Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/04/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2838/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2838/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 28.3.2025, con previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28. c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.4.1964, residente in [...] alla località Castelluccio del Principe n. 18, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. FLORIANA CARMELA GALLO
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in C.F._2
Bella alla via G. Leopardi n. 3 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
23.11.1960, residente in [...] alla località Castelluccio del Principe n. 18, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO DE FALCO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Bella al C.F._4
Corso Italia n. 128 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
- RESISTENTE-
1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione di udienza con scadenza in data 28.3.2025; per il Pubblico
Ministero come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I All'udienza del 28.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note congiunte di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, avendo i coniugi chiesto la decisione alle seguenti condizioni:
«1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Disporre che l'immobile adibito ad abitazione coniugale ubicato in Castelluccio del
Principe, 18 (Comune di Bella – PZ), di proprietà esclusiva del Sig.re Controparte_1 resti a lui assegnato;
3. Porre a carico del sig.re un assegno mensile a titolo di Controparte_1 mantenimento per la sig.ra di euro 200,00. Parte_1
L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
4. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Baragiano (PZ) di procedere alla annotazione della emananda Sentenza e alle altre incombenze di legge» (vedasi l'accordo sottoscritto dalle parti e depositato nel fascicolo telematico il 14.1.2025).
Avuto riguardo al procedimento penale a carico del resistente per le violenze denunciate dalla ricorrente, è stato rappresentato che i coniugi avevano proceduto alla contestuale remissione di querela e accettazione della stessa in data 19.7.2024 presso il Comando Carabinieri della Locale Sezione C.C. di Bella (PZ), tuttavia, il giudizio penale non si era ancora concluso poiché la relativa trattazione era stata rinviata all'udienza del 13.5.2025.
Ancora, sulla questione della pendenza del giudizio penale innanzi all'intestato
Tribunale a carico di recante R.G.N.R. 3110/2023, la difesa del Controparte_1 resistente ha depositato memoria difensiva rivolta al Giudice penale del seguente tenore:
2 R.G.N. 2838/2023
«• in data 9.9.2023 la si recava presso la Legione Carabinieri Parte_1
Basilicata-Stazione di Bella (PZ) e sporgeva atto di denunzia-querela nei confronti del
; Controparte_1
• a seguito della presentazione del suindicato atto di denunzia-querela veniva iscritto il procedimento penale n. 3110/2023/21 R.G.N.R.;
• concluse le indagini il Pubblico Ministero esercitava l'azione penale ed ordinava la citazione del dinanzi a Codesto Onorevole Tribunale di Potenza per Controparte_1
l'udienza del 14.1.2025;
• in data 19.7.2024 la si portava presso la Legione Carabinieri Parte_1
Basilicata-Stazione di Bella (PZ) e rimetteva la querela sporta in data 9.9.2023 e, contestualmente, il accettava la remissione della detta querela;
Controparte_1
• a mente dell'art. 582, co. 2, cod. pen. il reato contestato al è Controparte_1 procedibile a querela;
tanto premesso, visato il disposto dell'art. 129 cod. proc. pen.
CHIEDIAMO
a Codesto Onorevole Tribunale di Potenza di voler immediatamente pronunziare una
SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO NEI CONFRONTI DEL Controparte_1
PER INTERVENUTA REMISSIONE DELLA QUERELA E SUA CONTESTUALE
ACCETTAZIONE».
Sempre in merito alla menzionata vicenda penale, nelle note di trattazione scritta depositate il 14.1.2025 entrambi i difensori delle parti hanno osservato: «In ordine al procedimento penale si produce la memoria difensiva depositata telematicamente il
21.11.2024 nel procedimento penale n. 942/2024 R.G. e n. 3110/2023/21 R.G.N.R. con la quale è stata richiesta pronuncia di proscioglimento nei confronti del CP_1
per intervenuta remissione della querela (trattandosi di un reato procedibile a
[...] querela) e sua contestuale accettazione.
In ottemperanza a quanto richiesto dal Tribunale si riferisce che il procedimento penale a carico del è stato inizialmente assegnato alla d.ssa ora CP_1 CP_2 trasferita all' . CP_3
Cont L'udienza pre-dibattimentale di oggi, 14.1.2025, è stata tenuta da un he non ha potuto far altro che rinviare il processo al 25.2.2025 in quanto ai giudici onorari è precluso trattare udienze pre-dibattimentali. In ogni caso alla prossima udienza del
3 R.G.N. 2838/2023
25.2.2025 il procedimento dovrà essere trattato da un giudice togato, diversamente si incorrerà in ulteriore, penalizzante, rinvio del procedimento.
In ogni caso, l'Avv. de Falco, nel richiamare le note difensive depositate nel procedimento penale, osserva che il reato di cui all'art. 582, co. 2, cod. pen. contestato al è procedibile a querela di parte e, conseguentemente, il giudizio Controparte_1 penale non potrà che concludersi con una pronuncia di proscioglimento».
II Orbene, alla luce dei risvolti penali di cui si è dato atto e dell'accordo -poi- raggiunto dai coniugi in ordine alle questioni per cui è causa- si ritiene che la domanda di separazione personale debba essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale convenute dalle parti, posto che dal matrimonio sono nati i figli (Potenza, 6.6.1983), coniugato, e Persona_1 Per_2
(Potenza, 22.9.1989), convivente more uxorio, entrambi maggiorenni ed
[...] economicamente autosufficienti, il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2838 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
) nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: nato a [...] il [...], i quali hanno C.F._3
contratto matrimonio concordatario in Baragiano (PZ) il 26.4.1982;
4 R.G.N. 2838/2023
2) dispone, dopo il passaggio in giudicato, l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Baragiano in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982, atto N. 2, P. II, S. A);
3) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 9.4.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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