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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/08/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1030/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, riservata in decisione, previa trattazione scritta, nella data del 23.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Castrovillari (CS), via delle Bouganville n. 4 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Nicola Gasparro (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende con l'avv. Francesco Paolo Sgroia (PEC: , Email_2 giusta procura in atti RICORRENTE E
(già ) in persona Controparte_1 CP_2 del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in , via Dante P_
Alighieri N. 67 con l'avv. Caglioti Rosa Sabrina Antonella (PEC:
, dell'avvocatura interna, che la rappresenta e difende, Email_3 giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: Indennità di esclusività di dirigente medico Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 26/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo: I) di essere dipendente a tempo indeterminato della P_
, in qualità di Dirigente Farmacista con incarico professionale di base, in servizio presso
[...] la;
II) di avere svolto la propria attività lavorativa di Dirigente Parte_2
Farmacista, sottoscrivendo contratti individuali di lavoro con Aziende Sanitarie Pubbliche, maturando un'effettiva anzianità di servizio di oltre 20 anni;
III) di non essere mai stata sottoposta all'obbligatoria verifica da parte del Collegio Tecnico, prevista dall'art. 57, comma 2 lettera c), del CCNL Area Sanità 2016-2018; IV) di continuare a percepire l'indennità di
1 esclusività relativa alla fascia 5-15 anni, anziché quella relativa alla fascia superiore a quindici anni (comma 3 dell'art. 89 del predetto CCNL ); V) di essere vincolata all'incarico di base, in quanto, in violazione dell'art. 18 comma 2 del menzionato CCNL, non ancora sottoposta a valutazione, da parte del Collegio Tecnico;
VI) che con atto stragiudiziale di diffida notificato in data 17.10.2022, è stata intimata la Direzione Aziendale della all'avvio della Controparte_1 propria procedura di valutazione, in ordine al passaggio nella fascia superiore di indennità di esclusività, nonché a voler conferire incarico diverso da quello di base, stante un'anzianità di servizio pari ad anni 19 e mesi 5 (al tempo), con riserva di intraprendere ogni azione tendente al riconoscimento della effettiva attività svolta, rimasta senza esito;
VII) che in data 27.1.2023, l'azienda pubblicava Avviso interno per il conferimento – ex art. 22 del vigente CCNL dell'Area Sanità – di incarico temporaneo di sostituzione di direttore della Parte_3
(scadenza per la presentazione delle domande al 3.2.2023 individuando quali requisiti di ammissione: a) essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lettera d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico); VIII) che a causa della denunciata inerzia di parte datoriale la stessa ricorrente giammai avrebbe potuto partecipare al suddetto avviso, poiché non in possesso dei requisiti richiesti;
IX) di aver notificato ricorso in autotutela, volto alla sospensione/differimento del termine di scadenza di presentazione delle domande (previsto per la data del 3.2.2023) sino alla conclusione del procedimento di valutazione ed alla assegnazione di corretto incarico in capo alla Parte_4
; X) che con deliberazione n. 454 del 14.3.2023, il Commissario Straordinario della
[...]
, preso atto del parere del Direttore della Controparte_1 Parte_5
ha conferito ad altro Dirigente Farmacista l'incarico di sostituzione di
[...]
Responsabile della;
XI) che conseguentemente, in data Parte_2
24.3.2023 la ricorrente a mezzo del procuratore costituito notificava all'Azienda ricorso in autotutela/autodichia, con contestuale istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della L. n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i.; XII) di avere diritto al risarcimento dei danni, da parte dell' P_
, derivanti dalla mancata valutazione e dal mancato riconoscimento della corretta fascia
[...] di indennità di esclusività. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ a) accertare e dichiarare la violazione dell' art. 15 del D.Lgs 502/92 e s.m.i. , degli artt. 55 e ss. e 18 del CCNL Area Sanità 2016- 2018, degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2087c.c da parte dell e, pertanto, Controparte_1 riconoscere il diritto della dott.ssa FI all'attribuzione di incarico dirigenziale diverso dall'incarico professionale di base, ex art. 18, comma 1 II) lett. D), del CCNL Area Sanità 2016-2018, stante l'obbligatorietà, prevista dal comma 2 del medesimo articolo e la valutazione positiva ottenuta da parte del Collegio Tecnico. b) Per l'effetto, condannare l per il Controparte_1 danno da perdita di chance nei confronti della dott.ssa FI, in virtù del mancato conferimento del corretto incarico con conseguente risarcimento dei danni, così come quantizzato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, nella misura inferiore ritenuta di giustizia, somma da liquidarsi ove occorra anche in via equitativa, ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. sulla base del criterio probabilistico individuato;
condannare, altresì, se ritenuto, al conseguente risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c., per le ricadute del danno sulla futura carriera e sul trattamento pensionistico della lavoratrice. c) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 89, comma 3, e art. 57, comma 2 lettera c), del CCNL Area Sanità 2016-2018, del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.,
2 degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2087c.c. da parte dell e, per l'effetto, Controparte_1 obbligare l a nominare il Collegio Tecnico al fine della valutazione, ex art. 57, comma 2, P_ lett. C del CCNL Area Sanità 2016-2018, per il riconoscimento dell'istituto dell'indennità di esclusività per la fascia oltre i 15 anni. d) Per l'effetto, condannare l per il Controparte_1 danno da perdita di chance nei confronti della dott.ssa FI, in virtù dell'inerzia conclamatasi con la mancata valutazione ed il mancato riconoscimento della corretta fascia di indennità di esclusività, con conseguente risarcimento dei danni, così come quantizzato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, nella misura inferiore ritenuta di giustizia, somma da liquidarsi ove occorra anche in via equitativa, ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. sulla base del criterio probabilistico individuato;
condannare, altresì, se ritenuto, al conseguente risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. , per le ricadute del danno sulla futura carriera e sul trattamento pensionistico della lavoratrice. e) In ogni caso, condannare l'Asp di P_ resistente, in persona del Rappresentante Legale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese e competenze di lite, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. “ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' convenuta, P_ contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il presupposto sul quale la ricorrente fonda le proprie domande, e di cui chiede l'accertamento, è l'inadempimento da parte dell'azienda resistente dell'obbligo ex art. 57, comma 2 lettera c), del CCNL Area Sanità 2016-2018 del 19 Dicembre 2019, avente ad oggetto la valutazione del dirigente al termine del quindicesimo anno di servizio, ad opera del Collegio Tecnico.
3. La ricorrente sostiene, infatti, di avere prestato tale servizio con continuità sostanziale a far data dal 26 luglio 2001, stante la brevissima interruzione tra i contratti a tempo determinato stipulati prima dell'assunzione a tempo indeterminato il 28 giugno 2016.
4. Dall'esito positivo della valutazione del Collegio Tecnico discende il diritto del dirigente alla percezione da parte dell'azienda dell'indennità di esclusività di cui al comma 3 dell'art. 89 del predetto CCNL, diritto richiesto dalla ricorrente, ma nella specie, non acquisito alla scadenza del suo quindicesimo anno di attività lavorativa, ossia dalla data del 16 ottobre 2020, a causa del mancato esperimento della valutazione da parte del Collegio tecnico, da parte del datore di lavoro. L'obbligo di valutazione del dirigente da parte del Collegio Tecnico dopo il quindicesimo anno di attività e gli effetti ricollegati all'esito positivo della valutazione sono disciplinati rispettivamente dall'art. 59 co. 1 e 2 lett. c CCNL Sanità, rubricato “Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio tecnico:
1. La valutazione del Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto: a) della collaborazione interna e livello di partecipazione multiprofessionale nell'organizzazione dipartimentale;
b) dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate nello svolgimento delle attività professionali relative all'incarico affidato;
c) dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all'orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
3 d) dell'efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
e) della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all'uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;
f) della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi assegnati nonché i processi formativi e la selezione del personale;
g) della capacità di promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche aziendali;
h) delle attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio formativo, e nell'ambito dei programmi di formazione permanente aziendale;
i) del raggiungimento del minimo di credito formativo di cui alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali;
l) del rispetto del codice di comportamento di cui all'art. 54 decreto legislativo n. 165/2001 e del codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna azienda o ente, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici nonché delle direttive aziendali e dei relativi regolamenti;
m) delle valutazioni annuali conseguite, in seconda istanza dall'Organismo indipendente di valutazione;
n) delle eventuali indicazioni regionali.
2. L'esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti: a) per i dirigenti titolari di incarico diverso da quello di base e il cui termine sia scaduto, realizza la condizione per la conferma dell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro incarico della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale, economico e professionale, nel rispetto dell'art. 19 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa- Criteri e procedure) e dell'art. 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa- Criteri e procedure). Per i dirigenti neoassunti il cui incarico sia scaduto prima del compimento del quinto anno di servizio tale esito è finalizzato al progressivo ampliamento degli ambiti dell'incarico di base come previsto all'art. 18, comma 1, par. II, lettera d) (Tipologie d'incarico); b) per i dirigenti neoassunti, al termine del quinto anno realizza la condizione per il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività e per l'attribuzione di una diversa tipologia d'incarico come previsto dall'art. 18 comma 2, (Tipologie d'incarico); c) per i dirigenti che hanno già superato il quindicesimo anno, consente il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività al maturare dell'esperienza professionale richiesta”.
5. Sottolineando come la domanda avanzata dalla ricorrente, in ogni caso, sia diretta ad ottenere un risarcimento del danno anche a titolo di perdita di chance, subito in occasione dell'omesso esperimento, nei suoi confronti, della richiamata valutazione, il ricorso non può trovare accoglimento perché, al fine di verificare la sussistenza di un danno da perdita di chance, lamentato dalla ricorrente, sarebbe stato necessario che la stessa fornisse adeguata prova della circostanza che, qualora sottoposta a valutazione da parte della commissione tecnica di valutazione, la stessa sarebbe stata valutata con esito positivo. Questa conclusione è in linea con gli arresti giurisprudenziali più recenti della Suprema Corte in tema di danno da perdita di chance: “Il lavoratore/creditore che voglia ottenere i danni derivanti
4 dalla perdita di chance ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta…onde attivare quantomeno il risarcimento in maniera equitativa, atteso che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., presuppone pur sempre che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile” (Cass. SS. UU. n. 21678/2013; Cass civ. n. 23936/2019).
6. Tuttavia, essendo mancata la valutazione da parte datoriale non può ritenersi che la ricorrente abbia fornito adeguata prova atta a dimostrare che la stessa avrebbe superato con esito positivo la valutazione del collegio tecnico, per “il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività al maturare dell'esperienza professionale richiesta”, al fine di poter ritenere la sussistenza, in proprio favore, delle condizioni utili a ottenere l'indennità di esclusività, in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 15 anni.
7. Nel caso in esame la ricorrente chiede, come detto, che venga considerato l'intero periodo di lavoro effettuato sin dall'inizio della sua attività lavorativa ancorché a tempo determinato nel 2001 e la stessa documenta di aver ottenuto la valutazione ex art. 59 CCNL di comparto, con esito Con positivo, presso l'Asp di Cosenza, come da deliberazione n. 729 del 2014 della richiamata (doc. all. 10 del ricorso). Per gli anni successivi manca la prova del raggiungimento di tutti gli ulteriori requisiti richiamati nel citato articolo 59 e necessari per superare la predetta valutazione ed ottenere l'indennità di esclusività, per la fascia oltre 15 anni. Le sole valutazioni annuali (all. 23 del ricorso) non possono essere sufficienti per ritenere che la ricorrente avrebbe ottenuto la valutazione positiva di 15 anni di attività lavorativa prestata in regime di esclusività al fine di accedere alla superiore fascia di retribuzione. Risultano in atti le valutazioni di soli 8 anni di lavoro ed ancorché le stesse si riferiscano all'ordinaria attività di lavoro, mancano gli elementi per poter ritenere integrati gli altri requisiti quali l'aver effettuato attività di ricerca, aver raggiunto i crediti formativi, aver diffuso o implementato le linee guida e tutto quanto previsto dal citato art. 59 CCNL di comparto.
8. In tale contesto, pertanto, non è possibile ritenere integrata la prova della sussistenza dell'invocato diritto vantato dalla ricorrente con conseguente rigetto della domanda.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna FI al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Pt_1 Cont 1300,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di .
Vibo Valentia, 5.8.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, riservata in decisione, previa trattazione scritta, nella data del 23.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Castrovillari (CS), via delle Bouganville n. 4 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Nicola Gasparro (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende con l'avv. Francesco Paolo Sgroia (PEC: , Email_2 giusta procura in atti RICORRENTE E
(già ) in persona Controparte_1 CP_2 del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in , via Dante P_
Alighieri N. 67 con l'avv. Caglioti Rosa Sabrina Antonella (PEC:
, dell'avvocatura interna, che la rappresenta e difende, Email_3 giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: Indennità di esclusività di dirigente medico Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 26/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo: I) di essere dipendente a tempo indeterminato della P_
, in qualità di Dirigente Farmacista con incarico professionale di base, in servizio presso
[...] la;
II) di avere svolto la propria attività lavorativa di Dirigente Parte_2
Farmacista, sottoscrivendo contratti individuali di lavoro con Aziende Sanitarie Pubbliche, maturando un'effettiva anzianità di servizio di oltre 20 anni;
III) di non essere mai stata sottoposta all'obbligatoria verifica da parte del Collegio Tecnico, prevista dall'art. 57, comma 2 lettera c), del CCNL Area Sanità 2016-2018; IV) di continuare a percepire l'indennità di
1 esclusività relativa alla fascia 5-15 anni, anziché quella relativa alla fascia superiore a quindici anni (comma 3 dell'art. 89 del predetto CCNL ); V) di essere vincolata all'incarico di base, in quanto, in violazione dell'art. 18 comma 2 del menzionato CCNL, non ancora sottoposta a valutazione, da parte del Collegio Tecnico;
VI) che con atto stragiudiziale di diffida notificato in data 17.10.2022, è stata intimata la Direzione Aziendale della all'avvio della Controparte_1 propria procedura di valutazione, in ordine al passaggio nella fascia superiore di indennità di esclusività, nonché a voler conferire incarico diverso da quello di base, stante un'anzianità di servizio pari ad anni 19 e mesi 5 (al tempo), con riserva di intraprendere ogni azione tendente al riconoscimento della effettiva attività svolta, rimasta senza esito;
VII) che in data 27.1.2023, l'azienda pubblicava Avviso interno per il conferimento – ex art. 22 del vigente CCNL dell'Area Sanità – di incarico temporaneo di sostituzione di direttore della Parte_3
(scadenza per la presentazione delle domande al 3.2.2023 individuando quali requisiti di ammissione: a) essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lettera d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico); VIII) che a causa della denunciata inerzia di parte datoriale la stessa ricorrente giammai avrebbe potuto partecipare al suddetto avviso, poiché non in possesso dei requisiti richiesti;
IX) di aver notificato ricorso in autotutela, volto alla sospensione/differimento del termine di scadenza di presentazione delle domande (previsto per la data del 3.2.2023) sino alla conclusione del procedimento di valutazione ed alla assegnazione di corretto incarico in capo alla Parte_4
; X) che con deliberazione n. 454 del 14.3.2023, il Commissario Straordinario della
[...]
, preso atto del parere del Direttore della Controparte_1 Parte_5
ha conferito ad altro Dirigente Farmacista l'incarico di sostituzione di
[...]
Responsabile della;
XI) che conseguentemente, in data Parte_2
24.3.2023 la ricorrente a mezzo del procuratore costituito notificava all'Azienda ricorso in autotutela/autodichia, con contestuale istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della L. n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i.; XII) di avere diritto al risarcimento dei danni, da parte dell' P_
, derivanti dalla mancata valutazione e dal mancato riconoscimento della corretta fascia
[...] di indennità di esclusività. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ a) accertare e dichiarare la violazione dell' art. 15 del D.Lgs 502/92 e s.m.i. , degli artt. 55 e ss. e 18 del CCNL Area Sanità 2016- 2018, degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2087c.c da parte dell e, pertanto, Controparte_1 riconoscere il diritto della dott.ssa FI all'attribuzione di incarico dirigenziale diverso dall'incarico professionale di base, ex art. 18, comma 1 II) lett. D), del CCNL Area Sanità 2016-2018, stante l'obbligatorietà, prevista dal comma 2 del medesimo articolo e la valutazione positiva ottenuta da parte del Collegio Tecnico. b) Per l'effetto, condannare l per il Controparte_1 danno da perdita di chance nei confronti della dott.ssa FI, in virtù del mancato conferimento del corretto incarico con conseguente risarcimento dei danni, così come quantizzato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, nella misura inferiore ritenuta di giustizia, somma da liquidarsi ove occorra anche in via equitativa, ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. sulla base del criterio probabilistico individuato;
condannare, altresì, se ritenuto, al conseguente risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c., per le ricadute del danno sulla futura carriera e sul trattamento pensionistico della lavoratrice. c) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 89, comma 3, e art. 57, comma 2 lettera c), del CCNL Area Sanità 2016-2018, del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.,
2 degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2087c.c. da parte dell e, per l'effetto, Controparte_1 obbligare l a nominare il Collegio Tecnico al fine della valutazione, ex art. 57, comma 2, P_ lett. C del CCNL Area Sanità 2016-2018, per il riconoscimento dell'istituto dell'indennità di esclusività per la fascia oltre i 15 anni. d) Per l'effetto, condannare l per il Controparte_1 danno da perdita di chance nei confronti della dott.ssa FI, in virtù dell'inerzia conclamatasi con la mancata valutazione ed il mancato riconoscimento della corretta fascia di indennità di esclusività, con conseguente risarcimento dei danni, così come quantizzato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, nella misura inferiore ritenuta di giustizia, somma da liquidarsi ove occorra anche in via equitativa, ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. sulla base del criterio probabilistico individuato;
condannare, altresì, se ritenuto, al conseguente risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. , per le ricadute del danno sulla futura carriera e sul trattamento pensionistico della lavoratrice. e) In ogni caso, condannare l'Asp di P_ resistente, in persona del Rappresentante Legale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese e competenze di lite, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. “ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' convenuta, P_ contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il presupposto sul quale la ricorrente fonda le proprie domande, e di cui chiede l'accertamento, è l'inadempimento da parte dell'azienda resistente dell'obbligo ex art. 57, comma 2 lettera c), del CCNL Area Sanità 2016-2018 del 19 Dicembre 2019, avente ad oggetto la valutazione del dirigente al termine del quindicesimo anno di servizio, ad opera del Collegio Tecnico.
3. La ricorrente sostiene, infatti, di avere prestato tale servizio con continuità sostanziale a far data dal 26 luglio 2001, stante la brevissima interruzione tra i contratti a tempo determinato stipulati prima dell'assunzione a tempo indeterminato il 28 giugno 2016.
4. Dall'esito positivo della valutazione del Collegio Tecnico discende il diritto del dirigente alla percezione da parte dell'azienda dell'indennità di esclusività di cui al comma 3 dell'art. 89 del predetto CCNL, diritto richiesto dalla ricorrente, ma nella specie, non acquisito alla scadenza del suo quindicesimo anno di attività lavorativa, ossia dalla data del 16 ottobre 2020, a causa del mancato esperimento della valutazione da parte del Collegio tecnico, da parte del datore di lavoro. L'obbligo di valutazione del dirigente da parte del Collegio Tecnico dopo il quindicesimo anno di attività e gli effetti ricollegati all'esito positivo della valutazione sono disciplinati rispettivamente dall'art. 59 co. 1 e 2 lett. c CCNL Sanità, rubricato “Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio tecnico:
1. La valutazione del Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto: a) della collaborazione interna e livello di partecipazione multiprofessionale nell'organizzazione dipartimentale;
b) dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate nello svolgimento delle attività professionali relative all'incarico affidato;
c) dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all'orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
3 d) dell'efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
e) della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all'uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;
f) della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi assegnati nonché i processi formativi e la selezione del personale;
g) della capacità di promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche aziendali;
h) delle attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio formativo, e nell'ambito dei programmi di formazione permanente aziendale;
i) del raggiungimento del minimo di credito formativo di cui alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali;
l) del rispetto del codice di comportamento di cui all'art. 54 decreto legislativo n. 165/2001 e del codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna azienda o ente, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici nonché delle direttive aziendali e dei relativi regolamenti;
m) delle valutazioni annuali conseguite, in seconda istanza dall'Organismo indipendente di valutazione;
n) delle eventuali indicazioni regionali.
2. L'esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti: a) per i dirigenti titolari di incarico diverso da quello di base e il cui termine sia scaduto, realizza la condizione per la conferma dell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro incarico della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale, economico e professionale, nel rispetto dell'art. 19 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa- Criteri e procedure) e dell'art. 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa- Criteri e procedure). Per i dirigenti neoassunti il cui incarico sia scaduto prima del compimento del quinto anno di servizio tale esito è finalizzato al progressivo ampliamento degli ambiti dell'incarico di base come previsto all'art. 18, comma 1, par. II, lettera d) (Tipologie d'incarico); b) per i dirigenti neoassunti, al termine del quinto anno realizza la condizione per il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività e per l'attribuzione di una diversa tipologia d'incarico come previsto dall'art. 18 comma 2, (Tipologie d'incarico); c) per i dirigenti che hanno già superato il quindicesimo anno, consente il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività al maturare dell'esperienza professionale richiesta”.
5. Sottolineando come la domanda avanzata dalla ricorrente, in ogni caso, sia diretta ad ottenere un risarcimento del danno anche a titolo di perdita di chance, subito in occasione dell'omesso esperimento, nei suoi confronti, della richiamata valutazione, il ricorso non può trovare accoglimento perché, al fine di verificare la sussistenza di un danno da perdita di chance, lamentato dalla ricorrente, sarebbe stato necessario che la stessa fornisse adeguata prova della circostanza che, qualora sottoposta a valutazione da parte della commissione tecnica di valutazione, la stessa sarebbe stata valutata con esito positivo. Questa conclusione è in linea con gli arresti giurisprudenziali più recenti della Suprema Corte in tema di danno da perdita di chance: “Il lavoratore/creditore che voglia ottenere i danni derivanti
4 dalla perdita di chance ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta…onde attivare quantomeno il risarcimento in maniera equitativa, atteso che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., presuppone pur sempre che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile” (Cass. SS. UU. n. 21678/2013; Cass civ. n. 23936/2019).
6. Tuttavia, essendo mancata la valutazione da parte datoriale non può ritenersi che la ricorrente abbia fornito adeguata prova atta a dimostrare che la stessa avrebbe superato con esito positivo la valutazione del collegio tecnico, per “il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività al maturare dell'esperienza professionale richiesta”, al fine di poter ritenere la sussistenza, in proprio favore, delle condizioni utili a ottenere l'indennità di esclusività, in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 15 anni.
7. Nel caso in esame la ricorrente chiede, come detto, che venga considerato l'intero periodo di lavoro effettuato sin dall'inizio della sua attività lavorativa ancorché a tempo determinato nel 2001 e la stessa documenta di aver ottenuto la valutazione ex art. 59 CCNL di comparto, con esito Con positivo, presso l'Asp di Cosenza, come da deliberazione n. 729 del 2014 della richiamata (doc. all. 10 del ricorso). Per gli anni successivi manca la prova del raggiungimento di tutti gli ulteriori requisiti richiamati nel citato articolo 59 e necessari per superare la predetta valutazione ed ottenere l'indennità di esclusività, per la fascia oltre 15 anni. Le sole valutazioni annuali (all. 23 del ricorso) non possono essere sufficienti per ritenere che la ricorrente avrebbe ottenuto la valutazione positiva di 15 anni di attività lavorativa prestata in regime di esclusività al fine di accedere alla superiore fascia di retribuzione. Risultano in atti le valutazioni di soli 8 anni di lavoro ed ancorché le stesse si riferiscano all'ordinaria attività di lavoro, mancano gli elementi per poter ritenere integrati gli altri requisiti quali l'aver effettuato attività di ricerca, aver raggiunto i crediti formativi, aver diffuso o implementato le linee guida e tutto quanto previsto dal citato art. 59 CCNL di comparto.
8. In tale contesto, pertanto, non è possibile ritenere integrata la prova della sussistenza dell'invocato diritto vantato dalla ricorrente con conseguente rigetto della domanda.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna FI al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Pt_1 Cont 1300,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di .
Vibo Valentia, 5.8.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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