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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 510/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1545/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200046144007000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe contro la Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento su indicata, notificata il 22.09.2022, con cui si chiedeva il pagamento di tassa auto 2017 relativa agli autoveicoli targati Targa_1 e Targa_2 nonché al motoveicolo targato Targa_3, per un importo complessivo di €. 377,65.
A fondamento del ricorso deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione.
La Regione Siciliana e ADER non si costituivano.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, viene respinto.
La ricorrente eccepisce la nullità della cartella impugnata, deducendo la mancata notifica di atti presupposti.
Invero, per quanto riguarda la tassa automobilistica riferita all'anno 2017, tale rilievo è giuridicamente infondato;
infatti, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n° 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, la Regione Siciliana è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari, affidandone la riscossione all'Agente della
Riscossione territorialmente competente, sulla base dei presupposti necessari per l'applicazione del tributo autodichiarato dal contribuente in sede di immatricolazione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico, che ope legis trasferisce le informazioni (nel caso che qui interessa relative alla tassazione) all'archivio regionale della tassa automobilistica che, in automatico e senza correzione del dato auto dichiarato dal contribuente, iscrive a ruolo. L'iscrizione a ruolo delle somme dovute costituisce una volta inserito nella cartella anche accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.
La ricorrente si duole del fatto che la cartella, notificatale in data 22.09.2022, avrebbe invece dovuto essere notificata entro il termine triennale con conseguente prescrizione dal relativo potere di riscossione.
Sul punto è da dire che l'art.68 D.L.n.18/2020 ha previsto - con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre - la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente. Peraltro dette previsioni vanno applicate in combinato disposto con l'art. 12 del D.L.gs. n.159/2015, che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art.68, comma 1 del D.L.n.18/2020.
Di conseguenza, poiché il termine triennale di prescrizione va prorogato fino ad ulteriori 24 mesi, in ragione della normativa emergenziale sopra richiamata, essendo stata la cartella di pagamento notificata entro tale termine, la prescrizione non è maturata.
Nulla si statuisce sulle spese in ragione della mancata costituzione degli Enti convenuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Nulla per le spese.
Palermo, 14 gennaio 2026
*Firmato digitalmente
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1545/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200046144007000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe contro la Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento su indicata, notificata il 22.09.2022, con cui si chiedeva il pagamento di tassa auto 2017 relativa agli autoveicoli targati Targa_1 e Targa_2 nonché al motoveicolo targato Targa_3, per un importo complessivo di €. 377,65.
A fondamento del ricorso deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione.
La Regione Siciliana e ADER non si costituivano.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, viene respinto.
La ricorrente eccepisce la nullità della cartella impugnata, deducendo la mancata notifica di atti presupposti.
Invero, per quanto riguarda la tassa automobilistica riferita all'anno 2017, tale rilievo è giuridicamente infondato;
infatti, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n° 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, la Regione Siciliana è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari, affidandone la riscossione all'Agente della
Riscossione territorialmente competente, sulla base dei presupposti necessari per l'applicazione del tributo autodichiarato dal contribuente in sede di immatricolazione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico, che ope legis trasferisce le informazioni (nel caso che qui interessa relative alla tassazione) all'archivio regionale della tassa automobilistica che, in automatico e senza correzione del dato auto dichiarato dal contribuente, iscrive a ruolo. L'iscrizione a ruolo delle somme dovute costituisce una volta inserito nella cartella anche accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.
La ricorrente si duole del fatto che la cartella, notificatale in data 22.09.2022, avrebbe invece dovuto essere notificata entro il termine triennale con conseguente prescrizione dal relativo potere di riscossione.
Sul punto è da dire che l'art.68 D.L.n.18/2020 ha previsto - con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre - la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente. Peraltro dette previsioni vanno applicate in combinato disposto con l'art. 12 del D.L.gs. n.159/2015, che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art.68, comma 1 del D.L.n.18/2020.
Di conseguenza, poiché il termine triennale di prescrizione va prorogato fino ad ulteriori 24 mesi, in ragione della normativa emergenziale sopra richiamata, essendo stata la cartella di pagamento notificata entro tale termine, la prescrizione non è maturata.
Nulla si statuisce sulle spese in ragione della mancata costituzione degli Enti convenuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Nulla per le spese.
Palermo, 14 gennaio 2026
*Firmato digitalmente