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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 556/2023 R.G.L. e vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
EL CH, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa e curata dall'Avv. Ilaria Raffanti, giusta procura in atti;
CP_1
- appellato-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 5.5.2022 presso il Tribunale di Locri, esponeva: Parte_1
- che nell'anno 2018 aveva svolto attività lavorativa a tempo determinato in agricoltura, con la qualifica di bracciante agricolo alle dipendenze dell'Azienda Agricola di AP ON con sede in Monasterace, per numero 8 giornate, ottenendo per detto anno, regolare iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza per il citato numero di giornate;
- che sulla base della contribuzione maturata anche con il riconosciuto diritto all'iscrizione nell'elenco annuale per l'anno 2018, aveva richiesto ed ottenuto prestazioni previdenziali e/o assistenziali, tra cui l'indennità di disoccupazione PI per l'anno 2019;
- che in data 7 dicembre 2021 l' con lettera raccomandata a.r. datata 10.11.2021 aveva CP_1
notificato provvedimento di cancellazione dall' elenco annuale dei lavoratori agricoli per l'anno 2018 in conseguenza degli accertamenti ispettivi effettuati sull'Azienda Agricola di
AP ON, che avevano determinato il disconoscimento di tutte le giornate agricole effettuate dal ricorrente presso codesta Azienda con conseguente perdita degli accreditamenti contributivi, revoca delle prestazioni erogate (NASPI 2019);
- che la predetta cancellazione doveva ritenersi illegittima in quanto totalmente immotivata ed ingiustificata, considerata l'effettività dei rapporti di lavoro denunciati e sussistendo nel caso di specie tutti i requisiti del rapporto di lavoro subordinato previsti dall'art 2094 c.c. dal momento che il ricorrente nell'anno in questione aveva svolto alle dipendenze dell'Azienda agricola di AP ON l'attività di bracciante agricolo per numero 8 giornate dal 15.12.2018 al 31.12.2018 come risultava sia dalla scheda anagrafico- professionale rilasciata dal Centro per l'Impiego sia dalla ulteriore documentazione rilasciata dal datore di lavoro ed allegata in atti (contratto di lavoro, comunicazione assunzione, buste paga, modello CU);
- che durante il suddetto periodo l'odierno appellante era stato adibito dal datore di lavoro alla raccolta di agrumi effettuata su un fondo sito in Monasterace alla c.da Mbua;
- che detta attività era stata svolta alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore,
Sig. AP ON, osservando le sue direttive, un prestabilito orario di lavoro ( dalle ore
7,00 alle 16,00 con una pausa per il pranzo dalle 12,00 alle 13,00) e ricevendo regolare retribuzione per le giornate di lavoro svolte e denunciate dal datore di lavoro, comprensiva anche del trattamento di fine rapporto, per un importo complessivo di € 392,83 (€ 366,85 per retribuzione ed € 25,98 per TF ), corrisposto mediante numero due bonifici bancari effettuati dal datore in data 22.01.2019 ed in data 28.02.2019.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo di: “1) accertare e dichiarare l'effettiva sussistenza per l'anno 2018 del rapporto CP_1
di lavoro agricolo subordinato intercorso tra il ricorrente e l' azienda agricola di AP ON e quindi il diritto dello stesso alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dell'anno
2018 per numero 8 giornate, con ogni conseguenza di legge ed ogni necessario provvedimento anche ordinatorio;
2) conseguentemente e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'istante a trattenere CP_ le prestazione previdenziali e/o assistenziali già erogate dall' in suo favore, collegate al riconosciuto diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per il predetto anno, con condanna CP_ dell' alla restituzione di eventuale somme già trattenute o recuperate in ragione della cancellazione per cui è causa;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CAP, da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo in via CP_1
preliminare la decadenza dall'azione, nel merito, insisteva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il Tribunale, con sentenza n. 491/2023, depositata in data 16.05.2023, ha dichiarato improcedibile il ricorso stante la mancata presentazione del ricorso amministrativo avverso la cancellazione delle giornate agricole comunicata con raccomandata a/r recante data
07.12.2021, in virtù dell'art 443 cpc che recita testualmente : “… La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo….”.
Avverso detta decisione interpone appello evidenziando l'errore in cui è Parte_1
incorso il primo giudice nel non tenere conto della previsione del secondo comma del medesimo articolo ai sensi del quale “se il giudice nella prima udienza di discussione rileva
l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa”.
Pertanto, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto concedere il suddetto termine e non definire il giudizio con una sentenza di mero rito.
Nel merito, ha evidenziato l'illegittimità del provvedimento di cancellazione assunto dall' atteso che l'odierno appellante ha svolto realmente detta attività di bracciante CP_1
agricolo alle dipendenze del signor AP ON per numero 8 giornate dal 15.12.2018 al 31.12.2018 e che detta attività agricola è stata svolta alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore dal quale è stato assunto o di un suo incaricato, osservando un prestabilito orario di lavoro e ricevendo regolare retribuzione per l'effettivo numero di giornate agricole denunciate. Si è costituito l per difendersi. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti che hanno provveduto al deposito delle note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. in esito alla camera di consiglio dell'8.10.2025.
Motivi della decisione
L'appello va rigettato.
Va premesso che secondo l'indirizzo della Suprema Corte in tema di onere probatorio circa la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass. Civ. Sez. Lav.
28.11.2011 n. 14296; Cass. n. 12001/2018; Cass. n. 31954/2019, Cass. S.U. n. 1133/2000).
Nel dare continuità a detto principio di diritto, la Corte ha più recentemente ribadito che
(come chiarito già da Cass. n. 7995/2000) l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, “non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro” (Cass. Ord. n. 3003/2024).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso, nel caso in esame l'originario ricorrente non ha adempiuto all'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo.
Ed invero, la cancellazione delle giornate agricole per l'anno 2018 è scaturita da un verbale ispettivo, stilato all'esito di accertamenti effettuati dall' presso l'azienda di AP CP_1
ON.
Come affermato dalla Cassazione i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese. Tuttavia, l'esclusione di valenza probatoria diretta delle dichiarazioni rese non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria, posto che per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio
o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità).
Il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Cass., n.15073/2008).
Orbene nel caso di specie, le risultanze dell'attività ispettiva hanno offerto plurimi elementi, precisi e concordanti, che impediscono di ritenere provato il rapporto di lavoro.
L'accertamento ispettivo effettuato dall' ha riscontrato un esubero della manodopera CP_1 denunciata, negli anni dal 2015 al 2018, rispetto al verificato effettivo bisogno occupazionale con particolare riguardo all'estensione dei terreni condotti in coltivazione e alla reale entità delle produzioni agricole.
E' stata, altresì, riscontrata l'assoluta antieconomicità dell'impresa poiché a fronte dei ricavi conseguiti, la stessa non avrebbe avuto modo di “stare sul mercato” dovendo affrontare spese (acquisti necessari all'azienda, retribuzione del personale dipendente, carburante) di gran lunga superiori alle reali vendite;
Nel corso dell'attività ispettiva non era stato fornito alcun riscontro documentale dell'attività imprenditoriale asseritamente svolta: l'Azienda non aveva prodotto alcuna fattura (di vendita e di acquisto) a dimostrazione della produzione e dell'attività che asserisce avere condotto.
L'azienda esibiva solo i modelli IVA per gli anni 2015, 2016 e 2017. Dall'esame di detta documentazione emergeva che per gli anni 2015 e 2016 l'azienda non aveva svolto attività in quanto dai modelli Iva presentati all'Agenzia delle Entrate non risultava dichiarato alcun volume di affari, addirittura per l'anno 2018 non risultava presentata alcuna dichiarazione fiscale;
Il AP, pur avendo formalmente assunto nel corso degli anni numerosi braccianti agricoli, non era stato in grado di fornire i loro nomi, se non di pochi soggetti, tra cui un lontano cugino;
L'azienda, negli anni dal 2015 al 2018, aveva denunciato retribuzioni, come corrisposte ai dipendenti, per circa complessivi € 187.140,00; nel corso dell'ispezione il sig. AP non aveva però fornito alcuna evidenza documentale di aver effettivamente corrisposto tali retribuzioni;
non aveva mai versato alcuna contribuzione ad per i rapporti di lavoro CP_1 agricoli denunciati, tal per cui aveva maturato un esoso debito contributivo nei confronti dell'Istituto;
Dalle dichiarazioni rese dai lavoratori erano emerse numerose incongruenze circa le persone che avrebbero preso parte all'attività aziendale, al tipo di attività svolta, all'orario di lavoro, alla mancata conoscenza dell'ubicazione dei fondi, alla continuità o saltuarietà della prestazione lavorativa, l'importo della paga e la cadenza della stessa.
Altri ancora sbagliavano rispetto alla collocazione temporale dell'attività lavorativa svolta.
Inoltre, in data 06.08.2020, la stesso titolare indicava come unica attività aziendale la raccolta di agrumi in virtù di contratti di acquisto di frutto pendente, impegnandosi ad esibire agli ispettori tali contratti a dimostrazione dello svolgimento della predetta attività, ma nessuna documentazione veniva fornita.
L'Azienda non produceva alcuna documentazione relativa al possesso dei terreni indicati nelle varie DA presentate all' . CP_2
Invero, dall'esame delle denunce aziendali risultava che la quasi totalità dei terreni specificati era di proprietà della Sig.ra moglie del AP, alcuni Persona_1
interamente di sua proprietà ed altri in comproprietà con i suoi familiari.
Lo stesso Sig. AP, in sede di dichiarazione, affermava che “con la ditta individuale dal
2015 al 2018, ho solo stipulato contratto di frutti pendenti e non ho mai gestito terreni in fitto o comodato”.
Da tale dichiarazione si presume che l'azienda non avesse mai svolto attività lavorativa sui terreni indicati nelle DA trasmesse, in quanto posseduti in virtù di contratti comodato. I riscontri oggettivi scaturiti a seguito degli accertamenti effettuati hanno reso evidente che l'attività agricola denunciata dall'azienda fosse di natura tale da non richiedere l'impiego della manodopera bracciantile così come denunciata;
infatti gran parte delle necessità lavorative risultavano ampiamente compatibili con la collaborazione svolta dai familiari del titolare, la moglie e i due figli.
Conseguentemente sono stati annullati tutti i rapporti di lavoro, solo formalmente instaurati con l'azienda AP ON, che non trovano giustificazione con il fabbisogno aziendale.
Ed invero, nel verbale si evince la fittizietà del rapporto di lavoro.
L'accertamento ispettivo è stato dettagliato e completo, allo stesso modo le conclusioni raggiunte appaiono coerenti con i presupposti di fatto.
A fronte delle risultanze dell'accertamento l'originario ricorrente a supporto dell'esistenza del rapporto di lavoro si è limitato ad articolare la prova per testi in maniera generica: “ a) vero che il ricorrente ha svolto, nell'anno 2018, attività lavorativa quale bracciante agricolo alle dipendenze della azienda agricola di AP ON con sede legale in Monasterace, effettuando, per il suddetto anno numero 8 giornate lavorative per il periodo dal 15.12.2018 al 31.12.2018; b) vero che il ricorrente durante il suddetto periodo in cui ha lavorato è stato adibito, dal datore di lavoro alla raccolta di agrumi (arance e mandarini) effettuata su un fondo sito in Monasterace alla c.da ― Mbua;
c) vero che detta attività veniva svolta sotto le direttive del titolare dell'impresa sig. AP ON
o di un suo delegato e che veniva osservato il seguente orario di lavoro dalle ore 7,00 alle 16,00 con una pausa per il pranzo dalle 12,00 alle 13,00; d)vero che il ricorrente per le giornate di lavoro svolte
e denunciate, ha ricevuto dal suo datore di lavoro AP ON la retribuzione comprensiva del trattamento di fine rapporto per un importo complessivo di € 392,83 (€ 366,85 per retribuzione ed €
25,98 per TF ) corrisposto mediante numero due bonifici effettuati in data 22.01.2019 ed in data
28.02.2019”.
Dette circostanze, oltre che generiche, sono anche smentite dagli accertamenti dai quali è emerso che, per l'anno 2018 in contestazione, l'Azienda non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale, non ha dimostrato di avere in possesso alcun terreno e, di conseguenza, la necessità di assumere personale dipendente.
Circostanza, quest'ultima, confermata dalla dichiarazione resa dal AP in data
06.08.2020, in cui ha affermato “con la ditta individuale dal 2015 al 2018, ho solo stipulato contratto di frutti pendenti e non ho mai gestito terreni in fitto o comodato”. Ne consegue che l'azienda non abbia mai svolto attività lavorativa sui terreni indicati nelle
DA trasmesse, in quanto posseduti in virtù di contratti comodato.
La conduzione dei terreni dichiarati nelle DA trasmesse, infatti, è tale da potere essere svolta a livello familiare in considerazione del fabbisogno minimo di giornate lavorative richieste per la loro coltivazione.
Di fronte a tali elementi gravi precisi e concordanti che forniscono un solido impianto probatorio della fittizietà dei rapporti di lavoro, nulla l'appellante ha dedotto che consenta di dimostrare l'esistenza del rapporto subordinato e la prova testimoniale articolata, anche se assunta, non sarebbe stata idonea a superare l'accertamento in fatto contenuto nel verbale ispettivo.
L'appello va, pertanto, rigettato e va confermata la sentenza impugnata, sebbene con una diversa motivazione.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro l' avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. n. 491/2023 emessa in data 16.05.2023, dal Tribunale di Locri:
1)Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)Nulla sulle spese;
3)Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 556/2023 R.G.L. e vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
EL CH, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa e curata dall'Avv. Ilaria Raffanti, giusta procura in atti;
CP_1
- appellato-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 5.5.2022 presso il Tribunale di Locri, esponeva: Parte_1
- che nell'anno 2018 aveva svolto attività lavorativa a tempo determinato in agricoltura, con la qualifica di bracciante agricolo alle dipendenze dell'Azienda Agricola di AP ON con sede in Monasterace, per numero 8 giornate, ottenendo per detto anno, regolare iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza per il citato numero di giornate;
- che sulla base della contribuzione maturata anche con il riconosciuto diritto all'iscrizione nell'elenco annuale per l'anno 2018, aveva richiesto ed ottenuto prestazioni previdenziali e/o assistenziali, tra cui l'indennità di disoccupazione PI per l'anno 2019;
- che in data 7 dicembre 2021 l' con lettera raccomandata a.r. datata 10.11.2021 aveva CP_1
notificato provvedimento di cancellazione dall' elenco annuale dei lavoratori agricoli per l'anno 2018 in conseguenza degli accertamenti ispettivi effettuati sull'Azienda Agricola di
AP ON, che avevano determinato il disconoscimento di tutte le giornate agricole effettuate dal ricorrente presso codesta Azienda con conseguente perdita degli accreditamenti contributivi, revoca delle prestazioni erogate (NASPI 2019);
- che la predetta cancellazione doveva ritenersi illegittima in quanto totalmente immotivata ed ingiustificata, considerata l'effettività dei rapporti di lavoro denunciati e sussistendo nel caso di specie tutti i requisiti del rapporto di lavoro subordinato previsti dall'art 2094 c.c. dal momento che il ricorrente nell'anno in questione aveva svolto alle dipendenze dell'Azienda agricola di AP ON l'attività di bracciante agricolo per numero 8 giornate dal 15.12.2018 al 31.12.2018 come risultava sia dalla scheda anagrafico- professionale rilasciata dal Centro per l'Impiego sia dalla ulteriore documentazione rilasciata dal datore di lavoro ed allegata in atti (contratto di lavoro, comunicazione assunzione, buste paga, modello CU);
- che durante il suddetto periodo l'odierno appellante era stato adibito dal datore di lavoro alla raccolta di agrumi effettuata su un fondo sito in Monasterace alla c.da Mbua;
- che detta attività era stata svolta alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore,
Sig. AP ON, osservando le sue direttive, un prestabilito orario di lavoro ( dalle ore
7,00 alle 16,00 con una pausa per il pranzo dalle 12,00 alle 13,00) e ricevendo regolare retribuzione per le giornate di lavoro svolte e denunciate dal datore di lavoro, comprensiva anche del trattamento di fine rapporto, per un importo complessivo di € 392,83 (€ 366,85 per retribuzione ed € 25,98 per TF ), corrisposto mediante numero due bonifici bancari effettuati dal datore in data 22.01.2019 ed in data 28.02.2019.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo di: “1) accertare e dichiarare l'effettiva sussistenza per l'anno 2018 del rapporto CP_1
di lavoro agricolo subordinato intercorso tra il ricorrente e l' azienda agricola di AP ON e quindi il diritto dello stesso alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dell'anno
2018 per numero 8 giornate, con ogni conseguenza di legge ed ogni necessario provvedimento anche ordinatorio;
2) conseguentemente e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'istante a trattenere CP_ le prestazione previdenziali e/o assistenziali già erogate dall' in suo favore, collegate al riconosciuto diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per il predetto anno, con condanna CP_ dell' alla restituzione di eventuale somme già trattenute o recuperate in ragione della cancellazione per cui è causa;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CAP, da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo in via CP_1
preliminare la decadenza dall'azione, nel merito, insisteva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il Tribunale, con sentenza n. 491/2023, depositata in data 16.05.2023, ha dichiarato improcedibile il ricorso stante la mancata presentazione del ricorso amministrativo avverso la cancellazione delle giornate agricole comunicata con raccomandata a/r recante data
07.12.2021, in virtù dell'art 443 cpc che recita testualmente : “… La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo….”.
Avverso detta decisione interpone appello evidenziando l'errore in cui è Parte_1
incorso il primo giudice nel non tenere conto della previsione del secondo comma del medesimo articolo ai sensi del quale “se il giudice nella prima udienza di discussione rileva
l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa”.
Pertanto, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto concedere il suddetto termine e non definire il giudizio con una sentenza di mero rito.
Nel merito, ha evidenziato l'illegittimità del provvedimento di cancellazione assunto dall' atteso che l'odierno appellante ha svolto realmente detta attività di bracciante CP_1
agricolo alle dipendenze del signor AP ON per numero 8 giornate dal 15.12.2018 al 31.12.2018 e che detta attività agricola è stata svolta alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore dal quale è stato assunto o di un suo incaricato, osservando un prestabilito orario di lavoro e ricevendo regolare retribuzione per l'effettivo numero di giornate agricole denunciate. Si è costituito l per difendersi. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti che hanno provveduto al deposito delle note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. in esito alla camera di consiglio dell'8.10.2025.
Motivi della decisione
L'appello va rigettato.
Va premesso che secondo l'indirizzo della Suprema Corte in tema di onere probatorio circa la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass. Civ. Sez. Lav.
28.11.2011 n. 14296; Cass. n. 12001/2018; Cass. n. 31954/2019, Cass. S.U. n. 1133/2000).
Nel dare continuità a detto principio di diritto, la Corte ha più recentemente ribadito che
(come chiarito già da Cass. n. 7995/2000) l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, “non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro” (Cass. Ord. n. 3003/2024).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso, nel caso in esame l'originario ricorrente non ha adempiuto all'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo.
Ed invero, la cancellazione delle giornate agricole per l'anno 2018 è scaturita da un verbale ispettivo, stilato all'esito di accertamenti effettuati dall' presso l'azienda di AP CP_1
ON.
Come affermato dalla Cassazione i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese. Tuttavia, l'esclusione di valenza probatoria diretta delle dichiarazioni rese non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria, posto che per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio
o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità).
Il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Cass., n.15073/2008).
Orbene nel caso di specie, le risultanze dell'attività ispettiva hanno offerto plurimi elementi, precisi e concordanti, che impediscono di ritenere provato il rapporto di lavoro.
L'accertamento ispettivo effettuato dall' ha riscontrato un esubero della manodopera CP_1 denunciata, negli anni dal 2015 al 2018, rispetto al verificato effettivo bisogno occupazionale con particolare riguardo all'estensione dei terreni condotti in coltivazione e alla reale entità delle produzioni agricole.
E' stata, altresì, riscontrata l'assoluta antieconomicità dell'impresa poiché a fronte dei ricavi conseguiti, la stessa non avrebbe avuto modo di “stare sul mercato” dovendo affrontare spese (acquisti necessari all'azienda, retribuzione del personale dipendente, carburante) di gran lunga superiori alle reali vendite;
Nel corso dell'attività ispettiva non era stato fornito alcun riscontro documentale dell'attività imprenditoriale asseritamente svolta: l'Azienda non aveva prodotto alcuna fattura (di vendita e di acquisto) a dimostrazione della produzione e dell'attività che asserisce avere condotto.
L'azienda esibiva solo i modelli IVA per gli anni 2015, 2016 e 2017. Dall'esame di detta documentazione emergeva che per gli anni 2015 e 2016 l'azienda non aveva svolto attività in quanto dai modelli Iva presentati all'Agenzia delle Entrate non risultava dichiarato alcun volume di affari, addirittura per l'anno 2018 non risultava presentata alcuna dichiarazione fiscale;
Il AP, pur avendo formalmente assunto nel corso degli anni numerosi braccianti agricoli, non era stato in grado di fornire i loro nomi, se non di pochi soggetti, tra cui un lontano cugino;
L'azienda, negli anni dal 2015 al 2018, aveva denunciato retribuzioni, come corrisposte ai dipendenti, per circa complessivi € 187.140,00; nel corso dell'ispezione il sig. AP non aveva però fornito alcuna evidenza documentale di aver effettivamente corrisposto tali retribuzioni;
non aveva mai versato alcuna contribuzione ad per i rapporti di lavoro CP_1 agricoli denunciati, tal per cui aveva maturato un esoso debito contributivo nei confronti dell'Istituto;
Dalle dichiarazioni rese dai lavoratori erano emerse numerose incongruenze circa le persone che avrebbero preso parte all'attività aziendale, al tipo di attività svolta, all'orario di lavoro, alla mancata conoscenza dell'ubicazione dei fondi, alla continuità o saltuarietà della prestazione lavorativa, l'importo della paga e la cadenza della stessa.
Altri ancora sbagliavano rispetto alla collocazione temporale dell'attività lavorativa svolta.
Inoltre, in data 06.08.2020, la stesso titolare indicava come unica attività aziendale la raccolta di agrumi in virtù di contratti di acquisto di frutto pendente, impegnandosi ad esibire agli ispettori tali contratti a dimostrazione dello svolgimento della predetta attività, ma nessuna documentazione veniva fornita.
L'Azienda non produceva alcuna documentazione relativa al possesso dei terreni indicati nelle varie DA presentate all' . CP_2
Invero, dall'esame delle denunce aziendali risultava che la quasi totalità dei terreni specificati era di proprietà della Sig.ra moglie del AP, alcuni Persona_1
interamente di sua proprietà ed altri in comproprietà con i suoi familiari.
Lo stesso Sig. AP, in sede di dichiarazione, affermava che “con la ditta individuale dal
2015 al 2018, ho solo stipulato contratto di frutti pendenti e non ho mai gestito terreni in fitto o comodato”.
Da tale dichiarazione si presume che l'azienda non avesse mai svolto attività lavorativa sui terreni indicati nelle DA trasmesse, in quanto posseduti in virtù di contratti comodato. I riscontri oggettivi scaturiti a seguito degli accertamenti effettuati hanno reso evidente che l'attività agricola denunciata dall'azienda fosse di natura tale da non richiedere l'impiego della manodopera bracciantile così come denunciata;
infatti gran parte delle necessità lavorative risultavano ampiamente compatibili con la collaborazione svolta dai familiari del titolare, la moglie e i due figli.
Conseguentemente sono stati annullati tutti i rapporti di lavoro, solo formalmente instaurati con l'azienda AP ON, che non trovano giustificazione con il fabbisogno aziendale.
Ed invero, nel verbale si evince la fittizietà del rapporto di lavoro.
L'accertamento ispettivo è stato dettagliato e completo, allo stesso modo le conclusioni raggiunte appaiono coerenti con i presupposti di fatto.
A fronte delle risultanze dell'accertamento l'originario ricorrente a supporto dell'esistenza del rapporto di lavoro si è limitato ad articolare la prova per testi in maniera generica: “ a) vero che il ricorrente ha svolto, nell'anno 2018, attività lavorativa quale bracciante agricolo alle dipendenze della azienda agricola di AP ON con sede legale in Monasterace, effettuando, per il suddetto anno numero 8 giornate lavorative per il periodo dal 15.12.2018 al 31.12.2018; b) vero che il ricorrente durante il suddetto periodo in cui ha lavorato è stato adibito, dal datore di lavoro alla raccolta di agrumi (arance e mandarini) effettuata su un fondo sito in Monasterace alla c.da ― Mbua;
c) vero che detta attività veniva svolta sotto le direttive del titolare dell'impresa sig. AP ON
o di un suo delegato e che veniva osservato il seguente orario di lavoro dalle ore 7,00 alle 16,00 con una pausa per il pranzo dalle 12,00 alle 13,00; d)vero che il ricorrente per le giornate di lavoro svolte
e denunciate, ha ricevuto dal suo datore di lavoro AP ON la retribuzione comprensiva del trattamento di fine rapporto per un importo complessivo di € 392,83 (€ 366,85 per retribuzione ed €
25,98 per TF ) corrisposto mediante numero due bonifici effettuati in data 22.01.2019 ed in data
28.02.2019”.
Dette circostanze, oltre che generiche, sono anche smentite dagli accertamenti dai quali è emerso che, per l'anno 2018 in contestazione, l'Azienda non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale, non ha dimostrato di avere in possesso alcun terreno e, di conseguenza, la necessità di assumere personale dipendente.
Circostanza, quest'ultima, confermata dalla dichiarazione resa dal AP in data
06.08.2020, in cui ha affermato “con la ditta individuale dal 2015 al 2018, ho solo stipulato contratto di frutti pendenti e non ho mai gestito terreni in fitto o comodato”. Ne consegue che l'azienda non abbia mai svolto attività lavorativa sui terreni indicati nelle
DA trasmesse, in quanto posseduti in virtù di contratti comodato.
La conduzione dei terreni dichiarati nelle DA trasmesse, infatti, è tale da potere essere svolta a livello familiare in considerazione del fabbisogno minimo di giornate lavorative richieste per la loro coltivazione.
Di fronte a tali elementi gravi precisi e concordanti che forniscono un solido impianto probatorio della fittizietà dei rapporti di lavoro, nulla l'appellante ha dedotto che consenta di dimostrare l'esistenza del rapporto subordinato e la prova testimoniale articolata, anche se assunta, non sarebbe stata idonea a superare l'accertamento in fatto contenuto nel verbale ispettivo.
L'appello va, pertanto, rigettato e va confermata la sentenza impugnata, sebbene con una diversa motivazione.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro l' avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. n. 491/2023 emessa in data 16.05.2023, dal Tribunale di Locri:
1)Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)Nulla sulle spese;
3)Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)