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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 871/2025 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 bis c.p.c. c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA
TRA
, già , rappresentato e difeso, in Parte_1 Parte_2 virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Nicola Ricigliano e dal dott. commercialista Alberto Arrigoni, e con questi elettivamente domiciliato come da ricorso
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Sergio Aprile e con questi elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale distrettuale di CP_1
Venezia – Santa Croce 929
RESISTENTE
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Carla PI, presso il cui studio in Cagliari, alla via Tuveri n. 54, elettivamente domicilia
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 4 novembre 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della camera di consiglio e di discussione da remoto mediante dispositivo TEAMS, in cui le parti hanno concluso come da verbale d'udienza al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 28.04.2025, già , Parte_1 Parte_2 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 06820259005143571000, notificata il 5.04.2024 con riferimento agli avvisi di addebito n.
36820150019361636000, notificato il 27 febbraio 2016, dell'importo di
€ 1.579,76, n. 36820170015230172000, notificato il 4 ottobre 2017, dell'importo di € 5.541,54 e n. 36820180014057749000, notificato in data 11 agosto 2018, dell'importo di € 4.172,31, il tutto per il complessivo importo di € 11.293,61, relativi a contributi I.V.S. relativi agli anni 2011, 2016 e 2017.
A sostegno del ricorso ha dedotto, con unico motivo, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo a contributi previdenziali, essendo trascorsi oltre cinque anni tra la notifica degli avvisi di addebito
e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
In conseguenza di ciò ha chiesto, previa sospensione anche inaudita altera parte in via cautelare dell'esecuzione dell'intimazione di pagamento in relazione agli avvisi impugnati, che il Tribunale accerti e dichiari l'infondatezza dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito da essa richiamati come indicati in ricorso per intervenuta prescrizione;
con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità e CP_1 infondatezza del ricorso, in considerazione della rituale notifica da parte di di atti che hanno impedito il Controparte_3 maturarsi della prescrizione quinquennale, e cons iderato che, per effetto della sospensione disposta dall'art. 68 del d.l. n. 41/2021 e del d.l. n.
129/2020, sono stati sospesi i termini di prescrizione per un periodo
2 pari a 542 giorni. In ogni caso, ha eccepito che è a rispondere, CP_4 eventualmente, della prescrizione del credito. In conseguenza di ciò ha concluso per l'infondatezza del ricorso con vittoria di spese.
L' costituitasi in giudizio, ha eccepito Controparte_5
l'infondatezza del ricorso, evidenziando che sono stati notificati un'intimazione di pagamento e un preavviso di fermo che hanno impedito il maturarsi della prescrizione, anche in c onsiderazione della sospensione dei termini disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020 e dell'art. 67 d.l. n. 18/2020.
In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo:
l'intimazione impugnata, infatti, è stata notificata il 5.04.2025 e il ricorso è stato depositato il 28.04.2025, quindi nel rispetto del termine di decadenza di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 che, com'è noto, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
2. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
In primo luogo, è pacifico che nel caso di specie trova applicazione la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 3, comma 9, Legge n.
335/1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9 -bis, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A
3 decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.”
Ne consegue, quindi, che trattandosi di crediti per contributi I.V.S. e non per contributi pensionistici, il termine di prescrizione è quinquennale.
3.1 Ciò posto, deve escludersi che sia intervenuta la prescrizione quinquennale invocata da parte ricorrente.
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, infatti, l'
[...] ha depositato copia dell'intimazione di Controparte_3 pagamento n. 068 2019 90175649 46/000 - che richiama due dei tre avvisi di addebito impugnati unitamente all'intimazione di pagamento oggetto di ricorso (n. 36820150019361636000 e n.
36820170015230172000) -, e il preavviso di fermo amministrativo n.
06880201900038827000 - che richiama i tre avvisi di addebito impugnati unitamente all'intimazione di pagamento n.
06820259005143571000 con il ricorso in esame -, completi delle rispettive relate di notifica, da cui risulta l'avvenuta notifica, rispettivamente in data 17.10.2019 e in data 23.10.2019 per assenza del destinatario ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Considerando in particolare la relata di notifica del preavviso di fermo, trattandosi di atto che si riferisce a tutti gli avvisi di addebito in relazione ai quali si prospetta la prescrizione con il ricorso in esame, essa è, in primo luogo, riferibile con certezza all'atto indicato come si evince dall'identità tra il numero dell'atto/preavviso di fermo e quello indicato nell'avviso di ricevimento.
Essa, inoltre, è completa degli elementi essenziali: contiene, infatti,
l'indicazione dei tentativi di consegna presso l'indirizzo di residenza del destinatario, in due dei quali è risultato assente, con conseguente affissione dell'avviso di deposito press o l'abitazione e di copia dell'atto nella casa comunale (cfr. n. 114 dell'elenco degli atti depositati nella casa comunale di Milano il 20.09.2019); inoltre, risulta depositato il
4 prospetto riepilogativo delle raccomandate informative copia di quest'ultima che risulta restituita al mittente per compiuta giacenza;
l'atto, infine, risulta notificato a Milano, alla via Spadini 11, che risulta l'indirizzo del ricorrente dall'estratto de ll'anagrafe tributaria depositato da CP_4
La notifica deve ritenersi valida ed efficace e idonea, in quanto tale, a interrompere il decorso della prescrizione dalla notifica degli avvisi di addebito, avvenuta rispettivamente il 27.02.2016, il 4.10.201 e l'11.08.2018.
3.2 Sul punto parte ricorrente ha eccepito la pretesa inesistenza della notifica, in seguito al deposito degli atti da parte di in CP_4 considerazione del fatto che l'atto sarebbe stato indirizzato alla persona di laddove, invece, il nominativo del ricorrente sarebbe Parte_2
dotato anche di codice fiscale diverso dal primo, in Parte_1 conseguenza del divorzio avvenuto nel 2016 e in seguito a rettifica del nominativo e del c.f. del 24.04.2017; si tratterebbe, in altri termini, di persona diversa con dati anagrafici e codice fiscale diverso da quelli del destinatario dell'atto. essa deve escludersi.
La prospettazione di parte ricorrente non è condivisibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione con orientamento consolidato, l'errore sulla generalità del destinatario dell'atto oggetto di notifica determina un'invalidità della notifica soltanto nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sull'identità dello stesso. Così, in particolare, con riferimento alla notifica di atto giudiziario, Corte di
Cassazione, sentenza n. 12325/2001: “L'errore sulle generalità del destinatario dell'atto (nella specie, desumibile dalla relata di notificazione della citazione in ap pello) importa, al pari dell'errore sulle generalità del procuratore domiciliatario, la possibilità della prospettazione, in astratto, di una fattispecie di nullità (e non di inesistenza) della notificazione, ravvisabile, peraltro, solo nel caso in cui
l'errore stesso sia intrinsecamente tale da determinare, in concreto, incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione sia diretta. Tale
5 giudizio deve, in sede di merito, risultare ancorato a riscontri oggettivi allorché si fondi sull'apprezzamento concreto dei comportamenti e degli effetti che l'atto, pur viziato, sia stato capace di indurre, mentre diviene largamente valutativo qualora debba formularsi, in astratto, in ordine alla essenzialità o meno del requisito mancante”.
In termini analoghi anche Corte di Cassazione, sentenza n. 1079/2004:
“In materia di notificazioni, come l'incertezza sulla persona a cui è stata consegnata la copia notificata dell'atto destinato ad un soggetto ben individuato produce la nullità della notifica stessa - salvo l'eventuale sanatoria - solo quando sia assoluta, e perciò tale da non permettere neppure di stabilire se tra consegnatario (ignoto) e destinatario
(identificato) dell'atto esista quel legame giuridicamente significativo su cui riposa la ragionevole presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza della persona cui era diretto, così non può incidere sulla validità (tanto meno in termini di inesistenza giuridica) l'incertezza sull'identità di colui cui la notifica è diretta se non in quanto sia tale da rendere effettivamente impossibile la sua identificazione e, di riflesso, da non permettere neppure di ipotizzare l'esistenza dell'indispensabile legame tra consegnatario (noto) e destinatario (incerto) dell'atto medesimo;
allorché, invece, l'errore materiale nell'indicazione del nome delle parti destinatarie della notifica ed il tenore dell'atto notificato (cui la relazione di notifica accede) manifestino in modo chiaro ed evidente a chi quell'atto
è davvero destinato, e quando a tali persone il consegnatario sia legato da idoneo rapporto, quel mero errore materiale non incide sulla validità della notifica e tanto meno è tale da renderla giuridicamente inesistente”.
Il principio è stato affermato anche in materia di notifica di atti tributari, fattispecie maggiormente assimilabile, trattandosi anche in quel caso di notifica di atti di accertamento e riscossione, seppure di tributi, a quella oggetto di causa. Così, tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 14876/2007: “In tema di accertamento delle imposte,
l'eventuale discordanza tra i dati identificativi del destinatario come indicati nell'atto e quelli del soggetto cui l'atto viene notificato può
6 comportare la nullità dell'avviso di accertamento soltanto quando tale discordanza sia tale da determinare, in concreto, un'incertezza assoluta sul soggetto destinatario della pretesa tributaria;
ne discende che nel caso in cui l'incertezza sull'individuaz ione del destinatario non sia assoluta, potendo la discordanza che vi dà causa essere superata alla luce del complessivo contenuto dell'accertamento e di ogni altro elemento identificativo da esso risultante, non si verifica alcuna ipotesi di nullità”
(cfr. in termini conformi cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 18323/2024).
Significativo è, infine, quanto affermato dalla recente decisione della
Suprema Corte n. 16595/2025 in motivazione, in cui si afferma che
“(…) Va, innanzi tutto, rammentato il principio generale secondo cui, la discordanza tra i dati identificativi del destinatario, come indicati nell'atto, e quelli del soggetto cui l'atto viene notificato comporta la nullità dell'atto soltanto quando determina, in concreto, un'incertezza assoluta sul soggetto destinatario della pretesa tributaria, per cui, quando detta incertezza può essere superata alla luce del complessivo contenuto dell'accertamento e di ogni altro elemento identificativo da esso risultante, non si verifica alcuna ipotesi di nullità”.
3.3 Applicando tali principi al caso di specie, deve escludersi che il procedimento notificatorio del preavviso di fermo sia affetto da nullità
- e tantomeno da inesistenza -, non versandosi in una situazione di incertezza assoluta del destinatario dell'atto notificato;
quest'ultimo, infatti, è stato correttamente identificato facendo riferimento alla persona di , che è soggetto coincidente con l'odierno Parte_2 ricorrente, tant'è che nell'intestazione del ricorso si legge “ Pt_1
… già ”.
[...] Parte_2
Del resto, anche l'intimazione impugnata con il ricorso in esame risulta indirizzata a e ciò non ha comportato alcuna invalidità Parte_2 del procedimento notificatorio, tant'è che il ricorrente ha tempestivamente impugnato l'intimazione indicando, come evidenziato, nell'intestazione del ricorso, il riferimento al precedente nome, proprio a conferma del fatto che siamo in presenza della stessa persona.
7 Inoltre, dall'estratto dell'anagrafe tributaria – depositato da e CP_4 anche dallo stesso ricorrente sotto la dicitura “certificato storico residenza” - risulta che a c.f. Parte_1 C.F._1 nella parte relativa ad “altri codici fiscali attribuiti”, è stato attribuito anche il c.f. e che l'indirizzo di residenza al C.F._2 momento della notifica del preavviso di fermo era VIA SPAD INI
ARMANDO 11, 20161 - IL (MI) (dall'11.7.2019), il che conferma, ulteriormente, che il soggetto era stato esattamente individuato nell'atto interruttivo della prescrizione e che, quindi, correttamente si
è proceduto al perfezionamento della notifica nei termini innanzi riportati.
Ciò, del resto, trova conferma indiretta nella stessa modalità con cui si
è perfezionato il procedimento notificatorio: la notifica, infatti, si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con espressa indicazione, nella parte relativa ai tentativi di notifica, dell'assenza del destinatario, tant'è che nella relata si dà anche atto dell'affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso di deposito, il che comprova che sono stati correttamente individuati sia il destinatario della notifica che il luogo di notifica. Diversamente, infatti, se il destinatario non fosse stato identificato con certezza, l'ufficiale giudiziario avrebbe indicato nella relata di notifica “sconosciuto all'indirizzo”, il che non è stato fatto.
Tutto ciò conferma che non vi è stato alcun errore nel procedimento di notificazione, poiché l'odierno ricorrente era (ed è come risulta dall'intestazione del ricorso) identificato e comunque identificabile perfettamente anche facendo riferimento al preced ente cognome e codice fiscale.
4. Deve quindi escludersi che sia maturata la prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito sottostante l'intimazione impugnata in questa sede.
Nel caso di specie, infatti, il preavviso di fermo è stato notificato il
23.10.2019, mentre l'intimazione di pagamento impugnata con il ricorso in esame il 5.04.2025.
Sul punto deve osservarsi che, l'articolo 37, comma-6 bis, del decreto-
8 legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto che: “(…) i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” (quindi per un periodo di 129 giorni).
Inoltre, l'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, entrato in vigore il
31.12.2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza
e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
(quindi per un periodo di 183 giorni).
Ne consegue, quindi, che, tenendo conto di tali periodi di sospensione
(129+183 giorni per un totale di 311 giorni) alla data di notifica dell'atto impugnato (5.04.2025) non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale, che deve ritenersi pro rogato considerando proprio l'ulteriore periodo aggiuntivo come da disciplina appena richiamata e che quindi sarebbe scaduto il 30.09.2025, considerando la valida notifica del preavviso di fermo che ha interrotto la prescrizione.
Alla luce di ciò, il ricorso va rigettato.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di entrambe le parti resistenti e sono liquidate d'ufficio, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento
(fino ad € 26.000,00) ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, che comprende anche la
9 voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione. Sul punto, in questi termini, tra le altre, Corte di Cassazione, ordinanza n. 8561/23: “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso sp ettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento”. In termini analoghi anche
Corte di Cassazione, ordinanza n. 28627/23 “In tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702 - bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m.
n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione
e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione”.
Le spese processuali relative ad ono Controparte_3 liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Carla
PI che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 871/2025, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore e di che liquida, in favore CP_3 CP_1 Controparte_3 di ciascuna parte, in € 2.697,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Carla PI per le spese liquidate in favore di CP_4
10 Venezia, 4.11.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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