Ordinanza cautelare 17 luglio 2020
Sentenza 4 maggio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 04/05/2021, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2021
N. 00594/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00490/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Daniele Toffanin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, domiciliata in -OMISSIS-, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
del decreto del -OMISSIS- (-OMISSIS-) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, notificato a mezzo pec in data -OMISSIS- di reiezione mediante il quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto dal signor -OMISSIS-avverso il decreto di sospensione della -OMISSIS-del -OMISSIS-del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - -OMISSIS-, con cui veniva disposta la sospensione della -OMISSIS-ai sensi dell'art. 53 quater Codice della Navigazione del signor -OMISSIS-, in relazione al verbale di contestazione e notifica ex art. 53 quater d.l. 18 luglio 2005 n. 171, redatto dalla -OMISSIS-, di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS-, occorreva un sinistro nautico tra l’unità navale condotta dal ricorrente e l’unità navale condotta dal sig. -OMISSIS-.
All’esito di tale sinistro il signor -OMISSIS- risultava prima disperso e successivamente veniva dichiarato deceduto.
1.1. Il pomeriggio successivo al sinistro, alle ore 15.30, il ricorrente veniva sottoposto agli esami tossicologici, dai quali risultava “ al momento dell’indagine e del prelievo di liquidi biologici, avvenuti successivamente all’incidente nautico, in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, risultando positivo ai cannabinoidi”.
1.2. Con verbale del-OMISSIS-, contestava al ricorrente la violazione dell’art. 53 quater , commi 1-3 del d.lgs. n. 171 del 2005;
1.2. Visto tale verbale, comunicato l’avvio del procedimento, -OMISSIS-(in seguito, la -OMISSIS-) adottava in data -OMISSIS-il provvedimento di sospensione della -OMISSIS-del ricorrente per la durata complessiva di due anni e otto mesi, decorrenti dalla data di effettivo ritiro ai sensi dell’art. 53 quater del d.lgs. n. 171 del 2005, Codice della Nautica da Diporto.
1.3. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso gerarchico evidenziando “ di aver assunto sostanze stupefacenti soltanto dopo il sinistro, in un momento di debolezza e dopo aver passato una notte insonne per la tragedia avvenuta” e di non essere assuntore abituale di sostanze stupefacenti.
1.4. Il ricorso gerarchico veniva tuttavia respinto dalla -OMISSIS-considerazione dei pregressi provvedimenti di sospensione della patente di guida del ricorrente e segnatamente: “sospensione del -OMISSIS-, ex art. 186 CdS, di -OMISSIS-– -OMISSIS- -OMISSIS-;
sospensione del -OMISSIS-, ex art. 186 CdS, di -OMISSIS-– -OMISSIS- -OMISSIS-;
sospensione, ex art. 129 CdS, -OMISSIS-, ex art. 187 CdS, - RECIDIVITA’ - dell’Ufficio -OMISSIS- di -OMISSIS-, a seguito di giudizio di “temporanea non idoneità alla guida di veicoli”, della -OMISSIS-;
revoca, ex art. 218/6 CdS, -OMISSIS-, per guida con patente sospesa durante il periodo di sospensione della patente di guida” .
2. Con ricorso, notificato in data -OMISSIS-, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione della patente di guida e la decisione di rigetto del ricorso gerarchico in base ai seguenti motivi.
I - Illegittimità dell’atto per violazione di legge in relazione al rilievo avanzato in ordine alla inefficacia – inutilizzabilità del prelievo presupposto al provvedimento impugnato e alla irrogazione della relativa sanzione; eccesso di potere per sviamento.
L’art. 53 quater , comma 1, del d.lgs. n. 171 del 2005 sanzionerebbe l'essere alla guida di un'imbarcazione in stato di alterazione psico-fisica, non l’essere in tale stato in un momento successivo.
Nel caso di specie non vi sarebbero elementi o atti che dimostrino che il ricorrente fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti al momento del sinistro.
L'esame tossicologico è stato eseguito 15 ore dopo il sinistro e lo stesso ricorrente ha spontaneamente dichiarato di avere assunto sostanze stupefacenti soltanto dopo il sinistro, in un momento di debolezza e dopo avere passato una notte insonne per la tragedia avvenuta.
La Cassazione avrebbe escluso la responsabilità penale dell’agente nelle ipotesi in cui non sia stato provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che al momento del sinistro – non in un momento successivo – l’agente era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
II - L'accertamento eseguito è comunque nullo per omesso avvertimento del diritto al difensore.
Dagli atti non risulterebbe che prima di eseguire il prelievo il ricorrente sia stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
L’assenza di tale avvertimento determinerebbe la nullità dell’accertamento, nonostante l’assenso dell’interessato.
III - Illegittimità manifesta in ordine alla causazione del sinistro occorso in relazione al comportamento del sig. -OMISSIS-.
Il ricorrente non sarebbe il responsabile del sinistro nautico.
Sarebbe stata accertata la collisione tra le imbarcazioni, non la responsabilità del ricorrente che invece sarebbe esclusa dalla perizia di parte -OMISSIS-.
I provvedimenti impugnati non avrebbero in alcun modo motivato sul punto.
IV - Violazione di legge: mancata conclusione del procedimento relativo all'impugnazione amministrativa ai sensi dell'art. 18 legge n. 689/1981. Mancata audizione .
I provvedimenti impugnati si baserebbero sul verbale del-OMISSIS-che il ricorrente ha impugnato mediante la presentazione di scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 con richiesta di audizione.
I provvedimenti impugnati sarebbero pertanto illegittimi in ragione della mancata audizione del ricorrente e comunque per la mancata conclusione del procedimento.
V - Eccesso di potere per sovrapposizione di provvedimenti cautelari. Violazione del principio della ragionevolezza. Contraddittorietà e carenza di motivazione .
La sospensione principale disposta con i provvedimenti impugnati non potrebbe aggiungersi alla sospensione provvisoria di 6 mesi disposta dal -OMISSIS-in attesa della verifica del possesso ovvero del mantenimento dei requisiti previsti.
La sospensione della patente, disposta dai provvedimenti impugnati, sarebbe irragionevole ed arbitraria in quanto l’aver fatto uso di sostanze stupefacenti, peraltro non al momento del fatto bensì in un momento successivo, non sarebbe elemento in grado di provare che il ricorrente faccia uso abituale delle stesse e non avrebbe nulla a che vedere con i requisiti fisici e psichici o con la idoneità tecnica alla guida.
VI - Illegittimità dell’atto per eccesso di potere: difetto di motivazione.
Sarebbe erronea l’affermazione secondo cui il ricorrente non avrebbe proposto opposizione avverso il Verbale presupposto ex art. 18 legge n. 689 del 1981.
Il provvedimento impugnato non motiverebbe in ordine ai fatti specifici che hanno portato all’adozione di un provvedimento di tale gravità.
VII - Vizio di legittimazione attiva all’adozione del provvedimento per duplicazione di competenze sul presupposto di un atto non definitivo.
I provvedimenti impugnati sarebbero viziati da incompetenza assoluta. Trattandosi di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 40, commi 2, lett. a), e 3 del d.m. n. 146 del 2008, la competenza all’adozione dell’atto impugnato andrebbe individuata “ in capo al-OMISSIS- ”.
3. Costituitosi in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contestava nel merito i motivi proposti dal ricorrente, rimarcando la legittimità dei provvedimenti impugnati.
4. Con ordinanza -OMISSIS- Sezione respingeva la domanda cautelare proposta dal ricorrente per difetto del requisito del fumus boni iuris, considerati “gli esiti degli esami tossicologici effettuati a seguito del sinistro che ha portato al decesso di una persona ” e “ considerate le precedenti sospensioni della patente per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti”.
4.1. L’appello avverso tale ordinanza cautelare veniva respinto dalla Sezione -OMISSIS-, “ Considerato che i motivi d’appello dedotti non sembrano idonei a inficiare le ragioni su cui si fonda il provvedimento di sospensione della -OMISSIS-(né, di riflesso, appaiono in grado di revocare in dubbio le motivazioni dell’ordinanza cautelare appellata) .
5. Nel termine di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. il ricorrente depositava una memoria in cui sviluppava le difese già svolte e all’udienza 10 febbraio 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Infondato è il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta che non vi sarebbero elementi o atti che dimostrino che egli fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti al momento del sinistro, stante l’esecuzione degli esami tossicologici quindici ore dopo il sinistro.
Dagli esami tossicologici eseguiti dopo il sinistro – lo stesso giorno - il ricorrente è risultato positivo ai cannabinoidi e la correttezza di tali esami non è contestata.
Peraltro lo stesso ricorrente, pur sostenendo di non essere un consumatore abituale di sostanze stupefacenti, ne ha confermato nella circostanza l’effettivo utilizzo, riferendolo tuttavia ad un momento successivo al sinistro.
Come evidenziato nel provvedimento impugnato tale ricostruzione risulta del tutto inattendibile ed è smentita dai precedenti specifici del ricorrente.
Lo stato di alterazione per uso degli stupefacenti al momento del sinistro è corroborato sul piano materiale dall’esito degli esami tossicologici e sul piano della attendibilità logica dai precedenti specifici del ricorrente nonché dall’assoluta abnormità della condotta descritta dallo stesso.
Non risulta invero attendibile dal punto di vista logico che il ricorrente, già interessato da plurimi provvedimenti di sospensione della patente per analoghi motivi, abbia fatto uso di sostanze stupefacenti dopo essere stato coinvolto in un sinistro che aveva causato il decesso di una persona e mentre era in procinto di eseguire gli esami tossicologici.
Oltre che inattendibile l’assunto del ricorrente è altresì irrilevante. Il soggetto che in modo consapevole assume sostanze stupefacenti prima di eseguire gli esami tossicologici ne subisce inevitabilmente le conseguenze: l’ordinamento non consente infatti di conseguire un vantaggio – la vanificazione degli esami tossicologici - da un proprio comportamento gravemente negligente.
7. Anche il secondo motivo è infondato.
Il coinvolgimento del difensore nelle operazioni di prelievo per lo svolgimento degli esami tossicologici non costituisce un presupposto necessario per l’applicazione delle sanzioni amministrative.
8. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che non sarebbe stata accertata la sua responsabilità nella causazione del sinistro.
Tale motivo è infondato sia in fatto sia in diritto.
Il -OMISSIS-- nell’adottare il provvedimento cautelare di sospensione provvisoria della validità della patente di guida del -OMISSIS-, “ valutate le circostanze e le modalità con cui si è verificato l’incidente ” - ha ritenuto sussistente il nesso eziologico di causalità tra l’evento di danno causato a terzi e la condotta negligente del ricorrente.
L’accertamento della responsabilità del ricorrente nella causazione del sinistro, peraltro, non costituisce presupposto necessario per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente ai sensi dell’art. 53 quater del d.lgs. n. 171 del 2005.
In base al comma 1 di tale articolo infatti la sanzione accessoria della sospensione della -OMISSIS-è in ogni caso applicata a chi “ assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”.
E non è contestato che il ricorrente sia risultato positivo agli esami tossicologici e che sia stato coinvolto nel sinistro nautico mentre era al comando dell’imbarcazione.
9 . Infondato è il quarto motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati sarebbero basati sul verbale del -OMISSIS-, avverso il quale egli ha presentato scritti difensivi con richiesta di audizione ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981 e tale procedimento non sarebbe concluso.
Il ricorrente infatti ha presentato gli scritti difensivi con richiesta di audizione nel -OMISSIS-, successivamente all’adozione dell’impugnato provvedimento di sospensione della patente, rappresentando in definitiva le medesime argomentazioni poi riproposte in sede di ricorso gerarchico e ritenute infondate dal -OMISSIS-.
10. Infondato è il quinto motivo di ricorso con cui il ricorrente sostiene che la sospensione della patente disposta con i provvedimenti impugnati, ai sensi dell’art. 53 quater d.lgs. n. 171 del 2005, non potrebbe aggiungersi alla sospensione provvisoria di sei mesi disposta dal -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 40 del d.m. n. 146 del 2008, in attesa della verifica del possesso ovvero del mantenimento dei requisiti previsti.
I due provvedimenti di sospensione hanno infatti funzioni differenti.
La sospensione provvisoria ai sensi dell’art. 40 del d.m. n. 146 del 2008 ha una funzione cautelare-d’urgenza ed è disposta in attesa dell’accertamento dei requisiti di idoneità fisica alla guida.
La sospensione ai sensi dell’art. 53 quater del d.lgs. n. 171 del 2005 ha invece una funzione di sanzione accessoria conseguente all’accertamento di guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti.
Le due tipologie di sospensione della patente non sono pertanto alternative e possono essere applicate cumulativamente.
10.1. Infondata è anche la seconda censura contenuta nel quinto motivo con cui il ricorrente lamenta l’irragionevolezza della sanzione applicata in quanto l’aver fatto uso di sostanze stupefacenti dopo il sinistro non sarebbe elemento sufficiente a provare l’uso abituale delle stesse e non avrebbe nulla a che vedere con i requisiti fisici e psichici o con la idoneità tecnica alla guida.
Sul punto si richiama quanto già esposto nel corso dell’esame del primo motivo: in base ad un criterio di probabilità logica non risulta verosimile che il ricorrente abbia assunto gli stupefacenti dopo il sinistro e subito prima di eseguire gli esami tossicologici.
In ogni caso il ricorrente non ha fornito idonei principi di prova in tal senso. Va infatti rilevato che nella perizia di parte prodotta in giudizio, il -OMISSIS-si limita ad affermare la plausibilità della ricostruzione prospettata dal ricorrente. Né d’altra parte risultano forniti altri elementi di riscontro.
Sicché, considerata la gravità delle conseguenze del sinistro e tenuto conto dei precedenti specifici del ricorrente, i provvedimenti impugnati non possono ritenersi irragionevoli.
11. Infondato è inoltre il sesto motivo con cui si sostiene che i provvedimenti impugnati sarebbero erronei nella parte in cui assumono che il ricorrente non avrebbe proposto opposizione avverso il verbale presupposto e che tali provvedimenti non sarebbero motivati in ordine a fatti specifici.
Come si è già evidenziato il decreto del -OMISSIS-dà correttamente atto che il ricorrente ha presentato scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981 dopo la notifica del provvedimento di sospensione della patente.
E risulta che il provvedimento impugnato sia fondato su fatti specifici e segnatamente: il grave sinistro del -OMISSIS- e i precedenti del ricorrente.
12. Infondato è infine il settimo motivo con cui il ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati sarebbero viziati da incompetenza assoluta in quanto – essendo contestato l’uso di sostanze stupefacenti – la competenza all’adozione del provvedimento di sospensione non sarebbe della -OMISSIS-, organo periferico del Ministero dei Trasporti, ma sarebbe riservata ad un diverso Ufficio dello stesso Ministero (“-OMISSIS-”).
Ad escludere la fondatezza del motivo è sufficiente il rilievo che l’art. 53 quater del d.lgs. n. 171 del 2005 – ai sensi del quale la competenza all’adozione dei provvedimenti di sospensione della patente appartiene alla -OMISSIS- che ha rilasciato la -OMISSIS-, nel caso di specie la -OMISSIS- – non consente di introdurre distinzioni in relazione alle ragioni su cui tale sanzione si fonda. D’altra parte, questa competenza è confermata dalla norma invocata dal ricorrente – art. 40 del d.m. n. 146 del 2008 – che al comma 1 stabilisce che “ La -OMISSIS-è sospesa dall'autorità che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dell'idoneità fisica e psichica ”. Lo stesso articolo aggiunge poi, al comma 2 che, in caso di assunzione del comando e della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, la patente “ può essere altresì” sospesa dall'autorità marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto è stato commesso.
In definitiva la competenza dell’-OMISSIS- marittima si aggiunge, senza escluderla, alla competenza dell’-OMISSIS- che ha rilasciato la patente.
13. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidandole nella somma di € 1.000,00 in favore dell’Amministrazione resistente, oltre ad iva e c.p.a., ove dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.