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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 20/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 988 /2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonietta Sacco ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 988/2017 R.G. promossa da:
. (CF , rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Marco Verdi del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via Fontana 11 è domiciliata, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, , CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
E
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Monica Controparte_6 CodiceFiscale_1
Morelli del foro di Livorno, con domicilio eletto in Venturina, via Dell'Unità n° 6, come da procura in atti;
CONVENUTA
e CON
CF: ) e, per essa, Controparte_7 P.IVA_2 CP_8 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Benintendi del foro di Torino, ed elettivamente domiciliata in Torino in Via Cernaia 24 presso lo studio dello stesso, come da procura in atti
-CREDITORE INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice . COATTA AMM.VA: Parte_1
“richiama le osservazioni al progetto di divisione, depositate il 29.11.2024. Chiede la liquidazione di tutte le spese legali, ivi compreso il compenso del difensore, come da relativa nota di precisazione del credito, in prededuzione e a carico della massa”.
1
Per parte convenuta : Controparte_6
“nulla oppone al progetto di distribuzione, ma si oppone alle richieste presentate da (rectius: CP_9
in quanto tardive poiché pervenute oltre il termine Parte_3 stabilito dal Giudice e si oppone in ogni caso alle richieste formulate da in relazione alle CP_10 quote distribuibili ai terzi comproprietari. Si rimette sulla liquidazione delle spese, opponendosi alla richiesta di controparte sulla liquidazione del compenso in prededuzione a carico della massa”.
Per parte intervenuta : Controparte_7
“previo rigetto delle osservazioni del 29.11.2024 depositate da , e nel richiamare la Parte_1 propria nota di approvazione in pari data, reitera la dichiarazione di approvazione del progetto di distribuzione nel giudizio di divisione, così come predisposto da codesto Ill.mo Giudice e comunicato dalla Cancelleria in data 07.11.2024, di cui in epigrafe per conto di , Controparte_7 ricordando che per un “refuso” è stata indicata nella nota di precisazione del credito in epigrafe
anziché , e chiedendo che la somma da pagare, come già indicato correttamente nella CP_11 CP_7 nota di precisazione del credito, sia versata a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato
a alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 83 G 02008 05351 Controparte_7
000104850168 causale: NDG 3422982 – INDUMONT SRL”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'ordinanza del GE datata 6.4.2017 con la quale, nell'ambito del proc. n. 115/2015 RGE+87/2016
RGE, si disponeva ai sensi dell'art. 600 c.p.c. il giudizio di divisione endoesecutiva in relazione ai beni del lotto 1 (appartamento sito in Verbania Via Azari 40/C - identificato al catasto Fabbricati al Fg. 46, Part. 17,
Sub. 16, Categoria c6) e del lotto 2 e 3 (costituito da un terreno ubicato a Vogogna - identificato nel Catasto
Terreni al fg. 10, part. 22 – e da un appartamento ubicato a Vogogna, Via San Carlo 4 – identificato al Catasto
Fabbricati al fg. 3, part. 241 sub 1 e 2, Cat. A4 e al Catasto Terreni al fg. 24 part. 604), pignorati nell'ambito della suddetta procedura e in comproprietà tra i debitori esecutati (quest'ultimo CP_1 comproprietario di tutti i lotti) e (comproprietario esecutato solo per i lotti 2 e 3) con CP_2
(comproprietaria non esecutata, in relazione al solo lotto 1), e con , Controparte_6 Controparte_4 [...]
e (comproprietarie non esecutate dei lotti 2 e 3), il creditore procedente CP_5 Controparte_3 introduceva l'odierno giudizio, per sentire Controparte_12 dichiarare lo scioglimento della comunione e procedere alla divisione.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, gli odierni esecutati e rimanevano CP_1 CP_2 contumaci, mentre si costituiva la comproprietaria senza nulla opporre alla divisione, e Controparte_6 interveniva altresì il creditore procedente della procedura rge 87/2016, riunita alla procedura n. 115/2015.
Con ordinanza 10.10.2017 veniva sciolta la comunione, sull'immobile di cui al lotto 1, tra e CP_1
secondo la quota di ½ ciascuno, nonché veniva sciolta la comunione esistente sugli Controparte_6 immobili di cui al lotto 2 e 3 tra , , e CP_1 CP_2 Controparte_5 Controparte_4
, per la rispettiva quota di 2/8, 2/8, 2/8, 1/8 e 1/8. Controparte_3
Ritenuta la non comoda divisibilità degli immobili, ne veniva disposta la vendita e, a seguito di asta diacronica, il compendio di cui al lotto 1 veniva trasferito all'aggiudicatario con decreto del 6.4.2021 per il prezzo di € 98.625,00 e il compendio di cui al lotto 3 (comprensivo altresì del lotto 2) veniva trasferito all'aggiudicatario con decreto del 22.11.2023 per il prezzo di € 14.420,00.
Con progetto di distribuzione del 7.11.2024 venivano poste in prededuzione a carico della massa solo le spese per le prestazioni svolte dagli ausiliari del Giudice, nonché le spese anticipate e documentate dall'attore e dal creditore intervenuto e necessarie per addivenire allo scioglimento della comunione così individuate:
2 - “Spese sostenute da ”: Parte_4
o contributo unificato Euro 518
o imposta di bollo Euro 27,00
o pagamento PVP per esperimenti di vendita Euro 1.012,00
o costi per pubblicità Aste Giudiziarie Inlinea Spa Euro 1.595,00
e così complessivamente Euro 3.152,00
- “Spese sostenute da : Controparte_13
o pagamento PVP per esperimento di vendita Euro 101,00
o costi per pubblicità Aste Giudiziarie Inlinea SpA Euro 2.293,00
o fondo spese del 2018 ad Aste Giudiziarie Inlinea SpA Euro 315,00
e così, complessivamente Euro 2.709,00.
Il residuo veniva attribuito ai due lotti, al netto dei costi necessari per gli annotamenti (euro 623,00 per il lotto
1 ed euro 2.058 per il lotto 3), proporzionalmente al ricavato della vendita degli stessi.
Veniva così assegnata la somma di euro Euro 92.452,74 al lotto 1, distribuita per la metà a e per CP_1 esso assegnate alla procedura esecutiva immobiliare n. 115/2015 R.G.E. + 87/2016 R.G.E., e per l'altra metà all'altra comproprietaria, Controparte_6
Al lotto 3 veniva invece assegnata la somma di euro 11.662,02, distribuita tra i comproprietari CP_1
, e per le rispettive quote di CP_2 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3 spettanza, e le somme spettanti agli esecutati e pari a complessivi euro 5.831,00, CP_1 CP_14 venivano per il loro tramite assegnate alla procedura esecutiva n. 115/2015 + 87/2016 rge.
Il progetto di distribuzione non veniva approvato dalle parti;
in particolare, parte attrice Parte_1 liquidazione coatta amministrativa svolgeva osservazioni al predetto progetto di distribuzione chiedendo di includere tra le spese in prededuzione e a carico della massa anche le spese di notifica della domanda di divisione, pari ad euro 103,27, l'iva corrisposta sulle fatture saldate in favore di Aste Giudiziarie in linea spa a titolo di costi pubblicitari, e le spese legali del giudizio di divisione.
L'oggetto della presente sentenza è, pertanto limitato alla distribuzione del ricavato e alle questioni relative alle spese (intese quali compensi professionali per l'assistenza in giudizio) della divisione.
Costituisce principio consolidato che in caso di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, e che solo con riferimento a quelle conseguite alle eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione possono trovare applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporne la compensazione (v. tra le tante Cass. n.
22903/2013).
Ora, tra le spese occorrenti allo scioglimento della comunione da porre a carico della massa possono quindi essere incluse oltre a già indicate nel progetto di distribuzione (non oggetto di contestazione ad opera delle parti), anche quelle riferite alla notifica dell'ordinanza introduttiva del giudizio. Invero, sebbene parte attrice non avesse riportato la relativa voce nella nota di precisazione del credito richiesta da questo Giudice, e pertanto non inserita nel conseguente progetto di distribuzione, la relativa spesa è tuttavia provata dal documento versato in atti con deposito telematico del 25.9.2017; conseguentemente, il progetto di distribuzione può essere modificato aggiungendo l'importo di euro 103,27 fra quelli che devono essere sostenuti dalla massa.
Quanto invece all'importo IVA versato sulle fatture pagate ad a titolo di oneri Controparte_15 di pubblicazione, preme osservare come la stessa parte attrice, nelle note di precisazione del credito del
17.9.2024, abbia indicato gli importi dovuti in prededuzione al netto dell'Iva (tra l'altro, detraibile in virtù del
3 regime giuridico della società), sicché appare pretestuosa la doglianza formulata dalla medesima, tanto più che dalla documentazione allegata non risulta che per tutti i versamenti sia stata pagata l'IVA (ad esempio, dal bonifico del 3.10.2018 risulta un accredito di euro 295,00, pari al compenso al netto dell'IVA della prestazione resa, come emerge dalla successiva fattura n. 5672/11/2019 per il medesimo importo a titolo di prestazione), sicché la richiesta va rigettata.
In conseguenza di quanto sopra precisato, dunque, dato atto che la somma disponibile, detratti i costi delle restrizioni delle formalità pregiudizievoli e delle spese di tenuto conto, ad oggi ammonta a euro 109.975,76, il progetto di distribuzione già depositato deve essere emendato includendo tra le spese in prededuzione anche il costo delle spese di notifica della domanda di divisione, pari ad € 103,27.
In definitiva, le spese a carico della massa, necessarie per addivenire allo scioglimento della comunione, ammontano quindi a complessivi Euro 5.964,27, di cui euro 2.709,00 sostenute da ed Controparte_7 euro 3.255,27 sostenute da come sopra specificate. Parte_1
Detti importi devono essere pertanto assegnati in prededuzione ai predetti creditori, in quanto dagli stessi anticipati e documentati.
Il residuo (pari ad € 104.011,49) andrà distribuito in proporzione del ricavato dalla vendita dei due lotti, sicché al lotto 1 andrà assegnata la somma di euro 92.351,80 e al lotto 3 la somma di euro 11.659,69.
La somma assegnata al Lotto 1 va divisa tra i comproprietari in base alle quote di proprietà e pertanto assegnata a:
(comproprietario per metà quota): Euro 46.175,90 CP_1
(comproprietaria per metà quota): Euro 46.175,90. Controparte_6
La somma assegnata al Lotto 3, parimenti, va divisa tra i comproprietari in base alle quote di proprietà e pertanto assegnata a:
comproprietario per la quota di 2/8: Euro 2.914,92 CP_2
comproprietario per la quota di 2/8: Euro 2.914,92 CP_1
, comproprietaria per la quota di 2/8: Euro 2.914,92 Controparte_5
, comproprietaria per la quota di 1/8: Euro 1.457,47 Controparte_3
, comproprietaria per la quota di 1/8: Euro 1.457,47 Controparte_4
Gli importi complessivi spettanti a e andranno peraltro assegnati alla procedura CP_1 CP_2 esecutiva 115/2015 + 87/2016 RGE.
Per effetto delle superiori argomentazioni, deve, dunque, procedersi all'assegnazione:
alla procedura esecutiva 115/2015 + 8772016 RGE contro e di € 52.005,74; CP_1 CP_2
a di € 46.175,90; Controparte_6
a € 2.914,92; Controparte_5
a € 1.457,47; Controparte_3
a € 1.457,47. Controparte_4
Venendo ora alle spese del giudizio (intese quali compensi professionali per l'assistenza in giudizio) della divisione, i principi già sopra esposti necessitano di essere adattati nel caso in cui il giudizio di divisione sia stato introdotto, ex art. 601 c.p.c., a seguito dell'iniziativa di un creditore, vale a dire nell'ipotesi in cui esso sia stato reso necessario dal fatto che in una procedura esecutiva è stata pignorata la quota di un diritto reale su un bene immobile.
4 In tal caso, il creditore procedente che intraprende il giudizio divisorio e che anticipa le spese, non essendo comproprietario, non è portatore di un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti.
Invero, il creditore-attore è infatti necessitato a promuovere la divisione in via strumentale rispetto alla realizzazione del proprio diritto di credito, necessità che insorge quale conseguenza dell'inadempimento del debitore: nel giudizio divisorio endoesecutivo, pertanto il creditore procedente e gli intervenuti non debbono essere gravati, neppure parzialmente, delle relative spese.
Ebbene, alla luce del rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione, cui
è funzionalmente connesso e di cui costituisce articolazione, pur costituendo autonoma parentesi cognitiva, e visto l'art. 95 c.p.c., per cui "le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione", deve ritenersi che il comproprietario- debitore esecutato, avendo dato causa con il suo inadempimento al giudizio di divisione endoesecutivo, deve senz'altro essere ritenuto soccombente rispetto al creditore attore (e, nel caso di specie, anche nei confronti del creditore intervenuto che ha dato utilmente impulso al giudizio divisorio), e quindi deve essere condannato a rifondere integralmente le spese di lite sopportate per la divisione, con privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c.
Nei rapporti interni tra comproprietario-debitore e comproprietari terzi e nei rapporti tra creditore- attore/creditore intervenuto e comproprietari terzi costituiti le spese possono essere invece compensate, non essendo configurabile una soccombenza.
In definitiva, in applicazione degli esposti principi, e devono essere condannati CP_1 CP_2
a rifondere, il primo a liquidazione coatta amministrativa e il secondo a Parte_1 [...]
, le spese di lite liquidate come da dispositivo, tenuto conto della richiesta delle parti e dei Controparte_16 parametri di cui al dm 55/2014 e al dm 147/2022 secondo i valori minimi per tutte e quattro le fasi, in considerazione dell'esigua e estremamente semplice attività (tra l'altro, in gran parte già svolta nell'ambito dell'esecuzione) espletata dalle parti;
le spese relative agli altri rapporti processuali (comproprietari-debitori e comproprietari terzi e nei rapporti tra creditore-attore, creditore intervenuto e comproprietari terzi) vengono invece integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 988/2017 RG ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa a modifica del progetto di distribuzione depositato in data 7.11.2024,
- dichiarato che dalla vendita dei suddetti immobili è stata ricavata la somma di Euro 98.625,00 per il Lotto 1
e di Euro 14.420,00 per il Lotto 3;
- dato atto che vanno decurtati i costi delle restrizioni delle formalità pregiudizievoli, pari ad Euro 623,00 per il Lotto 1 e ad Euro 2.058,00 per il Lotto 3, oltre che di tenuta conto bancario, e che pertanto la somma complessiva disponibile presente alla data della presente sentenza sul c/c 7416X74 ammonta ad Euro
109.975,76;
- accerta che vanno poste, in prededuzione a carico della massa, le spese anticipate necessarie per addivenire allo scioglimento della comunione, nel caso di specie, così specificate:
- spese sostenute da : Parte_4
contributo unificato Euro 518
imposta di bollo Euro 27,00
5 pagamento PVP per esperimenti di vendita Euro 1.012,00
costi per pubblicità Aste Giudiziarie Inlinea Spa Euro 1.595,00
costo per notifica domanda introduttiva Euro 103,27,
e così complessivamente Euro 3.255,27;
-spese sostenute da Controparte_13
• pagamento PVP per esperimento di vendita Euro 101,00
• costi per pubblicità Aste Giudiziarie Inlinea SpA Euro 2.293,00
• fondo spese del 2018 ad Aste Giudiziarie Inlinea SpA Euro 315,00
e così complessivamente Euro 2.709,00,
e, per l'effetto, assegna, a titolo di spese da collocare in prededuzione, a liquidazione Parte_1 coatta amministrativa la somma di € 3.255,27 e a la somma di € 2.709,00; Controparte_7
- dispone che il ricavato residuo, pari a € 104.011,49, sia diviso, proporzionalmente al ricavato della vendita dei due lotti, tra i rispettivi comproprietari in base alle quote di proprietà e pertanto:
lotto 1:
Luigi, quota 1/2 CP_1
, quota 1/2 Controparte_6
Lotto 3:
quota 2/8 CP_1
, quota 2/8 CP_2
, quota 2/8 Controparte_17
, quota 1/8 Controparte_4
, quota 1/8 Controparte_3
- dichiara che la somma spettante a e a va assegnata alla procedura esecutiva CP_1 CP_2 immobiliare n. 115/2015 + 87/2016 R.G.E; per l'effetto, assegna:
- alla procedura esecutiva 115/2015 + 87/2016 RGE: complessivi € 52.005,74
- a € 46.175,90; Controparte_6
- a € 2.914,92 Controparte_5
- a € 1.457,47 Controparte_3
- a € 1.457,47. Controparte_4
- dichiara esecutivo il progetto di divisione così modificato e manda alla Cancelleria per l'emissione dei relativi mandati, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da CP_1 [...]
amministrativa, spese che liquida in € 7.052,00 per competenze, oltre al rimborso Parte_4 forfettario al 15% e oltre a IVA e CPA come per legge;
6 Dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da CP_2 [...]
, spese che liquida, come da richiesta, in € 2.090 per competenze, oltre al rimborso forfettario al CP_7
15% e oltre a IVA e CPA come per legge;
Compensa le spese di lite relative agli altri rapporti processuali.
Verbania 18.01.2025
Il Giudice
Antonietta Sacco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonietta Sacco ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 988/2017 R.G. promossa da:
. (CF , rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Marco Verdi del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via Fontana 11 è domiciliata, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, , CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
E
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Monica Controparte_6 CodiceFiscale_1
Morelli del foro di Livorno, con domicilio eletto in Venturina, via Dell'Unità n° 6, come da procura in atti;
CONVENUTA
e CON
CF: ) e, per essa, Controparte_7 P.IVA_2 CP_8 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Benintendi del foro di Torino, ed elettivamente domiciliata in Torino in Via Cernaia 24 presso lo studio dello stesso, come da procura in atti
-CREDITORE INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice . COATTA AMM.VA: Parte_1
“richiama le osservazioni al progetto di divisione, depositate il 29.11.2024. Chiede la liquidazione di tutte le spese legali, ivi compreso il compenso del difensore, come da relativa nota di precisazione del credito, in prededuzione e a carico della massa”.
1
Per parte convenuta : Controparte_6
“nulla oppone al progetto di distribuzione, ma si oppone alle richieste presentate da (rectius: CP_9
in quanto tardive poiché pervenute oltre il termine Parte_3 stabilito dal Giudice e si oppone in ogni caso alle richieste formulate da in relazione alle CP_10 quote distribuibili ai terzi comproprietari. Si rimette sulla liquidazione delle spese, opponendosi alla richiesta di controparte sulla liquidazione del compenso in prededuzione a carico della massa”.
Per parte intervenuta : Controparte_7
“previo rigetto delle osservazioni del 29.11.2024 depositate da , e nel richiamare la Parte_1 propria nota di approvazione in pari data, reitera la dichiarazione di approvazione del progetto di distribuzione nel giudizio di divisione, così come predisposto da codesto Ill.mo Giudice e comunicato dalla Cancelleria in data 07.11.2024, di cui in epigrafe per conto di , Controparte_7 ricordando che per un “refuso” è stata indicata nella nota di precisazione del credito in epigrafe
anziché , e chiedendo che la somma da pagare, come già indicato correttamente nella CP_11 CP_7 nota di precisazione del credito, sia versata a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato
a alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 83 G 02008 05351 Controparte_7
000104850168 causale: NDG 3422982 – INDUMONT SRL”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'ordinanza del GE datata 6.4.2017 con la quale, nell'ambito del proc. n. 115/2015 RGE+87/2016
RGE, si disponeva ai sensi dell'art. 600 c.p.c. il giudizio di divisione endoesecutiva in relazione ai beni del lotto 1 (appartamento sito in Verbania Via Azari 40/C - identificato al catasto Fabbricati al Fg. 46, Part. 17,
Sub. 16, Categoria c6) e del lotto 2 e 3 (costituito da un terreno ubicato a Vogogna - identificato nel Catasto
Terreni al fg. 10, part. 22 – e da un appartamento ubicato a Vogogna, Via San Carlo 4 – identificato al Catasto
Fabbricati al fg. 3, part. 241 sub 1 e 2, Cat. A4 e al Catasto Terreni al fg. 24 part. 604), pignorati nell'ambito della suddetta procedura e in comproprietà tra i debitori esecutati (quest'ultimo CP_1 comproprietario di tutti i lotti) e (comproprietario esecutato solo per i lotti 2 e 3) con CP_2
(comproprietaria non esecutata, in relazione al solo lotto 1), e con , Controparte_6 Controparte_4 [...]
e (comproprietarie non esecutate dei lotti 2 e 3), il creditore procedente CP_5 Controparte_3 introduceva l'odierno giudizio, per sentire Controparte_12 dichiarare lo scioglimento della comunione e procedere alla divisione.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, gli odierni esecutati e rimanevano CP_1 CP_2 contumaci, mentre si costituiva la comproprietaria senza nulla opporre alla divisione, e Controparte_6 interveniva altresì il creditore procedente della procedura rge 87/2016, riunita alla procedura n. 115/2015.
Con ordinanza 10.10.2017 veniva sciolta la comunione, sull'immobile di cui al lotto 1, tra e CP_1
secondo la quota di ½ ciascuno, nonché veniva sciolta la comunione esistente sugli Controparte_6 immobili di cui al lotto 2 e 3 tra , , e CP_1 CP_2 Controparte_5 Controparte_4
, per la rispettiva quota di 2/8, 2/8, 2/8, 1/8 e 1/8. Controparte_3
Ritenuta la non comoda divisibilità degli immobili, ne veniva disposta la vendita e, a seguito di asta diacronica, il compendio di cui al lotto 1 veniva trasferito all'aggiudicatario con decreto del 6.4.2021 per il prezzo di € 98.625,00 e il compendio di cui al lotto 3 (comprensivo altresì del lotto 2) veniva trasferito all'aggiudicatario con decreto del 22.11.2023 per il prezzo di € 14.420,00.
Con progetto di distribuzione del 7.11.2024 venivano poste in prededuzione a carico della massa solo le spese per le prestazioni svolte dagli ausiliari del Giudice, nonché le spese anticipate e documentate dall'attore e dal creditore intervenuto e necessarie per addivenire allo scioglimento della comunione così individuate:
2 - “Spese sostenute da ”: Parte_4
o contributo unificato Euro 518
o imposta di bollo Euro 27,00
o pagamento PVP per esperimenti di vendita Euro 1.012,00
o costi per pubblicità Aste Giudiziarie Inlinea Spa Euro 1.595,00
e così complessivamente Euro 3.152,00
- “Spese sostenute da : Controparte_13
o pagamento PVP per esperimento di vendita Euro 101,00
o costi per pubblicità Aste Giudiziarie Inlinea SpA Euro 2.293,00
o fondo spese del 2018 ad Aste Giudiziarie Inlinea SpA Euro 315,00
e così, complessivamente Euro 2.709,00.
Il residuo veniva attribuito ai due lotti, al netto dei costi necessari per gli annotamenti (euro 623,00 per il lotto
1 ed euro 2.058 per il lotto 3), proporzionalmente al ricavato della vendita degli stessi.
Veniva così assegnata la somma di euro Euro 92.452,74 al lotto 1, distribuita per la metà a e per CP_1 esso assegnate alla procedura esecutiva immobiliare n. 115/2015 R.G.E. + 87/2016 R.G.E., e per l'altra metà all'altra comproprietaria, Controparte_6
Al lotto 3 veniva invece assegnata la somma di euro 11.662,02, distribuita tra i comproprietari CP_1
, e per le rispettive quote di CP_2 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3 spettanza, e le somme spettanti agli esecutati e pari a complessivi euro 5.831,00, CP_1 CP_14 venivano per il loro tramite assegnate alla procedura esecutiva n. 115/2015 + 87/2016 rge.
Il progetto di distribuzione non veniva approvato dalle parti;
in particolare, parte attrice Parte_1 liquidazione coatta amministrativa svolgeva osservazioni al predetto progetto di distribuzione chiedendo di includere tra le spese in prededuzione e a carico della massa anche le spese di notifica della domanda di divisione, pari ad euro 103,27, l'iva corrisposta sulle fatture saldate in favore di Aste Giudiziarie in linea spa a titolo di costi pubblicitari, e le spese legali del giudizio di divisione.
L'oggetto della presente sentenza è, pertanto limitato alla distribuzione del ricavato e alle questioni relative alle spese (intese quali compensi professionali per l'assistenza in giudizio) della divisione.
Costituisce principio consolidato che in caso di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, e che solo con riferimento a quelle conseguite alle eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione possono trovare applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporne la compensazione (v. tra le tante Cass. n.
22903/2013).
Ora, tra le spese occorrenti allo scioglimento della comunione da porre a carico della massa possono quindi essere incluse oltre a già indicate nel progetto di distribuzione (non oggetto di contestazione ad opera delle parti), anche quelle riferite alla notifica dell'ordinanza introduttiva del giudizio. Invero, sebbene parte attrice non avesse riportato la relativa voce nella nota di precisazione del credito richiesta da questo Giudice, e pertanto non inserita nel conseguente progetto di distribuzione, la relativa spesa è tuttavia provata dal documento versato in atti con deposito telematico del 25.9.2017; conseguentemente, il progetto di distribuzione può essere modificato aggiungendo l'importo di euro 103,27 fra quelli che devono essere sostenuti dalla massa.
Quanto invece all'importo IVA versato sulle fatture pagate ad a titolo di oneri Controparte_15 di pubblicazione, preme osservare come la stessa parte attrice, nelle note di precisazione del credito del
17.9.2024, abbia indicato gli importi dovuti in prededuzione al netto dell'Iva (tra l'altro, detraibile in virtù del
3 regime giuridico della società), sicché appare pretestuosa la doglianza formulata dalla medesima, tanto più che dalla documentazione allegata non risulta che per tutti i versamenti sia stata pagata l'IVA (ad esempio, dal bonifico del 3.10.2018 risulta un accredito di euro 295,00, pari al compenso al netto dell'IVA della prestazione resa, come emerge dalla successiva fattura n. 5672/11/2019 per il medesimo importo a titolo di prestazione), sicché la richiesta va rigettata.
In conseguenza di quanto sopra precisato, dunque, dato atto che la somma disponibile, detratti i costi delle restrizioni delle formalità pregiudizievoli e delle spese di tenuto conto, ad oggi ammonta a euro 109.975,76, il progetto di distribuzione già depositato deve essere emendato includendo tra le spese in prededuzione anche il costo delle spese di notifica della domanda di divisione, pari ad € 103,27.
In definitiva, le spese a carico della massa, necessarie per addivenire allo scioglimento della comunione, ammontano quindi a complessivi Euro 5.964,27, di cui euro 2.709,00 sostenute da ed Controparte_7 euro 3.255,27 sostenute da come sopra specificate. Parte_1
Detti importi devono essere pertanto assegnati in prededuzione ai predetti creditori, in quanto dagli stessi anticipati e documentati.
Il residuo (pari ad € 104.011,49) andrà distribuito in proporzione del ricavato dalla vendita dei due lotti, sicché al lotto 1 andrà assegnata la somma di euro 92.351,80 e al lotto 3 la somma di euro 11.659,69.
La somma assegnata al Lotto 1 va divisa tra i comproprietari in base alle quote di proprietà e pertanto assegnata a:
(comproprietario per metà quota): Euro 46.175,90 CP_1
(comproprietaria per metà quota): Euro 46.175,90. Controparte_6
La somma assegnata al Lotto 3, parimenti, va divisa tra i comproprietari in base alle quote di proprietà e pertanto assegnata a:
comproprietario per la quota di 2/8: Euro 2.914,92 CP_2
comproprietario per la quota di 2/8: Euro 2.914,92 CP_1
, comproprietaria per la quota di 2/8: Euro 2.914,92 Controparte_5
, comproprietaria per la quota di 1/8: Euro 1.457,47 Controparte_3
, comproprietaria per la quota di 1/8: Euro 1.457,47 Controparte_4
Gli importi complessivi spettanti a e andranno peraltro assegnati alla procedura CP_1 CP_2 esecutiva 115/2015 + 87/2016 RGE.
Per effetto delle superiori argomentazioni, deve, dunque, procedersi all'assegnazione:
alla procedura esecutiva 115/2015 + 8772016 RGE contro e di € 52.005,74; CP_1 CP_2
a di € 46.175,90; Controparte_6
a € 2.914,92; Controparte_5
a € 1.457,47; Controparte_3
a € 1.457,47. Controparte_4
Venendo ora alle spese del giudizio (intese quali compensi professionali per l'assistenza in giudizio) della divisione, i principi già sopra esposti necessitano di essere adattati nel caso in cui il giudizio di divisione sia stato introdotto, ex art. 601 c.p.c., a seguito dell'iniziativa di un creditore, vale a dire nell'ipotesi in cui esso sia stato reso necessario dal fatto che in una procedura esecutiva è stata pignorata la quota di un diritto reale su un bene immobile.
4 In tal caso, il creditore procedente che intraprende il giudizio divisorio e che anticipa le spese, non essendo comproprietario, non è portatore di un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti.
Invero, il creditore-attore è infatti necessitato a promuovere la divisione in via strumentale rispetto alla realizzazione del proprio diritto di credito, necessità che insorge quale conseguenza dell'inadempimento del debitore: nel giudizio divisorio endoesecutivo, pertanto il creditore procedente e gli intervenuti non debbono essere gravati, neppure parzialmente, delle relative spese.
Ebbene, alla luce del rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione, cui
è funzionalmente connesso e di cui costituisce articolazione, pur costituendo autonoma parentesi cognitiva, e visto l'art. 95 c.p.c., per cui "le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione", deve ritenersi che il comproprietario- debitore esecutato, avendo dato causa con il suo inadempimento al giudizio di divisione endoesecutivo, deve senz'altro essere ritenuto soccombente rispetto al creditore attore (e, nel caso di specie, anche nei confronti del creditore intervenuto che ha dato utilmente impulso al giudizio divisorio), e quindi deve essere condannato a rifondere integralmente le spese di lite sopportate per la divisione, con privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c.
Nei rapporti interni tra comproprietario-debitore e comproprietari terzi e nei rapporti tra creditore- attore/creditore intervenuto e comproprietari terzi costituiti le spese possono essere invece compensate, non essendo configurabile una soccombenza.
In definitiva, in applicazione degli esposti principi, e devono essere condannati CP_1 CP_2
a rifondere, il primo a liquidazione coatta amministrativa e il secondo a Parte_1 [...]
, le spese di lite liquidate come da dispositivo, tenuto conto della richiesta delle parti e dei Controparte_16 parametri di cui al dm 55/2014 e al dm 147/2022 secondo i valori minimi per tutte e quattro le fasi, in considerazione dell'esigua e estremamente semplice attività (tra l'altro, in gran parte già svolta nell'ambito dell'esecuzione) espletata dalle parti;
le spese relative agli altri rapporti processuali (comproprietari-debitori e comproprietari terzi e nei rapporti tra creditore-attore, creditore intervenuto e comproprietari terzi) vengono invece integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 988/2017 RG ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa a modifica del progetto di distribuzione depositato in data 7.11.2024,
- dichiarato che dalla vendita dei suddetti immobili è stata ricavata la somma di Euro 98.625,00 per il Lotto 1
e di Euro 14.420,00 per il Lotto 3;
- dato atto che vanno decurtati i costi delle restrizioni delle formalità pregiudizievoli, pari ad Euro 623,00 per il Lotto 1 e ad Euro 2.058,00 per il Lotto 3, oltre che di tenuta conto bancario, e che pertanto la somma complessiva disponibile presente alla data della presente sentenza sul c/c 7416X74 ammonta ad Euro
109.975,76;
- accerta che vanno poste, in prededuzione a carico della massa, le spese anticipate necessarie per addivenire allo scioglimento della comunione, nel caso di specie, così specificate:
- spese sostenute da : Parte_4
contributo unificato Euro 518
imposta di bollo Euro 27,00
5 pagamento PVP per esperimenti di vendita Euro 1.012,00
costi per pubblicità Aste Giudiziarie Inlinea Spa Euro 1.595,00
costo per notifica domanda introduttiva Euro 103,27,
e così complessivamente Euro 3.255,27;
-spese sostenute da Controparte_13
• pagamento PVP per esperimento di vendita Euro 101,00
• costi per pubblicità Aste Giudiziarie Inlinea SpA Euro 2.293,00
• fondo spese del 2018 ad Aste Giudiziarie Inlinea SpA Euro 315,00
e così complessivamente Euro 2.709,00,
e, per l'effetto, assegna, a titolo di spese da collocare in prededuzione, a liquidazione Parte_1 coatta amministrativa la somma di € 3.255,27 e a la somma di € 2.709,00; Controparte_7
- dispone che il ricavato residuo, pari a € 104.011,49, sia diviso, proporzionalmente al ricavato della vendita dei due lotti, tra i rispettivi comproprietari in base alle quote di proprietà e pertanto:
lotto 1:
Luigi, quota 1/2 CP_1
, quota 1/2 Controparte_6
Lotto 3:
quota 2/8 CP_1
, quota 2/8 CP_2
, quota 2/8 Controparte_17
, quota 1/8 Controparte_4
, quota 1/8 Controparte_3
- dichiara che la somma spettante a e a va assegnata alla procedura esecutiva CP_1 CP_2 immobiliare n. 115/2015 + 87/2016 R.G.E; per l'effetto, assegna:
- alla procedura esecutiva 115/2015 + 87/2016 RGE: complessivi € 52.005,74
- a € 46.175,90; Controparte_6
- a € 2.914,92 Controparte_5
- a € 1.457,47 Controparte_3
- a € 1.457,47. Controparte_4
- dichiara esecutivo il progetto di divisione così modificato e manda alla Cancelleria per l'emissione dei relativi mandati, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da CP_1 [...]
amministrativa, spese che liquida in € 7.052,00 per competenze, oltre al rimborso Parte_4 forfettario al 15% e oltre a IVA e CPA come per legge;
6 Dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da CP_2 [...]
, spese che liquida, come da richiesta, in € 2.090 per competenze, oltre al rimborso forfettario al CP_7
15% e oltre a IVA e CPA come per legge;
Compensa le spese di lite relative agli altri rapporti processuali.
Verbania 18.01.2025
Il Giudice
Antonietta Sacco
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