CASS
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2025, n. 13619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13619 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VA ON, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 05/03/2024; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. Francesco Gambardella, difensore di fiducia dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha sostanzialmente confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei riguardi di VA ON, gravemente indiziato per i reati previsto dagli artt. 74 (capo A) e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Quanto al reato associativo, a VA si contesta di essere capo e promotore di un associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente operante in Lamezia Terme dal luglio 2020, con condotta permanente. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 13619 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 03/12/2024 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si fa riferimento al titolo cautelare emesso in altro procedimento nei riguardi del ricorrente, all'esito di un arresto in flagranza eseguito il 15.1.2021 per avere detenuto 3,930 chili di marjuana. L'assunto è che quei fatti sarebbero connessi con quelli per cui si procede e che, dunque, si dovrebbe prescindere dal requisito della desumibilità degli atti;
in particolare, i fatti contestati nell'odierno procedimento sarebbero anteriori e connessi rispetto a quelli per il quale il ricorrente sarebbe stato arrestato in quanto anche l'episodio relativo all'arresto sarebbe "un momento fenomenico" dell'odierno sodalizio e, dunque, la decorrenza del termine di fase per il titolo cautelare in esame dovrebbe essere retrodatato al 15.1.2021, cioè al momento della emissione del primo titolo, con conseguente perdita di efficacia di quello per cui si procede. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato associativo e al ruolo apicale di capo e promotore. Non vi sarebbe prova "del dato associativo" e l'ordinanza sarebbe altresì viziata nella parte in cui ha attribuito all'indagato il ruolo di promotore e di capo che, invece, sarebbero tra loro incompatibili, nonché per non aver riconosciuto la fattispecie meno grave di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Non sarebbe possibile nemmeno configurare la condotta di partecipazione, non potendo questa farsi discendere dai reati fine. Si aggiunge che il fatto contestato al capo 2) dovrebbe essere ricondotto all'art 73, comma 4, d.P.R. cit., mentre non ci sarebbe la prova della cessione quanto a capo 12). 2.3. Il terzo motivo attiene alle esigenze cautelari;
non vi sarebbe pericolo di recidiva, attesa la risalenza del fatti all'anno 2020 e la cessazione del vincolo associativo in ragione dell'avvenuto arresto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, le Sezioni unite hanno spiegato che, in tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare;
b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli 2 elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva. (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549). Si è inoltre spiegato come la parte che nel procedimento di riesame invochi l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare abbia l'onere di fornire la prova della esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento, quali condizioni che legittimano l'operatività della disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello, Rv. 263511). In tale contesto il motivo rivela la sua strutturale genericità non essendo stata fornita la prova di nessuno degli elementi e, in particolare, né della connessione tra i fatti oggetto della prima ordinanza e quelli per i quali si procede, né, in assenza della prova della connessione e, comunque, trattandosi di procedimenti diversi, la prova che, al momento della emissione del primo titolo, fossero desumibili dagli atti gli elementi relativi ai fatti per cui si procede e che la separazione tra i procedimenti fosse frutto di una libera scelta del Pubblico Ministero (Sez. U, n. 134535 ddel 19/12/2006,- dep. 2007- Librato, Rv 235909). 3. Non diversamente, il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, a fronte di un provvedimento con cui il Tribunale, anche facendo riferimento alla ordinanza genetica, ha spiegato, con una trama argomentativa adeguata, le ragioni per cui sussistono i gravi indizi di colpevolezza della esistenza del sodalizio criminale, del ruolo apicale rivestito dall'imputato e dei reati contestati ai capi n. 2- 12 (cfr. pagg. 3 e ss. ordinanza impugnata), nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a riportare una serie di massime giurisprudenziali sul reato associativo e a compiere affermazioni generiche senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. Né è obiettivamente chiaro perché nella specie, il delitto associativo dovrebbe essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.p.r. n. 309 del 1990; né è chiaro il motivo di ricorso nella parte in cui si sostiene, quanto al capo 2, che i fatti dovrebbero essere ricondotti all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 de 1990, essendo i fatti già stati effettivamente ricondotti alla fattispecie indicata;
né, quanto al capo 12), assume rilievo il fatto che la cessione programmata non fu effettivamente osservata dalle forze dell'ordine, attesa la puntualissima ricostruzione degli accadimenti compiuta dal Tribunale che ha spiegato come le forze dell'ordine eseguirono nell'immediatezza un sequestro nei riguardi dell'acquirente, che era appena uscito dall'abitazione del ricorrente e con cui aveva concordato di incontrarsi, di 30 grammi di cocaina con grado di purezza del 91%. 3 ‘' 4. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Sotto altro profilo, è utile evidenziare che, secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione, l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Peraltro, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si 4 traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, CO ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 5. Considerazioni analoghe devono essere compiute quanto alle esigenze cautelari. Anche in questo caso, il Tribunale ha spiegato, anche in ragione del titolo di reato per cui si procede e della conseguente presunzione relativa di pericolosità sociale, come non sussistano elementi concreti per ritenere anche solo verosimile l'effettivo allontanamento del ricorrente dall'ambiente criminale in cui sono maturati i fatti oggetto del procedimento. Il motivo di ricorso è generico, essendosi l'indagato limitato a fare riferimento al tempo decorso rispetto ai fatti e allo stato detentivo a cui è sottoposto dal 2021, senza tuttavia prospettare un solo elemento da cui fa discendere anche un principio di prova dell'avvenuto recesso dal sodalizio criminale 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024.
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. Francesco Gambardella, difensore di fiducia dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha sostanzialmente confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei riguardi di VA ON, gravemente indiziato per i reati previsto dagli artt. 74 (capo A) e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Quanto al reato associativo, a VA si contesta di essere capo e promotore di un associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente operante in Lamezia Terme dal luglio 2020, con condotta permanente. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 13619 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 03/12/2024 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si fa riferimento al titolo cautelare emesso in altro procedimento nei riguardi del ricorrente, all'esito di un arresto in flagranza eseguito il 15.1.2021 per avere detenuto 3,930 chili di marjuana. L'assunto è che quei fatti sarebbero connessi con quelli per cui si procede e che, dunque, si dovrebbe prescindere dal requisito della desumibilità degli atti;
in particolare, i fatti contestati nell'odierno procedimento sarebbero anteriori e connessi rispetto a quelli per il quale il ricorrente sarebbe stato arrestato in quanto anche l'episodio relativo all'arresto sarebbe "un momento fenomenico" dell'odierno sodalizio e, dunque, la decorrenza del termine di fase per il titolo cautelare in esame dovrebbe essere retrodatato al 15.1.2021, cioè al momento della emissione del primo titolo, con conseguente perdita di efficacia di quello per cui si procede. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato associativo e al ruolo apicale di capo e promotore. Non vi sarebbe prova "del dato associativo" e l'ordinanza sarebbe altresì viziata nella parte in cui ha attribuito all'indagato il ruolo di promotore e di capo che, invece, sarebbero tra loro incompatibili, nonché per non aver riconosciuto la fattispecie meno grave di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Non sarebbe possibile nemmeno configurare la condotta di partecipazione, non potendo questa farsi discendere dai reati fine. Si aggiunge che il fatto contestato al capo 2) dovrebbe essere ricondotto all'art 73, comma 4, d.P.R. cit., mentre non ci sarebbe la prova della cessione quanto a capo 12). 2.3. Il terzo motivo attiene alle esigenze cautelari;
non vi sarebbe pericolo di recidiva, attesa la risalenza del fatti all'anno 2020 e la cessazione del vincolo associativo in ragione dell'avvenuto arresto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, le Sezioni unite hanno spiegato che, in tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare;
b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli 2 elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva. (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549). Si è inoltre spiegato come la parte che nel procedimento di riesame invochi l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare abbia l'onere di fornire la prova della esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento, quali condizioni che legittimano l'operatività della disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello, Rv. 263511). In tale contesto il motivo rivela la sua strutturale genericità non essendo stata fornita la prova di nessuno degli elementi e, in particolare, né della connessione tra i fatti oggetto della prima ordinanza e quelli per i quali si procede, né, in assenza della prova della connessione e, comunque, trattandosi di procedimenti diversi, la prova che, al momento della emissione del primo titolo, fossero desumibili dagli atti gli elementi relativi ai fatti per cui si procede e che la separazione tra i procedimenti fosse frutto di una libera scelta del Pubblico Ministero (Sez. U, n. 134535 ddel 19/12/2006,- dep. 2007- Librato, Rv 235909). 3. Non diversamente, il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, a fronte di un provvedimento con cui il Tribunale, anche facendo riferimento alla ordinanza genetica, ha spiegato, con una trama argomentativa adeguata, le ragioni per cui sussistono i gravi indizi di colpevolezza della esistenza del sodalizio criminale, del ruolo apicale rivestito dall'imputato e dei reati contestati ai capi n. 2- 12 (cfr. pagg. 3 e ss. ordinanza impugnata), nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a riportare una serie di massime giurisprudenziali sul reato associativo e a compiere affermazioni generiche senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. Né è obiettivamente chiaro perché nella specie, il delitto associativo dovrebbe essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.p.r. n. 309 del 1990; né è chiaro il motivo di ricorso nella parte in cui si sostiene, quanto al capo 2, che i fatti dovrebbero essere ricondotti all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 de 1990, essendo i fatti già stati effettivamente ricondotti alla fattispecie indicata;
né, quanto al capo 12), assume rilievo il fatto che la cessione programmata non fu effettivamente osservata dalle forze dell'ordine, attesa la puntualissima ricostruzione degli accadimenti compiuta dal Tribunale che ha spiegato come le forze dell'ordine eseguirono nell'immediatezza un sequestro nei riguardi dell'acquirente, che era appena uscito dall'abitazione del ricorrente e con cui aveva concordato di incontrarsi, di 30 grammi di cocaina con grado di purezza del 91%. 3 ‘' 4. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Sotto altro profilo, è utile evidenziare che, secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione, l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Peraltro, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si 4 traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, CO ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 5. Considerazioni analoghe devono essere compiute quanto alle esigenze cautelari. Anche in questo caso, il Tribunale ha spiegato, anche in ragione del titolo di reato per cui si procede e della conseguente presunzione relativa di pericolosità sociale, come non sussistano elementi concreti per ritenere anche solo verosimile l'effettivo allontanamento del ricorrente dall'ambiente criminale in cui sono maturati i fatti oggetto del procedimento. Il motivo di ricorso è generico, essendosi l'indagato limitato a fare riferimento al tempo decorso rispetto ai fatti e allo stato detentivo a cui è sottoposto dal 2021, senza tuttavia prospettare un solo elemento da cui fa discendere anche un principio di prova dell'avvenuto recesso dal sodalizio criminale 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024.