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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/10/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 2.10.2025, promossa da:
Parte 1 rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F.
Stranieri
Ricorrente
CONTRO
CP_1 , in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D.
Rotunno
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.5.2023, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 3.1.2023, domanda per il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (tendinopatia).
Rappresentava che CP_1, con provvedimento del 23.3.2023, aveva riscontrato detta istanza, attribuendo un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 3%.
Ritenuta l'erroneità di siffatta valutazione, chiedeva che fosse accertata l'esistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica pari all'8% o pari alla maggiore o minore percentuale risultante in corso di causa e che, conseguentemente, 1' CP_2 fosse condannato al pagamento del dovuto.
Si costituiva in giudizio l' CP_1, che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via amministrativa - contestava gli avversi assunti. Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Non essendo in contestazione l'esistenza della patologia denunciata e la riconducibilità della stessa all'attività lavorativa svolta dal ricorrente (avendo CP_1 riconosciuto
l'esistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 3%), è stata disposta
CTU medico legale al fine di quantificare i postumi subiti dall'istante a causa della predetta patologia.
-Ebbene, il CTU nominato all'esito di una approfondimento esame della documentazione medica in atti - ha quantificato nella misura del 5% il danno biologico residuato all'istante per la patologia denunciata, atteso che “Le Rm hanno mostrato un quadro non particolarmente severo considerando che vi è solo a carico del sovraspinato una piccola lesione di 3 mm. a destra e 4 a sinistra” e che "L'esame obiettivo non ha mostrato limitazioni funzionali delle due spalle con motilità conservata".
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed una rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti, non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c né in occasione dell'odierna udienza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa e pari al limite di legge, la domanda per come proposta deve essere rigettata.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. cpc, le spese vanno dichiarate irripetibili.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 nei confronti dell' CP 1 così provvede: rigetta il ricorso;
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP 1;
spese irripetibili.
Brindisi, 2.10.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 2.10.2025, promossa da:
Parte 1 rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F.
Stranieri
Ricorrente
CONTRO
CP_1 , in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D.
Rotunno
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.5.2023, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 3.1.2023, domanda per il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (tendinopatia).
Rappresentava che CP_1, con provvedimento del 23.3.2023, aveva riscontrato detta istanza, attribuendo un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 3%.
Ritenuta l'erroneità di siffatta valutazione, chiedeva che fosse accertata l'esistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica pari all'8% o pari alla maggiore o minore percentuale risultante in corso di causa e che, conseguentemente, 1' CP_2 fosse condannato al pagamento del dovuto.
Si costituiva in giudizio l' CP_1, che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via amministrativa - contestava gli avversi assunti. Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Non essendo in contestazione l'esistenza della patologia denunciata e la riconducibilità della stessa all'attività lavorativa svolta dal ricorrente (avendo CP_1 riconosciuto
l'esistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 3%), è stata disposta
CTU medico legale al fine di quantificare i postumi subiti dall'istante a causa della predetta patologia.
-Ebbene, il CTU nominato all'esito di una approfondimento esame della documentazione medica in atti - ha quantificato nella misura del 5% il danno biologico residuato all'istante per la patologia denunciata, atteso che “Le Rm hanno mostrato un quadro non particolarmente severo considerando che vi è solo a carico del sovraspinato una piccola lesione di 3 mm. a destra e 4 a sinistra” e che "L'esame obiettivo non ha mostrato limitazioni funzionali delle due spalle con motilità conservata".
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed una rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti, non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c né in occasione dell'odierna udienza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa e pari al limite di legge, la domanda per come proposta deve essere rigettata.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. cpc, le spese vanno dichiarate irripetibili.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 nei confronti dell' CP 1 così provvede: rigetta il ricorso;
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP 1;
spese irripetibili.
Brindisi, 2.10.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere