Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 11/06/2025, n. 11489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11489 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11489/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14709/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14709 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Ida Migliardi, Stefano Comi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 3.2.2015 il ricorrente ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 91/1992.
Il Ministero dell’Interno, con decreto n. K10/-OMISSIS- del 4.7.2019, ha respinto la domanda dell’istante operando un rinvio per relationem agli atti istruttori e a quanto preannunciato nel preavviso di diniego ex art. 10- bis Legge n. 241/1990, da cui risulta che a carico del ricorrente sarebbe emerso un “ p.p. n. 2354/04-Mod. 21 iscritto presso la DDA di Genova, per il reato di cui all’art. 73 comma 1, d. P.R. 9.10.1990, n. 309 [Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope]”.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione. Lamenta, in particolare, il difetto di motivazione in quanto nel provvedimento finale non sarebbero stati specificati gli elementi che dimostrino come l’inserimento del ricorrente sia contrario all’interesse nazionale, considerato che a suo carico sarebbe emersa soltanto una notizia di reato risalente al 2004 e rimasta del tutto priva di seguito in quanto non concretizzatasi neanche in un procedimento penale, tanto che egli ha avuto contezza di tale segnalazione soltanto a seguito del preavviso di diniego non avendo mai ricevuto in precedenza alcuna comunicazione da parte dell’Autorità giudiziaria. Assume, inoltre, che il diniego sarebbe affetto anche da difetto d’istruttoria in quanto sarebbe stato necessario un più approfondito giudizio circa la complessiva condotta tenuta dal richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente e regolarmente integrato nel tessuto economico e sociale, avendo anche regolarmente acquistato un immobile nel 2008 nel quale risiede insieme alla moglie e ai due figli nati entrambi in Italia.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
In data 29.03.2025 la difesa erariale ha depositato una memoria difensiva.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.
Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei limiti del controllo di legittimità; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
3.- Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il provvedimento sia affetto dai denunciati vizi di illegittimità per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
Invero, dalla disamina del diniego impugnato – nonché degli atti istruttori a cui il provvedimento finale opera un rinvio per relationem - risulta che l’Amministrazione sia pervenuta ad un giudizio di inaffidabilità e mancata integrazione del richiedente nella comunità nazionale esclusivamente sulla base di un procedimento penale del 2004 per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d. P.R. 9.10.1990, n. 309 (Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Il ricorrente, per contro, eccepisce non solo di non aver mai riportato alcuna condanna, ma anche di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione relativamente alla pendenza del richiamato procedimento penale a suo carico, peraltro risalente al 2004.
Ebbene, con riguardo alla notevole risalenza nel tempo di tale circostanza ritenuta ostativa alla concessione della cittadinanza, si rende necessario rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza, condivisa anche da questa Sezione (cfr., tra le tante, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022), il decennio anteriore alla presentazione della domanda costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta, salvi i fatti di particolare gravità che possono essere apprezzati nel loro particolare valore “sintomatico” in quanto anche indicativi di tendenze caratteriali, potendo in tal caso essere considerati anche oltre il decennio (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, 5615/2015, 5917/21; cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2945, 2946, 4469 del 2022; cfr. con specifico riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale; nonché TAR Lazio, sez. II quater, 1833/2015, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2644/2022).
Ora, pacifico che tale vicenda del 2004 risulti temporalmente collocata oltre l’ordinario periodo di osservazione decennale antecedente all’istanza del 2015, osserva il Collegio che qualora l’Amministrazione, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità, avesse voluto attribuire carattere decisivo, ai fini del diniego della cittadinanza, a tale risalente vicenda nonostante il carattere “ultradecennale” della stessa, avrebbe quanto meno dovuto esplicitare esaustivamente, nella motivazione del decreto di rigetto, le concrete ragioni fondanti il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione del ricorrente nella comunità nazionale e, dunque, le concrete ragioni di interesse pubblico ritenute prevalenti sull’interesse privatistico del richiedente ad ottenere la cittadinanza, senza fare applicazione di automatismi ostativi mascherati da una motivazione stereotipata (cfr., in termini analoghi, la recente sentenza di questa Sezione n. 14297/2024).
Sotto altro profilo, inoltre, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia viziato dal denunciato difetto d’istruttoria laddove l’Amministrazione è pervenuta al diniego sulla base di una notizia di reato risalente al lontano 2004, senza dunque neanche compiere i dovuti approfondimenti in merito ai successivi sviluppi del procedimento penale, rispetto al quale il ricorrente, peraltro, ha eccepito di non averne mai avuto contezza sino alla comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis .
Del resto, sebbene sia indubitabile che le valutazioni relative all'accertamento di una responsabilità penale si pongano – per giurisprudenza costante condivisa anche da questa Sezione - su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, nondimeno si ritiene che l’omissione innanzi indicata denoti un grave deficit istruttorio idoneo a inficiare la legittimità dell’impugnato decreto di rigetto, siccome adottato sulla base di un quadro fattuale e documentale cristallizzato alla notizia di reato del 2004 e non adeguatamente aggiornato.
In ultima analisi, la laconica motivazione del decreto ministeriale unitamente alla incompleta rappresentazione dei fatti posti alla base dello stesso valgono a viziare, in accoglimento delle censure dedotte, l’impugnato decreto di rigetto.
Dalle considerazioni che precedono consegue dunque che, in accoglimento del ricorso proposto, il diniego di cittadinanza deve essere annullato.
Per l’effetto, l’Amministrazione, fatte salve le ulteriori determinazioni in merito, avrà l’obbligo di rivalutare, nei sensi sopra chiariti, la posizione complessiva del richiedente e la sua effettiva integrazione nel tessuto economico e sociale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto ed esplicitando adeguatamente nel corredo motivazionale del provvedimento finale le ragioni sottese all’eventuale diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza.
4.- La controvertibilità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Verico | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.