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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 5656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5656 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
RG n. 17311/2025
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< >> (C.F./P.I. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. P.IVA_1
(C.F. , con sede in Milano, Via Controparte_1 C.F._1
Lorenteggio n. 143, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Calvetto (C.F.
, pec fax 02- C.F._2 Email_1
76009472), presso la quale elegge domicilio in Milano, Corso Di Porta Vittoria n.
54, giusta delegaIRIS (C.F. , con l'Avv. Carlo Parte_1 P.IVA_1
Arrigo ;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
<< >> Controparte_2 C.F._3 resistente non costituito;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE NON COSTITUITA-
<<tribunale civile e penale di milano>>
<>
<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> E CONTRO
, c.f. , residente in [...] C.F._4
IL HI 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele CH, cf.
e SI CH, c.f. , presso il cui C.F._5 C.F._6 studio sito in Milano, via Santa Sofia 6, elegge il domicilio, giusta procura, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche al numero di fax 02
58316588 e all'indirizzo pec - Email_2 [...]
<< , con l'Avv. CALVETTO GABRIELE, giusta Parte_1 P.IVA_1 delega in atti;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> --CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte premetteva: che la Parte_1 concedeva in locazione ad uso abitativo al e alla un Controparte_2 CP_3 appartamento ubicato in Milano, Via Zuccaro n. 7, piano 4, comprensivo di n. 2 vani utili e di n. 1 accessori, con contratto di locazione ad uso abitativo registrato in data 3.8.2015, della durata di anni quattro, decorrenti dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2019, rinnovabile per ulteriori anni quattro (doc. 1). Estratto …. 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> ….omissis…
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Il canone annuo della locazione era pattuito in €6.600,00, oltre €1.800,00 per rimborso spese condominiali e riscaldamento, da corrispondersi in quattro 4 rate trimestrali anticipate dell'importo di € 2.100,00 (salvo conguaglio). Nel corso del 2024 parte conduttrice si rendeva morosa dell'importo dovuto a titolo di canoni e spese arretrati pari a €9.157,54 (docc. 2 - 9). La notificava al solo atto di intimazione di sfratto per morosità e Parte_1 CP_2 contestuale citazione per la convalida ed ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva avanti al Tribunale di Milano, per veder accogliere le seguenti conclusioni: “il Giudice convaliderà lo sfratto ai sensi dell'art. 663 c.p.c. concedendo altresì ingiunzione di pagamento, immediatamente esecutiva, a Suo carico, della somma di €9.157,54 per canoni e spese scaduti e a scadere sino al rilascio dei locali, oltre gli interessi legali e le competenze della fase monitoria, e salvo in caso di opposizione sentir condannare il Signor
(C.F. ) residente in [...] Controparte_2 C.F._3
(MI), al rilascio immediato dell'immobile ed alle spese di lite ex art. 665 c.p.c.
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Con vittoria di spese e competenze legali” (doc. 10). Successivamente, nell'ambito del relativo procedimento di convalida di sfratto (R.G.22863/2024), con provvedimento assunto in data 06.05.2025, il Giudice evidenziava e rilevava che il contratto di locazione era stato sottoscritto, in qualità di conduttrice, da due soggetti obbligati ed in particolare anche dalla conduttrice (C.F. ), nei cui confronti CP_3 C.F._4 pertanto ordinava venisse esteso il giudizio per obbligata integrazione del contraddittorio trattandosi di unico formale vincolo contrattuale. Per tale ragione, veniva iscritta a ruolo, dal fascicolo R.G. n. 22863/2024, la presente causa ordinaria avente R.G. n. 17311/2025. In particolare, il Giudice….“-Visto l'art. 667 c.p.c. dispone il mutamento del rito, …-Fissa udienza …..per la prosecuzione del giudizio, assegnando a parte ricorrente termine perentorio fino a 30 giorni prima per depositare memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. e termine perentorio fino a 10 giorni prima alla parte resistente convenuta per il deposito della propria memoria integrativa.
-Invita le parti (ed in ogni caso onera la parte più interessata) ad esperire il procedimento di mediazione trattandosi di condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
-Assegna alle parti il termine di legge per promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria innanzi all'Organismo che ritengono più idoneo per trattare la controversia in oggetto;
-Assegna termine di legge per l'espletamento del procedimento di mediazione;
-Si notifichi alle due parti contraenti conduttrici a cura della parte intimante-ricorrente entro il 06/06/2025”. Parte intimante si costituiva con propria memoria integrativa rassegnando le Per_1 seguenti Conclusioni…..- nel merito a) dichiarare risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione per cui è causa;
b) condannare conseguentemente il Sig. e la Sig.ra Controparte_2 CP_3
a rilasciare nella piena disponibilità dell'istante l'immobile ubicato in Milano, Via
[...]
Zuccaro n. 7, piano 4, comprensivo di n. 2 vani utili e di n. 1 accessori, fissando la data dell'esecuzione senza dilazione ai sensi dell'art. 56 L. 392/1978; c) condannare il Sig. e la Sig.ra al Controparte_2 CP_3 pagamento, in favore dell'istante, della somma di €10.550,70 ovvero a quella maggiore o minore che verrà accertata come dovuta in corso di causa per i titoli di cui in narrativa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei al saldo effettivo;
d) condannare il Sig. e all'integrale rifusione Controparte_2 CP_3 in favore dell'istante di spese e competenze di giudizio. Si costituiva ritualmente unicamente la controparte rinviando alle dettagliate CP_3 conclusioni rassegnate in atti nel proprio atto introduttivo. Accertare e dichiarare che la sig.ra ha ritualmente comunicato alla Proprietà in data 18.1.2018 la disdetta CP_3 dal contratto di locazione immobiliare de quo, recedendo formalmente dal contratto;
accertare e dichiarare che la sig.ra non è legittimata passiva in quanto non è CP_3 conduttrice dell'immobile e che il Sig. è unica parte conduttrice del contratto;
CP_2
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> accertare e dichiarare che la sig.ra non è tenuta al pagamento delle somme CP_3 contestate da parte intimante per i fatti sopra riportati e, nello specifico, accertare e dichiarare che il mancato pagamento dei canoni di locazione fa riferimento a mensilità successive alla data del recesso esercitato dalla sig.ra accertare e dichiarare che CP_3 il sig. è l'unico obbligato a rispondere della intimazione di sfratto per morosità e a CP_2 corrispondere il canone di locazione. Non si costituiva invece nella presente fase la controparte , e ciò pure se ritualmente CP_2 notiziata della pendenza della presente procedura giudiziale a mezzo di formale e rituale notifica. Alla mancata rituale costituzione della parte convenuta-resistente consegue la CP_2 declaratoria di contumacia della stessa. Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente e definitivo assegnatario del fascicolo, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria non definitiva del presente giudizio. Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare2 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 2 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia decoctionis, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia decoctionis compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020).
ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la
…incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Appare evidente dalla documentazione versata in atti che non è mai stata espressa, formulata né comunicata alla alcuna forma e genere di liberatoria da parte della CP_3 proprietà nei confronti della (unica recedente in via unilaterale e parziale dal CP_3 contratto del 19/01/2018 come da comunicazione in atti depositata).
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Peraltro è dato di fatto oggettivo che --pure a fronte del fatto che la stessa CP_3 espressamente invocasse tale liberatoria nel suo recesso unilaterale-- tale liberatoria --pure invocata-- non sia mai stata formalizzata dalla proprietà locatrice e creditrice Parte_1
La morosità nel pagamento dei canoni dovuti (in sé considerata) peraltro nemmeno appare contestata ex art. 115, I comma, cpc dalla stessa parte costituita (almeno nella sua esistenza cd. an) dalla unica conduttrice costituita. A fronte di un unico vincolo obbligatorio di un unico contratto di locazione seppure con due conduttori coobbligati contrattualmente, la mera comunicazione a parte locatrice (rimasta peraltro sul punto del tutto silente e con un ruolo meramente passiva) del cd. recesso parziale invocato della sola conduttrice non appare certamente idoneo a liberare la CP_3 Pt_ stessa (verso la proprietà ) dalla obbligazione solidale di pagamento dei canoni CP_3 dovuta maturati e non saldati verso la parte locatrice;
parte proprietaria, peraltro, che ben avrebbe potuto (ove lo avesse realmente ed univocamente voluto) formalmente ed espressamente liberare la <espressamente lo chiedeva….chiedo che dal CP_3 giorno 01/02/2018 in avanti …la sottoscritta non avrà alcuna responsabilità né dei debiti futuri né riguardanti la locazione ….>> dalla sua obbligazione verso la parte locatrice formalizzando tale liberatoria. Tuttavia parte locatrice così non ha fatto, né in atti risulta documentazione di segno Pt_ contrario;
anzi parte conclude per la richiesta di condanna in solido dei conduttori coobbligati e quindi anche della verso il locatore al pagamento dei canoni dovuti CP_3 maturati e non saldati. Inconferenti, generiche ed irrilevanti ai fini del decidere oltre che non adeguatamente circostanziate nel tempo appaiono poi le istanze istruttorie orali come formulate dalla parte resistente comunque, certamente non in grado di orientare diversamente la CP_3 decisione. Pertanto il T.O. di Milano dichiara ed accerta la intervenuta risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo registrato in data 03.08.2015 (della durata di anni quattro decorrenti dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2019) anche atteso il grave, reiterato e colpevole inadempimento contrattuale -esclusivamente imputabile e riferibile alle parti conduttrici- e, per l'effetto, condanna entrambe le parti resistenti Controparte_2
e a rilasciare libero da sé, persone e cose e nella piena disponibilità
[...] CP_3 anche materiale della parte l'immobile ubicato in Milano, Via Zuccaro n. 7, Parte_1 piano 4, comprensivo di n. 2 vani utili e di n. 1 accessori, fissando la data di inizio della esecuzione forzata per rilascio immobiliare come in dispositivo cui in questa sede si rinvia;
Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti. Differisce ogni eventuale statuizione di condanna di parte alla refusione delle spese legali di lite e di procedura alla definizione del giudizio di merito. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione3 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. 3 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito4, deve ritenersi allo stato assorbita5.
---
P.Q.M.
--- Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 17311/2025, non definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Dichiara ed accerta la intervenuta risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo registrato in data 03.08.2015 (della durata di anni quattro decorrenti dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2019) anche atteso il grave, reiterato e colpevole inadempimento contrattuale -esclusivamente imputabile e riferibile alle parti conduttrici- e, per l'effetto, condanna entrambe le parti resistenti
[...]
<< >> e c.f. Controparte_2 C.F._3 CP_3
a rilasciare libero da sé, persone e cose e nella piena C.F._4 disponibilità anche materiale della parte l'immobile ubicato in Milano, Parte_1
Via Zuccaro n. 7, piano 4, comprensivo di n. 2 vani utili e di n. 1 accessori, fissando la data di inizio della esecuzione forzata per rilascio immobiliare il 01/09/2025;
disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 4 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
5 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> -Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice unico per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti.
-Differisce ogni eventuale statuizione di condanna di parte alla refusione delle spese legali di lite e di procedura alla definizione del giudizio di merito;
-Attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, si fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione della sentenza.
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, il 07/07/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>>
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< >> (C.F./P.I. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. P.IVA_1
(C.F. , con sede in Milano, Via Controparte_1 C.F._1
Lorenteggio n. 143, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Calvetto (C.F.
, pec fax 02- C.F._2 Email_1
76009472), presso la quale elegge domicilio in Milano, Corso Di Porta Vittoria n.
54, giusta delegaIRIS (C.F. , con l'Avv. Carlo Parte_1 P.IVA_1
Arrigo ;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
<< >> Controparte_2 C.F._3 resistente non costituito;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE NON COSTITUITA-
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> E CONTRO
, c.f. , residente in [...] C.F._4
IL HI 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele CH, cf.
e SI CH, c.f. , presso il cui C.F._5 C.F._6 studio sito in Milano, via Santa Sofia 6, elegge il domicilio, giusta procura, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche al numero di fax 02
58316588 e all'indirizzo pec - Email_2 [...]
<< , con l'Avv. CALVETTO GABRIELE, giusta Parte_1 P.IVA_1 delega in atti;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> --CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte premetteva: che la Parte_1 concedeva in locazione ad uso abitativo al e alla un Controparte_2 CP_3 appartamento ubicato in Milano, Via Zuccaro n. 7, piano 4, comprensivo di n. 2 vani utili e di n. 1 accessori, con contratto di locazione ad uso abitativo registrato in data 3.8.2015, della durata di anni quattro, decorrenti dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2019, rinnovabile per ulteriori anni quattro (doc. 1). Estratto …. 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> ….omissis…
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>>
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Il canone annuo della locazione era pattuito in €6.600,00, oltre €1.800,00 per rimborso spese condominiali e riscaldamento, da corrispondersi in quattro 4 rate trimestrali anticipate dell'importo di € 2.100,00 (salvo conguaglio). Nel corso del 2024 parte conduttrice si rendeva morosa dell'importo dovuto a titolo di canoni e spese arretrati pari a €9.157,54 (docc. 2 - 9). La notificava al solo atto di intimazione di sfratto per morosità e Parte_1 CP_2 contestuale citazione per la convalida ed ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva avanti al Tribunale di Milano, per veder accogliere le seguenti conclusioni: “il Giudice convaliderà lo sfratto ai sensi dell'art. 663 c.p.c. concedendo altresì ingiunzione di pagamento, immediatamente esecutiva, a Suo carico, della somma di €9.157,54 per canoni e spese scaduti e a scadere sino al rilascio dei locali, oltre gli interessi legali e le competenze della fase monitoria, e salvo in caso di opposizione sentir condannare il Signor
(C.F. ) residente in [...] Controparte_2 C.F._3
(MI), al rilascio immediato dell'immobile ed alle spese di lite ex art. 665 c.p.c.
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Con vittoria di spese e competenze legali” (doc. 10). Successivamente, nell'ambito del relativo procedimento di convalida di sfratto (R.G.22863/2024), con provvedimento assunto in data 06.05.2025, il Giudice evidenziava e rilevava che il contratto di locazione era stato sottoscritto, in qualità di conduttrice, da due soggetti obbligati ed in particolare anche dalla conduttrice (C.F. ), nei cui confronti CP_3 C.F._4 pertanto ordinava venisse esteso il giudizio per obbligata integrazione del contraddittorio trattandosi di unico formale vincolo contrattuale. Per tale ragione, veniva iscritta a ruolo, dal fascicolo R.G. n. 22863/2024, la presente causa ordinaria avente R.G. n. 17311/2025. In particolare, il Giudice….“-Visto l'art. 667 c.p.c. dispone il mutamento del rito, …-Fissa udienza …..per la prosecuzione del giudizio, assegnando a parte ricorrente termine perentorio fino a 30 giorni prima per depositare memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. e termine perentorio fino a 10 giorni prima alla parte resistente convenuta per il deposito della propria memoria integrativa.
-Invita le parti (ed in ogni caso onera la parte più interessata) ad esperire il procedimento di mediazione trattandosi di condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
-Assegna alle parti il termine di legge per promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria innanzi all'Organismo che ritengono più idoneo per trattare la controversia in oggetto;
-Assegna termine di legge per l'espletamento del procedimento di mediazione;
-Si notifichi alle due parti contraenti conduttrici a cura della parte intimante-ricorrente entro il 06/06/2025”. Parte intimante si costituiva con propria memoria integrativa rassegnando le Per_1 seguenti Conclusioni…..- nel merito a) dichiarare risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione per cui è causa;
b) condannare conseguentemente il Sig. e la Sig.ra Controparte_2 CP_3
a rilasciare nella piena disponibilità dell'istante l'immobile ubicato in Milano, Via
[...]
Zuccaro n. 7, piano 4, comprensivo di n. 2 vani utili e di n. 1 accessori, fissando la data dell'esecuzione senza dilazione ai sensi dell'art. 56 L. 392/1978; c) condannare il Sig. e la Sig.ra al Controparte_2 CP_3 pagamento, in favore dell'istante, della somma di €10.550,70 ovvero a quella maggiore o minore che verrà accertata come dovuta in corso di causa per i titoli di cui in narrativa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei al saldo effettivo;
d) condannare il Sig. e all'integrale rifusione Controparte_2 CP_3 in favore dell'istante di spese e competenze di giudizio. Si costituiva ritualmente unicamente la controparte rinviando alle dettagliate CP_3 conclusioni rassegnate in atti nel proprio atto introduttivo. Accertare e dichiarare che la sig.ra ha ritualmente comunicato alla Proprietà in data 18.1.2018 la disdetta CP_3 dal contratto di locazione immobiliare de quo, recedendo formalmente dal contratto;
accertare e dichiarare che la sig.ra non è legittimata passiva in quanto non è CP_3 conduttrice dell'immobile e che il Sig. è unica parte conduttrice del contratto;
CP_2
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> accertare e dichiarare che la sig.ra non è tenuta al pagamento delle somme CP_3 contestate da parte intimante per i fatti sopra riportati e, nello specifico, accertare e dichiarare che il mancato pagamento dei canoni di locazione fa riferimento a mensilità successive alla data del recesso esercitato dalla sig.ra accertare e dichiarare che CP_3 il sig. è l'unico obbligato a rispondere della intimazione di sfratto per morosità e a CP_2 corrispondere il canone di locazione. Non si costituiva invece nella presente fase la controparte , e ciò pure se ritualmente CP_2 notiziata della pendenza della presente procedura giudiziale a mezzo di formale e rituale notifica. Alla mancata rituale costituzione della parte convenuta-resistente consegue la CP_2 declaratoria di contumacia della stessa. Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente e definitivo assegnatario del fascicolo, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria non definitiva del presente giudizio. Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare2 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 2 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia decoctionis, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia decoctionis compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020).
ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la
…incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Appare evidente dalla documentazione versata in atti che non è mai stata espressa, formulata né comunicata alla alcuna forma e genere di liberatoria da parte della CP_3 proprietà nei confronti della (unica recedente in via unilaterale e parziale dal CP_3 contratto del 19/01/2018 come da comunicazione in atti depositata).
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Peraltro è dato di fatto oggettivo che --pure a fronte del fatto che la stessa CP_3 espressamente invocasse tale liberatoria nel suo recesso unilaterale-- tale liberatoria --pure invocata-- non sia mai stata formalizzata dalla proprietà locatrice e creditrice Parte_1
La morosità nel pagamento dei canoni dovuti (in sé considerata) peraltro nemmeno appare contestata ex art. 115, I comma, cpc dalla stessa parte costituita (almeno nella sua esistenza cd. an) dalla unica conduttrice costituita. A fronte di un unico vincolo obbligatorio di un unico contratto di locazione seppure con due conduttori coobbligati contrattualmente, la mera comunicazione a parte locatrice (rimasta peraltro sul punto del tutto silente e con un ruolo meramente passiva) del cd. recesso parziale invocato della sola conduttrice non appare certamente idoneo a liberare la CP_3 Pt_ stessa (verso la proprietà ) dalla obbligazione solidale di pagamento dei canoni CP_3 dovuta maturati e non saldati verso la parte locatrice;
parte proprietaria, peraltro, che ben avrebbe potuto (ove lo avesse realmente ed univocamente voluto) formalmente ed espressamente liberare la <espressamente lo chiedeva….chiedo che dal CP_3 giorno 01/02/2018 in avanti …la sottoscritta non avrà alcuna responsabilità né dei debiti futuri né riguardanti la locazione ….>> dalla sua obbligazione verso la parte locatrice formalizzando tale liberatoria. Tuttavia parte locatrice così non ha fatto, né in atti risulta documentazione di segno Pt_ contrario;
anzi parte conclude per la richiesta di condanna in solido dei conduttori coobbligati e quindi anche della verso il locatore al pagamento dei canoni dovuti CP_3 maturati e non saldati. Inconferenti, generiche ed irrilevanti ai fini del decidere oltre che non adeguatamente circostanziate nel tempo appaiono poi le istanze istruttorie orali come formulate dalla parte resistente comunque, certamente non in grado di orientare diversamente la CP_3 decisione. Pertanto il T.O. di Milano dichiara ed accerta la intervenuta risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo registrato in data 03.08.2015 (della durata di anni quattro decorrenti dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2019) anche atteso il grave, reiterato e colpevole inadempimento contrattuale -esclusivamente imputabile e riferibile alle parti conduttrici- e, per l'effetto, condanna entrambe le parti resistenti Controparte_2
e a rilasciare libero da sé, persone e cose e nella piena disponibilità
[...] CP_3 anche materiale della parte l'immobile ubicato in Milano, Via Zuccaro n. 7, Parte_1 piano 4, comprensivo di n. 2 vani utili e di n. 1 accessori, fissando la data di inizio della esecuzione forzata per rilascio immobiliare come in dispositivo cui in questa sede si rinvia;
Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti. Differisce ogni eventuale statuizione di condanna di parte alla refusione delle spese legali di lite e di procedura alla definizione del giudizio di merito. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione3 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. 3 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito4, deve ritenersi allo stato assorbita5.
---
P.Q.M.
--- Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 17311/2025, non definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Dichiara ed accerta la intervenuta risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo registrato in data 03.08.2015 (della durata di anni quattro decorrenti dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2019) anche atteso il grave, reiterato e colpevole inadempimento contrattuale -esclusivamente imputabile e riferibile alle parti conduttrici- e, per l'effetto, condanna entrambe le parti resistenti
[...]
<< >> e c.f. Controparte_2 C.F._3 CP_3
a rilasciare libero da sé, persone e cose e nella piena C.F._4 disponibilità anche materiale della parte l'immobile ubicato in Milano, Parte_1
Via Zuccaro n. 7, piano 4, comprensivo di n. 2 vani utili e di n. 1 accessori, fissando la data di inizio della esecuzione forzata per rilascio immobiliare il 01/09/2025;
disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 4 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
5 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<<r.g. n. 17311 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> -Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice unico per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti.
-Differisce ogni eventuale statuizione di condanna di parte alla refusione delle spese legali di lite e di procedura alla definizione del giudizio di merito;
-Attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, si fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione della sentenza.
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, il 07/07/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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