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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/05/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 3391 2019 Il Giudice
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione di cui ha dato lettura, nel procedimento avente n. di RGL:
3391/2019
Il sig. nato il [...] a [...] ed ivi residente, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Giampiero Cautela ed Andrea Cautela, giusta procura in atti;
Ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Amalia CP_2
Manuela Nucera e Antonio D'Agostino, giusta procura in atti;
Resistente
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ricorso del 30/09/2019 il sig. adiva l'intestato Tribunale e conveniva in giudizio CP_1
l in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di vedersi riconoscere la natura CP_2 professionale delle patologie denunciate e conseguentemente una inabilità permanente nella misura maggiore del 16% o, in via subordinata, nella misura minore nella misura minore che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di CTU medico legale;
; per l'effetto condannare l' CP_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento all'indennizzo in capitale e/o della relativa rendita corrispondente al grado di inabilità accertato, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come per legge, dalla data della denuncia della malattia o da quella ritenuta di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di liti da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l in persona del legale rappresentate pro tempore, ed insisteva per il rigetto della CP_2 domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Veniva ritualmente eseguita CTU medico legale sulla persona del ricorrente.
Istruita la causa, con apposito decreto è stata disposta la sostituzione a con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
Il ricorso va rigettato.
Dalla lettura dell'elaborato peritale a firma del Dott. si evince che: “le lesioni Persona_1 riportate dal periziato nell'infortunio sul lavoro del 04.01.2008 e per cui è causa (pratica n° 500553582), sono quelle espresse in diagnosi e descritte nell'esame obiettivo della visita medico- legale. Sotto il profilo medico-legale bisogna considerare che le lesioni certificate, riscontrate e sopra descritte, sono verosimilmente compatibili con la dinamica del fatto dannoso, per come riferito in anamnesi dal periziato e per come risulta, altresì, nel ricorso introduttivo di parte ricorrente;
in ogni caso, si deve dare atto che il nesso di causalità tra le patologie riscontrate e l'infortunio sul lavoro, è stato già riconosciuto dall'Istituto assicuratore, con il riconoscimento di una inabilità temporanea assoluta, quale danno biologico temporaneo per le lesioni subìte, nonché con l'assegnazione di una percentuale di inabilità permanente pari al 2%. Nel caso in esame la malattia derivata dalle lesioni riportate dal periziato a seguito dell'infortunio descritto è di tipo traumatico, che hanno determinato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle pre-esistenti, determinando una INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA DI 18 GIORNI DAL 04.01.2008 (data dell'infortunio) FINO AL 21.01.2008. Sussistono, altresì, POSTUMI PERMANENTI sulla precedente integrità psico-fisica del soggetto, da ritenere attendibili in riferimento alle lesioni riportate nell'infortunio per cui è causa (pratica n° 500553582) e tali da determinare una incidenza negativa sulla integrità psico-fisica del periziato ( ), quantificabile nella misura Persona_2 complessiva del 3% (TRE) con decorrenza dal 22.01.2008 (cioè dal termine del periodo di inabilità temporanea assoluta).”
Vista ed esaminata la CTU della quale questo Istruttore condivide e sposa gli aspetti logico- scientifici, la domanda del ricorrente non è meritevole di accoglimento.
Anche alla luce della materia trattata le spese e competenze di lite devono essere compensate.
PQM
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal Sig. nei confronti dall in persona del Legale Rappresentante CP_1 CP_2 pro-tempore disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso per le argomentazioni addotte in parte motiva;
2) Condanna l al pagamento delle spese relative alla CTU in favore del Dott. CP_2
che liquida in € 290,00 oltre accessori di legge se dovuti;
Persona_1
3) Compensa le spese e competenze di lite;
Locri 12.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Enrico Rizzo
La presente sentenza è stata redatta e depositata attraverso l'applicativo consolle del Magistrato in data 12/05/2025 ore 19,27 .