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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/443
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Donatella Aru Presidente
Grazia M. Bagella Consigliere relatore
Enzo Luchi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 443 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2021
promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente nella Via Aldo Moro nr. 20, (C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._2
IL (Ca) l'8.5.1969 ed ivi residente nella via San Sebastiano nr. 21/A, (C.F. CP_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 16, (C.F. ), nata a [...] il [...] CP_3 C.F._4
ed ivi residente nella via Umberto nr. 1, (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._5
San IL (Ca) il 14.04.1972 e residente in [...],
[...]
(C.F. ), nata a [...] il 19.091956 e residente in CP_4 C.F._6
Pagina 1 Samassi (Su) nella via Ho Chi Minh nr. 34, (C.F. Parte_3
), nata a [...] il 24.071950 ed ivi residente nella via Umberto C.F._7
nr. 1, (C.F. , nata a [...] il [...] e CP_5 C.F._8
residente in [...], (C.F. CP_6
), nata a [...] il 13.041963 e residente in [...]C.F._9
(Ca) nella via Olanda nr. 24, (C.F. ), nato a [...] CP_7 C.F._10
IL (Ca) il 27.02.1952 ed ivi residente nella via Matteotti nr. 6, (C.F. CP_8
), nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Roma nr. C.F._11
19, (C.F. ), nata a [...] il CP_9 C.F._12
07.10.1990 e residente in [...], (C.F. Controparte_10
), nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Aldo C.F._13
Moro nr. 18, (C.F. ), nata a [...] l'[...] ed CP_11 C.F._14
ivi residente nella via Emilio Lussu nr. 7 e (C.F. Controparte_12
), nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via San C.F._15
Sebastiano nr. 21, tutti nella loro qualità di eredi del Sig. (C.F. Persona_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via San C.F._16
Sebastiano nr. 21 – deceduto, elettivamente domiciliati in Cagliari nella Via Tuveri nr. 84, presso lo studio dell'Avv. Geltrude Carroni (C.F. posta certificata: C.F._17
che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente Email_1
all'Avv. Mauro Cuccu (C.F. posta certificata: , in C.F._18 Email_2
virtù di procura alle liti resa a margine dell'atto di citazione in data 31.1.2018;
appellanti
CONTRO
(P.VA ), sedente in San IL (Su) nella via Croce Controparte_13 P.IVA_1
di Ferro nr. 32, nella persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in NO (Su)
nella via CA NN nr. 280, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Desogus del Foro di Cagliari
Pagina 2 (C.F. – Tel./Fax. 070 9832023 – Pec. ed C.F._19 Email_3
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo avvocato in NO (SU), via CA NN
n. 280, come da nomina già in atti, resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale in data 10.05.2018;
appellati
All'udienza del 27.06.2025, depositate le note autorizzate e precisate le conclusioni, la causa è
stata tenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: “Si insiste, in riforma della sentenza impugnata, nella conferma
della sentenza parziale emessa e nelle conclusioni così come precisate nell'atto di appello,
confidando nel loro accoglimento, con le spese anche di CTU che seguano la soccombenza [… “A)
In via principale: - determinare il confine tra il terreno di proprietà dei Sigg. , identificato al Pt_1
catasto terreni, Foglio 9, Particella 1704, con rendita complessiva pari ad € 0,74 e quello di
proprietà del Comune di , identificato al catasto terreni al Foglio 9, Particella 1703, CP_13
CP_ con rendita complessiva pari ad € 4,49; - per l'effetto ordinare all' convenuto il rilascio delle
aree illegittimamente occupate nonché la rimessione in pristino dello stato dei luoghi attraverso la
rimozione del muro de quo.…];
con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge.”
Nell'interesse dell'appellato: “… Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione:
In via principale, prendere atto della suesposta proposta transattiva formulata dal CP_13
e, in caso di accettazione da parte degli appellanti, dichiarare cessata la materia del
[...]
contendere, con integrale compensazione delle spese legali del presente grado di giudizio, e
ponendo le spese di CTU integralmente a carico del come sopra specificato. CP_13 CP_13
In subordine, nel decidere la causa secondo giustizia, si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia tenere
in debita considerazione, anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite, il comportamento
Pagina 3 processuale del , costantemente improntato alla ricerca di una soluzione Controparte_13
conciliativa, e, per converso, l'atteggiamento della controparte che, come evidenziato, non ha mai
mostrato una reale apertura verso una definizione bonaria della controversia, omettendo di aderire
alle proposte conciliative formulate e di presentare proprie controproposte. l'intestata Ecc.ma
Corte di Appello, ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione disattesa, Voglia rigettare
l'appello proposto dai sig.ri , in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, Pt_1
competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio.”.
Ragioni di fatto e di diritto
, , , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 Parte_2 CP_4 [...]
, , , Parte_3 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 [...]
esponendo di essere CP_5 Controparte_10 Controparte_15
comproprietari per via ereditaria da dell'immobile sito in San IL (Su), Vico I Persona_1
CA NN snc (in catasto terreni Foglio 9 Particella 1704), hanno proposto appello avverso la sentenza n. 21143/2021 del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato la loro domanda formulata contro il , al fine di “determinare il confine tra il terreno di proprietà dei Controparte_13
sigg. , identificato al catasto terreni, Foglio 9, Particella 1704 (…) e quello di proprietà del Pt_1
Comune di , identificato al catasto terreni al Foglio 9, particella 1703(…); per l'effetto CP_13
CP_ ordinare all' convenuto il rilascio delle aree illegittimamente occupate nonché la rimessione in
pristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione del muro de quo (…)”.
A sostegno della domanda, i ricorrenti avevano allegato che il Comune di era CP_13
proprietario dell'immobile confinante con quello di loro proprietà, identificato al catasto terreni, al
Foglio 9 - Particella 1703 e che l'ente, nel 2016, aveva eretto un muro, realizzato in calcestruzzo armato, al fine di dividere le proprietà confinanti, così modificando in via irreversibile lo stato dei luoghi ed invadendo la loro proprietà in modo del tutto arbitrario e senza il loro consenso.
Il Comune di , costituitosi in giudizio, aveva contestato la fondatezza della domanda CP_13
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva degli attori per avere, l'Ente,
Pagina 4 acquistato l'area, inclusiva anche della porzione in contestazione, con contratto di compravendita del 9 marzo 1983, e di averla, in ogni caso, usucapita.
Con sentenza non definitiva n. 38/2024 questa Corte ha ritenuto accertato -per le ragioni ivi illustrate, a cui si rimanda- che in seguito alla vendita fatta al è rimasto Controparte_16
proprietario del tratto di terreno al f. 9 attuale particella n. 1704 del Comune di , della CP_13
misura di mq 220 (Catasto 3 terreni) con la conseguenza che doveva accertarsi il materiale confine con la particella 1703 di pertinenza del Comune, al fine di verificare l'entità della porzione occupata, di cui era richiesta la restituzione ( “
P.Q.M
. [ …] accogliendo, per quanto di ragione il
primo e terzo motivo di gravame;
accerta che gli eredi sono proprietari del tratto di terreno Pt_1
attualmente distinto alla particella n. 1704 del f. 9 del Catasto 3 terreni del Comune di;
CP_13
dispone come da separata ordinanza sull'ulteriore corso, al fine di verificare, previo tracciamento
della linea di confine sulla base delle risultanze catastali, l'eventuale sconfinamento sulla
particella n. 1704 ad opera del Comune di . Spese al definitivo.”). CP_13
Ha chiarito il Collegio, che nell'ulteriore corso del giudizio avrebbe dovuto procedersi “…
all'individuazione del confine materiale secondo le mappe catastali, criterio residuale, rilevante in
assenza di altri elementi -essendo pacifico e comunque desumendosi dalla documentazione
fotografica agli atti, che nella realizzazione del muro e nell'esecuzione dei lavori connessi il
ha eliminato ogni segno divisorio- in base al disposto dell' art. 950 c.c. Tale principio è CP_13
stato concretamente e costantemente applicato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la
quale, da ultimo: “Nella azione di regolamento di confini, la quale si configura come una
vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che al convenuto l'onere di allegare e fornire
qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice,
del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine
in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili ricorrendo in ultima analisi alle
risultanze catastali, aventi valore sussidiario.” (Cassazione civile sez. II, 20/04/2020, n.7944).”.
Pagina 5 Con separata ordinanza si è quindi dato atto della necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il confine materiale fra i terreni siti in Comune di , distinti CP_13
in Catasto terreni al f.9, particelle nn. 1703 e 1704 -quest'ultima catastalmente di mq. 220- e verificare l'eventuale sconfinamento (ipotizzato nella misura di circa 15 mq) del Comune, titolare del terreno distino alla particella n. 1703, sulla n. 1704). Tuttavia, considerata la minima estensione in contestazione (di appena 15 mq), la Corte ha preliminarmente invitato le parti a valutare l'opportunità di giungere ad un accordo sulla porzione de quo, onde evitare costi sproporzionati rispetto all'oggetto del contendere. Fallito, tuttavia, il tentativo di componimento amichevole della lite, è stato nominato C.t.u. nella persona del Geom. Questi, all'esito Controparte_17
dell'espletamento dell'incarico è giunto alla seguente conclusione: “Visto quanto emerge dalla
sovrapposizione del rilievo sulla mappa catastale, lo scrivente può affermare che la recinzione che
attualmente delimita il lotto su cui insiste il fabbricato della “ , incorpora all'interno CP_18
dello stesso (ed in continuità con il mappale 1703) una superficie pari a circa mq. 15,00 di forma
triangolare come evidenziata con colore azzurro negli elaborati planimetrici di rilievo Allegato 3 e
4.- Si precisa inoltre che la posizione della suddetta recinzione, lascia esterna al lotto Comunale (a
confine con il mappale 1704) circa mq. 69,00 del mappale 1703 come evidenziato con puntinato di
colore magenta negli elaborati planimetrici di rilievo Allegato 3 e 4.”.
In seguito al deposito della relazione la Corte ha nuovamente invitato le parti a trovare un accordo. Con le memorie conclusive il di ha formulato la seguente proposta: CP_13 CP_13
“L'Ente comunale si impegna a compensare la sottrazione di 15 mq dalla particella n. 1704, di
proprietà degli appellanti, mediante la cessione integrale agli stessi di 69 mq della particella n.
1703, di proprietà comunale, il tutto come meglio identificato negli atti di causa e nella CTU.
1. Spese della CTU: L'Ente comunale si impegna a farsi carico del pagamento integrale delle
spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio, liquidate in complessivi € 1.912,64 (euro
millenovecentododici/64), sollevando integralmente la controparte da ogni onere al riguardo.
Pagina 6 2. Compensazione delle spese legali: Considerato che, nella sentenza di primo grado,
venivano liquidati in favore del € 600,00 a titolo di compensi legali, oltre Controparte_13
rimborso forfettario e accessori di legge, somma mai richiesta in esecuzione nei confronti della
controparte, si propone che il presente accordo conciliativo avvenga con compensazione integrale
delle spese di lite del presente grado di giudizio, fermo restando quanto statuito in primo grado.”.
L'offerta non è stata accettata e la causa è stata quindi trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
***
Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, dai cui esiti, peraltro incontestati, non vi è ragione di discostarsi, deve ritenersi accertato che il , nell'erigere il muro di confine, Controparte_13
abbia accorpato, al lotto di sua pertinenza, 15 mq di terreno ricadenti sulla particella di proprietà
degli attori e odierni appellanti.
Trattandosi di accorpamento incontestato, non avendo le parti raggiunto l'auspicato accordo, deve,
di conseguenza, disporsi il relativo rilascio, nei termini individuati dal Consulente (tratto incorporato entro la recinzione che delimita il lotto su cui insiste il fabbricato della ed CP_18
in continuità con il mappale 1703, di “… una superficie pari a circa mq. 15,00 di forma triangolare
come evidenziata con colore azzurro negli elaborati planimetrici di rilievo Allegato 3 e 4 …”.).
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, ex art. 91
c.p.c., seguono la soccombenza e sono poste a carico del (valore della causa Controparte_13
determinato ex art. 15 c.p.c. entro euro 1.100,00 in base alla rendita dominicale 0,51 quale desunta dalle visure catastali (cfr. c.t.u. pg 2-3). Per le stesse ragioni le spese di c.t.u. saranno definitivamente poste a carico del per intero. Controparte_13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
accogliendo per quanto di ragione l'appello avverso la sentenza n. 2143/2021 del Tribunale di
Cagliari e, per l'effetto:
Pagina 7 1. condanna il in persona del Sindaco in carica, al rilascio in favore di Controparte_13
, , , , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 Parte_2 CP_4 [...]
, , , Parte_3 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
, della porzione di CP_5 Controparte_10 Controparte_15
terreno incorporata entro la recinzione che delimita il lotto su cui insiste il fabbricato della ed in continuità con il mappale 1703, della superficie pari a circa mq. 15,00, di CP_18
forma triangolare, come evidenziata con colore azzurro negli elaborati planimetrici di rilievo
All. 3 e 4, previa eliminazione del tratto di muro de quo.
2. Condanna il , in persona del Sindaco in carica, alla rifusione delle spese Controparte_13
di entrambi i gradi del giudizio in favore degli appellanti, che liquida, per compensi professionali, quanto al primo in complessivi € 662,00, quanto al secondo in complessivi €
673,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
3. Pone definitivamente a carico del le spese di consulenza tecnica Controparte_13
d'ufficio, con obbligo di rimborso alla controparte nella misura da questa eventualmente anticipata.
Così deciso in Cagliari, 27 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Donatella Aru
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Donatella Aru Presidente
Grazia M. Bagella Consigliere relatore
Enzo Luchi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 443 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2021
promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente nella Via Aldo Moro nr. 20, (C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._2
IL (Ca) l'8.5.1969 ed ivi residente nella via San Sebastiano nr. 21/A, (C.F. CP_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 16, (C.F. ), nata a [...] il [...] CP_3 C.F._4
ed ivi residente nella via Umberto nr. 1, (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._5
San IL (Ca) il 14.04.1972 e residente in [...],
[...]
(C.F. ), nata a [...] il 19.091956 e residente in CP_4 C.F._6
Pagina 1 Samassi (Su) nella via Ho Chi Minh nr. 34, (C.F. Parte_3
), nata a [...] il 24.071950 ed ivi residente nella via Umberto C.F._7
nr. 1, (C.F. , nata a [...] il [...] e CP_5 C.F._8
residente in [...], (C.F. CP_6
), nata a [...] il 13.041963 e residente in [...]C.F._9
(Ca) nella via Olanda nr. 24, (C.F. ), nato a [...] CP_7 C.F._10
IL (Ca) il 27.02.1952 ed ivi residente nella via Matteotti nr. 6, (C.F. CP_8
), nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Roma nr. C.F._11
19, (C.F. ), nata a [...] il CP_9 C.F._12
07.10.1990 e residente in [...], (C.F. Controparte_10
), nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Aldo C.F._13
Moro nr. 18, (C.F. ), nata a [...] l'[...] ed CP_11 C.F._14
ivi residente nella via Emilio Lussu nr. 7 e (C.F. Controparte_12
), nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via San C.F._15
Sebastiano nr. 21, tutti nella loro qualità di eredi del Sig. (C.F. Persona_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via San C.F._16
Sebastiano nr. 21 – deceduto, elettivamente domiciliati in Cagliari nella Via Tuveri nr. 84, presso lo studio dell'Avv. Geltrude Carroni (C.F. posta certificata: C.F._17
che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente Email_1
all'Avv. Mauro Cuccu (C.F. posta certificata: , in C.F._18 Email_2
virtù di procura alle liti resa a margine dell'atto di citazione in data 31.1.2018;
appellanti
CONTRO
(P.VA ), sedente in San IL (Su) nella via Croce Controparte_13 P.IVA_1
di Ferro nr. 32, nella persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in NO (Su)
nella via CA NN nr. 280, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Desogus del Foro di Cagliari
Pagina 2 (C.F. – Tel./Fax. 070 9832023 – Pec. ed C.F._19 Email_3
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo avvocato in NO (SU), via CA NN
n. 280, come da nomina già in atti, resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale in data 10.05.2018;
appellati
All'udienza del 27.06.2025, depositate le note autorizzate e precisate le conclusioni, la causa è
stata tenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: “Si insiste, in riforma della sentenza impugnata, nella conferma
della sentenza parziale emessa e nelle conclusioni così come precisate nell'atto di appello,
confidando nel loro accoglimento, con le spese anche di CTU che seguano la soccombenza [… “A)
In via principale: - determinare il confine tra il terreno di proprietà dei Sigg. , identificato al Pt_1
catasto terreni, Foglio 9, Particella 1704, con rendita complessiva pari ad € 0,74 e quello di
proprietà del Comune di , identificato al catasto terreni al Foglio 9, Particella 1703, CP_13
CP_ con rendita complessiva pari ad € 4,49; - per l'effetto ordinare all' convenuto il rilascio delle
aree illegittimamente occupate nonché la rimessione in pristino dello stato dei luoghi attraverso la
rimozione del muro de quo.…];
con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge.”
Nell'interesse dell'appellato: “… Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione:
In via principale, prendere atto della suesposta proposta transattiva formulata dal CP_13
e, in caso di accettazione da parte degli appellanti, dichiarare cessata la materia del
[...]
contendere, con integrale compensazione delle spese legali del presente grado di giudizio, e
ponendo le spese di CTU integralmente a carico del come sopra specificato. CP_13 CP_13
In subordine, nel decidere la causa secondo giustizia, si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia tenere
in debita considerazione, anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite, il comportamento
Pagina 3 processuale del , costantemente improntato alla ricerca di una soluzione Controparte_13
conciliativa, e, per converso, l'atteggiamento della controparte che, come evidenziato, non ha mai
mostrato una reale apertura verso una definizione bonaria della controversia, omettendo di aderire
alle proposte conciliative formulate e di presentare proprie controproposte. l'intestata Ecc.ma
Corte di Appello, ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione disattesa, Voglia rigettare
l'appello proposto dai sig.ri , in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, Pt_1
competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio.”.
Ragioni di fatto e di diritto
, , , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 Parte_2 CP_4 [...]
, , , Parte_3 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 [...]
esponendo di essere CP_5 Controparte_10 Controparte_15
comproprietari per via ereditaria da dell'immobile sito in San IL (Su), Vico I Persona_1
CA NN snc (in catasto terreni Foglio 9 Particella 1704), hanno proposto appello avverso la sentenza n. 21143/2021 del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato la loro domanda formulata contro il , al fine di “determinare il confine tra il terreno di proprietà dei Controparte_13
sigg. , identificato al catasto terreni, Foglio 9, Particella 1704 (…) e quello di proprietà del Pt_1
Comune di , identificato al catasto terreni al Foglio 9, particella 1703(…); per l'effetto CP_13
CP_ ordinare all' convenuto il rilascio delle aree illegittimamente occupate nonché la rimessione in
pristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione del muro de quo (…)”.
A sostegno della domanda, i ricorrenti avevano allegato che il Comune di era CP_13
proprietario dell'immobile confinante con quello di loro proprietà, identificato al catasto terreni, al
Foglio 9 - Particella 1703 e che l'ente, nel 2016, aveva eretto un muro, realizzato in calcestruzzo armato, al fine di dividere le proprietà confinanti, così modificando in via irreversibile lo stato dei luoghi ed invadendo la loro proprietà in modo del tutto arbitrario e senza il loro consenso.
Il Comune di , costituitosi in giudizio, aveva contestato la fondatezza della domanda CP_13
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva degli attori per avere, l'Ente,
Pagina 4 acquistato l'area, inclusiva anche della porzione in contestazione, con contratto di compravendita del 9 marzo 1983, e di averla, in ogni caso, usucapita.
Con sentenza non definitiva n. 38/2024 questa Corte ha ritenuto accertato -per le ragioni ivi illustrate, a cui si rimanda- che in seguito alla vendita fatta al è rimasto Controparte_16
proprietario del tratto di terreno al f. 9 attuale particella n. 1704 del Comune di , della CP_13
misura di mq 220 (Catasto 3 terreni) con la conseguenza che doveva accertarsi il materiale confine con la particella 1703 di pertinenza del Comune, al fine di verificare l'entità della porzione occupata, di cui era richiesta la restituzione ( “
P.Q.M
. [ …] accogliendo, per quanto di ragione il
primo e terzo motivo di gravame;
accerta che gli eredi sono proprietari del tratto di terreno Pt_1
attualmente distinto alla particella n. 1704 del f. 9 del Catasto 3 terreni del Comune di;
CP_13
dispone come da separata ordinanza sull'ulteriore corso, al fine di verificare, previo tracciamento
della linea di confine sulla base delle risultanze catastali, l'eventuale sconfinamento sulla
particella n. 1704 ad opera del Comune di . Spese al definitivo.”). CP_13
Ha chiarito il Collegio, che nell'ulteriore corso del giudizio avrebbe dovuto procedersi “…
all'individuazione del confine materiale secondo le mappe catastali, criterio residuale, rilevante in
assenza di altri elementi -essendo pacifico e comunque desumendosi dalla documentazione
fotografica agli atti, che nella realizzazione del muro e nell'esecuzione dei lavori connessi il
ha eliminato ogni segno divisorio- in base al disposto dell' art. 950 c.c. Tale principio è CP_13
stato concretamente e costantemente applicato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la
quale, da ultimo: “Nella azione di regolamento di confini, la quale si configura come una
vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che al convenuto l'onere di allegare e fornire
qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice,
del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine
in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili ricorrendo in ultima analisi alle
risultanze catastali, aventi valore sussidiario.” (Cassazione civile sez. II, 20/04/2020, n.7944).”.
Pagina 5 Con separata ordinanza si è quindi dato atto della necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il confine materiale fra i terreni siti in Comune di , distinti CP_13
in Catasto terreni al f.9, particelle nn. 1703 e 1704 -quest'ultima catastalmente di mq. 220- e verificare l'eventuale sconfinamento (ipotizzato nella misura di circa 15 mq) del Comune, titolare del terreno distino alla particella n. 1703, sulla n. 1704). Tuttavia, considerata la minima estensione in contestazione (di appena 15 mq), la Corte ha preliminarmente invitato le parti a valutare l'opportunità di giungere ad un accordo sulla porzione de quo, onde evitare costi sproporzionati rispetto all'oggetto del contendere. Fallito, tuttavia, il tentativo di componimento amichevole della lite, è stato nominato C.t.u. nella persona del Geom. Questi, all'esito Controparte_17
dell'espletamento dell'incarico è giunto alla seguente conclusione: “Visto quanto emerge dalla
sovrapposizione del rilievo sulla mappa catastale, lo scrivente può affermare che la recinzione che
attualmente delimita il lotto su cui insiste il fabbricato della “ , incorpora all'interno CP_18
dello stesso (ed in continuità con il mappale 1703) una superficie pari a circa mq. 15,00 di forma
triangolare come evidenziata con colore azzurro negli elaborati planimetrici di rilievo Allegato 3 e
4.- Si precisa inoltre che la posizione della suddetta recinzione, lascia esterna al lotto Comunale (a
confine con il mappale 1704) circa mq. 69,00 del mappale 1703 come evidenziato con puntinato di
colore magenta negli elaborati planimetrici di rilievo Allegato 3 e 4.”.
In seguito al deposito della relazione la Corte ha nuovamente invitato le parti a trovare un accordo. Con le memorie conclusive il di ha formulato la seguente proposta: CP_13 CP_13
“L'Ente comunale si impegna a compensare la sottrazione di 15 mq dalla particella n. 1704, di
proprietà degli appellanti, mediante la cessione integrale agli stessi di 69 mq della particella n.
1703, di proprietà comunale, il tutto come meglio identificato negli atti di causa e nella CTU.
1. Spese della CTU: L'Ente comunale si impegna a farsi carico del pagamento integrale delle
spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio, liquidate in complessivi € 1.912,64 (euro
millenovecentododici/64), sollevando integralmente la controparte da ogni onere al riguardo.
Pagina 6 2. Compensazione delle spese legali: Considerato che, nella sentenza di primo grado,
venivano liquidati in favore del € 600,00 a titolo di compensi legali, oltre Controparte_13
rimborso forfettario e accessori di legge, somma mai richiesta in esecuzione nei confronti della
controparte, si propone che il presente accordo conciliativo avvenga con compensazione integrale
delle spese di lite del presente grado di giudizio, fermo restando quanto statuito in primo grado.”.
L'offerta non è stata accettata e la causa è stata quindi trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
***
Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, dai cui esiti, peraltro incontestati, non vi è ragione di discostarsi, deve ritenersi accertato che il , nell'erigere il muro di confine, Controparte_13
abbia accorpato, al lotto di sua pertinenza, 15 mq di terreno ricadenti sulla particella di proprietà
degli attori e odierni appellanti.
Trattandosi di accorpamento incontestato, non avendo le parti raggiunto l'auspicato accordo, deve,
di conseguenza, disporsi il relativo rilascio, nei termini individuati dal Consulente (tratto incorporato entro la recinzione che delimita il lotto su cui insiste il fabbricato della ed CP_18
in continuità con il mappale 1703, di “… una superficie pari a circa mq. 15,00 di forma triangolare
come evidenziata con colore azzurro negli elaborati planimetrici di rilievo Allegato 3 e 4 …”.).
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, ex art. 91
c.p.c., seguono la soccombenza e sono poste a carico del (valore della causa Controparte_13
determinato ex art. 15 c.p.c. entro euro 1.100,00 in base alla rendita dominicale 0,51 quale desunta dalle visure catastali (cfr. c.t.u. pg 2-3). Per le stesse ragioni le spese di c.t.u. saranno definitivamente poste a carico del per intero. Controparte_13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
accogliendo per quanto di ragione l'appello avverso la sentenza n. 2143/2021 del Tribunale di
Cagliari e, per l'effetto:
Pagina 7 1. condanna il in persona del Sindaco in carica, al rilascio in favore di Controparte_13
, , , , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 Parte_2 CP_4 [...]
, , , Parte_3 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
, della porzione di CP_5 Controparte_10 Controparte_15
terreno incorporata entro la recinzione che delimita il lotto su cui insiste il fabbricato della ed in continuità con il mappale 1703, della superficie pari a circa mq. 15,00, di CP_18
forma triangolare, come evidenziata con colore azzurro negli elaborati planimetrici di rilievo
All. 3 e 4, previa eliminazione del tratto di muro de quo.
2. Condanna il , in persona del Sindaco in carica, alla rifusione delle spese Controparte_13
di entrambi i gradi del giudizio in favore degli appellanti, che liquida, per compensi professionali, quanto al primo in complessivi € 662,00, quanto al secondo in complessivi €
673,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
3. Pone definitivamente a carico del le spese di consulenza tecnica Controparte_13
d'ufficio, con obbligo di rimborso alla controparte nella misura da questa eventualmente anticipata.
Così deciso in Cagliari, 27 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Donatella Aru
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
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