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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 933/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/05/1993 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Arena Romania del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] nell'Emilia (RE) il Controparte_1 C.F._2
04/08/1993 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Marchesini Stefano del Foro di Reggio nell'Emilia (RE)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Corigliano Calabro
(CS) il 04/08/2022, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 41,
Parte II - Serie A, Anno 2022.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 2 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO che le parti domandano solamente la pronuncia di separazione, con contestuale domanda di divorzio;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Corigliano Calabro (CS) il 04/08/2022, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 41, Parte II - Serie A, Anno
2022 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
si dà atto che tutti i rapporti economici tra le parti sono già stati regolati e che, pertanto, le stesse dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro e che le spese sono compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 933/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/05/1993 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Arena Romania del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] nell'Emilia (RE) il Controparte_1 C.F._2
04/08/1993 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Marchesini Stefano del Foro di Reggio nell'Emilia (RE)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Corigliano Calabro
(CS) il 04/08/2022, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 41,
Parte II - Serie A, Anno 2022.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 2 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO che le parti domandano solamente la pronuncia di separazione, con contestuale domanda di divorzio;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Corigliano Calabro (CS) il 04/08/2022, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 41, Parte II - Serie A, Anno
2022 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
si dà atto che tutti i rapporti economici tra le parti sono già stati regolati e che, pertanto, le stesse dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro e che le spese sono compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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