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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 305/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6778/2022 depositato il 16/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da VE Carbe' - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1853/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 09/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032J00923/2019 IRES-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugna la sentenza CTP Siracusa n.1853/2022 che ha confermato l'avviso di accertamento n. TY7032J00923/2019 per l'anno 2016.
Motivi di appello.
Violazione art.39 D.Lgs. 546/92 (mancata sospensione del processo).
Difetto di notifica (assenza relata, mancata raccomandata informativa).
Difetto di sottoscrizione (assenza delega valida, firma digitale contestata).
Violazione art.23 CAD (mancata attestazione conformità copia cartacea).
Difetto di motivazione (mancata allegazione atti richiamati).
Infondatezza della pretesa (riporto perdita 2015 legittimo).
Illegittimità delle sanzioni (mancata motivazione autonoma).
Conclusioni: annullamento dell'avviso e condanna alle spese.
Controdeduzioni Agenzia Entrate
Notifica: regolare, consentita a mezzo posta ex art.14 L.890/82; eventuali vizi sanati dal raggiungimento dello scopo (Cass. SS.UU. 19854/2004).
Sottoscrizione: valida, delega prodotta (prot. n.3692/2019); firma digitale conforme al CAD.
Conformità copia cartacea: garantita dal contrassegno elettronico (glifo) ex art.23 CAD.
Motivazione: completa, con indicazione presupposti di fatto e ragioni giuridiche.
Pretesa erariale: fondata, poiché la perdita 2015 è stata rideterminata con altro avviso.
Sanzioni: legittime, motivate secondo D.Lgs. 472/97.
Conclusioni : rigetto dell'appello e condanna alle spese.
La parte appellante depositava memoria ex art.32 D.Lgs. 546/92 con cui ribadiva i motivi di appello già esposti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l. avverso la sentenza n.1853/2022 è infondato.
Del tutto priva di fondamento è l'invocata sospensione del giudizio di primo grado quale motivo di appello ai sensi dell'art.39 del D.Lgs.546/92 trattandosi di una mera facoltà del giudice tributario. Invero, l'avviso è stato regolarmente notificato a mezzo posta, modalità consentita dalla legge;
eventuali irregolarità non incidono sulla validità, essendo stato raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c.. L'atto è firmato digitalmente da funzionario delegato con delega valida;
la firma digitale è conforme al CAD. e la conformità copia cartacea: garantita dal contrassegno elettronico (glifo) ex art.23 CAD. L'eccezione afferisce, in particolare, alla mancata corrispondenza dell'atto impugnato al paradigma normativo di cui all'art. 29, del
D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, poiché non riveste le caratteristiche dell'atto impoesattivo, risultando omessa la componente precettiva per tutte le somme indicate e l'indicazione dell'avvertimento inerente l'esecuzione dell'atto decorsi 180 giorni dall'affidamento del carico all'Agente della Riscossione.
Ma il modello di accertamento è conforme alla normativa vigente ex , art. 29 del D.L. n. 78/2010. Nella sezione Informazioni per il contribuente, vengono indicati gli effetti dell'atto nonché le possibili modalità di pagamento o d'impugnazione dello stesso nonché le conseguenze nell'evenienza che l'avviso di accertamento non venisse impugnato.
Tra l'altro la possibilità per gli Uffici dellanotifica diretta a mezzo della posta è prevista direttamente dall'articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890. L'avviso espone chiaramente presupposti di fatto, ragioni giuridiche e criteri di calcolo;
il contribuente ha potuto esercitare il diritto di difesa.
In ordine alla pretesa erariale essa appare corretta, poiché il riporto della perdita 2015 non spettava in seguito alla rideterminazione del reddito per quell'anno.
Anche le sanzioni appaiono legittime in quanto applicate secondo normativa vigente.
La sentenza di primo grado va pertanto confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l.; Conferma integralmente la sentenza di primo grado;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 300,00 oltre accessori di legge.
Palermo 11.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6778/2022 depositato il 16/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da VE Carbe' - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1853/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 09/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032J00923/2019 IRES-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugna la sentenza CTP Siracusa n.1853/2022 che ha confermato l'avviso di accertamento n. TY7032J00923/2019 per l'anno 2016.
Motivi di appello.
Violazione art.39 D.Lgs. 546/92 (mancata sospensione del processo).
Difetto di notifica (assenza relata, mancata raccomandata informativa).
Difetto di sottoscrizione (assenza delega valida, firma digitale contestata).
Violazione art.23 CAD (mancata attestazione conformità copia cartacea).
Difetto di motivazione (mancata allegazione atti richiamati).
Infondatezza della pretesa (riporto perdita 2015 legittimo).
Illegittimità delle sanzioni (mancata motivazione autonoma).
Conclusioni: annullamento dell'avviso e condanna alle spese.
Controdeduzioni Agenzia Entrate
Notifica: regolare, consentita a mezzo posta ex art.14 L.890/82; eventuali vizi sanati dal raggiungimento dello scopo (Cass. SS.UU. 19854/2004).
Sottoscrizione: valida, delega prodotta (prot. n.3692/2019); firma digitale conforme al CAD.
Conformità copia cartacea: garantita dal contrassegno elettronico (glifo) ex art.23 CAD.
Motivazione: completa, con indicazione presupposti di fatto e ragioni giuridiche.
Pretesa erariale: fondata, poiché la perdita 2015 è stata rideterminata con altro avviso.
Sanzioni: legittime, motivate secondo D.Lgs. 472/97.
Conclusioni : rigetto dell'appello e condanna alle spese.
La parte appellante depositava memoria ex art.32 D.Lgs. 546/92 con cui ribadiva i motivi di appello già esposti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l. avverso la sentenza n.1853/2022 è infondato.
Del tutto priva di fondamento è l'invocata sospensione del giudizio di primo grado quale motivo di appello ai sensi dell'art.39 del D.Lgs.546/92 trattandosi di una mera facoltà del giudice tributario. Invero, l'avviso è stato regolarmente notificato a mezzo posta, modalità consentita dalla legge;
eventuali irregolarità non incidono sulla validità, essendo stato raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c.. L'atto è firmato digitalmente da funzionario delegato con delega valida;
la firma digitale è conforme al CAD. e la conformità copia cartacea: garantita dal contrassegno elettronico (glifo) ex art.23 CAD. L'eccezione afferisce, in particolare, alla mancata corrispondenza dell'atto impugnato al paradigma normativo di cui all'art. 29, del
D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, poiché non riveste le caratteristiche dell'atto impoesattivo, risultando omessa la componente precettiva per tutte le somme indicate e l'indicazione dell'avvertimento inerente l'esecuzione dell'atto decorsi 180 giorni dall'affidamento del carico all'Agente della Riscossione.
Ma il modello di accertamento è conforme alla normativa vigente ex , art. 29 del D.L. n. 78/2010. Nella sezione Informazioni per il contribuente, vengono indicati gli effetti dell'atto nonché le possibili modalità di pagamento o d'impugnazione dello stesso nonché le conseguenze nell'evenienza che l'avviso di accertamento non venisse impugnato.
Tra l'altro la possibilità per gli Uffici dellanotifica diretta a mezzo della posta è prevista direttamente dall'articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890. L'avviso espone chiaramente presupposti di fatto, ragioni giuridiche e criteri di calcolo;
il contribuente ha potuto esercitare il diritto di difesa.
In ordine alla pretesa erariale essa appare corretta, poiché il riporto della perdita 2015 non spettava in seguito alla rideterminazione del reddito per quell'anno.
Anche le sanzioni appaiono legittime in quanto applicate secondo normativa vigente.
La sentenza di primo grado va pertanto confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l.; Conferma integralmente la sentenza di primo grado;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 300,00 oltre accessori di legge.
Palermo 11.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE