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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi n. 707 del 27/04/2022 Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott. Amato Carbone Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Francesco Leo Parte_1
Appellante
e
CP_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato in data 08.05.2018 la di seguito Società) deduceva che, in Parte_1 data 16.12.2017, le era stato notificato il Verbale Unico di Accertamento n. 2017012080/DDL del CP_ 29.11.2017 avente ad oggetto un credito pari a € 63.724,62, oltre € 12.004,96 a titolo di somme aggiuntive, per un totale di € 75.729,58, scaturente dalle seguenti inadempienze: a) mancato assoggettamento a contribuzione della indennità sostitutiva di ferie, in violazione dell'art. 1 l.n.
389/89; b) mancato assoggettamento a contribuzione di somme indicate a titolo di rimborso spese di viaggio e a titolo di spese di tutoraggio;
c) omesso versamento del contributo ASPI ex art. 2, comma
31, l.n. 92/2012 per rapporti di lavoro cessati per mancato superamento del periodo prova o per la fine del periodo formativo;
d) perdita delle agevolazioni contributive fruite rispetto ai lavoratori interessati dalla inadempienza ex art. 2 l. n. 92/2012, rispetto ai lavoratori licenziati e successivamente reimpiegati, per i quali, nel mese di agosto 2014, la Società aveva conguagliato le somme a titolo di
1 benefici arretrati per il reimpiego di lavoratori licenziati, in violazione dell'art. 4, commi 12,13 e 15,
l.n. 92/2012, e rispetto alla dipendente , ai sensi dell'art. 8, comma 9, l. n. 407/90; e) Controparte_2 erroneo conguaglio di prestazioni (trattamento di malattia e assegno per il nucleo familiare) erogate ad alcuni lavoratori. La Società, rilevata preliminarmente la tardività della notifica del verbale, nel merito contestava la fondatezza degli addebiti e chiedeva l'annullamento del verbale di accertamento. CP_ L' costituitosi in giudizio, si riportava alle conclusioni del verbale ispettivo ed eccepiva l'infondatezza delle avverse deduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brindisi accertava l'infondatezza delle eccezioni preliminari relativamente alla tardività della notifica e alla decadenza introdotta dall' art. 14, comma
2 l.n. 689/1981 e, dopo l'espletamento della prova testimoniale, rigettava il ricorso condannando la
Società alla rifusione delle spese legali. In particolare, con riferimento agli specifici addebiti mossi
(per come sopra riportati), riteneva la fondatezza dell'addebito di cui alla lett. a), in adesione all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (sent. n. 13473/2018), e dell'addebito di cui alla lett. b), in assenza di documenti giustificativi idonei e ritenendo irrilevanti le dichiarazioni rese dall'unico teste ascoltato. Riteneva, inoltre, fondato l'addebito sub lett. c), sussistendo l'obbligo del versamento del contributo ASPI anche per i lavoratori il cui rapporto di lavoro fosse cessato per cause diverse dal licenziamento. Reputava, di conseguenza, fondato l'addebito di cui alla lett. d), relativo alla revoca delle agevolazioni godute con riferimento al periodo coincidente con l'inadempienza CP_ contributiva accertata sub lett. c), nonché la pretesa contributiva dell' derivante dalla revoca delle agevolazioni contributive in relazione ai lavoratori prima licenziati e poi riassunti dalla stessa azienda.
Inoltre, con riguardo all'asserito diritto a fruire dell'agevolazione contributiva ex art. 8, comma 9, l.n.
407/90 in relazione al rapporto di lavoro di , il Tribunale riteneva insufficiente la Controparte_2 documentazione prodotta in atti ai fini del riconoscimento del suddetto beneficio in quanto non era possibile escludere che la lavoratrice fosse stata assunta in luogo di un lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione. In ultimo, con riguardo all'addebito di cui alla lett. e), riteneva la legittimità del recupero disposto in sede ispettiva, in considerazione della mancata contestazione da parte della Società della correttezza dei rilievi degli ispettori.
La Società, con ricorso del 16.05.2022, ha proposto appello avverso tale decisione censurandola per i motivi che di seguito si sintetizzano: 1) in merito all'assoggettabilità a contribuzione previdenziale dell'indennità sostitutiva di ferie non godute (art. 12 l.n. 153/1969), il Tribunale, aderendo all'orientamento della Suprema Corte, non aveva tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sulla natura (risarcitoria o retributiva) dell'indennità in questione;
2) il Tribunale aveva ritenuto erroneamente non dimostrata la riferibilità delle spese sostenute dai dipendenti allo svolgimento della
2 prestazione lavorativa, omettendo di valutare correttamente la documentazione prodotta a sostegno di tale circostanza e l'attività (servizio catering) espletata dalla Società, laddove, peraltro, sarebbe stato onere dell' dimostrare la natura retributiva di tali somme;
3) il Tribunale aveva errato nel CP_1 ritenere legittimo il recupero delle agevolazioni contributive per i lavoratori per i quali non era stato versato il contributo ASPI e per quei lavoratori che erano stati prima licenziati e poi riassunti, in quanto la natura giuridica del DURC non legittimava il recupero di sgravi fruiti prima che le irregolarità venissero accertate;
4) il Tribunale aveva errato nel ritenere legittima la revoca dell'agevolazione contributiva ex art. 8, comma 9, l.n. 407/90 per la lavoratrice , Controparte_2 fondando tale decisione sulla mera ipotesi, non supportata da prove, che l'assunzione della stessa potesse essere violativa dell'obbligo di assunzione di altri lavoratori;
5) il Tribunale aveva errato nel ritenere dovuta la restituzione di importi erogati in eccedenza a taluni lavoratori a titolo di trattamento di malattia e assegni familiari, senza tener conto che l'anomalia era stata riscontrata per la prima volta in sede ispettiva e la Società si trovava nell'impossibilità di procedere al recupero delle somme a causa della sopravvenuta cessazione dei rapporti di lavoro. Ha insistito per l'espletamento della prova testimoniale -già ammessa, ma solo in parte espletata nel giudizio di primo grado- e ha concluso per l'accoglimento dell'appello, con condanna dell'ente appellato al pagamento delle spese legali.
L' non si è costituito nel presente grado di giudizio. CP_1
All'udienza di discussione del 24.09.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è solo in parte fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
1. Il primo motivo di appello, relativo all'omesso assoggettamento a contribuzione della indennità sostitutiva di ferie è infondato.
Come già accertato dal Tribunale ed è pacifico in giurisprudenza, l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 l.n. 153/969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione (cfr. Cass. 26160/2020).
3 *
2. Il secondo motivo di appello, relativo all'omesso assoggettamento a contribuzione delle somme indicate quale rimborso spese di viaggio e rimborso spese tutoraggio, è anch'esso infondato.
Sul punto giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
n. 16466/2023) secondo cui -mentre incombe all'ente previdenziale la prova che il lavoratore abbia ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro- grava per contro sul datore di lavoro l'onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 461/2011). In sostanza, quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass. n. 18160/2018), con l'effetto che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione. L' , come detto, deve solo provare l'ammontare CP_1 complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass. n. 16033/2018 cit.).
Alla luce dei suesposti principi di diritto, deve condividersi la valutazione effettuata dal Tribunale, che ha ritenuto la prova fornita dalla Società inidonea ai fini di dimostrare il diritto all'esonero dall'assoggettamento a contribuzione delle somme in questione.
Invero, la Società si è limitata a produrre in giudizio le dichiarazioni sottoscritte da alcuni lavoratori
-peraltro prive di data certa- intitolate “rimborso spese utilizzo auto personale”, contenenti la richiesta di “rimborso chilometrico per esigenze di servizio” con l'indicazione complessiva del numero di chilometri percorsi mensilmente e del compenso spettante commisurato in € 0,30 per chilometro. Tale prova documentale appare del tutto inidonea ai fini del decidere, in quanto la stessa non consente in alcun modo di individuare analiticamente i viaggi e i chilometri effettuati dai lavoratori nonché la loro riconducibilità a ragioni effettivamente legate all'attività di servizio.
Al contrario, era onere della società fornire la prova del diritto a beneficiare delle esenzioni contributive, fornendo nel dettaglio la prova delle singole trasferte, delle modalità di pagamento delle relative indennità, dei rimborsi spese chilometrici con riferimento a tutti i dipendenti interessati nel periodo oggetto di accertamento. Ciò in conformità ai principi della giurisprudenza di legittimità per cui i rimborsi chilometrici versati dal datore ai dipendenti in occasione di trasferte fuori dal territorio comunale devono essere analiticamente documentati, risultando, quindi, insufficienti le eventuali
4 dichiarazioni rese dai lavoratori al datore di lavoro dei viaggi e dei chilometri percorsi nonché delle spese sostenute (cfr. da ultimo Cass. n. 23403/2025).
Sotto tale profilo appare, quindi, inammissibile e irrilevante anche la richiesta di prova testimoniale
-reiterata nel presente grado di giudizio- atteso che i capitoli di prova articolati sul punto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (“gli spostamenti per conto della Società erano effettuati con automobile o altro mezzo di proprietà personale”; “le spese di viaggio erano rimborsate a 0,30 centesimi a chilometro”) sono del tutto generici e insufficienti a fornire prova idonea nei termini sopra indicati.
Né a diverse conclusioni può indurre il carattere forfettario del rimborso concordato -circostanza pure messa in evidenza dalla Società- considerato che, come già detto, l'effettuazione delle trasferte richiede una prova rigorosa della stessa in punto di an, mentre, l'importo dell'esenzione forfettaria attiene al diverso profilo del quantum del rimborso.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'esonero contributivo per rimborso spese di tutoraggio, dovendosi evidenziare che sul punto i motivi di appello appaiono del tutto generici, considerato, altresì, che la Società ha omesso del tutto di allegare fatti e di indicare prove idonee a giustificare l'esonero dall'assoggettamento a contribuzione delle somme in questione.
*
3. E' infondato anche il terzo motivo di appello, relativo alla perdita delle agevolazioni contributive fruite per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per mancato superamento del periodo prova o per la fine del periodo formativo e per i quali non è stato versato il contributo ASPI in violazione dell'art. 2 l.n. 92/2012.
Come è noto, l'art. 2 l. n. 92/2012 ha istituito, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, l'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI, sostituita poi dalla NASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione. La norma individua la platea dei beneficiari, stabilisce i requisiti costitutivi del diritto e fissa gli oneri contributivi. Per quanto rileva in questa sede, è previsto un obbligo contributivo, in capo al datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, idonei a generare il teorico diritto all'indennità, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa (art. 2, comma 31, l.n. 92/2012). Si tratta del cd. "ticket di licenziamento" il cui versamento è escluso solo in presenza di dimissioni (non determinate da giusta causa) o di risoluzione consensuale del rapporto, salve le eccezioni previste dal comma 34 del medesimo art. 2.
Tanto precisato, deve evidenziarsi che la Società non ha allegato l'esistenza di alcuna delle circostanze che possano giustificare l'esonero dal pagamento del contributo in questione.
5 Da siffatta omissione contributiva (circa la natura contributiva di tale onere, di cui la Società sembra dubitare, cfr. Cass. n. 22905/2024), quindi, deriva la perdita delle agevolazioni fruite dalla Società, trattandosi di una irregolarità ostativa alla fruizione degli sgravi, per come previsto dall'art. 1, comma 1175, l.n. 296/2006, secondo cui "i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali".
Si rileva in proposito che, una volta accertato l'esistenza di una irregolarità contributiva, la perdita degli sgravi deriva non da una presunta retroattività del DURC negativo, ma precisamente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità ostativa alla fruizione degli sgravi (cfr. Cass. n. 12591/2024).
Per gli stessi motivi deve ritenersi legittima la revoca delle agevolazioni contributive fruite, in violazione dall'art. 4, comma 12, l. n.92/2012 (vigente ratione temporis), in relazione ai lavoratori prima licenziati e successivamente reimpiegati, per i quali, nel mese di agosto 2014, la Società ha conguagliato somme a titolo di benefici arretrati per il reimpiego di lavoratori licenziati. Sul punto si deve rilevare la genericità dei motivi di appello e, in ogni caso, la mancanza di specifiche allegazioni e prove idonee a fondare il diritto alle agevolazioni contributive con riferimento a ciascuno dei lavoratori interessati per come specificamente indicati a pag. 4 del verbale ispettivo.
*
4. Appare invece fondato il quarto motivo di appello, relativo alla revoca delle agevolazioni contributive fruite ex art. 8, comma 9, l.n. 407/90, per la posizione della lavoratrice . Controparte_2
Per come si legge nel verbale di accertamento, tale determinazione è stata giustificata dagli ispettori verbalizzanti con il richiamo a una email del 03/10/2017, proveniente dal Centro dell'Impiego di
RA Fontana, che -a seguito del riesame della posizione della lavoratrice in considerazione della anzianità di iscrizione (dal 5.07.2001) e del reddito dalla stessa denunciato nell'anno 2012- avrebbe attestato la carenza, in capo alla signora , dei requisiti per la fruizione dei benefici in CP_2 questione alla data dell'assunzione dell'1/05/2013.
Deve tuttavia rilevarsi che non è prova in atti dell'esistenza della documentazione richiamata nel verbale ispettivo, mentre è stato prodotto il certificato dello stato occupazionale della signora , CP_2 proveniente dal Centro dell'Impiego di Mesagne, attestante, alla data del 30.04.2015, che “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 9, legge 407/1990 il soggetto risulta essere in possesso dello stato di disoccupazione da oltre 24 mesi” (cfr. allegato n. 5 degli atti di parte appellante).
6 In mancanza di elementi certi contrari, siffatta attestazione è sufficiente a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione delle agevolazioni contributive in relazione alla posizione lavorativa della dipendente , con l'effetto che l'addebito mosso dall' sul punto deve Controparte_2 CP_1 ritenersi infondato.
*
5. In ultimo, è fondato e deve essere accolto anche il quinto motivo di appello relativo all'addebito riferito all'indebito conguaglio di prestazioni erogate ad alcuni lavoratori in quanto non spettanti o spettanti in misura inferiore, in forza del quale è stato disposto il recupero di € 507,25 a titolo di indennità di malattia e di € 1.087,93 a titolo di assegni familiari.
Sul punto si deve dare atto che la Suprema Corte ha più volte affermato che, in tema di azione di recupero da parte dell' di somme indebitamente conguagliate dal datore di lavoro, a seguito CP_1 dell'anticipazione di prestazioni previdenziali in favore di un lavoratore successivamente risultate non dovute, sussiste la legittimazione passiva del datore di lavoro che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l.
n. 663/79, convertito dalla l.n. 33/80, potrà rivalersi nei confronti del lavoratore. È stato, però, anche precisato che il lavoratore resta l'unico soggetto passivo della richiesta di restituzione di quanto abbia indebitamente percepito qualora lo stesso datore di lavoro abbia tempestivamente comunicato all' di non poter provvedere al recupero nei suoi confronti (cfr. tra le tante Cass. n. 19316/2021). CP_1
Nella specie l'indebito conguaglio delle somme è stato rilevato, per la prima volta, nel corso dell'accertamento ispettivo rispetto a lavoratori il cui rapporto di lavoro era già cessato, per come dedotto dalla Società e non contestato dall' . CP_1
Da ciò consegue che appare tempestivo il rilievo della Società -effettuato successivamente a tale accertamento- relativo all'impossibilità di provvedere al recupero delle somme a causa della cessazione dei rapporti di lavoro.
In questi termini si è pronunciata la giurisprudenza della Corte di cassazione, per affermare il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro nell'azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di assegni familiari promossa dall' , allorquando il rapporto di lavoro sia CP_1 cessato per qualunque causa;
tanto sul rilievo che, in tal caso, il datore di lavoro non potrebbe recuperare dai lavoratori le somme a costoro indebitamente anticipate con le modalità indicate nell'art. 24 d.p.r. n. 797/55, queste ultime presupponendo l'attualità del rapporto (cfr. in motivazione
Cass. n. 19261/2013 e, con riferimento all'analoga previsione per l'indennità di malattia, contenuta nell'art. 1 d.l. n. 663/79, cfr. Cass. n. 24712/2007).
Da ciò consegue l'infondatezza dell'addebito in questione.
7 Per tutte le ragioni suddette, quindi, l'appello deve essere accolto limitatamente ai motivi sintetizzati ai numeri 4 e 5 della premessa in fatto e, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi che la Società non è tenuta al pagamento della somma di € 2.358,00, richiesta in relazione alla posizione della lavoratrice , e non è tenuta al pagamento delle somme richieste Controparte_2 dall' a titolo di recupero di indennità di malattia e assegno per il nucleo familiare. CP_1
La sentenza impugnata deve essere invece confermata per la restante parte, salvo che per il capo relativo alla regolazione delle spese.
Invero, quanto alle spese di giudizio, si deve tenere conto che la parte appellante, attrice nel giudizio di primo grado, è risultata, sia pure in minima parte, vittoriosa e che -sulla base del principio di causalità, che regola in generale l'onere di sopportare le spese- l'avere agito in giudizio risulta giustificato, sebbene solo parzialmente (cfr. Cass. n. 21069/2016).
Si deve quindi disporre la compensazione delle spese del doppio grado nella misura di ¾, mentre la restante parte, liquidata come da dispositivo, va posta a carico dell' , in favore dell'appellante, CP_1 tenuto conto del dato preliminare della causazione del processo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 16.05.2022 da nei confronti di avverso la sentenza del 27.04.2022 n. 707 del Tribunale di Parte_1 CP_1
Brindisi, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento della somma di € 2.358,00 richieste in relazione alla posizione della lavoratrice CP_2
e al pagamento delle somme richieste a titolo di recupero di indennità di malattia e assegno
[...] per il nucleo familiare.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza, tranne che per il capo relativo alla liquidazione delle spese. CP_ Compensa per tre quarti le spese del doppio grado e condanna l' al pagamento della parte residua di spese processuali che liquida in € 670,00 per il primo grado e in € 500,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettario come per legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 24.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott. Amato Carbone Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Francesco Leo Parte_1
Appellante
e
CP_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato in data 08.05.2018 la di seguito Società) deduceva che, in Parte_1 data 16.12.2017, le era stato notificato il Verbale Unico di Accertamento n. 2017012080/DDL del CP_ 29.11.2017 avente ad oggetto un credito pari a € 63.724,62, oltre € 12.004,96 a titolo di somme aggiuntive, per un totale di € 75.729,58, scaturente dalle seguenti inadempienze: a) mancato assoggettamento a contribuzione della indennità sostitutiva di ferie, in violazione dell'art. 1 l.n.
389/89; b) mancato assoggettamento a contribuzione di somme indicate a titolo di rimborso spese di viaggio e a titolo di spese di tutoraggio;
c) omesso versamento del contributo ASPI ex art. 2, comma
31, l.n. 92/2012 per rapporti di lavoro cessati per mancato superamento del periodo prova o per la fine del periodo formativo;
d) perdita delle agevolazioni contributive fruite rispetto ai lavoratori interessati dalla inadempienza ex art. 2 l. n. 92/2012, rispetto ai lavoratori licenziati e successivamente reimpiegati, per i quali, nel mese di agosto 2014, la Società aveva conguagliato le somme a titolo di
1 benefici arretrati per il reimpiego di lavoratori licenziati, in violazione dell'art. 4, commi 12,13 e 15,
l.n. 92/2012, e rispetto alla dipendente , ai sensi dell'art. 8, comma 9, l. n. 407/90; e) Controparte_2 erroneo conguaglio di prestazioni (trattamento di malattia e assegno per il nucleo familiare) erogate ad alcuni lavoratori. La Società, rilevata preliminarmente la tardività della notifica del verbale, nel merito contestava la fondatezza degli addebiti e chiedeva l'annullamento del verbale di accertamento. CP_ L' costituitosi in giudizio, si riportava alle conclusioni del verbale ispettivo ed eccepiva l'infondatezza delle avverse deduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brindisi accertava l'infondatezza delle eccezioni preliminari relativamente alla tardività della notifica e alla decadenza introdotta dall' art. 14, comma
2 l.n. 689/1981 e, dopo l'espletamento della prova testimoniale, rigettava il ricorso condannando la
Società alla rifusione delle spese legali. In particolare, con riferimento agli specifici addebiti mossi
(per come sopra riportati), riteneva la fondatezza dell'addebito di cui alla lett. a), in adesione all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (sent. n. 13473/2018), e dell'addebito di cui alla lett. b), in assenza di documenti giustificativi idonei e ritenendo irrilevanti le dichiarazioni rese dall'unico teste ascoltato. Riteneva, inoltre, fondato l'addebito sub lett. c), sussistendo l'obbligo del versamento del contributo ASPI anche per i lavoratori il cui rapporto di lavoro fosse cessato per cause diverse dal licenziamento. Reputava, di conseguenza, fondato l'addebito di cui alla lett. d), relativo alla revoca delle agevolazioni godute con riferimento al periodo coincidente con l'inadempienza CP_ contributiva accertata sub lett. c), nonché la pretesa contributiva dell' derivante dalla revoca delle agevolazioni contributive in relazione ai lavoratori prima licenziati e poi riassunti dalla stessa azienda.
Inoltre, con riguardo all'asserito diritto a fruire dell'agevolazione contributiva ex art. 8, comma 9, l.n.
407/90 in relazione al rapporto di lavoro di , il Tribunale riteneva insufficiente la Controparte_2 documentazione prodotta in atti ai fini del riconoscimento del suddetto beneficio in quanto non era possibile escludere che la lavoratrice fosse stata assunta in luogo di un lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione. In ultimo, con riguardo all'addebito di cui alla lett. e), riteneva la legittimità del recupero disposto in sede ispettiva, in considerazione della mancata contestazione da parte della Società della correttezza dei rilievi degli ispettori.
La Società, con ricorso del 16.05.2022, ha proposto appello avverso tale decisione censurandola per i motivi che di seguito si sintetizzano: 1) in merito all'assoggettabilità a contribuzione previdenziale dell'indennità sostitutiva di ferie non godute (art. 12 l.n. 153/1969), il Tribunale, aderendo all'orientamento della Suprema Corte, non aveva tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sulla natura (risarcitoria o retributiva) dell'indennità in questione;
2) il Tribunale aveva ritenuto erroneamente non dimostrata la riferibilità delle spese sostenute dai dipendenti allo svolgimento della
2 prestazione lavorativa, omettendo di valutare correttamente la documentazione prodotta a sostegno di tale circostanza e l'attività (servizio catering) espletata dalla Società, laddove, peraltro, sarebbe stato onere dell' dimostrare la natura retributiva di tali somme;
3) il Tribunale aveva errato nel CP_1 ritenere legittimo il recupero delle agevolazioni contributive per i lavoratori per i quali non era stato versato il contributo ASPI e per quei lavoratori che erano stati prima licenziati e poi riassunti, in quanto la natura giuridica del DURC non legittimava il recupero di sgravi fruiti prima che le irregolarità venissero accertate;
4) il Tribunale aveva errato nel ritenere legittima la revoca dell'agevolazione contributiva ex art. 8, comma 9, l.n. 407/90 per la lavoratrice , Controparte_2 fondando tale decisione sulla mera ipotesi, non supportata da prove, che l'assunzione della stessa potesse essere violativa dell'obbligo di assunzione di altri lavoratori;
5) il Tribunale aveva errato nel ritenere dovuta la restituzione di importi erogati in eccedenza a taluni lavoratori a titolo di trattamento di malattia e assegni familiari, senza tener conto che l'anomalia era stata riscontrata per la prima volta in sede ispettiva e la Società si trovava nell'impossibilità di procedere al recupero delle somme a causa della sopravvenuta cessazione dei rapporti di lavoro. Ha insistito per l'espletamento della prova testimoniale -già ammessa, ma solo in parte espletata nel giudizio di primo grado- e ha concluso per l'accoglimento dell'appello, con condanna dell'ente appellato al pagamento delle spese legali.
L' non si è costituito nel presente grado di giudizio. CP_1
All'udienza di discussione del 24.09.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è solo in parte fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
1. Il primo motivo di appello, relativo all'omesso assoggettamento a contribuzione della indennità sostitutiva di ferie è infondato.
Come già accertato dal Tribunale ed è pacifico in giurisprudenza, l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 l.n. 153/969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione (cfr. Cass. 26160/2020).
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2. Il secondo motivo di appello, relativo all'omesso assoggettamento a contribuzione delle somme indicate quale rimborso spese di viaggio e rimborso spese tutoraggio, è anch'esso infondato.
Sul punto giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
n. 16466/2023) secondo cui -mentre incombe all'ente previdenziale la prova che il lavoratore abbia ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro- grava per contro sul datore di lavoro l'onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 461/2011). In sostanza, quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass. n. 18160/2018), con l'effetto che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione. L' , come detto, deve solo provare l'ammontare CP_1 complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass. n. 16033/2018 cit.).
Alla luce dei suesposti principi di diritto, deve condividersi la valutazione effettuata dal Tribunale, che ha ritenuto la prova fornita dalla Società inidonea ai fini di dimostrare il diritto all'esonero dall'assoggettamento a contribuzione delle somme in questione.
Invero, la Società si è limitata a produrre in giudizio le dichiarazioni sottoscritte da alcuni lavoratori
-peraltro prive di data certa- intitolate “rimborso spese utilizzo auto personale”, contenenti la richiesta di “rimborso chilometrico per esigenze di servizio” con l'indicazione complessiva del numero di chilometri percorsi mensilmente e del compenso spettante commisurato in € 0,30 per chilometro. Tale prova documentale appare del tutto inidonea ai fini del decidere, in quanto la stessa non consente in alcun modo di individuare analiticamente i viaggi e i chilometri effettuati dai lavoratori nonché la loro riconducibilità a ragioni effettivamente legate all'attività di servizio.
Al contrario, era onere della società fornire la prova del diritto a beneficiare delle esenzioni contributive, fornendo nel dettaglio la prova delle singole trasferte, delle modalità di pagamento delle relative indennità, dei rimborsi spese chilometrici con riferimento a tutti i dipendenti interessati nel periodo oggetto di accertamento. Ciò in conformità ai principi della giurisprudenza di legittimità per cui i rimborsi chilometrici versati dal datore ai dipendenti in occasione di trasferte fuori dal territorio comunale devono essere analiticamente documentati, risultando, quindi, insufficienti le eventuali
4 dichiarazioni rese dai lavoratori al datore di lavoro dei viaggi e dei chilometri percorsi nonché delle spese sostenute (cfr. da ultimo Cass. n. 23403/2025).
Sotto tale profilo appare, quindi, inammissibile e irrilevante anche la richiesta di prova testimoniale
-reiterata nel presente grado di giudizio- atteso che i capitoli di prova articolati sul punto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (“gli spostamenti per conto della Società erano effettuati con automobile o altro mezzo di proprietà personale”; “le spese di viaggio erano rimborsate a 0,30 centesimi a chilometro”) sono del tutto generici e insufficienti a fornire prova idonea nei termini sopra indicati.
Né a diverse conclusioni può indurre il carattere forfettario del rimborso concordato -circostanza pure messa in evidenza dalla Società- considerato che, come già detto, l'effettuazione delle trasferte richiede una prova rigorosa della stessa in punto di an, mentre, l'importo dell'esenzione forfettaria attiene al diverso profilo del quantum del rimborso.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'esonero contributivo per rimborso spese di tutoraggio, dovendosi evidenziare che sul punto i motivi di appello appaiono del tutto generici, considerato, altresì, che la Società ha omesso del tutto di allegare fatti e di indicare prove idonee a giustificare l'esonero dall'assoggettamento a contribuzione delle somme in questione.
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3. E' infondato anche il terzo motivo di appello, relativo alla perdita delle agevolazioni contributive fruite per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per mancato superamento del periodo prova o per la fine del periodo formativo e per i quali non è stato versato il contributo ASPI in violazione dell'art. 2 l.n. 92/2012.
Come è noto, l'art. 2 l. n. 92/2012 ha istituito, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, l'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI, sostituita poi dalla NASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione. La norma individua la platea dei beneficiari, stabilisce i requisiti costitutivi del diritto e fissa gli oneri contributivi. Per quanto rileva in questa sede, è previsto un obbligo contributivo, in capo al datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, idonei a generare il teorico diritto all'indennità, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa (art. 2, comma 31, l.n. 92/2012). Si tratta del cd. "ticket di licenziamento" il cui versamento è escluso solo in presenza di dimissioni (non determinate da giusta causa) o di risoluzione consensuale del rapporto, salve le eccezioni previste dal comma 34 del medesimo art. 2.
Tanto precisato, deve evidenziarsi che la Società non ha allegato l'esistenza di alcuna delle circostanze che possano giustificare l'esonero dal pagamento del contributo in questione.
5 Da siffatta omissione contributiva (circa la natura contributiva di tale onere, di cui la Società sembra dubitare, cfr. Cass. n. 22905/2024), quindi, deriva la perdita delle agevolazioni fruite dalla Società, trattandosi di una irregolarità ostativa alla fruizione degli sgravi, per come previsto dall'art. 1, comma 1175, l.n. 296/2006, secondo cui "i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali".
Si rileva in proposito che, una volta accertato l'esistenza di una irregolarità contributiva, la perdita degli sgravi deriva non da una presunta retroattività del DURC negativo, ma precisamente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità ostativa alla fruizione degli sgravi (cfr. Cass. n. 12591/2024).
Per gli stessi motivi deve ritenersi legittima la revoca delle agevolazioni contributive fruite, in violazione dall'art. 4, comma 12, l. n.92/2012 (vigente ratione temporis), in relazione ai lavoratori prima licenziati e successivamente reimpiegati, per i quali, nel mese di agosto 2014, la Società ha conguagliato somme a titolo di benefici arretrati per il reimpiego di lavoratori licenziati. Sul punto si deve rilevare la genericità dei motivi di appello e, in ogni caso, la mancanza di specifiche allegazioni e prove idonee a fondare il diritto alle agevolazioni contributive con riferimento a ciascuno dei lavoratori interessati per come specificamente indicati a pag. 4 del verbale ispettivo.
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4. Appare invece fondato il quarto motivo di appello, relativo alla revoca delle agevolazioni contributive fruite ex art. 8, comma 9, l.n. 407/90, per la posizione della lavoratrice . Controparte_2
Per come si legge nel verbale di accertamento, tale determinazione è stata giustificata dagli ispettori verbalizzanti con il richiamo a una email del 03/10/2017, proveniente dal Centro dell'Impiego di
RA Fontana, che -a seguito del riesame della posizione della lavoratrice in considerazione della anzianità di iscrizione (dal 5.07.2001) e del reddito dalla stessa denunciato nell'anno 2012- avrebbe attestato la carenza, in capo alla signora , dei requisiti per la fruizione dei benefici in CP_2 questione alla data dell'assunzione dell'1/05/2013.
Deve tuttavia rilevarsi che non è prova in atti dell'esistenza della documentazione richiamata nel verbale ispettivo, mentre è stato prodotto il certificato dello stato occupazionale della signora , CP_2 proveniente dal Centro dell'Impiego di Mesagne, attestante, alla data del 30.04.2015, che “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 9, legge 407/1990 il soggetto risulta essere in possesso dello stato di disoccupazione da oltre 24 mesi” (cfr. allegato n. 5 degli atti di parte appellante).
6 In mancanza di elementi certi contrari, siffatta attestazione è sufficiente a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione delle agevolazioni contributive in relazione alla posizione lavorativa della dipendente , con l'effetto che l'addebito mosso dall' sul punto deve Controparte_2 CP_1 ritenersi infondato.
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5. In ultimo, è fondato e deve essere accolto anche il quinto motivo di appello relativo all'addebito riferito all'indebito conguaglio di prestazioni erogate ad alcuni lavoratori in quanto non spettanti o spettanti in misura inferiore, in forza del quale è stato disposto il recupero di € 507,25 a titolo di indennità di malattia e di € 1.087,93 a titolo di assegni familiari.
Sul punto si deve dare atto che la Suprema Corte ha più volte affermato che, in tema di azione di recupero da parte dell' di somme indebitamente conguagliate dal datore di lavoro, a seguito CP_1 dell'anticipazione di prestazioni previdenziali in favore di un lavoratore successivamente risultate non dovute, sussiste la legittimazione passiva del datore di lavoro che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l.
n. 663/79, convertito dalla l.n. 33/80, potrà rivalersi nei confronti del lavoratore. È stato, però, anche precisato che il lavoratore resta l'unico soggetto passivo della richiesta di restituzione di quanto abbia indebitamente percepito qualora lo stesso datore di lavoro abbia tempestivamente comunicato all' di non poter provvedere al recupero nei suoi confronti (cfr. tra le tante Cass. n. 19316/2021). CP_1
Nella specie l'indebito conguaglio delle somme è stato rilevato, per la prima volta, nel corso dell'accertamento ispettivo rispetto a lavoratori il cui rapporto di lavoro era già cessato, per come dedotto dalla Società e non contestato dall' . CP_1
Da ciò consegue che appare tempestivo il rilievo della Società -effettuato successivamente a tale accertamento- relativo all'impossibilità di provvedere al recupero delle somme a causa della cessazione dei rapporti di lavoro.
In questi termini si è pronunciata la giurisprudenza della Corte di cassazione, per affermare il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro nell'azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di assegni familiari promossa dall' , allorquando il rapporto di lavoro sia CP_1 cessato per qualunque causa;
tanto sul rilievo che, in tal caso, il datore di lavoro non potrebbe recuperare dai lavoratori le somme a costoro indebitamente anticipate con le modalità indicate nell'art. 24 d.p.r. n. 797/55, queste ultime presupponendo l'attualità del rapporto (cfr. in motivazione
Cass. n. 19261/2013 e, con riferimento all'analoga previsione per l'indennità di malattia, contenuta nell'art. 1 d.l. n. 663/79, cfr. Cass. n. 24712/2007).
Da ciò consegue l'infondatezza dell'addebito in questione.
7 Per tutte le ragioni suddette, quindi, l'appello deve essere accolto limitatamente ai motivi sintetizzati ai numeri 4 e 5 della premessa in fatto e, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi che la Società non è tenuta al pagamento della somma di € 2.358,00, richiesta in relazione alla posizione della lavoratrice , e non è tenuta al pagamento delle somme richieste Controparte_2 dall' a titolo di recupero di indennità di malattia e assegno per il nucleo familiare. CP_1
La sentenza impugnata deve essere invece confermata per la restante parte, salvo che per il capo relativo alla regolazione delle spese.
Invero, quanto alle spese di giudizio, si deve tenere conto che la parte appellante, attrice nel giudizio di primo grado, è risultata, sia pure in minima parte, vittoriosa e che -sulla base del principio di causalità, che regola in generale l'onere di sopportare le spese- l'avere agito in giudizio risulta giustificato, sebbene solo parzialmente (cfr. Cass. n. 21069/2016).
Si deve quindi disporre la compensazione delle spese del doppio grado nella misura di ¾, mentre la restante parte, liquidata come da dispositivo, va posta a carico dell' , in favore dell'appellante, CP_1 tenuto conto del dato preliminare della causazione del processo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 16.05.2022 da nei confronti di avverso la sentenza del 27.04.2022 n. 707 del Tribunale di Parte_1 CP_1
Brindisi, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento della somma di € 2.358,00 richieste in relazione alla posizione della lavoratrice CP_2
e al pagamento delle somme richieste a titolo di recupero di indennità di malattia e assegno
[...] per il nucleo familiare.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza, tranne che per il capo relativo alla liquidazione delle spese. CP_ Compensa per tre quarti le spese del doppio grado e condanna l' al pagamento della parte residua di spese processuali che liquida in € 670,00 per il primo grado e in € 500,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettario come per legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 24.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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