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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/06/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7180/2023
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7180/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 26 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MO
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7180/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MARESCOTTI FEDERICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA CENTRO N. 75 41121 MOpresso il difensore avv. MARESCOTTI FEDERICO
ATTORE/I Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_1 C.F._2 GISELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL MULINETTO, 39 FERRARApresso il difensore avv. ROSSI GISELLA
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del
14.12.2023, conveniva in giudizio l'ing. Parte_1
pagina 2 di 5 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2567/2023 emesso dal Tribunale di Modena in data 21.11.23, rappresentando di ritenere non dovute le somme azionate in via monitoria relativa all'asserito credito professionale per prestazioni di progettazione, architettonica e strutturale, alla luce dell'interpretazione offerta della scrittura privata transattiva intercorsa tra le parti in data 22.05.23.
In particolare, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, per le ragioni esposte, sospendersi ex art. 649 cpc la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, sussistendo gravi motivi. Nel merito, per tutto quanto dedotto e documentato: A] Revocarsi e dichiararsi in ogni caso invalido e di nessun effetto il decreto ingiuntivo qui opposto (decreto n.
2567/2023, n. 6644/2023 R.G.) pronunciato dal Tribunale di Modena in data 21.11.23. Accertandosi, comunque, che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto per i titoli e le causali poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. B] In ogni caso, rigettarsi le domande tutte spiegate verso in Parte_1 quanto infondate sia in fatto che in diritto. C] Accertarsi in capo all'ing. la responsabilità aggravata di cui Controparte_1 all'art. 96, comma 1 e/o comma 3 cpc e, per l'effetto, dichiararlo tenuto e condannarlo al risarcimento dei danni a favore dell'op- ponente, da liquidarsi in via equitativa dal Giudicante. Vinte le spese e gli onorari di lite.”.
Si costituiva il convenuto, il quale contestava la ricostruzione dei fatti e l'interpretazione delle intese di cui alla scrittura privata del 22.05.2023, affermando la correttezza del credito in ragione delle prestazioni eseguite, riconosciute dall'opponente e non oggetto di specifica contestazione ed estranee alla transazione. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Respingersi
l'opposizione avversaria siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi il Decreto Ingiuntivo del
Tribunale di Modena n. 2567/2023 del 21.11.2023 reso nella procedura
pagina 3 di 5 monitoria n. 6644/2023 RG. Vinti i compensi di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Veniva sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del g.i. in data 23 febbraio 2024.
II. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Risulta che, con l'accordo transattivo del 22.05.23, le parti abbiano definito e disciplinato tempi e modi di definizione dei reciproci rapporti professionali ed economici correlati alle attività, complessivamente intese, relative all'intervento edilizio richiesto dall'attrice tramite avvio della pratica MUDE e successiva attivazione del beneficio fiscale del c.d. Controparte_2
La somma azionata dal convenuto in via monitoria non è prevista, né fondata sulla predetta scrittura transattiva, la quale non prevede alcun compenso aggiuntivo ed ulteriore per asseverazione/progettazione architettonica-strutturale relativa al
. Controparte_2
La genesi della fatturazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo viene ricondotta, alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti e versata in atti dall'attrice, ad esigenze documentali finalizzate all'erogazione dei contributi, da utilizzare per reciproche definizioni economiche strumentali al prosieguo dell'attività di cantiere.
Anche le comunicazioni del D.L., ing. evidenziano la Persona_1 strumentalità della fattura emessa per l'integrazione documentale dell'istruttoria della pratica amministrativa, confermando la relativa sostanziale inesigibilità in concreto alla luce delle intese intercorse tra le parti, positivizzate nell'accordo transattivo del
22.05.23.
Se le parti avessero effettivamente avuto in animo di prevedere la debenza e l'esigibilità del credito portato dalla fattura a fondamento dell'azione monitoria, avrebbero disciplinato il pagamento nel predetto atto transattivo, risultando altrimenti incongruo e pagina 4 di 5 contrario alle finalità non disciplinare la tematica in tale sede.
Il convenuto opposto, inoltre, non ha fornito la prova della deduzione, secondo sarebbe stata la D.L. a sollecitare l'emissione della fattura azionata), perchè, anzi, la ricostruzione è confutata dalle evenienze documentali prodotte dall'attrice opponente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa,
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 2567/2023;
2. dichiara tenuto e condanna il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.900,00, oltre accessori di legge.
Modena,26 giugno 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
(
d o pagina 5 di 5 t t
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7180/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 26 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MO
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7180/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MARESCOTTI FEDERICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA CENTRO N. 75 41121 MOpresso il difensore avv. MARESCOTTI FEDERICO
ATTORE/I Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_1 C.F._2 GISELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL MULINETTO, 39 FERRARApresso il difensore avv. ROSSI GISELLA
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del
14.12.2023, conveniva in giudizio l'ing. Parte_1
pagina 2 di 5 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2567/2023 emesso dal Tribunale di Modena in data 21.11.23, rappresentando di ritenere non dovute le somme azionate in via monitoria relativa all'asserito credito professionale per prestazioni di progettazione, architettonica e strutturale, alla luce dell'interpretazione offerta della scrittura privata transattiva intercorsa tra le parti in data 22.05.23.
In particolare, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, per le ragioni esposte, sospendersi ex art. 649 cpc la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, sussistendo gravi motivi. Nel merito, per tutto quanto dedotto e documentato: A] Revocarsi e dichiararsi in ogni caso invalido e di nessun effetto il decreto ingiuntivo qui opposto (decreto n.
2567/2023, n. 6644/2023 R.G.) pronunciato dal Tribunale di Modena in data 21.11.23. Accertandosi, comunque, che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto per i titoli e le causali poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. B] In ogni caso, rigettarsi le domande tutte spiegate verso in Parte_1 quanto infondate sia in fatto che in diritto. C] Accertarsi in capo all'ing. la responsabilità aggravata di cui Controparte_1 all'art. 96, comma 1 e/o comma 3 cpc e, per l'effetto, dichiararlo tenuto e condannarlo al risarcimento dei danni a favore dell'op- ponente, da liquidarsi in via equitativa dal Giudicante. Vinte le spese e gli onorari di lite.”.
Si costituiva il convenuto, il quale contestava la ricostruzione dei fatti e l'interpretazione delle intese di cui alla scrittura privata del 22.05.2023, affermando la correttezza del credito in ragione delle prestazioni eseguite, riconosciute dall'opponente e non oggetto di specifica contestazione ed estranee alla transazione. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Respingersi
l'opposizione avversaria siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi il Decreto Ingiuntivo del
Tribunale di Modena n. 2567/2023 del 21.11.2023 reso nella procedura
pagina 3 di 5 monitoria n. 6644/2023 RG. Vinti i compensi di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Veniva sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del g.i. in data 23 febbraio 2024.
II. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Risulta che, con l'accordo transattivo del 22.05.23, le parti abbiano definito e disciplinato tempi e modi di definizione dei reciproci rapporti professionali ed economici correlati alle attività, complessivamente intese, relative all'intervento edilizio richiesto dall'attrice tramite avvio della pratica MUDE e successiva attivazione del beneficio fiscale del c.d. Controparte_2
La somma azionata dal convenuto in via monitoria non è prevista, né fondata sulla predetta scrittura transattiva, la quale non prevede alcun compenso aggiuntivo ed ulteriore per asseverazione/progettazione architettonica-strutturale relativa al
. Controparte_2
La genesi della fatturazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo viene ricondotta, alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti e versata in atti dall'attrice, ad esigenze documentali finalizzate all'erogazione dei contributi, da utilizzare per reciproche definizioni economiche strumentali al prosieguo dell'attività di cantiere.
Anche le comunicazioni del D.L., ing. evidenziano la Persona_1 strumentalità della fattura emessa per l'integrazione documentale dell'istruttoria della pratica amministrativa, confermando la relativa sostanziale inesigibilità in concreto alla luce delle intese intercorse tra le parti, positivizzate nell'accordo transattivo del
22.05.23.
Se le parti avessero effettivamente avuto in animo di prevedere la debenza e l'esigibilità del credito portato dalla fattura a fondamento dell'azione monitoria, avrebbero disciplinato il pagamento nel predetto atto transattivo, risultando altrimenti incongruo e pagina 4 di 5 contrario alle finalità non disciplinare la tematica in tale sede.
Il convenuto opposto, inoltre, non ha fornito la prova della deduzione, secondo sarebbe stata la D.L. a sollecitare l'emissione della fattura azionata), perchè, anzi, la ricostruzione è confutata dalle evenienze documentali prodotte dall'attrice opponente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa,
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 2567/2023;
2. dichiara tenuto e condanna il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.900,00, oltre accessori di legge.
Modena,26 giugno 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
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