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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/06/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8015 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Barbara Bassanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ranica, Via Camozzi
n. 14;
E da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
02/04/1966 , con l'avvocato Pietro Grasso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Carvisi
463 Mapello;
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del competente Comune.
2. Confermare tutte le condizioni di separazione di seguito ritrascritte e precisamente:
- Dare atto che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Terno d' Isola, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, continuerà ad essere condotta in locazione dal signor che ne sosterrà in via esclusiva Pt_2 costi e spese;
- Prevedere che resti affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e che avrà collocamento Per_1 prevalente presso la madre sig.ra , cui il signor ha conferito e conferisce delega per ogni Parte_1 Pt_2 questione afferente la scuola e la salute di;
Per_1 per ogni altro ambito i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per tale via la signora si Pt_1 impegna a provvedere che possa avere regolari contatti, anche giornalieri, telefonici o in Per_1 videochiamata con il padre e con la famiglia di origine paterna.
- trascorrerà con il padre n. 2 fine settimana dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sino alle ore Per_1
20.00 in periodo scolastico e dal venerdì dalle ore 20.00 alla domenica alle ore 20.00 in periodo non scolastico oltre ad una sera infrasettimanale per la cena previo accordo con la madre. Durante le vacanze natalizie e pasquali il potrà tenere con sé la piccola 3 giorni in ragione di ogni festività e Pt_2 compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo. Durante le vacanze estive potrà stare con Per_1 il padre fino a due settimane anche non consecutive compatibilmente con gli impegni lavorativi paterni comunicando il periodo di competenza alla madre entro il 31 maggio di ogni anno.
- I genitori si impegnano a concordare eventuali cambi di residenza impegnandosi a garantire in ogni caso analoghi momenti di visita della minore con il padre e la continuità del percorso scolastico di;
Per_1
- Il signor verserà alla signora tramite bonifico, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, Pt_2 Pt_1
l'assegno di mantenimento mensile per di € 250,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di Per_1 anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Su intesa dei genitori l'assegno unico sarà percepito dalla madre con onere del sig. di Pt_2 effettuare ogni adempimento di sua competenza affinchè questa circostanza si verifichi e sino a che la sigra pagina 2 di 7 non percepirà direttamente l'assegno unico il marito percipiente lo verserà alla moglie in uno al Pt_1 contributo al mentenimento.
- Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% e sono così individuate: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal ServizioSanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Tutte le spese straordinarie dovranno comunque essere documentate fra i coniugi anche al fine di evitare inutili contenziosi e rifuse con bonifico al genitore che le avrà anticipate con bonifico entro 15 giorni dalla richiesta.
- I genitori prevedono che:
- manterranno firma abbinata, per consentire l'eventuale rilascio alla minore di documenti validi per l'espatrio;
- si rilasciano reciprocamente il consenso a che possa ricevere le necessarie vaccinazioni previste per Per_1 legge;
- entrambi continueranno il percorso intrapreso tramite i Servizi Sociali;
- Le parti prevedono che, in esito ai procedimenti penali che sono scaturiti/ scaturiranno dalle denunce incrociate dei fatti che li hanno portati alla separazione ed a concordare la cessazione della convivenza, in assenza di ulteriori analoghe condotte – si impegnano a fare quanto necessario ed utile per non gravare le reciproche posizioni arrivando, ove possibile, a ritirare le reciproche denunce.
- Il signor a titolo di contributo al mantenimento della moglie, provvederà a versare l'importo Pt_2 mensile di € 50,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat come per legge.
- Spese legali compensate tra le parti. pagina 3 di 7 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
13.10.2015 a Bankog;
- Dall'unione è nata (il 11.4.2017); Per_1
-in data 4.12.2024 le parti depositavano ricorso congiunto ex articoli 473bis.51 e 473bis.49 c.p.c. precisando le epigrafate condizioni, quanto alla separazione.
-il Giudice delegato disponeva comparizione personale delle parti, il deposito di tutta la documentazione afferente le denunce penali sporte, di relazione della scuola della minore ed incaricava i servizi sociali competenti per i territori di Monza e Terno D'Isola di inviare breve relazione in ordine alla condizione del nucleo.
-alla udienza del 25.2.2025 il legale di esponeva che la signora si è recata presso i servizi sociali di Monza, che Pt_1 non si sono fatti sentire, da Terno D'Isola la signroa è stata in casa protetta a Brescia, poi è stata a Roma, a seguito di accordo con il padre, dove lavorava in un centro massaggi.
Non è stato possibile mantenere il diritto di visita, e non ha sempre pagato il contributo al mantenimento;
è stato Pt_2 depositato analogo ricorso a Roma, ma nel frattempo la signora si è trasferita a Monza, in centro massaggi;
che attualmente percepisce l'assegno unico. Pt_2
L'avv. Pietro Grasso per che esibisce certificato medico della madre di è vero che non sempre ha corrisposto il Pt_2 Pt_2 mantenimento, e a volte la bambina ha visto il padre. riferisce che il proprio assistito sta per trasferirsi in Germania, dove avrebbe trovato lavoro.
Il Giudice delegato, atteso che non è pervenuta la relazione dei servizi sociali di Monza e che si è sottratto agli Pt_2 accertamenti disposti dal Comune di Terno d'Isola e che in difetto di tali accertamenti non è possibile verificare la rispondenza degli accordi agli interessi morali e materiali della minore, rinviava alla udienza del 27.5.2025.
-alla udienza del 27.5.2025 il legale di ha dichiarato che la parte è disponibile ad effettuare tutti i controlli al Pt_1
e non ha problemi sul monitoraggio del nucleo, ma non è d'accordo con l' all'Ente, le bottiglie non sono della CP_1 CP_2 signora, ma degli altri abitanti della casa di ringhiera. Il compagno della signora sta a Roma, e la parte non sta a Monza da tre anni, ma da uno. Le denunce penali sono state tutte archiviate. La bambina sta bene.
Il legale di insiste nelle conclusioni assunte;
non è vero che la bambina dopo l'ultima visita del padre stava male, la Pt_2 bambina è stata bene con il padre e per più giorni di fila. Il padre ha riconsegnato la bambina alla madre quando la signora lo ha richiesto, adesso lui vive in Germania e appena potrà si metterà in contatto con i servizi sociali di Terno D'Isola, e vorrebbe che ci fossero contatti telefonici ravvicinati con la figlia, mentre ultimamente fa fatica
*******
pagina 4 di 7
Ritenuto che
il ricorso non possa trovare allo stato accoglimento, stante il disposto dell'articolo 473bis.51 c.
5 secondo capoverso (Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda).
Nel caso di specie, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha comunicato che non sono pendenti procedimenti tra le parti presso l' . CP_3
Dalla documentazione pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo emerge che in data 2.6.2023 vi è stato uno scontro fisico tra le parti, ha esposto che il marito avrebbe Pt_3 tentato di strangolarla e sono intervenuti i Carabinieri;
la donna e la figlia sono state collocate in struttura protetta;
anche il 14 ed il 31 maggio 2023 vi erano stati interventi delle Forze dell'ordine presso l'abitazione di Terno D'Isola. Ne sono scaturiti due procedimenti penali, uno a carico di per il reato di cui Pt_2 all'articolo 572 c.p. e l'altro a carico di per i reati di cui agli articoli 582 e 577 c.p., per i quali il PM ha Pt_3 formulato richiesta di archiviazione.
Dalla relazione dell'istituto scolastico frequentato dalla minore emerge che L'LU frequenta in modo regolare.
Ha poca cura dei materiali infatti presenta un notevole disordine nell' organizzazione scolastica, ha astucci pieni di penne e matite con decorazioni con cui si distrae facilmente e poi le manca l' essenziale per eseguire le attività a scuola. Inoltre l' LU spesso va sollecitata a rimettere a posto quaderni o libri nei posti a loro dedicati in quanto tende a trattenerli tutti sotto al suo banco. Si nota una scarsa collaborazione tra scuola e famiglia nell'organizzazione e completamento del lavoro didattico. Spesso
i lunedì arriva senza compiti assegnati per casa non eseguiti o avvisi per casa importanti non visionati e firmati. In classe la bambina svolge le attività proposte in modo entusiasta ma non sempre interviene in maniera pertinente. Utilizza un linguaggio chiaro ma molto semplice. Nell' area logico - matematica sa numerare entro il 100 ma non riesce nell' esecuzione dei calcoli, così come nella risoluzione di situazioni problematiche anche quelle più semplici legate alla vita quotidiana. La bambina sarà inserita prossimamente nel progetto d'Istituto di alfabetizzazione e potenziamento della lingua italiana.
Dal punto di vista didattico mostra lacune nei diversi ambiti. Nell' area linguistica riesce a copiare dalla lavagna ma nella scrittura autonoma mostra notevoli difficoltà, legge in modo poco scorrevole e va guidata nella comprensione di semplici testi.
Dalla relazione dei servizi sociali di Terno D'Isola emerge che, dopo il collocamento in comunità protetta, madre e figlia si sarebbero trasferite a Roma, dove un connazionale avrebbe trovato a un lavoro;
Pt_1 poiché il padre ha rifiutato di accedere al SERD per la verifica degli eventuali abusi alcolici, e la minore non
è stata più presente sul territorio, gli operatori non hanno potuto completare le indagini disposte dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia.
Contattato tre volte nel febbraio 2025 per la stesura di relazione di aggiornamento in vista della udienza del
25.2.2025, ha disdettato tutti e tre gli appuntamenti. Pt_2
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Monza, in vista della udienza del 27.5.2025, emerge che la ricorrente vive a Monza con una connazionale, non parla bene italiano e lavora in centro massaggi;
che la figlia avrebbe visto il padre per l'ultima volta a Natale, in quanto la madre sarebbe andata a pagina 5 di 7 riprenderla nella casa paterna, preoccupata perché l'uomo avrebbe sottratto il cellulare alla bambina;
che ella avrebbe trovato al figlia poco curata e l'uomo in stato di alterazione alcolica;
che la figlia non vorrebbe andare dal padre.
ha riferito alla psicologa di amare la scuola, di andare bene in matematica, di praticare pugilato;
ella Per_1 espone di aver cambiato città, prima da Roma e Brescia e quindi da Brescia a Monza, sempre a causa di uomini fastidiosi; di essere aiutata a fare i compiti da un amico della mamma, di Roma, in videochiamata;
espone di sentire poco il padre, che si sarebbe trasferito in Germania, e di avere paura di lui, soprattutto quando beve e fuma;
dalla visita domiciliare emerge che l'amica che avrebbe ospitato attualmente Pt_1 non vivrebbe più con lei;
nell'abitazione sono stati trovati un profumo da uomo e sul ballatoio numerose bottiglie di vino e birra.
Gli operatori hanno concluso domandando l'affido della minore all'Ente, l'effettuazione di valutazione psicodiagnostica per le parti, di valutazione presso il SERD ed il NOA per il padre e che gli incontri padre
– figlia possano effettuarsi solo in spazio neutro.
Alla udienza del 27.5.2025 i legali delle parti non hanno manifestato disponibilità alla modifica delle condizioni ed hanno insistito per affido condiviso e visite in forma libera con il padre.
Ora, ritiene il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti siano in profondo contrasto con gli interessi della minore: la minore e la madre sono state collocate in Comunità protetta a Brescia, si sono poi trasferite a Roma e quindi a Monza, perché la madre ha trovato lavoro in centri massaggi;
la scuola di ha riscontrato un difficile andamento didattico della minore e soprattutto una scarsa collaborazione Per_1 scuola – famiglia: la minore non ha il materiale essenziale, non svolge i compiti a casa, gli avvisi non vengono firmati dai genitori. ha disdettato tutti i tre incontri fissati dagli operatori dei servizi sociali, non si è presentato al Pt_2 CP_1 per la verifica dell'eventuale abuso alcolico e si è infine trasferito in Germania, luogo dal quale l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale appare quantomeno arduo.
In ogni caso, ha riferito che a ella è andata a riprendere la minore che era presso il padre, Pt_1 Pt_4 preoccupata perché l'uomo le aveva ritirato il cellulare;
di aver trovato la minore in stato di scarsa igiene e l'uomo di alterazione alcolica.
ha riferito agli operatori di essersi dovuta trasferire prima a Roma e poi a Monza a causa di non Per_1 meglio identificati uomini fastidiosi e di avere paura del padre, che berrebbe e fumerebbe.
Durante la visita domiciliare gli operatori hanno trovato a casa di segni della presenza di altri Pt_1 soggetti, non dichiarati dalla donna, né altrimenti identificati.
Alla luce di tutto quanto precede, le conclusioni rassegnate dalle parti non appaiono conformi agli interessi della minore: l'affido condiviso appare impraticabile, stante la distanza geografica e la conflittualità tra le parti;
in ogni caso si lumeggiano elementi di spiccato pregiudizio per , la quale ha conosciuto Per_1 pagina 6 di 7 instabilità abitativa, non è seguita nelle attività didattiche, riferisce timori nell'incontro con il padre, e di aver dovuto cambiare luogo di residenza più volte a causa di soggetti non meglio identificati.
I tempi e modi di permanenza della minore presso il padre non tengono peraltro conto né del nuovo domicilio dell'uomo (in Germania appunto), né dei timori manifestati dalla figlia, né del possibile pregiudizio derivante dall'allegato abuso di alcool, che sinora non ha permesso di indagare. Pt_2
Letto ed applicato l'articolo 473bis.51 c.p.c. la domanda viene dunque allo stato rigettata e il ricorso introduttivo, unitamente al presente provvedimento, viene inviato alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Milano per quanto eventualmente ritenuto di competenza.
-le spese di lite sono compensate, stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 8015 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.rigetta la domanda;
2. Dispone l'invio del ricorso introduttivo e del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per quanto eventualmente ritenuto di competenza;
3.manda la Cancelleria di inviare la presente sentenza ai servizi sociali competenti per il territorio di Monza per opportuna conoscenza.
4.Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8015 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Barbara Bassanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ranica, Via Camozzi
n. 14;
E da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
02/04/1966 , con l'avvocato Pietro Grasso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Carvisi
463 Mapello;
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del competente Comune.
2. Confermare tutte le condizioni di separazione di seguito ritrascritte e precisamente:
- Dare atto che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Terno d' Isola, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, continuerà ad essere condotta in locazione dal signor che ne sosterrà in via esclusiva Pt_2 costi e spese;
- Prevedere che resti affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e che avrà collocamento Per_1 prevalente presso la madre sig.ra , cui il signor ha conferito e conferisce delega per ogni Parte_1 Pt_2 questione afferente la scuola e la salute di;
Per_1 per ogni altro ambito i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per tale via la signora si Pt_1 impegna a provvedere che possa avere regolari contatti, anche giornalieri, telefonici o in Per_1 videochiamata con il padre e con la famiglia di origine paterna.
- trascorrerà con il padre n. 2 fine settimana dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sino alle ore Per_1
20.00 in periodo scolastico e dal venerdì dalle ore 20.00 alla domenica alle ore 20.00 in periodo non scolastico oltre ad una sera infrasettimanale per la cena previo accordo con la madre. Durante le vacanze natalizie e pasquali il potrà tenere con sé la piccola 3 giorni in ragione di ogni festività e Pt_2 compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo. Durante le vacanze estive potrà stare con Per_1 il padre fino a due settimane anche non consecutive compatibilmente con gli impegni lavorativi paterni comunicando il periodo di competenza alla madre entro il 31 maggio di ogni anno.
- I genitori si impegnano a concordare eventuali cambi di residenza impegnandosi a garantire in ogni caso analoghi momenti di visita della minore con il padre e la continuità del percorso scolastico di;
Per_1
- Il signor verserà alla signora tramite bonifico, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, Pt_2 Pt_1
l'assegno di mantenimento mensile per di € 250,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di Per_1 anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Su intesa dei genitori l'assegno unico sarà percepito dalla madre con onere del sig. di Pt_2 effettuare ogni adempimento di sua competenza affinchè questa circostanza si verifichi e sino a che la sigra pagina 2 di 7 non percepirà direttamente l'assegno unico il marito percipiente lo verserà alla moglie in uno al Pt_1 contributo al mentenimento.
- Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% e sono così individuate: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal ServizioSanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Tutte le spese straordinarie dovranno comunque essere documentate fra i coniugi anche al fine di evitare inutili contenziosi e rifuse con bonifico al genitore che le avrà anticipate con bonifico entro 15 giorni dalla richiesta.
- I genitori prevedono che:
- manterranno firma abbinata, per consentire l'eventuale rilascio alla minore di documenti validi per l'espatrio;
- si rilasciano reciprocamente il consenso a che possa ricevere le necessarie vaccinazioni previste per Per_1 legge;
- entrambi continueranno il percorso intrapreso tramite i Servizi Sociali;
- Le parti prevedono che, in esito ai procedimenti penali che sono scaturiti/ scaturiranno dalle denunce incrociate dei fatti che li hanno portati alla separazione ed a concordare la cessazione della convivenza, in assenza di ulteriori analoghe condotte – si impegnano a fare quanto necessario ed utile per non gravare le reciproche posizioni arrivando, ove possibile, a ritirare le reciproche denunce.
- Il signor a titolo di contributo al mantenimento della moglie, provvederà a versare l'importo Pt_2 mensile di € 50,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat come per legge.
- Spese legali compensate tra le parti. pagina 3 di 7 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
13.10.2015 a Bankog;
- Dall'unione è nata (il 11.4.2017); Per_1
-in data 4.12.2024 le parti depositavano ricorso congiunto ex articoli 473bis.51 e 473bis.49 c.p.c. precisando le epigrafate condizioni, quanto alla separazione.
-il Giudice delegato disponeva comparizione personale delle parti, il deposito di tutta la documentazione afferente le denunce penali sporte, di relazione della scuola della minore ed incaricava i servizi sociali competenti per i territori di Monza e Terno D'Isola di inviare breve relazione in ordine alla condizione del nucleo.
-alla udienza del 25.2.2025 il legale di esponeva che la signora si è recata presso i servizi sociali di Monza, che Pt_1 non si sono fatti sentire, da Terno D'Isola la signroa è stata in casa protetta a Brescia, poi è stata a Roma, a seguito di accordo con il padre, dove lavorava in un centro massaggi.
Non è stato possibile mantenere il diritto di visita, e non ha sempre pagato il contributo al mantenimento;
è stato Pt_2 depositato analogo ricorso a Roma, ma nel frattempo la signora si è trasferita a Monza, in centro massaggi;
che attualmente percepisce l'assegno unico. Pt_2
L'avv. Pietro Grasso per che esibisce certificato medico della madre di è vero che non sempre ha corrisposto il Pt_2 Pt_2 mantenimento, e a volte la bambina ha visto il padre. riferisce che il proprio assistito sta per trasferirsi in Germania, dove avrebbe trovato lavoro.
Il Giudice delegato, atteso che non è pervenuta la relazione dei servizi sociali di Monza e che si è sottratto agli Pt_2 accertamenti disposti dal Comune di Terno d'Isola e che in difetto di tali accertamenti non è possibile verificare la rispondenza degli accordi agli interessi morali e materiali della minore, rinviava alla udienza del 27.5.2025.
-alla udienza del 27.5.2025 il legale di ha dichiarato che la parte è disponibile ad effettuare tutti i controlli al Pt_1
e non ha problemi sul monitoraggio del nucleo, ma non è d'accordo con l' all'Ente, le bottiglie non sono della CP_1 CP_2 signora, ma degli altri abitanti della casa di ringhiera. Il compagno della signora sta a Roma, e la parte non sta a Monza da tre anni, ma da uno. Le denunce penali sono state tutte archiviate. La bambina sta bene.
Il legale di insiste nelle conclusioni assunte;
non è vero che la bambina dopo l'ultima visita del padre stava male, la Pt_2 bambina è stata bene con il padre e per più giorni di fila. Il padre ha riconsegnato la bambina alla madre quando la signora lo ha richiesto, adesso lui vive in Germania e appena potrà si metterà in contatto con i servizi sociali di Terno D'Isola, e vorrebbe che ci fossero contatti telefonici ravvicinati con la figlia, mentre ultimamente fa fatica
*******
pagina 4 di 7
Ritenuto che
il ricorso non possa trovare allo stato accoglimento, stante il disposto dell'articolo 473bis.51 c.
5 secondo capoverso (Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda).
Nel caso di specie, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha comunicato che non sono pendenti procedimenti tra le parti presso l' . CP_3
Dalla documentazione pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo emerge che in data 2.6.2023 vi è stato uno scontro fisico tra le parti, ha esposto che il marito avrebbe Pt_3 tentato di strangolarla e sono intervenuti i Carabinieri;
la donna e la figlia sono state collocate in struttura protetta;
anche il 14 ed il 31 maggio 2023 vi erano stati interventi delle Forze dell'ordine presso l'abitazione di Terno D'Isola. Ne sono scaturiti due procedimenti penali, uno a carico di per il reato di cui Pt_2 all'articolo 572 c.p. e l'altro a carico di per i reati di cui agli articoli 582 e 577 c.p., per i quali il PM ha Pt_3 formulato richiesta di archiviazione.
Dalla relazione dell'istituto scolastico frequentato dalla minore emerge che L'LU frequenta in modo regolare.
Ha poca cura dei materiali infatti presenta un notevole disordine nell' organizzazione scolastica, ha astucci pieni di penne e matite con decorazioni con cui si distrae facilmente e poi le manca l' essenziale per eseguire le attività a scuola. Inoltre l' LU spesso va sollecitata a rimettere a posto quaderni o libri nei posti a loro dedicati in quanto tende a trattenerli tutti sotto al suo banco. Si nota una scarsa collaborazione tra scuola e famiglia nell'organizzazione e completamento del lavoro didattico. Spesso
i lunedì arriva senza compiti assegnati per casa non eseguiti o avvisi per casa importanti non visionati e firmati. In classe la bambina svolge le attività proposte in modo entusiasta ma non sempre interviene in maniera pertinente. Utilizza un linguaggio chiaro ma molto semplice. Nell' area logico - matematica sa numerare entro il 100 ma non riesce nell' esecuzione dei calcoli, così come nella risoluzione di situazioni problematiche anche quelle più semplici legate alla vita quotidiana. La bambina sarà inserita prossimamente nel progetto d'Istituto di alfabetizzazione e potenziamento della lingua italiana.
Dal punto di vista didattico mostra lacune nei diversi ambiti. Nell' area linguistica riesce a copiare dalla lavagna ma nella scrittura autonoma mostra notevoli difficoltà, legge in modo poco scorrevole e va guidata nella comprensione di semplici testi.
Dalla relazione dei servizi sociali di Terno D'Isola emerge che, dopo il collocamento in comunità protetta, madre e figlia si sarebbero trasferite a Roma, dove un connazionale avrebbe trovato a un lavoro;
Pt_1 poiché il padre ha rifiutato di accedere al SERD per la verifica degli eventuali abusi alcolici, e la minore non
è stata più presente sul territorio, gli operatori non hanno potuto completare le indagini disposte dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia.
Contattato tre volte nel febbraio 2025 per la stesura di relazione di aggiornamento in vista della udienza del
25.2.2025, ha disdettato tutti e tre gli appuntamenti. Pt_2
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Monza, in vista della udienza del 27.5.2025, emerge che la ricorrente vive a Monza con una connazionale, non parla bene italiano e lavora in centro massaggi;
che la figlia avrebbe visto il padre per l'ultima volta a Natale, in quanto la madre sarebbe andata a pagina 5 di 7 riprenderla nella casa paterna, preoccupata perché l'uomo avrebbe sottratto il cellulare alla bambina;
che ella avrebbe trovato al figlia poco curata e l'uomo in stato di alterazione alcolica;
che la figlia non vorrebbe andare dal padre.
ha riferito alla psicologa di amare la scuola, di andare bene in matematica, di praticare pugilato;
ella Per_1 espone di aver cambiato città, prima da Roma e Brescia e quindi da Brescia a Monza, sempre a causa di uomini fastidiosi; di essere aiutata a fare i compiti da un amico della mamma, di Roma, in videochiamata;
espone di sentire poco il padre, che si sarebbe trasferito in Germania, e di avere paura di lui, soprattutto quando beve e fuma;
dalla visita domiciliare emerge che l'amica che avrebbe ospitato attualmente Pt_1 non vivrebbe più con lei;
nell'abitazione sono stati trovati un profumo da uomo e sul ballatoio numerose bottiglie di vino e birra.
Gli operatori hanno concluso domandando l'affido della minore all'Ente, l'effettuazione di valutazione psicodiagnostica per le parti, di valutazione presso il SERD ed il NOA per il padre e che gli incontri padre
– figlia possano effettuarsi solo in spazio neutro.
Alla udienza del 27.5.2025 i legali delle parti non hanno manifestato disponibilità alla modifica delle condizioni ed hanno insistito per affido condiviso e visite in forma libera con il padre.
Ora, ritiene il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti siano in profondo contrasto con gli interessi della minore: la minore e la madre sono state collocate in Comunità protetta a Brescia, si sono poi trasferite a Roma e quindi a Monza, perché la madre ha trovato lavoro in centri massaggi;
la scuola di ha riscontrato un difficile andamento didattico della minore e soprattutto una scarsa collaborazione Per_1 scuola – famiglia: la minore non ha il materiale essenziale, non svolge i compiti a casa, gli avvisi non vengono firmati dai genitori. ha disdettato tutti i tre incontri fissati dagli operatori dei servizi sociali, non si è presentato al Pt_2 CP_1 per la verifica dell'eventuale abuso alcolico e si è infine trasferito in Germania, luogo dal quale l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale appare quantomeno arduo.
In ogni caso, ha riferito che a ella è andata a riprendere la minore che era presso il padre, Pt_1 Pt_4 preoccupata perché l'uomo le aveva ritirato il cellulare;
di aver trovato la minore in stato di scarsa igiene e l'uomo di alterazione alcolica.
ha riferito agli operatori di essersi dovuta trasferire prima a Roma e poi a Monza a causa di non Per_1 meglio identificati uomini fastidiosi e di avere paura del padre, che berrebbe e fumerebbe.
Durante la visita domiciliare gli operatori hanno trovato a casa di segni della presenza di altri Pt_1 soggetti, non dichiarati dalla donna, né altrimenti identificati.
Alla luce di tutto quanto precede, le conclusioni rassegnate dalle parti non appaiono conformi agli interessi della minore: l'affido condiviso appare impraticabile, stante la distanza geografica e la conflittualità tra le parti;
in ogni caso si lumeggiano elementi di spiccato pregiudizio per , la quale ha conosciuto Per_1 pagina 6 di 7 instabilità abitativa, non è seguita nelle attività didattiche, riferisce timori nell'incontro con il padre, e di aver dovuto cambiare luogo di residenza più volte a causa di soggetti non meglio identificati.
I tempi e modi di permanenza della minore presso il padre non tengono peraltro conto né del nuovo domicilio dell'uomo (in Germania appunto), né dei timori manifestati dalla figlia, né del possibile pregiudizio derivante dall'allegato abuso di alcool, che sinora non ha permesso di indagare. Pt_2
Letto ed applicato l'articolo 473bis.51 c.p.c. la domanda viene dunque allo stato rigettata e il ricorso introduttivo, unitamente al presente provvedimento, viene inviato alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Milano per quanto eventualmente ritenuto di competenza.
-le spese di lite sono compensate, stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 8015 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.rigetta la domanda;
2. Dispone l'invio del ricorso introduttivo e del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per quanto eventualmente ritenuto di competenza;
3.manda la Cancelleria di inviare la presente sentenza ai servizi sociali competenti per il territorio di Monza per opportuna conoscenza.
4.Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
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