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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4915/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4915/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Camilla Guidi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Camilla Guidi;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 01/06/2013 e che dalla loro unione è nato il figlio il 26/11/2012. PE
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 10/01/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 06.03.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 06.03.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti modificate con le note depositate il 05.03.2025 per l'udienza del 06.03.2025 in trattazione scritta, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 [...]
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 01.06.2013 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 22 parte 2 Serie A anno 2013.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Livorno, Viale Del Tirreno n.40, di proprietà della signora è assegnata alla medesima che la deterrà a titolo di residenza familiare per lei e Pt_1 per il figlio minore che sarà collocato e domiciliato presso la madre. In merito al mobilio della casa coniugale, il sig. si aggiudicherà il tavolo da falegname, un armadio, un CP_1 mobile in marmo, un cassettone, l'ipad e il pc marca Apple, la poltroncina con frutta, il coppo con limoni, la lampada marca AR e gli attrezzi da Lavoro.
3) L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà svolto congiuntamente da entrambi i coniugi con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita di PE
(istruzione, educazione, sport, viaggi, religione e salute), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
4) Nel rispetto del principio di bigenitorialità, le frequentazioni padre/figlio seguiranno lo schema di cui al piano genitoriale allegato sub All. A, stilato anche in considerazione dell'età del bambino, delle esigenze lavorative del padre e della madre.
5) Il sig. verserà l'importo di Euro 450,00 a titolo di mantenimento del figlio CP_1
e l'importo di Euro 150,00 quale contributo al mantenimento della sig.ra PE Pt_1 esclusivamente per i mesi nei quali la stessa non percepirà retribuzione. A tale scopo la sig.ra comunicherà al sig. tale circostanza. Inoltre, al momento in cui Pt_1 CP_1 verrà richiesto ed ottenuta l'erogazione da parte di dell'assegno unico, lo stesso sarà CP_2 ripartito al 50% tra le parti. Si precisa altresì che la lettera L del piano genitoriale “Mantenimento” viene così modificata: il padre verserà la somma di Euro 450,00 a titolo di mantenimento del minore oltre al 50% di tutte le spese straordinarie e al 50% delle spese relative allo sport del basket praticato dal figlio.
6) Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno;
l'altro genitore rimborserà la propria quota dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Le spese relative al basket (quota di iscrizione, rata mensile, kit per allenamento, iscrizione tornei, trasferte), sport praticato dal figlio , saranno PE sostenute al 50% tra le parti.
7) In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
8) Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura ricreativa.
9) A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese: a) Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
b) Scolastiche: rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
c)
[...]
: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e CP_3 ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature e tornei, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, monopattino elettrico, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
d) Spese di custodia del minore (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
10) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
11) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o del documento di identità valido per l'espatrio del figlio minore.
12) Circa le autovetture utilizzate dai coniugi, la vettura modello Suzuki Vitara tg FC876YZ resterà in uso alla sig.ra la quale si accollerà tutte le relative spese Pt_1 mentre la vettura modello E-Mehari tg FL739CF resterà in uso al sig. CP_1 accollandosene tutte le spese.
- Spese di lite al definitivo;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 10.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4915/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Camilla Guidi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Camilla Guidi;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 01/06/2013 e che dalla loro unione è nato il figlio il 26/11/2012. PE
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 10/01/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 06.03.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 06.03.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti modificate con le note depositate il 05.03.2025 per l'udienza del 06.03.2025 in trattazione scritta, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 [...]
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 01.06.2013 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 22 parte 2 Serie A anno 2013.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Livorno, Viale Del Tirreno n.40, di proprietà della signora è assegnata alla medesima che la deterrà a titolo di residenza familiare per lei e Pt_1 per il figlio minore che sarà collocato e domiciliato presso la madre. In merito al mobilio della casa coniugale, il sig. si aggiudicherà il tavolo da falegname, un armadio, un CP_1 mobile in marmo, un cassettone, l'ipad e il pc marca Apple, la poltroncina con frutta, il coppo con limoni, la lampada marca AR e gli attrezzi da Lavoro.
3) L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà svolto congiuntamente da entrambi i coniugi con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita di PE
(istruzione, educazione, sport, viaggi, religione e salute), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
4) Nel rispetto del principio di bigenitorialità, le frequentazioni padre/figlio seguiranno lo schema di cui al piano genitoriale allegato sub All. A, stilato anche in considerazione dell'età del bambino, delle esigenze lavorative del padre e della madre.
5) Il sig. verserà l'importo di Euro 450,00 a titolo di mantenimento del figlio CP_1
e l'importo di Euro 150,00 quale contributo al mantenimento della sig.ra PE Pt_1 esclusivamente per i mesi nei quali la stessa non percepirà retribuzione. A tale scopo la sig.ra comunicherà al sig. tale circostanza. Inoltre, al momento in cui Pt_1 CP_1 verrà richiesto ed ottenuta l'erogazione da parte di dell'assegno unico, lo stesso sarà CP_2 ripartito al 50% tra le parti. Si precisa altresì che la lettera L del piano genitoriale “Mantenimento” viene così modificata: il padre verserà la somma di Euro 450,00 a titolo di mantenimento del minore oltre al 50% di tutte le spese straordinarie e al 50% delle spese relative allo sport del basket praticato dal figlio.
6) Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno;
l'altro genitore rimborserà la propria quota dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Le spese relative al basket (quota di iscrizione, rata mensile, kit per allenamento, iscrizione tornei, trasferte), sport praticato dal figlio , saranno PE sostenute al 50% tra le parti.
7) In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
8) Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura ricreativa.
9) A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese: a) Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
b) Scolastiche: rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
c)
[...]
: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e CP_3 ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature e tornei, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, monopattino elettrico, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
d) Spese di custodia del minore (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
10) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
11) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o del documento di identità valido per l'espatrio del figlio minore.
12) Circa le autovetture utilizzate dai coniugi, la vettura modello Suzuki Vitara tg FC876YZ resterà in uso alla sig.ra la quale si accollerà tutte le relative spese Pt_1 mentre la vettura modello E-Mehari tg FL739CF resterà in uso al sig. CP_1 accollandosene tutte le spese.
- Spese di lite al definitivo;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 10.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai