CASS
Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2024, n. 10924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10924 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA DE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10924 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 14/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IP ID, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano che il 20/7 )(2023 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse del predetto ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Pavia che lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 640 bis cod. pen. Il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che l'atto di appello non fosse conforme al disposto dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 comma 1 lett. d) d. Igs. n. 150/2022, a norma del quale con l'atto di impugnazione deve essere depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio e, a sostegno del ricorso, ha presentato due motivi di impugnazione, con i quali ha dedotto: 1.1. Violazione di legge, in particolare del combinato disposto degli artt. 581 comma 1 ter e 571 comma 3 cod. proc. pen., per non avere l'ordinanza impugnata adeguatamente considerato che, se è vero che non è stata depositata una separata dichiarazione di domicilio sottoscritta dall'imputato, tuttavia nell'incipit dell'atto di appello lo stesso difensore aveva richiamato l'elezione di domicilio presso il suo studio effettuata dall'imputato fin dall'inizio del procedimento di primo grado. Assume la difesa che, se l'art. 571 comma 3 cod. proc. pen. consente al difensore dell'imputato di proporre personalmente appello nell'interesse del proprio assistito, parimenti deve ritenersi che, per logica, lo stesso difensore abbia facoltà di richiamare, confermandola, l'elezione di domicilio effettuata dall'irnputato presso il proprio studio, in quanto la norma dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. non imporrebbe in alcun modo il deposito di una "separata" dichiarazione o elezione di domicilio, non escludendo l'incorporazione della stessa nell'atto di appello. 1.2. Violazione di legge, per non essere stato interpretato l'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. alla luce del principio del "favor impugnationis". 2. Il P.G. Pietro Molino con requisitoria scritta del 19/10/2023 ha chiesto il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Premesso che la dichiarazione o elezione di domicilio è atto di parte e non del difensore, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 27/1/2023 e, pertanto, in data successiva a quella di entrata in vigore del d.lgs n. 150/2022, le cui disposizioni, per il disposto del terzo comma dell'art. 89, si applicano alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate, appunto, in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto in parola. Tanto premesso, giova ricordare che il d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto la nuova disposizione dell'art. 581, co. 1 ter, cod. proc. pen., è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 («Delega al Governo per 2 l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari») e che la nuova disposizione riproduce pedissequamente quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega: «fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione». Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022 si legge «Il comma 1 ter dell'art. 581 cod. proc, pen., in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore dell'imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall'art. 585, comma 1». Analogo riscontro, nella relazione che ha accompagnato la legge, vi è per l'art. 581 co. 1 quater cod. proc. pen. Premesso che la dichiarazione o elezione di domicilio è atto di parte e non del difensore, pertanto, deve rilevarsi che le disposizioni citate richiedono un atto finalizzato alla notificazione del decreto di citazione a giudizio che non può essere in alcun modo sostituito da un mero riferimento del difensore a pregressi atti del primo grado di giudizio. Come già rilevato da questa Corte di legittimità, infatti, lo scopo manifesto della novella legislativa, infatti, è quello di selezionare in entrata le impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis, ad opera della parte (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023 Rv. 285324). L'art. 581 co. 1 quater cod. proc. pen. costituisce, pertanto, esercizio di una legittima scelta discrezionale attribuita al legislatoree che non collide con alcuna norma costituzionale. Si è, infatti, osservato che la Corte Costituzionale ha ripetutamente ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurirnis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001), anche se a livello sovranazionale, Part. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e Part. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato e sebbene la riconducibilità del potere d'impugnazione al diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi. Come si è correttamente osservato, peraltro, le norme di cui si tratta "non prevedono affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì che 3 La Presidente L'estensore le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di negiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo" (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023 cit.). Si tratta di norme, inquadrate nell'ambito dell'esigenza generate che ha inspirato la riforma del processo in absentia ( ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell'imputato), con le quali il legislatore ha voluto innestare anche un onere collaborativo, riguardante sia il processo celebrato in assenza sia quello in cui l'imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado ed imposto a pena di inammissibilità ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità. 4. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, con conseguente la condanna del ricorrente, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. peni., al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023
lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10924 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 14/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IP ID, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano che il 20/7 )(2023 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse del predetto ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Pavia che lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 640 bis cod. pen. Il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che l'atto di appello non fosse conforme al disposto dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 comma 1 lett. d) d. Igs. n. 150/2022, a norma del quale con l'atto di impugnazione deve essere depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio e, a sostegno del ricorso, ha presentato due motivi di impugnazione, con i quali ha dedotto: 1.1. Violazione di legge, in particolare del combinato disposto degli artt. 581 comma 1 ter e 571 comma 3 cod. proc. pen., per non avere l'ordinanza impugnata adeguatamente considerato che, se è vero che non è stata depositata una separata dichiarazione di domicilio sottoscritta dall'imputato, tuttavia nell'incipit dell'atto di appello lo stesso difensore aveva richiamato l'elezione di domicilio presso il suo studio effettuata dall'imputato fin dall'inizio del procedimento di primo grado. Assume la difesa che, se l'art. 571 comma 3 cod. proc. pen. consente al difensore dell'imputato di proporre personalmente appello nell'interesse del proprio assistito, parimenti deve ritenersi che, per logica, lo stesso difensore abbia facoltà di richiamare, confermandola, l'elezione di domicilio effettuata dall'irnputato presso il proprio studio, in quanto la norma dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. non imporrebbe in alcun modo il deposito di una "separata" dichiarazione o elezione di domicilio, non escludendo l'incorporazione della stessa nell'atto di appello. 1.2. Violazione di legge, per non essere stato interpretato l'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. alla luce del principio del "favor impugnationis". 2. Il P.G. Pietro Molino con requisitoria scritta del 19/10/2023 ha chiesto il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Premesso che la dichiarazione o elezione di domicilio è atto di parte e non del difensore, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 27/1/2023 e, pertanto, in data successiva a quella di entrata in vigore del d.lgs n. 150/2022, le cui disposizioni, per il disposto del terzo comma dell'art. 89, si applicano alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate, appunto, in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto in parola. Tanto premesso, giova ricordare che il d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto la nuova disposizione dell'art. 581, co. 1 ter, cod. proc. pen., è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 («Delega al Governo per 2 l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari») e che la nuova disposizione riproduce pedissequamente quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega: «fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione». Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022 si legge «Il comma 1 ter dell'art. 581 cod. proc, pen., in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore dell'imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall'art. 585, comma 1». Analogo riscontro, nella relazione che ha accompagnato la legge, vi è per l'art. 581 co. 1 quater cod. proc. pen. Premesso che la dichiarazione o elezione di domicilio è atto di parte e non del difensore, pertanto, deve rilevarsi che le disposizioni citate richiedono un atto finalizzato alla notificazione del decreto di citazione a giudizio che non può essere in alcun modo sostituito da un mero riferimento del difensore a pregressi atti del primo grado di giudizio. Come già rilevato da questa Corte di legittimità, infatti, lo scopo manifesto della novella legislativa, infatti, è quello di selezionare in entrata le impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis, ad opera della parte (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023 Rv. 285324). L'art. 581 co. 1 quater cod. proc. pen. costituisce, pertanto, esercizio di una legittima scelta discrezionale attribuita al legislatoree che non collide con alcuna norma costituzionale. Si è, infatti, osservato che la Corte Costituzionale ha ripetutamente ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurirnis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001), anche se a livello sovranazionale, Part. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e Part. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato e sebbene la riconducibilità del potere d'impugnazione al diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi. Come si è correttamente osservato, peraltro, le norme di cui si tratta "non prevedono affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì che 3 La Presidente L'estensore le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di negiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo" (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023 cit.). Si tratta di norme, inquadrate nell'ambito dell'esigenza generate che ha inspirato la riforma del processo in absentia ( ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell'imputato), con le quali il legislatore ha voluto innestare anche un onere collaborativo, riguardante sia il processo celebrato in assenza sia quello in cui l'imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado ed imposto a pena di inammissibilità ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità. 4. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, con conseguente la condanna del ricorrente, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. peni., al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023