Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00586/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01145/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Soddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego parziale, implicito ed esplicito, formatosi sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi formulata in data -OMISSIS-, come da riscontro dell'Amministrazione prot. n. PG -OMISSIS- (doc. 01), e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
e per l'accertamento
del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi oggetto della predetta istanza e, per l'effetto, per la condanna dell'Azienda resistente a consentire l'accesso, ordinandone l'esibizione entro un termine perentorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. Gabriele -OMISSIS- e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha esposto di essere stata sottoposta, in data -OMISSIS-, a un intervento chirurgico di cataratta presso la Clinica Oculistica dell'-OMISSIS-, eseguito dal Dott. -OMISSIS- e che, in data -OMISSIS-, era stata ricoverata d'urgenza a causa di una grave infezione oculare, a seguito della quale perdeva completamente la vista dall'occhio operato.
Nel giudizio civile risarcitorio è stato definito, in primo grado, con sentenza di condanna al risarcimento del danno integrale, mentre la Corte d'Appello, con sentenza n. -OMISSIS-, pur riconoscendo che l'infezione era insorta in occasione dell'intervento, ha ridotto il risarcimento del 70%, avendo ritenuto, che la paziente non avesse provato di essersi presentata alle visite di controllo del -OMISSIS-, attribuendole così un concorso di colpa determinante nella produzione del danno.
2. Su tali basi ed al fine di promuovere giudizio di revocazione per errore di fatto, la ricorrente ha presentato il -OMISSIS- istanza di accesso ai documenti all’AOU di Cagliari avente il seguente oggetto:
“ 1. Copia integrale del registro delle visite e/o delle prenotazioni ambulatoriali della Clinica Oculistica per le giornate del -OMISSIS-, con l'elenco di tutti i pazienti visitati, previa anonimizzazione dei dati di terzi.
2. Copia della prescrizione medica del Dott. -OMISSIS-, datata -OMISSIS-, consegnata dalla ricorrente il -OMISSIS-.
3. Copia dei registri di presenza, turni di servizio o ogni altro documento attestante l'attività professionale e le visite del Dott. -OMISSIS- nelle giornate del -OMISSIS- ”.
3. L’AOU, con la nota epigrafata, ha trasmesso quella che ha ritenuto essere la documentazione richiesta di cui ai punti 1 e 3, mentre per il punto 2 ha affermato che “ nessuna copia della prescrizione è risultata presente presso le Strutture di quest’Azienda ”.
4. Con il ricorso la ricorrente lamenta l’inidoneità della documentazione trasmessa e l’illegittimità della motivazione per la documentazione richiesta al punto 2, come segue:
- per la documentazione di cui ai punti 1 e 3, afferma che “ l’Azienda non ha fornito copia dei documenti esistenti e detenuti presso i propri uffici (registri visite, registri presenze, turni di servizio), ma ha prodotto un mero file excel, ovvero un documento informatico creato per l'occasione con le visite effettuate il -OMISSIS-, e un file pdf sull’orario di servizio del dott. -OMISSIS- nei giorni 2, 3, -OMISSIS-. Entrambi i file sono privi di data certa, sottoscrizione, attestazione di conformità e, in definitiva, di qualsiasi efficacia probatoria. Oltretutto, il prospetto orario non riporta i dati relativi al -OMISSIS- che pure erano stati richiesti ” (pp. 4-5);
- per la documentazione di cui al punto 2, afferma che “ l'Amministrazione ha l'onere di motivare l'inesistenza del documento. L'AOU avrebbe dovuto specificare le ragioni della mancata reperibilità dell'atto: è stato smarrito? È stato distrutto per decorso dei termini di conservazione? O, come è probabile per un atto di tale natura, è stato trasmesso ad altro ente (es. l'Azienda Sanitaria Locale) per le procedure di rimborso della prestazione? ” (p. 6).
5. Resiste in giudizio l’AOU di Cagliari, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, evidenziando in particolare, oltre all’assenza di un obbligo di motivazione circa le ragioni dell’inesistenza del documento di cui al punto 2 dell’istanza, che, quanto alla documentazione trasmessa:
- “ con riferimento al punto n. 1, è stato trasmesso il file Excel contenente l’elenco dei pazienti che, nelle date del -OMISSIS-, hanno avuto accesso alla S.C. di Oculistica. Il documento è la risultante delle elaborazioni effettuate tramite il sistema CUP WEB ed è stato inviato alla Direzione Medica dal Servizio SSD CUP ALPI con nota prot. n. -OMISSIS- ”;
- “ con riferimento al punto n. 3 è stato trasmesso il prospetto delle presenze del dott. -OMISSIS-, da cui risulta l’assenza di timbrature in entrata e in uscita nella giornata del -OMISSIS-, segno che il sanitario non ha prestato servizio in quel giorno. Il documento è stato trasmesso formalmente dal Direttore del Servizio Amministrazione del Personale alla Direzione Medica con email del 17 novembre 2025 ”.
6. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria di replica, è stata rinviata la trattazione del giudizio, per un approfondimento istruttorio da parte della AOU in merito all’esistenza, quanto ai punti 1 e 3 dell’istanza di documentazione cartacea.
7. In data 10 febbraio 2026 l’AOU ha depositato nota del Direttore con cui “ si attesta che non esiste, presso le Strutture dell’AOU Cagliari, alcun sistema di rilevazione cartacea (registri, agende, …) dei dati richiesti nell’istanza in argomento ”.
8. Alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 è stato disposto un rinvio ulteriore a fini istruttori, atto ad acquisire una dichiarazione di inesistenza dell’amministrazione specificamente riferita all’anno 2017.
9. In data 16 marzo 2026 l’AOU ha depositato in giudizio una nuova nota del Direttore, del seguente tenore:
“ per quanto attiene alla richiesta di accesso agli atti pervenuta con protocollo n. PG -OMISSIS- al punto 1 (Copia integrale del registro delle visite e/o delle prenotazioni ambulatoriali della Clinica Oculistica relativo alle giornate del -OMISSIS-, con l’elenco di tutti i pazienti visitati, previa anonimizzazione dei dati personali e sensibili di soggetti terzi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali) si conferma l’inesistenza presso la SC Oculistica, per le attività di competenza, e presso il Sistema di prenotazione CUP-Ticket di registri cartacei relativi al periodo oggetto dell’istanza d’accesso agli atti (-OMISSIS-).
Per quanto attiene al punto 3 della richiesta di accesso in argomento (Copia dei registri di presenza, dei turni di servizio e/o di ogni altro documento attestante le modalità di svolgimento dell’attività professionale e le visite effettuate dal dott. -OMISSIS- presso la Clinica Oculistica nelle giornate del -OMISSIS- e del 0-OMISSIS-), a seguito di ulteriore ricerca e verifica degli archivi cartacei depositati presso il Servizio del Personale, sono state reperite copie cartacee dei turni della SC Oculistica del -OMISSIS- che si trasmettono in allegato alla presente unitamente al cartellino completo -OMISSIS- del dott. -OMISSIS- ”; tali documenti di cui al punto 3 dell’istanza di accesso sono state depositati in giudizio unitamente alla nota del Direttore.
10. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito ancora in merito ai punti 1 e 3 dell’istanza di accesso, non ritenendo sufficiente la dichiarazione dell’amministrazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso è senz’altro infondato in relazione al documento di cui al punto 2 dell’istanza, poiché l’amministrazione non è gravata di un obbligo motivazionale circa le ragioni per cui il documento, che sarebbe un documento della ricorrente che la stessa avrebbe consegnato alla visita di controllo del -OMISSIS-, non è stato reperito.
La stessa sarebbe evidentemente una probatio diabolica , poiché darebbe per provata la circostanza per cui la ricorrente avrebbe consegnato tale documento e l’amministrazione dovrebbe dimostrare le ragioni per cui esso non è stato reperito (smarrimento, distruzione…).
L’amministrazione è invece solo tenuta a dichiarare formalmente e sotto la propria responsabilità che il documento amministrativo non è detenuto dalla stessa amministrazione.
In tal senso, è sufficiente ricordare che “ alla luce del principio ad impossibilia nemo tenetur , anche l'eventuale ordine del giudice alla p.a. di esibire atti e documenti non può riguardare, per evidenti ragioni di buon senso, se non documenti esistenti e non anche quelli non più esistenti o mai formati, ove la p.a. dichiari di non detenere tali documenti, assumendosi la responsabilità della veridicità delle sue affermazioni (conf. Consiglio di Stato, sez. V, n. 7787 del 2023, specie là dove si afferma che “il diritto di accesso trova un limite (che è ad un tempo di ordine materiale e di ordine giuridico) nella disponibilità che l’Amministrazione abbia della documentazione di cui si chiede l’ostensione…” - CdS, sez. IV, n. 2142 del 2020 e sez. V, n. 5483 del 2013; conf. TAR Abruzzo – Pescara, n. 426 del 2021). Alla luce del richiamato principio “ad impossibilia nemo tenetur”, anche nei procedimenti d'accesso ai documenti amministrativi l’esercizio del relativo diritto o l'ordine d'esibizione impartito dal giudice non può riguardare, secondo logica, se non i documenti esistenti, e non anche quelli non più esistenti o mai formati ” (T.a.r. Sardegna, sez. I, n. 1158 del 2025; n. 949 del 2023).
Anche da ultimo il Consiglio di Stato ha ribadito che “ il diritto di accesso trova un limite, giuridico e materiale, nella disponibilità che l’amministrazione intimata abbia della documentazione di cui il privato richiede il rilascio. L’esistenza dell’oggetto fisico della richiesta costituisce, quindi, un presupposto, logico e ontologico, della costituzione della fattispecie giuridica. Il diritto di accesso è, infatti, configurabile soltanto ove l’istanza abbia a oggetto documenti venuti ad esistenza che si trovino nell’effettiva disponibilità dell’amministrazione, altrimenti versandosi in un caso di c.d. “accesso impossibile”, in ragione di un fattore radicalmente ostativo, da un lato, all’accoglimento dell’istanza rivolta dal privato all’amministrazione e, dall’altro, all’ esecuzione dell’ordine di esibizione impartito dal giudice, anche alla luce del principio generale di inesigibilità per cui ad impossibilia nemo tenetur (sul punto, ex multis, cfr. Cons. Stato., Sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622 e Sez. VI, 3 ottobre 2025, n. 7719). Di contro, e per conseguenza, alcun diritto di accesso può azionarsi quando l’esistenza dei documenti sia supposta, ipotetica, solo eventuale, o ancora di là da venire (Consiglio di Stato, sez. V, 7 ottobre 2021, n. 6713) ” (Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 779).
D’altronde, grava sul richiedente l’onere della prova della detenzione del documento da parte della p.a. a fronte di una attestazione di assenza della documentazione richiesta da parte della stessa amministrazione che naturaliter dovrebbe detenere i documenti richiesti, se esistenti: “ L’esistenza (o la detenzione) del documento oggetto dell’actio ad exibendum è, quindi, un elemento costitutivo del diritto di accesso ex art. 2697, comma 1, c.c.. Ne deriva che tale presupposto si atteggia a fatto generatore della pretesa ostensiva, per cui la sua dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni, ovvero in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni, semplici illazioni o astratte congetture. La ripartizione dell’onus probandi così declinata è conforme anche al canone pretorio, che informa in concreto la modulazione e l’applicazione della regola astratta ed elastica di cui al citato art. 2697 c.c., di vicinanza (o di riferibilità o prossimità) della prova (SS.UU. Cass. civ., sez. unite, 30 ottobre 2001, n. 13533 sulla prova dell’inadempimento dell’obbligazione), anche in ragione dell’obiettiva difficoltà della puntuale dimostrazione di fatti negativi (l’inesistenza del documento)” (Cons. Stato., sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622) ” (ancora Cons. Stato, n. 779/2026, cit.).
L’AOU ha reso la dichiarazione di insussistenza del documento richiesto e null’altro perciò può essere ordinato all’amministrazione stessa, posto che la causa del mancato reperimento non è evidentemente rilevante in questa sede di giudizio d’accesso ai documenti amministrativi.
11. Quanto alla documentazione di cui al punto 1 dell’istanza, su cui ha insistito la ricorrente anche a seguito dell’ultimo deposito, valgono le argomentazioni già ora esposte, poiché, anche nella nota da ultimo depositata il 16 marzo 2026, il Direttore ribadisce, con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, “ l’inesistenza presso la SC Oculistica, per le attività di competenza, e presso il Sistema di prenotazione CUP-Ticket di registri cartacei relativi al periodo oggetto dell’istanza d’accesso agli atti (-OMISSIS-) ”; e ciò anche a valle dell’ulteriore controllo istruttorio svolto.
12. In merito invece alla documentazione di cui al punto 3 dell’istanza, è senz’altro cessata la materia del contendere, posto che, infine, l’amministrazione ha reperito anche la versione cartacea di tali documenti e li ha depositati in giudizio, essendo perciò gli stessi ormai ostesi in favore della ricorrente.
13. In conclusione, il ricorso è in parte infondato e in parte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ragione dell’intervenuta cessazione parziale della materia del contendere solo a fronte di ulteriore attività istruttoria da parte dell’AOU sollecitata nel processo, in relazione a documenti che inizialmente erano stati dichiarati non esistenti e sono poi invece stati reperiti, le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’AOU per la metà e nella misura liquidata in dispositivo, potendosi compensare per la restante metà, stante la parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte lo rigetta.
Condanna l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari alla rifusione, in favore della ricorrente, della metà delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, compensandole per la restante metà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio AI, Presidente FF
Gabriele RA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele RA | Antonio AI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.