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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/07/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 395/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 395/2020 R..G., posta in decisione con provvedimento del
31.3.2025 emesso in esito alla udienza del 27.3.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa tra
, nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(RC) in via Leonardo da Vinci 11 - C.F. e nato C.F._1 Parte_2 il 26.04.1949 a OP RT (RC) e residente in Australia - C.F.
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Zito giusta C.F._2 procura in calce all'atto d'appello rilasciata da in proprio e quale procuratore Parte_1 generale di , ed elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore sito Parte_2 in Taurianova (RC), via Montessori n°4;
APPELLANTE
e
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente in Controparte_1
Piazza Santo Stefano n. 93, C.F. rappresentato e difeso, dagli avv.ti C.F._3
Michele Iaria e Vincenzo Luca Iaria, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
APPELLATO
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale- appello avverso la sentenza del
Tribunale di Palmi n. 60/2023, pubblicata in data 22/01/2020
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 08/04/2019 e Parte_1
impugnavano la sentenza n. 60/2020 emessa e pubblicata dal Tribunale di Parte_2
1 Palmi in data 22/01/2020, chiedendo, in accoglimento del proposto gravame ed in riforma della sentenza di primo grado, la condanna di al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti, determinati nella somma di € 7.500,00 in favore di e di € 7.500,00 nei confronti di , o nella misura maggiore o Parte_1 Parte_2 minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, oltre che al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
Rilevavano gli appellanti la erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado ignorato le questioni poste a fondamento della domanda avendo deciso, in base al principio della ragione più liquida, ritenendo non provato, né allegato, il danno da loro patito.
Aggiungevano che il Giudice aveva omesso di accertare se i comportamenti commessi dal come risultanti dagli atti di causa e confermati dallo stesso convenuto, CP_1 integrassero gli estremi di violazioni di legge, non solo perché tradottisi in denunce penali prive di fondamento, ma anche perché integranti violazioni delle norme in materia di tutela della privacy. Rilevavano, ancora, che il giudice di primo grado aveva ignorato gli orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia di valutazione equitativa del danno morale da fatto illecito. Concludevano, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza.
L'appellato si costituiva nel giudizio di appello reiterando Controparte_1 preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione e titolarità attiva di , Parte_1 per aver lo stesso agito spendendo la qualità di procuratore generale del fratello
[...]
, ma senza allegare alcuna procura in violazione dell'art. 77 c.p.c. con conseguente Pt_2 inammissibilità della domanda risarcitoria azionata dall'appellante nell'interesse del germano.
Proseguiva deducendo nel merito l'infondatezza del gravame e la sua inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi di appello ed in dispregio del principio di sinteticità degli atti processuali. Assumeva inoltre che le emergenze probatorie contenute nei provvedimenti giudiziari acquisiti confermavano l'assoluta veridicità dei fatti da lui denunciati alle autorità amministrative competenti, che avevano proceduto alla revoca delle sanzioni pecuniarie irrogate a carico dei fratelli per illecito smaltimento dei rifiuti non a causa della falsità Pt_1 dei fatti denunciati ma perché la PA aveva omesso ogni accertamento sulla natura, qualità e quantità degli scarti. Aggiungeva che anche l'archiviazione del procedimento penale era derivata dal mancato esperimento di accertamenti tecnici irripetibili. Ritenendo, pertanto, che nessuna condotta illecita poteva a lui essere imputata, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado e con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
In assenza di richieste istruttorie, la causa veniva assunta in decisione in esito alla udienza del
27.3.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc.
2 Preliminarmente va disattesa l'eccezione di legittimazione e titolarità attiva di , Parte_1 avanzata dalla parte appellata che lamenta la mancata allegazione della procura generale rilasciata dal fratello . Parte_2
Ebbene, contrariamente a quanto affermato da parte appellata, risulta depositata agli atti del giudizio di primo grado (in allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 cpc) da parte degli originari attori copia della procura generale rilasciata in data 19/01/1984, presso il
Consolato Generale d'Italia di Melbourne, dai mandanti e Parte_2 CP_2
in in favore di , contenente specificatamente, per quanto qui di
[...] Pt_1 Parte_1 interesse, il potere di “nominare e revocare avvocati e procuratori, fare ricorsi, rappresentando i mandanti davanti alle autorità, intentare cause attive e difendersi in quelle passive in giudizio ed in qualunque grado di giurisdizione”, oltre che il generale potere di
“compiere qualunque atto, anche non specificato, nell'interesse dei mandanti”.
Ciò premesso, nel merito, gli appellanti si dolgono che il con la sua condotta, CP_1 integrante i reati di calunnia e/o diffamazione e violazione delle norme sul trattamento dei dati personali, abbia leso il loro diritto alla reputazione, fornendo alle Autorità notizie false e infamanti, e provocando così negli stessi uno stato di turbamento ed angoscia, sensazione di smarrimento e sofferenza interiore, nonché una sensazione della degradazione della propria immagine positiva. Deducevano, inoltre, che la condotta del aveva causato danni CP_1 derivanti dall'essere stati gli stessi costretti a difendersi nei giudizi penali ed amministrativi, poi conclusisi in maniera a loro favorevole.
Deducevano che in data 16 agosto 2010 li aveva pedinati e ripresi con Controparte_1 diversi scatti fotografici e poi denunciati alla Polizia Municipale di Varapodio per illecito sversamento di scarti animali provenienti dall'attività di macellazione di proprietà di Pt_1
circostanza dalla quale erano scaturiti procedimenti penali ed amministrativi a carico
[...] degli stessi, che si erano conclusi con archiviazione del procedimento penale e con annullamento delle sanzioni amministrative.
Per tali fatti i chiedevano la condanna del al risarcimento dei danni Pt_1 CP_1 patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato, seppur con le precisazioni che seguono.
Nell'atto di gravame gli appellanti hanno contestato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui è stata affermata la tardività della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali perché formulata per la prima volta con le note conclusionali.
Rilevavano gli appellanti che – contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata - detta domanda era stata formulata nella prima memoria art, 183 VI comma n. 1 e che, pertanto, la stessa doveva ritenersi ammissibile, perché solo specificata e puntualizzata nelle ultime note depositate.
3 Si rileva, in proposito, che il giudice di primo grado, pur avendo affermato la tardività della domanda di condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, ha comunque deciso nel merito, rigettando la stessa per carenza di prova.
Deve, tuttavia, rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, già nell'atto di citazione gli attori avevano chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Invero, nel corpo dell'atto di citazione gli stessi avevano affermato “di avere subito danni patrimoniali e non patrimoniali” e nelle conclusioni avevano espressamente chiesto la condanna “per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti”.
Gli stessi, nella prima memoria art, 183 VI comma n. 1 cpc, avevano riproposto con la medesima formula le conclusioni già formulate (la condanna “per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti”) mentre, nel corpo dell'atto avevano così affermato: “Quanto ai danni provocati, è di tutta evidenza che l'essere stato sottoposto ad un lungo procedimento penale ed a ben tre procedimenti amministrativi concretizza già una grossa voce di danno.
Affrontare processi penali ed anche civili provoca danni di natura patrimoniale e non patrimoniale.”.
Deve rilevarsi, in proposito che, come affermato dalla Suprema Corte, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità' civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionatigli da un determinato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta;
tuttavia, tale principio non può trovare applicazione quando l'attore "ab initio" o durante il corso del giudizio abbia esplicitamente escluso il riferimento della domanda a tutte le possibili voci di danno, dovendosi coordinare il principio di infrazionabilità della richiesta di risarcimento con il principio della domanda.
Ne consegue che, qualora nell'atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno e tra le stesse non sia indicata quella relativa ai danni materiali, l'eventuale domanda proposta in appello è inammissibile per novità, mentre deve intendersi abbandonata se precedentemente formulata e non riproposta nella precisazione delle conclusioni.
Nel caso di specie deve rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, seppur in maniera assolutamente generica, già nell'atto di citazione gli attori avevano richiesto la condanna del convenuto anche al risarcimento dei danni patrimoniali.
Ancora, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, potessero ritenersi sufficienti nel caso di specie - al fine di ritenere provato il danno allegato - le presunzioni.
Invero, i riferimenti giurisprudenziali richiamati dal giudice di primo grado, seppur del tutto condivisibili in ordine ai danni patrimoniali, non avrebbero potuto portare al rigetto della domanda per difetto di prova in ordine ai anni non patrimonali.
4 Nel caso di specie, infatti, come affermato dalla Suprema Corte in un caso del tutto sovrapponibile al presente, “Giova rammentare che il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. 3, 8/10/2007, n. 20987; Cass., Sez. 3, 13/05/2011,
n. 10527; Cass., Sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., Sez. 1, 14/05/2012, n. 7471). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. Sez. 3, 26/10/2017, n. 25420). Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass., Sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434). In linea con l'orientamento di questa Corte, la
Corte piemontese ha escluso solo sostanzialmente il danno non patrimoniale da lesione al diritto della salute con riferimento alla dedotta sindrome ansioso-depressiva e da insonnia, come agevolmente si desume dalla motivazione della sentenza impugnata (p. 15-16 della motivazione), ma ha presuntivamente - all'evidenza sulla base delle deduzioni di …. e delle risultanze in atti e non già in re ipsa - reputato sussistente il danno ex art. 2059 c.c. (v. Cass., ord., n. 6443 del 3/2023) al riguardo ritenendo decisivo il fatto che l'odierno resistente si era dovuto difendere da un'accusa falsa e calunniosa (di aver commesso il delitto di falso ex art. 486 c.p.) e, tenuto conto della gravità della lesione e della peculiare serietà della vicenda in esame, chiusasi con un'ordinanza di archiviazione a favore del danneggiato, ha liquidato in via equitativa il danno nel doppio della provvisionale già riconosciutagli in sede penale”
(Cass. 8247/2024).
Nel presente giudizio, sin dall'atto di citazione, i hanno allegato di avere subito il Pt_1 danno consistente nell'avere dovuto subire i procedimenti penali ed amministrativi, così allegando “elementi indiziari diversi dal fatto” che possono essere valorizzati quali
“presunzioni gravi, precise e concordanti”, come indicato dalla Suprema Corte.
Se così è, come rilevato dagli appellanti, non appare corretta la decisione di primo grado che ha rigettato la domanda per carenza di allegazione e prova del danno in base al principio della ragione più liquida.
Tutto quanto premesso, impone, dunque, di valutare se le condotte del CP_1 integrassero gli estremi delle violazioni allegate dagli originari attori e, solo dopo, di valutare la eventuale sussistenza dei danni lamentati.
Ritiene la Corte che la condanna del non possa considerarsi come integrante gli CP_1 estremi dei reati di calunnia e di diffamazione.
Secondo la Suprema Corte, la attribuzione di un fatto di reato, nella consapevolezza della altrui innocenza, non può costituire diffamazione essendo assorbito dal più grave reato di calunnia.
5 Escluso, comunque, che sussista il reato di diffamazione (non risultando dagli atti che il contenuto della querela, diretto alla autorità giudiziaria, sia stato anche comunicato a più persone), deve valutarsi se la condotta del integri gli estremi del reato di CP_1 calunnia.
Ritiene la Corte che non possa affermarsi - ai fini delle domande svolte nel presente giudizio
- la sussistenza del reato non essendovi prova (che gli originari attori avrebbero dovuto fornire) che il abbia presentato la denunzia con la convinzione della innocenza CP_1 dei Pt_1
Invero, dalla nota della Polizia Municipale di Varapodio del 25.8.2010 prodotta dagli appellanti in primo grado, risulta che in data 13.8.2010 il si era presentato in CP_1 caserma ed aveva sporto denunzia orale “al fine di segnalare un caso di inquinamento ambientale conseguente al deposito incontrollato di scarti animali, provenienti da attività di macellazione, all'interno di un cassonetto pubblico” depositando “a correndo n. 11 rilievi fotografici attraverso i quali è possibile rilevare alcune fasi relative alla presunta violazione”.
In detta nota gli operanti davano atto che nelle fotografie prodotte dal querelante erano individuabili i che, nel sito della piattaforma della isola ecologica, depositavano scarti Pt_1 animali che gli stessi operanti qualificavano come “sottoprodotti”.
Tenuto conto della documentazione della attività contestata ai effettuata dal Pt_1 attraverso la produzione fotografica, considerato che gli stessi operanti, come CP_1 risulta dalla nota citata, hanno confermato che nei cartoni smaltiti erano effettivamente contenuti scarti animali (come detto qualificati come sottoprodotti animali, riprodotti in particolare nelle fotografie n. 7,8, 9 e 10), e, come detto, in assenza di diversa prova sulla consapevolezza della innocenza, deve ritenersi che non possa ritenersi la sussistenza del dolo di calunnia in capo all'odierno appellato e, dunque, che non possa affermarsi che lo stesso abbia agito “nella consapevolezza della altrui innocenza”.
Peraltro, la sussistenza del reato di calunnia deve essere esclusa tenuto conto che la condotta riferita dal ai non integrava gli estremi di reato bensì, al più, di illeciti CP_1 Pt_1 amministrativi.
Ancora ritiene la Corte che la condotta consistente nel fotografare in luogo pubblico non possa qualificarsi come illecito secondo le previsioni delle legge sul diritto di autore (art. 96) tenuto conto che dette riproduzioni non sono state oggetto di diffusione ma sono solo state allegate alla denunzia orale sporta dal CP_1
Ancora, ritiene la Corte che la condotta consistente nel fotografare dei soggetti ed utilizzate dette fotografie per sporgere una querela, non rientri nelle fattispecie previste dagli artt. 167,
167 bis 1167 ter del CDR né, infine, nella fattispecie di cui all'art. 615 bis - Interferenze illecite nella vita privata, tenuto conto che le fotografie non sono state effettuate in luoghi di privata dimora o in luoghi ad essa equiparati.
6 Pertanto, escluso che la condotta del possa integrare un fatto di reato, così come CP_1 prospettato dagli originari attori, esclusa la antigiuridicità del fatto, deve rigettarsi la domanda di risarcimento del danno dagli stessi avanzata.
L'appello deve, dunque essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
In base alla soccombenza, gli appellanti devono essere condannati alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato.
Tenuto conto del valore dichiarato, le spese sono liquidate avendo riguardo allo scaglione sino ad € 26.000,00 e nei valori minimi, tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate, nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo: €
567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00.
Di dette spese deve essere disposta la distrazione in favore dei procuratori che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.
Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro avverso Parte_1 Parte_2 Controparte_1 la sentenza n. Tribunale di Palmi n. 60/2023, pubblicata in data 22/01/2020, del Tribunale
Civile di Palmi, nel procedimento già iscritto al n. 1042/2015, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna e in solido alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 2906,00
[...] oltre spese generali, Iva e CPA da distrarsi in favore dei procuratori ex art. 93 cpc;
- visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
22/07/2025.
LA CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 395/2020 R..G., posta in decisione con provvedimento del
31.3.2025 emesso in esito alla udienza del 27.3.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa tra
, nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(RC) in via Leonardo da Vinci 11 - C.F. e nato C.F._1 Parte_2 il 26.04.1949 a OP RT (RC) e residente in Australia - C.F.
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Zito giusta C.F._2 procura in calce all'atto d'appello rilasciata da in proprio e quale procuratore Parte_1 generale di , ed elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore sito Parte_2 in Taurianova (RC), via Montessori n°4;
APPELLANTE
e
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente in Controparte_1
Piazza Santo Stefano n. 93, C.F. rappresentato e difeso, dagli avv.ti C.F._3
Michele Iaria e Vincenzo Luca Iaria, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
APPELLATO
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale- appello avverso la sentenza del
Tribunale di Palmi n. 60/2023, pubblicata in data 22/01/2020
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 08/04/2019 e Parte_1
impugnavano la sentenza n. 60/2020 emessa e pubblicata dal Tribunale di Parte_2
1 Palmi in data 22/01/2020, chiedendo, in accoglimento del proposto gravame ed in riforma della sentenza di primo grado, la condanna di al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti, determinati nella somma di € 7.500,00 in favore di e di € 7.500,00 nei confronti di , o nella misura maggiore o Parte_1 Parte_2 minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, oltre che al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
Rilevavano gli appellanti la erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado ignorato le questioni poste a fondamento della domanda avendo deciso, in base al principio della ragione più liquida, ritenendo non provato, né allegato, il danno da loro patito.
Aggiungevano che il Giudice aveva omesso di accertare se i comportamenti commessi dal come risultanti dagli atti di causa e confermati dallo stesso convenuto, CP_1 integrassero gli estremi di violazioni di legge, non solo perché tradottisi in denunce penali prive di fondamento, ma anche perché integranti violazioni delle norme in materia di tutela della privacy. Rilevavano, ancora, che il giudice di primo grado aveva ignorato gli orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia di valutazione equitativa del danno morale da fatto illecito. Concludevano, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza.
L'appellato si costituiva nel giudizio di appello reiterando Controparte_1 preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione e titolarità attiva di , Parte_1 per aver lo stesso agito spendendo la qualità di procuratore generale del fratello
[...]
, ma senza allegare alcuna procura in violazione dell'art. 77 c.p.c. con conseguente Pt_2 inammissibilità della domanda risarcitoria azionata dall'appellante nell'interesse del germano.
Proseguiva deducendo nel merito l'infondatezza del gravame e la sua inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi di appello ed in dispregio del principio di sinteticità degli atti processuali. Assumeva inoltre che le emergenze probatorie contenute nei provvedimenti giudiziari acquisiti confermavano l'assoluta veridicità dei fatti da lui denunciati alle autorità amministrative competenti, che avevano proceduto alla revoca delle sanzioni pecuniarie irrogate a carico dei fratelli per illecito smaltimento dei rifiuti non a causa della falsità Pt_1 dei fatti denunciati ma perché la PA aveva omesso ogni accertamento sulla natura, qualità e quantità degli scarti. Aggiungeva che anche l'archiviazione del procedimento penale era derivata dal mancato esperimento di accertamenti tecnici irripetibili. Ritenendo, pertanto, che nessuna condotta illecita poteva a lui essere imputata, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado e con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
In assenza di richieste istruttorie, la causa veniva assunta in decisione in esito alla udienza del
27.3.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc.
2 Preliminarmente va disattesa l'eccezione di legittimazione e titolarità attiva di , Parte_1 avanzata dalla parte appellata che lamenta la mancata allegazione della procura generale rilasciata dal fratello . Parte_2
Ebbene, contrariamente a quanto affermato da parte appellata, risulta depositata agli atti del giudizio di primo grado (in allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 cpc) da parte degli originari attori copia della procura generale rilasciata in data 19/01/1984, presso il
Consolato Generale d'Italia di Melbourne, dai mandanti e Parte_2 CP_2
in in favore di , contenente specificatamente, per quanto qui di
[...] Pt_1 Parte_1 interesse, il potere di “nominare e revocare avvocati e procuratori, fare ricorsi, rappresentando i mandanti davanti alle autorità, intentare cause attive e difendersi in quelle passive in giudizio ed in qualunque grado di giurisdizione”, oltre che il generale potere di
“compiere qualunque atto, anche non specificato, nell'interesse dei mandanti”.
Ciò premesso, nel merito, gli appellanti si dolgono che il con la sua condotta, CP_1 integrante i reati di calunnia e/o diffamazione e violazione delle norme sul trattamento dei dati personali, abbia leso il loro diritto alla reputazione, fornendo alle Autorità notizie false e infamanti, e provocando così negli stessi uno stato di turbamento ed angoscia, sensazione di smarrimento e sofferenza interiore, nonché una sensazione della degradazione della propria immagine positiva. Deducevano, inoltre, che la condotta del aveva causato danni CP_1 derivanti dall'essere stati gli stessi costretti a difendersi nei giudizi penali ed amministrativi, poi conclusisi in maniera a loro favorevole.
Deducevano che in data 16 agosto 2010 li aveva pedinati e ripresi con Controparte_1 diversi scatti fotografici e poi denunciati alla Polizia Municipale di Varapodio per illecito sversamento di scarti animali provenienti dall'attività di macellazione di proprietà di Pt_1
circostanza dalla quale erano scaturiti procedimenti penali ed amministrativi a carico
[...] degli stessi, che si erano conclusi con archiviazione del procedimento penale e con annullamento delle sanzioni amministrative.
Per tali fatti i chiedevano la condanna del al risarcimento dei danni Pt_1 CP_1 patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato, seppur con le precisazioni che seguono.
Nell'atto di gravame gli appellanti hanno contestato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui è stata affermata la tardività della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali perché formulata per la prima volta con le note conclusionali.
Rilevavano gli appellanti che – contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata - detta domanda era stata formulata nella prima memoria art, 183 VI comma n. 1 e che, pertanto, la stessa doveva ritenersi ammissibile, perché solo specificata e puntualizzata nelle ultime note depositate.
3 Si rileva, in proposito, che il giudice di primo grado, pur avendo affermato la tardività della domanda di condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, ha comunque deciso nel merito, rigettando la stessa per carenza di prova.
Deve, tuttavia, rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, già nell'atto di citazione gli attori avevano chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Invero, nel corpo dell'atto di citazione gli stessi avevano affermato “di avere subito danni patrimoniali e non patrimoniali” e nelle conclusioni avevano espressamente chiesto la condanna “per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti”.
Gli stessi, nella prima memoria art, 183 VI comma n. 1 cpc, avevano riproposto con la medesima formula le conclusioni già formulate (la condanna “per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti”) mentre, nel corpo dell'atto avevano così affermato: “Quanto ai danni provocati, è di tutta evidenza che l'essere stato sottoposto ad un lungo procedimento penale ed a ben tre procedimenti amministrativi concretizza già una grossa voce di danno.
Affrontare processi penali ed anche civili provoca danni di natura patrimoniale e non patrimoniale.”.
Deve rilevarsi, in proposito che, come affermato dalla Suprema Corte, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità' civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionatigli da un determinato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta;
tuttavia, tale principio non può trovare applicazione quando l'attore "ab initio" o durante il corso del giudizio abbia esplicitamente escluso il riferimento della domanda a tutte le possibili voci di danno, dovendosi coordinare il principio di infrazionabilità della richiesta di risarcimento con il principio della domanda.
Ne consegue che, qualora nell'atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno e tra le stesse non sia indicata quella relativa ai danni materiali, l'eventuale domanda proposta in appello è inammissibile per novità, mentre deve intendersi abbandonata se precedentemente formulata e non riproposta nella precisazione delle conclusioni.
Nel caso di specie deve rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, seppur in maniera assolutamente generica, già nell'atto di citazione gli attori avevano richiesto la condanna del convenuto anche al risarcimento dei danni patrimoniali.
Ancora, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, potessero ritenersi sufficienti nel caso di specie - al fine di ritenere provato il danno allegato - le presunzioni.
Invero, i riferimenti giurisprudenziali richiamati dal giudice di primo grado, seppur del tutto condivisibili in ordine ai danni patrimoniali, non avrebbero potuto portare al rigetto della domanda per difetto di prova in ordine ai anni non patrimonali.
4 Nel caso di specie, infatti, come affermato dalla Suprema Corte in un caso del tutto sovrapponibile al presente, “Giova rammentare che il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. 3, 8/10/2007, n. 20987; Cass., Sez. 3, 13/05/2011,
n. 10527; Cass., Sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., Sez. 1, 14/05/2012, n. 7471). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. Sez. 3, 26/10/2017, n. 25420). Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass., Sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434). In linea con l'orientamento di questa Corte, la
Corte piemontese ha escluso solo sostanzialmente il danno non patrimoniale da lesione al diritto della salute con riferimento alla dedotta sindrome ansioso-depressiva e da insonnia, come agevolmente si desume dalla motivazione della sentenza impugnata (p. 15-16 della motivazione), ma ha presuntivamente - all'evidenza sulla base delle deduzioni di …. e delle risultanze in atti e non già in re ipsa - reputato sussistente il danno ex art. 2059 c.c. (v. Cass., ord., n. 6443 del 3/2023) al riguardo ritenendo decisivo il fatto che l'odierno resistente si era dovuto difendere da un'accusa falsa e calunniosa (di aver commesso il delitto di falso ex art. 486 c.p.) e, tenuto conto della gravità della lesione e della peculiare serietà della vicenda in esame, chiusasi con un'ordinanza di archiviazione a favore del danneggiato, ha liquidato in via equitativa il danno nel doppio della provvisionale già riconosciutagli in sede penale”
(Cass. 8247/2024).
Nel presente giudizio, sin dall'atto di citazione, i hanno allegato di avere subito il Pt_1 danno consistente nell'avere dovuto subire i procedimenti penali ed amministrativi, così allegando “elementi indiziari diversi dal fatto” che possono essere valorizzati quali
“presunzioni gravi, precise e concordanti”, come indicato dalla Suprema Corte.
Se così è, come rilevato dagli appellanti, non appare corretta la decisione di primo grado che ha rigettato la domanda per carenza di allegazione e prova del danno in base al principio della ragione più liquida.
Tutto quanto premesso, impone, dunque, di valutare se le condotte del CP_1 integrassero gli estremi delle violazioni allegate dagli originari attori e, solo dopo, di valutare la eventuale sussistenza dei danni lamentati.
Ritiene la Corte che la condanna del non possa considerarsi come integrante gli CP_1 estremi dei reati di calunnia e di diffamazione.
Secondo la Suprema Corte, la attribuzione di un fatto di reato, nella consapevolezza della altrui innocenza, non può costituire diffamazione essendo assorbito dal più grave reato di calunnia.
5 Escluso, comunque, che sussista il reato di diffamazione (non risultando dagli atti che il contenuto della querela, diretto alla autorità giudiziaria, sia stato anche comunicato a più persone), deve valutarsi se la condotta del integri gli estremi del reato di CP_1 calunnia.
Ritiene la Corte che non possa affermarsi - ai fini delle domande svolte nel presente giudizio
- la sussistenza del reato non essendovi prova (che gli originari attori avrebbero dovuto fornire) che il abbia presentato la denunzia con la convinzione della innocenza CP_1 dei Pt_1
Invero, dalla nota della Polizia Municipale di Varapodio del 25.8.2010 prodotta dagli appellanti in primo grado, risulta che in data 13.8.2010 il si era presentato in CP_1 caserma ed aveva sporto denunzia orale “al fine di segnalare un caso di inquinamento ambientale conseguente al deposito incontrollato di scarti animali, provenienti da attività di macellazione, all'interno di un cassonetto pubblico” depositando “a correndo n. 11 rilievi fotografici attraverso i quali è possibile rilevare alcune fasi relative alla presunta violazione”.
In detta nota gli operanti davano atto che nelle fotografie prodotte dal querelante erano individuabili i che, nel sito della piattaforma della isola ecologica, depositavano scarti Pt_1 animali che gli stessi operanti qualificavano come “sottoprodotti”.
Tenuto conto della documentazione della attività contestata ai effettuata dal Pt_1 attraverso la produzione fotografica, considerato che gli stessi operanti, come CP_1 risulta dalla nota citata, hanno confermato che nei cartoni smaltiti erano effettivamente contenuti scarti animali (come detto qualificati come sottoprodotti animali, riprodotti in particolare nelle fotografie n. 7,8, 9 e 10), e, come detto, in assenza di diversa prova sulla consapevolezza della innocenza, deve ritenersi che non possa ritenersi la sussistenza del dolo di calunnia in capo all'odierno appellato e, dunque, che non possa affermarsi che lo stesso abbia agito “nella consapevolezza della altrui innocenza”.
Peraltro, la sussistenza del reato di calunnia deve essere esclusa tenuto conto che la condotta riferita dal ai non integrava gli estremi di reato bensì, al più, di illeciti CP_1 Pt_1 amministrativi.
Ancora ritiene la Corte che la condotta consistente nel fotografare in luogo pubblico non possa qualificarsi come illecito secondo le previsioni delle legge sul diritto di autore (art. 96) tenuto conto che dette riproduzioni non sono state oggetto di diffusione ma sono solo state allegate alla denunzia orale sporta dal CP_1
Ancora, ritiene la Corte che la condotta consistente nel fotografare dei soggetti ed utilizzate dette fotografie per sporgere una querela, non rientri nelle fattispecie previste dagli artt. 167,
167 bis 1167 ter del CDR né, infine, nella fattispecie di cui all'art. 615 bis - Interferenze illecite nella vita privata, tenuto conto che le fotografie non sono state effettuate in luoghi di privata dimora o in luoghi ad essa equiparati.
6 Pertanto, escluso che la condotta del possa integrare un fatto di reato, così come CP_1 prospettato dagli originari attori, esclusa la antigiuridicità del fatto, deve rigettarsi la domanda di risarcimento del danno dagli stessi avanzata.
L'appello deve, dunque essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
In base alla soccombenza, gli appellanti devono essere condannati alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato.
Tenuto conto del valore dichiarato, le spese sono liquidate avendo riguardo allo scaglione sino ad € 26.000,00 e nei valori minimi, tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate, nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo: €
567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00.
Di dette spese deve essere disposta la distrazione in favore dei procuratori che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.
Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro avverso Parte_1 Parte_2 Controparte_1 la sentenza n. Tribunale di Palmi n. 60/2023, pubblicata in data 22/01/2020, del Tribunale
Civile di Palmi, nel procedimento già iscritto al n. 1042/2015, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna e in solido alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 2906,00
[...] oltre spese generali, Iva e CPA da distrarsi in favore dei procuratori ex art. 93 cpc;
- visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
22/07/2025.
LA CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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