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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1269/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1269/2025 V.G. posta in decisione il 20.05.2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. , iscritto nella Parte_1 C.F._1 sezione AIRE del Comune di Massa Lombarda e residente negli Stati Uniti d'America nella circoscrizione consolare di San Francisco Città di San Jose CA 4601 Meadowhurst CT (avv. Greta
Pierguidi)
e
, nata a [...] il [...], C.F. , iscritta Parte_2 C.F._2 nella sezione AIRE del Comune di Sant'Agata sul Santerno e residente negli Stati Uniti d'America nella circoscrizione consolare di San Francisco Città di San Jose CA 95126 – 397 S Buena Vista Ave.
#4 (avv. Greta Pierguidi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
24.03.2025; preso atto che l'udienza del 13.05.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva la figlia nata il [...] in [...]è Persona_1
– California (Stati Uniti d'America); ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
17/06/1987, C.F. , e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
30/04/1988, C.F. , celebrato con rito civile in Lugo (RA) in data 28/06/2015, C.F._2
in regime di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.70, parte II, serie C, anno 2015;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Lugo (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con residenza presso il padre e gli Per_1
stessi prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione,
istruzione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
di ; Per_1
2) La figlia trascorrerà le giornate del lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dall'uscita da Per_1
scuola fino alla mattina successiva con la mamma, mentre il venerdì ed il sabato con il padre. Per_1
trascorrerà la giornata della domenica con il padre e la madre a settimane alterne. Per_1
trascorrerà una settimana con ciascun genitore durante le festività Natalizie;
alternando di anno in
anno il giorno di Natale e quello di Pasqua. Nel periodo estivo i genitori potranno passare con la
figlia 15 giorni consecutivi. I genitori potranno di comune accordo modificare i periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro, nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi della
minore.
3) I genitori provvederanno al mantenimento della figlia autonomamente, poiché la stessa Per_1
trascorrerà con ciascuno di essi il medesimo tempo.
4) Il sig. si impegna al pagamento dell'assicurazione medica e spese odontoiatriche Parte_1
in favore della figlia . Per_1
5) Le spese scolastiche, mediche non coperte dall'assicurazione, abbigliamento e sportive saranno
corrisposte da ciascun coniuge nella misura di 2/3 il padre e 1/3 la madre.
6) I coniugi si impegnano sin da ora a prestare il loro assenso per il rilascio e/o rinnovo dei
documenti validi per l'espatrio della figlia minore , ogni qual volta sarà necessario. Per_1
7) Entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa e sono percettori di redditi che li 4 rendono
economicamente autosufficienti, rinunciano si dà ora ad ogni mantenimento.
8) Ogni altra questione patrimoniale è stata risolta dai coniugi prima d'ora.
9) Le spese legali verranno pagate dai coniugi nella misura del 50%.”
Ravenna, 27/05/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1269/2025 V.G. posta in decisione il 20.05.2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. , iscritto nella Parte_1 C.F._1 sezione AIRE del Comune di Massa Lombarda e residente negli Stati Uniti d'America nella circoscrizione consolare di San Francisco Città di San Jose CA 4601 Meadowhurst CT (avv. Greta
Pierguidi)
e
, nata a [...] il [...], C.F. , iscritta Parte_2 C.F._2 nella sezione AIRE del Comune di Sant'Agata sul Santerno e residente negli Stati Uniti d'America nella circoscrizione consolare di San Francisco Città di San Jose CA 95126 – 397 S Buena Vista Ave.
#4 (avv. Greta Pierguidi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
24.03.2025; preso atto che l'udienza del 13.05.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva la figlia nata il [...] in [...]è Persona_1
– California (Stati Uniti d'America); ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
17/06/1987, C.F. , e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
30/04/1988, C.F. , celebrato con rito civile in Lugo (RA) in data 28/06/2015, C.F._2
in regime di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.70, parte II, serie C, anno 2015;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Lugo (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con residenza presso il padre e gli Per_1
stessi prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione,
istruzione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
di ; Per_1
2) La figlia trascorrerà le giornate del lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dall'uscita da Per_1
scuola fino alla mattina successiva con la mamma, mentre il venerdì ed il sabato con il padre. Per_1
trascorrerà la giornata della domenica con il padre e la madre a settimane alterne. Per_1
trascorrerà una settimana con ciascun genitore durante le festività Natalizie;
alternando di anno in
anno il giorno di Natale e quello di Pasqua. Nel periodo estivo i genitori potranno passare con la
figlia 15 giorni consecutivi. I genitori potranno di comune accordo modificare i periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro, nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi della
minore.
3) I genitori provvederanno al mantenimento della figlia autonomamente, poiché la stessa Per_1
trascorrerà con ciascuno di essi il medesimo tempo.
4) Il sig. si impegna al pagamento dell'assicurazione medica e spese odontoiatriche Parte_1
in favore della figlia . Per_1
5) Le spese scolastiche, mediche non coperte dall'assicurazione, abbigliamento e sportive saranno
corrisposte da ciascun coniuge nella misura di 2/3 il padre e 1/3 la madre.
6) I coniugi si impegnano sin da ora a prestare il loro assenso per il rilascio e/o rinnovo dei
documenti validi per l'espatrio della figlia minore , ogni qual volta sarà necessario. Per_1
7) Entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa e sono percettori di redditi che li 4 rendono
economicamente autosufficienti, rinunciano si dà ora ad ogni mantenimento.
8) Ogni altra questione patrimoniale è stata risolta dai coniugi prima d'ora.
9) Le spese legali verranno pagate dai coniugi nella misura del 50%.”
Ravenna, 27/05/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè