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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/12/2024, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Foggia
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Aquilina Picciocchi
Alla udienza del 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4276/2024 R.G. promossa da:
nata a [...], lo [...] ed ivi residente a[...], Parte_1 elettivamente domiciliata ai fini del presente, presso e nello studio dell'Avv. Lucio Cesarini (C.F.
) del Foro di Foggia, che la rappresenta e la difende, in virtù di nomina in C.F._1 atti, con studio in Lucera (FG), alla Via Indipendenza, 26,
RICORRENTE
contro
:
e l' , CP_1 Controparte_2
c.f. - rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1 co. c.p.c., dalla dott.ssa P.IVA_1 Giuseppina Lotito, Dirigente dell' per effetto del Decreto del Direttore Generale prot. CP_3
n. 31712 del 27/05/2024 legalmente domiciliata in via Telesforo n. 25 (pec:
; Email_1
RESISTENTE OGGETTO: permessi ex legge 104/1992
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe, pacificamente docente di scuola primaria su posto comune presso l'I.C. “Bozzini- Fasani” di Lucera a tempo indeterminato in regime di part time verticale con orario di servizio pari a 18 ore (su 24) dal 1/09/2023 (all.1 parte resistente), beneficiaria dei permessi ex art.33 della L.104/92 , dopo la costituzione di parte resistente che ha riconosciuto come richiesto in ricorso “quale giorni per la legge 104/92 il venerdì e il sabato” (
“pertanto rispetto alla domanda sub 2 non ho più interesse alla prosecuzione del giudizio” cfr. libero interrogatorio di parte ricorrente) lamenta che illegittimamente parte datoriale ha riconosciuto solamente due giorni di permesso ai sensi dell'art. 33 comma 3 legge 104/1992 anziché tre. Chiede, pertanto, accertarsi il proprio diritto ad usufruire di tre giorni mensili di permesso.
Si è costituito in giudizio parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso precisando che la CP_ Circolare N. 45 del 19/03/2021, indicata da parte ricorrente limita il campo di applicazione della nota al settore privato.
Tentala la conciliazione della lite, la causa in data odierna è sta discussa e viene decisa con la presente contestuale sentenza. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In assenza di specifica disciplina che regoli la fattispecie in esame la Suprema Corte ha, di recente, osservato che “la considerazione della finalità dell'istituto e la pregnanza degli interessi di rilievo costituzionale, attinenti ai diritti fondamentali dell'individuo, che esso è destinato a garantire, impone quindi all'interprete, in assenza di specifica disciplina, di ricercare tra le possibili opzioni offerte dal dato normativo quella maggiormente aderente al rilievo degli interessi in gioco ed alla sottese esigenze di effettività di tutela, in coerenza con le indicazioni comunitarie” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro n. 22925 del 29/09/2017).
Invero, la Corte ha preso le mosse dalla considerazione che il permesso mensile retribuito di cui all'articolo 33, comma 3, legge n. 104/1992 costituisce espressione dello Stato sociale, che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave, sicché, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 213/2016, trattasi di uno strumento di politica socioassistenziale, il quale - come quello del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 - è basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale.
In questa prospettiva è innegabile che la ratio legis dell'istituto in esame consista nel favorire l'assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare, sicché "...risulta, pertanto, evidente che l'interesse primario cui è preposta la norma in questione - come già affermato da questa Corte con riferimento al congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 - è quello di «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito» (sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007)" (cfr. sentenza Corte Cost. n. 213/2016).
Si tratta, pertanto, di una misura destinata alla tutela della salute psico- fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Costituzione, che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Costituzione).
Tenuto conto delle finalità dell'istituto disciplinato dall'articolo 33, comma 3, legge n. 104/1992, attinenti a diritti fondamentali dell'individuo, la Suprema Corte ha, quindi, affermato “che il diritto ad usufruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 4069 del 20/02/2018).
Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha così riconosciuto il principio che: "Il criterio che può ragionevolmente desumersi da tali indicazioni è quello di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all'adozione del rapporto di lavoro part time e, nello specifico, del rapporto part time verticale. In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto" (cfr.
Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 4069 del 20/02/2018).
In ossequio al principio affermato dalla Suprema Corte, che si condivide e deve essere applicato sia al settore privato che pubblico, non risultando giustificato un trattamento disomogeneo tra i due settori, deve osservarsi che, nel caso in esame, l'odierna ricorrente, che svolge orario part time di 18 ore settimanali su 24 abbia diritto di fruire in misura integrale dei permessi ex articolo 33, comma
3, legge n. 104/1992.
Per tali ragioni il ricorso merita accoglimento. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste pertanto a carico di parte resistente. DISPOSITIVO dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire di tre giorni di permesso mensile ai sensi dell'art. 33 comma 3 legge 104/1992; condanna parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.309,00 oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA, CPA e rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato, da distrarsi.
Foggia, 5 dicembre 2024 Aquilina Picciocchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Foggia
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Aquilina Picciocchi
Alla udienza del 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4276/2024 R.G. promossa da:
nata a [...], lo [...] ed ivi residente a[...], Parte_1 elettivamente domiciliata ai fini del presente, presso e nello studio dell'Avv. Lucio Cesarini (C.F.
) del Foro di Foggia, che la rappresenta e la difende, in virtù di nomina in C.F._1 atti, con studio in Lucera (FG), alla Via Indipendenza, 26,
RICORRENTE
contro
:
e l' , CP_1 Controparte_2
c.f. - rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1 co. c.p.c., dalla dott.ssa P.IVA_1 Giuseppina Lotito, Dirigente dell' per effetto del Decreto del Direttore Generale prot. CP_3
n. 31712 del 27/05/2024 legalmente domiciliata in via Telesforo n. 25 (pec:
; Email_1
RESISTENTE OGGETTO: permessi ex legge 104/1992
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe, pacificamente docente di scuola primaria su posto comune presso l'I.C. “Bozzini- Fasani” di Lucera a tempo indeterminato in regime di part time verticale con orario di servizio pari a 18 ore (su 24) dal 1/09/2023 (all.1 parte resistente), beneficiaria dei permessi ex art.33 della L.104/92 , dopo la costituzione di parte resistente che ha riconosciuto come richiesto in ricorso “quale giorni per la legge 104/92 il venerdì e il sabato” (
“pertanto rispetto alla domanda sub 2 non ho più interesse alla prosecuzione del giudizio” cfr. libero interrogatorio di parte ricorrente) lamenta che illegittimamente parte datoriale ha riconosciuto solamente due giorni di permesso ai sensi dell'art. 33 comma 3 legge 104/1992 anziché tre. Chiede, pertanto, accertarsi il proprio diritto ad usufruire di tre giorni mensili di permesso.
Si è costituito in giudizio parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso precisando che la CP_ Circolare N. 45 del 19/03/2021, indicata da parte ricorrente limita il campo di applicazione della nota al settore privato.
Tentala la conciliazione della lite, la causa in data odierna è sta discussa e viene decisa con la presente contestuale sentenza. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In assenza di specifica disciplina che regoli la fattispecie in esame la Suprema Corte ha, di recente, osservato che “la considerazione della finalità dell'istituto e la pregnanza degli interessi di rilievo costituzionale, attinenti ai diritti fondamentali dell'individuo, che esso è destinato a garantire, impone quindi all'interprete, in assenza di specifica disciplina, di ricercare tra le possibili opzioni offerte dal dato normativo quella maggiormente aderente al rilievo degli interessi in gioco ed alla sottese esigenze di effettività di tutela, in coerenza con le indicazioni comunitarie” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro n. 22925 del 29/09/2017).
Invero, la Corte ha preso le mosse dalla considerazione che il permesso mensile retribuito di cui all'articolo 33, comma 3, legge n. 104/1992 costituisce espressione dello Stato sociale, che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave, sicché, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 213/2016, trattasi di uno strumento di politica socioassistenziale, il quale - come quello del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 - è basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale.
In questa prospettiva è innegabile che la ratio legis dell'istituto in esame consista nel favorire l'assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare, sicché "...risulta, pertanto, evidente che l'interesse primario cui è preposta la norma in questione - come già affermato da questa Corte con riferimento al congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 - è quello di «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito» (sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007)" (cfr. sentenza Corte Cost. n. 213/2016).
Si tratta, pertanto, di una misura destinata alla tutela della salute psico- fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Costituzione, che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Costituzione).
Tenuto conto delle finalità dell'istituto disciplinato dall'articolo 33, comma 3, legge n. 104/1992, attinenti a diritti fondamentali dell'individuo, la Suprema Corte ha, quindi, affermato “che il diritto ad usufruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 4069 del 20/02/2018).
Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha così riconosciuto il principio che: "Il criterio che può ragionevolmente desumersi da tali indicazioni è quello di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all'adozione del rapporto di lavoro part time e, nello specifico, del rapporto part time verticale. In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto" (cfr.
Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 4069 del 20/02/2018).
In ossequio al principio affermato dalla Suprema Corte, che si condivide e deve essere applicato sia al settore privato che pubblico, non risultando giustificato un trattamento disomogeneo tra i due settori, deve osservarsi che, nel caso in esame, l'odierna ricorrente, che svolge orario part time di 18 ore settimanali su 24 abbia diritto di fruire in misura integrale dei permessi ex articolo 33, comma
3, legge n. 104/1992.
Per tali ragioni il ricorso merita accoglimento. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste pertanto a carico di parte resistente. DISPOSITIVO dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire di tre giorni di permesso mensile ai sensi dell'art. 33 comma 3 legge 104/1992; condanna parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.309,00 oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA, CPA e rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato, da distrarsi.
Foggia, 5 dicembre 2024 Aquilina Picciocchi