Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 14/06/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 40/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 29 febbraio 2024 da
Parte_1
(C.F.: ), in persona del Presidente pro tempore, e
[...] P.IVA_1
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_2 in persona del Presidente della Regione pro tempore, rappresentati e difesi dagli
Avv.ti Giandomenico Falcon del foro di Padova e Christian Ferrazzi del foro di
Verona
- appellanti - contro
(C.F.: , nato a [...], il Controparte_1 C.F._1
8.12.1960, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Luciani e Patrizio Ivo
D'Andrea del foro di Roma, Marco Gangemi del foro di Bolzano e David Micheli del foro di Trento
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
In punto: riforma della sentenza n. 709/2023 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per gli Appellanti Parte_1
e
[...] Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti nel presente atto, previa declaratoria di nullità o comunque in totale riforma della sentenza del
Tribunale di Trento 22 agosto 2023, n. 709, e in accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. in rito rigettare perché inammissibili e nulle le domande avverse così formulate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado:
- I) sia accertato e dichiarato il diritto dell'attore ad ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della L. R. n. 6 del 2012, come integrato dall'art. 4 della L. R. n. 4 del
2014, irragionevolmente trattenute in violazione dell'art. 19 comma 2 bis, TUIR o in via subordinata in violazione dell'art. 44 TUIR, come da pertinenti accertamenti istruttori del nominato CTU;
- II) sia accertato e dichiarato il diritto dell'attore a ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della L. R. n. 6 del 2012, come integrato dall'art. 4 della L. R. n. 4 del
2014, irragionevolmente trattenute in violazione del combinato disposto dell'art.10, comma 1 della L.R. n. 6 del 2012 e dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 6 del 2012, come da pertinenti accertamenti istruttori del nominato CTU;
- III) siano condannati i convenuti alla corresponsione delle quote irragionevolmente trattenute, anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate e/o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
domande sulle quali non si è accettato e non si accetta il contraddittorio, e che sono state invece esaminate ed accolte dalla sentenza qui appellata;
2.nel merito: quanto alle domande avverse come nel precedente punto 1, sulle quali si è pronunciata la sentenza qui appellata, ove in denegata ipotesi considerate ammissibili:
- previo, in quanto occorra, rigetto delle risultanze della CTU, anche per tutte le motivazioni indicate nelle osservazioni del CTP dott. allegate alla Persona_1 stessa, rigettarle integralmente come infondate;
3.in via istruttoria, in subordine alla domanda di cui al punto 1: dichiarare inammissibili o comunque irrilevanti tutti i mezzi istruttori introdotti da controparte nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2), c.p.c.; in particolare:
- dichiarare inammissibili o comunque irrilevanti le produzioni documentali allegate alla avversa memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. sub 1 e da 3 a 14;
- dichiarare inammissibile o comunque irrilevante la CTU tecnico contabile svolta nel giudizio di primo grado;
4. in via istruttoria, sempre in subordine alla domanda di cui al punto 1: 3
in quanto fosse ritenuto necessario ai fini del decidere, disporre la rinnovazione della CTU con riferimento ai conteggi relativi alla corretta applicazione del trattamento fiscale della “quota attualizzata” nonché ai conteggi relativi alla determinazione della misura di riferimento a seguito di applicazione delle disposizioni regionali sulla rivalutazione;
5.sulle spese: si chiede la condanna di controparte al pagamento di spese, compensi professionali
e competenze di entrambi i gradi del presente giudizio (ivi comprese le spese per CTU,
CTP e contributo unificato), con la maggiorazione prevista dall'articolo 4, d.m.
55/2014, per l'assistenza in giudizio di due parti aventi la medesima posizione processuale e tenendosi in ogni caso conto della soccombenza virtuale dell'attore in primo grado in tutte le domande proposte con l'atto di citazione e poi rinunciate.” per l'Appellato Controparte_1
“NEL MERITO: rigettare l'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come dovuti per legge.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 – con atto di citazione notificato in data 12.11.2014, Controparte_1 citava in giudizio la il Parte_1 [...]
Parte_1 [...]
e per sentir accertare il suo Controparte_2 Controparte_3 diritto a percepire € 1.317.805,88 a titolo di trattamento indennitario di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come determinato nel decreto n. 728/2013 del Presidente del Consiglio regionale, e condannare le controparti al pagamento di tale somma, di cui € 382.805,88 in liquidità e € 935.000,00 in quote del “Fondo Family”, anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva l'attore di essere stato Consigliere regionale della Regione Trentino-Alto
Adige dal 1993 al 2008 e dal 2011 al 2013 e che, al termine dell'incarico, in ragione del mandato espletato, con decreto n. 728/2013 del Presidente del
Consiglio regionale gli era stato riconosciuto un assegno vitalizio per un importo lordo mensile di € 4.127,72.
Riferiva che i trattamenti indennitari dei consiglieri regionali, regolati dalla l. reg.
n. 2/1995, erano stati riformati dalla l. reg. n. 6/2012, che, tra l'altro, aveva sostituito l'assegno vitalizio con una nuova indennità consiliare di importo più 4
contenuto. La legge dettava altresì una disciplina transitoria in ordine agli assegni vitalizi spettanti per le pregresse legislature, la quale:
- riduceva l'importo degli assegni vitalizi già riconosciuti in misura pari al 30,40 % dell'indennità parlamentare lorda;
- attribuiva la facoltà, ai consiglieri che già godevano di un assegno superiore alla misura del 30,40 %, e l'obbligo, per quelli che ancora dovessero maturarne i requisiti, di optare per la rideterminazione del proprio assegno con contestuale riconoscimento del valore attualizzato della parte di assegno vitalizio eccedente detta misura;
- stabiliva che una parte della quota eccedente così liquidata venisse destinata ad uno strumento finanziario.
Rappresentava poi che con delibera n. 324/2013 dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale venivano determinati i parametri per liquidare la quota di assegno eccedente la nuova misura di riferimento dell'indennizzo; che le modalità di determinazione del valore attuale della quota venivano ulteriormente specificate in successivi atti dell'amministrazione; che lo strumento finanziario in cui investire parte della quota veniva individuato in un fondo comune di investimento denominato “Fondo Family”; che le società e Controparte_3 [...]
venivano designate rispettivamente quali gestrice del fondo di Controparte_2 investimento e depositaria delle quote del fondo.
Il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 728/2013 rideterminava l'ammontare dell'assegno vitalizio spettante al sig. e gli riconosceva la CP_1 liquidazione della parte di assegno eccedente, il cui “valore attuale netto complessivo” veniva quantificato in € 1.317.805,88 (di cui € 382.805,88 da corrispondere in liquidità e € 935.000,00 in quote del Fondo Family). Alla fine del
2013 il Consiglio regionale provvedeva a versare la somma dovuta e a cedere le quote.
Osservava quindi l'attore che, successivamente, veniva adottata la l. reg. n.
4/2014, definita di interpretazione autentica dell'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, la quale, tra l'altro:
- indicava nuovi criteri per il riconoscimento e la determinazione del valore attuale della quota eccedente, meno favorevoli per i
Consiglieri;
- disponeva che si procedesse ad una nuova quantificazione degli assegni già riconosciuti;
5
- stabiliva che, per i Consiglieri che non avessero ancora maturato i requisiti previsti per il diritto all'assegno, il calcolo del valore attuale della quota dovesse essere effettuato al momento del conseguimento degli stessi;
- ordinava la restituzione delle somme che risultassero erroneamente erogate dal Consiglio regionale.
Di conseguenza, il Consiglio procedeva al recupero in via coattiva degli importi indebitamente corrisposti: con decreto del Presidente n. 77/2014, richiedeva all'attore - il quale non aveva ancora maturato i requisiti per l'assegno - la restituzione dell'integrale importo ricevuto a titolo di quota eccedente.
Ciò premesso in fatto, l'attore deduceva l'illegittimità degli atti del Consiglio regionale, chiedendone la disapplicazione, per violazione tanto della l. reg. n.
6/2012 (art. 10), che della l. reg. n. 4/2014 (artt. 1, 3 e 4), sul rilievo che le citate norme non potessero essere applicate retroattivamente in modo da pregiudicare i diritti acquisiti dal sig. giacché il procedimento amministrativo che lo aveva CP_1 interessato era stato definito prima dell'entrata in vigore della l. reg. n. 6/2012 e le somme riconosciute gli erano già state materialmente versate.
In via subordinata, eccepiva l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della l. reg. n. 4/2014 e, di conseguenza, l'illegittimità del decreto del Presidente n.
77/2014.
Per tali ragioni, chiedeva che venisse accertato il diritto del sig. al CP_1 trattamento economico di cui all'art. 10, l. reg. n. 6/2012, come determinato nel decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 728/2013, con condanna delle parti convenute a corrispondergli tale importo, anche mediante restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Un tanto, previa disapplicazione del decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 77/2014, della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 64/2014 e degli atti amministrativi successivi, ed eventualmente previa rimessione alla Corte
Costituzionale delle questioni di legittimità prospettate.
1.2 – Il e Parte_1 Parte_1 la si costituivano in giudizio, Parte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree.
e si Controparte_2 Controparte_3 costituivano in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e il difetto di interesse ad agire dell'attore nei loro confronti e, nel merito,
l'infondatezza delle domande avversarie. 6
1.3 – L'attore, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nel testo in vigore ratione temporis), depositata in data 17.1.2020, dava atto che, frattanto, la sent. n.
108/2019 della Corte Costituzionale si era pronunciata, rigettandole, sulle medesime questioni di legittimità da lui prospettate, a seguito di rinvio disposto in un procedimento separato, ma sostanzialmente sovrapponibile a quello pendente.
Peraltro, l'attore prospettava nuovi profili di incostituzionalità degli artt. 1, 3 e 4 della l. reg. n. 4 del 2014, insistendo nella richiesta di remissione della questione di legittimità alla Corte.
Inoltre, rappresentava che, nelle more del procedimento, altri consiglieri avevano chiesto al Consiglio regionale l'ostensione dei dati relativi al calcolo delle trattenute fiscali operate sulle quote attualizzate in qualità di sostituto di imposta. Dall'esame di tali atti era emerso che le imposte erano state quantificate erroneamente, in violazione dell'art. 19, comma 2-bis, d.P.R. n. 916/1986 (da ora innanzi, . CP_4
Pertanto, insisteva nella domanda proposta con l'atto di citazione (accertamento del diritto e condanna alla corresponsione del trattamento indennitario come originariamente determinato e senza le decurtazioni disposte in applicazione della l. reg. n. 4/2014, previa disapplicazione di ogni contrario provvedimento dell'amministrazione e previa rimessione delle questioni di legittimità costituzionale)
e chiedeva altresì la condanna del e della al pagamento Parte_1 Pt_1 delle somme irragionevolmente trattenute sul trattamento indennitario, in violazione dell'art. 19, comma 2-bis, o, in via subordinata, dell'art. 44 del T.U.I.R..
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 17.2.2020, la e il Pt_1
Consiglio regionale eccepivano l'inammissibilità delle domande precisate dall'attore.
Con ordinanza pubblicata in data 21.4.2021 il Tribunale ammetteva la C.T.U. tecnico-contabile richiesta dall'attore con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c..
In sede di precisazione delle conclusioni, rassegnate con foglio depositato in data
23.1.2023, infine chiedeva: Controparte_1
- l'accertamento del diritto a ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come integrato dall'art. 4 della l. reg. n. 4/2014, illegittimamente trattenute in violazione dell'art. 19, comma 2-bis, o, in via subordinata, dell'art. 44 del T.U.I.R., come da accertamenti istruttori del C.T.U., e la condanna del Consiglio regionale e della al pagamento di tali somme;
Pt_1
- l'accertamento del diritto a ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come integrato dall'art. 4 7
della l. reg. n. 4/2014, illegittimamente trattenute in violazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 8, comma 2, della l. reg. n. 6/2012, come da accertamenti istruttori del C.T.U., e la condanna del e Parte_1 della al pagamento di tali somme. Pt_1
2. – Con sentenza n. 709/2023 pubblicata in data 2.8.2023, il Tribunale di
Trento:
- dichiarava la carenza di legittimazione passiva in capo alle convenute e Controparte_3 Controparte_2
e condannava l'attore a rimborsare loro le spese di lite;
[...]
- accertava il diritto di ad ottenere le Controparte_1 quote del trattamento di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come integrato dall'art. 4 della l. reg. n. 4/2014, illegittimamente trattenute in violazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 8, comma 2, della l. reg. n.
6/2012, nonché delle quote illegittimamente trattenute in violazione dell'art. 19, comma 2-bis T.U.I.R.;
- condannava, per l'effetto, il
[...]
a corrispondere all'attore € Parte_1
639.795,32;
- condannava la e il , in Pt_1 Parte_1 solido, a rifondere le spese di lite all'attore, ponendo altresì a loro carico le spese di C.T.U..
Il primo Giudice, dato atto che l'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce della sentenza della Corte costituzionale intervenuta medio tempore e dell'esito dell'istruttoria, aveva rinunciato alla questione di legittimità costituzionale della l. reg. n. 4/2014 e alle domande originariamente proposte e aveva riformulato le proprie richieste, rigettava l'eccezione di inammissibilità delle domande così precisate, sollevata dai convenuti. Riteneva che tali domande costituissero mere precisazioni di quanto già richiesto con l'atto introduttivo del giudizio, resesi necessarie a fronte delle difese dei convenuti e della documentazione relativa al calcolo delle trattenute fiscali, da questi fornita in corso di causa.
Osservava che l'attore, in origine, aveva agito per far valere il suo diritto a percepire il vitalizio nei termini di cui alla l. reg. n. 6/2012, previa eventuale disapplicazione della l. reg. n. 4/2014; con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. aveva altresì contestato gli errori commessi dal Consiglio regionale nel calcolo delle trattenute fiscali operate sulla quota attualizzata;
in sede di precisazione delle conclusioni aveva poi ribadito le relative domande. 8
Ravvisava la tempestività delle precisazioni attoree, sul rilievo che il decreto di liquidazione del trattamento indennitario ai sensi della l. reg. n. 4/2014 non contenesse alcuna indicazione in ordine alle operazioni di quantificazione della quota eccedente liquidata, sicché solo con il possesso dei documenti forniti dal
Consiglio nel corso del giudizio l'attore aveva potuto verificare i conteggi effettuati.
Quindi, richiamati i principi giurisprudenziali in punto distinzione tra mutatio ed emendatio libelli, affermava che, tanto il thema decidendum, quanto il bene della vita sostanziale erano rimasti immutati, riguardando pur sempre il diritto al trattamento vitalizio come previsto dalla l. reg. n. 6/2012.
Evidenziava, poi, come una declaratoria di inammissibilità delle domande precisate dall'attore, a fronte degli esiti della C.T.U. che consentivano invece di addivenire ad una decisione sulle stesse, avrebbe favorito l'introduzione di un nuovo contenzioso, in contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Ciò premesso, dava conto delle risultanze della C.T.U., secondo cui, tanto i vitalizi, quanto l'importo attualizzato della “quota eccedente”, integravano indennità equipollenti al TFR ed erano pertanto soggetti a tassazione ai sensi dell'art. 19, comma 2, T.U.I.R.. Tanto chiarito, il consulente aveva ritenuto che il Consiglio regionale avesse quantificato erroneamente le trattenute fiscali, poiché aveva detratto dall'imponibile i contributi non dedotti mediante sottrazione diretta, mentre avrebbe dovuto effettuare la detrazione applicando la riduzione percentuale prevista dal comma 2-bis dell'art. 19, ossia sottraendo una ratio pari al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale a carico del Consigliere e quella complessiva versata dal Consiglio. Il C.T.U. aveva infine formulato due ipotesi di tassazione corretta: la deduzione da operare sull'ammontare netto dell'indennità era pari al
98,80% della stessa, oppure al 65,36% tenendo conto anche del rendimento del fondo in cui i contributi erano stati accantonati.
Il Tribunale riteneva quindi fondata la domanda di accertamento del diritto e di condanna al pagamento delle quote illegittimamente trattenute a titolo di ritenute fiscali, in violazione del T.U.I.R..
Accoglieva anche la seconda domanda attorea, facendo proprie le conclusioni del
C.T.U.: il Consiglio regionale, nel quantificare la quota attualizzata di assegno, non aveva operato l'adeguamento ISTAT prescritto dagli artt. 10, comma 1, e 8, comma
2, l. reg. n. 6/2012. 9
In conclusione, rilevava che, in conseguenza dell'accoglimento di entrambe le domande, il doveva versare al sig. la somma di € Parte_1 CP_1
639.795,32.
3. – Per la riforma di tale sentenza propongono appello il della Parte_1
e la Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato in data 29.2.2024, affidandosi a
[...] sette di appello.
3.1 – Con il primo motivo di impugnazione censurano la decisione per aver rigettato l'eccezione di inammissibilità delle domande avanzate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, giungendo ad accoglierle, nonostante fossero nuove, tardivamente proposte oltre il limite delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. (nel testo vigente prima della riforma Cartabia).
Affermano gli appellanti che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che già con la memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attore avesse avanzato le domande di corresponsione della quota del vitalizio attualizzata ai sensi della l. reg. n. 4/2014 e di pagamento degli importi indebitamente trattenuti a titolo di ritenute fiscali sull'assegno così quantificato. Evidenziano, invece, che in detta memoria l'attore aveva riproposto la domanda svolta nell'atto citazione, la quale aveva ad oggetto la corresponsione della quota dell'assegno vitalizio come originariamente determinata, ai sensi dell'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, senza operare le decurtazioni disposte a seguito dell'applicazione della l. reg. n. 4/2014, e dunque il diritto di trattenere quanto ricevuto a tale titolo;
aveva altresì introdotto una nuova domanda di pagamento delle somme illegittimamente trattenute a titolo di ritenute fiscali, ma anch'esse erano riferite al trattamento indennitario come originariamente quantificato.
Solo con il foglio di precisazione delle conclusioni l'attore aveva abbandonato la tesi dell'illegittimità della l. reg. n. 4/2014, mutando ulteriormente le domande: in tale sede aveva chiesto la corresponsione della quota eccedente, non più come liquidata con decreto n. 730/2013, ma determinata secondo quanto previsto dalla l. reg. n. 4/2014, nonché il versamento delle somme indebitamente trattenute a fini fiscali, anch'esse sulla quota di trattamento indennitario quantificata ai sensi della l. reg. n. 4/2014.
Aggiungono, peraltro, gli appellanti che, anche a voler ritenere che la mutatio libelli fosse stata operata già con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., essa sarebbe ad ogni modo illegittima, poiché la domanda nuova (avente ad oggetto la corretta tassazione della quota attualizzata) non riguardava la medesima vicenda 10
sostanziale dedotta in giudizio (l'illegittimità della rideterminazione del valore della quota), né mirava a conseguire la medesima utilità finale dell'azione inizialmente proposta, né, infine, si poneva in rapporto di logica alternatività o incompatibilità con essa;
al contrario, era una domanda diversa, ulteriore ed aggiuntiva.
Lamentano come ciò abbia comportato un illegittimo ampliamento del thema decidendum e la rimessione in istruttoria del procedimento, causando pregiudizio al diritto di difesa delle controparti e l'irragionevole protrarsi della durata del processo.
Precisano, oltretutto, che in sede di precisazione delle conclusioni l'attore aveva ulteriormente modificato la domanda relativa alle ritenute fiscali, operando così una indebita variazione tanto del petitum, che della causa petendi; inoltre, aveva aggiunto una seconda domanda, del tutto nuova, avente ad oggetto il diritto alla quota di assegno vitalizio come determinata ai sensi della l. reg. n. 4/2014.
Infine, contestano la tesi di controparte secondo cui il Consiglio regionale avrebbe consegnato i documenti contabili concernenti la quantificazione della quota attualizzata soltanto nel corso del giudizio di prime cure e che senza detta documentazione non sarebbe stato possibile effettuare le verifiche sulle ritenute fiscali operate.
Alla luce di tali argomentazioni, affermano che il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità di entrambe le domande attoree.
3.2 – Il secondo motivo eccepisce la nullità della decisione per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione e dell'art. 101 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto ammissibili le domande introdotte irritualmente, giungendo ad ammettere C.T.U. sul punto.
Rimarcano gli appellanti che la controparte aveva introdotto le nuove richieste solo una volta avuta la certezza circa l'infondatezza delle domande originariamente formulate, chiedendo, oltretutto, una C.T.U. esplorativa sul punto, con incidenza negativa sul diritto di difesa e del contraddittorio dei convenuti, sul diritto ad una
“decisione giusta” e sulla ragionevole durata del processo.
3.3 – Il terzo motivo contesta la nullità della decisione per aver pronunciato su di un rapporto giuridico che era insussistente al momento dell'instaurazione del giudizio.
Rappresentano che al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado il sig. non era ancora in possesso dei requisiti previsti per il diritto all'assegno CP_1 vitalizio ai sensi della l. reg. n. 4/2014, il quale è sorto solo il 1° gennaio 2021, come risulta dal decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 59/2022. 11
3.4 – Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono dell'erroneità dei calcoli operati dal primo Giudice per determinare l'attualizzazione della quota dell'assegno vitalizio ai sensi della l. reg. n. 4/2014.
Asseriscono che il Tribunale ha utilizzato una tabella di capitalizzazione diversa da quella prevista per legge (IPS55) e che non trova riscontro nelle risultanze della
C.T.U.. Eccepiscono, in merito, tanto la carenza di motivazione, quanto la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. b), della l. reg. n. 4/2014.
Assumono altresì che la data di decorrenza dell'assegno vitalizio è stata individuata nel 21.12.2008 e l'attualizzazione operata al 1° gennaio 2014, mentre il diritto all'assegno è maturato solo il 1° gennaio 2021.
3.5 – Con il quinto motivo lamentano l'errata applicazione dell'art. 19, comma 2- bis, T.U.I.R. nella quantificazione delle imposte effettivamente dovute sulla quota attualizzata.
Affermano che il Consiglio regionale ha correttamente tassato la quota attualizzata liquidata al osservando quanto disposto dalla deliberazione n. CP_1
334/2013, laddove ha individuato l'imponibile fiscale al netto dei contributi versati dal Consigliere, poiché già precedentemente sottoposti a tassazione.
Osservano che il Tribunale ha invece ritenuto errata la misura delle trattenute fiscali applicate dal Consiglio regionale, scegliendo di aderire alle conclusioni del
C.T.U., senza tuttavia fornire alcuna motivazione sul punto.
Contestano i calcoli effettuati dal consulente tecnico, i quali si fondano su una erronea interpretazione dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.. Rilevano infatti che le peculiari caratteristiche dell'assegno vitalizio in esame, che non ha natura contributiva, impediscono un'applicazione letterale della norma citata.
Segnatamente, la disposizione determina la percentuale di detassazione delle indennità equipollenti al TFR con riferimento al rapporto tra l'aliquota di contribuzione posta a carico del lavoratore e quella complessiva a carico dal datore di lavoro. Tuttavia, i vitalizi sono finanziati principalmente dalla fiscalità generale, attraverso trasferimenti “in blocco” di risorse dal bilancio del Consiglio regionale al
Fondo di garanzia, mentre non è prevista una contribuzione diretta del Consiglio regionale in qualità datore di lavoro, per cui non è possibile applicare letteralmente l'art. 19, comma 2-bis, mancando uno dei termini del rapporto per il calcolo della percentuale, ossia l'aliquota contributiva a carico del Consiglio regionale.
Evidenziano che il C.T.U., nel vano tentativo di applicare letteralmente la disposizione, non è riuscito a trovare le aliquote necessarie ed ha finito per calcolare la percentuale di detassazione sulla base del rapporto tra il totale dei contributi 12
versati dai consiglieri e il totale delle risorse stanziate dal Consiglio regionale per il
Fondo di garanzia, peraltro con riferimento al solo anno 2013.
Precisano che la considerazione del solo anno di collocamento a riposo o di maturazione del diritto è del tutto errata: in via generale, poiché i finanziamenti da parte del Consiglio al Fondo di garanzia non avevano cadenza annuale, ma avvenivano in misura variabile e secondo necessità; con particolare riferimento al caso di specie, poiché l'appellato non ha maturato il diritto alla percezione del vitalizio nel 2013, ma solo in data 1.1.2021.
Obiettano che questo calcolo, del tutto arbitrario, ha comportato un rovesciamento dell'effettivo rapporto tra copertura finanziaria regionale e versamenti dei consiglieri e ha prodotto una situazione di vantaggio fiscale ingiustificato per i beneficiari, escludendo una significativa parte di reddito dalla tassazione, in violazione del divieto di salto di imposta, sancito dagli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
Sostengono dunque che l'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. non può essere applicato al trattamento indennitario dei consiglieri, mancando plurimi elementi della fattispecie normativa. Concludono che la soluzione adottata dal Consiglio è l'unica rispettosa del divieto di doppia tassazione e di salto di imposta e che trova fondamento nell'art. 19, comma 2, T.U.I.R..
Per tali ragioni, chiedono la riforma della sentenza sul punto e la conferma delle trattenute fiscali applicate del Consiglio regionale.
In via subordinata, per l'ipotesi in cui si ritenesse corretta l'interpretazione operata dal C.T.U. e fatta propria dal Tribunale, domandano che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R., in quanto riferito al sistema di attualizzazione della quota degli assegni vitalizi, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, che sanciscono il principio contributivo e vietano il salto di imposta.
Contestano quindi gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio per aver individuato la misura del contributo dei consiglieri per l'anno 2013 in € 3.208.715,68, laddove invece il C.T.P. degli odierni appellanti aveva fornito dati diversi (segnatamente, contributi pari a € 1.246.898,76), che lo stesso C.T.U. aveva ritenuto di condividere.
Infine, censurano la relazione del consulente nella parte in cui ha determinato il totale dei contributi dei consiglieri sommando all'importo dei contributi versati nel
2013 anche il 50% del rendimento del Fondo di garanzia, mentre l'art. 19, comma
2-bis, T.U.I.R., non prevede affatto la detrazione delle rendite. 13
3.6 – Il sesto motivo si duole della decisione per aver rivalutato l'importo posto alla base del calcolo dell'attualizzazione anche con riferimento a periodi in cui, invece, la rivalutazione era preclusa.
Affermano che il Tribunale ha aderito alle conclusioni del C.T.U. senza fornire adeguata motivazione e che le stesse sono tuttavia errate.
In merito, espongono che il consulente tecnico non ha considerato che l'art. 2, comma 2, della l. reg. n. 2/1995 prevedeva un meccanismo specifico di rivalutazione dell'indennità consiliare, che, in forza della l. reg. n. 8/2011, ha avuto applicazione fino alla fine della XIV legislatura;
pertanto, la rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT è ripresa solo dal primo giorno della XV legislatura (22.11.2013). Il
Consiglio ha applicato correttamente tali disposizioni e non ha provveduto alla rivalutazione ISTAT, che era ancora sospesa.
Eccepiscono altresì che il C.T.U. ha utilizzato l'indice ISTAT TN/BZ, invece di quello nazionale, in violazione della l. reg. n. 6/2012 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 334/2013.
3.7 – Con il settimo motivo chiedono la riforma delle statuizioni in punto spese di lite, in via principale, in dipendenza dell'auspicato accoglimento dell'appello, e, in ogni caso, in considerazione delle rilevanti questioni rispetto alle quali gli odierni appellanti sono risultati vittoriosi (eccezione di legittimità costituzionale della l. reg.
n. 4/2014 e domanda di condanna al pagamento della quota di assegno come originariamente determinata).
Ritengono altresì ingiustificata la condanna alle spese della C.T.U., la quale è stata disposta per accertare la fondatezza delle domande originariamente proposte dall'attore, poi dallo stesso abbandonate.
4. – si è costituito in giudizio, istando per il rigetto dell'appello Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata.
4.1 – Quanto al primo e al secondo motivo di appello, afferma che l'attore, odierno appellato, ha agito nel rispetto delle norme processuali.
Deduce che la domanda relativa alle trattenute fiscali, formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., era espressamente riferita anche al trattamento economico spettante in applicazione della l. reg. n. 4/2014 e che integrava una mera emendatio libelli, giacché l'attore si era limitato a precisare le proprie richieste, senza modificare la causa petendi (restava immutato il fatto costitutivo della titolarità dell'assegno vitalizio), né il petitum, rientrante in quello originariamente prospettato. Assume che in sede di precisazione delle conclusioni si era limitato a reiterare le richieste formulate nella memoria n. 1. 14
Obietta che dalle delibere adottate dal Consiglio regionale non era affatto possibile evincere la mancata applicazione della riduzione percentuale prescritta dall'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R..
4.2 – In ordine al terzo motivo, sostiene la correttezza del calcolo delle detrazioni operata dal C.T.U..
Evidenzia che l'assegno vitalizio in esame è stato qualificato dall'Agenzia delle
Entrate come “indennità equipollente” ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R., che i trasferimenti al Fondo di garanzia equivalgono al montante contributivo a carico del Consiglio regionale e che negli anni l'aliquota contributiva dei consiglieri è aumentata progressivamente.
Rimarca che l'applicazione della detrazione percentuale è necessaria al fine di evitare un'indebita doppia tassazione dei contributi.
Rammenta che è lo stesso art. 19, comma 2-bis, a prevedere espressamente che la percentuale di detassazione vada individuata utilizzando aliquote riferite alla sola data di collocamento a riposo o di maturazione del diritto alla percezione.
Eccepisce l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata.
Sul punto, richiama la sentenza n. 178/1986 della Corte Costituzionale, la quale, pronunciandosi sulle indennità erogate dall' ha ribadito la necessaria CP_5 unitarietà del regime di tassazione delle indennità di fine rapporto e ha sancito la legittimità di un meccanismo di tassazione che si basi sull'aliquota dell'anno di erogazione, tenendo tuttavia conto degli anni presi a base di commisurazione.
Precisa che tale modello di tassazione viene costantemente utilizzato per le indennità equipollenti, anche dallo stesso Consiglio regionale, e che deve a maggior ragione essere utilizzato per gli assegni vitalizi di cui è causa, giacché i contributi versati dai consiglieri non sono stati oggetto di deduzione dal reddito per l'anno di riferimento.
4.3 – Censura il quarto motivo di appello, assumendo la correttezza delle conclusioni del C.T.U..
Inoltre, rileva come, ai sensi della deliberazione n. 334/2013 dell CP_6
(che reca il regolamento attuativo della l. reg. n. 6/2012), il valore
[...] attuale della quota eccedente deve essere calcolato “alla data del 1° gennaio 2014”, che è successiva alla fine della XIV legislatura, sicché ricade nel disposto della l. reg. n. 6/2012 e non della l. reg. n. 8/2011, la quale prevede il blocco della rivalutazione ISTAT solo fino al termine della XIV legislatura.
4.4 – Chiede infine il rigetto del quinto motivo relativo alla riforma della condanna alle spese di lite. 15
5. – Osserva la Corte quanto segue.
In via preliminare, va rilevato che la mancata notificazione dell'atto di appello a e non è Controparte_2 Controparte_3 preclusiva dell'esame nel merito in quanto ampiamente spirati i termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., essendo la fattispecie sussumibile nel disposto dell'art. 332 c.p.c.
I primi due motivi di impugnazione, alla cui trattazione si procede in maniera congiunta, meritano accoglimento.
Va osservato che il procedimento di primo grado ha avuto, come censurato dagli appellanti con il secondo motivo di appello, un andamento anomalo laddove, a preclusioni assertive e probatorie già maturate, sono stati concessi i termini per il deposito di memorie di cui all'art 183, VI comma, n. 1, c.p.c. oltre che n. 2 e n. 3.
Giova premettere (v. tra le tante, Cass. civ. sent. n. 24529/2018) che “Il sistema delle preclusioni processuali, introdotto dalla riforma della legge n. 353/1990, si struttura attraverso la scansione del processo per fasi distinte …. collocate in sequenza progressiva e dirette a coordinare le attività compiute dalle parti e dal giudice verso il naturale sbocco cui tende il processo - una decisione sul merito della controversia - in un tempo ragionevole, rimanendo relegate eventuali interruzioni o regressioni delle fasi processuali in questione a quelle sole ipotesi di vizi inemendabili afferenti l'attività di svolgimento del giudizio che investono la stessa integrità della costituzione del rapporto processuale e che appaiono, pertanto, di tale gravità da compromettere lo stesso scopo cui tende il processo.
Una regressione delle fasi processuali, ovvero anche del grado di giudizio, può trovare, pertanto, giustificazione soltanto in presenza di vizi di nullità insanabile degli atti del processo o nel caso in cui la parte non sia stata posta in grado di esercitare il proprio di dritto difesa, incorrendo in decadenza per "causa ad essa non imputabile" (già art. 184 bis c.p.c., ora art. 153co2 c.p.c.., nel testo riformato dalla legge n. 69/2009), e non può invece mai dipendere dall'esercizio di attività processuali rimesse a "scelte di opportunità" ovvero a "facoltà" attribuite alle parti
(es. artt. 103co1, 104col, 105, 106 c.p.c.) od ancora all'esercizio di "poteri discrezionali" attribuiti al Giudice (es. artt. 103co2,104co2, 107, 274 c.p.c.)” .
E' costante poi il rilievo “dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela della parte” ed altresì l'affermazione secondo cui il sistema delle preclusioni ed il correlato criterio di non regressione 16
delle fasi processuali sono entrambi funzionali al principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo.
Le disposizioni che regolano la sequenza procedimentale prevista dal combinato disposto degli artt. 167, 180 e 183 c.p.c. - applicabili nella specie ratione temporis
(ovvero prima della riforma introdotta con il d. lgs. 149/2022) - disciplinano, per quel che qui rileva, il regime delle preclusioni assertive e istruttorie. In particolare ex art. 183 c.p.c. all'udienza fissata per “la prima comparizione delle parti e la trattazione” il giudice “ se richiesto” concede alle parti “i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole preclusioni o modifiche delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori giorni trenta per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali 3) un termine di ulteriori giorni venti per le sole indicazioni di prova contraria”.
Nel caso di specie, né nella udienza di prima comparizione delle parti ed invero neppure nelle plurime, successive udienze di mero “rinvio”, che ne sono seguite, è stata mai richiesta da alcuna delle parti la concessione di termini per il deposito di memorie ex art, 183, VI comma c.p.c. (v. anche verbale dell'udienza del 29.3.2017, antecedente l'emissione dell' ordinanza del 30.5.2018 con cui il Giudice di primo grado ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni).
Le preclusioni alla modifica del thema decidendum e del thema probandum erano dunque già pienamente maturate quando si è tenuta l'udienza del 18.12.2019, come tempestivamente eccepito dalle parti convenute, odierne appellanti (cfr. verbale di udienza dd. 18.12.2019), con eccezione debitamente coltivata nel restante corso di tutto il procedimento di prime cure: è dunque fondato il secondo motivo di appello con il quale gli appellanti censurano, in relazione alla concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., l'abusiva regressione del giudizio, con aggiramento delle preclusioni e lesione del diritto di difesa degli appellanti in cui
“favore” erano maturate le preclusioni.
È in ogni caso fondato anche il primo motivo di appello posto che con la
(inammissibile) memoria depositata ex art 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'attore ha svolto un'attività che non sarebbe stata comunque neppure permessa ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (vigente ratione temporis).
Giova rilevare che, a partire dall'intervento nomofilattico svolto dalla Corte di
Cassazione con la sentenza a Sezioni unite n. 12310 del 2015 - e confermato anche 17
dalla successiva pronuncia sempre a Sezioni unite del 13 settembre 2018 n. 22404
-, la giurisprudenza ha superato in senso evolutivo il precedente indirizzo secondo cui ciò che era consentito ex art. 183 c.p.c. era la mera emendatio libelli della domanda introduttiva che non attingesse gli elementi del petitum e della causa petendi ed è giunta ad affermare, diversamente, che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sia pure con dei “limiti”.
Il percorso evolutivo di cui trattasi ha preso le mosse da una nuova lettura degli articoli 183 e 189 c.p.c. (ratione temporis applicabili ), rimarcando che “l'articolo
189 c.p.c. prevede che il giudice invita le parti a precisare le conclusioni "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183"”, così evidenziando che nel paradigma dell'articolo 183 c.p.c. è inclusa la modifica delle domande e delle conclusioni dell'atto introduttivo non integranti mera correzione/precisazione .
Con l'intervento del 2015 e, a seguire, con la pronuncia confermativa della Corte di Cassazione sempre a sempre a Sezioni unite n. 22404 del 2018, alla luce di tale nuova lettura, la Corte di Cassazione ha rinvenuto nel “sistema” tre tipologie di domande: le domande nuove, le domande precisate e le domande modificate. Le domande precisate, senz'altro ammissibili, sono “le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla” (v. Cass. civ., Sez. U, sent. n. 12310/2015; v. anche Cass. civ., Sez. U, n. 22404/2018).
Le domande modificate, anch'esse ammissibili, sono le “stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali - …. che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”, giacché con esse l'attore
“implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”; la domanda modificata “deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata (…) quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda 18
sostanziale dedotta in lite” (Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015; v. anche Cass. civ., Sez. U, n. 22404/2018).
Infine, le domande nuove, vietate - ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto - sono quelle domande “ulteriori” che “si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo e sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che (…) si aggiungono alla domanda principale” (Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015; v. anche Cass. civ., Sez. U., sent. n. 22404/2018).
Come ben evidenziato anche nella recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 26727/2024 del 25.6.2024, pubblicata il 15.10.2024, la vera differenza tra le domande nuove implicitamente vietate (salvo che non siano conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto) e le domande modificate espressamente ammesse, secondo l'interpretazione evolutiva sopra citata, “non sta … nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate <> nel senso di
<> o <>, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività". E invero,
"con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio…. il novum scende in campo, al prezzo dell'“abbandono” di quel che vi era prima (la regiudicanda viene infatti percepita non come ampliata per un'aggiunta, bensì sostituita per modifica). Prezzo, peraltro, che si traduce in una rinuncia effettiva solo qualora la conformazione dei petita non sia graduata - come invece usualmente accade -, ben potendo l'attore conservare nelle sue mani la domanda originaria eppur introdurre in subordine la domanda che, più che come modificata in termini oggettivi, si misura ora come orientante e adeguante la domanda originaria agli interessi di chi la propone”.
Con la precisazione che affinché la modifica sia consentita e non ridondi nell'introduzione di una domanda nuova inammissibile, la domanda modificata
“deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata (…) quanto meno per 19
"alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite” (Cass. civ. Sez. U., sent. n. 12310/2015). Ricorre, invece, una mutatio libelli vietata quando la parte “immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio” (Cass. civ., Sez. U, sent. n. 21990/2020; Cass. civ., sez. 2, sent.
n. 9926/2017).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra delineati deve escludersi che l'attore si sia limitato a modificare con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la precedente domanda, avendo invece introdotto una nuova domanda.
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto l'accertamento Controparte_1 del diritto di percepire, e la condanna delle controparti a corrispondere, il trattamento economico di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come in origine liquidatogli con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 741/2013 (cfr. conclusioni rassegnate nell'atto di citazione d.d. 10.11.2014, pp. 37-38: “- previa disapplicazione del decreto del Presidente del Consiglio regionale della
[...]
n. 77 del 2014 e (ove occorrer possa) della delibera Controparte_7 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Parte_3
21 luglio 2014, n. 64/14 e degli atti connessi successivi e/o presupposti
[...] ed eventualmente previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità degli artt. 1, 2, 3 e 4 della l. reg. 11 luglio 2014, n. 4, accogliere le domande attoree, rigettando ogni contraria eccezione e deduzione in fatto e in diritto;
- conseguentemente e per l'effetto, accertare il diritto dell'attore alla corresponsione del trattamento indennitario di cui all'art. 10 della l. Regione
Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6, come determinato nel decreto del
Presidente del Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 novembre
2013, n. 728 (€ 382.805,88 in liquidità, e € 935.000 quali quote del c.d. “Fondo
Family”, per un totale di € 1.317.805,00);
- condannare il Consiglio regionale della e, Controparte_7 ove occorrer possa, la Controparte_7 Controparte_3
e alla corresponsione del
[...] Controparte_2 20
medesimo trattamento, anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria”).
In altri termini, l'attore ha contestato con l'atto introduttivo la legittimità costituzionale della L. Reg. n. 4/2014, e chiesto la disapplicazione del decreto n.
77/2014, con cui il Consiglio regionale, in applicazione di tale legge, aveva rideterminato in riduzione il valore attuale della quota eccedente a lui spettante, aveva revocato l'originaria attribuzione patrimoniale e aveva chiesto la restituzione delle maggiori somme erroneamente erogate;
ha chiesto quindi la condanna delle controparti al pagamento della quota attualizzata inizialmente riconosciuta
Con la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ha reiterato la Controparte_1 domanda introduttiva, adducendo altri profili di illegittimità costituzionale, e ha aggiunto ad essa un'altra e diversa domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme illegittimamente trattenute dal a titolo di ritenute fiscali, Parte_1 in qualità di sostituto di imposta, sulla quota attualizzata (cfr. conclusioni rassegnate nella prima memoria integrativa: “- previa disapplicazione di ogni contrario provvedimento della e dell Controparte_7 [...]
del Consiglio regionale della e CP_6 Controparte_7 previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità degli artt. 1,
3 e 4 della l. reg. 11 luglio 2014, n. 4, accogliere le domande attoree, rigettando ogni contraria eccezione e deduzione in fatto e in diritto;
- conseguentemente e per l'effetto, accertare il diritto di parte attrice alla corresponsione del trattamento indennitario di cui all'art. 10 della l. Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre
2012, n. 6, come originariamente determinato e senza le decurtazioni disposte a seguito dell'applicazione della l. reg. n. 4 del 2014; - in ogni caso, accertare il diritto di parte attrice a ottenere le quote irragionevolmente trattenute del suddetto trattamento indennitario, in violazione dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR o, in via subordinata, in violazione dell'art. 44 TUIR;
- condannare il Consiglio regionale della e, ove occorrer possa, la Regione Controparte_7
Trentino-Alto Adige, alla corresponsione del medesimo trattamento, anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria”).
Trattasi di domanda che non si sostituisce alla precedente, né si pone in rapporto di subordinazione rispetto ad essa , bensì di domanda che meramente vi si aggiunge, cumulandosi inammissibilmente con essa (“in ogni caso...”) : già per ciò stesso essa, risultando domanda “nuova” , non rilevando, sotto altro profilo, il fatto che in tempi ben successivi a quelli deputati alla modifica della domanda, ovvero 21
con la precisazione delle conclusioni operata in data 2.1.2023, la originaria domanda mantenuta ferma in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. sia stata, da ultimo, “abbandonata”.
La domanda de qua inoltre riguarda con tutta evidenza una differente “vicenda sostanziale”: la richiesta non attiene alla spettanza del trattamento economico in origine liquidato e alla illegittimità della rideterminazione della quota eccedente secondo i parametri di cui alla l. reg. n. 4/2014, ma ad altra e diversa materia e
“vicenda sostanziale”, ovvero la corretta quantificazione delle ritenute fiscali operate sul valore attuale della quota, e dunque le modalità di tassazione della stessa: con detta domanda viene introdotto un nuovo, aggiuntivo, tema di indagine, che riguarda non più la determinazione dell'indennizzo vero e proprio bensì l'operato dell'Ente pubblico nel suo agire quale sostituto d'imposta e, in buona sostanza, il tema della responsabilità del sostituto d'imposta nei confronti del “sostituito”.
Non può pertanto ritenersi che si tratti di modifica consentita, trattandosi invece di domanda affatto nuova.
Deve altresì escludersi che detta domanda nuova costituisca una reazione specifica alle difese dei convenuti, giacché il tema della quantificazione delle imposte non era mai stato sollevato dalle controparti, né era altrimenti emerso dagli atti di causa, ma è stato introdotto per la prima volta proprio dall'attore con la memoria integrativa. Invero, è lo stesso ad affermare di esser Controparte_1 venuto a conoscenza delle modalità di quantificazione delle ritenute fiscali, a seguito di una richiesta (extraprocessuale) di ostensione dei dati relativi al calcolo delle trattenute fiscali avanzata da parte di altri consiglieri al Consiglio regionale
(cfr. prima memoria integrativa, dep. in data 17.1.2020, pp. 9-10) ed è stato lo stesso attore e non certo i convenuti a produrre in giudizio (peraltro tardivamente) la relativa documentazione (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., dep. in data 17.2.2020).
Trattasi dunque di domanda inammissibile.
In sede di precisazione delle conclusioni l'attore, oltre ad abbandonare le domande originarie e a riproporre la inammissibile domanda relativa alla questione delle ritenute fiscali - peraltro riferita in detta sede non più al trattamento indennitario di cui alla L. Reg. n. 6/2012, bensì a quello ex L. Reg. 4/2014 - ha per la prima volta chiesto il ricalcolo della quota attualizzata a partire da un dato di riferimento diverso rispetto a quello utilizzato dal e ciò in Parte_1 asserita applicazione degli artt. 10, comma 1, e 8, comma 2, della L. Reg. n. 6/2012 che imporrebbero a suo dire la applicazione della rivalutazione ISTAT all'importo 22
posto alla base del calcolo del valore attuale della quota ai sensi della l. reg. n.
4/2014.
Tale domanda non può affatto qualificarsi quale mera precisazione o “messa a fuoco” della domanda iniziale (“abbandonata”), posto che costituiscono precisazioni della domanda ammesse ex art. 189 c.p.c. solo quegli interventi di chiarimento o specificazione, anche in senso riduttivo, che servono a meglio definire, puntualizzare, circostanziare e chiarire la domanda originaria senza in alcun modo ampliare il thema decidendum (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. U., sent. n.
12310/2015). Nel caso in esame, la parte attrice non aveva mai posto prima, men che mai con la domanda originaria, la questione della applicazione della rivalutazione della base di calcolo degli importi previsti dalla L. Reg. 6/2012, né comunque detta questione era emersa nel corso del procedimento, se non all'esito dell'espletamento della C.T.U. L'attore ha, quindi, svolto non una “precisazione”, ma un'attività di ampliamento del thema decidendum radicalmente preclusa in sede di precisazione delle conclusioni.
Conclusivamente anche il primo motivo di appello va accolto.
A fronte dell'accoglimento dei primi due motivi di appello, restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna di a Controparte_1 rimborsare agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, avuto riguardo al valore del disputatum nei rispettivi gradi.
Pertanto per il primo grado, in cui parte attrice ha chiesto l'accertamento del proprio diritto in complessivi euro 697.794,03, per la cui erogazione alla data di introduzione della causa l'attore non aveva ancora maturato i requisiti per percepire l'emolumento, si liquidano euro 4607,00 per la fase di studio della controversia;
euro 3039,00 per la fase introduttiva;
euro 13.534,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 8013,00 per la fase decisionale;
e quindi complessivi euro
29.1930,00 oltre spese generali, nonché CPA e IVA come per legge.
Per il presente grado si liquidano euro 4389,00 per la fase di studio della controversia;
euro 2552,000 per la fase introduttiva;
euro 3.500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione (come ribadito da Cass. n. 8561/223 e Cass. n.
28627/2023); euro7298,00 per la fase decisionale;
e quindi in complessivi euro
17.739,00, oltre euro 1.821,00 per esborso a titolo di contributo unificato, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. 23
Non si provvede in ordine alle spese di CTP in mancanza di allegazione in ordine al relativo importo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal e dalla Parte_1
in riforma della sentenza n. Parte_1
708/2023 del Tribunale di Trento, dichiara inammissibili le domande proposte da
Controparte_1 condanna a rifondere al Controparte_1 [...] ed alla Parte_1 Parte_1 le spese di entrambi i gradi che si liquidano per il primo grado in
[...] euro 29.1930,00, oltre spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge;
e per il presente in euro 17.739,00, oltre euro 1.821,00 per esborso a titolo di contributo unificato, spese generali, CPA e IVA come per legge.
L'onere della CTU va posto a carico di Controparte_1
Trento, 25 febbraio 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Lorenzo Benini Dott.ssa Liliana Guzzo