TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3369/2022, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._2
procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Francesca
Gallo, presso il cui studio, sito Altavilla Silentina (SA) alla via Saverio
Pipino, n. 36, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carmine Sparano, presso il cui studio, sito in Capaccio – Paestum alla via Magna Graecia n. 179, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
E
(P.IVA: ), quale mandataria di Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_3
Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dall'Avv.
Giuseppe Le Fosse, presso il cui indirizzo PEC elettivamente domicilia;
- TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 14/11/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato i sigg.ri Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il
[...] Parte_2
Decreto Ingiuntivo n. 107/2022, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta, della somma pari ad € 9.164,51 a titolo di debitoria rinveniente dal contratto di mutuo chirografario stipulato il 14/7/2021, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la domanda monitoria è improcedibile, per non avere la parte opposta assolto alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria;
quale secondo motivo di opposizione, che la Banca opposta non ha fornito la prova del credito azionato in via monitoria, non avendo depositato l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. e non avendo neppure precisato l'importo dovuto per capitale e quello dovuto per interesse delle date delle singole rate impagate, né il tasso applicato alle stesse, né quanto dovuto per rate scadute e rate a scadere, limitandosi a richiamare, genericamente, il piano di ammortamento;
quale terzo motivo di opposizione, che nel contratto di mutuo oggetto di causa la ha capitalizzato gli interessi passivi in CP_1
violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., calcolando gli interessi moratori sulla rata comprensiva di capitale ed interessi corrispettivi, ed applicato interessi usurari;
quale quarto motivo di opposizione, che la fideiussione è affetta da nullità in quanto contenente le clausole ritenute
Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, tra cui la deroga al disposto dell'articolo 1957 c.c., con conseguente decadenza della opposta rispetto alla pretesa creditoria fatta valere in via monitoria.
In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri e Parte_1
hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere Parte_2
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 107/2022; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato NC AL, dichiaratasi anticipataria.
Si costituiva in giudizio la
[...]
deducendo: che nei giudizi Controparte_1
di opposizione a Decreto Ingiuntivo il tentativo di mediazione obbligatoria va espletato dopo l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649
c.p.c.; che la domanda monitoria è fondata ed il credito è esistente, liquido certo ed esigibile poiché è stato regolarmente sottoscritto dalle parti in data
14/07/2016 un contratto di mutuo chirografario n. 01/018139 per il complessivo importo di e 12.000,00, con relativo piano di ammortamento e documento di sintesi con condizioni economiche, quindi in pari data erogato il predetto importo come da attestazione sottoscritta dalla controparte, già allegata a corredo del fascicolo monitorio, che in questa sede nuovamente si produce e si richiama;
che a garanzia del mutuo è stata prestata, in data
14/07/2016, fideiussione specifica – da parte del sig. Parte_2
, fino alla concorrenza dell'importo di € 15.600,00; che la
[...]
quantificazione dell'importo così come richiesto con il Decreto Ingiuntivo è ben determinata sulla scorta di pattuizioni espressamente concordate, sottoscritte ed accettate dalle parti (condizioni economiche, tassi, piano di ammortamento, e quanto altro indicato in contratto) non essendo affatto frutto di discrezionale e non precisata definizione come genericamente enunciato dalla controparte;
che la contestazione relativa alla usurarietà
Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza degli interessi è del tutto generica;
che l'eventuale nullità della fideiussione rilasciata dal sig. sarebbe parziale. Pt_2
In virtù di quanto innanzi esposto la
[...]
ha formulato le seguenti Controparte_1
conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 107/2022; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo opposto ed onerava la parte opposta di espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il
20/10/2022).
Con comparsa depositata telematicamente il 04/9/2023 spiegava intervento la quale mandataria di Controparte_2 CP_3
deducendo: che con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
“in blocco”, stipulato in data 02/5/2022 ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione dell'art 58 T.U.B. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1° Settembre 1993, n.
385), (di seguito, “la AN”) ha concluso n. 71 Controparte_4
contratti di cessione di crediti pecuniari (i “Contratti di Cessione”) con altrettante banche, il tutto come meglio indicato in dettaglio nell'avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana,
Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 52 del 05/5/2022; che in virtù dei
Contratti di Cessione, ha acquistato “pro-soluto” un Controparte_4
portafoglio di crediti pecuniari (derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) vantati verso debitori classificati dalle banche cedenti a sofferenza, in conformità alla Circolare di Banca d'Italia n. 272 del
30/7/2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei
Conti) (collettivamente, i “Crediti”), compresi quelli di cui al presente atto;
Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza che unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a CP_4
ai sensi dell'articolo 1263 del Codice Civile i diritti accessori ai
[...]
Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti o altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione come previsto dall'articolo 7.1 comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione;
che ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la AN (anche in nome e per conto delle banche cedenti) ha reso disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni i dati indicativi dei
Crediti, fino alla loro estinzione;
che tra i crediti oggetto della predetta cessione è compreso quello di cui alla sofferenza Parte_1
[NDG 613659 (ora 3961756)] con annessi privilegi, garanzie e accessori, anche nei confronti dei garanti odierni opponent;
che, come riferito in anagrafica, con procura del 14.06.2022 autenticata Controparte_4
nelle firme per atto del Dott. Notaio in Sacile, Rep. n. Persona_1
33253/22333, e registrato a Pordenone il 16/6/2022 al n. 8586 Serie 1T, ha nominato procuratrice speciale al fine di compiere, in CP_3
suo nome e per suo conto, ogni adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti;
che ha, a sua CP_3
volta, conferito a procura speciale del 21.03.2023 ai Controparte_2
rogiti del Dott. Notaio in Velletri, Rep. n.78414 Persona_2
Racc. n.29434, affinché agisca in rappresentanza della suddetta e nell'interesse della AN sempre ai fini di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti.
In virtù di quanto innanzi esposto la quale Controparte_2
mandataria di ha concluso riportandosi alle difese, CP_3
Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza eccezioni e conclusioni già formulate dalla parte opposta.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 14/11/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opponente provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opponente il 20/10/2022), di talché il primo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Fermo quanto innanzi esposto, va poi scrutinata l'eccezione sollevata da parte opponente per la prima volta con la comparsa conclusionale depositata telematicamente il 14/1/2025 (cfr.) circa la carenza di titolarità attiva in capo alla terza interventrice Controparte_2
La contestazione in ordine al difetto di titolarità attiva della opposta, quale cessionaria, sollevata dall'opponente per la prima volta in comparsa conclusionale, deve ritenersi ammissibile.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno
Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari
“in blocco” è onerata dal fornire la prova della propria titolarità; la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana …”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di
Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.
In base alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n.
22268/2018).
Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto, non è da solo sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. Civ., n. 2780/2019), soprattutto tutte le volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco”, mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti.
Costituisce inoltre principio ormai consolidato (“ex multis” Cass. Civ., n.
24978/2020) quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Inoltre di recente la Suprema Corte, con ordinanza n. 21821/2023 ha ulteriormente chiarito che “In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”.
Più di recente, poi, è intervenuta l'ordinanza n. 17944 della Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione (confermata dall'ordinanza n.
3405/2024), la quale si segnala per avere risolto in modo chiaro gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito oggetto di ingiunzione (o, eventualmente, di esecuzione forzata).
Con la pronuncia indicata, in una vicenda del tutto analoga a quella di cui
Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza al presente giudizio (concernendo un caso in cui vi era stata una pluralità di cessioni), la Suprema Corte ha così statuito: “Il ricorrente contesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante
a __ - , in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da poi da questa a quest'ultima all'intimante " ). ., .. , infine sostiene che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Il motivo è fondato.
1.1 Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell'art. 1264 e.e. e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n.
385 {T.U.B.). In tal modo, si finisce però per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. 1.2 Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo adombrato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella
Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385 {T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la
Corte ritiene opportuno effettuare le seguenti precisazioni. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati
e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza
Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile
"ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un
'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n.
4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b)
Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise
e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse
Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massi mazione). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova
e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito
e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione,
Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza non sarà sindacabile in sede di legittimità.”.
Orbene, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che la terza interventrice abbia fornito la prova documentale Controparte_2
della titolarità del diritto di credito inizialmente azionato in via monitoria dalla Controparte_5
depositando la dichiarazione di cessione proveniente dalla opposta
[...]
Parte_3
(cfr. all. 6 della produzione della terza interventrice) con
[...]
cui questa ha dichiarato di avere ceduto alla terza interventrice, tra gli altri, il credito derivante dal mutuo chirografario n. 01/018139 posto a fondamento del monitorio – cessione poi ribadita nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. dall'opposta (cfr. ultima pagina memoria di replica depositata telematicamente il 16/1/2025 dalla parte opposta) – e che tale credito rientra nella cessione “in blocco” ai sensi dell'articolo 58 T.U.B., in quanto rispondenteal requisito di cui alla lettera (i), ovvero “finanziamenti
(incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra marzo 1970 e novembre
2021…” (cfr. all. 4 della produzione della terza interventrice).
Inoltre, a tutto voler concedere, l'eventuale carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla terza interventrice risulterebbe del tutto irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio, atteso che in ogni caso esso resterebbe in capo alla originaria opposta.
Ad ogni modo, in considerazione di quanto innanzi esposto, deve ritenersi che titolare del diritto di credito oggetto di ingiunzione sia divenuta la in qualità di mandataria di Controparte_2 CP_3
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente lamenta che la Banca opposta non avrebbe fornito la prova del credito azionato in via monitoria, non avendo depositato l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. e non avendo neppure precisato l'importo dovuto per capitale e quello dovuto per interesse delle date delle singole rate impagate, né il tasso applicato alle
Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza stesse, né quanto dovuto per rate scadute e rate a scadere, limitandosi a richiamare, genericamente, il piano di ammortamento.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Invero, la parte opposta ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria depositando il contratto di mutuo completo di tutte le condizioni economiche validamente pattuite sottoscritte dalla sig.ra (cfr. all. 1 della produzione della fase monitoria) e Parte_1
l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. in cui risultano analiticamente indicate le singole voci che compongono il credito (cfr. all. della seconda memoria istruttoria di parte opposta), nonché la fideiussione “specifica” sottoscritta dal sig. il 14/7/2016 (cfr. all. 3 della produzione Pt_2
della fase monitoria).
Dal canto loro, poi, gli opponenti non hanno contestato di avere sottoscritto i contratti di mutuo e di fideiussione, né di avere ricevuto gli importi di cui al mutuo, né tanto meno di non averli restituiti (né hanno provato, pur essendo a ciò onerati, di avere provveduto alla relativa obbligazione restitutoria – Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), di talchè tali circostanze devono ritenersi provate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, comma 1, c.p.c.
Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti lamentano che nel contratto di mutuo oggetto di causa la avrebbe capitalizzato gli CP_1
interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., calcolando gli interessi moratori sulla rata comprensiva di capitale ed interessi corrispettivi, ed applicato interessi usurari.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Infatti, le doglianze di cui sopra appaiono del tutto generiche, atteso che in ordine alla usurarietà degli interessi la parte opponente non ha neppure indicato la clausola che li prevede, il trimestre di riferimento in cui è stato stipulato il contratto, il tasso-soglia “ratione temporis” applicabile, nè tanto
Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza meno la tipologia di operazione bancaria (Cass. Civ., SS.UU., n.
19597/2020). Analoghe considerazioni si impongono in relazione all'asserita capitalizzazione degli interessi moratori sulla rata composta di capitale ed interessi, peraltro consentita dall'articolo 3 della Delibera C.I.C.R. del
09/2/2000.
Con il quarto ed ultimo motivo di opposizione il sig. Parte_2
ha eccepito che la fideiussione specifica da lui sottoscritta e
[...]
posta a fondamento del ricorso monitorio sarebbe affetta da nullità, in quanto contenente le clausole ritenute anticoncorrenziali dalla Banca
d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, tra cui la deroga al disposto dell'articolo 1957 c.c., con conseguente decadenza della opposta rispetto alla pretesa creditoria fatta valere in via monitoria.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Invero, la Prima Sezione della Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 657,
660, 675 e 1170 del 2026 ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni
“specifiche” della nullità parziale per conformità delle stesse allo schema
ABI del 2003 ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005.
Inoltre la Suprema Corte ha ribadito che affinchè possa essere valutata tale nullità occorra che l'accordo ABI sia stato tempestivamente prodotto in giudizio – al pari del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 -, nonché che la fideiussione sia stata stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” e che il
Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità deve essere esattamente corrispondente a quello delle clausole oggetto di esame da parte della Banca d'Italia, “esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche nel caso di specie ne consegue il rigetto della doglianza di parte opponente, atteso che il sig. non Pt_2
ha depositato né l'Accordo ABI del 2003 né il provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 del 2005, che la fideiussione da lui sottoscritta è “specifica”
(come tale non suscettibile di essere colpita dalla nullità speciale di cui all'articolo 2, co. 2, lettera a) L. n. 207/1990 e 101 TFUE – così Cass. Civ.,
SS.UU., n. 41994/2021) e dal punto di vista cronologico non ricade nell'ambito applicativo del provvedimento di Bankitalia, essendo stata rilasciata nel 2016, in un momento di gran lunga successivo rispetto al biennio 2003-2005 oggetto di accertamento da parte dell'Autorità
Amministrativa Indipendente.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n.
107/2022 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, poiché l'opposizione è stata rigettata, sono poste
a carico di e in solido Parte_1 Parte_2
tra loro e, considerate la natura, il valore (€ 9.164,51, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase
Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), nonché € 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione
(per la sola fase di attivazione) oltre rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Inoltre, stante il disposto dell'articolo 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 20/10/2022), i sigg.ri e vanno condannati al pagamento al Parte_1 Pt_2
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 107/2022;
2) Condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento, in solido tra loro, in favore della
[...]
e Controparte_1
della quale mandataria di Controparte_2 CP_3
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.761,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Condanna e al Parte_1 Parte_2
versamento, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 24/2/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza Proc. N.R.G.A.C. 3369/2022 - Sentenza