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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/06/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 1759/2024, in materia di separazione e divorzio, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Pamela Lizzio
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], contumace Controparte_1 C.F._2
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 23.9.2024.
Conclusioni della ricorrente: “- dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, senza condizioni stabilendo che entrambi i coniugi economicamente indipendenti non sono tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento, - all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le due parti in data
21.06.1989 e trascritto al n. 12 parte II serie A ufficio 1 dei registri dello stato civile del Comune di
Catenanuova. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 31.7.2024, la Sig.ra ha domandato la separazione Parte_1
personale dal (nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio col) Sig. CP_1
rappresentando che, dalla loro unione, sono nati due figli, oggi maggiorenni ed
[...]
economicamente autosufficienti.
2. All'udienza del 13.11.2024, la Sig.ra ha dichiarato: “non ho redditi dal Parte_1
2016, ma vivo con mio figlio, che invece ha redditi e quindi non ho diritto al patrocinio a spese dello Stato. Non ho case o terreni di mia proprietà, salvo il 50% di un appartamento ad
Artesina di 27 mq. Dal 2016 a oggi, mi mantiene mio figlio, ci pensa lui. Ho solo una
PostePay su cui mi viene data la pensione di invalidità di circa Euro 300,00 mensili, per la mia malattia autoimmune. Non chiedo l'addebito, né un contributo al mantenimento, so che mio marito non avrebbe soldi da darmi. I figli sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti”.
3. All'udienza del 19.2.2025, il difensore della ricorrente ha precisato come quest'ultima “non
[abbia] chiesto un accertamento negativo sull'inesistenza di suoi obblighi contributivi in favore del marito, ma si [sia] limitata a rappresentare di non chiedere che siano dichiarati obblighi contributivi del marito nei suoi confronti”.
4. Dopo alcuni rinvii, in attesa del perfezionamento della notifica al resistente, all'udienza del
21.5.2025, dopo che è stata dichiarata la contumacia del resistente, il difensore della ricorrente ha “rappresenta[to] di non formulare alcuna istanza istruttoria e [ha] chie[sto] che la causa
[fosse] rimessa immediatamente al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione, con rinuncia ai termini ex art. 473-bis28 c.p.c. e che la causa [fosse], poi, rimessa sul ruolo per la sentenza definitiva di divorzio”.
5. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare,
2 in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e , i Controparte_1 Parte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Catenanuova, il 21.6.1989;
- dispone, con separata ordinanza in data odierna, la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Delegato;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 1759/2024, in materia di separazione e divorzio, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Pamela Lizzio
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], contumace Controparte_1 C.F._2
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 23.9.2024.
Conclusioni della ricorrente: “- dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, senza condizioni stabilendo che entrambi i coniugi economicamente indipendenti non sono tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento, - all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le due parti in data
21.06.1989 e trascritto al n. 12 parte II serie A ufficio 1 dei registri dello stato civile del Comune di
Catenanuova. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 31.7.2024, la Sig.ra ha domandato la separazione Parte_1
personale dal (nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio col) Sig. CP_1
rappresentando che, dalla loro unione, sono nati due figli, oggi maggiorenni ed
[...]
economicamente autosufficienti.
2. All'udienza del 13.11.2024, la Sig.ra ha dichiarato: “non ho redditi dal Parte_1
2016, ma vivo con mio figlio, che invece ha redditi e quindi non ho diritto al patrocinio a spese dello Stato. Non ho case o terreni di mia proprietà, salvo il 50% di un appartamento ad
Artesina di 27 mq. Dal 2016 a oggi, mi mantiene mio figlio, ci pensa lui. Ho solo una
PostePay su cui mi viene data la pensione di invalidità di circa Euro 300,00 mensili, per la mia malattia autoimmune. Non chiedo l'addebito, né un contributo al mantenimento, so che mio marito non avrebbe soldi da darmi. I figli sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti”.
3. All'udienza del 19.2.2025, il difensore della ricorrente ha precisato come quest'ultima “non
[abbia] chiesto un accertamento negativo sull'inesistenza di suoi obblighi contributivi in favore del marito, ma si [sia] limitata a rappresentare di non chiedere che siano dichiarati obblighi contributivi del marito nei suoi confronti”.
4. Dopo alcuni rinvii, in attesa del perfezionamento della notifica al resistente, all'udienza del
21.5.2025, dopo che è stata dichiarata la contumacia del resistente, il difensore della ricorrente ha “rappresenta[to] di non formulare alcuna istanza istruttoria e [ha] chie[sto] che la causa
[fosse] rimessa immediatamente al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione, con rinuncia ai termini ex art. 473-bis28 c.p.c. e che la causa [fosse], poi, rimessa sul ruolo per la sentenza definitiva di divorzio”.
5. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare,
2 in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e , i Controparte_1 Parte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Catenanuova, il 21.6.1989;
- dispone, con separata ordinanza in data odierna, la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Delegato;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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