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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/10/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3081 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata in [...] Controparte_1 C.F._1
il 18/05/1974
e
, , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
20/11/1966, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Ilian DE ZOTTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti il giorno 1° aprile del 2014, trascritto nel registro degli atti di quel Comune anno 2014, numero 24, ed ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di eseguire le annotazioni di rito;
2. disporre che i minori vengano collocati in via prevalente presso l'abitazione della madre sita in Vicenza, via Carlo Borgo, 17 ove i minori manterranno la loro residenza anagrafica. Ogni futuro trasferimento di residenza dei figli dovrà
essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo,
si dovranno rivolgere al Giudice competente;
3. in considerazione del collocamento prevalente dei minori presso la casa della ricorrente, disporre l'assegnazione della ex casa coniugale in favore di quest'ultima che ne è proprietaria esclusiva;
4. affidare i figli minorenni in modo condiviso ad entrambi i genitori. Entrambi i genitori eserciteranno disgiuntamente e in pari misura la responsabilità
genitoriale e in pari misura eserciteranno l'usufrutto legale sui beni del figli minori secondo le modalità e nei limiti prescritti dalle norme dell'ordinamento che disciplinano tale istituto. Le decisioni di maggiore interesse per i minori e comunque quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte, invece, di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascun figlio. Ciascun
2 genitore dovrà garantire all'altro il pieno ed incondizionato accesso alle credenziali relative al registro elettronico scolastico dei figli minore nonché alla sua documentazione sanitaria ed ai documenti (anche in originale) attestanti la sua identità. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli e si impegnano a garantire loro il mantenimento dei propri rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. il Padre, previo accordo anche telefonico con la madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori e degli impegni lavorativi che caratterizzano le occupazioni di entrambi i genitori, potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà. In caso di disaccordo, tuttavia, le parti si atterrano al calendario minimo di seguito riportato: quanto all'esercizio del diritto di frequentazione nel fine settimana dei figli con il padre, i minori trascorreranno con il padre, a settimane alterne, il sabato mattina, ovvero dall'orario di uscita da scuola fino alla domenica sera prima di cena (indicativamente ore 19.00);
Quanto all'esercizio del diritto di frequentazione infrasettimanale dei figli con il padre, questi potrà tenerli il mercoledì dalle ore 18.00 sino al giorno successivo quando li riaccompagnerà a scuola ovvero a casa della madre;
Festività
natalizie: i figli trascorreranno, ad anni alterni, la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro. Parimenti, trascorrerà, ad anni alterni,
la vigilia di Capodanno ed il giorno di Capodanno con un genitore e il giorno dell'Epifania con l'altro. Vacanze pasquali: alternando di anno in anno, i minori
3 trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell' angelo con l'altro. I figli, inoltre, passeranno la festa della mamma e del papà con il rispettivo genitore festeggiato così come per i compleanni di quest'ultimi,
mentre il giorno del loro compleanno, verrà trascorso alternando di anno in anno, la presenza dei minori dalle ore 09.00 sino alle ore 19.30, con un genitore e dalle ore 19.30 sino alle ore 09.00 del giorno successivo, con l'altro.
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorre con i figli minori fino a 3
settimane, anche non consecutive, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro la conclusione dell'anno scolastico del minore. Le restanti festività
e/o Ponti verranno ripartiti tra i genitori rispettando comunque il criterio dell'alternanza. Resta inteso tra le parti che, in caso di impedimenti dovuti ai turni che caratterizzano l'occupazione lavorativa della signora le CP_1
disposizioni che precedono potranno essere derogate con preavviso, anche telefonico, di almeno 24 ore.
6. Il padre, a far data dal deposito del presente ricorso, verserà mensilmente a titolo di assegno per il mantenimento ordinario dei figli minori la complessiva somma di € 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio). Detta somma verrà
annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese;
7. ciascun genitore, a far data dal deposito del presente ricorso, provvederà
nella misura del 50% a farsi carico delle spese straordinarie per i figli. Ciascuna
parte, entro il giorno 15 di mese successivo, avrà diritto al rimborso della quota
4 anticipata per conto dell'altro genitore, dietro presentazione di apposita documentazione. Ai fini della determinazione delle spese straordinarie ed individuazione di quelle da concordarsi tra i genitori, le parti faranno riferimento al protocollo in uso al Tribunale adito;
8. dichiarare che nulla è dovuto reciprocamente tra i coniugi a titolo di contributo al proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente;
9. le parti acconsento si autorizzano reciprocamente, ora per allora, al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e quelli dei figli minori;
10. l'assegno unico e ogni altro equipollente beneficio sarà goduto al 50% tra i genitori;
11. le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno detratte al 50%
da ciascun genitore. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie,
nonché pensioni/indennizzi/sussidi relativi al figlio vanno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%. Ove non fosse possibile l'intestazione al 50% dell'assegno unico e ogni altra delle predette poste, il genitore che ne godrà direttamente sarà tenuto a versare all'altro il 50% dell'utilità economica ricavata.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
5 Con ricorso congiunto depositato in data 12/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in VICENZA (VI) in data 01/04/2014.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note del 29/11/2024
veniva omologata con sentenza non definitiva n. 95/2025 pubblicata in data
05/02/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 02/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 95/2025 del
05/02/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
6 è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Vicenza (Vi), via Carlo Borgo, 17 in favore di Controparte_1
quale genitore convivente con i figli minori;
[...]
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire
7 conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e quelli dei figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e da in VICENZA (VI) il 01/04/2014 CP_1 Controparte_2
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VICENZA (VI) al n. 24, parte
I, anno 2014;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3081 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata in [...] Controparte_1 C.F._1
il 18/05/1974
e
, , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
20/11/1966, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Ilian DE ZOTTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti il giorno 1° aprile del 2014, trascritto nel registro degli atti di quel Comune anno 2014, numero 24, ed ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di eseguire le annotazioni di rito;
2. disporre che i minori vengano collocati in via prevalente presso l'abitazione della madre sita in Vicenza, via Carlo Borgo, 17 ove i minori manterranno la loro residenza anagrafica. Ogni futuro trasferimento di residenza dei figli dovrà
essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo,
si dovranno rivolgere al Giudice competente;
3. in considerazione del collocamento prevalente dei minori presso la casa della ricorrente, disporre l'assegnazione della ex casa coniugale in favore di quest'ultima che ne è proprietaria esclusiva;
4. affidare i figli minorenni in modo condiviso ad entrambi i genitori. Entrambi i genitori eserciteranno disgiuntamente e in pari misura la responsabilità
genitoriale e in pari misura eserciteranno l'usufrutto legale sui beni del figli minori secondo le modalità e nei limiti prescritti dalle norme dell'ordinamento che disciplinano tale istituto. Le decisioni di maggiore interesse per i minori e comunque quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte, invece, di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascun figlio. Ciascun
2 genitore dovrà garantire all'altro il pieno ed incondizionato accesso alle credenziali relative al registro elettronico scolastico dei figli minore nonché alla sua documentazione sanitaria ed ai documenti (anche in originale) attestanti la sua identità. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli e si impegnano a garantire loro il mantenimento dei propri rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. il Padre, previo accordo anche telefonico con la madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori e degli impegni lavorativi che caratterizzano le occupazioni di entrambi i genitori, potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà. In caso di disaccordo, tuttavia, le parti si atterrano al calendario minimo di seguito riportato: quanto all'esercizio del diritto di frequentazione nel fine settimana dei figli con il padre, i minori trascorreranno con il padre, a settimane alterne, il sabato mattina, ovvero dall'orario di uscita da scuola fino alla domenica sera prima di cena (indicativamente ore 19.00);
Quanto all'esercizio del diritto di frequentazione infrasettimanale dei figli con il padre, questi potrà tenerli il mercoledì dalle ore 18.00 sino al giorno successivo quando li riaccompagnerà a scuola ovvero a casa della madre;
Festività
natalizie: i figli trascorreranno, ad anni alterni, la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro. Parimenti, trascorrerà, ad anni alterni,
la vigilia di Capodanno ed il giorno di Capodanno con un genitore e il giorno dell'Epifania con l'altro. Vacanze pasquali: alternando di anno in anno, i minori
3 trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell' angelo con l'altro. I figli, inoltre, passeranno la festa della mamma e del papà con il rispettivo genitore festeggiato così come per i compleanni di quest'ultimi,
mentre il giorno del loro compleanno, verrà trascorso alternando di anno in anno, la presenza dei minori dalle ore 09.00 sino alle ore 19.30, con un genitore e dalle ore 19.30 sino alle ore 09.00 del giorno successivo, con l'altro.
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorre con i figli minori fino a 3
settimane, anche non consecutive, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro la conclusione dell'anno scolastico del minore. Le restanti festività
e/o Ponti verranno ripartiti tra i genitori rispettando comunque il criterio dell'alternanza. Resta inteso tra le parti che, in caso di impedimenti dovuti ai turni che caratterizzano l'occupazione lavorativa della signora le CP_1
disposizioni che precedono potranno essere derogate con preavviso, anche telefonico, di almeno 24 ore.
6. Il padre, a far data dal deposito del presente ricorso, verserà mensilmente a titolo di assegno per il mantenimento ordinario dei figli minori la complessiva somma di € 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio). Detta somma verrà
annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese;
7. ciascun genitore, a far data dal deposito del presente ricorso, provvederà
nella misura del 50% a farsi carico delle spese straordinarie per i figli. Ciascuna
parte, entro il giorno 15 di mese successivo, avrà diritto al rimborso della quota
4 anticipata per conto dell'altro genitore, dietro presentazione di apposita documentazione. Ai fini della determinazione delle spese straordinarie ed individuazione di quelle da concordarsi tra i genitori, le parti faranno riferimento al protocollo in uso al Tribunale adito;
8. dichiarare che nulla è dovuto reciprocamente tra i coniugi a titolo di contributo al proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente;
9. le parti acconsento si autorizzano reciprocamente, ora per allora, al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e quelli dei figli minori;
10. l'assegno unico e ogni altro equipollente beneficio sarà goduto al 50% tra i genitori;
11. le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno detratte al 50%
da ciascun genitore. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie,
nonché pensioni/indennizzi/sussidi relativi al figlio vanno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%. Ove non fosse possibile l'intestazione al 50% dell'assegno unico e ogni altra delle predette poste, il genitore che ne godrà direttamente sarà tenuto a versare all'altro il 50% dell'utilità economica ricavata.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
5 Con ricorso congiunto depositato in data 12/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in VICENZA (VI) in data 01/04/2014.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note del 29/11/2024
veniva omologata con sentenza non definitiva n. 95/2025 pubblicata in data
05/02/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 02/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 95/2025 del
05/02/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
6 è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Vicenza (Vi), via Carlo Borgo, 17 in favore di Controparte_1
quale genitore convivente con i figli minori;
[...]
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire
7 conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e quelli dei figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e da in VICENZA (VI) il 01/04/2014 CP_1 Controparte_2
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VICENZA (VI) al n. 24, parte
I, anno 2014;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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