Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 30/05/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale concorsuale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marisella Gatti Presidente dott. Stefano Aldo Tiberti Giudice Relatore dott. Antonino Fazio Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura del procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato di
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in 29017 Parte_1 C.F._1
Fiorenzuola D'Arda PC, alla via San Fiorenzo 39,rappresentato dall'avv. IOLE STRUZZIERO
Il Tribunale
- Letto il ricorso per apertura del procedimento di liquidazione controllata presentato da
); Parte_1 C.F._1
- Rilevato che l'o.c.c., ha redatto la relazione particolareggiata di cui all'art. 269 CCI, esprimendo un giudizio positivo in ordine alla completezza ed alla attendibilità della documentazione allegata alla domanda di liquidazione dei beni;
- Ritenuta la competenza per territorio e l'ammissibilità della domanda, risultando integrate le condizioni e i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI;
- Ritenuto che la documentazione prodotta, completa ed attendibile, consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;
pagina 1 di 6
2024 ha goduto di un reddito pari a € 8.050,63;
- Rilevato che la presente procedura di liquidazione, stante il principio di universalità che informa le procedure concorsuali di natura liquidatoria, avrà ad oggetto tutti i beni del patrimonio del debitore, salvo il reddito escluso ex art. 268, co 4, lett b) CCII, e salva l'ipotesi in cui il debitore o terzi, per gravi e specifiche ragioni, possa essere autorizzato ex art. 273, co 2, lett. e) a utilizzare alcuni di essi;
tale valutazione è rimessa alle successive determinazioni del
G.D., su istanza del Liquidatore o delle parti interessate;
- Rilevato altresì che la valutazione in ordine alla soglia “limite” di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia art. 268, comma 4, lettera b), CCII costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco;
infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari1, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, e dall'altro, tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 della Costituzione), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti2; nella valutazione di congruità delle spese prospettate dal debitore, il Tribunale ben può fare riferimenti a parametri oggettivi esterni - quali la spesa media mensile e la soglia di povertà assoluta ISTAT, oppure l'ammontare dell'assegno sociale minimo INPS -, al fine di motivare la propria decisione. Nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi., i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito. - Osservato che il nucleo familiare del debitore è composto dallo stesso, dal coniuge e da una figlia minorenne;
osservato che il coniuge per il 2023 ha dichiarato un reddito di euro €
11.104,00;
Ritenuto, quindi, congruo fissare l'importo di reddito da escludere dalla liquidazione nella misura di euro 1110,0, pari alla cifra analiticamente indicata dall'OCC, che può essere ritenuta congrua;
- Osservato che il Liquidatore dovrà compiere tutti gli incombenti previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt 272 e ss CCII, depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta, con segnalazione di ogni sopravvenienza attiva che comporti la modifica del programma di liquidazione;
- Precisato che la procedura potrà essere avviata a chiusura (mediante il deposito del rendiconto finale) solo una volta ultimate le operazioni previste dal programma di liquidazione;
- Il programma di liquidazione deve prevedere la fine delle operazioni entro un termine ragionevole, e dovrà in ogni caso essere idoneo a far sì che la procedura concorsuale rispetti, complessivamente, il termine massimo di ragionevole durata ex art. 2, co 2bis l. 89/2001, fissato in anni sei;
il termine massimo potrà essere fissato a sette anni, unicamente qualora la procedura presenti tratti di notevole difficoltà (a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti), previa congrua motivazione sul punto in sede di redazione del programma;
- Qualora l'attività di liquidazione includa il conferimento alla procedura di somme percepite dal debitore a titolo di pensione o in forza di attività lavorativa, le operazioni di liquidazione dovranno avere durata minima di tre anni dalla apertura della procedura, onde massimizzare il soddisfacimento dei creditori3. Inoltre, il Tribunale ritiene che l'art. 282 CCII (che sancisce un termine per l'esdebitazione di diritto del debitore, fissato in tre anni successivi alla apertura della liquidazione, salva chiusura in epoca anteriore), fissi altresì il limite temporale massimo nel quale i beni futuri del debitore possono essere utilmente acquisiti all'attivo, sicché il
Liquidatore, a partire dalla data di emissione da parte del Tribunale del decreto di esdebitazione ex art. 281 co 1 CCII4, si asterrà dall'apprendere all'attivo ogni eventuale bene o reddito futuro (impregiudicata la prosecuzione dell'attività liquidatoria dei beni già incamerati all'attivo);
- Il programma deve essere suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute. Si applicano gli articoli 213 e 214 CCII in quanto compatibili;
- Osservato, quanto all'accertamento del passivo ex art. 273 CCII, che il Liquidatore dovrà compiere un effettivo accertamento dei crediti vantati nei confronti del debitore, nonché una graduazione degli stessi nel puntuale rispetto delle legittime cause di prelazione;
nell'interesse tanto del debitore quanto della massa dei creditori, potrà eccepire fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei crediti oggetto di domanda di insinuazione, nonché l'inefficacia dei titoli sui quali il credito o la relativa prelazione sono fondati5;
Qualora il credito sia originato da rapporti di consumo, il Liquidatore dovrà altresì esaminare
“d'ufficio” il contratto concluso con il professionista e vagliare la vessatorietà di eventuali clausole ex artt. 33 e ss del Codice del Consumo, al fine di garantire al consumatore un altro grado di protezione, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia6; le clausole vessatorie, infatti, ai sensi della normativa unionale e interna vigente, non possono vincolare il consumatore;
eventuali clausole che determinino un significativo squilibrio di diritti e obblighi
“meritevolezza” del debitore previsti dal CCII (art. 282, comma 2, CCII, art 280 CCII), sicché il semplice decorso del triennio dall'apertura non determina automaticamente l'effetto esdebitativo;
del resto, l'iniziativa per ottenere l'esdebitazione prima della chiusura della procedura è rimessa al debitore ex art. 281 co 2 CCII -. 5 Al fine di uniformare i progetti di stato passivo, onde permettere ai creditori una puntuale verifica della proposta ai fini di eventuali osservazioni, i Liquidatori sono invitati a utilizzare la seguente modalità redazionale dei progetti ex art. 273 CCII: includere due Paragrafi (necessariamente sintetici) così costituiti:
OGGETTO: indicare la causale del credito (es: credito da lavoro subordinato, credito per fornitura di materiale, etc..) e i documenti offerti come prova (es: fatture, contratto sottoscritto, buste paga, etc).
PROPOSTA: indicare la ammissione/esclusione del credito in modo analitico, con l'ammontare preciso e connesse cause di prelazione. Nell'ipotesi di ammissione specificare la causale (es: ammesso per euro x al privilegio y per crediti da prestazioni professionali), avendo cura, se necessario, di specificare le singole voci in modo analitico (es: ammesso per x per indennità da cessazione del rapporto di lavoro, ammesso per y per ultime tre retribuzioni).
In caso di esclusione, motivare succintamente il motivo (es: mancanza di prova documentale idonea, decreto ingiuntivo non opponibile in quanto non esecutivo, mancanza di prova circa lo svolgimento di attività professionale, etc..). in ipotesi di esclusione parziale, specificare sia l'importo ammesso che l'importo escluso (es: ammesso per la minor somma di X;
escluso per la somma Y).
Lo stato passivo definitivo depositato ex art. 3 CCII seguirà lo stesso schema redazionale. 6 Cfr ex multis Corte giust., 11 marzo 2020, causa C-511/17, Corte giust. 17 maggio 2022, Ibercaja Banco. CP_1 pagina 4 di 6 tra consumatore e professionista e che abbiano un impatto sulla pretesa creditoria oggetto di insinuazione dovranno essere, quindi, ritenute inefficaci in sede di insinuazione al passivo;
- Osservato, infine, che i compensi maturati dai professionisti (anche legali) o advisor che abbiano fornito consulenza al debitore non godono, in sede di ammissione al passivo, di alcuna prededuzione;
infatti, la normativa è chiara nell'escludere tali crediti dal beneficio della prededuzione, non essendo elencati nell'art. 6 CCII.
Inoltre, in sede di ammissione al passivo, nell'ottica di tutelare i creditori, va ricordato che, nelle procedure di sovraindebitamento, in forza di chiare previsioni di legge (art. 65 co 3, art. 68 co
1, art. 269 CCII), l'assistenza al debitore da parte dell'OCC si presume necessaria e sufficiente al fine di permettere a quest'ultimo l'accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento, sicché in sede di formazione dello stato passivo, sarà onere del Liquidatore operare un rigoroso accertamento della funzionalità ed effettività di eventuali crediti professionali sorti, in base alla concreta attività svolta e alla utilità per la massa dei creditori.
- visto l'art. 270 CCI;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione dei beni nei confronti di (C.F. Parte_1
); C.F._1
NOMINA giudice delegato il Dott. Stefano Aldo Tiberti
NOMINA Liquidatore giudiziale il Dott. per lo svolgimento dei compiti Persona_1
demandati dalla legge, non sussistendo ragioni ostative alla conferma dell'O.C.C. (art. 270 comma
2 lett. b);
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché' dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
EVIDENZIA che le comunicazioni avverranno secondo l'articolo 10, comma 3;
pagina 5 di 6 ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il
Liquidatore non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di chiedere al Giudice Delegato
l'autorizzazione per il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto direttamente in attuazione a cura del Liquidatore, ai sensi dell'art 216 CCII;
Dichiara inefficaci nei confronti della massa le cessioni di credito e i pignoramenti presso terzi già eseguiti (art. 144 CCII), ordinando lo svincolo dei relativi beni, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
DICHIARA ai sensi dell'art. 268, co 4, lett. b), CCII che non sono compresi nella liquidazione i redditi percepiti dal debitore sino all'importo di euro 1110,0, netti mensili, mentre ogni somma ulteriore dovrà essere versate senza ritardo al liquidatore;
DISPONE l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia.
Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
DISPONE che dalla data del presente provvedimento non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni compresi nel patrimonio di liquidazione
(art. 150 e art. 151 CCI); Autorizza il liquidatore a subentrare nella procedura esecutiva RGE
137/2024 del Tribunale di Parma, visto l'avanzato stato della liquidazione del bene immobile intestato al debitore;
DISPONE che l'intero ricavato dei beni oggetto del programma di liquidazione sia destinato alla soddisfazione dei creditori, in base allo stato passivo approvato;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese della presente sentenza
MANDA la Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 26/05/2025.
Il Giudice Relatore dott. Stefano Aldo Tiberti
il Presidente
dott. Marisella Gatti
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il c.d. “minimo vitale”, infatti, risulta già tutelato per mezzo della diversa previsione ex art. 268, co 4, lett. a), che esclude dalla liquidazione i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. 2 Cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17235 del 04/12/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 08/02/2007 in team di art. 46 L.F. pagina 2 di 6 3 Recependo sul punto le indicazioni di Corte Cost. 6/2024. 4 Ritiene il Tribunale, infatti, che seppur sia vero che l'esdebitazione opera di diritto in ogni caso decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione giudiziale, tale beneficio è comunque subordinato all'accertamento giudiziale dei parametri di pagina 3 di 6