Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6925/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6925/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 03/06/1972 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. DI TELLA FRANCESCO e DI TELLA
RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. IDA VERRENGIA, ITALA DE BENEDICTIS E DAVIDE CATALANO
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di reversibilità
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/05/2024 parte ricorrente ha dedotto il decesso della madre, (titolare di pensione ai Persona_1 superstiti n. 29028970); di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di reversibilità; di essere inabile al lavoro;
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di aver presentato ricorso amministrativo;
di aver vissuto a carico della madre deceduta.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare il suo diritto alla pensione di reversibilità dalla data della domanda amministrativa con condanna dell' al pagamento del relativo importo, oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
PENSIONE DI REVERSIBILITA'- REQUISITI
In base all'art. 13 r.d.l. 636/39, all'art. 1 l. 335/1995 ed all'art. 38 D.P.R.
818/1957, come risultante dall'intervento della Corte Costituzionale n.
180/1999, la pensione di reversibilità può essere riconosciuta anche ai figli inabili al lavoro, indipendentemente dall'età, e a carico del genitore al momento del suo decesso.
A tal proposito, si richiama altresì la norma definitoria di cui all'art. 8 l.
222/1984 secondo cui “si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Come ha evidenziato la Suprema Corte (Cass. 12674/2019) “la L. n. 222 del 1984, ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità
(come si evince dal riferimento contenuto nella legge cit., art. 8 e della L.
21 luglio 1965 n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che l'art. 8 cit., comma 2 sostituisce l'art. 4 del TU 30 maggio 1955, n. 797 (Cass. 26/08/2004, n. 16955; Cass. 26/6/2016, n.
10953; Cass. 9/4/2018, n. 8678); sono quindi "inabili" alla stregua della
2 L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, "le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa"; la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, Cass. n. 10953/2016, cit., e Cass. n. 8678/2018, cit.)”.
Il requisito della vivenza a carico è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal suo mantenimento da parte del de cuius.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
1861/2019) secondo cui “in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”.
INTRASMISSIBILITA' DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI
REVERSIBILITA'
La pensione di reversibilità, però, non può ritenersi a sua volta reversibile ma la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento di tale trattamento pensionistico devono valutarsi con riferimento al familiare
3 dante causa che sia titolare già di trattamento pensionistico reversibile ovvero sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la pensione di vecchiaia o di invalidità come previsto dall'art. 13 co. 1 r.d.l. 636/1939.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 15166/2024) secondo cui “Come già precisato da questa
Corte (Sez. L, Sentenza n. 21425 del 17/10/2011, Rv. 619376-01), in tema di pensione ai superstiti, a norma dell'art. 22 della legge 21 luglio
1965 n. 903, il diritto a pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell'assicurato, "iure proprio", al coniuge e ai figli minorenni, in ragione dei rapporti con il defunto e della situazione in cui si trova al momento del decesso di quest'ultimo mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo, non potendo, comunque, il diritto a pensione di riversibilità essere ulteriormente attribuito ai superstiti di questo. Nel medesimo senso, si è detto (Sez. L,
Sentenza n. 11999 del 08/08/2002, Rv. 556823-01) che, in tema di pensione ai superstiti, a norma dell'art. 22 legge n. 903 del 1965, il diritto a pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell'assicurato, iure proprio, a ciascuno dei soggetti individuati dalla citata norma, in ragione dei rapporti con il defunto e in relazione alla situazione in cui si trova al momento del decesso di questo;
deve pertanto escludersi che sia prevista la trasmissibilità del diritto a pensione di riversibilità e, in particolare, deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di riversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. In tema, altresì Sez. L, Sentenza n. 7326 del 29/09/1987 (Rv.
455388-01), secondo la quale il figlio del pensionato od assicurato defunto può ottenere, in concorso con il coniuge superstite, la quota della pensione di riversibilità di cui all'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, ove sussistano i prescritti requisiti, ma non anche a seguito del decesso di detto altro genitore superstite, l'attribuzione della pensione di riversibilità ad esso spettante, dovendosi escludere la trasmissibilità del relativo diritto.”
4 VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, la domanda deve essere rigettato in ragione delle carenze assertive e probatorie contenute in ricorso.
Parte ricorrente, infatti, ha allegato la sussistenza degli elementi costitutivi della prestazione pensionistica richiesta (inabilità al proficuo lavoro e stato di vivenza a carico) al momento del decesso della madre.
A tal proposito, però, occorre evidenziare come la de cuius non era titolare di pensione di vecchiaia ma era titolare, a sua volta, di pensione di reversibilità.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato in quanto parte ricorrente non ha né allegato né provato la vivenza a carico del titolare della pensione diretta né la sussistenza della condizione di assoluta inabilità al lavoro al momento del suo decesso.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 26/05/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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