Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1020/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1020/2025, promossa da
1) Parte_1
Nato a Legnano il 17.02.1977
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nata a Legnano il 23.08.1981
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Comune di Parabiago (MI) in data 13.10.2022
- in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Parabiago atto n. 37 parte II Serie A anno 2012;
che dall'unione sono nate in Rho rispettivamente in data 30.01.2016 e 26.07.2019 e Parte_3
Persona_1
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) le minori e vengono affidate ad entrambi i genitori;
Per_1 Persona_2
3) le minori manterranno la residenza anagrafica presso la casa coniugale sita in TO Garolfo alla Via
Ceresio n. 12 che rimane assegnata al signor , con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze;
Parte_1
4) Il vestiario delle minori compresi compreso il corredo dei letti verrà suddiviso tra le parti al 50%;
5) le minori verranno collocate paritariamente presso entrambi i genitori nei seguenti termini: dal lunedì mattina sino al giovedì mattina con la madre e dal giovedì all'uscita dalla scuola con il padre che avrà cura di riaccompagnarle presso la residenza materna la domenica mattina, fino ad arrivare all'alternanza settimanale;
6) Durante il periodo estivo ciascun genitore ha diritto di trascorrere le minori due settimane, anche non consecutive, nel periodo che le parti avranno cura di comunicarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno o anche prima quando avranno la disponibilità del piano ferie;
7) Durante il periodo natalizio le minori trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore il periodo 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre (ore 12.00) fino al 6 gennaio con l'altro genitore. Le parti avranno cura di accordarsi per suddividere i giorni 24, 25, 26 dicembre 31, 1 e 6 gennaio.
8) Festività pasquali ad anni alterni;
9) Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda le minori protagoniste, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
✓ quando le figlie si troveranno presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
✓ durante i periodi di vacanza che le figlie trascorreranno con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
✓ nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, le minori staranno con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
2 ✓ eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali delle minori e della loro volontà in merito;
✓ ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione delle minori quando le stesse si trovano presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere le medesime per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione delle minori e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti delle minori.
✓ Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse delle minori;
✓ nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato alle minori (malattia, impegni scolastici o ludici), le parti si trovassero nella condizione di non rispettare la turnazione pattuita, le stesse recupereranno le visite con il genitore con il quale non sono potute stare , nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
10) Il signor si obbliga a versare a titolo di mantenimento delle minori la somma complessiva di euro Pt_1
250,00 per entrambe le minori presso il conto corrente Iban [...] intestato alla signora entro il giorno 15 di ogni mese. Quanto alle spese straordinarie, Parte_2 suddivise in ragione del 50%, le parti si obbligano ad uniformarsi al protocollo della Corte d'Appello di
Milano. La signora ha diritto a percepire in via esclusiva l'assegno unico per il nucleo familiare. Le Pt_2
parti, in deroga al protocollo, suddivideranno al 50% anche le spese della mensa, spese dell'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, medicinali da banco;
11) Le parti concordano che fino al rilascio dell'immobile coniugale da parte della signora stabilito, Pt_2
nella data del 31.05.2025, il signor si obbliga a sostenere interamente le spese relative all'acqua, Pt_1 luce e gas rinunciando ad ogni pretesa nei confronti della coniuge. L'assegno di mantenimento verrà versato al momento del rilascio dell'immobile;
12) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali e finanziari il signor si obbliga a versare alla Pt_1 signora , contestualmente al rilascio da parte della stessa dell'immobile coniugale, la somma di euro Pt_2
5000,00 a titolo di rimborso dei mobili presenti nella casa coniugale da versarsi nell'iban suindicato;
13) Il signor si obbliga a donare il terreno (foglio 11 mappale 601 sito in TO Garolfo) allo stesso Pt_1
intestato alle minori al compimento della loro maggiore età. In ipotesi di vendita di detto terreno il signor
3 si obbliga a donare alle figlie il ricavato della vendita;
Pt_1
14) Le parti economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
15) I coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di separazione e rinunciano all'impugnazione della emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di TO ZI , Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio concordatario contratto in Comune di Parabiago (MI) in data 13.10.2022 - in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Parabiago atto n. 37 parte II
Serie A anno 2012;
alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in TO ZI nella Camera di Consiglio del ___2.4.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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