Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 650 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Pittau, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniela Pilleri, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 21/07/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Villacidro.
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Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
21/07/2002 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Villacidro, anno 2002, numero 20, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Villacidro, via Scalette Umberto I, 17, di proprietà di entrambi i coniugi continuerà ad essere assegnata con gli arredi presenti e tutto quanto ivi contenuto al SI. che ci abiterà con il figlio Parte_2
e con la figlia , oggi maggiorenne ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente.
3) I figli e continueranno a risiedere e ad abitare con il padre Per_1 Per_2 nella casa di residenza e la madre presso altra abitazione adiacente a quella familiare anche al fine di rendere per i figli la separazione dei genitori meno traumatica possibile, in particolare per il piccolo . Per_1
4) La SI.ra potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé il piccolo Pt_1
quando lo desidera, anche quotidianamente e anche con Per_1 pernottamento presso la propria abitazione, compatibilmente con le esigenze scolastiche, fisiche e di salute del bambino.
5) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, e continuerà a Per_1 ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, manterrà con ciascuno di
Pag. 2 di 4 essi rapporti equilibrati e continuativi e conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
6) I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative alla salute, all'educazione e all'istruzione tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio e limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
7) Con riferimento all'abitazione familiare la SI.ra e il SI. Parte_1 [...]
convengono che alla SI.ra verrà concessa la possibilità di Pt_2 Pt_1 mantenere all'interno della stessa l'uso esclusivo come deposito di una stanza posta al primo piano.
L'accesso a tale stanza verrà concordato tra i coniugi di volta in volta a richiesta della SI.ra previo preavviso e in orari comprensibili. Pt_1
8) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e in grado di soddisfare le proprie esigenze di vita e, pertanto, vi è piena e reciproca rinuncia alla proposizione di domande di contributo economico, né vi sono rapporti patrimoniali da regolare e vi è pertanto reciproca rinuncia ad ogni possibile pretesa.
In particolare il SI. attualmente presta attività lavorativa nel Parte_2 settore agricolo o dell'edilizia, mentre la SI.ra effettua lavori Pt_1 stagionali fuori dalla Sardegna anche per diversi mesi l'anno e ciò è alla base della scelta di entrambi i coniugi di mantenere una continuità abitativa dei figli presso la casa coniugale, così da evitare radicali traslochi nel momento in cui la madre si dovrà recare fuori Sardegna per lavoro.
9) Il figlio minore attualmente è studente e frequenta la classe prima Per_1 della scuola secondaria mentre la figlia , attualmente maggiorenne, e Per_2 alla ricerca di attività lavorativa.
In ordine al mantenimento del figlio minore i genitori concordano Per_1 di suddividere il mantenimento del loro figlio in sei mesi di contribuzione a carico di ciascuno e ciò in considerazione dei tempi di permanenza anche quotidiana (con possibilità di pernottamento del figlio con la madre) nei mesi in cui la stessa non sarà fuori dal Comune di residenza per lavoro, nonché, di converso, in considerazione del fatto che nei mesi in cui la stessa lavorerà fuori dal Comune di residenza, il figlio starà esclusivamente con il SI.
[...]
. Pt_2
Medesima contribuzione viene concordata dai coniugi per la figlia , Per_2 maggiorenne ma attualmente non ancora economicamente autosufficiente.
A tal fine i coniugi così intendono provvedere: il SI. , per sei mesi Parte_2
l'anno, si impegnerà a contribuire al mantenimento del figlio e la Per_1 figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con il Per_2
Pag. 3 di 4 versamento mensile di € 200,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla
SI.ra , somma rivalutabile automaticamente in relazione alla Parte_1 variazione annuale ISTAT e in ugual misura, per i restanti sei mesi, la SI.ra si impegnerà a contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 Per_1
e con il versamento mensile di € 200,00 da versarsi entro il giorno 5 Per_2 di ogni mese al SI. , somma rivalutabile automaticamente in Parte_2 relazione alla variazione annuale ISTAT.
Il versamento di tale somma avverrà mediante consegna nelle modalità concordate tra le parti.
10) Le spese straordinarie, quelle mediche non erogate dal SSN, le ulteriori spese scolastiche necessarie, sportive e ricreative saranno sopportate ed opportunamente documentate dai coniugi al 50% tra loro, e dovranno essere corrisposte a chi le abbia anticipate entro il quinto giorno di ogni mese successivo all'esborso.
Nessuna spesa straordinaria superiore ad € 200,00 sostenuta dal genitore potrà essere richiesta e condivisa con l'altro, se non vi è un chiaro ed espresso accordo tra i genitori prima di essere sostenuta.
11) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
12) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e in grado di soddisfare le proprie esigenze di vita e, pertanto, vi è piena e reciproca rinuncia alla proposizione di domande di contributo economico, né vi sono rapporti patrimoniali da regolare e vi è pertanto reciproca rinuncia ad ogni possibile pretesa.
13) Entrambi i coniugi dichiarano ai sensi dell'art. 473-bis.12 comma 2 c.p.c., che tra gli stessi non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse con l'oggetto del presente giudizio di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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