.
Sicché, per – ferma la sua estraneità alla Controparte_3
pretesa creditoria della ricorrente in virtù del titolo esecutivo
(decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo reso nei confronti di ) – va dichiarata l'accettazione tacita. CP
Ad analogo ordine di considerazioni deve pervenirsi con riguardo alla posizione di . Controparte_2
È, al riguardo, sufficiente evidenziare il richiamo, operato dal convenuto stesso, al valore indiziario della voltura della proprietà dell'immobile del de cuius fatta a seguito della denuncia di successione – registrata il 9.12.2010 con Rep.
859/9990.
Trattasi di contegno fattuale sussumibile nello schema di cui all'art. 476 c.c. in quanto proveniente – anche in tal caso - da chiamato ed in relazione a cespite ricadente nella massa (i.e.
Via Rinascente 12 comune di Santa Marina di Salina, allibrato al foglio 7 particella 373 e, quanto ai terreni, particelle 189, 355
e 378) (cfr. allegato n. 1 fascicolo convenuto P_
).
[...]
«L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di
pag. 10/16 successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi»
(cfr. Cassazione civile , sez. II , 09/01/2025 , n. 522).
A ciò si aggiunge la circostanza, relativa al subentro nel possesso e godimento dell'unico cespite relitto nell'eredità del de cuius - dedotta da nello scritto responsivo Controparte_3
e non contestata da nei successivi atti (cfr. Controparte_2
note di trattazione scritta nell'interesse di per Controparte_2
l'udienza del 5.6.24) - con riferimento a “alcuni periodi dell'anno”.
Resta, a questo punto, da verificare se l'accettazione tacita possa predicarsi in testa al terzo convenuto, chiamato alla erdità paterna, (unico titolare di rapporto di debito CP
verso la ricorrente).
A fronte, infatti, della contestazione proveniente dalla difesa dei convenuti, in termini sostanzialmente uniformi, relativa alla inesistenza di possesso in capo a e, soprattutto, CP
di riferibilità di atti che importano accettazione tacita ex art. 476
c.c. – avendo, in particolare, dedotto, la natura CP
meramente formale della residenza presso l'unità abitativa pag. 11/16 sita in via Rinascente n.12 di Santa Marina Salina, costituente la casa familiare del de cuius , stante il Persona_1
trasferimento, già nel 2004; l'omesso pagaento di utenze o di tasse (IMU e TARI) dell cespite caduto in successione;
nonché
, la riferibilità a sé del compimento di una Controparte_3
pluralità di atti costituenti effettivamente manifestazione tacita di accettazione di eredità del predetto de cuius, dalla data di apertura della successione del padre (in termini Persona_1
analoghi ) – sebbene la richiesta di voltura Controparte_2
catastale degli immobili ricompresi nella massa del de cuius includa anche il nominativo di – e, ancora, CP
sebbene consti – l'abbinamento di tale dato con quello, meramente indiziario, relativo alla formale residenza mantenuta nell'unità abitativa del de cuius – tuttavia, non v'è in atti evidenza di prova della provenienza dell'atto (i.e. della presentazione della domanda di voltura) direttamente dal successibile della cui accettazione tacita si tratta.
Non v'è, al riguardo, evidenza di prova circa l'esistenza di delega in virtù della quale avrebbe Controparte_3
presentato la richiesta di voltura – rilevante, come detto, quale atto di natura fiscale e civile insieme, idoneo a disvelare una volontà incompatibile con la volontà di non accettare l'eredità,
pag. 12/16 diversamente dalla mera denuncia di successione – anche nell'interesse di . CP
Sicché, non bastando la sola dichiarazione di successione – sebbene nel quadro A “eredi e legatari” sia incluso il nominativo di – e pur rilevando, la residenza, CP
come dato formale non dotato di valore probatorio pieno,
l'accertamento ex art. 476 c.c. nei riguardi di CP
conduce ad esito negativo mancando la delega al coerede che ha presentato la domanda di voltura.
La voltura catastale, infatti, è dotata di adeguatezza probatoria volta a disvelare la volontà del chiamato di accettare solo quando «non costituisca una conseguenza automatica della dichiarazione di successione ovvero una scelta di uno dei successibili che per ragioni meramente burocratiche comporta la voltura a favore di altri» (cfr. Tribunale , Torino , sez. II ,
08/02/2023 , n. 578 ).
Trattasi di esito coerente con l'insegnamento della Suprema
Corte per cui « L'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro
pag. 13/16 chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius.» (cfr. Cassazione civile sez. VI,
11/11/2021, n.33516).
Del resto, anche dalle ulteriori circostanze – valutate congiunatmente - relative: i) al pagamento delle utenze da parte del coerede – attivatosi personalmente per la Controparte_3
presentazione della domanda di voltura catastale – intestatario delle bollette per il consumo di energia elettrica inerente all'immobile di Via Rinascente 12, Santa Marina di Salina – peraltro in regime di addebito diretto (cfr. allegato n. 16 fascicolo convenuto ); ii) alla movimentazione di CP
per esigenze legate allo svolgimento di attività CP
lavorativa fuori dal territorio del comune ove è sito l'immobile ricadente nella massa ereditaria, individuato nella denuncia di successione (cfr. allegato n. 7, n. 8, n. 12 fascicolo convenuto
) può desumersi conferma della insussistenza CP
degli elementi per ritenere l'accettazione tacita in capo al convenuto . CP
La domanda di – ove diretta a conseguire la CP_5
continuità delle trascrizioni e “per tutelare l'ipoteca prestata a
pag. 14/16 garanzia dei crediti” – va respinta nei confronti di CP
.
[...]
Al di là del rilievo per cui la trascrizione della denuncia di successione non costituisce ipotesi di accettazione espressa, nemmeno se la dichiarazione di successione sia trascritta – e, quindi, non preclude alla ricorrente di agire per l'accertamento ex art. 476 c.c. anche nei confronti del soggetto P_
) che ha presentato la denuncia, pagando la relativa
[...]
imposta, tuttavia, la carenza, in atti, di documentazione dimostrativa della riferibilità a (unico chiamato CP
debitore della ricorrente) della domanda di voltura (dotata, come detto, di valore fortemente indiziario perché avente effetti anche in capo civilistico) mancando la delega, unitamente alla omessa articolazione di richieste di prova in tal senso e ad un tempo, alla assenza di posizione debitoria in testa a CP_2
e , conduce a compensare le spese di
[...] Controparte_3
lite tra le parti.
P.Q.M.
ACCERTA e DICHIARA che e Controparte_2 Controparte_3
hanno accettato l'eredità relitta di (denuncia di successione Persona_1
– registrata il 9.12.2010 con Rep. 859/9990) ai sensi dell'art. 476 c.c.; pag. 15/16 RIGETTA la analoga domanda di accertamento proposta nei confronti di
CP
SPESE compensate.
Si comunichi.
Barcellona P.G. 12.6.25
La Giudice
Elisa Di Giovanni
pag. 16/16