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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 27 marzo 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11152/2024 R.G.L.,
PROMOSSA DA
nato a [...], il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa per procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Gaetano Franzone;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per procura generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22 marzo 2024 a rogito del notaio di Fiumicino (Roma) – in atti;
Persona_1
- Resistente–
****
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/11/2024 il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio per sentire annullare, previa sospensione dell'esecuzione, i seguenti atti:
Atto di accertamento Prot. n. . 2100.20/09/2024.0680250 - notificato il CP_1
31/10/2024 – con il quale veniva ingiunto il pagamento in danno del ricorrente, della somma di € 2.719,17 per il presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2022;
O.I. n. OI-002612626, notificata in data 20/11/2024, al ricorrente, nella sua qualità di titolare e rappresentante legale della MAD S.r.l.s. (P. IVA ), con la P.IVA_1 quale veniva ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione e spese, della somma di €
1.618,65, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento alla annualità 2021;
Eccepiva l'infondatezza della pretesa, stante la mancata/invalida notifica dell'accertamento presupposto, l'intervenuta decadenza essendo per entrambi gli atti violata la previsione che impone di notificare gli estremi della violazione entro
90 giorni agli interessati, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.
1 Veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati (decreto
06/12/2024).
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' dichiarando che era stato disposto CP_1
l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata (come da atti di annullamento che allegava), chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite
In allegato alla memoria depositata il 06/03/2025 l' produceva : “Disposizione CP_1
n° 210000-25-0152 del 06/03/2025 Oggetto: Provvedimento di annullamento in
Autotutela del provvedimento, notificato in data 20/11/2024, in materia di
"Contributi - SANZIONI - SOMME AGGIUNTIVE" OI-002612626”, ossia atto di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta – adottato con la seguente motivazione: “Considerato che l'avviso di accertamento
.2100.27/02/2023.0118431, prodromico all'emissione della OI-002612626, è CP_1 stato consegnato all'agente notificatore oltre i termini di cui all'art. 14 della L.
689/81 (e precisamente in data 16/03/2023)”. Inoltre l' produceva “dettaglio annull diffida arcidiacono.pdf” contenente CP_1 schermata dalla quale si evince l'Annullamento richiesto” con riferimento all'atto n. .100.20/09/2024.0680250 - del 20/09/2024 con esito: “Annullamento CP_1
Diffida (ANNULLATA)”. L'udienza del 27 marzo 2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note contenenti le conclusioni delle parti come in atti, e a seguito della stessa - ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura documentale - è adottata la presente sentenza.
§§§§§
Si dà atto che l' con riguardo agli atti impugnati (ordinanza – ingiunzione e CP_1 atto di accertamento- diffida ) ha dichiarato di avere proceduto all'annullamento in autotutela, all'uopo allegando i provvedimenti di annullamento dei medesimi atti, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, in seno alle note sostitutive dell'udienza depositate in data
26/03/2025 ha preso atto che l' ha proceduto all'annullamento degli atti CP_1 impugnati;
non si è opposta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per il favore delle spese secondo il principio della soccombenza “virtuale”. Invero, sulla base di quanto allegato e documentato dall' ed in maniera CP_1 assorbente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' resistente provveduto in autotutela a annullare gli atti (ordinanza- CP_1 ingiunzione e atto di accertamento) oggetto di opposizione nella presente sede (cfr memoria e documentazione ). CP_1
Invero, non residuano ulteriori statuizioni, osservandosi che, come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
2 l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Poiché parte opponente ha insistito sul punto, la statuizione sulle spese va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Ai fini della superiore statuizione rilevano: per un verso, la fondatezza dei motivi di ricorso come comprovati in atti, nonché l'assenza di ogni diversa e concreta deduzione da parte dell' che peraltro ha disposto in autotutela;
per altro CP_1 verso, la condotta processuale dello stesso , di riconoscimento Controparte_2 della pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente (ancorchè successivamente al deposito del ricorso introduttivo).
Il che giustifica la compensazione - in ragione della metà - delle spese di lite tra le parti;
le stesse, per la restante parte (1/2) seguono la soccombenza tenuto conto della concreta attività svolta e del valore della causa e vengono poste a carico dell' CP_1 nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11152/2024 R.G.; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere all'opponente, in ragione della metà (1/2), le spese CP_1 processuali che liquida - in parte qua - in Euro 442,50, oltre eventuali esborsi, spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge.
Compensa, per la restante parte (1/2), le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Catania, in data 28 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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