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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7057 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Giovanna Gianì Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4938 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa all'udienza collegiale del 26.11.2025,
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Via Dei Portoghesi 12 00100 Roma, presso lo studio dell'Avv. Avvocatura
Generale Dello Stato (c.f. , che lo/a rappresenta e difende C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), C.F._5 domiciliati in Via Velletri, 50 Int. 8 00198 Roma, presso lo studio dell'Avv. Ferrini
Alessandro (c.f. ), che li rappresenta e difende;
C.F._6
Appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 11242/2021 emessa dal Tribunale di Roma dd
30.6.2021
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza parziale - cui si rinvia – la Corte ha già statuto sulla causa con cui il ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado Parte_1 in oggetto con la quale il Tribunale, dopo aver accertato la responsabilità del per la patologia (“Cirrosi epatica HCV”) da cui era Parte_1 rimasto affetto il sig. (nato a [...] la Catola il Persona_1
13.12.1935 e deceduto a Roma il 05.08.2005), a seguito di trasfusione di sangue infetto avvenuta durante il ricovero dal 11.03.1988 al 06.05.1988 ed accertato altresì il nesso causale tra la patologia contratta a seguito della trasfusione ed il successivo decesso in data 05.08.2005, lo aveva condannato al risarcimento del danno in favore dei congiunti così liquidato: - euro 82.000,00 da corrispondersi complessivamente alle parti attrici, da cui detrarre le somme già giuridicamente liquidate e/o corrisposte a titolo di indennizzo ex lege n.210\1992; - euro
264.000,00 a ed euro 264.000,00 ad;
- euro CP_4 Controparte_3
113.000,00 a e 113.000,00 a;
- somme tutte Controparte_2 Controparte_1
da incrementarsi con il calcolo interessi e rivalutazione monetaria dalla data della notifica dell'atto di citazione.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati instando per il rigetto dell'appello.
Con la menzionata sentenza parziale, la Corte ha disposto quanto segue:
1. Rigetto del primo motivo di Appello con il quale il Parte_1
eccepiva (reiterando la domanda di primo grado) la prescrizione del credito per il tardivo deposito delle diffide interruttive, asseritamente mai prodotte in giudizio (se non al momento della precisazione delle conclusioni).
Segnatamente, dall'esame del fascicolo emergeva che le diffide erano state prodotte all'atto della costituzione in giudizio.
2. Riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di compensatio lucri cum damno formulata dal appellante, con ordinanza separata il Collegio ha Parte_1 rimesso la causa sul ruolo, ritenendo necessario un supplemento di istruttoria concernente l'ammontare di tutte le provvidenze disposte in favore degli appellati iure proprio, oggetto del secondo motivo di gravame.
r.g. n. 2 In particolare, il lamenta l'errata applicazione, da parte del Tribunale, Parte_1
dei principi in materia di compensatio lucri cum damno con riferimento ai crediti maturati in capo agli appellati iure proprio, da intendersi riferiti all'assegno unitario riconosciuto dalla L. n. 210/1992 ai congiunti della vittima deceduta, deducendo che ( enfasi aggiunta):
“Sul punto la sentenza, mentre ha correttamente esaminato l'eccezione ed ha disposto lo scomputo delle somme erogate a titolo di indennizzo ex lege n.
210/1992 da quelle riconosciute a titolo di risarcimento dei danni iure hereditatis, ha illogicamente omesso qualsiasi esame dell'eccezione di scomputo, con riferimento all'assegno una tantum.”
La causa viene decisa all'odierna udienza ex art. 281 sexies cpc.
§2. L'eccezione di compensatio formulata dal è fondata e deve essere Parte_1 accolta.
A tal proposito giova preliminarmente evidenziare che il thema decidendum di tale segmento processuale si sostanzia nella sola valutazione della detrazione della somma riconosciuta a titolo di assegno una tantum dall'ammontare della somma riconosciuta agli appellati a titolo di risarcimento del danno iure proprio; somma che – nella prospettiva di parte appellante- corrisponde all'assegno previsto dall'art.2 co.3 l.210 del 1992, pari ad euro 77.648,53. C Ed invero, , nel dare seguito all'ordinanza istruttoria Parte_1
della Corte, ha sostanzialmente riconosciuto il debito ed i corrispondenti benefici per gli odierni appellati, vale a dire la somma di e. 77.648,53 (a titolo di assegno una tantum), che gli odierni appellati nelle note conclusive confermano anche di aver già ricevuto deducendo che gli odierni appellati hanno dichiarato spontaneamente di avere percepito l'assegno una tantum, ovvero ex art. 2, comma 3, l.
210/1992, il cui importo è determinato dalla legge nel suo preciso ammontare di €
77.468,53, si veda al riguardo quanto si evince dagli atti di primo grado. ( v. note conclusive dd 6.11.2025)
Dunque, premesso ed acclarato che l'eccezione di compensatio - formulata dal ministero come motivo di appello - è risultata fondata, ne consegue che la r.g. n. 3 sentenza di primo grado va riformata sul punto della liquidazione finale delle somme effettivamente spettanti agli appellati iure proprio.
Segnatamente, sui risarcimenti iure proprio riconosciuti agli appellati va operato lo scomputo dovuto al riconoscimento dell'assegno una tantum, previsto unitariamente per tutti i successori, di euro 77.468,53 (da dividere tra i sig.ri e in base alla quota ereditaria). CP_1 CP_4
Tale somma, unitariamente e complessivamente intesa, dovrà essere detratta dalle provvidenze disposte iure proprio in favore degli appellati nella sentenza impugnata come segue:
o euro 264.000,00 a ed euro 264,000,00 ad;
CP_4 Controparte_3
o euro 113.000,00 ad ed euro 113.000,00 a Controparte_2 CP_1
.
[...]
§3. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a carico dell'appellante secondo il principio della prevalente soccombenza, posto che parte appellante risulta sostanzialmente soccombente rispetto all'intera domanda avanzata dagli attori in primo grado ( appellati), cui è stata infatti riconosciuta, e non contestata in sede di gravame, la debenza delle menzionate provvidenze risarcitorie;
spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, così provvede:
-dispone la detrazione della somma unitaria ex l. 210/1992 di euro 77.468,53 (da dividere tra tutti gli appellati, e in base alla quota ereditaria CP_1 CP_4
di ciascuno) dalla somma dovuta a titolo di risarcimento iure proprio come liquidato nella sentenza di rimo grado nelle seguenti somme:
o euro 264.000,00 a ed euro 264,000,00 ad;
CP_4 Controparte_3
o euro 113.000,00 ad ed euro 113.000,00 a Controparte_2 CP_1
;
[...]
o somme tutte da addizionarsi con il calcolo interessi e rivalutazione monetaria dalla data della notifica dell'atto di citazione.
r.g. n.
4 -Condanna parte appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 15.000 per il primo grado ed euro 15.000 per il secondo grado, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 26.11. 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 5