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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/11/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 643/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Terracciano.
e
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.07.1957; rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Santella.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- al fine di risolvere i rapporti familiari pendenti, a definizione e transazione delle pregresse posizioni patrimoniali e addivenire alla sottoscrizione del presente accordo, le parti convengono che la casa coniugale sita in LI (Rm), Via Dublino n. 48/A (distinta al NCEU al fg. 60, part. 1313, sub. 17 graffato con sub 8), verrà posta in vendita a terzi a cura del sig. , anche a mezzo Agenzia Immobiliare dallo stesso individuata ed incaricata, al prezzo CP_1 di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) convenendo fin d'ora che il prezzo finale di vendita non potrà comunque essere inferiore ad € 220.000,00 (duecentoventimila/00); i proventi realizzati saranno suddivisi al 50% tra gli stessi coniugi a definizione e tacitazione di ogni eventuale pretesa scaturente dal legame matrimoniale e dunque la sig.ra è sin d'ora autorizzata ad esigere Pt_1 direttamente dall'acquirente il 50% del prezzo di vendita;
- la casa familiare di LI (Rm), Via Dublino n. 48/A, di proprietà del sig. , resterà in uso, senza corrispettivo e/o indennità alcuna, alla sig.ra CP_1 per tutto il ecessario alla vendita dell'immobile come precisato al punto che Pt_1 precede;
dal canto suo la sig.ra si impegna a rendersi disponibile a far eseguire le visite Pt_1 all'immobile senza ostacolarle. si impegna e si obbliga, altresì, a corrispondere Pt_1 integralmente le spese di gestione ordinaria dell'abitazione fin dalla sottoscrizione del presente atto e sino al giorno della vendita con immissione in possesso degli eventuali acquirenti, ivi comprese e per espresso ai fini esemplificativi e non esaustivi le utenze e la TARI;
- i coniugi si danno reciprocamente atto che le condizioni suindicate ed in particolare le attribuzioni patrimoniali stabilite sono state ritenute dagli stessi necessarie ed indispensabili per addivenire alla sottoscrizione congiunta del presente accordo;
dichiarano dunque di essere pienamente soddisfatti ed all'esito di quanto qui previsto, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro; - i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti d'identità e del passaporto;
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 643/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Terracciano.
e
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.07.1957; rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Santella.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- al fine di risolvere i rapporti familiari pendenti, a definizione e transazione delle pregresse posizioni patrimoniali e addivenire alla sottoscrizione del presente accordo, le parti convengono che la casa coniugale sita in LI (Rm), Via Dublino n. 48/A (distinta al NCEU al fg. 60, part. 1313, sub. 17 graffato con sub 8), verrà posta in vendita a terzi a cura del sig. , anche a mezzo Agenzia Immobiliare dallo stesso individuata ed incaricata, al prezzo CP_1 di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) convenendo fin d'ora che il prezzo finale di vendita non potrà comunque essere inferiore ad € 220.000,00 (duecentoventimila/00); i proventi realizzati saranno suddivisi al 50% tra gli stessi coniugi a definizione e tacitazione di ogni eventuale pretesa scaturente dal legame matrimoniale e dunque la sig.ra è sin d'ora autorizzata ad esigere Pt_1 direttamente dall'acquirente il 50% del prezzo di vendita;
- la casa familiare di LI (Rm), Via Dublino n. 48/A, di proprietà del sig. , resterà in uso, senza corrispettivo e/o indennità alcuna, alla sig.ra CP_1 per tutto il ecessario alla vendita dell'immobile come precisato al punto che Pt_1 precede;
dal canto suo la sig.ra si impegna a rendersi disponibile a far eseguire le visite Pt_1 all'immobile senza ostacolarle. si impegna e si obbliga, altresì, a corrispondere Pt_1 integralmente le spese di gestione ordinaria dell'abitazione fin dalla sottoscrizione del presente atto e sino al giorno della vendita con immissione in possesso degli eventuali acquirenti, ivi comprese e per espresso ai fini esemplificativi e non esaustivi le utenze e la TARI;
- i coniugi si danno reciprocamente atto che le condizioni suindicate ed in particolare le attribuzioni patrimoniali stabilite sono state ritenute dagli stessi necessarie ed indispensabili per addivenire alla sottoscrizione congiunta del presente accordo;
dichiarano dunque di essere pienamente soddisfatti ed all'esito di quanto qui previsto, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro; - i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti d'identità e del passaporto;
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone