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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/05/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5512/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5512/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. OLIVERIO ANNA MARIA ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MANCARI BARBARA ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In via principale e nel merito
1) Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 21.12.1997 in
Cirò Marina (KR) con rito civile, registrato nei Registri di Stato Civile del predetto Comune - anno 1997 - atto n.
6 - parte I - e trascritto nei registri di stato civile del comune di Monza al N. 3 – parte II – serie C – anno 1998.
2) Non disporre in ordine al regime di affidamento del figlio , poiché in pendenza di Persona_1 procedimento è divenuto maggiorenne in data 23.8.2024.
3) Confermare il provvedimento presidenziale circa la cessazione dell'obbligo al mantenimento da parte del padre del figlio maggiorenne a far data dalla domanda, per intervenuta indipendenza economica e Per_2 reddituale dello stesso.
pagina 1 di 8 4) In punto di contributo al mantenimento economico del figlio da parte del padre, rigettare la Per_1 domanda ex adverso proposta e disporre conseguentemente la riduzione dell'assegno di mantenimento - fissato in €uro 500,00 come provvedimento presidenziale - all'importo mensile pari ad €uro 200,00
(importo già versato a partire dal mese di marzo 2022 e non contestato) o nella diversa somma ritenuta di giustizia, da versarsi da parte del padre direttamente al figlio (raggiunta la maggiore età) in via anticipata entro il 10 di ogni mese , importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, base 1 gennaio 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dalle linee guida dal Tribunale di Monza – anno
2018. 5) Dare atto del godimento e uso sine titolo del posto auto di proprietà esclusiva del sig. da Pt_1 parte della signora e situato nel complesso residenziale In Monza Via Grigna 10 . CP_1 6) Rigettare la domanda di condanna per lite temeraria, come da motivazione in premessa.
Per Controparte_1
Rigettare integralmente le domande e deduzioni del ricorrente formulate nel ricorso introduttivo del presente procedimento, nonché nella memoria avversaria integrativa datata 4/9/2023; dichiarare inammissibile in questa sede la domanda ex adverso dedotta in ricorso sub) n. 13) (pag. 16 del ricorso); dichiarare, altresì, inammissibile in questa sede la domanda dedotta sub punto 5) (pagina 11 della memoria integrativa avversaria).
- Nel merito in principalità: dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra le parti il
21.12.1997 a Cirò Marina (KR), registrato nei Registri di Stato Civile del predetto comune – anno 1997 – atto – anno 1998;
- Disporre l'affidamento esclusivo del figlio in capo alla signora per le ragioni Per_1 CP_1 esposte in narrativa, con facoltà del padre di vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del figlio, un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato sino al lunedì mattina;
durante le festività natalizie alternativamente dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, con alternanza dei giorni di Natale/Vigilia e Capodanno/primo dell'anno; Alternativamente per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua/Pasquetta; Per 15 giorni consecutivi durante le ferie estive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- Assegnare alla signora ed ai figli con lei conviventi della casa ex coniugale, attualmente di sua CP_1 proprietà, con tutto quanto l'arreda;
Disporre a carico del signor un contributo al mantenimento dei figli per la somma di € Parte_1
1.500,00 complessivi, oltre rivalutazione ISTAT ed interessi, per le ragioni esposte in narrativa ovvero nella diversa somma dovesse accertarsi in corso di causa o ritenersi di giustizia;
- Disporre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi a beneficio dei figli secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) vacanze e viaggi;
e) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per attività sportive e ricreative sino ad una spesa complessiva annua di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun pagina 2 di 8 genitore) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia;
- Condannare il signor al pagamento delle spese di lite, con condanna per lite temeraria, Parte_1 stante la mancanza di proposte e contatti alla resistente prima del deposito del ricorso per divorzio giudiziale;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione del mantenimento dei figli promossa dal ricorrente, rimodulare l'ammontare dovuto al figlio minore in misura di € 900,00 mensili ovvero nella diversa somma che dovesse accertarsi in corso di causa o ritenersi di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
In via istruttoria: onde accertare l'effettiva capacità patrimoniale e reddituale del signor , Parte_1 ordinare a quest'ultimo ed agli Istituti di Credito ex art. 210 degli ultimi 3 anni, nonché disporre accertamenti attraverso la Polizia Tributaria e Guardia di Finanza circa la sussistenza di redditi non dichiarati in capo al ricorrente.
Disporre l'audizione dei figli, se ritenuto opportuno.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da liquidarsi con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n.1037/15 del Tribunale di Monza, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di
Milano in punto assegno di mantenimento per i figli.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione all'udienza presidenziale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Dal matrimonio delle parti sono nati due figli: nel 1998 e nel 2006, entrambi Per_2 Per_1 maggiorenni. Ne consegue che nessun provvedimento deve essere più assunto in punto affidamento e collocamento dei figli.
III. Va confermata l'assegnazione della casa familiare a che ne è la proprietaria CP_1 esclusiva e vi abita con il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1
IV. La controversia persiste sulla misura dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_1 pacificamente convivente con la madre e non economicamente indipendente. In corso di giudizio si è già dato atto che il figlio primogenito ha acquisito una propria professionalità specifica come cuoco e collabora con varie società nell'ambito della ristorazione.
Quanto al mantenimento per il ricorrente, allegando un peggioramento delle sue Per_1 condizioni economiche, chiede di versare il minore importo di € 200,00 mensili. La resistente chiede, invece, che venga quantomeno confermato l'importo di € 500,00 mensili stabilito nell'ordinanza presidenziale del 5 aprile 2023, evidenziando come l'asserita situazione di difficoltà economica dell'ex coniuge sia contraddetta dai numerosi viaggi e dal tenore di vita goduto.
Nonostante la documentazione acquisita nel corso del giudizio in ordine all'attività lavorativa prestata dal e alla sua condizione economica, i continui spostamenti dello Pt_1 stesso all'interno dell'Italia e all'estero, nonché i cambi di attività lavorativa hanno impedito di avere un quadro chiaro della sua situazione. E' invero emerso che lo stesso dopo il rientro nel 2020 dal Canada dove svolgeva attività di consulente presso varie società, ha vissuto per un certo periodo a Milano in immobile di proprietà del fratello e ivi ha svolto attività nel settore immobiliare cessata nel luglio 2022, periodo in cui è tornato ad abitare in Calabria, terra d'origine della sua famiglia, ove ha svolto attività di insegnante di lingue straniere in collaborazione con il British Institute di Crotone, per poi trasferirsi a Dubai per circa dieci mesi (da luglio 2023 a marzo 2024) ove ha svolto attività di mediatore immobiliare e successivamente rientrare nuovamente in Italia ove ha ripreso l'insegnamento delle lingue straniere privatamente. Ha documentato di aver sempre fruito del rilevante sostegno economico dei propri genitori anche per aver svolto corsi formativi diretti ad acquisire nuovi profili professionali ed inoltre allegato che è tuttora in fase di definizione tra i coeredi la divisione dei beni caduti in successione alla morte del padre intervenuta nel 2021.
Quanto alla resistente, è rimasta invariata la sua capacità professionale e reddituale, svolgendo l'attività di insegnante e alcune ore di ripetizioni private per integrare i propri introiti.
A fronte di tale situazione il Tribunale reputa che, in ragione delle esigenze del figlio pagina 4 di 8 rapportate alla sua maggiore età, della sostanziale assenza di mantenimento diretto da parte del padre, della sua capacità lavorativa e professionale, debba essere confermato l'attuale assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese di carattere straordinario. Non essendovi prova che madre e figlio non siano più conviventi (circostanza allegata dal ricorrente negli atti conclusivi) e in assenza di richiesta del figlio, l'assegno di mantenimento per dovrà essere corrisposto alla ricorrente che si è sempre fatta carico delle esigenze del Per_1 figlio. V. Tenuto conto della natura del giudizio, degli interessi coinvolti e dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
VI. Difettano infine i presupposti per la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...]
nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Pt_1 CP_1 provvede: 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1 in Cirò Marina in data 21 dicembre 1997 (atto di matrimonio n.6 parte CP_1
I, anno 1997);
2) Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata, a cura del Cancelliere, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Cirò Marina, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3) Assegna la casa coniugale sita in Monza, Via Grigna n.10 a CP_1
4) Pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 versando a entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di € 500,00, da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
5) Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
pagina 5 di 8 Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico
(es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 6 di 8 6) Rigetta la domanda di condanna del ricorrente per responsabilità aggravata.
pagina 7 di 8 7) compensa le spese di lite
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 15/05/25.
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5512/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. OLIVERIO ANNA MARIA ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MANCARI BARBARA ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In via principale e nel merito
1) Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 21.12.1997 in
Cirò Marina (KR) con rito civile, registrato nei Registri di Stato Civile del predetto Comune - anno 1997 - atto n.
6 - parte I - e trascritto nei registri di stato civile del comune di Monza al N. 3 – parte II – serie C – anno 1998.
2) Non disporre in ordine al regime di affidamento del figlio , poiché in pendenza di Persona_1 procedimento è divenuto maggiorenne in data 23.8.2024.
3) Confermare il provvedimento presidenziale circa la cessazione dell'obbligo al mantenimento da parte del padre del figlio maggiorenne a far data dalla domanda, per intervenuta indipendenza economica e Per_2 reddituale dello stesso.
pagina 1 di 8 4) In punto di contributo al mantenimento economico del figlio da parte del padre, rigettare la Per_1 domanda ex adverso proposta e disporre conseguentemente la riduzione dell'assegno di mantenimento - fissato in €uro 500,00 come provvedimento presidenziale - all'importo mensile pari ad €uro 200,00
(importo già versato a partire dal mese di marzo 2022 e non contestato) o nella diversa somma ritenuta di giustizia, da versarsi da parte del padre direttamente al figlio (raggiunta la maggiore età) in via anticipata entro il 10 di ogni mese , importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, base 1 gennaio 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dalle linee guida dal Tribunale di Monza – anno
2018. 5) Dare atto del godimento e uso sine titolo del posto auto di proprietà esclusiva del sig. da Pt_1 parte della signora e situato nel complesso residenziale In Monza Via Grigna 10 . CP_1 6) Rigettare la domanda di condanna per lite temeraria, come da motivazione in premessa.
Per Controparte_1
Rigettare integralmente le domande e deduzioni del ricorrente formulate nel ricorso introduttivo del presente procedimento, nonché nella memoria avversaria integrativa datata 4/9/2023; dichiarare inammissibile in questa sede la domanda ex adverso dedotta in ricorso sub) n. 13) (pag. 16 del ricorso); dichiarare, altresì, inammissibile in questa sede la domanda dedotta sub punto 5) (pagina 11 della memoria integrativa avversaria).
- Nel merito in principalità: dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra le parti il
21.12.1997 a Cirò Marina (KR), registrato nei Registri di Stato Civile del predetto comune – anno 1997 – atto – anno 1998;
- Disporre l'affidamento esclusivo del figlio in capo alla signora per le ragioni Per_1 CP_1 esposte in narrativa, con facoltà del padre di vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del figlio, un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato sino al lunedì mattina;
durante le festività natalizie alternativamente dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, con alternanza dei giorni di Natale/Vigilia e Capodanno/primo dell'anno; Alternativamente per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua/Pasquetta; Per 15 giorni consecutivi durante le ferie estive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- Assegnare alla signora ed ai figli con lei conviventi della casa ex coniugale, attualmente di sua CP_1 proprietà, con tutto quanto l'arreda;
Disporre a carico del signor un contributo al mantenimento dei figli per la somma di € Parte_1
1.500,00 complessivi, oltre rivalutazione ISTAT ed interessi, per le ragioni esposte in narrativa ovvero nella diversa somma dovesse accertarsi in corso di causa o ritenersi di giustizia;
- Disporre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi a beneficio dei figli secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) vacanze e viaggi;
e) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per attività sportive e ricreative sino ad una spesa complessiva annua di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun pagina 2 di 8 genitore) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia;
- Condannare il signor al pagamento delle spese di lite, con condanna per lite temeraria, Parte_1 stante la mancanza di proposte e contatti alla resistente prima del deposito del ricorso per divorzio giudiziale;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione del mantenimento dei figli promossa dal ricorrente, rimodulare l'ammontare dovuto al figlio minore in misura di € 900,00 mensili ovvero nella diversa somma che dovesse accertarsi in corso di causa o ritenersi di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
In via istruttoria: onde accertare l'effettiva capacità patrimoniale e reddituale del signor , Parte_1 ordinare a quest'ultimo ed agli Istituti di Credito ex art. 210 degli ultimi 3 anni, nonché disporre accertamenti attraverso la Polizia Tributaria e Guardia di Finanza circa la sussistenza di redditi non dichiarati in capo al ricorrente.
Disporre l'audizione dei figli, se ritenuto opportuno.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da liquidarsi con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n.1037/15 del Tribunale di Monza, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di
Milano in punto assegno di mantenimento per i figli.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione all'udienza presidenziale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Dal matrimonio delle parti sono nati due figli: nel 1998 e nel 2006, entrambi Per_2 Per_1 maggiorenni. Ne consegue che nessun provvedimento deve essere più assunto in punto affidamento e collocamento dei figli.
III. Va confermata l'assegnazione della casa familiare a che ne è la proprietaria CP_1 esclusiva e vi abita con il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1
IV. La controversia persiste sulla misura dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_1 pacificamente convivente con la madre e non economicamente indipendente. In corso di giudizio si è già dato atto che il figlio primogenito ha acquisito una propria professionalità specifica come cuoco e collabora con varie società nell'ambito della ristorazione.
Quanto al mantenimento per il ricorrente, allegando un peggioramento delle sue Per_1 condizioni economiche, chiede di versare il minore importo di € 200,00 mensili. La resistente chiede, invece, che venga quantomeno confermato l'importo di € 500,00 mensili stabilito nell'ordinanza presidenziale del 5 aprile 2023, evidenziando come l'asserita situazione di difficoltà economica dell'ex coniuge sia contraddetta dai numerosi viaggi e dal tenore di vita goduto.
Nonostante la documentazione acquisita nel corso del giudizio in ordine all'attività lavorativa prestata dal e alla sua condizione economica, i continui spostamenti dello Pt_1 stesso all'interno dell'Italia e all'estero, nonché i cambi di attività lavorativa hanno impedito di avere un quadro chiaro della sua situazione. E' invero emerso che lo stesso dopo il rientro nel 2020 dal Canada dove svolgeva attività di consulente presso varie società, ha vissuto per un certo periodo a Milano in immobile di proprietà del fratello e ivi ha svolto attività nel settore immobiliare cessata nel luglio 2022, periodo in cui è tornato ad abitare in Calabria, terra d'origine della sua famiglia, ove ha svolto attività di insegnante di lingue straniere in collaborazione con il British Institute di Crotone, per poi trasferirsi a Dubai per circa dieci mesi (da luglio 2023 a marzo 2024) ove ha svolto attività di mediatore immobiliare e successivamente rientrare nuovamente in Italia ove ha ripreso l'insegnamento delle lingue straniere privatamente. Ha documentato di aver sempre fruito del rilevante sostegno economico dei propri genitori anche per aver svolto corsi formativi diretti ad acquisire nuovi profili professionali ed inoltre allegato che è tuttora in fase di definizione tra i coeredi la divisione dei beni caduti in successione alla morte del padre intervenuta nel 2021.
Quanto alla resistente, è rimasta invariata la sua capacità professionale e reddituale, svolgendo l'attività di insegnante e alcune ore di ripetizioni private per integrare i propri introiti.
A fronte di tale situazione il Tribunale reputa che, in ragione delle esigenze del figlio pagina 4 di 8 rapportate alla sua maggiore età, della sostanziale assenza di mantenimento diretto da parte del padre, della sua capacità lavorativa e professionale, debba essere confermato l'attuale assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese di carattere straordinario. Non essendovi prova che madre e figlio non siano più conviventi (circostanza allegata dal ricorrente negli atti conclusivi) e in assenza di richiesta del figlio, l'assegno di mantenimento per dovrà essere corrisposto alla ricorrente che si è sempre fatta carico delle esigenze del Per_1 figlio. V. Tenuto conto della natura del giudizio, degli interessi coinvolti e dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
VI. Difettano infine i presupposti per la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...]
nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Pt_1 CP_1 provvede: 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1 in Cirò Marina in data 21 dicembre 1997 (atto di matrimonio n.6 parte CP_1
I, anno 1997);
2) Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata, a cura del Cancelliere, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Cirò Marina, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3) Assegna la casa coniugale sita in Monza, Via Grigna n.10 a CP_1
4) Pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 versando a entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di € 500,00, da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
5) Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
pagina 5 di 8 Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico
(es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 6 di 8 6) Rigetta la domanda di condanna del ricorrente per responsabilità aggravata.
pagina 7 di 8 7) compensa le spese di lite
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 15/05/25.
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
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