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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/06/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 298 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024, con concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa DA (C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Agosto giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), Via Filzi presso l'ufficio postale APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in San Pietro a Controparte_1 C.F._1
Maida (CZ) in via P. Sgrò, n. 153 presso lo studio dell'avv. Patrizia Nosdeo che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti APPELLATA OGGETTO: appello – avverso la sentenza n. 911/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 1.7.2019 e depositata il 16.7.2019. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17.12.2024, in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinnanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme, e chiedeva che venisse accertato e dichiarato Parte_1 che il buono fruttifero del valore nominale di € 250,00 riportava le indicazioni contrattuali proprie della serie “CE” e non quelle apposte a tergo con un adesivo, con condanna della convenuta al rimborso e, in via subordinata, al risarcimento dei danni nonché al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio. A sostegno della domanda deduceva che il buono fruttifero a termine, a favore di Parte_2
e era stato emesso il 19.2.2001 e che sull'adesivo apposto sul bordo
[...] Controparte_1 inferiore era indicato a Termine CE” e che i rendimenti lordi erano pari al 40% allo Parte_3 scadere del settimo anno e de 65% allo scadere del decimo anno…; che, invece, presentato il buono per la riscossione, veniva negato il pagamento per l'intervenuta prescrizione;
che in sede di reclamo, veniva a conoscenza che, per la società convenuta, la serie del buono era AA1 e non CE per come indicato nei segni vergati a penna ed apposti solo al momento della richiesta di riscossione;
che eventualmente era stato un errore di apporre un timbro con i tassi spettanti per altro Parte_1 tipo di buono fruttifero. Si costituiva nel giudizio di prime cure la quale eccepiva la prescrizione del diritto Parte_1 alla riscossione del titolo BFP appartenente alla categoria AA1 i cui interessi previsti erano pari al 35% del capitale sottoscritto dal sesto anno dalla data di sottoscrizione e si prescrivevano in dieci anni con decorrenza dal primo giorno successivo alla data in cui diventano infruttiferi;
concludeva per il rigetto della domanda spiegata dalla controparte, il tutto con il successo delle spese e competenze di processo. Con la sentenza n. 911/2019 emessa il 1°.
7.2019 e depositata il 16.07.2019, il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva la domanda attorea e condannava al pagamento della Parte_1 somma di € 412,50 in favore di oltre al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 procuratore distrattario. Avverso la cennata pronuncia proponeva appello , la quale si doleva della sentenza Pt_1 Parte_1 impugnata per falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. trattandosi di contratti per adesione conclusi con la sottoscrizione di formulari prestampati secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. e per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1341 e 1342 c.c. poiché i buoni postali fruttiferi erano stati emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti sulla base di specifici decreti ministeriali che stabilivano i termini di prescrizione mentre era solo il collocatore dei prodotti non aventi natura di titoli di Parte_1 credito;
precisava che il buono fruttifero serie AA1 era stato istituito con decreto del Ministero del Tesoro il 19.12.2000, era stato emesso il 19.2.2001 ed aveva terminato di essere fruttifero dopo sei anni il 19.2.2007 per cui con la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni ed Contr il trasferimento dei buoni emessi dal 18.11.1953 al 13.4.2001 al d equiparazione a titoli di debito pubblico, occorreva applicare le norme civilistiche in materia di prescrizione. La parte appellante chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite anche relativamente al primo grado del giudizio. Si costituiva la al fine di rilevare l'infondatezza del gravame perché le condizioni Controparte_1 presenti sul buono postale prevalevano su quelle differenti indicate nel decreto ministeriale che ne aveva disposto l'emissione per cui il termine prescrizionale spirava il 212.2021 tenendo conto del legittimo affidamento dell'utente che, tra l'altro, al momento dell'acquisto, non aveva ricevuto neppure un foglio informativo descrittivo dell'investimento; chiedeva, pertanto, la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, senza il compimento di alcuna attività istruttoria ulteriore, sulle conclusioni in epigrafe indicate, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione alle parti dei termini per scritti conclusionali ex artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si rileva che le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente gli Euro 1.100,00, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2 (Cass. 19 gennaio 2021, n. 769; Cass. 3 aprile 2012, n. 5287; cfr. pure: Cass. 9 luglio 2020, n. 14609; Cass. 12 dicembre 2006, n. 26528). Nella specie, tuttavia, il giudizio di equità è escluso dalla riserva posta dall'art. 113 c.p.c., comma 2, in quanto la controversie di valore non eccedente 1.100.00 Euro deriva da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., ossia da un contratto che trae origine dalla sottoscrizione di buoni postali fruttiferi, dove viene in rilievo il rapporto connotato dalla posizione dominante dell'emittente e la conseguente necessità che tale controversia sia trattata applicando regole uguali per tutti i fruitori del servizio, secondo la modulistica prestampata predisposta dalle Poste, che richiama le condizioni generali di contratto definite per regolare una serie indefinita di rapporti con i risparmiatori (Cass. 10 novembre 2021, n. 33033). Alla stregua di quanto suesposto segue il rigetto del primo motivo d'appello sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. Anche il secondo motivo di appello relativo all'accettazione da parte del sottoscrittore dei buoni fruttiferi con la sigla AA1 viene rigettato per i motivi che seguono. I buoni postali fruttiferi sono strumenti finanziari emessi, in forma cartacea o dematerializzati, dalla Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato italiano e collocati dalle poste italiane. Essi vengono intestati al sottoscrittore e recano la lettera della serie di emissione nonché il loro numero e la tabella con l'indicazione degli importi, comprensivi di capitale e interessi, che maturano nel corso del tempo. I buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito ma documenti di legittimazione per cui è essenziale ricostruire il rapporto tra emittente e risparmiatore nel quadro normativo che regola l'emissione dello specifico buono postale. Nell'ipotesi di contrasto tra quanto stampato sul buono fruttifero e la disciplina normativa in vigore al momento dell'emissione del titolo o tra la serie di emissione stampata sul recto del buono fruttifero e la stampigliatura aggiunta sul retro dello stesso occorre verificare se è ancora attuabile la facoltà concessa al Ministero del tesoro di modificare con un proprio decreto anche in peius il saggio d'interesse dei buoni fruttiferi già emessi e di integrare la tabella stampata a tergo di tali buoni fruttiferi con una nuova tabella, con minori interessi, reperibile presso gli uffici postali. Se si considera che i buoni postali fruttiferi, quali strumenti di raccolta del risparmio per pubblico interesse, sono regolati da una normativa di natura pubblicistica e imperativa e non da un contratto tra e il sottoscrittore del buono e se i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, Parte_1 ma semplici documenti di legittimazione, per cui non ha rilevanza cartolare la tabella stampata sul retro degli stessi, allora i tassi possono subire per legge delle variazioni anche in peius ed i sottoscrittori dovevano essere considerati pienamente consapevoli di tale circostanza. Se, invece, si nega la modifica unilaterale dei tassi, appare necessaria una specifica previsione - stampata sul buono fruttifero e che il risparmiatore sia effettivamente avvertito del buono fruttifero così da valutare appieno le opportunità e i rischi dell'investimento. Sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite che, con sentenza del 15 giugno 2007, n. 13979, hanno stabilito che il rapporto tra emittente e sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi va qualificato come contratto soggetto al diritto privato, salva l'applicazione delle norme che riguardano specificamente i buoni postali fruttiferi, per cui le Sezioni Unite affermano: “se è vero che i rapporti (tra i quali rientra l'emissione dei buoni fruttiferi) erano nondimeno destinati a subire anche gli effetti di una normativa speciale, che ancora risentiva della natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, è altrettanto vero che la loro attrazione nella sfera del diritto comune era tanto più accentuata proprio per i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni fruttiferi, che sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi ed ai quali oggettivamente ineriscono connotazioni contrattuali giacché, per struttura e funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato delle imprese bancarie (cfr. Corte Cost. n. 463 del 1997)”. Una volta accertato che il rapporto tra emittente del buono postale fruttifero e sottoscrittore ha natura contrattuale, il vincolo tra emittente e sottoscrittore del titolo è destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti per cui le condizioni finanziarie (scadenza, tassi d'interesse) risultano dalla tabella stampata sul retro del buono postale ed ogni modifica del regolamento contrattuale deve essere il frutto di un accordo di ambedue le parti.
Tuttavia l'art. 173, D.P.R. n. 156/1973 ha attribuito al Ministro del tesoro il diritto potestativo di modificare con un proprio decreto i tassi d'interesse anche per le serie di buoni già emessi e già sottoscritti e gli ha attribuito il diritto potestativo di modificare anche in peius il regolamento finanziario dei buoni lasciando la scelta al sottoscrittore di accettare il nuovo regolamento finanziario proposto oppure recedere dal contratto d'investimento chiedendo il rimborso dei buoni postali. L'emittente del buono postale deve comunque informare il risparmiatore della facoltà di modificare unilateralmente gli importi per capitale ed interessi riportati nella tabella a tergo del buono sulla quale viene a formarsi l'accordo negoziale. Nel caso in esame, potendo i buoni essere rimborsati a vista, i sottoscrittori di essi, solo se adeguatamente informati in merito ai nuovi tassi, erano in grado di valutare se soggiacere alla proposta di modifica unilaterale dei tassi comunicata dall'emittente ovvero se preferire chiedere il rimborso dei buoni per investire altrove. Questa informazione è essenziale per introdurre il diritto potestativo di modifica del saggio d'interesse nella proposta d'investimento rivolta al risparmiatore e quindi per introdurre tale diritto potestativo nel contenuto negoziale dell'accordo che, secondo le Sezioni Unite, si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. L'informativa che può ricevere il sottoscrittore circa la possibilità di una futura variazione dei tassi dei buoni fruttiferi deve mettere il sottoscrittore dei buoni in grado di venire a sapere che i tassi hanno effettivamente subito delle variazioni e quali nel sostenere che il decreto ministeriale che aveva ridotto i saggi d'interesse Parte_1 anche per le serie di buoni postali già emesse conferiva alla stessa il diritto potestativo di modificare unilateralmente il regolamento negoziale dei buoni postali concordato con i sottoscrittori e risultante da quanto stampato sul titolo, aveva l'onere di provare di avere portato a conoscenza dei titolari dei buoni fruttiferi la proposta di modifica in peius dei tassi onde mettere costoro nella situazione di assumere le opportune determinazioni in merito al loro investimento. Applicati i suddetti principi al caso di specie, essendo mancata qualunque informativa stampata sul titolo, il diritto potestativo dell'emittente di modifica del saggio d'interesse dal 40% al 35% del tasso sottoscritto dal 7° anno, non può entrare a far parte della proposta rivolta alla risparmiatrice e quindi non può entrare nell'accordo negoziale con il sottoscrittore del buono postale.
non ha provato che la sigla AA1 fosse stata apposta già al momento della sottoscrizione Parte_1
e non successivamente, per cui i tassi riconosciuti devono essere quelli stampati sul titolo e non quelli corretti a penna. Rimane da esaminare la questione relativa alla prescrizione che non può essere accolta in virtù del contesto letterale del titolo Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi (c.d. BPF) dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/07/2023, n. 23006). Non deve poi sfuggire che, in tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m. non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo. Il D.M. 19 dicembre 2000, art. 8, ha, infatti, disposto che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi” e che “la cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta”. A norma dell'art. 10, comma 2, dello stesso D.M., infine, “le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8, si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente”. Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza individuata nella “data di scadenza del titolo”. Nel caso di specie il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo, e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne dispone l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime. Si osserva, del resto, che, in linea di principio, le norme sulla prescrizione non sono derogabili (art. 2936 c.c.), onde non possono essere superate da contrarie disposizioni negoziali. La sentenza appellata deve essere pertanto confermata, con rigetto della domanda di appello. La peculiarità della fattispecie e la non univocità degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito in fattispecie analoghe legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 911/2019 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme il 16.7.2019, che conferma integralmente;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio. Lamezia Terme, 10 giugno 2025
Il Giudice Teresa Valeria Grieco