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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/04/2024, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 11507/2022
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv.to Stefano Pannone, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Marco Fazio, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
Oggetto: ripetizione di indebito e pagamento assegno sociale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.09.2022, la ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di essere titolare di assegno di invalidità civile n. 07521593 ex art. 13 L.
118/71, con decorrenza dall'1.4.2004;
- di essere titolare di assegno sociale sostitutivo dal compimento del 67° anno di età ex art. 19 legge 118/71, con decorrenza 1.3.2020, come da
1 provvedimento del 17.09.2020; CP_1
- di aver percepito a titolo di arretrati dal 1.3.2020 al 31.10.2020 arretrati per un importo di € 1.514,14, calcolati sulla basi di un rateo mensile di € 459,73
e una tredicesima di € 432,73;
- di aver percepito dall'1.1.2021 al 31.12.2021 l'assegno sociale nella misura di € 460,27;
- di aver percepito a partire dal 1.1.2022 un rateo mensile pari a € 380,85;
- di essere coniugata con il Sig. , nato a [...] il [...], titolare CP_2
di assegno sociale n. 04514484 cat. AS con decorrenza dal 1.4.2021, erogato nella misura di € 473,17 nel 2021 e di € 481,01 nel 2022;
- di aver ricevuto comunicazione di indebito del 30.3.2022 con cui l' CP_1
rappresentava di avere ricalcolato l'assegno sociale nella misura di € 381,21 per l'anno 2022 e di € 374,84 per l'anno 2021, e che “pertanto da gennaio
2021 a dicembre 2021 sulla pensione numero 07521593 l' ha CP_1
corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 1108,55”;
- di essere sprovvista di redditi, così come il proprio coniuge;
- di aver presentato ricorso amministrativo avverso il predetto provvedimento, senza alcun esito.
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità della pretesa restitutoria per assenza di dolo e comunque l'irripetibilità delle somme percepite prima dell'accertamento svolto dall' . CP_1
Ha chiesto, quindi, l'accertamento negativo della pretesa restitutoria dell' , CP_1
con condanna dello stesso alla restituzione di quanto già recuperato.
Ha, inoltre, dedotto l'erroneità della liquidazione del rateo mensile dell'assegno sociale posta in essere dall' , chiedendo la condanna dello stesso al CP_1
pagamento delle conseguenti differenze relative agli anni 2021 e 2022, calcolate come in ricorso.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L' , regolarmente costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1 eccependo nello specifico di aver rideterminato l'importo mensile dell'assegno sociale sulla base dei redditi percepiti dal coniuge della ricorrente nel 2019, in quanto anno precedente quello della liquidazione, redditi poi tenuti in
2 considerazione anche per il calcolo dei ratei relativi agli anni successivi in ragione dell'omessa comunicazione da parte della dei redditi del Pt_1 proprio nucleo familiare e dell'omessa domanda di Ricostituzione Reddituale.
Ha eccepito, inoltre, la inapplicabilità al caso di specie della sanatoria di cui all'art. 52, L. 88/1989 e l'assenza di prova circa la sussistenza dei presupposti del diritto a percepire la prestazione indebita.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 04.04.2024 ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è solo parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La domanda avanzata dalla nel presente giudizio assume una duplice Pt_1 veste: da un lato, la stessa chiede l'accertamento negativo della pretesa restitutoria di € 1.108,55 per somme erogate a titolo di assegno sociale in misura maggiore rispetto a quella dovuta nell'anno 2021; dall'altro, chiede la condanna dell' al pagamento dell'assegno sociale nella misura indicata in ricorso, CP_1 deducendo l'erroneità del ricalcolo operato dall'istituto.
Ebbene, quanto alla domanda avente a oggetto l'indebito, deve in primo luogo ricordarsi che la stessa non integra un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di CP_1
accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall'ente previdenziale.
Difatti, il giudizio di non ha ad oggetto l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' bensì l'accertamento del debito in presenza CP_1
di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge.
Ricorre, quindi, nella fattispecie un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione di carattere assistenziale ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la CP_1 restituzione deducendo l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato.
Ciò posto, va sul punto osservato che, per giurisprudenza ormai costante, “in
3 tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18046 del 2010).
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Analogamente vale a dirsi per quanto concerne l'azione volta alla condanna dell' al pagamento delle differenze spettanti a titolo di assegno sociale per CP_1
l'anno 2022.
Nel caso di specie, l' sostiene di aver ricalcolato la prestazione liquidata in CP_1 ragione dei redditi del coniuge della ricorrente relativi al 2019 (pari a €
4.413,00), anno precedente quello di “trasformazione” dell'assegno di invalidità in assegno sociale, redditi da considerare anche in relazione agli anni successivi in ragione dell'inerzia dell'assicurata, la quale non ha provveduto a comunicazione reddituale né a presentare domanda di ricostituzione.
Parte ricorrente, al contrario, deduce l'applicabilità, ai fini della individuazione del reddito di riferimento, dell'art. 35, D.L. n. 207/2008 (conv. in L. n. 14/2009 come modificato dalla L. n. 122/2010), secondo cui “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al
4 reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente…… In sede di prima liquidazione di una prestazione, il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.
Ne deduce, pertanto, che - avendo iniziato a percepire l'assegno sociale dall'1.3.2020 - per determinare il rateo relativo al 2020 si debba fare riferimento allo stesso 2020 in quanto anno in corso, mentre per determinare il rateo relativo al 2021 e 2022 si debba fare riferimento rispettivamente al 2020 e al 2021, in quanto anni precedenti, con conseguente inesistenza di qualsiasi debito per l'anno 2021 e sussistenza, al contrario, di un credito in proprio favore di €
781,20 per l'anno 2022, avendo il coniuge percepito nell'anno precedente redditi pari a € 4.613,41.
In subordine, volendo considerare quale parametro il reddito per l'anno in corso anche con riferimento al 2021 e al 2022, allega ad ogni modo l'inesistenza di qualsiasi debito per l'anno 2021, e la sussistenza di un credito in proprio favore per l'anno 2022 pari a € 660,96, tenuto conto dei redditi percepiti dal coniuge in tale ultimo anno, pari a € 6253,13.
Ebbene, le prospettazioni offerte da entrambe le parti circa le annualità e i limiti di reddito da tenere in considerazione per il calcolo dell'assegno sociale non colgono nel segno.
E infatti, nel caso di specie assume carattere dirimente la circostanza, incontestata tra le parti e provata per tabulas, che la ricorrente gode di assegno sociale sostitutivo per trasformazione automatica dell'assegno di invalidità civile ex art. 19 L. 118/71 al compimento del 67° anno di età (cfr. provvedimento del
07.09.2020 allegato al ricorso).
Orbene, l'assegno sociale sostitutivo è soggetto a regole diverse rispetto all'assegno sociale ordinario: in primo luogo, valgono i limiti reddituali relativi alle prestazioni di invalidità civile e non quelli previsti per l'assegno sociale dalla normativa di settore;
in secondo luogo, ai fini della liquidazione della pensione e dell'assegno di invalidità ex art. L. 118/71 rilevano solo i redditi del titolare del beneficio, e tale regime opera anche in caso di trasformazione in assegno sociale, cosicché il reddito percepito dal coniuge dell'assicurato, pur se tale da superare il limite annuale previsto dalla legge, non assume alcuna
5 rilevanza, non essendo il requisito reddituale rivalutabile dopo la trasformazione dell'assegno, e dovendo questo restare ancorato al reddito personale del solo beneficiario, e non a quello del nucleo famigliare (cfr. Corte appello Palermo, sez. lav., n. 823 del 2023).
Del tutto inconferenti appaiono, pertanto, le allegazioni e le eccezioni svolte dalle parti circa i redditi percepiti dal coniuge della ricorrente.
È pur vero, però, che a fronte di tali previsioni di favore, l'importo dell'assegno sociale sostitutivo è più basso rispetto a quello dell'assegno sociale ordinario, non trovando applicazione gli aumenti di cui agli artt. 67, L. 448/98 e 52, L.
488/99.
Ciò assume duplice valenza ai fini della decisione.
Quanto alla ripetizione dell'indebito per l'anno 2021, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale.
Secondo la Suprema Corte, “In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile” (cfr.
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 5606 del 2023, n. 13915 del 2021, n. 13223 del
2020, n. 16088 del 2020), e ciò anche laddove l'assicurato non abbia comunicato all' i dati della propria situazione reddituale incidenti sulle CP_1
prestazioni in godimento, a patto che essi siano già stati integralmente comunicati all'Amministrazione finanziaria e siano, pertanto, acquisibili dall' facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto CP_1
erogatore della prestazione.
Ebbene, nel caso di specie – posto che l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa è stata effettuata dallo stesso - non può non tenersi conto del fatto CP_1 che l'errore commesso dall' in sede di liquidazione non è in alcun modo CP_1
6 connesso all'omessa dichiarazione dei redditi da parte della , Pt_1 derivando, al contrario, da un'errata applicazione della normativa di riferimento.
E infatti, dall'esame della documentazione in atti emerge come l' abbia CP_1 errato nel calcolo dell'importo dell'assegno sociale liquidato alla ricorrente, applicando quello ordinario anziché quello “base” dovuto in caso di assegno sociale sostitutivo, pari a € 374,85 per l'anno 2021 e ad € 380,23 per l'anno
2022 (cfr. provvedimento di liquidazione del 07.09.2020).
Emerge, altresì, il mancato superamento da parte della ricorrente del limite di reddito personale previsto, pari, come sopra chiarito, a quello vigente per le prestazioni di invalidità civile (cfr. certificazioni dell' Organizzazione_1
depositate a seguito di ordine di integrazione documentale il 19.03.2024).
Deve, pertanto, ritenersi che il comportamento dell'ente sia stato idoneo a ingenerare nella pensionata l'affidamento circa la correttezza della liquidazione della prestazione, con conseguente irripetibilità delle somme erogate nell'anno
2021.
La somma liquidata nell'anno 2022 risulta, invece, alla luce di tutto quanto esposto, corretta nel suo ammontare.
Nulla è, quindi, dovuto alla ricorrente a titolo di differenze sulla prestazione in godimento, non avendo la stessa allegato e provato di aver diritto alle maggiorazioni di legge né di aver inoltrato all' la relativa domanda. CP_1
La domanda va, pertanto, rigettata in parte qua.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate alla luce della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto dell' al recupero della somma di € 1.108,55 corrisposta a CP_1 titolo di assegno sociale n. 07521593 nell'anno 2021, come da comunicazione di indebito del 30.03.2022, condannando l' alla CP_1
restituzione di quanto eventualmente già recuperato a tale titolo;
7 b) Rigetta nel resto;
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 08.04.2024
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 11507/2022
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv.to Stefano Pannone, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Marco Fazio, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
Oggetto: ripetizione di indebito e pagamento assegno sociale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.09.2022, la ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di essere titolare di assegno di invalidità civile n. 07521593 ex art. 13 L.
118/71, con decorrenza dall'1.4.2004;
- di essere titolare di assegno sociale sostitutivo dal compimento del 67° anno di età ex art. 19 legge 118/71, con decorrenza 1.3.2020, come da
1 provvedimento del 17.09.2020; CP_1
- di aver percepito a titolo di arretrati dal 1.3.2020 al 31.10.2020 arretrati per un importo di € 1.514,14, calcolati sulla basi di un rateo mensile di € 459,73
e una tredicesima di € 432,73;
- di aver percepito dall'1.1.2021 al 31.12.2021 l'assegno sociale nella misura di € 460,27;
- di aver percepito a partire dal 1.1.2022 un rateo mensile pari a € 380,85;
- di essere coniugata con il Sig. , nato a [...] il [...], titolare CP_2
di assegno sociale n. 04514484 cat. AS con decorrenza dal 1.4.2021, erogato nella misura di € 473,17 nel 2021 e di € 481,01 nel 2022;
- di aver ricevuto comunicazione di indebito del 30.3.2022 con cui l' CP_1
rappresentava di avere ricalcolato l'assegno sociale nella misura di € 381,21 per l'anno 2022 e di € 374,84 per l'anno 2021, e che “pertanto da gennaio
2021 a dicembre 2021 sulla pensione numero 07521593 l' ha CP_1
corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 1108,55”;
- di essere sprovvista di redditi, così come il proprio coniuge;
- di aver presentato ricorso amministrativo avverso il predetto provvedimento, senza alcun esito.
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità della pretesa restitutoria per assenza di dolo e comunque l'irripetibilità delle somme percepite prima dell'accertamento svolto dall' . CP_1
Ha chiesto, quindi, l'accertamento negativo della pretesa restitutoria dell' , CP_1
con condanna dello stesso alla restituzione di quanto già recuperato.
Ha, inoltre, dedotto l'erroneità della liquidazione del rateo mensile dell'assegno sociale posta in essere dall' , chiedendo la condanna dello stesso al CP_1
pagamento delle conseguenti differenze relative agli anni 2021 e 2022, calcolate come in ricorso.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L' , regolarmente costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1 eccependo nello specifico di aver rideterminato l'importo mensile dell'assegno sociale sulla base dei redditi percepiti dal coniuge della ricorrente nel 2019, in quanto anno precedente quello della liquidazione, redditi poi tenuti in
2 considerazione anche per il calcolo dei ratei relativi agli anni successivi in ragione dell'omessa comunicazione da parte della dei redditi del Pt_1 proprio nucleo familiare e dell'omessa domanda di Ricostituzione Reddituale.
Ha eccepito, inoltre, la inapplicabilità al caso di specie della sanatoria di cui all'art. 52, L. 88/1989 e l'assenza di prova circa la sussistenza dei presupposti del diritto a percepire la prestazione indebita.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 04.04.2024 ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è solo parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La domanda avanzata dalla nel presente giudizio assume una duplice Pt_1 veste: da un lato, la stessa chiede l'accertamento negativo della pretesa restitutoria di € 1.108,55 per somme erogate a titolo di assegno sociale in misura maggiore rispetto a quella dovuta nell'anno 2021; dall'altro, chiede la condanna dell' al pagamento dell'assegno sociale nella misura indicata in ricorso, CP_1 deducendo l'erroneità del ricalcolo operato dall'istituto.
Ebbene, quanto alla domanda avente a oggetto l'indebito, deve in primo luogo ricordarsi che la stessa non integra un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di CP_1
accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall'ente previdenziale.
Difatti, il giudizio di non ha ad oggetto l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' bensì l'accertamento del debito in presenza CP_1
di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge.
Ricorre, quindi, nella fattispecie un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione di carattere assistenziale ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la CP_1 restituzione deducendo l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato.
Ciò posto, va sul punto osservato che, per giurisprudenza ormai costante, “in
3 tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18046 del 2010).
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Analogamente vale a dirsi per quanto concerne l'azione volta alla condanna dell' al pagamento delle differenze spettanti a titolo di assegno sociale per CP_1
l'anno 2022.
Nel caso di specie, l' sostiene di aver ricalcolato la prestazione liquidata in CP_1 ragione dei redditi del coniuge della ricorrente relativi al 2019 (pari a €
4.413,00), anno precedente quello di “trasformazione” dell'assegno di invalidità in assegno sociale, redditi da considerare anche in relazione agli anni successivi in ragione dell'inerzia dell'assicurata, la quale non ha provveduto a comunicazione reddituale né a presentare domanda di ricostituzione.
Parte ricorrente, al contrario, deduce l'applicabilità, ai fini della individuazione del reddito di riferimento, dell'art. 35, D.L. n. 207/2008 (conv. in L. n. 14/2009 come modificato dalla L. n. 122/2010), secondo cui “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al
4 reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente…… In sede di prima liquidazione di una prestazione, il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.
Ne deduce, pertanto, che - avendo iniziato a percepire l'assegno sociale dall'1.3.2020 - per determinare il rateo relativo al 2020 si debba fare riferimento allo stesso 2020 in quanto anno in corso, mentre per determinare il rateo relativo al 2021 e 2022 si debba fare riferimento rispettivamente al 2020 e al 2021, in quanto anni precedenti, con conseguente inesistenza di qualsiasi debito per l'anno 2021 e sussistenza, al contrario, di un credito in proprio favore di €
781,20 per l'anno 2022, avendo il coniuge percepito nell'anno precedente redditi pari a € 4.613,41.
In subordine, volendo considerare quale parametro il reddito per l'anno in corso anche con riferimento al 2021 e al 2022, allega ad ogni modo l'inesistenza di qualsiasi debito per l'anno 2021, e la sussistenza di un credito in proprio favore per l'anno 2022 pari a € 660,96, tenuto conto dei redditi percepiti dal coniuge in tale ultimo anno, pari a € 6253,13.
Ebbene, le prospettazioni offerte da entrambe le parti circa le annualità e i limiti di reddito da tenere in considerazione per il calcolo dell'assegno sociale non colgono nel segno.
E infatti, nel caso di specie assume carattere dirimente la circostanza, incontestata tra le parti e provata per tabulas, che la ricorrente gode di assegno sociale sostitutivo per trasformazione automatica dell'assegno di invalidità civile ex art. 19 L. 118/71 al compimento del 67° anno di età (cfr. provvedimento del
07.09.2020 allegato al ricorso).
Orbene, l'assegno sociale sostitutivo è soggetto a regole diverse rispetto all'assegno sociale ordinario: in primo luogo, valgono i limiti reddituali relativi alle prestazioni di invalidità civile e non quelli previsti per l'assegno sociale dalla normativa di settore;
in secondo luogo, ai fini della liquidazione della pensione e dell'assegno di invalidità ex art. L. 118/71 rilevano solo i redditi del titolare del beneficio, e tale regime opera anche in caso di trasformazione in assegno sociale, cosicché il reddito percepito dal coniuge dell'assicurato, pur se tale da superare il limite annuale previsto dalla legge, non assume alcuna
5 rilevanza, non essendo il requisito reddituale rivalutabile dopo la trasformazione dell'assegno, e dovendo questo restare ancorato al reddito personale del solo beneficiario, e non a quello del nucleo famigliare (cfr. Corte appello Palermo, sez. lav., n. 823 del 2023).
Del tutto inconferenti appaiono, pertanto, le allegazioni e le eccezioni svolte dalle parti circa i redditi percepiti dal coniuge della ricorrente.
È pur vero, però, che a fronte di tali previsioni di favore, l'importo dell'assegno sociale sostitutivo è più basso rispetto a quello dell'assegno sociale ordinario, non trovando applicazione gli aumenti di cui agli artt. 67, L. 448/98 e 52, L.
488/99.
Ciò assume duplice valenza ai fini della decisione.
Quanto alla ripetizione dell'indebito per l'anno 2021, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale.
Secondo la Suprema Corte, “In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile” (cfr.
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 5606 del 2023, n. 13915 del 2021, n. 13223 del
2020, n. 16088 del 2020), e ciò anche laddove l'assicurato non abbia comunicato all' i dati della propria situazione reddituale incidenti sulle CP_1
prestazioni in godimento, a patto che essi siano già stati integralmente comunicati all'Amministrazione finanziaria e siano, pertanto, acquisibili dall' facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto CP_1
erogatore della prestazione.
Ebbene, nel caso di specie – posto che l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa è stata effettuata dallo stesso - non può non tenersi conto del fatto CP_1 che l'errore commesso dall' in sede di liquidazione non è in alcun modo CP_1
6 connesso all'omessa dichiarazione dei redditi da parte della , Pt_1 derivando, al contrario, da un'errata applicazione della normativa di riferimento.
E infatti, dall'esame della documentazione in atti emerge come l' abbia CP_1 errato nel calcolo dell'importo dell'assegno sociale liquidato alla ricorrente, applicando quello ordinario anziché quello “base” dovuto in caso di assegno sociale sostitutivo, pari a € 374,85 per l'anno 2021 e ad € 380,23 per l'anno
2022 (cfr. provvedimento di liquidazione del 07.09.2020).
Emerge, altresì, il mancato superamento da parte della ricorrente del limite di reddito personale previsto, pari, come sopra chiarito, a quello vigente per le prestazioni di invalidità civile (cfr. certificazioni dell' Organizzazione_1
depositate a seguito di ordine di integrazione documentale il 19.03.2024).
Deve, pertanto, ritenersi che il comportamento dell'ente sia stato idoneo a ingenerare nella pensionata l'affidamento circa la correttezza della liquidazione della prestazione, con conseguente irripetibilità delle somme erogate nell'anno
2021.
La somma liquidata nell'anno 2022 risulta, invece, alla luce di tutto quanto esposto, corretta nel suo ammontare.
Nulla è, quindi, dovuto alla ricorrente a titolo di differenze sulla prestazione in godimento, non avendo la stessa allegato e provato di aver diritto alle maggiorazioni di legge né di aver inoltrato all' la relativa domanda. CP_1
La domanda va, pertanto, rigettata in parte qua.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate alla luce della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto dell' al recupero della somma di € 1.108,55 corrisposta a CP_1 titolo di assegno sociale n. 07521593 nell'anno 2021, come da comunicazione di indebito del 30.03.2022, condannando l' alla CP_1
restituzione di quanto eventualmente già recuperato a tale titolo;
7 b) Rigetta nel resto;
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 08.04.2024
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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