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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 686 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
nata a [...] il [...] C.F , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Di Salvia e Concetta Boccella
ATTRICE
E
(c.f. , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, difesa ex lege dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ; P.IVA_2
Polisweb: ADS80030620639)
CONVENUTA
E
PM -SEDE
INTERVENTORE NECESSARIO
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, esponeva che aveva impugnato Parte_1
innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino l'intimazione di pagamento n
011220239001632417000 nella quale venivano ricomprese 4 cartelle e un avviso di accertamento le quali, asseritamente già notificate e rimaste impagate, avrebbero determinato, secondo la stessa notificante, un debito totale a riscuotersi di € 31.072,07; aveva eccepito l'estinzione della pretesa della creditrice derivante da prescrizione anche dell'azione esecutiva per ciò che concerneva il supposto debito derivante dalla cartella n 01220060002154546000 che l' assumeva essere stata CP_1
notificata alla contribuente in data 20/02/2006 dell'importo di € 28.744,26, cartella avente ad oggetto addizionali regionali IRPEF, sanzioni e interessi;
IVA e relative sanzioni e interessi, imposte tutte riferite all'anno 2001; nel giudizio tributario si costituiva l' deducendo, tra l'altro, la CP_1
insussistenza dell'eccepita prescrizione sia del diritto che dell'azione esecutiva in quanto la cartella numero 01220060002154546000 sarebbe stata validamente notificata all'origine in data 20/02/2006
alla contribuente e poi quest'ultima, in data 03/03/2015 avrebbe ricevuto anche l'avviso di iscrizione ipotecaria n 012762015000066200 contenente la medesima cartella n 01220060002154546000 per la quale era stata dedotta la prescrizione, ragion per cui, beneficiando della interruzione, la creditrice avrebbe potuto agire per soddisfare la propria pretesa ancora sino al 03/03/2025.
Accedendo al fascicolo telematico RG 4/2024 della CGT di Avellino ove pendeva l'opposizione suddetta per estrarre copia del supposto atto interruttivo della prescrizione esibito dall' -ovvero CP_1
l'avviso di iscrizione ipotecaria numero 01276201500000662000 e l'allegato suo A.R della raccomandata n 672160950868 del 25/02/2015 spedita dall'Ufficio postale di Verona asseritamente ricevuta dalla destinataria in data 03/03/2015- realizzava che si trattava di firma Parte_1
assolutamente apocrifa.
Per questi motivi
, proponeva querela di falso ai fini di accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione ad apparente nome di apposta nell'asserita data del 03/03/15 al Parte_1
riferito A.R numero 672160950868 nel riquadro destinatario, avviso spedito da Equitalia sud spa ora il 25/02/15 e riguardante l'intimazione per imminente iscrizione ipotecaria numero CP_1
01276201500000662000.
Si costituiva l' per il tramite dell'Avvocatura dello Stato la quale, con comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta, chiedeva il rigetto della domanda.
In particolare, con riguardo all'eccezione di falsità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata, evidenziava come la stessa fosse stata correttamente notificata. Dalla disamina della ricevuta in atti emergeva, infatti, che la consegna era stata effettuata ai sensi dell'articolo 138 c.p.c.,
per il tramite di addetto postale, mediante consegna in mani proprie del destinatario.
Disposta la notifica dell'atto introduttivo anche al PM., veniva disposta consulenza tecnica grafologica al fine di svolgere indagine calligrafica e di affidare al nominato c.t.u. l'incarico di verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta da alla relata di notifica Parte_1
dell'amministrazione del 3.3.2015.
La consulenza veniva depositata in data 11.12.2024 e il Tribunale riservava la decisione all'udienza del 28.2.2025.
Il collegio esamina la presente querela di falso, tendente alla declaratoria di falsità del documento,
utilizzando quali componenti probatorie, preliminarmente, la consulenza grafologica.
Ebbene, il perito nominato dal Tribunale, che ha redatto una consulenza chiara ed esaustiva priva di vizi logici e/o argomentativi, ha svolto la verifica comparativa sulla base della copia fotostatica del documento querelato, non avendo l' prodotto l'originale del documento in Controparte_1
verifica nel termine stabilito dal Tribunale per l'invio della bozza di ctu.
Il consulente ha, pertanto, utilizzato saggi grafici e scritture comparative prodotte dalla ricorrente. Ha riferito che, stante la mancanza del documento originale e la impossibilità di svolgere esami specifici, il giudizio conclusivo sarebbe stato espresso in termini di probabilità e non di ragionevole certezza.
Tanto premesso, ricorda il collegio che la consulenza grafologica svolta sul documento in copia xerografica, in realtà, è sempre stata ammessa sia dalla giurisprudenza di merito, sia da quella di legittimità. Già il Tribunale di Perugia (sent. n. 2313/2016 del 13.10.16), a conferma dell'orientamento della Corte di Cassazione espresso nel 2011 (sez. V, n. 42938 del 20 ottobre, ma ancor prima sempre la sez. V n. 7175 del 03 luglio 1979, mai contraddetta successivamente, e la sez.
V n. 3154 del 21 novembre 1975), secondo cui "nessuna norme impone che la perizia grafologica su
di un documento sospettato di falsità debba necessariamente svolgersi sull'originale e non su una
copia fotostatica"., ha sancito il principio per cui: "…in sede di querela di falso… nei casi in cui il
CTU ritenga che la copia in esame costituisca un documento idoneo a formare oggetto di valutazione
grafologica, il giudizio espresso a seguito dell'esame grafico della copia fotostatica, se congruamente
motivato, deve considerarsi attendibile".
La possibilità dell'analisi della copia fotostatica, quindi, è sottoposta al limite della idoneità del documento, sancita da una valutazione preliminare effettuata in merito alla qualità del reperto da esaminare. Tale valutazione deve essere compiuta dall'esperto grafologo giudiziario, provvisto delle conoscenze tecniche e strumentali adeguate.
Nel caso di specie, pur dando atto dell'assenza di documento originale, il consulente riferiva che “dal
confronto della firma apposta sul documento contestato e le firme comparative sono emerse delle
corrispondenze considerevoli sia dal punto di vista formale che sostanziale, inerenti: la dimensione
delle lettere che sia nella V che in molte delle C mostra un forte prolungamento delle lettere iniziali
sia nel nome che nel cognome oltre che un forte rimpicciolimento delle lettere finali del nome
“ ” fino a divenire del tutto filiformi;
la direzione del tracciato che sia nella verificanda che Pt_1
nelle comparative presenta un gesto regressivo posto alla base della lettera “I” che oltretutto, sempre sia nella V che nelle C, si appiattisce sulla linea di base e tende a curvarsi verso la destra;
inoltre
sempre sia nella V che in alcune delle C il nome “ ” presenta una direzione del tratto finale Pt_1
ascendente sul rigo di base;
l'inclinazione degli assi delle lettere che tendono a ruotare
genericamente intorno all'asse perpendicolare alla linea di base e sempre nella V ed in alcune delle
comparative tendono ad inclinarsi a destra nella costruzione della lettera “M” iniziale;
la forma e
la dinamica costruttiva delle singole lettere, come è stato analiticamente indicato ed illustrato nei
paragrafi precedenti a cui si fa espressamente rinvio;
la continuità ed i gesti di collegamento tra una
lettera ed un'altra; l'Impostazione e la spazialità che mostra un'ampia distanza tra la lettera “I”
inziale del cognome e la successiva “a”; i piccoli gesti altamente caratterizzanti l'autografia in
verifica ampiamente esposti ed illustrati nei paragrafi e nelle tavole precedenti che trovano
corrispondenza nell'autografia del sig.ra come, ad esempio, il particolare gesto Parte_1
lanciato verso la destra con cui viene disegnata la gamba della lettera “a” del cognome presente in
questa maniera fortemente caratterizzante sia nella firma in verifica che le comparative;
il
particolare andamento decrescente con cui sono disegnate le due lettere “ne” finali del cognome
sempre sia nella V che nelle C, etc.”
Ha, altresì, specificato che nella fattispecie in analisi, i dettagli fondamentali per verificare l'originalità o meno di una grafia come illustrati dalla più accreditata saggistica specialistica sul punto
“sono tutti ricorrenti e costanti proprio nella scrittura della sig.ra e che si Parte_1
ritrovano corrispondenti nella firma in verifica che pertanto con alta probabilità rientra nell'ambito
di variabilità della scrittura della sig.ra ed è dunque autografa” Parte_1
Nel paragrafo dedicato alle conclusioni, il perito riferiva che “tutto quanto suesposto e documentato
nella relazione tecnica, tenuto conto del materiale comparativo a disposizione presente agli atti in
originale e che il documento in verifica non è invece presente in originale, con ogni limite da ciò
derivante in termine di certezza, si può affermare con alta probabilità (stante per l'appunto la
mancanza del documento in verifica in originale) che la firma ad apparente nome “ Parte_1 ” apposta sulla relata di notifica dell'amministrazione del 3/03/2015 di cui è stata richiesta la
[...]
verificazione, rientra nell'ambito della variabilità dell'autografia della sig.ra Parte_1
ragion per cui proviene dalla sua mano ed è pertanto autografa.”
Alla luce delle esposte riflessioni, la domanda va, pertanto, rigettata.
Al rigetto seguono le sanzioni accessorie previste dall'art. 226 c.p.c., con ordine, a cura del cancelliere di annotare la presente sentenza sulla fotocopia della relata di notifica e con condanna di Parte_1
al pagamento della sanzione pecuniaria di € 20,00.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta la domanda;
letto l'art. 226 c.p.c., ordina alla cancelleria di annotare la presente sentenza sulla copia della notifica oggetto della presente querela;
letto l'art. 226 I co. c.p.c. condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di € Parte_1
20,00;
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2552,00 per Parte_1
compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15%;
pone le spese di CTU interamente a carico di Parte_1
Così deciso in Avellino il 13.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Iandiorio dott. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 686 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
nata a [...] il [...] C.F , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Di Salvia e Concetta Boccella
ATTRICE
E
(c.f. , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, difesa ex lege dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ; P.IVA_2
Polisweb: ADS80030620639)
CONVENUTA
E
PM -SEDE
INTERVENTORE NECESSARIO
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, esponeva che aveva impugnato Parte_1
innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino l'intimazione di pagamento n
011220239001632417000 nella quale venivano ricomprese 4 cartelle e un avviso di accertamento le quali, asseritamente già notificate e rimaste impagate, avrebbero determinato, secondo la stessa notificante, un debito totale a riscuotersi di € 31.072,07; aveva eccepito l'estinzione della pretesa della creditrice derivante da prescrizione anche dell'azione esecutiva per ciò che concerneva il supposto debito derivante dalla cartella n 01220060002154546000 che l' assumeva essere stata CP_1
notificata alla contribuente in data 20/02/2006 dell'importo di € 28.744,26, cartella avente ad oggetto addizionali regionali IRPEF, sanzioni e interessi;
IVA e relative sanzioni e interessi, imposte tutte riferite all'anno 2001; nel giudizio tributario si costituiva l' deducendo, tra l'altro, la CP_1
insussistenza dell'eccepita prescrizione sia del diritto che dell'azione esecutiva in quanto la cartella numero 01220060002154546000 sarebbe stata validamente notificata all'origine in data 20/02/2006
alla contribuente e poi quest'ultima, in data 03/03/2015 avrebbe ricevuto anche l'avviso di iscrizione ipotecaria n 012762015000066200 contenente la medesima cartella n 01220060002154546000 per la quale era stata dedotta la prescrizione, ragion per cui, beneficiando della interruzione, la creditrice avrebbe potuto agire per soddisfare la propria pretesa ancora sino al 03/03/2025.
Accedendo al fascicolo telematico RG 4/2024 della CGT di Avellino ove pendeva l'opposizione suddetta per estrarre copia del supposto atto interruttivo della prescrizione esibito dall' -ovvero CP_1
l'avviso di iscrizione ipotecaria numero 01276201500000662000 e l'allegato suo A.R della raccomandata n 672160950868 del 25/02/2015 spedita dall'Ufficio postale di Verona asseritamente ricevuta dalla destinataria in data 03/03/2015- realizzava che si trattava di firma Parte_1
assolutamente apocrifa.
Per questi motivi
, proponeva querela di falso ai fini di accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione ad apparente nome di apposta nell'asserita data del 03/03/15 al Parte_1
riferito A.R numero 672160950868 nel riquadro destinatario, avviso spedito da Equitalia sud spa ora il 25/02/15 e riguardante l'intimazione per imminente iscrizione ipotecaria numero CP_1
01276201500000662000.
Si costituiva l' per il tramite dell'Avvocatura dello Stato la quale, con comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta, chiedeva il rigetto della domanda.
In particolare, con riguardo all'eccezione di falsità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata, evidenziava come la stessa fosse stata correttamente notificata. Dalla disamina della ricevuta in atti emergeva, infatti, che la consegna era stata effettuata ai sensi dell'articolo 138 c.p.c.,
per il tramite di addetto postale, mediante consegna in mani proprie del destinatario.
Disposta la notifica dell'atto introduttivo anche al PM., veniva disposta consulenza tecnica grafologica al fine di svolgere indagine calligrafica e di affidare al nominato c.t.u. l'incarico di verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta da alla relata di notifica Parte_1
dell'amministrazione del 3.3.2015.
La consulenza veniva depositata in data 11.12.2024 e il Tribunale riservava la decisione all'udienza del 28.2.2025.
Il collegio esamina la presente querela di falso, tendente alla declaratoria di falsità del documento,
utilizzando quali componenti probatorie, preliminarmente, la consulenza grafologica.
Ebbene, il perito nominato dal Tribunale, che ha redatto una consulenza chiara ed esaustiva priva di vizi logici e/o argomentativi, ha svolto la verifica comparativa sulla base della copia fotostatica del documento querelato, non avendo l' prodotto l'originale del documento in Controparte_1
verifica nel termine stabilito dal Tribunale per l'invio della bozza di ctu.
Il consulente ha, pertanto, utilizzato saggi grafici e scritture comparative prodotte dalla ricorrente. Ha riferito che, stante la mancanza del documento originale e la impossibilità di svolgere esami specifici, il giudizio conclusivo sarebbe stato espresso in termini di probabilità e non di ragionevole certezza.
Tanto premesso, ricorda il collegio che la consulenza grafologica svolta sul documento in copia xerografica, in realtà, è sempre stata ammessa sia dalla giurisprudenza di merito, sia da quella di legittimità. Già il Tribunale di Perugia (sent. n. 2313/2016 del 13.10.16), a conferma dell'orientamento della Corte di Cassazione espresso nel 2011 (sez. V, n. 42938 del 20 ottobre, ma ancor prima sempre la sez. V n. 7175 del 03 luglio 1979, mai contraddetta successivamente, e la sez.
V n. 3154 del 21 novembre 1975), secondo cui "nessuna norme impone che la perizia grafologica su
di un documento sospettato di falsità debba necessariamente svolgersi sull'originale e non su una
copia fotostatica"., ha sancito il principio per cui: "…in sede di querela di falso… nei casi in cui il
CTU ritenga che la copia in esame costituisca un documento idoneo a formare oggetto di valutazione
grafologica, il giudizio espresso a seguito dell'esame grafico della copia fotostatica, se congruamente
motivato, deve considerarsi attendibile".
La possibilità dell'analisi della copia fotostatica, quindi, è sottoposta al limite della idoneità del documento, sancita da una valutazione preliminare effettuata in merito alla qualità del reperto da esaminare. Tale valutazione deve essere compiuta dall'esperto grafologo giudiziario, provvisto delle conoscenze tecniche e strumentali adeguate.
Nel caso di specie, pur dando atto dell'assenza di documento originale, il consulente riferiva che “dal
confronto della firma apposta sul documento contestato e le firme comparative sono emerse delle
corrispondenze considerevoli sia dal punto di vista formale che sostanziale, inerenti: la dimensione
delle lettere che sia nella V che in molte delle C mostra un forte prolungamento delle lettere iniziali
sia nel nome che nel cognome oltre che un forte rimpicciolimento delle lettere finali del nome
“ ” fino a divenire del tutto filiformi;
la direzione del tracciato che sia nella verificanda che Pt_1
nelle comparative presenta un gesto regressivo posto alla base della lettera “I” che oltretutto, sempre sia nella V che nelle C, si appiattisce sulla linea di base e tende a curvarsi verso la destra;
inoltre
sempre sia nella V che in alcune delle C il nome “ ” presenta una direzione del tratto finale Pt_1
ascendente sul rigo di base;
l'inclinazione degli assi delle lettere che tendono a ruotare
genericamente intorno all'asse perpendicolare alla linea di base e sempre nella V ed in alcune delle
comparative tendono ad inclinarsi a destra nella costruzione della lettera “M” iniziale;
la forma e
la dinamica costruttiva delle singole lettere, come è stato analiticamente indicato ed illustrato nei
paragrafi precedenti a cui si fa espressamente rinvio;
la continuità ed i gesti di collegamento tra una
lettera ed un'altra; l'Impostazione e la spazialità che mostra un'ampia distanza tra la lettera “I”
inziale del cognome e la successiva “a”; i piccoli gesti altamente caratterizzanti l'autografia in
verifica ampiamente esposti ed illustrati nei paragrafi e nelle tavole precedenti che trovano
corrispondenza nell'autografia del sig.ra come, ad esempio, il particolare gesto Parte_1
lanciato verso la destra con cui viene disegnata la gamba della lettera “a” del cognome presente in
questa maniera fortemente caratterizzante sia nella firma in verifica che le comparative;
il
particolare andamento decrescente con cui sono disegnate le due lettere “ne” finali del cognome
sempre sia nella V che nelle C, etc.”
Ha, altresì, specificato che nella fattispecie in analisi, i dettagli fondamentali per verificare l'originalità o meno di una grafia come illustrati dalla più accreditata saggistica specialistica sul punto
“sono tutti ricorrenti e costanti proprio nella scrittura della sig.ra e che si Parte_1
ritrovano corrispondenti nella firma in verifica che pertanto con alta probabilità rientra nell'ambito
di variabilità della scrittura della sig.ra ed è dunque autografa” Parte_1
Nel paragrafo dedicato alle conclusioni, il perito riferiva che “tutto quanto suesposto e documentato
nella relazione tecnica, tenuto conto del materiale comparativo a disposizione presente agli atti in
originale e che il documento in verifica non è invece presente in originale, con ogni limite da ciò
derivante in termine di certezza, si può affermare con alta probabilità (stante per l'appunto la
mancanza del documento in verifica in originale) che la firma ad apparente nome “ Parte_1 ” apposta sulla relata di notifica dell'amministrazione del 3/03/2015 di cui è stata richiesta la
[...]
verificazione, rientra nell'ambito della variabilità dell'autografia della sig.ra Parte_1
ragion per cui proviene dalla sua mano ed è pertanto autografa.”
Alla luce delle esposte riflessioni, la domanda va, pertanto, rigettata.
Al rigetto seguono le sanzioni accessorie previste dall'art. 226 c.p.c., con ordine, a cura del cancelliere di annotare la presente sentenza sulla fotocopia della relata di notifica e con condanna di Parte_1
al pagamento della sanzione pecuniaria di € 20,00.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta la domanda;
letto l'art. 226 c.p.c., ordina alla cancelleria di annotare la presente sentenza sulla copia della notifica oggetto della presente querela;
letto l'art. 226 I co. c.p.c. condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di € Parte_1
20,00;
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2552,00 per Parte_1
compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15%;
pone le spese di CTU interamente a carico di Parte_1
Così deciso in Avellino il 13.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Iandiorio dott. Raffaele Califano