Art. 1.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione conchiusa tra l'Italia e la Svizzera, e firmata a Berna il 15 dicembre 1882, per regolare il servizio dei rispettivi uffici doganali e daziari riuniti nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino, ed in quelle intermedie di Maccagno e di Pino sulla strada ferrata del Gottardo, le cui ratifiche furono scambiate a Berna il 9 luglio 1883.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Monza, addi' 15 luglio 1883.
UMBERTO.
Mancini.
Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione conchiusa tra l'Italia e la Svizzera, e firmata a Berna il 15 dicembre 1882, per regolare il servizio dei rispettivi uffici doganali e daziari riuniti nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino, ed in quelle intermedie di Maccagno e di Pino sulla strada ferrata del Gottardo, le cui ratifiche furono scambiate a Berna il 9 luglio 1883.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Monza, addi' 15 luglio 1883.
UMBERTO.
Mancini.
Visto, Il Guardasigilli: Savelli.