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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40001279/2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 40001279 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2008, riservato in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 29.01.2024 con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c. vertente
TRA
, nato a [...], il [...], ed ivi residente, alla Via Filangieri, 79, CF. Parte_1
; , nata a [...], il [...], ed ivi residente, alla Via C.F._1 Controparte_1
Alfonso Balzico, 60, CF. ; nata a [...], il [...], e C.F._2 Parte_2 residente in [...] , CF. tutti rapp.ti e difesi C.F._3 dall'avv. Paola Moschillo - la quale dichiara di voler ricevere comunicazioni anche a mezzo fax 089.8429034
e/o all'indirizzo pec - presso il cui studio, in Cava de' Tirreni al Viale G. Email_1
Marconi, 55;
- opponenti -
E
nato a [...] il 23.10 1978 e residente in [...], Controparte_2 elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.ti Volpe Carmine e Volpe Mario, sito in Via
Cacciatori Dell'irno,3 84134 Salerno.
- opposto -
E
, nato a [...], il [...], ivi residente, via Luigi Ferrara nr. 8, elettivamente Parte_3 domiciliato elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.ti Volpe Carmine e Volpe Mario, sito in Via Cacciatori Dell'irno,3 84134 Salerno.
- chiamato in causa -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo / rescissione contratto/ risarcimento danni pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricostruzione della vicenda storica da cui ha tratto scaturigine la controversia.
Il giudizio civile odierno si innesta in una pregressa e complessa vicenda di usura ai danni di _1
, che in data 24 luglio 2008 presentava una denuncia contro e
[...] Controparte_2 Parte_3 nonché contro (non parte di questo giudizio), da cui scaturiva un processo penale Controparte_3 contro quest'ultimi per il reato p. e p. dall'art 644 c.p. e per il anche di estorsione. CP_3
In dettaglio, , in difficoltà economica, verso la fine del 2004 si rivolgeva a Parte_1
per ottenere denaro in prestito, ricevendo dal predetto la somma di € 5300,00, a fronte Controparte_3 della quale consegnava un assegno dell'importo di € 5860,00 tratto sul c/c del a scadenza a trenta _1 giorni, con l'intesa che in caso di mancato incasso dell'assegno, il avrebbe dovuto rinnovare _1
l'assegno e versare in contanti una somma pari al 10% dell'importo dello stesso, quale rata mensile di interessi.
In data 18.01.2005, persistendo lo stato di bisogno del questi chiedeva al un _1 CP_3 ulteriore prestito di € 10.000 alle medesime condizioni (con applicazione del tasso di interesse del 10%), consegnando a garanzia un assegno di pari importo.
Relativamente a questa nuova richiesta, il , fatti i conteggi relativi al primo prestito, agli CP_3 interessi maturati e non corrisposti, nonché agli ulteriori interessi sulla somma richiesta, consegnava al la minor somma di € 3.000,00. _1
Il non fu in grado di restituire il denaro ricevuto;
pertanto, fu costretto a rinnovare l'assegno, _1 consegnando due nuovi assegni, ciascuno dell'importo di € 10,000,00 e versando in contanti al la CP_3 somma di € 2000,00 a titolo interessi.
persisteva nelle richieste di denaro al;
infatti nelle date del 26 gennaio, Parte_1 CP_3
31 gennaio e 6 febbraio 2005 gli chiedeva le somme rispettivamente di € 6000,00 € 6500,00 € 3580,00, consegnando a garanzia tre assegni della filiale di cava de Tirreni. CP_4
Nel marzo del 2005, a fronte di ulteriori richieste di denaro avanzate dal il gli _1 CP_3 comunicava che non avrebbe più potuto finanziarlo, in quanto era inserito in un contesto più ampio, formato da persone dedite all'usura operanti in Napoli ,Viareggio e Nettuno, alle quali doveva dar conto delle somme di denaro date in prestito;
ma il , nell'intento di fornire al un “nuovo canale di CP_3 _1 rifornimento” gli presentò (chiamato in causa nel presente giudizio e padre dell'odierno Parte_3 opposto . Controparte_2
Secondo , i erano in grado di far fronte alle richieste di danaro del alle CP_3 CP_2 _1 medesime condizioni, cioè applicando al denaro prestato un tasso d'interesse del 10%. Pertanto, all'inizio di aprile 2005 il chiedeva un prestito a , che gli corrispondeva l'importo di € 11.250,00, _1 Parte_3 pagina 2 di 12 dietro dazione di un assegno postdatato a 30 giorni dell'importo di € 12.500,00, di cui parti opponenti hanno prodotto copia della relativa matrice.
Il neppure in tale occasione fu in grado di restituire il denaro ricevuto;
anzi le sue condizioni _1 economiche si erano ulteriormente aggravate al punto da chiudere la sua attività lavorativa, e pertanto consegnava a , assegni per € 35.000,00, a copertura, dell'originario prestito di € 11.250,00 e Parte_3 degli interessi su tale somma;
uno di questi assegni veniva portato all'incasso, ma risultava scoperto pertanto veniva protestato.
A fine giugno del 2005 quantificava il proprio credito in € 80.000,00, considerando gli Parte_3 ulteriori interessi medio tempore maturati;
somma che il non era in condizione di versare alla _1 controparte.
Sicchè il non potendo estinguere il debito e ricevendo continue pressioni e minacce anche _1 dal , al quale non aveva ancora restituito i soldi ricevuti in prestito, proponeva ai la CP_3 CP_2 cessione di immobili di proprietà sua e della sua famiglia con “patto di riscatto”.
Pertanto, il presso lo studio del notaio di Lieto in data 19 luglio 2008, sottoscriveva insieme _1
a e e una scrittura privata con la quale cedeva a Controparte_2 Parte_4 Parte_2 la proprietà dell'immobile sito in Cava de Tirreni, via della Corte n. 13, intestato alla Controparte_2 madre e alla sorella nonché la proprietà di un garage. Quale Parte_2 Controparte_1 corrispettivo per tali cessioni, riceveva numero 11 assegni dell'importo di € 10.000 e un Parte_1 altro assegno dell'importo di € 2,500,00 per la somma complessiva di € 112,500,00.
La scrittura privata prevedeva il diritto dei familiari del di continuare ad abitare l'immobile a _1 titolo gratuito per 24 mesi, fino ad agosto 2007, e con previsione di un canone di locazione mensile di €
1000 per il periodo successivo.
Alla scrittura privata veniva apposta anche una clausola di retrovendita che consentiva al di _1 potere riscattare l'immobile versando la somma di € 224.000,00.
Nell'atto di compravendita del 19 luglio 2008 viene indicato quale prezzo pattuito sia per l'acquisto dell'appartamento che del garage il minor importo di € 55.500,00 al fine di poter abbattere i costi notarili e fiscali, ma, come detto, dalla scrittura privata, allegata in atti e non disconosciuta dagli opponenti, il prezzo effettivo degli immobili compravenduti era di € 200.000,00. Le modalità di pagamento del prezzo, concordate dalle parti, prevedevano il versamento di € 81.500 al momento della sottoscrizione della scrittura privata e di € 118.500 al momento del rogito notarile.
pagina 3 di 12 Nell'atto di compravendita, all'art 6, si assumeva altresì, insieme agli altri venditori, Parte_1
l'obbligo di estinguere le rate del mutuo ipotecario che gravava sugli immobili ceduti.
Il successivamente al pagamento del prezzo dell'immobile, consegnava al alcuni _1 CP_3 degli assegni ricevuti dal per un importo di circa € 50,000/60.000 così estinguendo definitivamente CP_2 il debito maturato con lui.
All'esito del dibattimento, il Tribunale penale di Salerno, con sentenza n. 404 2019, assolveva il per le condotte di usura a lui ascritte relativamente ai fatti commessi dopo il 19.07.2005 CP_3 commesse in concorso con e dichiarava di non doversi procedere per le Parte_3 Controparte_2 condotte di usura commesse fino al 19.07.2005 in quanto estinte per intervenuta prescrizione;
inoltre dichiarava responsabili i del reato di cui all'art. 6441 c.p. CP_2
La sentenza di primo grado veniva impugnata e la Corte d'appello di Salerno, con sentenza nr. 128 del 2022, dichiarava nei confronti di il non doversi procedere per il reato di estorsione Controparte_3 ex art 629 cp, e dichiarava il non doversi procedere nei confronti di per il reato di usura per CP_2 intervenuta prescrizione del reato, verificatasi alla data del 20.06.2019.
2. Sintesi dei fatti processuali salienti e delle posizioni delle parti
Con decreto n.ro 143/08 il Tribunale di Salerno, sez. distaccata di Cava dei Tirreni, ingiungeva a
, e il pagamento della somma di € 22.880,00 in favore Parte_1 Controparte_1 Parte_2
quale rimborso della somma pagata per estinguere un mutuo con garanzia ipotecaria, Controparte_2 acceso dagli opponenti sull'immobile sito in Cava dei Tirreni, via della Corte 13 , successivamente ceduto e trasferito al con rogito per Notar del 19 luglio 2005 da nuda CP_2 Persona_1 Parte_2 proprietaria dell'immobile, e dai di lei figli e titolari del diritto di usufrutto. Parte_1 CP_1
Il ricorrente sosteneva di aver concordato con la banca un piano di rientro per estinguere l'obbligazione, pagando l'importo di cui al decreto ingiuntivo, al fine di evitare un'azione revocatoria della compravendita.
Tale obbligazione, però in base a quanto risulta dal contratto di compravendita, era a carico dei venditori opponenti, che rimanevano inadempienti.
Il piano rateale, che aveva concordato con la banca, prevedeva, al fine della estinzione del CP_2 debito pendente, il versamento della somma di € 17.000 a cui aggiungere i ratei residui per complessivi €
Per_ 1 1 Rispetto al reato di usura ex art. 644 c.p. il ctpm accertava un tasso soglia al di sopra del 20% ed un TEG al 135% per la prima parte della vicenda debitoria, nonché un tasso soglia sfiorante il 20% ed un TEG del 68%, per quanto ha riguardato la seconda parte, ovvero quella che ha coinvolto la casa di abitazione del _1
pagina 4 di 12 4.500,00; il versava altresì la somma di € 6.500 all'avvocato Simone Labonia, difensore della Parte_5
Banca mutuataria.
La relativa documentazione è regolarmente prodotta in atti, precisamente si tratta di due assegni, uno di € 6.500 all'ordine di Simone Labonia, emesso in data 31.03.2008 e l'altro di € 10.500 all'ordine della
Banca di Salerno emesso in data 30.04.2008 entrambi emessi da Controparte_2
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e Parte_2 Parte_1 Controparte_1 chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e spiegavano domanda riconvenzionale avente ad oggetto la rescissione del contratto di compravendita dell'immobile sopra descritto, sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 1448 c.c., in quanto gli opponenti-venditori all'epoca della stipula del contratto versavano in stato di bisogno, di cui l'opposto-compratore era pienamente consapevole e secondo la prospettazione di parti opponenti era altresì responsabile. Inoltre, chiedevano gli opponenti all'intestato tribunale di condannare e , in solido tra loro, al “…risarcimento del danno morale, patrimoniale ed Controparte_2 Pt_3 esistenziale e psichico nella misura di € 50,000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa”. si costituiva regolarmente in giudizio insieme a , eccependo, Controparte_2 Parte_3 relativamente alla domanda di rescissione della compravendita per lesione ultra dimidium, l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1449 c.c., nonché la infondatezza, avendo gli opponenti incassato tutte le somme indicate nella scrittura privata, sottoscritta da e da e da Parte_1 CP_1 Parte_2 CP_2 del luglio 2005, non disconosciuta dalle controparti.
[...]
chiamato in causa, deduceva di aver prestato al su richiesta dello stesso, la Parte_3 _1 somma di € 21.830,00, pertanto aveva emesso due assegni uno dell'importo di € 11.830,00 e l'altro di €
10.000,00 e li aveva girati ai figli, e , precisando inoltre che tali importi non erano mai stati CP_2 Per_3 restituiti.
Il deduceva che nonostante l'esborso ingente, continuava ad essere esposto con la CP_2 CP_4 per debiti a suo tempo contratti dal prima della vendita della casa e garantiti con l'ipoteca sulla casa _1 medesima.
Ed ancora, parte opposta precisava in memoria ex art. 183 I termine c.p.c. che per aver pagato debiti non suoi aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. 143/2008, rispetto al quale aveva avanzato istanza di provvisoria esecutività, che il Giudice però aveva rigettato;
inoltre, parte opposta reiterava la richiesta di restituzione delle somme sborsate per debiti esclusivi del _1
Sul punto parte opponente precisava che poiché lui e la di lui famiglia non riuscivano a pagare l'obbligazione relativa alle rate del mutuo, si offrì di provvedervi in cambio del Controparte_2 pagamento della pigione € 900,000 per la locazione dell'immobile fino a gennaio 2008.
Gli opponenti sostenevano di aver pagato al l'importo di € 27,000, di cui non hanno CP_2 prodotto alcuna prova, non più per le rate del mutuo, ma per il canone di locazione, in base alla scrittura pagina 5 di 12 privata;
pertanto nel caso di rigetto della domanda riconvenzionale di rescissione del contratto di compravendita chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo per intervenuta compensazione del credito ingiunto, ritenendo che nulla fosse dovuto al per la causale di cui al decreto ingiuntivo. CP_2
Sempre parte opponente non riteneva spirato il termine di prescrizione di un anno dell'azione di rescissione, in quanto al caso di specie bisognava applicare il termine più lungo previsto dall'art. 2947 co 3
c.c., essendo il contratto di compravendita stipulato in conseguenza del reato di usura ex art. 644 c.c., accertato sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello di Salerno.
Ancora, parte opponente non si limitava soltanto ad osservare che il termine di prescrizione applicabile era quello più lungo previsto per il reato di usura, ma sollevava anche l'eccezione di nullità del contratto, trattandosi di una compravendita avente causa illecita, pertanto nulla ai sensi dell'art. 1343 c.c.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dei la CP_2 prova testi e CTU, depositata il 27.11.2014.
Con ordinanza del 08.06.2020 il giudizio veniva sospeso in attesa della definizione di quello penale.
Conclusasi il processo penale con la sentenza della C App sopra richiamata, l'odierno giudizio veniva riassunto dagli opponenti e con decreto del 26.02.24 si fissava di comparizione parti per l'11.07.2024 innanzi allo scrivente magistrato, diventato nelle more assegnatario del procedimento.
Si avviava una fase di interlocuzione tra le parti per valutare la definizione transattiva del giudizio;
fase culminata nella proposta conciliativa ex art 185 bis cpc formulata con ordinanza del 12.12.2024; ma non si riusciva a pervenire ad una soluzione condivisa per le ragioni esposte dai difensori nell'udienza di verifica del 29.01.25, per cui la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc.
3. Considerazioni giuridiche
Iniziando dalla domanda di rescissione, proposta in via riconvenzionale da parti opponenti, la stessa va rigettata perché infondata.
Il CTU ha stimato il valore del compendio immobiliare alienato dagli opponenti alle controparti in
€ 236.000,00 alla data di stipula dell'atto, ossia nel 2005.
Ora, le parti hanno dedotto che il prezzo indicato nel rogito notarile del 19.07.05, pari ad €
55.000,00, fosse simulato per ragioni fiscali, mentre hanno regolato con separata scrittura privata i termini della compravendita, concordandone il prezzo complessivo in € 200.000,00 con patto di retrovendita ai venditori.
E' stato rappresentato dagli opponenti che i hanno versato agli alienanti il minor importo di CP_2
€ 112.500,00 con assegni;
il prezzo residuo non è stato versato perché posto a compensazione del debito maturato da verso il per la mancata restituzione della somma di € 11.250,00 Parte_1 CP_2 mutuatagli ad inizio aprile da oltre agli interessi a tasso usurario che avevano fatta lievitare Parte_3
l'importo ad € 80.000,00 alla data di stipula della scrittura privata. pagina 6 di 12 Pertanto, il ha versato l'intero prezzo, convenuto in € 200.000,00, in parte con assegni ed in CP_2 parte mediante compensazione col credito maturato con;
conseguendone la mancanza del Parte_1 requisito oggettivo della sproporzione tra le prestazioni, avuto riguardo al valore commerciale dell'immobile stimato dal CTU in € 236.000,00.
Piuttosto la compravendita del 19.07.05 è affetta da ben altro vizio patologico, la illiceità della causa ex art 1343 c.c. che configura un motivo di nullità del contratto ai sensi dell'art 1418 c.c.; nullità che è stata dedotta in subordine da parte opponente e che in ogni caso può essere rilevata d'ufficio dal giudice ed è imprescrittibile.
Infatti, i si sono determinati ad alienare l'immobile ed il garage a Controparte_5 CP_2
(intestazione richiesta di ), in quanto non era in grado di restituire
[...] Parte_3 Parte_1 il denaro ricevuto in prestito con gli interessi al ed allo stesso . Avendo ricevuto in CP_3 Parte_3 particolare da la somma di € 11.250,00 ad inizio aprile, aveva maturato un debito con lui e Parte_3 con il precedente mutuante, , lievitato a causa degli interessi fino ad € 80.000,00 a giugno del CP_3 medesimo anno;
per questo motivo, il con il consenso della madre e della _1 Parte_2 sorella , alienava il compendio immobiliare al al fine di acquisire la liquidità necessaria Controparte_1 CP_2 per estinguere l'esposizione debitoria.
Tuttavia, richiamando le sentenze penali sopra citate, gli interessi maturati superavano il tasso soglia di usura. Nella sentenza della C. Appello penale di Salerno nr. 128 del 2022 si è richiamato quanto accertato in primo grado ossia che “Quanto al tasso dei prestiti, la C.T.P. , ritualmente acquisita agli atti, ha Per_2 chiaramente delineato un tasso soglia al di sopra del 20% ed un TEG al 135% per la prima parte della vicenda debitoria, nonché un tasso soglia sfiorante il 20% ed un TEG del 68% per quanto ha riguardato la seconda parte, ovvero quella che ha coinvolto la casa di abitazione del Sussiste, dunque, _1 conclusivamente il delitto di usura contestato a i quali vanno prosciolti unicamente per il decorso CP_2 del termine prescrizionale secondo il calcolo in precedenza esposto…”.
Da tale decisione - che lo scrivente Tribunale può utilizzare come prova atipica, perché formatasi tra le medesime parti in causa in questo giudizio, all'esito del dibattimento in cui i ritenuti CP_2 responsabili ma prosciolti per prescrizione, hanno esercitato i loro diritti difensivi a mezzo dei difensori - emerge che il non potendo restituire il denaro mutuato con i relativi interessi perché era in crisi di _1 liquidità, eseguiva una datio in solutum alienando al creditore un compendio immobiliare in luogo del denaro
(cfr. Cassazione sentenza n 68/83, in cui, in un caso similare, la cessione di un immobile in luogo del denaro è stata qualificata come datio in solutum).
Tuttavia, questa l'obbligazione pecuniaria era nulla per illiceità della causa ex art 1343 c.c., e non era dovuta in quanto aveva ad oggetto interessi usurari;
ne consegue la nullità della vendita ex art 1418 c.c.
pagina 7 di 12 perché disposta dal debitore per estinguere un'obbligazione illecita (spunti in tal senso sono contenuti in un precedente della S.C. di Cass. sent n 886/2020).
4. Conclusioni: effetti restitutori
La nullità della scrittura privata di compravendita del 19.7.25 2005 e del collegato rogito notarile, travolge tutto quanto pattuito all'interno di essa, sia la previsione del patto di riscatto dell'immobile venduto, trascorsi due anni dalla stipulazione del contratto, pagando l'importo ricevuto a titolo di prezzo, maggiorato del tasso di interesse previsto sia per mese che per frazione di mese dell'0.5%, sia la previsione dell'obbligo a carico dei di pagare l'importo di € 1000,00 a titolo di locazione degli immobili ceduti a _1 far data dal 20 luglio 2007 (contratto di locazione).
Dalla nullità della vendita discende il riacquisto del possesso giuridico degli immobili da parte degli opponenti, che d'altro canto hanno sempre mantenuto la disponibilità materiale dei beni senza soluzione di continuità.
Il Tribunale non può obbligare gli opponenti a restituire a il prezzo ricevuto, pari ad € Parte_3
112,500,00 perché non richiesto dall'opposto Nella comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2 si è limitato a difendersi dalle domande avversarie, eccependo la prescrizione della domanda di rescissione Pers del contratto, in ogni caso la infondatezza nel merito tanto della opposizione a uanto della domanda riconvenzionale, ma non è stata formulata una domanda subordinata di restituzione di quanto versato quale prezzo della compravendita, nel caso di accoglimento della domanda avversaria di rescissione del contratto.
Neppure è possibile condannare gli opponenti al rimborso dell'importo del D.I. versato dal CP_2 per estinguere i ratei del mutuo ipotecario gravante sugli immobili per i seguenti motivi: nell'art 6 del contratto di compravendita - di cui si dichiara la nullità con questa sentenza - gli alienanti hanno assunto l'obbligo di versare i ratei di muto residui, ma non vi hanno ottemperato. per cui la banca mutuante li ha costituiti in mora, al pari di nuovo proprietario, il quale, per evitare l'azione revocatoria Controparte_2 preannunciata dall'istituto bancario ha estinto l'obbligazione versando gli assegni di € 10.500, alla Banca ed
€ 6.500 all'avvocato Labonia, allegati in atti.
A cagione della pronuncia di nullità dell'atto di compravendita, l'obbligazione di cui all'art 6 è venuta meno ed il pagamento estintivo eseguito dal è divenuto privo di causa giuridica, poiché egli CP_2 non era proprietario degli immobili su cui gravava la garanzia ipotecaria per il mutuo fondiario concesso dalla ai venditori. CP_4
In altri termini, nel contratto di compravendita del 19.07.05 si prevede l'obbligo a carico dei venditori di estinguere i ratei di mutuo residui (art 6 del contratto di compravendita), ma non vi hanno ottemperato;
ha estinto tale debito mediante stipula di un atto transattivo con la Controparte_2 CP_4 con ricorso monitorio, il ha chiesto il rimborso delle somme versate alla adducendo CP_2 CP_4
l'inadempimento dei venditori all'obbligazione assunta nell'art. 6 del contratto. Tuttavia, per effetto della pagina 8 di 12 pronuncia di nullità della compravendita, che ha effetti retroattivi, il non è più proprietario degli CP_2 immobili e l'obbligazione di cui all'art 6 è divenuta priva di effetti. Ne consegue che la causale dedotta nel ricorso monitorio è venuta meno.
In caso di pagamenti effettuati in forza di un contratto poi dichiarato nullo, l'unico rimedio di riequilibrio delle sfere patrimoniali dei contraenti è l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Infatti, il ha eseguito ad un terzo un pagamento estintivo dei debiti dei venditori opponenti, determinando CP_2 un arricchimento di costoro con corrispondente depauperamento del disponente CP_2
Trattasi di ipotesi definita dalla dottrina di arricchimento “indiretto” o “imposto”, che discende proprio dal vantaggio patrimoniale nella sfera di un soggetto che si verifica a cagione dell'adempimento di un'obbligazione del disponente nei confronti di un terzo.
Tuttavia, il non ha richiesto l'indennizzo da ingiustificato arricchimento in via subordinata CP_2 nel corso del giudizio. Il Tribunale rammenta il principio di diritto enunciato dalle Sez. U con sentenza n.
22404 del 13/09/2018 secondo cui “Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”.
Ebbene, il in comparsa di costituzione si è limitata a chiedere il rigetto dell'opposizione a CP_2
D.I. e della domanda riconvenzionale ex adverso dedotta, mentre nella memoria primo termine ex art 183 co
6 cpc, in risposta alla domanda di rescissione della compravendita promossa dagli opponenti, ha dedotto testualmente “Cosi ricostruita la fattispecie giuridica per la denegata ipotesi di accoglimento delle fantasiose tesi di controparte, resta incontrovertibile un fatto: IL RISPOLI HA PAGATO DEBITI NON SUOI E SOLO PERQ
UESTI ESBORSI HA CHIESTO ED OTTENUTO L'OPPOSTO D.I. Anche ed a prescindere dall'esito dell'azione penale e della consequenziale rescissione del contratto di vendita dell'immobile, egli avrà il diritto ad ottenerne la restituzione”.
Invece la parte avrebbe dovuto chiedere, almeno in subordine, nella prima memoria istruttoria,
l'indennizzo da ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. In mancanza di espressa indicazione della parte, il Tribunale non può riqualificare la domanda di restituzione da inadempimento contrattuale del nell'actio ex art 2041 c.c. che si basa su presupposti fattuali e giuridici differenti. CP_2
Ulteriori considerazioni vanno svolte con riguardo all'eccezione di compensazione del debito ingiunto con il decreto n 143/08 con il credito costituito dal pagamento della somma di € 27.000,00 versata dagli opponenti a titolo di canoni di locazione dell'immobile a far data dal 2007 secondo le pattuizioni contenute nella scrittura privata del 19.07.05.
L'eccezione di compensazione resta assorbita dalla revoca del D.I., ma in ogni caso occorre spendere considerazioni su questo pagamento vantato dagli opponenti. pagina 9 di 12 Essi hanno inteso provarlo a mezzo di testimoni. Ci si riferisce in particolare al teste
[...]
moglie di , che, escussa all'udienza del 13.3.2015 testualmente ha dichiarato Tes_1 Parte_1
“Nell'agosto del 2005 e fino a gennaio 2008 ho consegnato personalmente la somma mensile di €. 900,00 a CP_2
e/o per la locazione dell'abitazione….” “ …a volte mi accompagnava mio cognato
[...] Parte_3 Per_4
a volte sono andata con l'autobus visto che non guido”.
[...]
La prova testimoniale espletata è inammissibile ai sensi dell'art. 2726 c.c. in relazione all'art 2721
c.c. che vieta la testimonianza per provare un pagamento che ecceda la somma di € 2,58.
L'art 2724 c.c. com'è noto, prevede tre eccezioni a tale divieto:
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova;
Sul punto in giurisprudenza di legittimità è stato precisato che al divieto della prova testimoniale per il pagamento di somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c. è ammessa deroga, subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.
Orbene, non ricorre nel caso di specie alcuna delle tre causali che consente il ricorso alla prova testimoniale per comprovare il pagamento, ed in ogni caso ritiene il Tribunale inverosimile che i _1 abbiano eseguito pagamenti per i canoni di affitto non richiedendo quietanze di pagamento.
Infatti, le parti hanno nel corso del rapporto lasciato sempre traccia scritta dei loro accordi e dei loro pagamenti. Gli opponenti hanno sempre rilasciato assegni per eseguire i pagamenti, a volte risultati scoperti, ma altre volte incassati. Ci si riferisce a n 3 assegni circolari per l'importo complessivo di €
4.500,00 emessi da a favore di nonché all'importo di 2.076,04, versato Parte_2 Controparte_2 dal al e regolarmente quietanzato come da allegazione in atti. _1 CP_2
Orbene, stante questo modus operandi, appare inverosimile che i tre opponenti abbiano regolarmente pagato un affitto per rimanere in casa, per la ragguardevole somma di € 900,00 mensili senza mai farsi rilasciare alcuna quietanza.
Appare singolare che il che ha sempre avuto difficoltà ad onorare i debiti, accumulando in _1 pochi mesi un'esposizione tanto elevata da indurlo a vendere la casa di sua madre, avesse improvvisamente la liquidità tale da versare regolarmente € 900,00 ogni mese per ben trenta mesi.
Quindi, in disparte il profilo di inammissibilità della testimonianza, il Tribunale ritiene del tutto inattendibile la dichiarazione resa da e la reputa finalizzata esclusivamente ad assicurare un Testimone_1 pagina 10 di 12 vantaggio processuale agli opponenti, id est a consentire loro di supportare l'eccezione di compensazione di quanto versato con il debito ingiunto.
Secondo il Tribunale gli unici pagamenti eseguiti dagli opponenti sono quelli documentati, per l'importo complessivo di € 6576,04.
Infine, va rigettata la domanda formulata dagli opponenti di condanna degli opposti al risarcimento del danno, quantificato in citazione in € 50.000,00.
Detta domanda è infondata perché sfornita di qualsiasi riscontro probatorio. Ed invero, anche se gli opponenti hanno alienato i loro immobili perché spinti dal bisogno di ripianare la notevole esposizione debitoria maturata da , non va dimenticato che essi non hanno perso il possesso materiale Parte_1 dell'immobile che hanno continuato ad occupare, donde non si intende in cosa possa consistere il lamentato danno morale/esistenziale.
Anzi, per effetto della intestazione degli immobili a , gli opponenti hanno ottenuto Controparte_2 addirittura un vantaggio, non dovendosi più preoccupare del pagamento di tasse sull'immobile né dei ratei di mutuo fondiario, al quale ha provveduto proprio il CP_2
In considerazione delle modalità per cui il D.I. viene revocato, del fatto che il credito del è CP_2 fondato ma non può essere riconosciuto per motivi processuali, e del rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata da parte opponente, si ritiene che sussistano gravi ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio ex art 92 co 2 cpc nella versione novellata dalla C. Cost con sentenza n 77/18.
Le spese di CTU vengono poste a carico di entrambe le parti in misura del 50% cadauno.
PQM
1. In accoglimento dell'opposizione revoca il D.I. n 143/2008;
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti dichiara la nullità della scrittura privata e del contestuale contratto di compravendita redatto presso lo studio del Per_ notaio di in data 19 luglio 2008, con cui , , usufruttuari, e Controparte_6 Controparte_1
nuda proprietaria, hanno alienato a la proprietà Parte_2 Controparte_2 dell'immobile sito in Cava de Tirreni, via della Corte n. 13, il tutto riportato nel catasto del
Comune di Cava dè Tirreni al foglio 22 mappale 875 sub 3 via della Corte 13, int 3 cat A/2 cl 2 vani 5,5;
3. Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale spiegata dagli opponenti;
4. Compensa integralmente le spese di giudizio e pone a carico di entrambe le parti, in misura del
50% cadauno, le spese di CTU liquidate con separato decreto;
5. Manda al conservatore dei RR II competente la trascrizione della presente sentenza, capo n. 2), con esonero da ogni responsabilità; pagina 11 di 12 così deciso in Salerno
26.05.2025
Il Giudice
Dr Gustavo Danise
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 40001279 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2008, riservato in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 29.01.2024 con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c. vertente
TRA
, nato a [...], il [...], ed ivi residente, alla Via Filangieri, 79, CF. Parte_1
; , nata a [...], il [...], ed ivi residente, alla Via C.F._1 Controparte_1
Alfonso Balzico, 60, CF. ; nata a [...], il [...], e C.F._2 Parte_2 residente in [...] , CF. tutti rapp.ti e difesi C.F._3 dall'avv. Paola Moschillo - la quale dichiara di voler ricevere comunicazioni anche a mezzo fax 089.8429034
e/o all'indirizzo pec - presso il cui studio, in Cava de' Tirreni al Viale G. Email_1
Marconi, 55;
- opponenti -
E
nato a [...] il 23.10 1978 e residente in [...], Controparte_2 elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.ti Volpe Carmine e Volpe Mario, sito in Via
Cacciatori Dell'irno,3 84134 Salerno.
- opposto -
E
, nato a [...], il [...], ivi residente, via Luigi Ferrara nr. 8, elettivamente Parte_3 domiciliato elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.ti Volpe Carmine e Volpe Mario, sito in Via Cacciatori Dell'irno,3 84134 Salerno.
- chiamato in causa -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo / rescissione contratto/ risarcimento danni pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricostruzione della vicenda storica da cui ha tratto scaturigine la controversia.
Il giudizio civile odierno si innesta in una pregressa e complessa vicenda di usura ai danni di _1
, che in data 24 luglio 2008 presentava una denuncia contro e
[...] Controparte_2 Parte_3 nonché contro (non parte di questo giudizio), da cui scaturiva un processo penale Controparte_3 contro quest'ultimi per il reato p. e p. dall'art 644 c.p. e per il anche di estorsione. CP_3
In dettaglio, , in difficoltà economica, verso la fine del 2004 si rivolgeva a Parte_1
per ottenere denaro in prestito, ricevendo dal predetto la somma di € 5300,00, a fronte Controparte_3 della quale consegnava un assegno dell'importo di € 5860,00 tratto sul c/c del a scadenza a trenta _1 giorni, con l'intesa che in caso di mancato incasso dell'assegno, il avrebbe dovuto rinnovare _1
l'assegno e versare in contanti una somma pari al 10% dell'importo dello stesso, quale rata mensile di interessi.
In data 18.01.2005, persistendo lo stato di bisogno del questi chiedeva al un _1 CP_3 ulteriore prestito di € 10.000 alle medesime condizioni (con applicazione del tasso di interesse del 10%), consegnando a garanzia un assegno di pari importo.
Relativamente a questa nuova richiesta, il , fatti i conteggi relativi al primo prestito, agli CP_3 interessi maturati e non corrisposti, nonché agli ulteriori interessi sulla somma richiesta, consegnava al la minor somma di € 3.000,00. _1
Il non fu in grado di restituire il denaro ricevuto;
pertanto, fu costretto a rinnovare l'assegno, _1 consegnando due nuovi assegni, ciascuno dell'importo di € 10,000,00 e versando in contanti al la CP_3 somma di € 2000,00 a titolo interessi.
persisteva nelle richieste di denaro al;
infatti nelle date del 26 gennaio, Parte_1 CP_3
31 gennaio e 6 febbraio 2005 gli chiedeva le somme rispettivamente di € 6000,00 € 6500,00 € 3580,00, consegnando a garanzia tre assegni della filiale di cava de Tirreni. CP_4
Nel marzo del 2005, a fronte di ulteriori richieste di denaro avanzate dal il gli _1 CP_3 comunicava che non avrebbe più potuto finanziarlo, in quanto era inserito in un contesto più ampio, formato da persone dedite all'usura operanti in Napoli ,Viareggio e Nettuno, alle quali doveva dar conto delle somme di denaro date in prestito;
ma il , nell'intento di fornire al un “nuovo canale di CP_3 _1 rifornimento” gli presentò (chiamato in causa nel presente giudizio e padre dell'odierno Parte_3 opposto . Controparte_2
Secondo , i erano in grado di far fronte alle richieste di danaro del alle CP_3 CP_2 _1 medesime condizioni, cioè applicando al denaro prestato un tasso d'interesse del 10%. Pertanto, all'inizio di aprile 2005 il chiedeva un prestito a , che gli corrispondeva l'importo di € 11.250,00, _1 Parte_3 pagina 2 di 12 dietro dazione di un assegno postdatato a 30 giorni dell'importo di € 12.500,00, di cui parti opponenti hanno prodotto copia della relativa matrice.
Il neppure in tale occasione fu in grado di restituire il denaro ricevuto;
anzi le sue condizioni _1 economiche si erano ulteriormente aggravate al punto da chiudere la sua attività lavorativa, e pertanto consegnava a , assegni per € 35.000,00, a copertura, dell'originario prestito di € 11.250,00 e Parte_3 degli interessi su tale somma;
uno di questi assegni veniva portato all'incasso, ma risultava scoperto pertanto veniva protestato.
A fine giugno del 2005 quantificava il proprio credito in € 80.000,00, considerando gli Parte_3 ulteriori interessi medio tempore maturati;
somma che il non era in condizione di versare alla _1 controparte.
Sicchè il non potendo estinguere il debito e ricevendo continue pressioni e minacce anche _1 dal , al quale non aveva ancora restituito i soldi ricevuti in prestito, proponeva ai la CP_3 CP_2 cessione di immobili di proprietà sua e della sua famiglia con “patto di riscatto”.
Pertanto, il presso lo studio del notaio di Lieto in data 19 luglio 2008, sottoscriveva insieme _1
a e e una scrittura privata con la quale cedeva a Controparte_2 Parte_4 Parte_2 la proprietà dell'immobile sito in Cava de Tirreni, via della Corte n. 13, intestato alla Controparte_2 madre e alla sorella nonché la proprietà di un garage. Quale Parte_2 Controparte_1 corrispettivo per tali cessioni, riceveva numero 11 assegni dell'importo di € 10.000 e un Parte_1 altro assegno dell'importo di € 2,500,00 per la somma complessiva di € 112,500,00.
La scrittura privata prevedeva il diritto dei familiari del di continuare ad abitare l'immobile a _1 titolo gratuito per 24 mesi, fino ad agosto 2007, e con previsione di un canone di locazione mensile di €
1000 per il periodo successivo.
Alla scrittura privata veniva apposta anche una clausola di retrovendita che consentiva al di _1 potere riscattare l'immobile versando la somma di € 224.000,00.
Nell'atto di compravendita del 19 luglio 2008 viene indicato quale prezzo pattuito sia per l'acquisto dell'appartamento che del garage il minor importo di € 55.500,00 al fine di poter abbattere i costi notarili e fiscali, ma, come detto, dalla scrittura privata, allegata in atti e non disconosciuta dagli opponenti, il prezzo effettivo degli immobili compravenduti era di € 200.000,00. Le modalità di pagamento del prezzo, concordate dalle parti, prevedevano il versamento di € 81.500 al momento della sottoscrizione della scrittura privata e di € 118.500 al momento del rogito notarile.
pagina 3 di 12 Nell'atto di compravendita, all'art 6, si assumeva altresì, insieme agli altri venditori, Parte_1
l'obbligo di estinguere le rate del mutuo ipotecario che gravava sugli immobili ceduti.
Il successivamente al pagamento del prezzo dell'immobile, consegnava al alcuni _1 CP_3 degli assegni ricevuti dal per un importo di circa € 50,000/60.000 così estinguendo definitivamente CP_2 il debito maturato con lui.
All'esito del dibattimento, il Tribunale penale di Salerno, con sentenza n. 404 2019, assolveva il per le condotte di usura a lui ascritte relativamente ai fatti commessi dopo il 19.07.2005 CP_3 commesse in concorso con e dichiarava di non doversi procedere per le Parte_3 Controparte_2 condotte di usura commesse fino al 19.07.2005 in quanto estinte per intervenuta prescrizione;
inoltre dichiarava responsabili i del reato di cui all'art. 6441 c.p. CP_2
La sentenza di primo grado veniva impugnata e la Corte d'appello di Salerno, con sentenza nr. 128 del 2022, dichiarava nei confronti di il non doversi procedere per il reato di estorsione Controparte_3 ex art 629 cp, e dichiarava il non doversi procedere nei confronti di per il reato di usura per CP_2 intervenuta prescrizione del reato, verificatasi alla data del 20.06.2019.
2. Sintesi dei fatti processuali salienti e delle posizioni delle parti
Con decreto n.ro 143/08 il Tribunale di Salerno, sez. distaccata di Cava dei Tirreni, ingiungeva a
, e il pagamento della somma di € 22.880,00 in favore Parte_1 Controparte_1 Parte_2
quale rimborso della somma pagata per estinguere un mutuo con garanzia ipotecaria, Controparte_2 acceso dagli opponenti sull'immobile sito in Cava dei Tirreni, via della Corte 13 , successivamente ceduto e trasferito al con rogito per Notar del 19 luglio 2005 da nuda CP_2 Persona_1 Parte_2 proprietaria dell'immobile, e dai di lei figli e titolari del diritto di usufrutto. Parte_1 CP_1
Il ricorrente sosteneva di aver concordato con la banca un piano di rientro per estinguere l'obbligazione, pagando l'importo di cui al decreto ingiuntivo, al fine di evitare un'azione revocatoria della compravendita.
Tale obbligazione, però in base a quanto risulta dal contratto di compravendita, era a carico dei venditori opponenti, che rimanevano inadempienti.
Il piano rateale, che aveva concordato con la banca, prevedeva, al fine della estinzione del CP_2 debito pendente, il versamento della somma di € 17.000 a cui aggiungere i ratei residui per complessivi €
Per_ 1 1 Rispetto al reato di usura ex art. 644 c.p. il ctpm accertava un tasso soglia al di sopra del 20% ed un TEG al 135% per la prima parte della vicenda debitoria, nonché un tasso soglia sfiorante il 20% ed un TEG del 68%, per quanto ha riguardato la seconda parte, ovvero quella che ha coinvolto la casa di abitazione del _1
pagina 4 di 12 4.500,00; il versava altresì la somma di € 6.500 all'avvocato Simone Labonia, difensore della Parte_5
Banca mutuataria.
La relativa documentazione è regolarmente prodotta in atti, precisamente si tratta di due assegni, uno di € 6.500 all'ordine di Simone Labonia, emesso in data 31.03.2008 e l'altro di € 10.500 all'ordine della
Banca di Salerno emesso in data 30.04.2008 entrambi emessi da Controparte_2
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e Parte_2 Parte_1 Controparte_1 chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e spiegavano domanda riconvenzionale avente ad oggetto la rescissione del contratto di compravendita dell'immobile sopra descritto, sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 1448 c.c., in quanto gli opponenti-venditori all'epoca della stipula del contratto versavano in stato di bisogno, di cui l'opposto-compratore era pienamente consapevole e secondo la prospettazione di parti opponenti era altresì responsabile. Inoltre, chiedevano gli opponenti all'intestato tribunale di condannare e , in solido tra loro, al “…risarcimento del danno morale, patrimoniale ed Controparte_2 Pt_3 esistenziale e psichico nella misura di € 50,000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa”. si costituiva regolarmente in giudizio insieme a , eccependo, Controparte_2 Parte_3 relativamente alla domanda di rescissione della compravendita per lesione ultra dimidium, l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1449 c.c., nonché la infondatezza, avendo gli opponenti incassato tutte le somme indicate nella scrittura privata, sottoscritta da e da e da Parte_1 CP_1 Parte_2 CP_2 del luglio 2005, non disconosciuta dalle controparti.
[...]
chiamato in causa, deduceva di aver prestato al su richiesta dello stesso, la Parte_3 _1 somma di € 21.830,00, pertanto aveva emesso due assegni uno dell'importo di € 11.830,00 e l'altro di €
10.000,00 e li aveva girati ai figli, e , precisando inoltre che tali importi non erano mai stati CP_2 Per_3 restituiti.
Il deduceva che nonostante l'esborso ingente, continuava ad essere esposto con la CP_2 CP_4 per debiti a suo tempo contratti dal prima della vendita della casa e garantiti con l'ipoteca sulla casa _1 medesima.
Ed ancora, parte opposta precisava in memoria ex art. 183 I termine c.p.c. che per aver pagato debiti non suoi aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. 143/2008, rispetto al quale aveva avanzato istanza di provvisoria esecutività, che il Giudice però aveva rigettato;
inoltre, parte opposta reiterava la richiesta di restituzione delle somme sborsate per debiti esclusivi del _1
Sul punto parte opponente precisava che poiché lui e la di lui famiglia non riuscivano a pagare l'obbligazione relativa alle rate del mutuo, si offrì di provvedervi in cambio del Controparte_2 pagamento della pigione € 900,000 per la locazione dell'immobile fino a gennaio 2008.
Gli opponenti sostenevano di aver pagato al l'importo di € 27,000, di cui non hanno CP_2 prodotto alcuna prova, non più per le rate del mutuo, ma per il canone di locazione, in base alla scrittura pagina 5 di 12 privata;
pertanto nel caso di rigetto della domanda riconvenzionale di rescissione del contratto di compravendita chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo per intervenuta compensazione del credito ingiunto, ritenendo che nulla fosse dovuto al per la causale di cui al decreto ingiuntivo. CP_2
Sempre parte opponente non riteneva spirato il termine di prescrizione di un anno dell'azione di rescissione, in quanto al caso di specie bisognava applicare il termine più lungo previsto dall'art. 2947 co 3
c.c., essendo il contratto di compravendita stipulato in conseguenza del reato di usura ex art. 644 c.c., accertato sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello di Salerno.
Ancora, parte opponente non si limitava soltanto ad osservare che il termine di prescrizione applicabile era quello più lungo previsto per il reato di usura, ma sollevava anche l'eccezione di nullità del contratto, trattandosi di una compravendita avente causa illecita, pertanto nulla ai sensi dell'art. 1343 c.c.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dei la CP_2 prova testi e CTU, depositata il 27.11.2014.
Con ordinanza del 08.06.2020 il giudizio veniva sospeso in attesa della definizione di quello penale.
Conclusasi il processo penale con la sentenza della C App sopra richiamata, l'odierno giudizio veniva riassunto dagli opponenti e con decreto del 26.02.24 si fissava di comparizione parti per l'11.07.2024 innanzi allo scrivente magistrato, diventato nelle more assegnatario del procedimento.
Si avviava una fase di interlocuzione tra le parti per valutare la definizione transattiva del giudizio;
fase culminata nella proposta conciliativa ex art 185 bis cpc formulata con ordinanza del 12.12.2024; ma non si riusciva a pervenire ad una soluzione condivisa per le ragioni esposte dai difensori nell'udienza di verifica del 29.01.25, per cui la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc.
3. Considerazioni giuridiche
Iniziando dalla domanda di rescissione, proposta in via riconvenzionale da parti opponenti, la stessa va rigettata perché infondata.
Il CTU ha stimato il valore del compendio immobiliare alienato dagli opponenti alle controparti in
€ 236.000,00 alla data di stipula dell'atto, ossia nel 2005.
Ora, le parti hanno dedotto che il prezzo indicato nel rogito notarile del 19.07.05, pari ad €
55.000,00, fosse simulato per ragioni fiscali, mentre hanno regolato con separata scrittura privata i termini della compravendita, concordandone il prezzo complessivo in € 200.000,00 con patto di retrovendita ai venditori.
E' stato rappresentato dagli opponenti che i hanno versato agli alienanti il minor importo di CP_2
€ 112.500,00 con assegni;
il prezzo residuo non è stato versato perché posto a compensazione del debito maturato da verso il per la mancata restituzione della somma di € 11.250,00 Parte_1 CP_2 mutuatagli ad inizio aprile da oltre agli interessi a tasso usurario che avevano fatta lievitare Parte_3
l'importo ad € 80.000,00 alla data di stipula della scrittura privata. pagina 6 di 12 Pertanto, il ha versato l'intero prezzo, convenuto in € 200.000,00, in parte con assegni ed in CP_2 parte mediante compensazione col credito maturato con;
conseguendone la mancanza del Parte_1 requisito oggettivo della sproporzione tra le prestazioni, avuto riguardo al valore commerciale dell'immobile stimato dal CTU in € 236.000,00.
Piuttosto la compravendita del 19.07.05 è affetta da ben altro vizio patologico, la illiceità della causa ex art 1343 c.c. che configura un motivo di nullità del contratto ai sensi dell'art 1418 c.c.; nullità che è stata dedotta in subordine da parte opponente e che in ogni caso può essere rilevata d'ufficio dal giudice ed è imprescrittibile.
Infatti, i si sono determinati ad alienare l'immobile ed il garage a Controparte_5 CP_2
(intestazione richiesta di ), in quanto non era in grado di restituire
[...] Parte_3 Parte_1 il denaro ricevuto in prestito con gli interessi al ed allo stesso . Avendo ricevuto in CP_3 Parte_3 particolare da la somma di € 11.250,00 ad inizio aprile, aveva maturato un debito con lui e Parte_3 con il precedente mutuante, , lievitato a causa degli interessi fino ad € 80.000,00 a giugno del CP_3 medesimo anno;
per questo motivo, il con il consenso della madre e della _1 Parte_2 sorella , alienava il compendio immobiliare al al fine di acquisire la liquidità necessaria Controparte_1 CP_2 per estinguere l'esposizione debitoria.
Tuttavia, richiamando le sentenze penali sopra citate, gli interessi maturati superavano il tasso soglia di usura. Nella sentenza della C. Appello penale di Salerno nr. 128 del 2022 si è richiamato quanto accertato in primo grado ossia che “Quanto al tasso dei prestiti, la C.T.P. , ritualmente acquisita agli atti, ha Per_2 chiaramente delineato un tasso soglia al di sopra del 20% ed un TEG al 135% per la prima parte della vicenda debitoria, nonché un tasso soglia sfiorante il 20% ed un TEG del 68% per quanto ha riguardato la seconda parte, ovvero quella che ha coinvolto la casa di abitazione del Sussiste, dunque, _1 conclusivamente il delitto di usura contestato a i quali vanno prosciolti unicamente per il decorso CP_2 del termine prescrizionale secondo il calcolo in precedenza esposto…”.
Da tale decisione - che lo scrivente Tribunale può utilizzare come prova atipica, perché formatasi tra le medesime parti in causa in questo giudizio, all'esito del dibattimento in cui i ritenuti CP_2 responsabili ma prosciolti per prescrizione, hanno esercitato i loro diritti difensivi a mezzo dei difensori - emerge che il non potendo restituire il denaro mutuato con i relativi interessi perché era in crisi di _1 liquidità, eseguiva una datio in solutum alienando al creditore un compendio immobiliare in luogo del denaro
(cfr. Cassazione sentenza n 68/83, in cui, in un caso similare, la cessione di un immobile in luogo del denaro è stata qualificata come datio in solutum).
Tuttavia, questa l'obbligazione pecuniaria era nulla per illiceità della causa ex art 1343 c.c., e non era dovuta in quanto aveva ad oggetto interessi usurari;
ne consegue la nullità della vendita ex art 1418 c.c.
pagina 7 di 12 perché disposta dal debitore per estinguere un'obbligazione illecita (spunti in tal senso sono contenuti in un precedente della S.C. di Cass. sent n 886/2020).
4. Conclusioni: effetti restitutori
La nullità della scrittura privata di compravendita del 19.7.25 2005 e del collegato rogito notarile, travolge tutto quanto pattuito all'interno di essa, sia la previsione del patto di riscatto dell'immobile venduto, trascorsi due anni dalla stipulazione del contratto, pagando l'importo ricevuto a titolo di prezzo, maggiorato del tasso di interesse previsto sia per mese che per frazione di mese dell'0.5%, sia la previsione dell'obbligo a carico dei di pagare l'importo di € 1000,00 a titolo di locazione degli immobili ceduti a _1 far data dal 20 luglio 2007 (contratto di locazione).
Dalla nullità della vendita discende il riacquisto del possesso giuridico degli immobili da parte degli opponenti, che d'altro canto hanno sempre mantenuto la disponibilità materiale dei beni senza soluzione di continuità.
Il Tribunale non può obbligare gli opponenti a restituire a il prezzo ricevuto, pari ad € Parte_3
112,500,00 perché non richiesto dall'opposto Nella comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2 si è limitato a difendersi dalle domande avversarie, eccependo la prescrizione della domanda di rescissione Pers del contratto, in ogni caso la infondatezza nel merito tanto della opposizione a uanto della domanda riconvenzionale, ma non è stata formulata una domanda subordinata di restituzione di quanto versato quale prezzo della compravendita, nel caso di accoglimento della domanda avversaria di rescissione del contratto.
Neppure è possibile condannare gli opponenti al rimborso dell'importo del D.I. versato dal CP_2 per estinguere i ratei del mutuo ipotecario gravante sugli immobili per i seguenti motivi: nell'art 6 del contratto di compravendita - di cui si dichiara la nullità con questa sentenza - gli alienanti hanno assunto l'obbligo di versare i ratei di muto residui, ma non vi hanno ottemperato. per cui la banca mutuante li ha costituiti in mora, al pari di nuovo proprietario, il quale, per evitare l'azione revocatoria Controparte_2 preannunciata dall'istituto bancario ha estinto l'obbligazione versando gli assegni di € 10.500, alla Banca ed
€ 6.500 all'avvocato Labonia, allegati in atti.
A cagione della pronuncia di nullità dell'atto di compravendita, l'obbligazione di cui all'art 6 è venuta meno ed il pagamento estintivo eseguito dal è divenuto privo di causa giuridica, poiché egli CP_2 non era proprietario degli immobili su cui gravava la garanzia ipotecaria per il mutuo fondiario concesso dalla ai venditori. CP_4
In altri termini, nel contratto di compravendita del 19.07.05 si prevede l'obbligo a carico dei venditori di estinguere i ratei di mutuo residui (art 6 del contratto di compravendita), ma non vi hanno ottemperato;
ha estinto tale debito mediante stipula di un atto transattivo con la Controparte_2 CP_4 con ricorso monitorio, il ha chiesto il rimborso delle somme versate alla adducendo CP_2 CP_4
l'inadempimento dei venditori all'obbligazione assunta nell'art. 6 del contratto. Tuttavia, per effetto della pagina 8 di 12 pronuncia di nullità della compravendita, che ha effetti retroattivi, il non è più proprietario degli CP_2 immobili e l'obbligazione di cui all'art 6 è divenuta priva di effetti. Ne consegue che la causale dedotta nel ricorso monitorio è venuta meno.
In caso di pagamenti effettuati in forza di un contratto poi dichiarato nullo, l'unico rimedio di riequilibrio delle sfere patrimoniali dei contraenti è l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Infatti, il ha eseguito ad un terzo un pagamento estintivo dei debiti dei venditori opponenti, determinando CP_2 un arricchimento di costoro con corrispondente depauperamento del disponente CP_2
Trattasi di ipotesi definita dalla dottrina di arricchimento “indiretto” o “imposto”, che discende proprio dal vantaggio patrimoniale nella sfera di un soggetto che si verifica a cagione dell'adempimento di un'obbligazione del disponente nei confronti di un terzo.
Tuttavia, il non ha richiesto l'indennizzo da ingiustificato arricchimento in via subordinata CP_2 nel corso del giudizio. Il Tribunale rammenta il principio di diritto enunciato dalle Sez. U con sentenza n.
22404 del 13/09/2018 secondo cui “Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”.
Ebbene, il in comparsa di costituzione si è limitata a chiedere il rigetto dell'opposizione a CP_2
D.I. e della domanda riconvenzionale ex adverso dedotta, mentre nella memoria primo termine ex art 183 co
6 cpc, in risposta alla domanda di rescissione della compravendita promossa dagli opponenti, ha dedotto testualmente “Cosi ricostruita la fattispecie giuridica per la denegata ipotesi di accoglimento delle fantasiose tesi di controparte, resta incontrovertibile un fatto: IL RISPOLI HA PAGATO DEBITI NON SUOI E SOLO PERQ
UESTI ESBORSI HA CHIESTO ED OTTENUTO L'OPPOSTO D.I. Anche ed a prescindere dall'esito dell'azione penale e della consequenziale rescissione del contratto di vendita dell'immobile, egli avrà il diritto ad ottenerne la restituzione”.
Invece la parte avrebbe dovuto chiedere, almeno in subordine, nella prima memoria istruttoria,
l'indennizzo da ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. In mancanza di espressa indicazione della parte, il Tribunale non può riqualificare la domanda di restituzione da inadempimento contrattuale del nell'actio ex art 2041 c.c. che si basa su presupposti fattuali e giuridici differenti. CP_2
Ulteriori considerazioni vanno svolte con riguardo all'eccezione di compensazione del debito ingiunto con il decreto n 143/08 con il credito costituito dal pagamento della somma di € 27.000,00 versata dagli opponenti a titolo di canoni di locazione dell'immobile a far data dal 2007 secondo le pattuizioni contenute nella scrittura privata del 19.07.05.
L'eccezione di compensazione resta assorbita dalla revoca del D.I., ma in ogni caso occorre spendere considerazioni su questo pagamento vantato dagli opponenti. pagina 9 di 12 Essi hanno inteso provarlo a mezzo di testimoni. Ci si riferisce in particolare al teste
[...]
moglie di , che, escussa all'udienza del 13.3.2015 testualmente ha dichiarato Tes_1 Parte_1
“Nell'agosto del 2005 e fino a gennaio 2008 ho consegnato personalmente la somma mensile di €. 900,00 a CP_2
e/o per la locazione dell'abitazione….” “ …a volte mi accompagnava mio cognato
[...] Parte_3 Per_4
a volte sono andata con l'autobus visto che non guido”.
[...]
La prova testimoniale espletata è inammissibile ai sensi dell'art. 2726 c.c. in relazione all'art 2721
c.c. che vieta la testimonianza per provare un pagamento che ecceda la somma di € 2,58.
L'art 2724 c.c. com'è noto, prevede tre eccezioni a tale divieto:
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova;
Sul punto in giurisprudenza di legittimità è stato precisato che al divieto della prova testimoniale per il pagamento di somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c. è ammessa deroga, subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.
Orbene, non ricorre nel caso di specie alcuna delle tre causali che consente il ricorso alla prova testimoniale per comprovare il pagamento, ed in ogni caso ritiene il Tribunale inverosimile che i _1 abbiano eseguito pagamenti per i canoni di affitto non richiedendo quietanze di pagamento.
Infatti, le parti hanno nel corso del rapporto lasciato sempre traccia scritta dei loro accordi e dei loro pagamenti. Gli opponenti hanno sempre rilasciato assegni per eseguire i pagamenti, a volte risultati scoperti, ma altre volte incassati. Ci si riferisce a n 3 assegni circolari per l'importo complessivo di €
4.500,00 emessi da a favore di nonché all'importo di 2.076,04, versato Parte_2 Controparte_2 dal al e regolarmente quietanzato come da allegazione in atti. _1 CP_2
Orbene, stante questo modus operandi, appare inverosimile che i tre opponenti abbiano regolarmente pagato un affitto per rimanere in casa, per la ragguardevole somma di € 900,00 mensili senza mai farsi rilasciare alcuna quietanza.
Appare singolare che il che ha sempre avuto difficoltà ad onorare i debiti, accumulando in _1 pochi mesi un'esposizione tanto elevata da indurlo a vendere la casa di sua madre, avesse improvvisamente la liquidità tale da versare regolarmente € 900,00 ogni mese per ben trenta mesi.
Quindi, in disparte il profilo di inammissibilità della testimonianza, il Tribunale ritiene del tutto inattendibile la dichiarazione resa da e la reputa finalizzata esclusivamente ad assicurare un Testimone_1 pagina 10 di 12 vantaggio processuale agli opponenti, id est a consentire loro di supportare l'eccezione di compensazione di quanto versato con il debito ingiunto.
Secondo il Tribunale gli unici pagamenti eseguiti dagli opponenti sono quelli documentati, per l'importo complessivo di € 6576,04.
Infine, va rigettata la domanda formulata dagli opponenti di condanna degli opposti al risarcimento del danno, quantificato in citazione in € 50.000,00.
Detta domanda è infondata perché sfornita di qualsiasi riscontro probatorio. Ed invero, anche se gli opponenti hanno alienato i loro immobili perché spinti dal bisogno di ripianare la notevole esposizione debitoria maturata da , non va dimenticato che essi non hanno perso il possesso materiale Parte_1 dell'immobile che hanno continuato ad occupare, donde non si intende in cosa possa consistere il lamentato danno morale/esistenziale.
Anzi, per effetto della intestazione degli immobili a , gli opponenti hanno ottenuto Controparte_2 addirittura un vantaggio, non dovendosi più preoccupare del pagamento di tasse sull'immobile né dei ratei di mutuo fondiario, al quale ha provveduto proprio il CP_2
In considerazione delle modalità per cui il D.I. viene revocato, del fatto che il credito del è CP_2 fondato ma non può essere riconosciuto per motivi processuali, e del rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata da parte opponente, si ritiene che sussistano gravi ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio ex art 92 co 2 cpc nella versione novellata dalla C. Cost con sentenza n 77/18.
Le spese di CTU vengono poste a carico di entrambe le parti in misura del 50% cadauno.
PQM
1. In accoglimento dell'opposizione revoca il D.I. n 143/2008;
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti dichiara la nullità della scrittura privata e del contestuale contratto di compravendita redatto presso lo studio del Per_ notaio di in data 19 luglio 2008, con cui , , usufruttuari, e Controparte_6 Controparte_1
nuda proprietaria, hanno alienato a la proprietà Parte_2 Controparte_2 dell'immobile sito in Cava de Tirreni, via della Corte n. 13, il tutto riportato nel catasto del
Comune di Cava dè Tirreni al foglio 22 mappale 875 sub 3 via della Corte 13, int 3 cat A/2 cl 2 vani 5,5;
3. Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale spiegata dagli opponenti;
4. Compensa integralmente le spese di giudizio e pone a carico di entrambe le parti, in misura del
50% cadauno, le spese di CTU liquidate con separato decreto;
5. Manda al conservatore dei RR II competente la trascrizione della presente sentenza, capo n. 2), con esonero da ogni responsabilità; pagina 11 di 12 così deciso in Salerno
26.05.2025
Il Giudice
Dr Gustavo Danise
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