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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
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RG. 6911/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa LA ZO Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott. Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6911/2022 del Ruolo Generale Affari non Contenziosi, riservata all'udienza del 13.05.2025, avente ad oggetto: ricorso per l'assegnazione di quota di pensione di reversibilità vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Pierfrancesco Cupido e Massimiliano Cupido, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Manuela Miraglia, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
n. q. di Ente Subentrante all'ex Controparte_2
in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Roberto Maisto CP_3
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.09.2022, la sig.ra adiva il Tribunale di Napoli al fine di Parte_1 chiedere ed ottenere una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto Persona_1 in Roma il 02.08.2022. In particolare, parte ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio – nel 1983 - con il e che Per_1 la cessazione degli effetti civili dello stesso veniva pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 3202/2002, pubblicata il 28.01.2002. Tale sentenza disponeva a favore della la corresponsione, a carico del di un assegno Pt_1 Per_1 divorzile pari ad € 750,00 mensili. Parte ricorrente deduceva, altresì, che il in data 01.07.2007, contraeva nuovo matrimonio con la Per_1 sig.ra , dalla quale si è poi separato consensualmente con omologa del 03.10.2014. Controparte_1 CP Infine, evidenziava che il dipendente della BNL, percepiva dall' la relativa pensione, ad Per_1 oggi riconosciuta – in termini di reversibilità – alla sola . CP_1 Dunque, agiva affinchè venisse riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità e si procedesse all'assegnazione, in favore della ricorrente, della quota del 75% in considerazione egli elementi all'uopo evidenziati. Precisamente, parte ricorrente evidenziava che:
“a) Il matrimonio tra la ricorrente ed il de cuius è durato circa vent'anni (celebrato nel 1983 e sciolto con sentenza del 2002). Nella specie la pacifica convivenza tra i coniugi è durata 13 anni (la separazione è stata pronunziata del 1996 – cfr sent. di divorzio) durante i quali la coppia ha dato alla luce due figli
e Per_2 Persona_3 b) La ricorrente non ha redditi propri e confidava unicamente sulla corresponsione dell'assegno divorzile versato dall'ex marito e rivalutato da ultimo a circa euro 1.160. Quanto innanzi è facilmente desumibile dall'esame dell'Unico 2022 della ricorrente (che si produce) ed in particolare dal raffronto fra il quadro RN1 ove riportato un reddito complessivo di appena euro 13.932 ed il quadro RC7 ove risulta che l'intero predetto importo di 13.932 proviene da “assegno del coniuge”.
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c) In senso opposto la convivenza la sig.ra ed il de cuius è durata appena 7 anni dal luglio 2007 CP_1 al settembre 2014 (allorché si è consensualmente separata con provvedimento di omologata del Tribunale di Civitavecchia del 3/10/14) d) La ha una posizione economica solida dal momento che già percepisce una pensione per aver CP_1 svolto l'attività di infermiera. Inoltre è anche proprietaria di diversi beni immobili”.
Si costituiva, in proprio e nell'interesse del figlio minore la sig.ra Persona_4 Controparte_1 che deduceva di essere la coniuge superstite del e di percepire, insieme al figlio, la Persona_1 pensione di reversibilità (rispettivamente nella quota del 60% e del 20%). Specificamente, parte resistente deduceva di aver iniziato una convivenza stabile e continuativa con il nel 1997 presso l'abitazione di quest'ultimo sita in Roma, alla Via Teodosio Macrobio Persona_1 n. 33, poi divenuta casa coniugale a seguito del matrimonio celebrato in data 01.07.2007 e durato sino alla morte occorsa in data 02.08.2022. Chiariva, all'uopo, che l'unione con il sarebbe durata 25 anni;
che avrebbe una condizione Per_1 economica meno agiata rispetto a quella della e che anche il figlio minore sarebbe percettore Pt_1 della suddetta pensione. Pertanto, chiedeva di escludere dal conteggio delle ripartizioni di quote tra le coniugi quella spettante al Per_ figlio minore pari al 20% e di rigettare la domanda della come formulata;
chiedeva, poi, Pt_1 in riconvenzionale, di attribuire in suo favore l'80% della quota di reversibilità da ripartirsi con la Per_
, sottratto il 20% detenuto dal figlio minore e di riconoscere alla il 20% del Pt_1 Pt_1 60% della pensione di reversibilità spettante al coniuge, pari al 12% dell'intera pensione. Il tutto con vittoria di spese di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante la mala fede e la colpa grave con cui avrebbe agito la sig.ra . Pt_1
Si costituiva in giudizio l' che, riportandosi a quanto Controparte_2 evidenziato dal reparto amministrativo nella relazione istruttoria allegata, si rimetteva al Tribunale per quanto attiene alla determinazione delle quote.
Il Tribunale ammetteva, all'udienza del 31.01.2024, le istanze istruttorie (specificamente prova testimoniale); all'udienza del 21.10.2024, tuttavia, la difesa di parte resistente rinunciava all'unico teste ammesso e la rinuncia veniva espressamente accettata dalla difesa di parte ricorrente.
Dunque, all'udienza del 13.05.2025, la causa veniva rimessa al Collegio ai fini della decisione, con concessione dei termini di legge.
In punto di diritto, va osservato, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, l. 898/1970, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - (cfr. Cass. Sez. I n. 13041 del 9.12.1992; Cass. Sez. I n. 23880 del 19.09.2008) - sia il coniuge superstite che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità.
I presupposti normativi per l'ottenimento della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto si identificano, in base all'art. 13 L. 74/1987, nella libertà di stato del coniuge divorziato beneficiario richiedente, il quale non deve, infatti, aver contratto nuove nozze;
nella titolarità in capo a costui di assegno divorzile ex art. 5 l. 898/1970 (da intendersi, a norma dell'art. 5 L. 263/2005, come intervenuto riconoscimento dell'assegno da parte del Tribunale); infine, nell'anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio.
La questione più complessa attiene, invero, all'individuazione dei criteri di ripartizione del trattamento pensionistico tra le aventi diritto, in ipotesi di concorso tra la ex-coniuge e la vedova, posto che, in merito, il legislatore ha fatto riferimento, unicamente, alla durata del vincolo matrimoniale. Secondo l'indirizzo interpretativo estensivo, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, la durata del vincolo ricomprende per l'ex coniuge il periodo tra la celebrazione del matrimonio e lo scioglimento dello stesso (incluso, pertanto, il periodo di separazione personale ( cfr. Cass. 15164/2003) e, per la vedova, deve intendersi anticipato all'eventuale convivenza more uxorio precedente alla celebrazione delle nuove nozze (cfr. Cass. 15148/2003), con la precisazione che tale convivenza deve essere caratterizzata dalla coabitazione, da una relazione di comunione materiale e morale e da una certa stabilità e continuità temporale ( cfr. Cass. Sez. I n. 26358 del 7.12. 2011). In conformità alla pronuncia n. 419/99 della Corte Costituzionale, nonché all'orientamento consolidato tra i Supremi Giudici (cfr. tra le molte altre: Cass. 30.3.2004 n. 6272), l'art. 9, comma 3, L. 898/70 va interpretato nel senso che l'elemento temporale della durata dei matrimoni, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del giudice, deve essere affiancato da ulteriori elementi correttivi
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della proporzione matematica, in ottica di maggiore equità economica e sociale. Esso, pertanto, è criterio preminente ma non esclusivo per il calcolo delle quote della pensione di reversibilità spettanti agli eventi diritto e deve essere ponderato anche attraverso ulteriori elementi, quali le condizioni economiche delle parti e l'ammontare dell'assegno goduto dal divorziato prima del decesso dell'ex coniuge. In sostanza la ripartizione deve essere effettuata considerando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità corrisposto, allo scopo di porre il superstite al riparo dell'eventualità di uno stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla scomparsa del coniuge (cfr. ex multis Cass. 23379/04; 6272/04; 1057/02). Sempre, secondo i giudici di legittimità, “ In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali “ ( cfr. tra le molte altre Cass. Sez. I n. 10638 del 9.05.2007; Cass. Sez. I n. 10391 del 21.06.2012; Cass. Sez. I n. 16093 del 21.09.2012).
Quanto, invece, alla decorrenza del diritto della ricorrente alla percezione della pensione nella quota CP_ stabilita in suo favore, l'obbligo dell di erogare il trattamento pensionistico deve essere fatto decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del coniuge deceduto. Il soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è l'Ente erogatore e non il coniuge superstite che abbia già riscosso la pensione di reversibilità per intero, soggetto che con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna alla corresponsione degli arretrati difetta di legittimazione passiva. Sul punto i giudici di legittimità ( cfr. Cass. Sez. I n. 2092 del 31.01.2007; Cass. Sez. L n. 22259 del 27.09.2013) hanno affermato, infatti, che: "Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso".
Si tratta, inoltre, di una sentenza costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato ( cfr. Cass. 2092/2007; Cass. n. 23862/2008).
Tanto premesso in punto di diritto, ai fini di una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in precedenza sinteticamente riportati, è opportuno, preliminarmente, riportare tutte le circostanze emergenti dalle non contestate allegazioni - documentali e non - delle parti . Per quanto riguarda la ricorrente, va evidenziato che: 1) ha contratto matrimonio con il Parte_1 il 12.03.1983; 2) dal matrimonio sono nati 2 figli ed Per_1 Persona_5 Persona_3 maggiorenni ed economicamente indipendenti); 3) il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3202/2002 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes ed ha riconosciuto all'istante il diritto all'assegno di divorzio, quantificato all'epoca nella somma mensile di € 750,00; 4) Parte_1
non ha contratto un nuovo matrimonio (vedi certificazione agli atti).
[...]
In ordine alla posizione della moglie superstite, va detto che: 1) contraeva Controparte_1 matrimonio con il l'01.07.2007; 2) dal matrimonio con il deceduto il 02.08.2022, Per_1 Per_1Per_ nasceva 1 figlio, 3) deduce di essersi separata consensualmente dal marito con accordo omologato nel 2014.
Per quanto riguarda le rispettive situazioni patrimoniali, va rilevato che la ricorrente ha quale unica fonte di reddito l'assegno divorzile (cfr. allegata documentazione dell'Agenzia delle Entrate), a nulla rilevando all'uopo le proprietà di cui sarebbe titolare la di lei madre, come eccepito da parte resistente, posto che la
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sig.ra è ancora in vita e, dunque, nulla può né supporsi né presumersi in ordine alla gestione Per_6 della sua eredità né alle tempistiche. Parte resistente risulta essere percettrice di reddito da lavoro dipendente, con un introito annuale di circa € 20.000,00. Più precisamente, nel 2019 ha percepito un guadagno annuo di €29.328,00, nel 2020 di € 26.388,00 e nel 2021 di € 19.696,00 (cfr. Modelli 730 in atti). Risulta essere, altresì, proprietaria di più di un immobile, uno verosimilmente ad uso abitativo ed altro locato.
Ciò posto, risulta contestato tra le parti che il abbia iniziato una nuova convivenza more uxorio Per_1 con la seconda moglie nel 1997 e, cioè, almeno 10 anni prima di contrarre con lei il matrimonio. All'uopo, parte resistente asseriva di aver intrapreso, con il una convivenza stabile e duratura Per_1 dal 1997 presso l'abitazione dello stesso sita in Roma, alla Via Teodosio Macrobio n. 33, poi divenuta – in seguito al matrimonio – casa coniugale ed attuale residenza della con il figlio. CP_1 A tal fine, allegava:
- Una comunicazione del 28.02.1997, a firma del Dirigente dell'area personale della Parte_2
ove si evince il trasferimento della presso l'Ospedale San Giovanni Addolorata;
[...] CP_1
- N. 2 ricevute di ritorno – peraltro non pienamente leggibili – del 17.11.1997;
- Un'impegnativa del dott. con studio in Piazzale delle Medagli d'oro n. 7, che sarebbe a pochi Per_7 metri da Via Teodosio Macrobio, del 30.06.1997;
- La certificazione, a firma del dott. , ove questi individuerebbe il domicilio della CA alla Per_7 Via Teodosio Macrobio n. 33.
Ebbene, i suddetti elementi non possono essere ritenuti sufficienti a provare la convivenza more uxorio della CA con il dal 1997. Per_1 Invero, dalla documentazione allegata può unicamente desumersi che, nelle indicate date, la CP_1 aveva come residenza formale quella di Via Teodosio Marconi n. 7, ma non vi è alcun elemento probatorio che consente di ritenere che la effettivamente abitasse nella detta Via, che abitasse nel CP_1 medesimo appartamento del e, soprattutto, non vi è prova della stabilità e della continuità Per_1 temporale della convivenza, concentrandosi i suddetti documenti nel medesimo periodo, il 1997, a fronte di un matrimonio celebrato nel 2007. A tal fine sarebbe stata dirimente la prova testimoniale ammessa dal Collegio ma non espletata, prima per ripetute assenze del testimone, poi per rinuncia espressa. Pertanto, non avendo la resistente dato prova della dedotta convivenza tra lei ed il defunto marito prima del matrimonio, questa non può essere oggetto di calcolo nel presente giudizio ai fini della decorrenza.
Per_ Ciò posto, occorre, in via ulteriore, soffermarsi sulla posizione del figlio nato dall'unione della resistente e del defunto il 13.03.2006, di 19 anni. CP_1 Per_1 All'uopo deve evidenziarsi che, a norma del r.d.l. n. 636 del 1939, art. 13, conv. in l. n. 1272 del 1939, la pensione di reversibilità spetta al coniuge e figli superstiti che, al momento della morte del pensionato dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi;
la pensione di reversibilità è dunque un diritto che sorge in capo al coniuge e ai figli superstiti che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge, ciascuno dei quali è titolare del diritto per la quota di specifica spettanza ed è, dunque, legittimato a far valere tale diritto in giudizio (cfr., ex multiis, Cassazione civile sez. VI, 13/05/2019, n.12674). Dunque, in caso di morte del titolare di pensione di invalidità, la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo (cfr., Cassazione civile sez. VI, 19/12/2016, n.26181).
Ebbene, nel caso di specie, nato nel 2006, al momento del decesso del padre, occorso nel Persona_4 2022, era minorenne. Pertanto, in applicazione della norma di legge come sopra interpretata, deve riconoscersi una quota della suddetta pensione. In particolare, al figlio spetterà la quota del 20% che deve essere separata dal totale complessivo della pensione di reversibilità; la rimanenza andrà ripartita tra la , in qualità di percettrice Pt_1 dell'assegno divorzile, e della , in qualità di coniuge superstite. CP_1
A tal fine, il Tribunale ritiene che, nella fattispecie concreta, il calcolo della quote spettanti alla Pt_1 ed alla vada effettuato, a mente delle rispettive possibilità economiche e tenuto conto della durata CP_1 dei rispettivi matrimoni. Ed invero l'applicazione del mero calcolo matematico porta ad individuare in 19 anni la durata legale del matrimonio della ricorrente con il (dal 12.03.1983 al 28.01.2002) ed in 15 anni quella del Per_1
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matrimonio di con il (dal 01.07.2007 alla sua morte avvenuta il Controparte_1 Per_1 02.08.2022). Ciò comporta, stante la prevalenza della durata del matrimonio della prima moglie e considerate le rispettive condizioni economiche come sopra analizzate, partendo dal 100% della pensione di reversibilità e sottratta la quota del 20% attribuita al figlio un'attribuzione della quota del 50% Persona_4 sull'80% alla e del 30 % sull'80% alla . Pt_1 CP_1 Può, pertanto, disporsi la relativa attribuzione con effetto dal mese di settembre 2022, mese successivo al decesso di Persona_1
Va, dunque, accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la liquidazione delle somme alla CP_ stessa spettanti nonché l'emissione del relativo ordine di pagamento nei confronti dell nei termini di cui al dispositivo;
nonché, nei termini di cui sopra, quella riconvenzionale proposta dalla resistente e Per_ volta ad accertare la spettanza della quota al figlio
Deve, infine, rigettarsi la domanda proposta da parte resistente e volta alla condanna ex art. 96 c.p.c. della in quanto difetta la conditio sine qua non della soccombenza di quest'ultima. Pt_1
Tenuto conto dell'esito del giudizio, ricorrono, ex art. 92 c.p.c. le ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede: CP_
• Accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell' di corrispondere ad , nata a [...] il [...], quale Parte_1 ex coniuge, e con decorrenza dal mese di Settembre 2022, la quota del 50% sull'80% della pensione di reversibilità erogata a seguito del decesso di (deceduto il Persona_1 02.08.2022), oltre ai successivi futuri incrementi nella medesima proporzione ed a
[...]
, nata a [...] il [...], quale coniuge superstite, la quota del CP_1 30% sull'80% della pensione di oltre ai successivi futuri incrementi nella Persona_1 medesima proporzione;
CP_
• Accoglie la domanda riconvenzionale di parte resistente e dichiara l'obbligo dell' di corrispondere a nato a [...] il [...] la quota del 20% sul 100% della Persona_4 pensione di reversibilità di oltre ai successivi futuri incrementi nella Persona_1 medesima proporzione;
• Rigetta le ulteriori domande;
• Compensa le spese del giudizio tra tutte le parti.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 19 settembre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
LA ZO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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RG. 6911/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa LA ZO Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott. Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6911/2022 del Ruolo Generale Affari non Contenziosi, riservata all'udienza del 13.05.2025, avente ad oggetto: ricorso per l'assegnazione di quota di pensione di reversibilità vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Pierfrancesco Cupido e Massimiliano Cupido, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Manuela Miraglia, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
n. q. di Ente Subentrante all'ex Controparte_2
in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Roberto Maisto CP_3
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.09.2022, la sig.ra adiva il Tribunale di Napoli al fine di Parte_1 chiedere ed ottenere una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto Persona_1 in Roma il 02.08.2022. In particolare, parte ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio – nel 1983 - con il e che Per_1 la cessazione degli effetti civili dello stesso veniva pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 3202/2002, pubblicata il 28.01.2002. Tale sentenza disponeva a favore della la corresponsione, a carico del di un assegno Pt_1 Per_1 divorzile pari ad € 750,00 mensili. Parte ricorrente deduceva, altresì, che il in data 01.07.2007, contraeva nuovo matrimonio con la Per_1 sig.ra , dalla quale si è poi separato consensualmente con omologa del 03.10.2014. Controparte_1 CP Infine, evidenziava che il dipendente della BNL, percepiva dall' la relativa pensione, ad Per_1 oggi riconosciuta – in termini di reversibilità – alla sola . CP_1 Dunque, agiva affinchè venisse riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità e si procedesse all'assegnazione, in favore della ricorrente, della quota del 75% in considerazione egli elementi all'uopo evidenziati. Precisamente, parte ricorrente evidenziava che:
“a) Il matrimonio tra la ricorrente ed il de cuius è durato circa vent'anni (celebrato nel 1983 e sciolto con sentenza del 2002). Nella specie la pacifica convivenza tra i coniugi è durata 13 anni (la separazione è stata pronunziata del 1996 – cfr sent. di divorzio) durante i quali la coppia ha dato alla luce due figli
e Per_2 Persona_3 b) La ricorrente non ha redditi propri e confidava unicamente sulla corresponsione dell'assegno divorzile versato dall'ex marito e rivalutato da ultimo a circa euro 1.160. Quanto innanzi è facilmente desumibile dall'esame dell'Unico 2022 della ricorrente (che si produce) ed in particolare dal raffronto fra il quadro RN1 ove riportato un reddito complessivo di appena euro 13.932 ed il quadro RC7 ove risulta che l'intero predetto importo di 13.932 proviene da “assegno del coniuge”.
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c) In senso opposto la convivenza la sig.ra ed il de cuius è durata appena 7 anni dal luglio 2007 CP_1 al settembre 2014 (allorché si è consensualmente separata con provvedimento di omologata del Tribunale di Civitavecchia del 3/10/14) d) La ha una posizione economica solida dal momento che già percepisce una pensione per aver CP_1 svolto l'attività di infermiera. Inoltre è anche proprietaria di diversi beni immobili”.
Si costituiva, in proprio e nell'interesse del figlio minore la sig.ra Persona_4 Controparte_1 che deduceva di essere la coniuge superstite del e di percepire, insieme al figlio, la Persona_1 pensione di reversibilità (rispettivamente nella quota del 60% e del 20%). Specificamente, parte resistente deduceva di aver iniziato una convivenza stabile e continuativa con il nel 1997 presso l'abitazione di quest'ultimo sita in Roma, alla Via Teodosio Macrobio Persona_1 n. 33, poi divenuta casa coniugale a seguito del matrimonio celebrato in data 01.07.2007 e durato sino alla morte occorsa in data 02.08.2022. Chiariva, all'uopo, che l'unione con il sarebbe durata 25 anni;
che avrebbe una condizione Per_1 economica meno agiata rispetto a quella della e che anche il figlio minore sarebbe percettore Pt_1 della suddetta pensione. Pertanto, chiedeva di escludere dal conteggio delle ripartizioni di quote tra le coniugi quella spettante al Per_ figlio minore pari al 20% e di rigettare la domanda della come formulata;
chiedeva, poi, Pt_1 in riconvenzionale, di attribuire in suo favore l'80% della quota di reversibilità da ripartirsi con la Per_
, sottratto il 20% detenuto dal figlio minore e di riconoscere alla il 20% del Pt_1 Pt_1 60% della pensione di reversibilità spettante al coniuge, pari al 12% dell'intera pensione. Il tutto con vittoria di spese di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante la mala fede e la colpa grave con cui avrebbe agito la sig.ra . Pt_1
Si costituiva in giudizio l' che, riportandosi a quanto Controparte_2 evidenziato dal reparto amministrativo nella relazione istruttoria allegata, si rimetteva al Tribunale per quanto attiene alla determinazione delle quote.
Il Tribunale ammetteva, all'udienza del 31.01.2024, le istanze istruttorie (specificamente prova testimoniale); all'udienza del 21.10.2024, tuttavia, la difesa di parte resistente rinunciava all'unico teste ammesso e la rinuncia veniva espressamente accettata dalla difesa di parte ricorrente.
Dunque, all'udienza del 13.05.2025, la causa veniva rimessa al Collegio ai fini della decisione, con concessione dei termini di legge.
In punto di diritto, va osservato, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, l. 898/1970, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - (cfr. Cass. Sez. I n. 13041 del 9.12.1992; Cass. Sez. I n. 23880 del 19.09.2008) - sia il coniuge superstite che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità.
I presupposti normativi per l'ottenimento della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto si identificano, in base all'art. 13 L. 74/1987, nella libertà di stato del coniuge divorziato beneficiario richiedente, il quale non deve, infatti, aver contratto nuove nozze;
nella titolarità in capo a costui di assegno divorzile ex art. 5 l. 898/1970 (da intendersi, a norma dell'art. 5 L. 263/2005, come intervenuto riconoscimento dell'assegno da parte del Tribunale); infine, nell'anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio.
La questione più complessa attiene, invero, all'individuazione dei criteri di ripartizione del trattamento pensionistico tra le aventi diritto, in ipotesi di concorso tra la ex-coniuge e la vedova, posto che, in merito, il legislatore ha fatto riferimento, unicamente, alla durata del vincolo matrimoniale. Secondo l'indirizzo interpretativo estensivo, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, la durata del vincolo ricomprende per l'ex coniuge il periodo tra la celebrazione del matrimonio e lo scioglimento dello stesso (incluso, pertanto, il periodo di separazione personale ( cfr. Cass. 15164/2003) e, per la vedova, deve intendersi anticipato all'eventuale convivenza more uxorio precedente alla celebrazione delle nuove nozze (cfr. Cass. 15148/2003), con la precisazione che tale convivenza deve essere caratterizzata dalla coabitazione, da una relazione di comunione materiale e morale e da una certa stabilità e continuità temporale ( cfr. Cass. Sez. I n. 26358 del 7.12. 2011). In conformità alla pronuncia n. 419/99 della Corte Costituzionale, nonché all'orientamento consolidato tra i Supremi Giudici (cfr. tra le molte altre: Cass. 30.3.2004 n. 6272), l'art. 9, comma 3, L. 898/70 va interpretato nel senso che l'elemento temporale della durata dei matrimoni, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del giudice, deve essere affiancato da ulteriori elementi correttivi
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della proporzione matematica, in ottica di maggiore equità economica e sociale. Esso, pertanto, è criterio preminente ma non esclusivo per il calcolo delle quote della pensione di reversibilità spettanti agli eventi diritto e deve essere ponderato anche attraverso ulteriori elementi, quali le condizioni economiche delle parti e l'ammontare dell'assegno goduto dal divorziato prima del decesso dell'ex coniuge. In sostanza la ripartizione deve essere effettuata considerando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità corrisposto, allo scopo di porre il superstite al riparo dell'eventualità di uno stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla scomparsa del coniuge (cfr. ex multis Cass. 23379/04; 6272/04; 1057/02). Sempre, secondo i giudici di legittimità, “ In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali “ ( cfr. tra le molte altre Cass. Sez. I n. 10638 del 9.05.2007; Cass. Sez. I n. 10391 del 21.06.2012; Cass. Sez. I n. 16093 del 21.09.2012).
Quanto, invece, alla decorrenza del diritto della ricorrente alla percezione della pensione nella quota CP_ stabilita in suo favore, l'obbligo dell di erogare il trattamento pensionistico deve essere fatto decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del coniuge deceduto. Il soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è l'Ente erogatore e non il coniuge superstite che abbia già riscosso la pensione di reversibilità per intero, soggetto che con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna alla corresponsione degli arretrati difetta di legittimazione passiva. Sul punto i giudici di legittimità ( cfr. Cass. Sez. I n. 2092 del 31.01.2007; Cass. Sez. L n. 22259 del 27.09.2013) hanno affermato, infatti, che: "Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso".
Si tratta, inoltre, di una sentenza costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato ( cfr. Cass. 2092/2007; Cass. n. 23862/2008).
Tanto premesso in punto di diritto, ai fini di una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in precedenza sinteticamente riportati, è opportuno, preliminarmente, riportare tutte le circostanze emergenti dalle non contestate allegazioni - documentali e non - delle parti . Per quanto riguarda la ricorrente, va evidenziato che: 1) ha contratto matrimonio con il Parte_1 il 12.03.1983; 2) dal matrimonio sono nati 2 figli ed Per_1 Persona_5 Persona_3 maggiorenni ed economicamente indipendenti); 3) il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3202/2002 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes ed ha riconosciuto all'istante il diritto all'assegno di divorzio, quantificato all'epoca nella somma mensile di € 750,00; 4) Parte_1
non ha contratto un nuovo matrimonio (vedi certificazione agli atti).
[...]
In ordine alla posizione della moglie superstite, va detto che: 1) contraeva Controparte_1 matrimonio con il l'01.07.2007; 2) dal matrimonio con il deceduto il 02.08.2022, Per_1 Per_1Per_ nasceva 1 figlio, 3) deduce di essersi separata consensualmente dal marito con accordo omologato nel 2014.
Per quanto riguarda le rispettive situazioni patrimoniali, va rilevato che la ricorrente ha quale unica fonte di reddito l'assegno divorzile (cfr. allegata documentazione dell'Agenzia delle Entrate), a nulla rilevando all'uopo le proprietà di cui sarebbe titolare la di lei madre, come eccepito da parte resistente, posto che la
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sig.ra è ancora in vita e, dunque, nulla può né supporsi né presumersi in ordine alla gestione Per_6 della sua eredità né alle tempistiche. Parte resistente risulta essere percettrice di reddito da lavoro dipendente, con un introito annuale di circa € 20.000,00. Più precisamente, nel 2019 ha percepito un guadagno annuo di €29.328,00, nel 2020 di € 26.388,00 e nel 2021 di € 19.696,00 (cfr. Modelli 730 in atti). Risulta essere, altresì, proprietaria di più di un immobile, uno verosimilmente ad uso abitativo ed altro locato.
Ciò posto, risulta contestato tra le parti che il abbia iniziato una nuova convivenza more uxorio Per_1 con la seconda moglie nel 1997 e, cioè, almeno 10 anni prima di contrarre con lei il matrimonio. All'uopo, parte resistente asseriva di aver intrapreso, con il una convivenza stabile e duratura Per_1 dal 1997 presso l'abitazione dello stesso sita in Roma, alla Via Teodosio Macrobio n. 33, poi divenuta – in seguito al matrimonio – casa coniugale ed attuale residenza della con il figlio. CP_1 A tal fine, allegava:
- Una comunicazione del 28.02.1997, a firma del Dirigente dell'area personale della Parte_2
ove si evince il trasferimento della presso l'Ospedale San Giovanni Addolorata;
[...] CP_1
- N. 2 ricevute di ritorno – peraltro non pienamente leggibili – del 17.11.1997;
- Un'impegnativa del dott. con studio in Piazzale delle Medagli d'oro n. 7, che sarebbe a pochi Per_7 metri da Via Teodosio Macrobio, del 30.06.1997;
- La certificazione, a firma del dott. , ove questi individuerebbe il domicilio della CA alla Per_7 Via Teodosio Macrobio n. 33.
Ebbene, i suddetti elementi non possono essere ritenuti sufficienti a provare la convivenza more uxorio della CA con il dal 1997. Per_1 Invero, dalla documentazione allegata può unicamente desumersi che, nelle indicate date, la CP_1 aveva come residenza formale quella di Via Teodosio Marconi n. 7, ma non vi è alcun elemento probatorio che consente di ritenere che la effettivamente abitasse nella detta Via, che abitasse nel CP_1 medesimo appartamento del e, soprattutto, non vi è prova della stabilità e della continuità Per_1 temporale della convivenza, concentrandosi i suddetti documenti nel medesimo periodo, il 1997, a fronte di un matrimonio celebrato nel 2007. A tal fine sarebbe stata dirimente la prova testimoniale ammessa dal Collegio ma non espletata, prima per ripetute assenze del testimone, poi per rinuncia espressa. Pertanto, non avendo la resistente dato prova della dedotta convivenza tra lei ed il defunto marito prima del matrimonio, questa non può essere oggetto di calcolo nel presente giudizio ai fini della decorrenza.
Per_ Ciò posto, occorre, in via ulteriore, soffermarsi sulla posizione del figlio nato dall'unione della resistente e del defunto il 13.03.2006, di 19 anni. CP_1 Per_1 All'uopo deve evidenziarsi che, a norma del r.d.l. n. 636 del 1939, art. 13, conv. in l. n. 1272 del 1939, la pensione di reversibilità spetta al coniuge e figli superstiti che, al momento della morte del pensionato dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi;
la pensione di reversibilità è dunque un diritto che sorge in capo al coniuge e ai figli superstiti che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge, ciascuno dei quali è titolare del diritto per la quota di specifica spettanza ed è, dunque, legittimato a far valere tale diritto in giudizio (cfr., ex multiis, Cassazione civile sez. VI, 13/05/2019, n.12674). Dunque, in caso di morte del titolare di pensione di invalidità, la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo (cfr., Cassazione civile sez. VI, 19/12/2016, n.26181).
Ebbene, nel caso di specie, nato nel 2006, al momento del decesso del padre, occorso nel Persona_4 2022, era minorenne. Pertanto, in applicazione della norma di legge come sopra interpretata, deve riconoscersi una quota della suddetta pensione. In particolare, al figlio spetterà la quota del 20% che deve essere separata dal totale complessivo della pensione di reversibilità; la rimanenza andrà ripartita tra la , in qualità di percettrice Pt_1 dell'assegno divorzile, e della , in qualità di coniuge superstite. CP_1
A tal fine, il Tribunale ritiene che, nella fattispecie concreta, il calcolo della quote spettanti alla Pt_1 ed alla vada effettuato, a mente delle rispettive possibilità economiche e tenuto conto della durata CP_1 dei rispettivi matrimoni. Ed invero l'applicazione del mero calcolo matematico porta ad individuare in 19 anni la durata legale del matrimonio della ricorrente con il (dal 12.03.1983 al 28.01.2002) ed in 15 anni quella del Per_1
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matrimonio di con il (dal 01.07.2007 alla sua morte avvenuta il Controparte_1 Per_1 02.08.2022). Ciò comporta, stante la prevalenza della durata del matrimonio della prima moglie e considerate le rispettive condizioni economiche come sopra analizzate, partendo dal 100% della pensione di reversibilità e sottratta la quota del 20% attribuita al figlio un'attribuzione della quota del 50% Persona_4 sull'80% alla e del 30 % sull'80% alla . Pt_1 CP_1 Può, pertanto, disporsi la relativa attribuzione con effetto dal mese di settembre 2022, mese successivo al decesso di Persona_1
Va, dunque, accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la liquidazione delle somme alla CP_ stessa spettanti nonché l'emissione del relativo ordine di pagamento nei confronti dell nei termini di cui al dispositivo;
nonché, nei termini di cui sopra, quella riconvenzionale proposta dalla resistente e Per_ volta ad accertare la spettanza della quota al figlio
Deve, infine, rigettarsi la domanda proposta da parte resistente e volta alla condanna ex art. 96 c.p.c. della in quanto difetta la conditio sine qua non della soccombenza di quest'ultima. Pt_1
Tenuto conto dell'esito del giudizio, ricorrono, ex art. 92 c.p.c. le ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede: CP_
• Accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell' di corrispondere ad , nata a [...] il [...], quale Parte_1 ex coniuge, e con decorrenza dal mese di Settembre 2022, la quota del 50% sull'80% della pensione di reversibilità erogata a seguito del decesso di (deceduto il Persona_1 02.08.2022), oltre ai successivi futuri incrementi nella medesima proporzione ed a
[...]
, nata a [...] il [...], quale coniuge superstite, la quota del CP_1 30% sull'80% della pensione di oltre ai successivi futuri incrementi nella Persona_1 medesima proporzione;
CP_
• Accoglie la domanda riconvenzionale di parte resistente e dichiara l'obbligo dell' di corrispondere a nato a [...] il [...] la quota del 20% sul 100% della Persona_4 pensione di reversibilità di oltre ai successivi futuri incrementi nella Persona_1 medesima proporzione;
• Rigetta le ulteriori domande;
• Compensa le spese del giudizio tra tutte le parti.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 19 settembre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
LA ZO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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