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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2631/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 24.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2631/2022, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Giuseppe Mario Lombardo;
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe A. Caltabiano;
-resistente-
Oggetto: differenze retributive per mansioni superiori, posizione Organizzativa di Alta
Professionalità, rimborso spese per missioni;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.4.2022 ha adito l'intestato Tribunale, Parte_1
premettendo di essere stato dipendente della fino al 15.12.2019 Parte_2 presso l'Avvocatura dell'Ente, con inquadramento nella categoria giuridica D3, fascia economica D7, con la qualifica di funzionario avvocato, e deducendo di aver svolto mansioni superiori di avvocato cassazionista, corrispondenti al superiore livello dirigenziale;
ha quindi chiesto il pagamento delle relative differenze retributive, nonché, in subordine, il pagamento della retribuzione per la Posizione Organizzativa di Alta Professionalità ricoperta, oltre al
1 rimborso delle spese sostenute per le missioni effettuate e autorizzate nell'interesse dell'Ente con il mezzo proprio.
A fondamento delle proprie ragioni ha esposto:
- di essersi occupato di “migliaia” di giudizi davanti a tutti i gradi di Giurisdizione, compresi quelli superiori, come risultante dal prospetto dei contenziosi seguiti dal 2006 al 2019;
- che, in particolare, con determina commissariale n. 18/2015 e con decreto del
[...]
n. 97/2017 gli erano stati affidati n. 2 incarichi di difesa innanzi alla Corte di CP_2
Cassazione, mentre con determinazione commissariale n. 208/2015 gli è stato assegnato n. 1 incarico innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo;
- che in base al Regolamento dell'Avvocatura della , Parte_2
approvato con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 131/04 e n. 154/04 e ss.mm., gli incarichi di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori avrebbero dovuto essere assegnati solo ad avvocati cassazionisti, inquadrati dall'art. 9 del Regolamento nel ruolo dirigenziale;
- che, avendo svolto di fatto le superiori mansioni, aveva maturato di diritto al pagamento delle relative differenze retributive calcolate sulla differenza tra la retribuzione prevista per la categoria D di inquadramento e quella per la qualifica dirigenziale;
- che, in ogni caso e in subordine, lo svolgimento di incarichi difensivi innanzi alle
Giurisdizioni Superiori avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, il diritto all'attribuzione di una Posizione Organizzativa di Alta Professionalità, istituita presso l'Avvocatura Provinciale nell'anno 2020, con conseguente riconoscimento del diritto alla relativa retribuzione di posizione;
- che per esigenze di servizio, su autorizzazione dell'Avvocato Capo, era stato costretto, per svolgere l'attività difensiva a lui demandata, ad utilizzare il mezzo proprio per presenziare alle udienze delle cause assegnategli nel circondario della Corte d'Appello di Catania, avendo, pertanto, diritto al rimborso delle spese affrontate, calcolate ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 della legge n. 836/1973 e dell'art. 8 della legge n. 417/1978 nella misura dell'indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.
Sulla scorta di tali premesse ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “A)
Accertare e dichiarare che l'avv. ha svolto mansioni superiori come indicato Parte_1 in parte motiva e per l'effetto condannare la al pagamento delle Parte_2
differenze retributive relative al periodo dal 01/01/2015 al 15/12/2019, quantificate in €
199.657,60 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino
2 all'effettivo soddisfo. B) In subordine accertare e dichiarare che l'avv. ha Parte_1
ricoperto funzioni e mansioni riferibili alla Posizione Organizzativa di Alta Professionalità di cui al Decreto Sindacale n. 53 del 2020, per tutte le motivazioni di cui sopra, e per l'effetto condannare la al pagamento della relativa retribuzione di Parte_2 posizione e di risultato quantificata nella somma di € 59.835,81 lordo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. C) Accertare
e dichiarare il diritto dell'avv. al rimborso delle spese sostenute per le Parte_1 missioni effettuate nell'interesse della e per l'effetto Parte_2 condannare la al pagamento della somma di € 1.553,81 oltre Parte_2 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. D) Condannare la , in persona del legale Parte_2
rappresentante al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio con distrazione delle stesse al sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la , la quale ha Parte_2
eccepito la prescrizione dei crediti maturati alla data del 06.07.2017, ossia anteriori al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo;
ha poi dedotto l'infondatezza o della domanda afferente allo svolgimento di mansioni superiori, non avendo parte ricorrente assolto l'onere di allegazione e prova dello svolgimento di attività presso le giurisdizioni superiori in modo prevalente sotto il profilo qualitativo e quantitativo, evidenziando l'insufficienza dell'assegnazione di appena tre incarichi in venti anni di servizio;
ha dedotto, altresì,
l'infondatezza della domanda avente ad oggetto la retribuzione derivante dalla Posizione
Organizzativa di Alta Professionalità, stante la mancata istituzione di tale P.O. prima del 2020; infine, ha escluso la rimborsabilità delle spese per l'uso del mezzo proprio stante l'abrogazione della normativa di rango primario richiamata dal ricorrente. L'Ente ha quindi concluso chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dei crediti maturati in data antecedente al 06.07.2017; - NEL MERITO: previo ogni eventuale necessario accertamento e declaratoria, anche incidentale, rigettare integralmente il ricorso ex adverso e le domande tutte ivi proposte, sia di accertamento sia di condanna, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
Con vittoria di competenze e spese del giudizio.”
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio.
3 A seguito di trasferimento presso altro Ufficio del giudice precedentemente titolare del procedimento, la causa è stata assegnata alla scrivente con provvedimento del 9.1.2025.
All'esito della udienza di discussione del 24.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni della parte ricorrente e della parte resistente di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, è definita con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, va esaminata ed accolta, nei termini di seguito esposti, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
Al riguardo, quanto alla domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive correlate al presunto svolgimento di mansioni superiori, nonché alla domanda subordinata di corresponsione della retribuzione per la P.O. di alta professionalità ricoperta, devono ritenersi prescritte, in assenza di prova del compimento di validi atti interruttivi, le pretese creditorie maturate in data antecedente il 6.7.2017, tenuto conto della data di notifica del ricorso all'Amministrazione convenuta avvenuta il 6.7.2022 (come dalla stessa affermato nella memoria di costituzione e non oggetto di contestazione da parte ricorrente).
Quanto, invece, alla domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per l'utilizzo del proprio mezzo nel corso di missioni relative allo svolgimento degli incarichi affidatigli, devono ritenersi prescritte le pretese creditorie maturate in data antecedente il 29.1.2010, tenuto conto, quali atti dotati di efficacia interruttiva della prescrizione, delle richieste di pagamento protocollate dall'ente resistente al n. 6026 del 29.1.2015 e al n. 4353 del
22.1.2020 (cfr. doc. 20 e 21 allegati al ricorso), oltre che della notifica del ricorso introduttivo del giudizio in data 6.7.2022, come già sopra rilevato.
3. Ciò posto, nel merito, il ricorso risulta infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
4. L'oggetto del giudizio impone di valutare in primo luogo la domanda avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni superiori dirigenziali di “Avvocato Cassazionista” da parte del ricorrente e il conseguente riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive, nei limiti della prescrizione.
4.1. In punto di diritto, va premesso che, secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte e in ossequio ai criteri generali di riparto degli oneri di allegazione e prova,
“il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli
4 deduce di avere concretamente svolto” (cfr. C. Cass. 8025/2003; C. Cass. 8993/2011). Ai fini di verificare la fondatezza della domanda, il giudice deve svolgere tre tipologie di accertamento.
In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte;
successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (cfr. C. Cass. 26233/2008; C. Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C.
Cass. 8589/2015; C. Cass. 4923/2016).
Alla stregua dei principi sin qui esposti, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, ha l'onere di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Con specifico riferimento al pubblico impiego, l'art. 52, co. 3, D.Lgs. 165/2001 espressamente delimita la configurabilità dello svolgimento di fatto di mansioni superiori al caso in cui dette mansioni siano state svolte “in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale”. Detta prevalenza, da accertarsi rigorosamente per la stessa ratio legis suddetta, deve essere specificatamente dimostrata dal lavoratore (cfr. Cass. n.
10027/2007). In tal senso, la Suprema Corte ha precisato che “In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 cod. civ.” (cfr. Cass. n.
27887/2009).
Tali principi sono stati espressi anche con riguardo allo svolgimento di funzioni dirigenziali da parte del funzionario avendo, sul punto, la Suprema Corte chiarito che “nel pubblico impiego contrattualizzato, in assenza di un atto formale di preposizione all'ufficio momentaneamente sprovvisto di titolare, affinché si possa configurare l'esercizio di fatto delle mansioni dirigenziali, con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico, è necessario che queste siano state svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con
5 l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni” (cfr. Cass. n. 752/2018; in senso conforme Cass. n.
135597/2009; Cass. n. 8529/2006).
Ne consegue che in nessun modo il giudice può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste dalla legge e dal CCNL di riferimento, che devono essere specificatamente dedotte e provate da chi le allega.
4.2. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di essersi “occupato di migliaia di giudizi davanti a tutti i gradi di Giurisdizione, compresi i giudizi innanzi alle Superiori
Giurisdizioni” e, in particolare, di essere stato “incaricato di difendere gli interessi dell'Ente non solo innanzi alle Corti territoriali (G.D.P., Tribunale, Corte d'Appello e TAR), ma anche innanzi al CGA di Palermo e la Suprema Corte di Cassazione, incarichi che non dovevano essere a lui assegnati, e costituenti un ulteriore carico di lavoro da lui eseguito con la consueta professionalità e competenza”. Più nel dettaglio, il ricorrente ha dedotto di essere stato formalmente incaricato di difendere l'Ente in due giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione (cfr. determina commissariale 18/2015 e decreto del Sindaco 97/2017 – doc. 5 e 6) e in un giudizio dinanzi al CGA Regione Sicilia (cfr. determina commissariale n. 208/2015 – doc. 7). Ha quindi rappresentato di essere un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e di aver di fatto svolto le mansioni di avvocato cassazionista, le quali sono ascritte alle funzioni dirigenziali secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Avvocatura della
[...]
. Parte_2
Il suddetto regolamento, all'art. 9 stabilisce che “gli avvocati Cassazionisti, inquadrati nella qualifica dirigenziale in applicazione delle vigenti norme, trattano i giudizi avanti alle
Giurisdizioni Superiori e quelli di maggiore complessità e rilevanza, oltre alle questioni consultive, loro assegnati dall'Avvocato capo. Il Cassazionista più anziano per iscrizione all'albo speciale degli avvocati degli enti pubblici sostituisce l'Avvocato capo in caso di assenza o impedimento”. Al successivo art. 10, rubricato “avvocati” è previsto che “gli Avvocati sono inquadrati nella categoria D, ai sensi della vigente contrattazione collettiva e trattano i giudizi di competenza dell'ente ad eccezione di quelli davanti alle Giurisdizioni Superiori;
essi trattano altresì le questioni consultive assegnate dall'Avvocato capo. […]” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Dalla disamina delle previsioni regolamentari emerge che la principale differenza tra l'“avvocato cassazionista”, appartenente al ruolo dirigenziale, e l'“avvocato”, inquadrato nella categoria D del CCNL funzioni locali, è determinata in relazione all'autorità giudiziaria innanzi
6 alla quale essi sono chiamati a svolgere la propria attività di patrocinio dell'ente (le
Giurisdizioni Superiori per il cassazionista e tutte le altre per l'avvocato), nonché in relazione al grado di complessità e rilevanza dei giudizi trattati, maggiore per il cassazionista rispetto all'avvocato semplice, risultando, invece, l'attività consultiva su questioni assegnate dall'Avvocato capo tipica di entrambe le qualifiche.
Parte ricorrente avrebbe dovunque dovuto allegare e provare di aver svolto con prevalenza i compiti propri della qualifica dirigenziale in discorso, dimostrando nello specifico di essersi occupato del patrocinio della presso le giurisdizioni superiori in Parte_2 modo preponderante rispetto all'attività svolta presso le altre giurisdizioni.
Tali oneri non sono invece stati soddisfatti, risultando il ricorso generico già solo in punto di allegazione e non avendo parte ricorrente addotto sotto il profilo assertivo elementi sufficienti a ritenere sussistenti i presupposti per lo svolgimento delle superiori mansioni.
4.3. Invero, in disparte da ogni considerazione in merito al richiamo alle declaratorie contrattuali del CCNL e alla specifica deduzione di compiti di responsabilità propri del dirigente, si è limitato genericamente ad affermare di aver portato a termine “migliaia Pt_1 di incarichi innanzi ad ogni grado di giurisdizione”, per poi dedurre di aver ricevuto tra il 2015
e il 2017 solo tre incarichi di difesa presso le giurisdizioni superiori, circostanza che non appare affatto sufficiente a dimostrare che il suddetto patrocinio sia stato svolto con prevalenza rispetto all'attività propria del livello di inquadramento. Al contrario, le specifiche circostanze di fatto dedotte in ricorso possono essere valutate unitamente alle risultanze del “Prospetto contenzioso dal 2006 al 2019” (cfr. doc. 3 di parte ricorrente) per affermare che l'attività presso le giurisdizioni superiori ha costituito in realtà una minima parte delle mansioni espletate dal ricorrente, di carattere pressoché episodico e del tutto priva della prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale richiesta dall'art. 52 del D.lgs. 165/2001. Si osserva infatti che il prospetto suddetto contiene una elencazione degli incarichi di difesa, che il ricorrente deduce essergli stati assegnati nel corso della sua attività, e in esso è indicato un solo giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione (cfr. pag. 25 del doc. 3 citato).
Nessuna specifica deduzione è stata, poi, compiuta dal ricorrente con riguardo alla maggiore complessità e rilevanza dei giudizi trattati, né lo stesso ha articolato in ricorso alcun capitolo di prova volto a dimostrare lo svolgimento di fatto di mansioni ascrivibili alla qualifica dirigenziale.
Il quadro assertivo e probatorio delineato appare, pertanto, inidoneo a fondare la domanda volta al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori di avvocato cassazionista e,
7 conseguentemente, al pagamento delle relative differenze retributive. La relativa domanda va quindi rigettata in quanto infondata.
5. Passando al vaglio della domanda subordinata avente ad oggetto la richiesta della retribuzione derivante da P.O. di Alta Professionalità, occorre innanzitutto evidenziare che, siccome statuito dalla Suprema Corte, “la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva;
ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa” (cfr. Cass. n. 8141/2018).
In termini generali, il riconoscimento della retribuzione correlata alla posizione organizzativa di fatto espletata dal dipendente presuppone, tuttavia, che quest'ultima sia stata istituita dall'amministrazione, dovendo precisarsi che tale istituzione non costituisce un obbligo per l'ente, ma è espressione di una scelta organizzativa da ascriversi all'ambito della discrezionalità in quanto dipendente da una valutazione delle proprie esigenze e dalla necessità del rispetto dei vincoli di bilancio (cfr. in tal senso Cass. n. 12556/2017; Cass. n. 11198/2015; cfr. anche Corte d'Appello di Catania n. 1090/2019).
In un caso del tutto analogo a quello di specie la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “l'istituto delle posizioni organizzative è rimesso alle autonome determinazioni dell'ente sia per ciò che concerne il numero delle stesse sia per ciò che concerne la loro distribuzione all'interno delle diverse strutture;
nessuna pretesa può, dunque, essere avanzata dai singoli dipendenti in quanto il conferimento del relativo incarico deve avvenire sulla base di una disciplina specificamente adottata da ogni amministrazione […] l'istituzione di una posizione organizzativa da parte dell'ente in un servizio rientra, dunque, nella piena discrezionalità organizzativa dell'amministrazione così come l'attribuzione dell'incarico a uno specifico dipendente”. Ne consegue che “è da escludere che prima dell'adozione di tale atto sia configurabile un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l'elevata probabilità di essere destinatario dell'incarico e l'irrilevanza, ai suddetti fini, di eventuali atti preparatori endoprocedimentali nonchè dell'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita (Cass. 29 maggio 2015, n. 11198; Cass. 15 giugno 2018, n. 15902
8 proprio in relazione alla disciplina dettata dal C.C.N.L. 31 marzo 1999, di revisione del sistema di classificazione del personale per il comparto delle regioni e delle autonomie locale;
è stato altresì affermato che, in tema di lavoro pubblico negli enti locali, il C.C.N.L. 31 marzo 1999, art. 8, nel prevedere la istituzione delle posizioni organizzative, pur non imponendo, come il contratto collettivo del comparto sanitario, che tali posizioni siano costituite "secondo le esigenze di servizio", non stabilisce un obbligo incondizionato per la
P.A., atteso che tale attività rientra nelle funzioni organizzative dell'ente che, in via generale,
e a prescindere dalle previsioni contrattuali, deve tener conto delle proprie esigenze e dei vincoli di bilancio che, altrimenti, non risulterebbero rispettati" (Cass. n. 11198/2015 cit.)”
(cfr. Cass. n. 14761/2022, che in parte motiva richiama anche Cass. n. 32950/2021).
5.1. Facendo applicazione dei superiori principi, nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda, stante l'assenza di un atto organizzativo che, prima del 2020, avesse istituito la Posizione Organizzativa di Alta Amministrazione in relazione alla quale il ricorrente ha avanzato le proprie pretese economiche.
Invero, come emerge dalla documentazione in atti, le due Posizioni Organizzative di Alta
Professionalità presso l'Avvocatura Provinciale indicate in ricorso, sono state istituite con
Decreto del Sindaco Metropolitano n. 79 del 3.4.2020 (cfr. doc. 9 allegato al ricorso) e, dunque, in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, avvenuta in data 15.12.2019. Tale circostanza, del resto, appare ammessa dallo stesso ricorrente, che in ricorso afferma che la P.O. di Alta Professionalità “veniva istituita presso l'Avvocatura
Provinciale soltanto nel corso dell'anno 2020”.
Alla luce di quanto sopra e in mancanza della dimostrazione dell'esistenza di preesistenti atti di istituzione di P.O., risulta privo di rilevanza il fatto che il ricorrente avesse ottenuto già nel 2002 parere favorevole dell'Avvocato Capo per l'attribuzione di una posizione organizzativa ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. b del CCNL (cfr. parere avvocato capo sulle posizioni, prot. n. 3300 del 2.12.2002, doc. 10 allegato al ricorso).
A ciò si aggiunga che, ad ogni modo, il ricorrente nulla ha specificamente dedotto in ordine a quali fossero gli obiettivi precipui correlati alla Posizione organizzativa per la quale chiede la retribuzione, quali fossero i relativi compiti che in esecuzione a tale P.O. avrebbe svolto, né è stato dimostrato o chiesto di dimostrare se tali compiti siano stati concretamente svolti.
La domanda del ricorrente di corresponsione della retribuzione per la P.O. di Alta
Professionalità non può, pertanto, essere accolta.
9 6. Parimenti infondata è la domanda afferente al rimborso per le spese sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio e parametrate all'indennità chilometrica.
Parte ricorrente fonda il diritto alla corresponsione delle superiori pretese economiche sulle previsioni di cui all'art. 15 della legge n. 836/1973 e di cui all'art. 8 della legge n.
417/1978, deducendo di essere stato debitamente autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio per recarsi presso gli uffici giudiziari ove svolgere l'attività di patrocinio dell'Ente.
6.1. Orbene, dispone il citato art. 15 l. 836/1973 che “Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di lire 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea.
L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.
Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto. […]”.
L'art. 8, comma 1, della L n. 417/1978, poi, ha stabilito che “La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo”, disponendo il successivo art. 9 che “Quando particolari esigenze di servizio lo impongano qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale”.
Successivamente, il d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, ha limitato il diritto al rimborso delle spese di trasferta per utilizzo del mezzo proprio da parte
10 dei pubblici dipendenti, stabilendo all'art. 6, comma 12, che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”.
La disposizione non ha direttamente riguardato l'art. 9 della legge n. 417 del 1978 che, in quanto non espressamente richiamato dal legislatore, potrebbe in astratto comportare che, ove l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente costituisca lo strumento per garantire un più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico, le amministrazioni, previo rilascio di un'attenta e responsabile autorizzazione, possono ancora avvalersi dell'istituto.
Tale soluzione tuttavia non pare accoglibile, in quanto contrastante con la ratio legis sottesa alla riforma, che trova riscontro nella relazione al disegno di legge di conversione del d.l. 78/2010, secondo cui “lo scopo ultimo del legislatore si sostanzia nel taglio della spese pubblica che, nel caso di specie, si traduce nella soppressione della misura dell'indennità chilometrica, ragguagliata al quinto del prezzo di un litro di benzina vigente al tempo, che rimborsava le spese per l'utilizzo del mezzo proprio”. Nel vagliare la portata della nuova previsione normativa, anche la Corte dei Conti, Sezioni riunite, in sede di controllo con la delibera n. 8 del 7 febbraio 2011, ha d'altra parte chiarito che “Opinando diversamente, l'art.
6, comma 12 della legge n. 122 del 2010 non avrebbe introdotto alcuna innovazione. Anche nel sistema pregresso, l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un'accurata valutazione dei benefici per l'ente (in merito, ad esempio al risparmio delle spese di pernottamento ove la località non potesse essere raggiunta nell'arco della giornata ovvero al costo del trasporto di documenti e materiali). Ritenere che l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio legittimi comunque il dipendente a conseguire il rimborso delle spese sostenute per
l'acquisto del carburante ovvero per il pagamento dei pedaggi autostradali equivarrebbe a neutralizzare l'intento di riduzione della spesa sotteso all'art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010. […] Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi.” (cfr. Corte dei Conti, n. 8/CONTR/11).
11 6.2. Ebbene, nel caso di specie deve in primo luogo osservarsi che le autorizzazioni all'uso del mezzo proprio dell'anno 2010 prodotte in atti dal ricorrente riportano tutte date successive al 31.5.2010, data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 e, dunque, rientrano nel periodo di applicazione del relativo divieto di legge (cfr. doc. 11 allegato al ricorso).
A ciò si aggiunga che, in relazione a tali autorizzazioni e alla relativa attività svolta, il ricorrente non ha dedotto nulla in ordine all'esistenza di previsioni speciali interne all'amministrazione facoltizzanti il rimborso spese, né alcuna previsione in tal senso è contenuta nel Regolamento interno dell'Avvocatura dell'ente. Neppure alcuna deduzione specifica è stata formulata da parte ricorrente in ordine alla circostanza che l'utilizzo del proprio mezzo fosse reso necessario per garantire un più efficace espletamento dell'attività o che il rimborso sia stato chiesto nel rispetto del limite derivante dal costo correlato all'utilizzo dei mezzi pubblici.
La domanda del ricorrente va, pertanto rigettata in quanto infondata.
7. In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso va integralmente rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente nella misura liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa determinato in ragione delle somme oggetto di domanda e dello scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M.
55/2014 e ss.mm. (fino ad € 260.000,00), tenuto conto delle fasi introduttiva, di studio, di trattazione e istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2631/2022 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso.
Condanna a rifondere in favore della le Parte_1 Parte_2
spese di lite, che si liquidano in € 6.697,50 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Catania, 25/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 24.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2631/2022, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Giuseppe Mario Lombardo;
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe A. Caltabiano;
-resistente-
Oggetto: differenze retributive per mansioni superiori, posizione Organizzativa di Alta
Professionalità, rimborso spese per missioni;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.4.2022 ha adito l'intestato Tribunale, Parte_1
premettendo di essere stato dipendente della fino al 15.12.2019 Parte_2 presso l'Avvocatura dell'Ente, con inquadramento nella categoria giuridica D3, fascia economica D7, con la qualifica di funzionario avvocato, e deducendo di aver svolto mansioni superiori di avvocato cassazionista, corrispondenti al superiore livello dirigenziale;
ha quindi chiesto il pagamento delle relative differenze retributive, nonché, in subordine, il pagamento della retribuzione per la Posizione Organizzativa di Alta Professionalità ricoperta, oltre al
1 rimborso delle spese sostenute per le missioni effettuate e autorizzate nell'interesse dell'Ente con il mezzo proprio.
A fondamento delle proprie ragioni ha esposto:
- di essersi occupato di “migliaia” di giudizi davanti a tutti i gradi di Giurisdizione, compresi quelli superiori, come risultante dal prospetto dei contenziosi seguiti dal 2006 al 2019;
- che, in particolare, con determina commissariale n. 18/2015 e con decreto del
[...]
n. 97/2017 gli erano stati affidati n. 2 incarichi di difesa innanzi alla Corte di CP_2
Cassazione, mentre con determinazione commissariale n. 208/2015 gli è stato assegnato n. 1 incarico innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo;
- che in base al Regolamento dell'Avvocatura della , Parte_2
approvato con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 131/04 e n. 154/04 e ss.mm., gli incarichi di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori avrebbero dovuto essere assegnati solo ad avvocati cassazionisti, inquadrati dall'art. 9 del Regolamento nel ruolo dirigenziale;
- che, avendo svolto di fatto le superiori mansioni, aveva maturato di diritto al pagamento delle relative differenze retributive calcolate sulla differenza tra la retribuzione prevista per la categoria D di inquadramento e quella per la qualifica dirigenziale;
- che, in ogni caso e in subordine, lo svolgimento di incarichi difensivi innanzi alle
Giurisdizioni Superiori avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, il diritto all'attribuzione di una Posizione Organizzativa di Alta Professionalità, istituita presso l'Avvocatura Provinciale nell'anno 2020, con conseguente riconoscimento del diritto alla relativa retribuzione di posizione;
- che per esigenze di servizio, su autorizzazione dell'Avvocato Capo, era stato costretto, per svolgere l'attività difensiva a lui demandata, ad utilizzare il mezzo proprio per presenziare alle udienze delle cause assegnategli nel circondario della Corte d'Appello di Catania, avendo, pertanto, diritto al rimborso delle spese affrontate, calcolate ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 della legge n. 836/1973 e dell'art. 8 della legge n. 417/1978 nella misura dell'indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.
Sulla scorta di tali premesse ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “A)
Accertare e dichiarare che l'avv. ha svolto mansioni superiori come indicato Parte_1 in parte motiva e per l'effetto condannare la al pagamento delle Parte_2
differenze retributive relative al periodo dal 01/01/2015 al 15/12/2019, quantificate in €
199.657,60 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino
2 all'effettivo soddisfo. B) In subordine accertare e dichiarare che l'avv. ha Parte_1
ricoperto funzioni e mansioni riferibili alla Posizione Organizzativa di Alta Professionalità di cui al Decreto Sindacale n. 53 del 2020, per tutte le motivazioni di cui sopra, e per l'effetto condannare la al pagamento della relativa retribuzione di Parte_2 posizione e di risultato quantificata nella somma di € 59.835,81 lordo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. C) Accertare
e dichiarare il diritto dell'avv. al rimborso delle spese sostenute per le Parte_1 missioni effettuate nell'interesse della e per l'effetto Parte_2 condannare la al pagamento della somma di € 1.553,81 oltre Parte_2 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. D) Condannare la , in persona del legale Parte_2
rappresentante al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio con distrazione delle stesse al sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la , la quale ha Parte_2
eccepito la prescrizione dei crediti maturati alla data del 06.07.2017, ossia anteriori al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo;
ha poi dedotto l'infondatezza o della domanda afferente allo svolgimento di mansioni superiori, non avendo parte ricorrente assolto l'onere di allegazione e prova dello svolgimento di attività presso le giurisdizioni superiori in modo prevalente sotto il profilo qualitativo e quantitativo, evidenziando l'insufficienza dell'assegnazione di appena tre incarichi in venti anni di servizio;
ha dedotto, altresì,
l'infondatezza della domanda avente ad oggetto la retribuzione derivante dalla Posizione
Organizzativa di Alta Professionalità, stante la mancata istituzione di tale P.O. prima del 2020; infine, ha escluso la rimborsabilità delle spese per l'uso del mezzo proprio stante l'abrogazione della normativa di rango primario richiamata dal ricorrente. L'Ente ha quindi concluso chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dei crediti maturati in data antecedente al 06.07.2017; - NEL MERITO: previo ogni eventuale necessario accertamento e declaratoria, anche incidentale, rigettare integralmente il ricorso ex adverso e le domande tutte ivi proposte, sia di accertamento sia di condanna, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
Con vittoria di competenze e spese del giudizio.”
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio.
3 A seguito di trasferimento presso altro Ufficio del giudice precedentemente titolare del procedimento, la causa è stata assegnata alla scrivente con provvedimento del 9.1.2025.
All'esito della udienza di discussione del 24.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni della parte ricorrente e della parte resistente di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, è definita con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, va esaminata ed accolta, nei termini di seguito esposti, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
Al riguardo, quanto alla domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive correlate al presunto svolgimento di mansioni superiori, nonché alla domanda subordinata di corresponsione della retribuzione per la P.O. di alta professionalità ricoperta, devono ritenersi prescritte, in assenza di prova del compimento di validi atti interruttivi, le pretese creditorie maturate in data antecedente il 6.7.2017, tenuto conto della data di notifica del ricorso all'Amministrazione convenuta avvenuta il 6.7.2022 (come dalla stessa affermato nella memoria di costituzione e non oggetto di contestazione da parte ricorrente).
Quanto, invece, alla domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per l'utilizzo del proprio mezzo nel corso di missioni relative allo svolgimento degli incarichi affidatigli, devono ritenersi prescritte le pretese creditorie maturate in data antecedente il 29.1.2010, tenuto conto, quali atti dotati di efficacia interruttiva della prescrizione, delle richieste di pagamento protocollate dall'ente resistente al n. 6026 del 29.1.2015 e al n. 4353 del
22.1.2020 (cfr. doc. 20 e 21 allegati al ricorso), oltre che della notifica del ricorso introduttivo del giudizio in data 6.7.2022, come già sopra rilevato.
3. Ciò posto, nel merito, il ricorso risulta infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
4. L'oggetto del giudizio impone di valutare in primo luogo la domanda avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni superiori dirigenziali di “Avvocato Cassazionista” da parte del ricorrente e il conseguente riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive, nei limiti della prescrizione.
4.1. In punto di diritto, va premesso che, secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte e in ossequio ai criteri generali di riparto degli oneri di allegazione e prova,
“il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli
4 deduce di avere concretamente svolto” (cfr. C. Cass. 8025/2003; C. Cass. 8993/2011). Ai fini di verificare la fondatezza della domanda, il giudice deve svolgere tre tipologie di accertamento.
In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte;
successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (cfr. C. Cass. 26233/2008; C. Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C.
Cass. 8589/2015; C. Cass. 4923/2016).
Alla stregua dei principi sin qui esposti, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, ha l'onere di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Con specifico riferimento al pubblico impiego, l'art. 52, co. 3, D.Lgs. 165/2001 espressamente delimita la configurabilità dello svolgimento di fatto di mansioni superiori al caso in cui dette mansioni siano state svolte “in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale”. Detta prevalenza, da accertarsi rigorosamente per la stessa ratio legis suddetta, deve essere specificatamente dimostrata dal lavoratore (cfr. Cass. n.
10027/2007). In tal senso, la Suprema Corte ha precisato che “In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 cod. civ.” (cfr. Cass. n.
27887/2009).
Tali principi sono stati espressi anche con riguardo allo svolgimento di funzioni dirigenziali da parte del funzionario avendo, sul punto, la Suprema Corte chiarito che “nel pubblico impiego contrattualizzato, in assenza di un atto formale di preposizione all'ufficio momentaneamente sprovvisto di titolare, affinché si possa configurare l'esercizio di fatto delle mansioni dirigenziali, con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico, è necessario che queste siano state svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con
5 l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni” (cfr. Cass. n. 752/2018; in senso conforme Cass. n.
135597/2009; Cass. n. 8529/2006).
Ne consegue che in nessun modo il giudice può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste dalla legge e dal CCNL di riferimento, che devono essere specificatamente dedotte e provate da chi le allega.
4.2. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di essersi “occupato di migliaia di giudizi davanti a tutti i gradi di Giurisdizione, compresi i giudizi innanzi alle Superiori
Giurisdizioni” e, in particolare, di essere stato “incaricato di difendere gli interessi dell'Ente non solo innanzi alle Corti territoriali (G.D.P., Tribunale, Corte d'Appello e TAR), ma anche innanzi al CGA di Palermo e la Suprema Corte di Cassazione, incarichi che non dovevano essere a lui assegnati, e costituenti un ulteriore carico di lavoro da lui eseguito con la consueta professionalità e competenza”. Più nel dettaglio, il ricorrente ha dedotto di essere stato formalmente incaricato di difendere l'Ente in due giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione (cfr. determina commissariale 18/2015 e decreto del Sindaco 97/2017 – doc. 5 e 6) e in un giudizio dinanzi al CGA Regione Sicilia (cfr. determina commissariale n. 208/2015 – doc. 7). Ha quindi rappresentato di essere un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e di aver di fatto svolto le mansioni di avvocato cassazionista, le quali sono ascritte alle funzioni dirigenziali secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Avvocatura della
[...]
. Parte_2
Il suddetto regolamento, all'art. 9 stabilisce che “gli avvocati Cassazionisti, inquadrati nella qualifica dirigenziale in applicazione delle vigenti norme, trattano i giudizi avanti alle
Giurisdizioni Superiori e quelli di maggiore complessità e rilevanza, oltre alle questioni consultive, loro assegnati dall'Avvocato capo. Il Cassazionista più anziano per iscrizione all'albo speciale degli avvocati degli enti pubblici sostituisce l'Avvocato capo in caso di assenza o impedimento”. Al successivo art. 10, rubricato “avvocati” è previsto che “gli Avvocati sono inquadrati nella categoria D, ai sensi della vigente contrattazione collettiva e trattano i giudizi di competenza dell'ente ad eccezione di quelli davanti alle Giurisdizioni Superiori;
essi trattano altresì le questioni consultive assegnate dall'Avvocato capo. […]” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Dalla disamina delle previsioni regolamentari emerge che la principale differenza tra l'“avvocato cassazionista”, appartenente al ruolo dirigenziale, e l'“avvocato”, inquadrato nella categoria D del CCNL funzioni locali, è determinata in relazione all'autorità giudiziaria innanzi
6 alla quale essi sono chiamati a svolgere la propria attività di patrocinio dell'ente (le
Giurisdizioni Superiori per il cassazionista e tutte le altre per l'avvocato), nonché in relazione al grado di complessità e rilevanza dei giudizi trattati, maggiore per il cassazionista rispetto all'avvocato semplice, risultando, invece, l'attività consultiva su questioni assegnate dall'Avvocato capo tipica di entrambe le qualifiche.
Parte ricorrente avrebbe dovunque dovuto allegare e provare di aver svolto con prevalenza i compiti propri della qualifica dirigenziale in discorso, dimostrando nello specifico di essersi occupato del patrocinio della presso le giurisdizioni superiori in Parte_2 modo preponderante rispetto all'attività svolta presso le altre giurisdizioni.
Tali oneri non sono invece stati soddisfatti, risultando il ricorso generico già solo in punto di allegazione e non avendo parte ricorrente addotto sotto il profilo assertivo elementi sufficienti a ritenere sussistenti i presupposti per lo svolgimento delle superiori mansioni.
4.3. Invero, in disparte da ogni considerazione in merito al richiamo alle declaratorie contrattuali del CCNL e alla specifica deduzione di compiti di responsabilità propri del dirigente, si è limitato genericamente ad affermare di aver portato a termine “migliaia Pt_1 di incarichi innanzi ad ogni grado di giurisdizione”, per poi dedurre di aver ricevuto tra il 2015
e il 2017 solo tre incarichi di difesa presso le giurisdizioni superiori, circostanza che non appare affatto sufficiente a dimostrare che il suddetto patrocinio sia stato svolto con prevalenza rispetto all'attività propria del livello di inquadramento. Al contrario, le specifiche circostanze di fatto dedotte in ricorso possono essere valutate unitamente alle risultanze del “Prospetto contenzioso dal 2006 al 2019” (cfr. doc. 3 di parte ricorrente) per affermare che l'attività presso le giurisdizioni superiori ha costituito in realtà una minima parte delle mansioni espletate dal ricorrente, di carattere pressoché episodico e del tutto priva della prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale richiesta dall'art. 52 del D.lgs. 165/2001. Si osserva infatti che il prospetto suddetto contiene una elencazione degli incarichi di difesa, che il ricorrente deduce essergli stati assegnati nel corso della sua attività, e in esso è indicato un solo giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione (cfr. pag. 25 del doc. 3 citato).
Nessuna specifica deduzione è stata, poi, compiuta dal ricorrente con riguardo alla maggiore complessità e rilevanza dei giudizi trattati, né lo stesso ha articolato in ricorso alcun capitolo di prova volto a dimostrare lo svolgimento di fatto di mansioni ascrivibili alla qualifica dirigenziale.
Il quadro assertivo e probatorio delineato appare, pertanto, inidoneo a fondare la domanda volta al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori di avvocato cassazionista e,
7 conseguentemente, al pagamento delle relative differenze retributive. La relativa domanda va quindi rigettata in quanto infondata.
5. Passando al vaglio della domanda subordinata avente ad oggetto la richiesta della retribuzione derivante da P.O. di Alta Professionalità, occorre innanzitutto evidenziare che, siccome statuito dalla Suprema Corte, “la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva;
ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa” (cfr. Cass. n. 8141/2018).
In termini generali, il riconoscimento della retribuzione correlata alla posizione organizzativa di fatto espletata dal dipendente presuppone, tuttavia, che quest'ultima sia stata istituita dall'amministrazione, dovendo precisarsi che tale istituzione non costituisce un obbligo per l'ente, ma è espressione di una scelta organizzativa da ascriversi all'ambito della discrezionalità in quanto dipendente da una valutazione delle proprie esigenze e dalla necessità del rispetto dei vincoli di bilancio (cfr. in tal senso Cass. n. 12556/2017; Cass. n. 11198/2015; cfr. anche Corte d'Appello di Catania n. 1090/2019).
In un caso del tutto analogo a quello di specie la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “l'istituto delle posizioni organizzative è rimesso alle autonome determinazioni dell'ente sia per ciò che concerne il numero delle stesse sia per ciò che concerne la loro distribuzione all'interno delle diverse strutture;
nessuna pretesa può, dunque, essere avanzata dai singoli dipendenti in quanto il conferimento del relativo incarico deve avvenire sulla base di una disciplina specificamente adottata da ogni amministrazione […] l'istituzione di una posizione organizzativa da parte dell'ente in un servizio rientra, dunque, nella piena discrezionalità organizzativa dell'amministrazione così come l'attribuzione dell'incarico a uno specifico dipendente”. Ne consegue che “è da escludere che prima dell'adozione di tale atto sia configurabile un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l'elevata probabilità di essere destinatario dell'incarico e l'irrilevanza, ai suddetti fini, di eventuali atti preparatori endoprocedimentali nonchè dell'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita (Cass. 29 maggio 2015, n. 11198; Cass. 15 giugno 2018, n. 15902
8 proprio in relazione alla disciplina dettata dal C.C.N.L. 31 marzo 1999, di revisione del sistema di classificazione del personale per il comparto delle regioni e delle autonomie locale;
è stato altresì affermato che, in tema di lavoro pubblico negli enti locali, il C.C.N.L. 31 marzo 1999, art. 8, nel prevedere la istituzione delle posizioni organizzative, pur non imponendo, come il contratto collettivo del comparto sanitario, che tali posizioni siano costituite "secondo le esigenze di servizio", non stabilisce un obbligo incondizionato per la
P.A., atteso che tale attività rientra nelle funzioni organizzative dell'ente che, in via generale,
e a prescindere dalle previsioni contrattuali, deve tener conto delle proprie esigenze e dei vincoli di bilancio che, altrimenti, non risulterebbero rispettati" (Cass. n. 11198/2015 cit.)”
(cfr. Cass. n. 14761/2022, che in parte motiva richiama anche Cass. n. 32950/2021).
5.1. Facendo applicazione dei superiori principi, nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda, stante l'assenza di un atto organizzativo che, prima del 2020, avesse istituito la Posizione Organizzativa di Alta Amministrazione in relazione alla quale il ricorrente ha avanzato le proprie pretese economiche.
Invero, come emerge dalla documentazione in atti, le due Posizioni Organizzative di Alta
Professionalità presso l'Avvocatura Provinciale indicate in ricorso, sono state istituite con
Decreto del Sindaco Metropolitano n. 79 del 3.4.2020 (cfr. doc. 9 allegato al ricorso) e, dunque, in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, avvenuta in data 15.12.2019. Tale circostanza, del resto, appare ammessa dallo stesso ricorrente, che in ricorso afferma che la P.O. di Alta Professionalità “veniva istituita presso l'Avvocatura
Provinciale soltanto nel corso dell'anno 2020”.
Alla luce di quanto sopra e in mancanza della dimostrazione dell'esistenza di preesistenti atti di istituzione di P.O., risulta privo di rilevanza il fatto che il ricorrente avesse ottenuto già nel 2002 parere favorevole dell'Avvocato Capo per l'attribuzione di una posizione organizzativa ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. b del CCNL (cfr. parere avvocato capo sulle posizioni, prot. n. 3300 del 2.12.2002, doc. 10 allegato al ricorso).
A ciò si aggiunga che, ad ogni modo, il ricorrente nulla ha specificamente dedotto in ordine a quali fossero gli obiettivi precipui correlati alla Posizione organizzativa per la quale chiede la retribuzione, quali fossero i relativi compiti che in esecuzione a tale P.O. avrebbe svolto, né è stato dimostrato o chiesto di dimostrare se tali compiti siano stati concretamente svolti.
La domanda del ricorrente di corresponsione della retribuzione per la P.O. di Alta
Professionalità non può, pertanto, essere accolta.
9 6. Parimenti infondata è la domanda afferente al rimborso per le spese sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio e parametrate all'indennità chilometrica.
Parte ricorrente fonda il diritto alla corresponsione delle superiori pretese economiche sulle previsioni di cui all'art. 15 della legge n. 836/1973 e di cui all'art. 8 della legge n.
417/1978, deducendo di essere stato debitamente autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio per recarsi presso gli uffici giudiziari ove svolgere l'attività di patrocinio dell'Ente.
6.1. Orbene, dispone il citato art. 15 l. 836/1973 che “Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di lire 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea.
L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.
Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto. […]”.
L'art. 8, comma 1, della L n. 417/1978, poi, ha stabilito che “La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo”, disponendo il successivo art. 9 che “Quando particolari esigenze di servizio lo impongano qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale”.
Successivamente, il d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, ha limitato il diritto al rimborso delle spese di trasferta per utilizzo del mezzo proprio da parte
10 dei pubblici dipendenti, stabilendo all'art. 6, comma 12, che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”.
La disposizione non ha direttamente riguardato l'art. 9 della legge n. 417 del 1978 che, in quanto non espressamente richiamato dal legislatore, potrebbe in astratto comportare che, ove l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente costituisca lo strumento per garantire un più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico, le amministrazioni, previo rilascio di un'attenta e responsabile autorizzazione, possono ancora avvalersi dell'istituto.
Tale soluzione tuttavia non pare accoglibile, in quanto contrastante con la ratio legis sottesa alla riforma, che trova riscontro nella relazione al disegno di legge di conversione del d.l. 78/2010, secondo cui “lo scopo ultimo del legislatore si sostanzia nel taglio della spese pubblica che, nel caso di specie, si traduce nella soppressione della misura dell'indennità chilometrica, ragguagliata al quinto del prezzo di un litro di benzina vigente al tempo, che rimborsava le spese per l'utilizzo del mezzo proprio”. Nel vagliare la portata della nuova previsione normativa, anche la Corte dei Conti, Sezioni riunite, in sede di controllo con la delibera n. 8 del 7 febbraio 2011, ha d'altra parte chiarito che “Opinando diversamente, l'art.
6, comma 12 della legge n. 122 del 2010 non avrebbe introdotto alcuna innovazione. Anche nel sistema pregresso, l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un'accurata valutazione dei benefici per l'ente (in merito, ad esempio al risparmio delle spese di pernottamento ove la località non potesse essere raggiunta nell'arco della giornata ovvero al costo del trasporto di documenti e materiali). Ritenere che l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio legittimi comunque il dipendente a conseguire il rimborso delle spese sostenute per
l'acquisto del carburante ovvero per il pagamento dei pedaggi autostradali equivarrebbe a neutralizzare l'intento di riduzione della spesa sotteso all'art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010. […] Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi.” (cfr. Corte dei Conti, n. 8/CONTR/11).
11 6.2. Ebbene, nel caso di specie deve in primo luogo osservarsi che le autorizzazioni all'uso del mezzo proprio dell'anno 2010 prodotte in atti dal ricorrente riportano tutte date successive al 31.5.2010, data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 e, dunque, rientrano nel periodo di applicazione del relativo divieto di legge (cfr. doc. 11 allegato al ricorso).
A ciò si aggiunga che, in relazione a tali autorizzazioni e alla relativa attività svolta, il ricorrente non ha dedotto nulla in ordine all'esistenza di previsioni speciali interne all'amministrazione facoltizzanti il rimborso spese, né alcuna previsione in tal senso è contenuta nel Regolamento interno dell'Avvocatura dell'ente. Neppure alcuna deduzione specifica è stata formulata da parte ricorrente in ordine alla circostanza che l'utilizzo del proprio mezzo fosse reso necessario per garantire un più efficace espletamento dell'attività o che il rimborso sia stato chiesto nel rispetto del limite derivante dal costo correlato all'utilizzo dei mezzi pubblici.
La domanda del ricorrente va, pertanto rigettata in quanto infondata.
7. In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso va integralmente rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente nella misura liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa determinato in ragione delle somme oggetto di domanda e dello scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M.
55/2014 e ss.mm. (fino ad € 260.000,00), tenuto conto delle fasi introduttiva, di studio, di trattazione e istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2631/2022 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso.
Condanna a rifondere in favore della le Parte_1 Parte_2
spese di lite, che si liquidano in € 6.697,50 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Catania, 25/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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