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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5069/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
23/04/2025 da:
(C.F. ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(MI), assistita e difesa dall'avv. CAMPAGNA DEBORA, presso il cui studio sito in Garbagnate
Milanese, Via Verdi n. 2, è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], assistito Controparte_1 C.F._2
e difeso dell'avv. CAMPAGNA DEBORA, presso il cui studio sito in Garbagnate Milanese, Via
Verdi n. 2 è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: , nato in data [...] Per_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 21 maggio 2025;
FATTO
Pagina 1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 22/04/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1579/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 25.09.2024 e pubblicata in data
18.10.2024; in particolare, dando atto della modifica dell'importo del canone di locazione annuale e l'indice ISTAT del terreno di proprietà del sig. chiedevano di accogliere le condizioni CP_1 congiunte di seguito riportate:
“disporre a carico del Sig. di corrispondere in favore della Sig.ra Controparte_1 [...]
il contributo annuale al mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente Parte_1 non indipendente , entro il giorno 30 aprile di ogni anno, per un importo di € 6.250,00= Per_1 pari alla quota parte del 25% di spettanza del Sig. dell'intero canone di locazione Controparte_1 annuale, oltre ad un aumento o diminuzione nella misura del 75% della variazione verificatasi nell'anno precedente del numero indice nazionale di operai ed impiegati pubblicato dal Bollettino
Mensile di Statistica edito dall'Istituto Centrale di Roma, avente come base il numero indice del terzo mese antecedente l'inizio della prima annualità contrattuale e poi via via, il numero indice che avrà dato luogo all'ultima variazione utilizzando per il raffronto il numero indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del terzo mese antecedente l'inizio della seconda annualità contrattuale e così via e, per l'effetto, ordinare alla Controparte_2
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, P.IVA_1
CAP 00144, Viale dell'Oceano indiano n. 13, nella sua qualità di parte conduttrice del contratto di locazione avente ad oggetto l'appezzamento di terreno di mq 700 circa sito in LA (CS), CAP
87027, Via Nazionale n. 18, distinto al N.C.E.U. di LA (CS) alla Partita 2626, Foglio 16, Particella
1816 (ex 405), che la Q8 quale parte conduttrice ha destinato a stazione di servizio Q8, PUNTO P.IVA_ VENDITA n. , sita in LA (CS), CAP 87027, Via Nazionale n. 206, di cui il Sig. CP_1
risulta comproprietario pro quota pari al 25%, la corresponsione diretta della sopraindicata
[...] quota parte del 25% dell'intero canone di locazione annuo dovuto in favore della Sig.ra
tramite bonifico bancario IBAN: [...] per Parte_1
l'adempimento dell'obbligo di mantenimento del figlio , maggiorenne ma Persona_2 economicamente non indipendente”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
Pagina 2
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Controparte_1 parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1579/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 25.09.2024:
1) provvede in conformità all'accordo come riportato nel ricorso congiunto proposto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 21/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
23/04/2025 da:
(C.F. ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(MI), assistita e difesa dall'avv. CAMPAGNA DEBORA, presso il cui studio sito in Garbagnate
Milanese, Via Verdi n. 2, è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], assistito Controparte_1 C.F._2
e difeso dell'avv. CAMPAGNA DEBORA, presso il cui studio sito in Garbagnate Milanese, Via
Verdi n. 2 è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: , nato in data [...] Per_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 21 maggio 2025;
FATTO
Pagina 1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 22/04/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1579/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 25.09.2024 e pubblicata in data
18.10.2024; in particolare, dando atto della modifica dell'importo del canone di locazione annuale e l'indice ISTAT del terreno di proprietà del sig. chiedevano di accogliere le condizioni CP_1 congiunte di seguito riportate:
“disporre a carico del Sig. di corrispondere in favore della Sig.ra Controparte_1 [...]
il contributo annuale al mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente Parte_1 non indipendente , entro il giorno 30 aprile di ogni anno, per un importo di € 6.250,00= Per_1 pari alla quota parte del 25% di spettanza del Sig. dell'intero canone di locazione Controparte_1 annuale, oltre ad un aumento o diminuzione nella misura del 75% della variazione verificatasi nell'anno precedente del numero indice nazionale di operai ed impiegati pubblicato dal Bollettino
Mensile di Statistica edito dall'Istituto Centrale di Roma, avente come base il numero indice del terzo mese antecedente l'inizio della prima annualità contrattuale e poi via via, il numero indice che avrà dato luogo all'ultima variazione utilizzando per il raffronto il numero indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del terzo mese antecedente l'inizio della seconda annualità contrattuale e così via e, per l'effetto, ordinare alla Controparte_2
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, P.IVA_1
CAP 00144, Viale dell'Oceano indiano n. 13, nella sua qualità di parte conduttrice del contratto di locazione avente ad oggetto l'appezzamento di terreno di mq 700 circa sito in LA (CS), CAP
87027, Via Nazionale n. 18, distinto al N.C.E.U. di LA (CS) alla Partita 2626, Foglio 16, Particella
1816 (ex 405), che la Q8 quale parte conduttrice ha destinato a stazione di servizio Q8, PUNTO P.IVA_ VENDITA n. , sita in LA (CS), CAP 87027, Via Nazionale n. 206, di cui il Sig. CP_1
risulta comproprietario pro quota pari al 25%, la corresponsione diretta della sopraindicata
[...] quota parte del 25% dell'intero canone di locazione annuo dovuto in favore della Sig.ra
tramite bonifico bancario IBAN: [...] per Parte_1
l'adempimento dell'obbligo di mantenimento del figlio , maggiorenne ma Persona_2 economicamente non indipendente”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
Pagina 2
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Controparte_1 parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1579/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 25.09.2024:
1) provvede in conformità all'accordo come riportato nel ricorso congiunto proposto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 21/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
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