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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6076 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4171/2019
All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 12:05
Presidente Relatore Dott. NI PE Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. QUATTROCCHI ANDREA
Avv. SCIBILIA MARCO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
CP_2
Avv. GIULIANO EDMONDO
È presente per la pratica forense la dott.ssa Viviana Ferrigno tessera nr P79862 ordine avvocati di Roma.
***
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'Avv. Scibilia discute oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione ER d'AM
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
NI PE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. NI PE - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4171 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(P.IVA: ) in persona dell'omonimo Parte_2 P.IVA_1 titolare Sig. (C.F.: ) appresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
DR RO (C.F.: – PEC: C.F._2
) e AR Scibilia (C.F.: ed Email_1 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in Via San Tommaso D'Aquino 90, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(P.IVA: ) in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Edmondo Giuliano (C.F.: – PEC: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Email_2 via Rovereto n. 7, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 12.06.2019 ha Parte_2 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Latina n.
903/2019, pubblicata in data 10.04.2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 775/2016, promosso da nei confronti di . Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione la e la premesso che in data Controparte_1 Controparte_2
8-9-2014 avevano sottoscritto con , titolare dell'impresa individuale Parte_1 Parte_2 contratti di noleggio di apparecchi da intrattenimento che istallavano presso i locali della ditta stessa, convenivano il suddetto titolare per sentirlo condannare al pagamento della somma di €
9.861,36 a titolo di residuo importo per il noleggio per il periodo 15-9-2014 / 15-4-2015 in favore della della somma di € 7.836,26 a titolo di residuo importo per il noleggio per Controparte_1 il periodo 15-9-2014 / 15-9-2015 in favore della della somma di € 3.500 a titolo di CP_2 risarcimento danni in favore di ciascuna società per l'indebita appropriazione di attrezzature accessorie, della somma di € 95.000,00 a titolo di risarcimento danni per lucro cessante in favore della per l'anticipato ed immotivato recesso dal contratto, della somma di € Controparte_1
82.000,00 a titolo di risarcimento danni per lucro cessante in favore di sempre a causa CP_2 dell'anticipato ed immotivato recesso contrattuale nonché di ulteriore somma a titolo di penale per la violazione del patto d'esclusiva da quantificare nel corso del giudizio. Costituendosi Parte_1
contestava i presupposti per l'accoglimento delle avverse richieste concludendo
[...] conformemente per il loro rigetto”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “condanna , nella Parte_1 qualità di titolare dello al pagamento delle somme di € 9.861,36 in favore di Parte_2 [...]
e di € 7.836,26 in favore di , oltre per entrambe agli interessi ex D. Controparte_1 CP_2
L.vo 231/2002; rigetta le ulteriori domande;
condanna il convenuto alle spese di causa che liquida in favore delle due società attrici in complessivi € 3.600,00 per compensi ed in € 798,58 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le Parte_2 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in integrale accoglimento dell'appello, ritenuta la nullità della sentenza impugnata, N. 903/2019 del Tribunale di Latina, o in riforma della stessa sul capo relativo alla condanna della al pagamento degli importi richiesti dalle controparti a titolo Parte_2 di asserito residuo credito per l'utilizzo delle video slot machines oggetto dei contratti di noleggio, nonché sul governo delle spese legali, per tutti i motivi di cui in premessa: - in via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
- accertare e dichiarare la nullità insanabile della sentenza impugnata per vizio di inesistenza della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
- nel merito, rigettare le avverse domande siccome infondate in fatto e in diritto e del tutto sfornite di prova;
- condannare la CP_1
e la in via solidale e/o per quanto di ragione di ciascuna, a restituire
[...] Controparte_2 alla qualsiasi importo che nelle more del presente giudizio le Parte_2 controparti abbiano eventualmente ottenuto dall'appellante in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. - Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da determinarsi in applicazione del D.M. 55/2014
e ss. modifiche, o in via subordinata nei termini di cui in narrativa del presente atto, con vittoria delle spese del presente gravame e compensazione delle spese legali del primo grado di giudizio, in caso di conferma della statuizione di merito in essa contenuta”.
§ 5. — L'appellata con comparsa di risposta depositata in data 05.11.2019 ha Controparte_2 eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348-bis e 348-ter c.p.c.
Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “affinché codesta
Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, Voglia così decidere e provvedere: In via preliminare
1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso azionato a norma dell'art. 348 bis c.p.c.; 2.
In subordine, non palesandosi i gravi ed indifferibili motivi per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza gravata, valutata del pari la tenuità ed arbitrarietà del fumus della fondatezza dei motivi posti a sostegno dell'appello, disattendere l'avversa duplice richiesta di sospensiva in quanto infondata e/o inammissibile;
Nel merito 3. Nella denegata ipotesi di approdo dell'adita Corte Territoriale ad una pronuncia di merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza in ogni sua statuizione;
4. Condannare in tutti i casi l'appellante alle spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
§ 6. — All'udienza del 06.11.2019 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_1
e la Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sulla inibitoria.
[...]
§ 7. — All'odierna udienza è presente il solo difensore di parte appellante che ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e ha discusso oralmente la causa.
§ 8. — Deve innanzitutto dichiararsi superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. poiché la causa è ormai in fase decisoria.
§ 9. — Nel merito l'appello si articola in tre motivi. § 9.1. — Il primo motivo è rubricato: “Sull'insanabile nullità della sentenza impugnata per inesistenza della notifica dell'atto di citazione”.
Deduce l'appellante che: “In via pregiudiziale, si rileva la radicale ed insanabile nullità della sentenza oggi impugnata, essendo la stessa scaturita all'esito di un processo irrimediabilmente viziato dall'inesistenza della notifica dell'atto di citazione. È vero, infatti, che suddetto atto di citazione veniva notificato al Sig. nella qualità di omonimo titolare della Parte_1 Pt_2
, a mezzo notifica postale in proprio dall'Avv. Valerio Antimo Di Rosa, ai sensi della legge
[...]
53/1994 del 21.1.1994. Detta circostanza è chiaramente verificabile dall'atto di citazione passivo, depositato dalla all'atto della propria costituzione nel giudizio di Parte_2 primo grado, custodito nel fascicolo di parte che verrà nuovamente depositato con l'iscrizione a ruolo del presente gravame. Tuttavia, è di altrettanto piana evidenza il fatto che l'avvocato notificante Valerio Antimo Di Rosa non è munito di procura alle liti delle società attrici ex art. 83
c.p.c., ma semplice domiciliatario, laddove i procuratori ad litem della e della Controparte_2 CP_1 sono piuttosto gli Avv.ti Edmondo Giuliano e Bartolo Walter Troccoli”. Controparte_1
L'eccezione è infondata.
Invero “Il principio secondo cui l'attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - può essere delegata, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, ad altra persona, opera anche quando la notifica sia eseguita, ai sensi degli artt. 1 e ss. della l. n. 53 del 1994, dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, in quanto la legge citata non esclude espressamente la delegabilità di tale atto ad altro professionista, ove il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dai rispettivi ordini di appartenenza” (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 19294 del 29/09/2016 - Rv. 642581
- 01).
È dunque valida la notifica effettuata ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario che sia stato a ciò delegato, anche verbalmente, dal difensore munito di procura alle liti qualora, tanto lui quanto il delegato, siano stati autorizzati a eseguire notificazioni dall'ordine degli avvocati (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 26356 del 12/09/2023 - Rv. 669147 - 01).
Nel caso di specie non vi sono contestazioni sulla consegna dell'atto a che si Parte_1
è costituito in giudizio prendendo posizione sulle domande avversarie sanando così il vizio della notifica.
§ 9.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “erroneità della sentenza di primo grado nel ritenere fondate le pretese di pagamento delle società attrici nei confronti della
[...] per asseriti crediti residui”. Parte_2 Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “Quanto, poi, alle somme reclamate dalle società attrici per il periodo 15-92014 / 15-4-2015, nella misura di € 9.861,36 per la CP_1
e di € 7.836,26 per la è principio consolidato quello per cui in caso di ventilato
[...] CP_2 inadempimento ad un'obbligazione, nella specie il completo pagamento dei costi di noleggio, "il creditore che agisca per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (in tali termini recentemente l'ordinanza della Suprema Corte n°25584 del 12-10-2018 a conferma di un pluriennale orientamento). Orbene, nel caso di specie, a fronte delle richieste di pagamento di un residuo importo per il noleggio, parte convenuta si limita ad asserire nella comparsa costitutiva, ma senza tuttavia fornirne il minimo riscontro, di aver corrisposto gli importi di € 62.316,34 e di €
53.816,79 senza, invece, nulla allegare in merito all'effettivo adempimento delle somme reclamate dalle attrici per il periodo 15-9-2014 / 15-9-2015. In ossequio, pertanto, del principio sopra enunziato, meritano accoglimento le domande di condanna del convenuto al pagamento delle somme di € 9.861,36 in favore di e di € 7.836,26 in favore di oltre agli Controparte_1 CP_2 interessi ex D. L.vo 231/2002”.
Deduce l'appellante di aver contestato la dovutezza delle somme richieste dalle attrici talché la prova dei crediti “non poteva assolutamente considerarsi meramente coincidente con la pura esistenza (ed il relativo deposito) dei contratti inter partes, dai quali non poteva ricavarsi alcuna indicazione né tantomeno dimostrazione circa la congruità del quantum delle pretese asseritamente vantate dalle attrici” ma sarebbe stato necessario “dare efficacemente contezza dei volumi di gioco ufficiali, comunicati dal concessionario per il gioco d'azzardo, in assenza della quale, la determinazione delle avverse pretese sarebbe rimasta, come in effetti è stato, del tutto apodittica ed unilaterale”.
In particolare, l'appellante contesta l'efficacia probatoria dei conteggi depositati (doc.6) in quanto essi “si presentano infatti nella mera forma di schemi e prospetti numerici elaborati dalla stessa controparte, privi di qualsiasi crisma di ufficialità che permetta di considerare i dati ivi esposti come esatti e attendibili ed effettivamente provenienti dai concessionari per il gioco d'azzardo, circostanza sempre ugualmente contestata”.
Replica l'appellata che : “Per quanto concerne poi i presupposti negoziali sottesi ai predetti criteri di calcolo, si rammenta che la e previa Controparte_1 Controparte_3 autorizzazione del concessionario di rete LO IN IN S.p.A. (Concessionario), a sua volta autorizzato al gioco a distanza direttamente dall'AA (Monopolio) (cfr. all. ti 5 e ss. produzione di primo grado), concedevano in noleggio e gestivano le macchine da gioco installate presso la (Esercente), il quale era da ultimo obbligato a versare il relativo "prezzo del Parte_2 noleggio".
Ai sensi del successivo art. 2 degli accordi in parola (cfr. all. 1 produzione di primo grado), il corrispettivo dovuto alle istanti, tecnicamente definito "somma residua del noleggio," da pagarsi con scadenze quindicinali, veniva così calcolato:
Totale IN - Totale OUT —5% del Totale IN = "somma residua di noleggio."
Precisamente il essendo diretto incaricato dello "scassettamento" delle slot, dopo Pt_2 aver detratto dal totale delle giocate raccolte dalle singole slot (Imponibile periodo IN) le vincite erogate (Imponibile periodo OUT), nonché il proprio compenso pari al 5% dell'imponibile periodo
IN, restava obbligato a versare il residuo importo alla ed alla Controparte_2 Controparte_1
che su tali somme dovevano a loro volta versare il relativo PREU (i.e. prelievo erariale unico).
[...]
Sulla scorta di tali dati algebrici ancor prima che documentali, si provvedeva poi ad innestare il definitivo criterio di calcolo più sopra richiamato, allegando gli estratti conto ufficiali notificati tramite p.e.c. da LO IN IN alle istanti (cfr. all.ti 6A-6B produzione di parte del primo grado)”.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto osservarsi che i calcoli sviluppati dall'appellata e specificamente esplicitati nelle pagine 3-7 dell'atto di citazione del primo grado e nella comparsa conclusionale non sono stati contestati dall'appellante dal punto di vista matematico.
Lo stesso appellante ha riconosciuto di aver versato le somme riportate in detti conteggi.
Ciò che è contestato è invece la provenienza dei dati dal concessionario.
Tuttavia, deve osservarsi che detti conteggi venivano inviati da Email_3 cioè, dal concessionario LO.
Tale provenienza non è stata oggetto di contestazione e pertanto tali documenti debbono considerarsi attendibili.
§ 9.3. — Con il terzo motivo viene contestata “In via subordinata, integrale compensazione delle spese del primo grado anche in caso di rigetto del gravame sulla domanda di merito”.
Deduce l'appellante: “In via subordinata, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello, ravvisasse che la sentenza di primo grado non sia nulla, e ritenesse di confermarla in relazione al capo di merito della stessa oggetto della presente impugnazione, se ne chiede in ogni caso la riforma nella parte relativa al governo delle spese legali, laddove il giudice a quo ha ritenuto in ogni caso di condannare la alla rifusione delle Parte_2 spese legali in favore delle società attrici sulla base del seguente presupposto: “le spese di causa seguono infine la soccombenza del convenuto sulle domande di pagamento dei residui costi di noleggio sicché, quantomeno riguardo ad esse, si reputa comunque sia stato necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale da parte delle attrici. In applicazione, quindi, dello scaglione tariffario compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, e tenuto conto della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2 stesso decreto, si provvede alla liquidazione come da dispositivo”. Ebbene, stante l'espresso riferimento del giudice di primo grado al principio della soccombenza, appare del tutto irragionevole che la sia stata comunque condannata alla rifusione Parte_2 delle spese legali sulla scorta del solo accoglimento della domanda volta al pagamento dell'asserito residuo credito delle attrici, versandosi in una situazione che avrebbe oltremodo legittimato il ricorso alla facoltà di compensare le spese del giudizio, come da disposto dell'art. 92, II comma c.p.c., per il quale “se vi è soccombenza reciproca…omissis….il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. L'esito del giudizio di primo grado è stato in realtà in larga parte sfavorevole alle attrici, le quali avevano proposto molteplici domande, ed ottenuto l'accoglimento di solo una di esse, quella volta a ricevere il pagamento dell'asserito residuo credito per il noleggio delle slot machines. La misura notevolmente parziale dell'accoglimento delle domande attoree appare ancor più evidente e densa di significato quando si consideri lo scarto tra quanto ex adverso richiesto nell'atto di citazione, pari ad oltre € 200.000,00, e quanto effettivamente riconosciuto in sentenza, che si aggira su meno di € 20.000,00 per sorte, e pertanto con una sentenza che ha accordato alle attrici meno di un decimo di quanto da queste richiesto”.
Il motivo è infondato.
Invero “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. U., 31/10/2022,
n. 32061, Rv. 666063 - 01).
Nel caso di specie non si ravvisano i presupposti di cui all'articolo 92, comma II°, c.p.c. e, correttamente, il Tribunale ha liquidato le spese in base al decisum.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia, esclusi compensi della fase istruttoria/trattazione e decisionale non espletati) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.028,00
Nulla sulle spese per quanto concerne la posizione della che non si è costituita Controparte_1 in giudizio.
§ 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2 nei confronti di e avverso la sentenza definitiva del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale ordinario di Latina n. 903/2019, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna a rifondere alla le spese di lite che Parte_2 Controparte_2 liquida in complessivi € 1.028,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico della Parte_2
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
NI PE
Sezione VI civile
R.G. 4171/2019
All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 12:05
Presidente Relatore Dott. NI PE Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. QUATTROCCHI ANDREA
Avv. SCIBILIA MARCO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
CP_2
Avv. GIULIANO EDMONDO
È presente per la pratica forense la dott.ssa Viviana Ferrigno tessera nr P79862 ordine avvocati di Roma.
***
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'Avv. Scibilia discute oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione ER d'AM
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
NI PE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. NI PE - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4171 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(P.IVA: ) in persona dell'omonimo Parte_2 P.IVA_1 titolare Sig. (C.F.: ) appresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
DR RO (C.F.: – PEC: C.F._2
) e AR Scibilia (C.F.: ed Email_1 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in Via San Tommaso D'Aquino 90, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(P.IVA: ) in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Edmondo Giuliano (C.F.: – PEC: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Email_2 via Rovereto n. 7, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 12.06.2019 ha Parte_2 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Latina n.
903/2019, pubblicata in data 10.04.2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 775/2016, promosso da nei confronti di . Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione la e la premesso che in data Controparte_1 Controparte_2
8-9-2014 avevano sottoscritto con , titolare dell'impresa individuale Parte_1 Parte_2 contratti di noleggio di apparecchi da intrattenimento che istallavano presso i locali della ditta stessa, convenivano il suddetto titolare per sentirlo condannare al pagamento della somma di €
9.861,36 a titolo di residuo importo per il noleggio per il periodo 15-9-2014 / 15-4-2015 in favore della della somma di € 7.836,26 a titolo di residuo importo per il noleggio per Controparte_1 il periodo 15-9-2014 / 15-9-2015 in favore della della somma di € 3.500 a titolo di CP_2 risarcimento danni in favore di ciascuna società per l'indebita appropriazione di attrezzature accessorie, della somma di € 95.000,00 a titolo di risarcimento danni per lucro cessante in favore della per l'anticipato ed immotivato recesso dal contratto, della somma di € Controparte_1
82.000,00 a titolo di risarcimento danni per lucro cessante in favore di sempre a causa CP_2 dell'anticipato ed immotivato recesso contrattuale nonché di ulteriore somma a titolo di penale per la violazione del patto d'esclusiva da quantificare nel corso del giudizio. Costituendosi Parte_1
contestava i presupposti per l'accoglimento delle avverse richieste concludendo
[...] conformemente per il loro rigetto”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “condanna , nella Parte_1 qualità di titolare dello al pagamento delle somme di € 9.861,36 in favore di Parte_2 [...]
e di € 7.836,26 in favore di , oltre per entrambe agli interessi ex D. Controparte_1 CP_2
L.vo 231/2002; rigetta le ulteriori domande;
condanna il convenuto alle spese di causa che liquida in favore delle due società attrici in complessivi € 3.600,00 per compensi ed in € 798,58 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le Parte_2 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in integrale accoglimento dell'appello, ritenuta la nullità della sentenza impugnata, N. 903/2019 del Tribunale di Latina, o in riforma della stessa sul capo relativo alla condanna della al pagamento degli importi richiesti dalle controparti a titolo Parte_2 di asserito residuo credito per l'utilizzo delle video slot machines oggetto dei contratti di noleggio, nonché sul governo delle spese legali, per tutti i motivi di cui in premessa: - in via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
- accertare e dichiarare la nullità insanabile della sentenza impugnata per vizio di inesistenza della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
- nel merito, rigettare le avverse domande siccome infondate in fatto e in diritto e del tutto sfornite di prova;
- condannare la CP_1
e la in via solidale e/o per quanto di ragione di ciascuna, a restituire
[...] Controparte_2 alla qualsiasi importo che nelle more del presente giudizio le Parte_2 controparti abbiano eventualmente ottenuto dall'appellante in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. - Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da determinarsi in applicazione del D.M. 55/2014
e ss. modifiche, o in via subordinata nei termini di cui in narrativa del presente atto, con vittoria delle spese del presente gravame e compensazione delle spese legali del primo grado di giudizio, in caso di conferma della statuizione di merito in essa contenuta”.
§ 5. — L'appellata con comparsa di risposta depositata in data 05.11.2019 ha Controparte_2 eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348-bis e 348-ter c.p.c.
Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “affinché codesta
Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, Voglia così decidere e provvedere: In via preliminare
1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso azionato a norma dell'art. 348 bis c.p.c.; 2.
In subordine, non palesandosi i gravi ed indifferibili motivi per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza gravata, valutata del pari la tenuità ed arbitrarietà del fumus della fondatezza dei motivi posti a sostegno dell'appello, disattendere l'avversa duplice richiesta di sospensiva in quanto infondata e/o inammissibile;
Nel merito 3. Nella denegata ipotesi di approdo dell'adita Corte Territoriale ad una pronuncia di merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza in ogni sua statuizione;
4. Condannare in tutti i casi l'appellante alle spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
§ 6. — All'udienza del 06.11.2019 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_1
e la Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sulla inibitoria.
[...]
§ 7. — All'odierna udienza è presente il solo difensore di parte appellante che ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e ha discusso oralmente la causa.
§ 8. — Deve innanzitutto dichiararsi superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. poiché la causa è ormai in fase decisoria.
§ 9. — Nel merito l'appello si articola in tre motivi. § 9.1. — Il primo motivo è rubricato: “Sull'insanabile nullità della sentenza impugnata per inesistenza della notifica dell'atto di citazione”.
Deduce l'appellante che: “In via pregiudiziale, si rileva la radicale ed insanabile nullità della sentenza oggi impugnata, essendo la stessa scaturita all'esito di un processo irrimediabilmente viziato dall'inesistenza della notifica dell'atto di citazione. È vero, infatti, che suddetto atto di citazione veniva notificato al Sig. nella qualità di omonimo titolare della Parte_1 Pt_2
, a mezzo notifica postale in proprio dall'Avv. Valerio Antimo Di Rosa, ai sensi della legge
[...]
53/1994 del 21.1.1994. Detta circostanza è chiaramente verificabile dall'atto di citazione passivo, depositato dalla all'atto della propria costituzione nel giudizio di Parte_2 primo grado, custodito nel fascicolo di parte che verrà nuovamente depositato con l'iscrizione a ruolo del presente gravame. Tuttavia, è di altrettanto piana evidenza il fatto che l'avvocato notificante Valerio Antimo Di Rosa non è munito di procura alle liti delle società attrici ex art. 83
c.p.c., ma semplice domiciliatario, laddove i procuratori ad litem della e della Controparte_2 CP_1 sono piuttosto gli Avv.ti Edmondo Giuliano e Bartolo Walter Troccoli”. Controparte_1
L'eccezione è infondata.
Invero “Il principio secondo cui l'attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - può essere delegata, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, ad altra persona, opera anche quando la notifica sia eseguita, ai sensi degli artt. 1 e ss. della l. n. 53 del 1994, dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, in quanto la legge citata non esclude espressamente la delegabilità di tale atto ad altro professionista, ove il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dai rispettivi ordini di appartenenza” (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 19294 del 29/09/2016 - Rv. 642581
- 01).
È dunque valida la notifica effettuata ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario che sia stato a ciò delegato, anche verbalmente, dal difensore munito di procura alle liti qualora, tanto lui quanto il delegato, siano stati autorizzati a eseguire notificazioni dall'ordine degli avvocati (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 26356 del 12/09/2023 - Rv. 669147 - 01).
Nel caso di specie non vi sono contestazioni sulla consegna dell'atto a che si Parte_1
è costituito in giudizio prendendo posizione sulle domande avversarie sanando così il vizio della notifica.
§ 9.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “erroneità della sentenza di primo grado nel ritenere fondate le pretese di pagamento delle società attrici nei confronti della
[...] per asseriti crediti residui”. Parte_2 Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “Quanto, poi, alle somme reclamate dalle società attrici per il periodo 15-92014 / 15-4-2015, nella misura di € 9.861,36 per la CP_1
e di € 7.836,26 per la è principio consolidato quello per cui in caso di ventilato
[...] CP_2 inadempimento ad un'obbligazione, nella specie il completo pagamento dei costi di noleggio, "il creditore che agisca per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (in tali termini recentemente l'ordinanza della Suprema Corte n°25584 del 12-10-2018 a conferma di un pluriennale orientamento). Orbene, nel caso di specie, a fronte delle richieste di pagamento di un residuo importo per il noleggio, parte convenuta si limita ad asserire nella comparsa costitutiva, ma senza tuttavia fornirne il minimo riscontro, di aver corrisposto gli importi di € 62.316,34 e di €
53.816,79 senza, invece, nulla allegare in merito all'effettivo adempimento delle somme reclamate dalle attrici per il periodo 15-9-2014 / 15-9-2015. In ossequio, pertanto, del principio sopra enunziato, meritano accoglimento le domande di condanna del convenuto al pagamento delle somme di € 9.861,36 in favore di e di € 7.836,26 in favore di oltre agli Controparte_1 CP_2 interessi ex D. L.vo 231/2002”.
Deduce l'appellante di aver contestato la dovutezza delle somme richieste dalle attrici talché la prova dei crediti “non poteva assolutamente considerarsi meramente coincidente con la pura esistenza (ed il relativo deposito) dei contratti inter partes, dai quali non poteva ricavarsi alcuna indicazione né tantomeno dimostrazione circa la congruità del quantum delle pretese asseritamente vantate dalle attrici” ma sarebbe stato necessario “dare efficacemente contezza dei volumi di gioco ufficiali, comunicati dal concessionario per il gioco d'azzardo, in assenza della quale, la determinazione delle avverse pretese sarebbe rimasta, come in effetti è stato, del tutto apodittica ed unilaterale”.
In particolare, l'appellante contesta l'efficacia probatoria dei conteggi depositati (doc.6) in quanto essi “si presentano infatti nella mera forma di schemi e prospetti numerici elaborati dalla stessa controparte, privi di qualsiasi crisma di ufficialità che permetta di considerare i dati ivi esposti come esatti e attendibili ed effettivamente provenienti dai concessionari per il gioco d'azzardo, circostanza sempre ugualmente contestata”.
Replica l'appellata che : “Per quanto concerne poi i presupposti negoziali sottesi ai predetti criteri di calcolo, si rammenta che la e previa Controparte_1 Controparte_3 autorizzazione del concessionario di rete LO IN IN S.p.A. (Concessionario), a sua volta autorizzato al gioco a distanza direttamente dall'AA (Monopolio) (cfr. all. ti 5 e ss. produzione di primo grado), concedevano in noleggio e gestivano le macchine da gioco installate presso la (Esercente), il quale era da ultimo obbligato a versare il relativo "prezzo del Parte_2 noleggio".
Ai sensi del successivo art. 2 degli accordi in parola (cfr. all. 1 produzione di primo grado), il corrispettivo dovuto alle istanti, tecnicamente definito "somma residua del noleggio," da pagarsi con scadenze quindicinali, veniva così calcolato:
Totale IN - Totale OUT —5% del Totale IN = "somma residua di noleggio."
Precisamente il essendo diretto incaricato dello "scassettamento" delle slot, dopo Pt_2 aver detratto dal totale delle giocate raccolte dalle singole slot (Imponibile periodo IN) le vincite erogate (Imponibile periodo OUT), nonché il proprio compenso pari al 5% dell'imponibile periodo
IN, restava obbligato a versare il residuo importo alla ed alla Controparte_2 Controparte_1
che su tali somme dovevano a loro volta versare il relativo PREU (i.e. prelievo erariale unico).
[...]
Sulla scorta di tali dati algebrici ancor prima che documentali, si provvedeva poi ad innestare il definitivo criterio di calcolo più sopra richiamato, allegando gli estratti conto ufficiali notificati tramite p.e.c. da LO IN IN alle istanti (cfr. all.ti 6A-6B produzione di parte del primo grado)”.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto osservarsi che i calcoli sviluppati dall'appellata e specificamente esplicitati nelle pagine 3-7 dell'atto di citazione del primo grado e nella comparsa conclusionale non sono stati contestati dall'appellante dal punto di vista matematico.
Lo stesso appellante ha riconosciuto di aver versato le somme riportate in detti conteggi.
Ciò che è contestato è invece la provenienza dei dati dal concessionario.
Tuttavia, deve osservarsi che detti conteggi venivano inviati da Email_3 cioè, dal concessionario LO.
Tale provenienza non è stata oggetto di contestazione e pertanto tali documenti debbono considerarsi attendibili.
§ 9.3. — Con il terzo motivo viene contestata “In via subordinata, integrale compensazione delle spese del primo grado anche in caso di rigetto del gravame sulla domanda di merito”.
Deduce l'appellante: “In via subordinata, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello, ravvisasse che la sentenza di primo grado non sia nulla, e ritenesse di confermarla in relazione al capo di merito della stessa oggetto della presente impugnazione, se ne chiede in ogni caso la riforma nella parte relativa al governo delle spese legali, laddove il giudice a quo ha ritenuto in ogni caso di condannare la alla rifusione delle Parte_2 spese legali in favore delle società attrici sulla base del seguente presupposto: “le spese di causa seguono infine la soccombenza del convenuto sulle domande di pagamento dei residui costi di noleggio sicché, quantomeno riguardo ad esse, si reputa comunque sia stato necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale da parte delle attrici. In applicazione, quindi, dello scaglione tariffario compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, e tenuto conto della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2 stesso decreto, si provvede alla liquidazione come da dispositivo”. Ebbene, stante l'espresso riferimento del giudice di primo grado al principio della soccombenza, appare del tutto irragionevole che la sia stata comunque condannata alla rifusione Parte_2 delle spese legali sulla scorta del solo accoglimento della domanda volta al pagamento dell'asserito residuo credito delle attrici, versandosi in una situazione che avrebbe oltremodo legittimato il ricorso alla facoltà di compensare le spese del giudizio, come da disposto dell'art. 92, II comma c.p.c., per il quale “se vi è soccombenza reciproca…omissis….il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. L'esito del giudizio di primo grado è stato in realtà in larga parte sfavorevole alle attrici, le quali avevano proposto molteplici domande, ed ottenuto l'accoglimento di solo una di esse, quella volta a ricevere il pagamento dell'asserito residuo credito per il noleggio delle slot machines. La misura notevolmente parziale dell'accoglimento delle domande attoree appare ancor più evidente e densa di significato quando si consideri lo scarto tra quanto ex adverso richiesto nell'atto di citazione, pari ad oltre € 200.000,00, e quanto effettivamente riconosciuto in sentenza, che si aggira su meno di € 20.000,00 per sorte, e pertanto con una sentenza che ha accordato alle attrici meno di un decimo di quanto da queste richiesto”.
Il motivo è infondato.
Invero “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. U., 31/10/2022,
n. 32061, Rv. 666063 - 01).
Nel caso di specie non si ravvisano i presupposti di cui all'articolo 92, comma II°, c.p.c. e, correttamente, il Tribunale ha liquidato le spese in base al decisum.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia, esclusi compensi della fase istruttoria/trattazione e decisionale non espletati) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.028,00
Nulla sulle spese per quanto concerne la posizione della che non si è costituita Controparte_1 in giudizio.
§ 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2 nei confronti di e avverso la sentenza definitiva del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale ordinario di Latina n. 903/2019, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna a rifondere alla le spese di lite che Parte_2 Controparte_2 liquida in complessivi € 1.028,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico della Parte_2
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
NI PE